ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – CO.RE.PLA.)
ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – CO.RE.PLA.)
1. OGGETTO DELL’ALLEGATO
L’Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo 4.
2. CONVENZIONI
Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni localitra il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d’ora in poi: COREPLA) e i Comuni o soggetti da loro delegati (d’ora in poi: il Convenzionato). Le deleghe rilasciate dai Comuni ai gestori convenzionati ai sensi del previgente Allegato Tecnico si intendono prorogate per la durata del presente Allegato Tecnico fermo restando l’obbligo in capo ai Comuni deleganti di comunicare a COREPLA le modifiche intervenute.
3. OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Convenzionato si impegna all’organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con COREPLA dei rifiuti di imballaggio in plastica.
COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e, in base alle tipologie e alle modalità di cui al successivo art. 4, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso, così come precisato al successivo art. 6.
Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a meglio valutare l’andamento della raccolta. In particolare il Convenzionato deve dichiarare all’atto della richiesta di convenzione le tipologie di flussi di raccolta che intende attivare, così come individuate al successivo art. 4 e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella convenzione stessa. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a COREPLA. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di convenzionamento rispetto ai comuni compresi nella convenzione (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l’esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.
Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull’utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA
Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COREPLA ai sensi dell’art. 223 comma 6 d.lgs. 152/06.
Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta.
Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6. L’avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all’art. 205 d.lgs. 152/06.
Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa vigente ai singoli comuni, laddove questi conferiscano nell’ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, le parti si danno reciprocamente atto che i servizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze presentano sostanziali differenze rispetto alle metodologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi. Stante l’elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono pervenire da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali oggettivabili e verificabili, le parti individuano di comune accordo quali “traccianti” della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica:
a. il film d’imballaggio in polietilene (con esclusione degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3);
b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici);
c. reggette, big-bags e pallets di plastica.
Tale elenco potrà essere oggetto di revisione/integrazione a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell’Accordo Quadro.
Parimenti le parti si danno reciprocamente atto che, in determinate situazioni, il Convenzionato può adottare modalità operative tali da poter fornire materiale composto in altissima percentuale da soli contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE della capacità inferiore ai 5 l), organizzando quindi un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche più oneroso.
Tutto ciò premesso, il Convenzionato al momento della sottoscrizione della convenzione potrà attivare i seguenti flussi, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:
a. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;
b. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica;
c. raccolta monomateriale finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica;
d. raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.
E’ facoltà del Convenzionato attivare, previa comunicazione a COREPLA, più di un flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione, nonché di variare, sempre previa comunicazione a COREPLA, le tipologie di flusso in essere.
5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
COREPLA e il Convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di COREPLA.
5.1 Raccolta monomateriale
La raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica deve essere in via prioritaria, laddove possibile, conferita dal Convenzionato sfusa al Centro di Selezione COREPLA (CSS) più vicino, in base a quanto concordato in convenzione.
Qualora tuttavia il CSS più prossimo non sia ubicato entro il raggio di 25 km dal centro geografico dell’ambito di raccolta (distanza stradale più breve tra centro del Comune Convenzionato e centro del comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di convenzione che comprenda più comuni, distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS), COREPLA riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all’art.
6.2.a. Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.
Il corrispettivo aggiuntivo di cui sopra si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all’ingresso del CSS stesso.
Nel caso in cui la distanza tra il Comune Convenzionato (ovvero la media delle distanze di cui sopra) e il CSS superi i 25 km, il Convenzionato può richiedere a COREPLA di procedere in proprio alla riduzione volumetrica del materiale raccolto presso una piattaforma indicata dal Convenzionato stesso, che viene definita Centro Comprensoriale (CC). Tale piattaforma può essere gestita direttamente dal Convenzionato o operare per suo conto sulla base di un contratto diretto con lo stesso. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l’effettuazione da parte di quest’ultimo, direttamente o tramite terzi, anche del trasporto del materiale pressato esclusivamente al CSS indicato da COREPLA, sia in via eccezionale (per evitare ritardi nei prelievi da parte di COREPLA presso i CC), sia in via permanente predefinita in convenzione (per i casi in cui il CC del Convenzionato non sia del tutto adeguato agli standard tecnici richiesti da COREPLA e non ve ne sia un altro disponibile sul territorio). Relativamente alle prestazioni di cui al presente capoverso, COREPLA riconoscerà direttamente al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 6.2.b. e 6.2.c.
Nel caso in cui il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo/logistico (ad esempio in caso di operazioni di selezione di una raccolta multimateriale), necessiti di operare una riduzione volumetrica anche se la distanza del CC che intende utilizzare dal CSS più vicino sia inferiore ai 25 km (ma comunque superiore a 5 km), COREPLA, previa verifica dell’effettiva necessità di tali operazioni e del sistema logistico adottato, riconoscerà al Convenzionato, a parziale copertura dei costi logistici, il corrispettivo forfetario di cui al successivo art. 6.2.d., facendosi quindi carico il Convenzionato della pressatura e del trasporto al CSS indicato in convenzione.
Anche tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui sopra relativi ai conferimenti pressati, si applicano esclusivamente nel caso di conferimento pressato a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all’ingresso del CSS stesso. In tutti i casi di conferimenti di materiale pressato, le analisi qualitative potranno comunque essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella convenzione.
In base alla presenza riscontrata di particolari tipologie di imballaggio o matrici polimeriche, COREPLA può indicare al Convenzionato, quale piattaforma di destinazione, direttamente un
impianto di riciclo (RIC), ferme restando tutte le modalità applicative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui sopra e la relativa quantificazione economica di cui al successivo punto 6.2.
Nel caso in cui il conferimento, sia sfuso che pressato, avvenga da isole minori (con esclusione quindi di Sicilia e Sardegna), COREPLA riconoscerà al Convenzionato, oltre all’eventuale corrispettivo per la pressatura, un contributo extra forfetario per i maggiori costi di trasporto via nave, così come quantificato al successivo art. 6.2.e.
5.2 Raccolta multimateriale
Nel caso in cui il Convenzionato, svolgendo una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, faccia effettuare la selezione delle stesse presso un impianto da lui stesso gestito o comunque indicato, questo funge rispetto a COREPLA da CC, per cui il flusso di rifiuti di imballaggio in plastica in uscita da questo è sottoposto a tutte le normali condizioni che regolano tale flusso, così come definite dal presente Allegato tecnico.
Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece la raccolta multimateriale a un CSS COREPLA senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un diverso impianto:
a. la piattaforma viene in tal caso definita anche Centro Selezione Multimateriale (CSM);
b. il Convenzionato, salvo accordi volontari locali tra le parti, corrisponde al CSM i costi di selezione aggiuntivi in base ad un rapporto contrattuale tra il Convenzionato stesso ed il CSM;
c. non è dovuto al Convenzionato da parte di COREPLA alcun corrispettivo aggiuntivo, tranne per quanto previsto al successivo art. 6.2.a esclusivamente per la quota dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al CSM per il tratto eccedente i 25 km e fino ad un massimo di ulteriori 50 km;
d. la raccolta deve essere conferita sfusa;
e. la raccolta deve essere di origine domestica;
Le Parti concordano di affidare al Comitato di Coordinamento l’individuazione delle tipologie di multimateriale conferibili direttamente ai CSM. Il Comitato di Coordinamento dovrà provvedervi entro il 30.09.09 e, in caso contrario, resta sin da ora inteso che il multimateriale a far data dall’1.10.09 potrà essere conferito direttamente ai CSM solo qualora la raccolta multimateriale sia di una delle seguenti tipologie:
1) imballaggi in plastica e almeno altre due frazioni complete di materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) comprensive delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tali frazioni;
2) imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi in vetro;
3) imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi cellulosici comprensiva delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tale frazione,
Le Parti concordano di attivare immediatamente un gruppo di lavoro paritetico coordinato da Conai, eventualmente assistito da un consulente terzo di primaria importanza i cui eventuali oneri saranno sostenuti da Conai, per individuare entro il 31.12.09, a partire dalla proposta di COREPLA come descritta al successivo art. 6.1 D.1.b), una metodica condivisa per la valorizzazione economica dei corrispettivi attraverso attività di analisi qualitative in ingresso ai CSM improntate ai principi di trasparenza nella provenienza dei materiali costituiti da imballaggi primari conferiti nei sistemi di raccolta differenziata multimateriale. La proposta che verrà formulata dal gruppo di lavoro dovrà tener conto della necessità di garantire la certezza della provenienza di flussi di materiale nonché la fattibilità di determinare, a regime, fasce qualitative in ingresso ai fini della determinazione di un corrispettivo differenziato.
In considerazione di quanto precede le Parti concordano una moratoria sino al 01.01.2011 relativamente alla proposta di COREPLA di introdurre da subito fasce qualitative per la raccolta multimateriale in ingresso ai CSM. Nelle more valgono le prescrizioni previste al successivo art. 6.1 lett. D).
Per l’intera durata del periodo di moratoria eventuali passaggi da raccolte monomateriale a raccolte multimateriale non dovranno comportare maggiori oneri economici per COREPLA secondo quanto previsto al successivo art.6.1 lett. D.2).
6. CORRISPETTIVI
6.1 Raccolta
I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta di cui al precedente art. 4 sono relativi ai rifiuti di imballaggio in plastica conferiti e sono determinati in base all’analisi dei diversi costi gravanti sul Convenzionato per le attività di sua competenza.
Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non di imballaggio in plastica né solidali all’origine con l’imballaggio. Costituiscono in ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica. Costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto in misura superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto.
Le analisi qualitative verranno eseguite conformemente all’Allegato 1 e al relativo metodo AQ09 “Modalità operative per l’effettuazione del prelievo e dell’analisi qualitativa del materiale conferito”.
Ai fini della determinazione dei quantitativi su cui COREPLA riconoscerà i corrispettivi, farà fede la documentazione di consegna ai CSS COREPLA (peso riscontrato a destino indicato sui formulari di trasporto, che dovranno riportare anche il/i numero/i della/e convenzione/i e numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).
A) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica
Livello percentuale di “traccianti”:
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) | Oneri di smaltimento/rec.en. |
Fino al 5% | 276,41 | A carico di COREPLA |
Oltre il 5% e fino al 17% | 194,74 | A carico di COREPLA |
Oltre il 17% | 0,00 | A carico del Convenzionato |
Dall’1.10.09 al 31.03.2012 | ||
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) | Oneri di smaltimento/rec.en. |
Fino al 5% | 276,41 | A carico di COREPLA |
Oltre il 5% e fino al 16% | 194,74 | A carico di COREPLA |
Oltre il 16% | 0,00 | A carico del Convenzionato |
fino al 20% in peso sul totale del campione Dall’1.4.09 al 30.9.09
Dall’1.4.2012 al 31.12.2013
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) | Oneri di smaltimento/rec.en. |
Fino al 4% | 276,41 | A carico di COREPLA |
Oltre il 4% e fino al 15% | 194,74 | A carico di COREPLA |
Oltre il 15% | 0,00 | A carico del Convenzionato |
B) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica
Livello percentuale di “traccianti”:
oltre il 20% in peso sul totale del campione
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) | Oneri di smaltimento/rec.en. |
Fino al 20% | 34,26 | A carico di COREPLA |
Oltre il 20% | 0,00 | A carico del Convenzionato |
C) Raccolta finalizzata
Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE): oltre il 90% in peso sul totale del campione
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) | Oneri di smaltimento/rec.en. |
Fino al 10% | 314,10 | A carico di COREPLA |
Oltre il 10% Si applica la lettera “a” |
D) Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.
D.1) RACCOLTE MULTIMATERIALE GIÀ IN ESSERE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO TECNICO
D.1.a) Dall’1.4.2009 al 31.12.2009 il corrispettivo sarà pari a €/t 250 per la sola quota di imballaggi in plastica, con esclusione quindi del plafond forfettario, determinata sulla base dell’allegata procedura (All. 2). In tal caso, le analisi qualitative in ingresso verranno svolte secondo il Metodo AQ09 per le sole finalità di cui alla lettera h) dell’Allegato 2.
D.1.b) Il Convenzionato potrà aderire all’articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a COREPLA e, a partire dal mese successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) |
Fino al 10% | 276,41 |
Oltre il 10% e fino al 20% | 194,74 |
Oltre il 20% | 0,00 |
Il corrispettivo per frazione estranea sino al 10% sarà riconosciuto sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.
Il corrispettivo per frazione estranea oltre il 10% e fino al 20% sarà riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in ingresso maggiorati di un’aliquota percentuale forfettaria del 10%. COREPLA si farà carico anche degli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea per una quantità pari all’aliquota di maggiorazione. Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea eccedente il 20 % saranno sempre a carico del Convenzionato.
D.1.c) Oltre la data del 31.12.09, qualora il gruppo di lavoro di cui all’art. 5.3 non abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, anche ai Convenzionati che avranno optato, per il periodo sino al 31.12.09, per la determinazione del corrispettivo di cui alla lettera D.1.b), si applicherà il corrispettivo di cui alla lettera D.1.a).
Qualora viceversa il gruppo di lavoro di cui all’art. 5.3 abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, i Convenzionati che, per il periodo sino al 31.12.09, si saranno avvalsi delle modalità di cui alla lettera D.1.b), potranno continuare ad avvalersene sino all’entrata in vigore del nuovo sistema risultante dal gruppo di lavoro che avrà luogo, al più tardi, dal 01.01.2011.
D.2) RACCOLTE MULTIMATERIALE ATTIVATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO TECNICO
D.2.a) Ai fini di cui all’ultimo capoverso dell’art. 5.3, ai Comuni che dovessero attivare una raccolta multimateriale si applicherà in ogni caso e sino al 31.12.2010 l’articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso i corrispettivi saranno quindi pari a:
Frazione estranea (in peso) | Corrispettivo (€/t) |
Fino al 10% | 276,41 |
Oltre il 10% e fino al 16% | 194,74 |
Oltre il 16% | 0,00 |
I corrispettivi saranno riconosciuti sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.
Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea saranno sempre a carico del Convenzionato.
La Frazione estranea nelle raccolte multimateriale valorizzate sulla base delle tabelle che precedono sarà determinata sulla base della seguente formula:
%FE_Imb plastica = imb. Plastica * %FE Totale
Imb._plastica + altri imballaggi
Dove %FE_Totale = FE * 100
Imb._plastica + altri imballaggi + FE
COREPLA, fatto salvo quanto specificamente previsto per la raccolta multimateriale, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui all’allegato 1, al fine di verificare sia l’effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei
conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali “traccianti” di cui al precedente art. 4 provocherà la classificazione dell’intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso “b”, assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.
Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di “traccianti” o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l’attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.
Nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzi frazioni estranee in misura superiore di oltre l’1% a quella massima consentita, COREPLA addebiterà al Convenzionato una penale commisurata ai costi di trasporto, selezione e recupero energetico/smaltimento per la totalità della frazione estranea riscontrata e fatta salva una franchigia dell’1%. Nel solo caso di conferimenti pressati qualora, entro
24 ore dalla conclusione dell’analisi, il Convenzionato richieda via fax/e-mail di rientrare in possesso delle balle campionate non analizzate, impegnandosi a ritirarle nelle successive 48 ore, la penale di cui sopra sarà applicata al peso della restante parte del carico.
Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l’evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell’Accordo Quadro per le determinazioni del caso.
6.2 Prestazioni aggiuntive
Come delineato nell’art. 5, COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l’organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.
a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km
Per ogni km eccedente i 25 km: 1,89 €/t
(distanza stradale tra il centro del comune Convenzionato/media delle distanze pesata sul numero degli abitanti se più comuni e il centro del comune ove è ubicato il CSS)
Condizioni:
Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.
b) Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di COREPLA
Per carichi utili di almeno 11 tonnellate: 35,00 €/t
Condizioni:
• distanza dal CSS > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
• peso minimo di ogni carico: 11 t
(carico composto anche dal materiale di più convenzionati);
• dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
• balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a –b-c);
• indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;
• ritiro da parte di COREPLA entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 11 tonnellate);
• nel caso in cui COREPLA e il Convenzionato concordino che il trasporto del materiale pressato al CSS indicato da COREPLA sia effettuato dal Convenzionato stesso, direttamente o tramite trasportatori terzi, per carichi di almeno 11 tonnellate, il corrispettivo al Convenzionato viene calcolato secondo i medesimi parametri che COREPLA utilizza per i propri trasportatori. Tale situazione è da ritenersi comunque eccezionale, in caso contrario si applica quanto stabilito al successivo punto c.
c) Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla convenzione
Tale servizio deve essere predefinito in convenzione in base all’accordo delle parti. Per carichi utili di almeno 8 tonnellate: 45,00 €/t
Condizioni:
• distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
• peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati)
• dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
• balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a –b-c);
• indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;
d) Corrispettivo forfettario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato
Per carichi utili di almeno 8 tonnellate: 17,14 €/t
Condizioni:
• verifica preventiva di ammissibilità da parte di COREPLA
• distanza dal CSS > 5 km e ≤25 km
(distanza del centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
• peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
• (carico composto anche dal materiale di più convenzionati);
• dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x120
• balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a –b-c);
• indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i.
e) Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori
Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati di cui alla tipologia “c”: 28,55 €/t
Condizioni:
• si somma all’eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia “a”;
• si somma all’eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia “b”.
Relativamente ai carichi pressati il cui trasporto è effettuato da COREPLA, nel caso di ritiro oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l’intero carico. La penale sarà pari al 10% nel
caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione pari a un carico giornaliero, il ritiro tra l’8° e il 18° giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il Convenzionato avrà diritto ad addebitare a COREPLA i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento ai corrispettivi riconosciuti da COREPLA ai propri trasportatori.
6.3 Adeguamento dei corrispettivi
I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro al punto 3.3.
7. FATTURAZIONE
Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del COREPLA e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica, allegando la prefattura inviatagli da COREPLA. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato il Convenzionato stesso provvederà a contattare preventivamente COREPLA per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.
8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell’Accordo Quadro. Tali interventi saranno correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal convenzionato, così come riportate nella convenzione locale.
9. ACCORDI VOLONTARI
In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell’Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l’integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.
10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA
Le parti si danno reciprocamente atto dell’importanza della diffusione dell’utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura e conoscenza ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.
Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto del D.M. 8/5/2003 n. 203, le parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni, computabili quindi ai fini degli obiettivi posti dal citato D.M. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato potranno concordare anche specifiche iniziative locali nell’ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.
11. RISORSE PER AREE METROPOLITANE
COREPLA per gli anni 2009 e 2010 metterà a disposizione la somma di 250.000 €/anno da destinarsi, secondo le modalità che verranno definite dal Comitato di Coordinamento, a progetti condivisi per il miglioramento della qualità del materiale raccolto nelle aree metropolitane.
12. CASSETTE IN PLASTICA DEL CIRCUITO CONIP – IMBALLAGGI IN PLASTICA NON ASSOGGETTATI A CAC
Per le cassette in plastica del circuito Conip non sono dovuti da COREPLA i corrispettivi previsti dal presente Allegato Tecnico. I corrispettivi dovuti ai convenzionati saranno quindi decurtati di una percentuale pari alla percentuale di cassette riscontrate in sede di analisi qualitative che non saranno computate nel peso del campione ai fini della determinazione della percentuale di frazioni estranee.
Verrà attivato un tavolo ANCI/CONAI/COREPLA/CONIP per definire modalità di gestione che garantiscano ai Convenzionati un corrispettivo per tutte le cassette in plastiche conferite in raccolta differenziata.
Imballaggi riconducibili ad altri sistemi autonomi di gestione che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico saranno considerati frazione estranea.
13 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER I SOGGETTI CONVENZIONATI
I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l’esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all’Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:
• informazioni anagrafiche
• rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
• rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
• rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico. come dettagliatamente riportato nell’allegato 3-A) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell’allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le seguenti scadenze:
periodo scadenza primo trimestre 30 giugno secondo trimestre 30 settembre terzo trimestre 31dicembre
quarto trimestre 31 marzo
Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.
14 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER COREPLA
COREPLA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l’esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all’Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell’allegato 3-B) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:
periodo scadenza primo trimestre 30 giugno secondo trimestre 30 settembre terzo trimestre 31 dicembre
quarto trimestre 31 marzo
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