SETTORE PROFESSIONISTICO
SETTORE PROFESSIONISTICO
Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 Maggio 1998 - Aggiornato al Consiglio Federale del 26 luglio 2008
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005)
[1] Appartengono al Settore Professionistico le società che, previa autorizzazione del Consiglio Federale, possono, ai sensi degli artt.2 e 10 L. 91/81, impiegare sportivi professionisti.
[2] Le società ammesse a partecipare ai campionati del settore professionistico possono avvalersi unicamente delle prestazioni sportive di atleti qualificati professionisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) o “giovani di serie”. Le società hanno l’obbligo di tesserare almeno dieci giocatori professionisti il cui numero deve essere mantenuto costante nel corso dell’anno sportivo.
[3] Per la Lega Società Pallacanestro Serie A, in ogni stagione sportiva, una società non potrà iscrivere a referto, per le sole partite di campionato, più di 18 giocatori, esclusi i giovani di serie. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 18 giocatori iscritti a referto, anche in caso di infortuni, la società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo giocatore.
[4] Per la Legadue, in ogni stagione sportiva, una società non potrà iscrivere a referto più di 16 giocatori, esclusi i giovani di serie. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 16 giocatori iscritti a referto, anche in caso di infortuni, la società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo giocatore.
[5] Le società professionistiche provvedono alla riaffiliazione ed iscrizione al campionato con unico modulo, con il quale possono altresì richiedere l'autorizzazione all'abbinamento, di cui all'art.137 R.O. Il versamento dei relativi contributi - compresi quelli di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti - avviene versando agli Uffici Federali competenti un importo preventivamente convenuto, salvo conguaglio.
[6] I controlli sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche sono effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) a tal scopo istituita presso la F.I.P., secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale.
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (Del. n. 359 C.F. 16/10/1999)
[1] Per gli atleti professionisti vale, ai sensi dell’art.7 della Legge 91/81, quanto stabilito dal “Regolamento Sanitario della F.I.P. per gli sportivi professionisti" allegato in appendice al presente Regolamento.
[2] Per le società professioniste é obbligatoria la figura del Medico Sociale, avente la specializzazione in medicina dello sport le cui responsabilità ed attribuzioni sono indicate nel decreto del Ministero della Sanità del 13/3/95.
Art. 3 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (Del. n.88 C.F. 18/05/1999 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.271 C.F. 19-20/04/2002 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.121 C.F. 23/11/2002 – Del. n.147 C.F. 14/12/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.331 C.F. 30-31/05/2003 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.123 C.F. 26/09/2003 – Del. n.17 Presidenza del 4/11/2003 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004
– Del. n.92 C.F. 10/09/2005)
[1] Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l’atleta e la società, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
Non può costituirsi un rapporto di prestazione professionistica se l’atleta non risulta essere mai stato tesserato alla
F.I.P. o ad altra Federazione straniera.
[2] Il contratto deve essere depositato presso gli Uffici della rispettiva Lega professionistica entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare il giocatore e comunque per:
• la Lega Società Pallacanestro Serie A: non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento dell’ultima giornata della stagione regolare;
• la Legadue: non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off. Qualora il giocatore provenga da una società straniera occorrerà che entro le ore 15:00 del secondo giorno antecedente la gara pervenga in F.I.P. il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione straniera di provenienza.
[3] Le Leghe professionistiche attestata, a cura del Dirigente espressamente delegato, la tempestività della presentazione e la regolarità del contratto, devono farlo pervenire all’Ufficio Tesseramento Nazionale, anche xxx xxx, xxxxx xx ore 12:00 del secondo giorno antecedente la data della gara.
[4] L’Ufficio Tesseramento Nazionale, controllata la tempestività e la regolarità del contratto sulla base di quanto prescritto o richiamato dal presente articolo, decide in merito alla sua approvazione o meno entro il secondo giorno antecedente la gara, dando immediata comunicazione della decisione negativa, anche via fax, alla società interessata ed alla Lega professionistica competente.
[5] La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dalla società o dal giocatore con ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all’art.212 R.E.
[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del campionato, é consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
[7] Le società professionistiche possono tesserare esclusivamente giocatori professionisti e giovani di serie. Scaduta l’età per i giovani di serie agli stessi potrà essere offerto il primo contratto secondo quanto previsto dall’art.6 della Legge 91/81. In caso contrario il giocatore sarà automaticamente svincolato. Il giovane di serie, che non sia per età nell’ultimo anno junior e che non sia mai stato utilizzato in 1^ squadra, può essere trasferito in prestito ad una società del settore dilettantistico.
[8] Le società professionistiche possono tesserare in prestito atleti di categoria giovanile tesserati sia per società professionistiche che per società dilettantistiche. Il tesseramento in prestito potrà essere valido entro e non oltre il 30 giugno dell’anno solare nel corso del quale l’atleta compie il 21° anno di età, data i n cui torna ad essere vincolato per la società dilettantistica per la quale era tesserato a titolo definitivo.
Tali atleti possono disputare un numero massimo di 15 partite nei campionati professionistici nel corso di una stessa stagione sportiva salva specifica autorizzazione scritta da parte della società di appartenenza che ne autorizzi l’utilizzo per un numero superiore alle 15 partite.
Le società professionistiche dovranno usufruire per tutte le categorie di giocatori del tesseramento nazionale con esclusione di ogni tesseramento regionale.
[9] Le società professionistiche hanno l’obbligo di iscrivere a referto contemporaneamente, nei campionati professionistici, un numero minimo di giocatori di nazionalità italiana come stabilito con apposita delibera.
[10] La società professionistica può tesserare, dopo l’inizio dei campionati federali, giocatori di nazionalità italiana appartenenti a società non professionistiche, previo rilascio del nulla osta di trasferimento (art. 40 comma 3 R.E.).
La società professionistica, può esercitare tale facoltà fino alle ore 12:00 del 28 marzo di ciascun anno sportivo.
Art. 4 Atleti giovani di serie (Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.291 C.F. 14/02/2004 – Del. n.95 C.F. 16/09/2006 – Del. n.239 C.F. 10/02/2007 – Del. n.12 C.F. 26/07/2007 Del. n.40 CdP 01/07/2008)
[1] Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile tesserati per società appartenenti al settore professionistico che abbiano compiuto il 15° anno di età.
Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell’anno solare nel quale compie il 21° anno di età.
[2] Solo ed esclusivamente la società per la quale l’atleta giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico. dal compimento del 15° anno di età dell’atleta (a.s. 2006/2007 tutti gli atleti nati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991).
[3] Tale diritto si esercita inviando all’atleta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una proposta di contratto nella quale deve essere obbligatoriamente indicata la durata ed il compenso annuo fisso per ciascuna stagione che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale stabilito dall’accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla F.I.P., dalla Lega competente e dalla G.I.B.A.
[4] Nell’ultima stagione sportiva di durata del vincolo, con le modalità previste dal presente articolo, tale diritto si esercita entro il periodo compreso fra il 1° ed il 15 giugno.
La proposta è irrevocabile fino al 20 giugno e decade automaticamente decorso tale termine.
[5] Il contratto sottoscritto da un “giovane di serie” non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. La durata massima del contratto professionistico stipulato da atleta “giovane di serie” diminuisce proporzionalmente all’aumentare della età dello stesso. Il contratto di un atleta “giovane di serie” stipulato nell’anno nel quale compie il 20° anno di età, non può essere superiore ai quattro anni. Il contratto di un atleta “giovane di serie” stipulato nell’anno nel quale compie il 21° anno di età, non può essere superiore ai tre anni.
[5/bis] Qualora l’atleta giovane di serie sottoscriva la prima proposta contrattuale della società per la quale è tesserato come previsto dal presente articolo, automaticamente perde la qualifica di giovane di serie.
Se l’atleta, rescinde, anche consensualmente il contratto, non riacquisista la qualifica di giovane di serie.
La qualifica di giovane di serie non viene riacquisita neppure alla naturale scadenza del contratto professionistico. [5/ter] Una volta persa la qualifica di giovane di serie, l’atleta in età giovanile che si tessera per una società professionistica dovrà obbligatoriamente sottoscrivere un regolare contratto professionistico per partecipare e/o essere iscritto a referto per il Campionato senior o giovanile.
[6] In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione del contratto per fatto imputabile all’atleta, quest’ultimo per le tre successive stagioni sportive non potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista per alcuna società affiliata alla F.I.P. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso scritto della società titolare del diritto al primo contratto.
[7] L’atleta giovane di serie può prendere parte a gare di campionato, a competizioni ufficiali organizzate dalle rispettive Leghe e alle gare di Coppe Internazionali. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto a referto ufficiale di gara per almeno 18 volte, l’atleta giovane di serie matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall’inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. La società ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato al precedente comma [3]. L’atleta matura in ogni caso il diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura stabilita dall’accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla F.I.P., dalle Leghe competenti e dalla G.I.B.A. Il rimborso decorre dal mese in cui l’atleta viene iscritto a referto per la diciottesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso.
[8] Un atleta giovane di serie che abbia rifiutato l’offerta di primo contratto professionistico da parte della società di appartenenza e si sia trasferito all’estero, al rientro in Italia dovrà sottostare alle disposizioni di cui al precedente comma [6], fatta salva la stipula di un contratto con la stessa società che aveva a suo tempo formulato l’offerta di contratto.
[9] Qualora un atleta giovane di serie, cui non sia stata formulata offerta di primo contratto professionistico, si trasferisce all’estero, al rientro in Italia sarà libero di tesserarsi per chicchessia.
[10] L’atleta giovane di serie, nei confronti del quale la società che ne è titolare non abbia formulato offerta di primo contratto professionistico, rimane libero di tesserarsi come non professionista o stipulare un contratto con altra società professionistica.
[11] A seguito della successiva stipula da parte dell’atleta di cui al punto precedente del primo contratto professionistico entro il 24° anno di età, il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto viene ripartito tra la società professionistica e quella presso la quale l’atleta ha svolto l’ultima attività dilettantistica, nella misura del 50%.
NORMATIVA ATLETI NON PROFESSIONISTI
a) Una Società professionistica può stipulare con un atleta “non professionista”, che abbia compiuto il 15° anno di età, il primo contratto professionistico. La Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni, senza nulla-osta, mediante la sottoscrizione obbligatoria del contratto, è tenuta a corrispondere il premio di addestramento e formazione tecnica (legge 91/81) alla Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo
definitivo. Tale obbligo non è previsto per gli atleti che vengono tesserati mediante rilascio del nulla osta da parte della Società cedente;
b) La durata del contratto stipulato da un atleta “non professionista” segue la normativa prevista al punto 3 degli atleti “giovani di serie”;
c) Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica, gli atleti che si svincolano a norma dell’art.5, comma 2 dello Statuto;
d) Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica, gli atleti di età superiore ai 26 anni. Nessun premio è dovuto per gli atleti di qualunque età che hanno già stipulato un precedente contratto professionistico;
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA’ DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRESSO LA QUALE L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ DILETTENTISTICA:
A seguito della stipula da parte dell’atleta “non professionista” o “giovane dilettante” del primo contratto professionistico, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente tabella:
Annate atleti soggetti al pagamento | società professionistica che ne acquisisce il diritto partecipante al Campionato di: | importo premio di addestramento da corrispondere alla società dilettantistica: |
atleti nati nel 1991-92-93 | Lega Società Pall. Serie A | € 70.000,00 |
atleti nati nel 1991-92-93 | Legadue | € 50.000,00 |
atleti nati nel 1988-89-90 | Lega Società Pall. Serie A | € 100.000,00 |
atleti nati nel 1988-89-90 | Legadue | € 75.000,00 |
atleti nati nel 1982-83-84 | Lega Società Pall. Serie A | € 30.000,00 |
atleti nati nel 1982-83-84 | Legadue | € 20.000,00 |
La Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, acquisisce l’importo del premio corrispondente indipendentemente dal Campionato a cui partecipa.
Gli atleti nati nel 1985, 1986 e 1987 sono esenti dal pagamento del premio in quanto “svincolati” secondo la recente normativa deliberata dal Consiglio Federale.
⮚ L’importo del premio di addestramento e formazione tecnica non può in nessun caso essere superiore a quanto previsto nella tabella di cui sopra, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Società.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Salvo diversi accordi fra le parti, l’importo previsto deve essere versato alla Società dilettantistica in tre rate di pari valore, senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:
- la prima rata contestualmente alla richiesta di tesseramento dell’atleta. La quietanza dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta all’Ufficio Tesseramento il quale in assenza di tale documento non procederà all’istruzione della pratica.
- La seconda rata, entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto la Società “non professionistica” ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l’attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.
- La terza rata entro il termine dell’anno sportivo durante il quale è stato tesserato l’atleta. In difetto la Società “non professionistica” ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l’attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.
Art. 5 Giocatori non professionisti (Del. n.151 C.F. 26/06/1999 – Del. n.96 C.F. 30/03/2000 – Del. n.180 C.F. 17/06/2000 – Del. n.350 C.F. 08/10/2000 – Del. n.6 C.F. 28/07/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.291 C.F. 14/02/2004)
[1] Un giocatore qualificato non professionista può stipulare un contratto con una società del settore professionistico che acquisisce in tal modo il diritto di avvalersi delle sue prestazioni sportive. Tale facoltà può essere esercitata entro i termini e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
[2] Quando un giocatore non professionista stipula il suo primo contratto professionistico, la società che ha così acquisito il diritto di avvalersi delle sue prestazioni sportive è tenuta a riconoscere alla società dilettantistica di provenienza del giocatore un “Premio di addestramento e formazione tecnica” come sancito dall’art.6 Legge 91/81 con le modalità previste dalla delibera n. 321 C.U. n.655 del 17 aprile 2003.
Qualora la società professionistica non versi alla società dilettantistica di provenienza il corrispettivo del premio di addestramento e formazione tecnica come disposto dal precedente capoverso, saranno applicate le sanzioni previste dalla delibera n. 206 C.U. n. 246 del 17 novembre 2003.
[3] Qualora un giocatore non professionista che si era trasferito all’estero e che al suo rientro in Italia stipuli un contratto con una società del settore professionistico, questa dovrà corrispondere alla società dilettantistica per cui il giocatore era tesserato prima del trasferimento all’estero il “Premio di addestramento e formazione tecnica” di cui al precedente comma.
[4] Un giocatore non professionista che stipuli un contratto per una società professionistica non può, in caso di rescissione del contratto, tesserarsi per una società dilettantistica nel corso della stessa stagione sportiva, e nel corso di tutta la durata della stagione sportiva successiva, senza il benestare scritto della società dilettantistica che ne deteneva i diritti sportivi nella precedente stagione e unicamente alla condizione che, per il giocatore in questione, non fosse previsto alla firma del contratto professionistico il premio di addestramento e formazione tecnica di cui alla delibera n. 321 C.U. n.655 del 17 aprile 2003. Viene fatta eccezione per le società neopromosse in Legadue in relazione ai giocatori già per esse tesserati quali non professionisti.
[5] Un giocatore ex professionista che si tessera per una società del settore dilettantistico non può stipulare un nuovo contratto da professionista nel corso della stessa stagione sportiva senza il nulla osta della società, del settore dilettantistico, che ne detiene i diritti.
[6] La società professionistica principale, così come definita dal disposto dell’art.114/bis R.O., ha il diritto di stipulare il primo contratto professionistico agli atleti tesserati con la propria società satellite proponendogli un contratto identico, o comunque non in contrasto, con quello collettivo.
[7] Nel caso in cui un atleta tesserato per la società satellite scelga di sottoscrivere un contratto da professionista con una società diversa da quella professionistica principale, a quest’ultima va corrisposto il premio di addestramento e formazione tecnica, come sancito dalla Legge 91/81 e successive modificazioni, pari al doppio del parametro massimo previsto per le società dilettantistiche partecipanti al campionato di serie B d’Eccellenza.
Qualora la società professionistica diversa da quella principale non versi alla società dilettantistica di provenienza il corrispettivo del premio di addestramento e formazione tecnica come disposto dal precedente capoverso, saranno applicate le sanzioni previste dalla delibera n. 206 C.U. n. 246 del 17 novembre 2003.
[8] Se un giocatore non accetta di firmare il contratto con la società professionistica principale, rimane tesserato per la società satellite di appartenenza.
Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva del contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006)
[1] Per i giocatori italiani comunitari ed extracomunitari, regolarmente tesserati, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere il trasferimento (cessione del contratto) a società dello stesso gruppo o di gruppo diverso anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:
- 28 febbraio per trasferimenti all’interno della Serie A ed all’interno della Legadue;
- 31 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
I giocatori tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una società di Legadue o da una società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna società di Serie A.
I giocatori tesserati per un società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una società di Serie A o ad una società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva, dopo il termine ultimo stabilito per i trasferimenti interni alla Lega stessa, un contratto professionistico con alcuna società di Legadue.
[2] I giocatori professionisti non possono usufruire:
• per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;
• per la Legadue: più di un trasferimento;
nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell’arco di tempo suindicato alla società d’origine.
Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006)
[1] Per i giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari, regolarmente tesserati, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere la cessione temporanea del loro contratto a società dello stesso gruppo o di gruppo diverso anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:
- 28 febbraio per trasferimenti all’interno della Serie A ed all’interno della Legadue;
- 31 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
I giocatori tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una società di Legadue o da una società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna società di Serie A.
I giocatori tesserati per un società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una società di Serie A o ad una società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva, dopo il termine ultimo stabilito per i trasferimenti interni alla Lega stessa, un contratto professionistico con alcuna società di Legadue.
[2] I giocatori professionisti non possono usufruire:
• per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;
• per la Legadue: più di un trasferimento nell’ambito dello stesso campionato;
nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell’arco di tempo suindicato alla società d’origine.
[3] Nel caso in cui una società ceda temporaneamente il contratto di un giocatore ad altra società, quest’ultima può, previo consenso scritto della società originaria, effettuare a sua volta la cessione temporanea del contratto ad una terza società.
Art. 8 Tesseramento conseguente a risoluzione consensuale del contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006)
[1] I giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari, hanno la possibilità di tesserarsi, previa risoluzione del contratto con la società di appartenenza, con altra società dello stesso gruppo, o di gruppo diverso, anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:
- 28 febbraio per trasferimenti all’interno della Serie A ed all’interno della Legadue;
- 31 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
I giocatori tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una società di Legadue o da una società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna società di Serie A.
I giocatori tesserati per un società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una società di Serie A o ad una società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva, dopo il termine ultimo stabilito per i trasferimenti interni alla Lega stessa, un contratto professionistico con alcuna società di Legadue.
[2] I giocatori professionisti non possono usufruire:
• per la Lega Società Pallacanestro Serie A: di più di due risoluzioni anticipate di contratto;
• per la Legadue: più di una risoluzione di contratto;
e dei conseguenti tesseramenti, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell’arco di tempo suindicato alla società di origine.
Art. 9 Tesseramento conseguente a retrocessione od esclusione dal campionato professionistico (Del. n.291 C.F. 14/02/2004)
[1] I giocatori tesserati per società di settore professionistico che retrocedono a quello non professionistico in conseguenza dei risultati ottenuti o per esclusione dal campionato nelle ipotesi previste dall’art.156 R.E., pur determinando tali fatti la risoluzione automatica del contratto, restano tesserati per la società retrocessa od esclusa con la qualifica di non professionisti, a condizione che abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile (art.10 comma 4 R.E.).
Ai giocatori non in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, si applica quanto previsto dai rispettivi articoli del Regolamento Esecutivo in materia di tesseramento.
[2] I giocatori già tesserati come professionisti o giovani di serie potranno tuttavia tesserarsi, nella stagione successiva a quella della retrocessione, per altra società professionista stipulando altro contratto.
Art. 10 Giocatori tesserati per società promossa al campionato professionistico (Del. n.350 C.F. 08/10/2000 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002)
[1] La società promossa al campionato professionistico ha diritto di stipulare il primo contratto professionistico con gli atleti non professionisti a suo favore tesserati.
[2] Tale diritto si esercita nel periodo dal 1° al 15 giugno della stagione, nella quale la società ha maturato la promozione, mediante offerta all’atleta del primo contratto professionistico. La proposta è irrevocabile fino al 20 giugno e decade automaticamente decorso tale termine.
[3] In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione per fatto imputabile all’atleta, quest’ultimo per le successive tre stagioni sportive non potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista per alcuna società affiliata alla F.I.P. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso espresso per iscritto dalla società titolare del diritto di cui al primo comma.
[4] Qualora la società non intenda esercitare tale diritto, ovvero non lo eserciti nel termine previsto, l’atleta rimane libero di stipulare il primo contratto professionistico con la stessa o con altra società, come pure di tesserarsi quale non professionista.
[5] Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la società per qualunque motivo non richieda o non ottenga l’iscrizione al campionato professionistico; in tale ipotesi le eventuali offerte di contratto, ovvero gli eventuali contratti già stipulati, restano definitivamente privi di efficacia e gli atleti rimangono tesserati per la società con la qualifica di non professionisti.
Art. 11 Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI) (Del. n.451 C.F. 02/02/2001 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.331 C.F. 30-31/05/2003 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004)
[1] Le società professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, giocatori aventi la cittadinanza e la stabile residenza in uno dei Paesi della U.E.
[2] Un giocatore tesserato come comunitario che acquista la cittadinanza italiana nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato come italiano nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento degli atleti.
[3] Il termine ultimo per il deposito delle richieste di tesseramento è fissato per i giocatori appartenenti a società partecipanti al campionato:
▪ di Lega Società Pallacanestro Serie A: non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento dell’ultima giornata della stagione regolare;
▪ di Legadue: non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off. I documenti da inviare alla F.I.P., per il tramite della Lega, sono i seguenti:
a) Xxxxxxx o cessione del contratto
1) copia del contratto professionistico;
2) modulo di cessione del contratto;
3) fotocopia leggibile del passaporto.
b) Nuovi tesseramenti
1) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
2) copia del contratto professionistico;
3) fotocopia leggibile del passaporto.
[4] La Lega, accertata e attestata, a cura del dirigente a ciò espressamente delegato, la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all’Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
L’Ufficio Tesseramento della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via telex o fax alla Società interessata ed alla Lega.
[5] Il nulla-osta di trasferimento ad una società affiliata alla F.I.P. deve essere rilasciato dalla società estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla F.I.B.A.
[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del campionato, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 4 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa.
La F.I.P. comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 4 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.
Art. 11bis Giocatore di formazione italiana (del. n.243 C.F. 9-10/02/2008 – del. n.278 C.F. 4-5/04/2008)
[1] Per giocatore di formazione italiana si intende il giocatore senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani, che abbia partecipato a campionati giovanili della Federazione per almeno 4 Stagioni sportive. La partecipazione al campionato giovanile si intende assolta con l’iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l’adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l’adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
[2] Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
CAPO I
NORME DI TESSERAMENTO DEI GIOCATORI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.
Art. 12 Modalità di tesseramento per giocatori non appartenenti alla U.E. (Del. n.451 C.F. 02/02/2001 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.109 C.F. 27/10/2001 – Del. n.37 Presidente 05/12/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.12 C.F. 26/07/2004 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004)
[1] Le società professionistiche devono inoltrare alla F.I.P. le richieste per il rilascio del visto d’ingresso in Italia per “lavoro subordinato/sport” e per il relativo tesseramento di giocatori, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., per la loro utilizzazione nell’attività nazionale ed internazionale nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.
La F.I.P., nell’ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all’Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I. solo le dichiarazioni conformi all’ordinamento vigente.
Nel caso di rescissione o cessione di contratto, nel medesimo anno sportivo, di un atleta extracomunitario che si trasferisce in una città diversa da quella originaria, la richiesta per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno deve avvenire nel rispetto della Legge vigente e previa consultazione della competente autorità di Pubblica Sicurezza.
Gli atleti extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all’U.E. possono richiedere il rilascio del visto d’ingresso in Italia alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell’U.E. di residenza.
Per gli atleti extracomunitari, tesserati a norma del presente articolo, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere il trasferimento (cessione del contratto) come previsto dagli artt.6, 7 e 8 R.E. prof., solamente se il giocatore è stato iscritto a referto per almeno tre gare di campionato.
[2] Un giocatore tesserato come extracomunitario, che acquista la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come “italiano” o come “comunitario” nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento degli atleti.
[3] Non possono essere tesserati invece i giocatori, che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un’altra Società, italiana o estera, che partecipi ai campionati F.I.B.A. Questa restrizione si applica fino a
quando la Società che intende cedere il giocatore non viene eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.
[4] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della rispettiva Lega professionistica in originale o via fax, allegando il talloncino R.R., entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare il giocatore e comunque per:
▪ la Lega Società Pallacanestro Serie A: non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento dell’ultima giornata della stagione regolare;
▪ la Legadue: non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off. I documenti da inviare alla F.I.P. per il tramite della Lega, sono i seguenti:
a) Xxxxxxx o cessione del contratto
1) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
2) copia del contratto professionistico;
3) modulo di cessione del contratto;
4) fotocopia leggibile del passaporto;
5) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della prenotazione rilasciata dalla Questura competente.
b) Nuovi tesseramenti
1) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
2) copia del contratto professionistico;
3) fotocopia leggibile del passaporto;
4) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della prenotazione rilasciata dalla Questura competente.
Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
La Lega, accertata e attestata, a cura del dirigente a ciò espressamente delegato, la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all’Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
L'Ufficio Tesseramento della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via telex o fax alla Società interessata ed alla Lega.
[5] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del campionato, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 4 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa.
La F.I.P. comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 4 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.
Art. 12 Bis – Numero massimo di giocatori non appartenenti alla U.E. da iscrivere a referto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002)
[1] Le società professionistiche possono iscrivere a referto per ciascuna partita giocatori, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., per la loro utilizzazione, nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.
Art. 12 Ter – Tesseramento di tecnici non appartenenti alla U.E. (Del. n.10 C.F. 28/09/2002)
[1] Le società professionistiche devono inoltrare alla F.I.P. le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato/sport” e per il relativo tesseramento di tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., per la loro utilizzazione nell’attività nazionale ed internazionale nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.
La F.I.P., nell’ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all’Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I., solo le dichiarazioni conformi all’ordinamento vigente.
[2] I tecnici extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all’U.E., possono richiedere il rilascio del visto d’ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell’U.E. di residenza.
[3] Le società professionistiche possono iscrivere a referto per ciascuna partita tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., nel rispetto delle norme e modalità contenute nel Regolamento C.N.A.
Art. 13 Posizione dei giocatori provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (extracomunitari) (Del. n.350 C.F. 08/10/2000)
[1] I giocatori extracomunitari provenienti da Federazioni straniere iscritti a referto ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia, o per altre manifestazioni ufficiali, disputati prima dell'inizio del Campionato, anche se non tesserati a norma del precedente art.12 (Prof) R.E., sono considerati tesserati ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.
[2] Le squalifiche eventualmente inflitte verranno scontate nelle successive gare di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali (art.18 R.E. Sett. Prof). Tale disposizione è valida anche per i provvedimenti disciplinari relativi
a Tornei od incontri amichevoli ufficiali. Resta comunque fermo l'obbligo del giocatore punito di scontare la sanzione inflittagli anche se successivamente tesserato per altra società.
Art. 14 Decadenza o inefficacia del tesseramento
[1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.
[2] La pratica di tesseramento resta sospesa, ed il giocatore non può prendere parte a gare di campionato, finché non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale il nulla-osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza e l'autorizzazione al tesseramento, rilasciata dalla F.I.B.A., su richiesta della F.I.P.
[3] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti dall'art.12 (Prof) R.E., determina la posizione irregolare del giocatore (sottoscrizione e dati anagrafici, documentazione relativa al soggiorno o residenza, copertura assicurativa, attestazione della Lega).
[4] In attesa che pervenga l'autorizzazione della F.I.B.A. e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, il giocatore, sia che provenga da un Paese extracomunitario che comunitario, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per non più di due gare. Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa ed il giocatore non potrà più prendere parte a gare, ufficiali o amichevoli, di Campionato o di Coppa Italia, finche la F.I.B.A. non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva. La società potrà sostituire il giocatore soltanto nei modi ordinari previsti nel successivo articolo.
Art. 15 Sostituzione dei giocatori tesserati (del. n.297 C.F. 13/09/1999 - del. n.352 C.F. 16/10/1999 – del. n.451 C.F. 02/02/2001) – ABROGATO (Del. n.52 C.F. 22/09/2001)
Art. 16 Trasferimento all’estero di giocatori italiani professionisti (Del. n.350 C.F. 08/10/2000)
[1] Il giocatore italiano professionista che intenda trasferirsi all’estero deve fare richiesta all’Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la Federazione straniera presso la quale si tessera, del relativo nulla-osta.
Il nulla-osta al trasferimento potrà essere negato solo nel caso che il giocatore sia legato da contratto con una società del settore professionistico.
[2] Nel momento in cui il giocatore dovesse rientrare in Italia, è libero di stipulare un nuovo contratto con la stessa società con cui era tesserato prima del trasferimento all’estero, o con altra società.
Art. 17 Giocatori professionisti in servizio di leva (del. n.229 C.F. 09/03/2002)
[1] Il giocatore professionista che si arruola nelle FF.AA., può essere chiamato a giocare per la squadra delle Forze Armate. L’eventuale contratto professionistico pluriennale resta in tal caso sospeso per la durata del servizio militare; il periodo del servizio militare viene computato nella durata complessivo del contratto.
[2] Il giocatore in servizio nelle Forze Armate che stipula un contratto professionistico durante il servizio militare rimane nello status in cui si trova e gli effetti del contratto decorreranno dal giorno successivo alla data del congedo.
Art. 18 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazione (Del. n.143 C.F. 13/05/2000 – Del. n.350 C.F. 08/10/2000)
[1] I provvedimenti di squalifica dei tesserati e del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.
[2] Ai fini dell’applicazione della recidiva, non si tiene conto dei provvedimenti adottati in relazione alle gare di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali nell’adottare i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Campionato e viceversa.
[3] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari relativi ai Tornei e partite amichevoli ufficiali cui partecipano tesserati a squadre del campionato professionistico; tale tipo di manifestazioni ufficiali vengono considerate come un genere unico, nel cui ambito si tiene conto della recidiva e si eseguono le squalifiche.
[4] Nel caso di squalifica dei tesserati per una sola gara, e di recidiva, la sanzione viene sostituita da una ammenda pecuniaria fissata nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
[5] Le norme dei due commi precedenti non trovano applicazione in caso di squalifica a tempo.
Art.18 bis Classificazione delle riserve campionati professionistici (del. n.278 C.F. 4-5/04/2008)
[1] Le squadre che si iscrivono come “riserva” nei campionati professionistici debbono attenersi alle disposizioni stabilite dalle leghe competenti ed alle convenzioni in essere con la Federazioni Italiana Pallacanestro.
[2] L’Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:
a) la squadra retrocessa meglio classificata;
b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore;
c) nell'ordine l’ulteriore squadra retrocessa;
d) nell'eventualità di squadre non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall’apposito programma computerizzato, in dotazione all’organo federale competente consultabile a richiesta dalle società interessate.
[3] Per il ripescaggio di società provenienti dai campionati inferiori, fermo restando quanto previsto al punto [1] e non rientranti nella fattispecie di cui al punto [2], l’Organo Federale competente, non appena si renda disponibile un posto nell’organico del campionato, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone dell’anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire.
[4] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.
TITOLO II
CONTENZIOSO - NORME PROCEDURALI
Nota: gli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente Regolamento, disciplinante le norme procedurali del contenzioso, sono stati abrogati in virtù dell’entrata in vigore del Regolamento di Giustizia approvato con la delibera n.402, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile 2005.
Art. 19 Reclami avverso sanzioni disciplinari (Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – ABROGATO –
Vedere art.93 del Regolamento di Giustizia
Art. 20 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di giocatore (Del. n.315 C.F. 16- 17/04/2003) – ABROGATO –
Vedere art.94 del Regolamento di Giustizia
Art. 21 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli – ABROGATO –
Vedere art.95 del Regolamento di Giustizia
Art. 22 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia (Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.349 C.F. 21/06/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – ABROGATO –
Vedere art.96 del Regolamento di Giustizia
Art. 23 Rinvio
[1] Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme del Regolamento Esecutivo generale della F.I.P.
TITOLO III
CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA (del. n.269 C.F. 16/12/2004)
Art. 24 Obblighi contabili delle società professionistiche
[1] La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando un piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d’esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull’equilibrio economico-finanziario.
Art. 25 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C.
A. Bilancio di esercizio.
[1] Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente:
a) alla relazione sulla gestione,
b) alla relazione del collegio sindacale,
c) alla relazione contenente il giudizio del revisore o della società di revisione, nel caso in cui quest’ultimo sia previsto,
d) al verbale di approvazione,
e) alla dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
[2] Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt.2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
[3] Non è consentita l’adozione del bilancio in forma abbreviata.
B. Bilancio e Relazione semestrale.
[4] Le società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile o della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
[5] I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti.
[6] Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
[7] Le note esplicative ed integrative devono:
a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
C. Rapporto Ricavi/Indebitamento: prospetto “RI”
[8] Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi A e B, devono far pervenire alla Com.Te.C., unitamente al bilancio di esercizio e al bilancio semestrale, il prospetto RI con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio e semestrale approvati e secondo quanto previsto al successivo comma 10. Il medesimo prospetto deve essere fatto pervenire alla Com.Te.C. con riferimento ai elementi risultanti dalle scritture contabili al 30 settembre ed al 31 marzo di ogni anno rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.
[9] Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto RI riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Com.Te.C.:
a) il prospetto RI, con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
b) il prospetto RI, con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente.
[10] Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi:
a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall’attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
[11] Se alla data del 31 dicembre di ciascun anno il bilancio dell’esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma 9
[12] L'indebitamento da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l’Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell’insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l’Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto dell’intero importo del rateizzo. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci “Disponibilità liquide” e “Altri titoli”. È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La F.I.P. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l’esercizio dell’attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.P. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.
[13] La misura del parametro di riferimento viene stabilito annualmente dal Consiglio federale su proposta della
Com.Te.C. entro il 15 settembre di ogni anno per la stagione sportiva in corso con determinazione di eventuali limiti all’indebitamento complessivo rispetto al valore del medesimo risultante dal bilancio dell’esercizio precedente.
[14] Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla società.
D. Rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori: Prospetto “PD”
[15] Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi A comma 1 e B comma 4, devono far pervenire alla Com.Te.C., unitamente al bilancio di esercizio e al bilancio semestrale, il prospetto “PD” con l’indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori riferito alla data di chiusura dell’esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio e semestrale approvati. Il medesimo
prospetto deve essere fatto pervenire alla Com.Te.C. con riferimento ai elementi risultanti dalle scritture contabili al 30 settembre ed al 31 marzo di ogni anno rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.
[16] Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Com.Te.C.:
a) il prospetto PD con l’indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio,
b) il prospetto PD con l’indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente.
[17] Per la determinazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.
[18] La misura del parametro di riferimento viene stabilito annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro il 15 settembre di ogni anno per la stagione sportiva in corso.
[19] I prospetti di cui ai paragrafi C e D devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile; ai prospetti deve essere unita una dichiarazione con la quale il legale rappresentante della società e il soggetto responsabile del controllo contabile attestino la veridicità delle informazioni trasmesse alla Com.Te.C., la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei dati contenuti nei prospetti con le risultanze delle scritture contabili.
Art. 26 Obbligo di informativa continua alla Com.Te.C.
[1] I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società professionistiche hanno l’obbligo di informare senza indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità dell’impresa.
Art. 27 Ispezioni e controlli
[1] La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l’esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Com.Te.C. può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.
[2] Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell’apposito elenco federale e nominati dal Consiglio Federale, su designazione della Com.Te.C., tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Gli Ispettori, su delega della Com.Te.C., hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle società professionistiche.
[3] Di ciascuna ispezione l’Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Com.Te.C. unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d’accompagno.
[4] L’intervento della Com.Te.C. può altresì essere richiesto dal Presidente federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.
Art. 28 Atti della Com.Te.C.
[1] Le attività ispettive e di verifica della Com.Te.C. si concludono con deliberazioni che vengono sottoposte al Consiglio Federale.
[2] Tutti gli atti e i verbali relativi alle attività ispettive e di verifica della Com.Te.C. vengono trasmessi al Consiglio Federale.
[3] La Com.Te.C. può sottoporre al Consiglio Federale proposte di deliberazioni relative alle attività di sua competenza.
[4] Qualora la Com.Te.C. accerti a carico di una società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29.
[5] La Com.Te.C. segnala al Presidente federale le società che si trovano nelle condizioni di cui all’art.13 della legge 23 marzo 1981, n.91 per l’adozione dei relativi provvedimenti di denuncia al Tribunale.
[6] Gli atti della Com.Te.C. non sono impugnabili. I provvedimenti adottati dalla F.I.P. su proposta o impulso della Com.Te.C. sono impugnabili unicamente nei modi previsti dai seguenti articoli 29 e 30.
Art. 29 Sanzioni
[1] In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art.24, il Consiglio Federale applica la sanzione dell’ammonizione con diffida e l’ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le società di Lega A e da un minimo di Euro 12.000,00 ad un massimo di Euro 36.000,00 per le società di Legadue. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura massima sopra stabilita. In caso di gravi o ripetute violazioni, il Consiglio Federale può deliberare, la decurtazione di punti in classifica da un
minimo di due a un massimo di dieci punti, da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento. Le medesime sanzioni si applicano, fatto salvo il disposto del successivo comma 3, anche in caso di non rispondenza nella documentazione inviata dei dati contenuti nei prospetti di cui all’art.24 paragrafi C e D rispetto agli esiti delle verifiche, anche successive, disposte dalla Com.Te.C.
[2] In caso di ritardo per oltre sette giorni o di omessa trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art.24, ovvero nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli disposti dalla Com.Te.C., il Consiglio Federale applica la sanzione dell’ammenda nella misura massima sopra stabilita, dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica, da scontarsi come disposto al comma precedente, e ordina che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori. Tale ultimo provvedimento è però revocato, su istanza della società, previo invio dei documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 3.
[3] In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento e/o del Rapporto patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori nelle misure previste, a seguito di segnalazione della Com.Te.C., il Consiglio Federale dispone che la società non possa effettuare operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura in contratti di cessione di giocatori con altre società affiliate alla F.I.P., precedentemente o contestualmente depositati ovvero in versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibili all’uopo effettuati. Allo stesso tempo, la Com.Te.C. invita la società a riequilibrare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito. la situazione patrimoniale mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell’organo di controllo. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nei termini fissati dal Consiglio Federale, quest’ultimo applica alla società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1, nonché dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica da scontare come disposto al comma 1.
[4] Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori di cui al comma precedente è revocato, su istanza della società al Consiglio Federale, quando i predetti rapporti vengono ristabiliti nelle misure minime previste.
[5] I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega di appartenenza della società.
[6] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento.
Art. 30 Ammissione ai Campionati
[1] Il Consiglio federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l’iscrizione ai Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all’ammissione al campionato di competenza.
[2] Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l’ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all’apposito Regolamento, nell’ambito dell’apposito procedimento per le controversie in tema di ammissione ai campionati nazionali di sport professionistici.
[3] I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all’eventuale sostituzione delle società non ammesse.
TITOLO I
NORME GENERALI
SOMMARIO SETTORE PROFESSIONISTICO
2
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico 2
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva 2
Art. 3 Tesseramento degli atleti professionisti italiani 2
Art. 4 Giocatori giovani di serie 3
Art. 5 Giocatori non professionisti 4
Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva di contratto 5
Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di contratto 5
Art. 8 Tesseramento conseguente a risoluzione consensuale del contratto 6
Art. 9 Tesseramento conseguente a retrocessione od esclusione dal campionato professionistico 6
Art. 10 Giocatori tesserati per società promossa al campionato professionistico 6
Art. 11 Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI) 6
Art. 11bis Giocatore di formazione italiana 7
CAPO I
NORME DI TESSERAMENTO DEI GIOCATORI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO 7
Art. 12 Modalità di tesseramento 7
Art. 12Bis Numero massimo di giocatori non appartenenti alla U.E. da iscrivere a referto 8
Art. 12Ter Tesseramento di tecnici non appartenenti alla U.E. 8
Art. 13 Posizione dei giocatori provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (extracomunitari) 8
Art. 14 Decadenza o inefficacia del tesseramento 8
Art. 15 Sostituzione dei giocatori tesserati - ABROGATO 9
Art. 16 Trasferimento all’estero di giocatori italiani professionisti 9
Art. 17 Giocatori professionisti in servizio di leva 9
Art. 18 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazione 9
Art. 18 bis Classificazione delle riserve campionati professionistici 9
TITOLO II
CONTENZIOSO - NORME PROCEDURALI 10
Art. 19 Reclami avverso sanzioni disciplinari 10
Art. 20 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare del giocatore 10
Art. 21 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli
10
Art. 22 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play-off per l’assegnazione dello scudetto o
per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia 10
Art. 23 Rinvio 11
TITOLO III 11
CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO- FINANZIARIA
Art. 24 Obblighi contabili delle società professionistiche 11
Art. 25 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C. 11
Art. 26 Obbligo di informativa continua alla Com.Te.C. 12
Art. 27 Ispezioni e controlli 13
Art. 28 Atti della Com.Te.C. 13
Art. 29 Sanzioni 13
Art. 30 Ammissione ai Campionati 13
APPENDICE 1
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA SANITARIA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
ART. 1
Il presente regolamento disciplina la tutela sanitaria degli atleti professionisti della Federazione Italiana Pallacanestro.
L'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso,
da parte dell'atleta, della "scheda sanitaria" prevista dall'art.7, comma 2, della legge 23/3/1981 n. 91.
La scheda, conforme al modello di cui all'allegato A, accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attività sportiva professionistica, ed e' aggiornata con periodicità almeno semestrale.
Le Società professionistiche sono tenute a prevedere la figura del medico sociale specialista in medicina dello sport.
ART. 2
La scheda sanitaria di cui all'art.1 attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti, conferma l'acquisizione della idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo le vigenti normative e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta nonché indicazioni dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee alla pratica sportiva agonistica professionistica.
ART. 3
La istituzione della scheda sanitaria spetta alla Società Sportiva all'atto della costituzione con l'atleta del rapporto di lavoro di cui all'art.4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.
ART. 4
La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell'atleta professionista ad altra Società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d'ufficio, dopo essere stata aggiornata, entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della Società Sportiva di provenienza al medico della nuova Società.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, la scheda sanitaria e' inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al Medico Federale, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
ART. 5
Il Medico Sociale, specialista in Medicina dello Sport, e' il responsabile sanitario della Società Sportiva professionistica e deve essere iscritto in apposito elenco istituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro.
ART. 6
Il Medico Sociale provvede, per conto della Società Sportiva, alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, il Medico Sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la Società Sportiva.
Egli assicura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.
Il Medico Sociale cura, avvalendosi dei centri di Medicina dello Sport pubblici o privati, autorizzati e accreditati dalle Regioni, l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti dalle vigenti normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche. Ogni altro ulteriore accertamento necessario per l'aggiornamento periodico della scheda o che egli ritenga opportuno nella verifica costante dello stato di salute dell'atleta e
dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività professionale potrà essere eseguito avvalendosi della consulenza di strutture sanitarie qualificate.
Ai sensi dell’art.7 del D.M. 13.03.1995, il Medico Sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell'atleta ed e' responsabile esclusivo della sua custodia.
Il Medico Sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica, su modello indicato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e conforme al modello approvato dal Ministero della Sanità. (ALLEGATO B)
La cartella clinica e' affidata alla custodia personale del Medico Sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la Società Sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge. La cartella clinica dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Società.
Il Medico Sociale conserva, presso la Società Sportiva, la cartella clinica, per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista.
ART. 7
In ottemperanza a quanto stabilito nell'art.7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli atleti che esercitano attività sportiva professionistica con Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui all'allegato B.
ART. 8
L’esercizio dell’attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. del 18.2.1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle provincie autonome.
Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, risulti la non idoneità alla pratica agonistica della Pallacanestro, l’esito negativo con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato, entro cinque giorni, all’interessato ed agli Organi competenti, ai sensi del D.M. del 1982.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria dell’atleta, gli estremi del giudizio di idoneità all’esercizio della pallacanestro agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza.