Contract
1. GENERALITÀ
1.1 Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutte le offerte di ed a tutti gli ordini pervenuti a ALLNEX relativi alla vendita e alla consegna da parte di ALLNEX di prodotti (qui di seguito: merci), ed a tutti gli accordi con ALLNEX facenti riferimento alle presenti Condizioni Generali.
1.2 È espressamente esclusa l’applicabilità di disposizioni predisposte dall’altra parte contraente o dal cliente (qui di seguito: Cliente) di ALLNEX.
1.3 Disposizioni difformi alle presenti Condizioni Generali potranno essere invocate dal cliente solo se e nella misura in cui siano state accettate per iscritto da parte di ALLNEX.
2. OFFERTE, ORDINI E CONTRATTI
2.1 Tutte le offerte di ALLNEX non sono vincolanti.
2.2 Gli ordini e le accettazioni di offerte da parte del Cliente sono irrevocabili.
2.3 ALLNEX è vincolata solo dal momento in cui ha accettato un’offerta per iscritto o l’adempimento ha avuto inizio. ALLNEX è inoltre obbligata solo per quanto accettato per iscritto. Eventuali impegni o accordi verbali presi da o con i propri dipendenti non determinano un obbligo per ALLNEX a meno che non siano stati confermati da ALLNEX per iscritto.
2.4 Le presenti Condizioni Generali si applicano anche alle modifiche apportate al contratto nonché a contratti separati.
3. PREZZO
3.1 I prezzi stabiliti da, o concordati con, ALLNEX non sono comprensivi di IVA. Essi sono da intendersi franco di porto (CPT) come previsto negli INCOTERMS 2010 salvo che non sia diversamente pattuito.
3.2 Il prezzo delle merci è il prezzo valido al momento della spedizione della merce. consegna. Tutte le date di spedizione e di consegna sono solamente delle date indicative.
4. TERMINI DI CONSEGNA E CONSEGNA
4.1 Il termine di consegna decorre dalla conclusione del contratto e dopo che ALLNEX ha ricevuto tutte le informazioni che devono esserle fornite dal Cliente e (qualora previsto) dopo che ALLNEX abbia ricevuto il pagamento dell’anticipo o le sia stata fornita garanzia del pagamento.
4.2 La mancata consegna entro il termine concordato non dà al Cliente alcun diritto al risarcimento dei danni, né gli conferisce la facoltà di sospendere o differire alcuna delle obbligazioni nascenti dal contratto. Il Cliente ha peraltro la facoltà di recedere dal contratto con dichiarazione scritta, se dopo la mancata consegna nei termini previsti, ALLNEX ometta di consegnare le merci pattuite entro un termine ragionevole, stabilito dal Cliente per iscritto.
4.3 I termini di consegna saranno prorogati per un periodo di tempo corrispondente al ritardo nell’adempimento del contratto dovuto a cause di forza maggiore. Gli stessi saranno, altresì, prorogati per un periodo di tempo pari al ritardo del Cliente nell’adempimento di qualsiasi obbligazione pattuita tra le parti o che ALLNEX avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.
4.4 ALLNEX ha diritto ad effettuare consegne parziali e/o tramite un’affiliata. Ogni consegna parziale sarà ritenuta una consegna separata ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni Generali.
4.5 ALLNEX non ha l’obbligo di consegnare, in nessun mese, la quantità di merce eccedente il 10% del volume di acquisto annuale previsto per le merci note a ALLNEX o, in assenza della previsione di un volume di acquisto annuale, il 10% del volume di acquisto storico del cliente registrato durante gli ultimi sei mesi sempre in funzione della disponibilità delle merci e ALLNEX si riserva il diritto di assegnare le merci disponibili ai suoi clienti.
5. TRASPORTO ED ATTREZZATURA
5.1 In tutti i casi in cui ALLNEX organizza il trasporto, essa è autorizzata a stabilirne autonomamente le modalità.
5.2 ALLNEX è solamente obbligata a cooperare nel riempimento o nel caricamento dei contenitori, delle
autobotti, degli autocarri e degli altri mezzi di trasporto predisposti dal Cliente, a condizione che questi siano pronti per il caricamento, rispondano alle disposizioni di ALLNEX e di legge in materia di sicurezza, e che tutte le istruzioni di ALLNEX concernenti il caricamento siano tempestivamente eseguite.
5.3 I contenitori a rendere semibulk di ALLNEX ed ogni altro equipaggiamento di ALLNEX messo a disposizione del Cliente devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni impartite da ALLNEX e devono essere restituiti a ALLNEX in conformità a quanto espressamente convenuto tra le parti o, in mancanza di un accordo sulla data di restituzione, al più presto dopo l’uso concordato.
6. RISCHI, TITOLO, PROPRIETÀ INTELLETTUALE
6.1 Il rischio di perdita delle merci sarà trasferito al Cliente alla consegna al vettore o quando ALLNEX avrà prestato osservanza alle obbligazioni relative alla consegna, se precedente.
6.2 Tutte le merci vendute e consegnate da ALLNEX restano di proprietà di ALLNEX fino al totale pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto a ALLNEX ai sensi del contratto, compresi i danni, i costi e gli interessi. Solo allora, il Cliente avrà diritto di proprietà su tutte le merci che saranno libere da diritti di ritenzione o pegno.
6.3 Nel caso in cui il cliente incorpori o trasformi le merci in un altro prodotto prima del completo pagamento dovuto a ALLNEX ai sensi dell’articolo 6.2., con il presente il cliente assegna a ALLNEX il titolo dell’altro prodotto risultante da tale incorporamento o trasformazione, in proporzione alle merci di ALLNEX incorporate o trasformate.
6.4 Nel caso in cui il cliente venda le merci o un prodotto nel quale le merci sono state incorporate e/o trasformate prima del completo pagamento dovuto a ALLNEX ai sensi dell’articolo 6.2., con il presente il cliente assegna a ALLNEX qualsiasi credito o reclamo in relazione alla vendita delle merci o del prodotto nel quale le merci sono state incorporate o trasformate.
6.5 I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale su, o associati con le merci consegnate rimangono di ALLNEX o dei terzi aventi diritto e non vengono mai trasferiti al Cliente.
6.6. Il Cliente non commercializzerà, venderà o scambierà alcuna merce con il marchio ALLNEX senza precedente autorizzazione scritta da parte di ALLNEX.
7. CONTROLLO, ACCETTAZIONE
7.1 Il Cliente è obbligato ad accettare la merce all’arrivo nel luogo di consegna concordato.
Tutti i costi di ALLNEX determinati dalla mancata presa in consegna della merce ricadono sul cliente, compresi i costi di trasporto e di deposito.
7.2 Il Cliente è tenuto a controllare le merci con riferimento al peso, alla quantità ed ai difetti immediatamente manifesti al momento dell’accettazione.
7.3 I reclami relativi a difetti immediatamente evidenti dovranno essere notificati a ALLNEX ai sensi dell’art. 9 in cui sono indicati gli obblighi di ALLNEX.
7.4 I reclami relativi a mancanze (di peso o quantità) dovranno essere comunicati per iscritto a ALLNEX entro 14 giorni dall’accettazione. Nel caso di reclamo giustificato, tempestivamente notificato, ALLNEX provvederà, a scelta del Cliente ad una nuova consegna oppure ad accreditare al Cliente un importo corrispondente alla merce mancante. Con riferimento alla merce mancante, ALLNEX non potrà essere responsabile oltre a quanto sopra previsto.
8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
8.1 ALLNEX ha il diritto di invocare la causa di forza maggiore qualora l’adempimento del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedito o ostacolato da circostanze ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse le calamità naturali, epidemie, guerre, rivoluzioni, il blocco di luoghi o edifici, scioperi, interruzioni specifiche del lavoro o scioperi bianchi causa di rallentamenti e blocchi, interruzioni dei trasporti, carenza di materie prime o energia, ritardo
nella fornitura a ALLNEX delle merci o dei servizi ordinati da terzi, incidenti e interruzione dell’attività.
8.2 In casi di forza maggiore incidenti su ALLNEX, l’adempimento da parte sua è sospeso. Se la causa di forza maggiore dura più di quattro settimane, ALLNEX ed il Cliente hanno la facoltà di recedere mediante dichiarazione scritta da quelle parti del contratto che risultano ineseguibili, nel rispetto della disposizione dell’articolo 12.
9. GARANZIA
9.1 ALLNEX garantisce la conformità delle sue merci alle specifiche di vendita da essa fornite. Nessun’altra garanzia di qualsiasi tipo, espressa o implicita, sia essa di idoneità che di non violazione o di altro, è data con riferimento alle merci vendute o qualsiasi istruzione o informazione tecnica fornite. In caso di vizi per i quali sia presentato tempestivo reclamo, ALLNEX potrà, a sua scelta, effettuare una nuova consegna senza ulteriori aggravi o accreditare al Cliente un importo ragionevole per tutto o parte dell’importo della fattura delle merci in questione.
9.2 Con riferimento ai vizi palesi il Cliente deve presentare reclamo entro 14 giorni dalla consegna, pena la perdita di qualsiasi garanzia da parte di ALLNEX.
9.3 I reclami relativi ad altri vizi devono essere comunicati entro 14 giorni dal loro manifestarsi, pena la perdita di qualsiasi garanzia nei confronti di ALLNEX.
9.4 Ogni diritto di garanzia decade se:
a. le direttive per il deposito fornite da ALLNEX non sono state esattamente eseguite;
b. le merci sono usate in modo improprio o non in conformità con lo scopo concordato o normale;
c. il Cliente non ha adempiuto ad alcuna delle sue obbligazioni nei confronti di ALLNEX nascenti dal sottostante contratto, o non le ha adempiute tempestivamente o correttamente.
9.5 La responsabilità di ALLNEX per i vizi delle merci da questa consegnate è limitata alle obbligazioni derivanti dalle garanzie prestate ai sensi dei paragrafi precedenti.
10. RESPONSABILITÀ
10.1 ALLNEX è tenuta soltanto al pagamento dei danni causati da dolo o colpa grave di ALLNEX.
In ogni caso ALLNEX non sarà responsabile per lucro cessante e per i danni derivati o indiretti.
10.2 In tutti i casi in cui ALLNEX sia tenuta al pagamento di danni, questi non potranno eccedere, a sua scelta, il valore di fattura delle merci danneggiate o in relazioni alle quali il danno si è verificato, oppure, se il danno è coperto da una polizza assicurativa di ALLNEX, all’ammontare effettivamente corrisposto dall’assicuratore con riferimento allo stesso.
10.3 Qualsiasi reclamo nei confronti di ALLNEX, che non sia stato da essa riconosciuto, decade trascorsi 12 mesi dal momento in cui il reclamo è stato presentato.
10.4 I dipendenti di ALLNEX o terzi contraenti coinvolti da ALLNEX all’adempimento del contratto, possono, nei confronti del Cliente, invocare le difese previste nelle clausole contrattuali, come se fossero parti dello stesso.
10.5 Il Cliente terrà indenne e risarcirà ALLNEX, i suoi dipendenti ed i terzi coinvolti nell’adempimento del contratto da ogni pretesa o azione di terzi in relazione all’adempimento del contratto da parte di ALLNEX, nella misura in cui tali pretese o azioni siano maggiori di, o differenti da, quelle che il Cliente può avanzare nei confronti di ALLNEX.
11. PAGAMENTO E GARANZIA
11.1 Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura a meno che sia stato diversamente pattuito. ALLNEX ha tuttavia in ogni momento il diritto di richiedere in anticipo il pagamento totale o parziale, e/o altrimenti di ottenere le garanzie di pagamento.
11.2 Il Cliente rinuncia al diritto di compensare somme addebitate tra le parti. Le pretese basate sulle garanzie non sospendono l’obbligazione di pagamento del Cliente.
11.3 Se il Cliente non paga la somma dovuta ai sensi di quanto sopra, egli è ipso facto inadempiente. Qualora il Cliente sia inadempiente rispetto ad un qualsiasi pagamento, tutti gli altri crediti di ALLNEX nei confronti del Cliente divengono esigibili ed il Cliente è immediatamente in mora in relazione a tali crediti, senza necessità di comunicazione scritta. Dal giorno in cui il Cliente è inadempiente, egli dovrà corrispondere a ALLNEX interessi di mora dell’1% al mese o frazione di mese durante il quale l’inadempienza permane.
12. SOSPENSIONE, RECESSO
12.1 Se il Cliente non adempie ad una o più delle sue obbligazioni, non le adempie tempestivamente o correttamente, è dichiarato fallito, in concordato preventivo, o procede alla liquidazione della sua attività, così come se i suoi beni sono in tutto o in parte pignorati, ALLNEX ha il diritto di sospendere l’adempimento del contratto o di recederne, in tutto o in parte, senza obbligo di preventiva comunicazione dell’inadempimento con comunicazione scritta, a sua discrezione e sempre fatta salva la riserva di far valere qualsiasi diritto al pagamento dei costi, danni o interessi.
12.2 Il Cliente è autorizzato a recedere dal contratto solo nei casi di cui agli articoli 4.2 e 8.2 delle presenti Condizioni Generali, e solamente dopo aver effettuato il pagamento a ALLNEX di tutte le somme dovute, siano scadute o no.
13. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
13.1 Ogni controversia tra le parti è di competenza esclusiva del Foro competente per la sede legale della società ALLNEX che ha confermato l’ordine, a meno che ALLNEX scelga un altro foro competente.
13.2 Tutti gli accordi tra ALLNEX ed il suo Cliente sono soggetti alla legge del Paese in cui l’ente giuridico ALLNEX che ha confermato l’ordine ha la propria sede legale.
È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci.
13.3 Tutte le spese legali ed extragiudiziali sostenute da ALLNEX per la riscossione di qualsiasi credito nei confronti del Cliente, saranno a carico del Cliente stesso. Le spese extragiudiziali si riterranno pari ad almeno il 15% dell’importo del credito.
14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali dovesse essere considerata nulla o non applicabile, la parte o disposizioni nulle o non applicabili saranno sostituite da una disposizione che realizza, nel limite del possibile, l’intenzione originale di tale parte o disposizione in modo valido ed applicabile. In mancanza di tale sostituzione, ALLNEX avrà la facoltà di annullare l’intera transazione o di procedere in base alle altre disposizioni che rimangono valide.
15. REACH
Nel caso in cui sia applicabile il Regolamento REACH
N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH) e nel caso in cui il cliente ne faccia un nuovo uso noto a ALLNEX ai sensi dell’ Art. 37.2 di REACH al fine di ampliare la portata del registro delle merci, dei relativi elementi chimici e/o dei relativi componenti come pure di ogni miscela o soluzione fornita come definito dall’Art. 3 paragrafi 1) e 2) REACH, egli sarà responsabile della fornitura di ogni informazione e dato necessari per l’aggiornamento del registro e ne sosterrà tutti i relativi costi aggiuntivi.
MVI/vc/C-Contracts/C-CSC/Sale/GCS/GCS Italian-50090-revised
07.05.2013