Contract
(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4/270 del 06/08/2018)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Unione di Comuni Valmarecchia per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale non E.R.P. in locazione a canone calmierato (d’ora in poi menzionato semplicemente come Regolamento), approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 30/07/2018 viene indetto un bando di concorso per l’assegnazione in locazione di n. 3 alloggi situati presso il Comune di Verucchio, in via Marconi n. 2.
Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando dal 20/08/2018 al 29/09/2018, che prevede la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13,00 del giorno SABATO 29/09/2018 pena l’esclusione, secondo le modalità in esso contenute.
ARTICOLO 1 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E CANONI DI LOCAZIONE
Gli alloggi attualmente liberi e disponibili da assegnare sono individuati nella tabella di seguito riportata con indicate le corrispondenti caratteristiche. Tutti gli alloggi sono dotati di servo scala e cantina. Nessun alloggio è dotato di autorimessa.
n° alloggio | Piano | Descrizione | Sup.ce | Vani | Canone Calmierato | Alloggio assegnabile a nucleo familiare composto da: |
392800 0001 | TERRA | Soggiorno, angolo cottura, 1 camera | mq. 32,38 | 2 | € 210,00 | 1 o 2 persone |
matrimoniale, 1 bagno | ||||||
329800 | TERRA | Soggiorno, angolo | mq. | 2 | € 250,00 | 1 o 2 persone |
0002 | cottura, 1 camera matrimoniale, 1 bagno | 40,09 | ||||
392800 0008 | SECONDO | Soggiorno, angolo cottura, 1 camera | mq. 32,16 | 2 | € 206,11 | 1 persona |
singola, 1 bagno |
Gli alloggi saranno concessi in locazione con un contratto di diritto privato della durata di anni 3 (tre), con possibilità di proroga per anni due, in base all’art. 2 comma 3 e 5 della Legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Può partecipare al concorso chiunque sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.
Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere cittadino di altro Stato, purchè titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni
b) residenza anagrafica nel Comune di Verucchio o attività lavorativa esclusiva o principale in predetto Comune, non inferiore a sei mesi negli ultimi dodici;
c) residenza anagrafica continuativa o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Xxxxxx Xxxxxxx da almeno 3 anni.
I requisiti di cui alle lettere a) - b) – c) sono richiesti in possesso del solo richiedente. Qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, è richiesta la residenza in un Comune del territorio nazionale a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.
d) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.
il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio o quote parte di esso nel Comune di Verucchio o in comuni contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:
- sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare di non più di un alloggio e da tali terzi occupato (l’occupazione deve risultare dal certificato di residenza);
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore al 7 ottobre 2010 (data di approvazione della deliberazione n. 18/2010). Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;
- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare, che siano portatori di un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
- sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare.
Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.
Il requisito di cui alla lett. d) del presente articolo è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.
e) il valore ISEE non deve superare € 40.125,00
f) Il reddito complessivo dei soggetti indicati in domanda, comprensivo di redditi esenti e relativo all’annualità 2017, non deve essere inferiore ad € 6.524,57 per nuclei familiari composti da 1/2 persone e ad € 8.155,71 per nuclei di 3 persone ed oltre.
Nel periodo di validità della presente graduatoria, in sede di verifica dei requisiti a fini di assegnazione di alloggi che si siano resi disponibili, i precedenti valori saranno da adeguare in base al trattamento minimo INPS relativo all’annualità antecedente rispetto al momento della verifica.
g) Il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore ad Euro 49.000,00. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell’ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
Il nucleo familiare occupante abusivo di un alloggio E.R.P. , nonché coloro che hanno rilasciato l’alloggio occupato abusivamente, non possono presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando, se non siano trascorsi dieci anni dal rilascio.
Per nucleo familiare, ai fini del presente bando, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi ed agli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purchè conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Sono compresi nella nozione di nucleo familiare anche i conviventi more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela e affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. I minori in affido all’interno del nucleo familiare sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico, l’ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e compilata unicamente sul modulo predisposto dall’ufficio competente, disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o in formato cartaceo presso l’Ufficio Unico Servizi Sociali sede di Verucchio e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Comune di Verucchio in p.zza Xxxxxxxxx n. 28.
Per informazioni l’Ufficio Unico Servizi Sociali nella sede di Verucchio è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; tel. 0541/673937.
Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.
Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di assegnazione di alloggio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).
Articolo 4 - RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande potranno essere presentate:
direttamente a mano al protocollo del Comune di Verucchio (aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00, nel mese di agosto solo dal lunedì al venerdì); potranno essere inviate per posta a Ufficio Unico Servizi Sociali presso Comune di Verucchio, xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxxx;
potranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando istanza debitamente sottoscritta con firma digitale;
Per la presentazione delle domande il termine per la presentazione è fissato entro e non oltre le ore 13,00 del giorno SABATO 29 SETTEMBRE pena l’esclusione della domanda. Le domande inviate per posta potranno pervenire utilmente anche in data successiva comunque entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza del presente bando pena l’esclusione, purché siano state inviate prima della scadenza del termine, farà fede il timbro postale.
L’Ufficio Unico Servizi Sociali, nell’istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la regolarità, provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall’interessato ed accertate d’ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi.
La graduatoria è formulata sulla base dei punteggi previsti dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 23 del 30/07/2018 che verranno attribuiti ad ogni singola domanda, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive riferite al richiedente ed al suo nucleo familiare che ad ogni buon fine si allegano sub A al presente bando. I punteggi non documentati dal richiedente e non attribuibili d’ufficio non saranno assegnati in sede di istruttoria.
In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:
• prima i richiedenti residenti nel Comune di Verucchio ordinati secondo l’anzianità di residenza;
• in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data la priorità al richiedente più anziano di età;
La graduatoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene approvata con provvedimento dirigenziale, pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa Unione per 15 giorni consecutivi.
La graduatoria viene inoltre pubblicata sui siti internet istituzionali dell’Unione di Comuni Valmarecchia e del comune di Verucchio.
In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei richiedenti saranno sostituiti da un codice alfanumerico univoco individuato dal Responsabile del Procedimento. Per consultare la propria posizione in graduatoria sarà possibile recarsi personalmente presso l’Ufficio Unico Servizi Sociali nella sede di Verucchio in piazza Xxxxxxxxx n. 28, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, avverso la graduatoria gli interessati possono presentare ricorso scritto e motivato presso l’ufficio protocollo dell’Unione di Comuni Valmarecchia presso il comune di Verucchio (piazza Xxxxxxxxx n. 28)
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria, tenuto conto degli standard abitativi così come enucleati all’art. 8 del Regolamento.
E’ facoltà di questa Unione di Comuni, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.
La graduatoria così formata ha validità biennale, è dunque valida per due anni dalla sua approvazione definitiva per l’assegnazione degli alloggi attualmente liberi e disponibili indicati all’art. 1 e di qualunque alloggio sociale non Erp da destinare in locazione a canone calmierato che si rendesse disponibile in tale arco temporale nel comune di Verucchio.
Articolo 5 - CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONSEGNA DELL’ALLOGGIO
L’ACER Rimini, in qualità di concessionario per la gestione degli alloggi di cui al presente bando, procederà alla stipulazione dei contratti di locazione ed alla successiva consegna degli alloggi.
Contestualmente alla stipulazione del contratto il conduttore dovrà versare il deposito cauzionale di cui al successivo articolo.
Articolo 6 – DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale, a garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, è stabilito nell’equivalente di tre mensilità del canone di locazione.
Articolo 7 – CANONI DI LOCAZIONE E LORO AGGIORNAMENTO
Gli alloggi vengono disciplinati con contratti di locazione di durata di anni tre, prevedendo che alla prima scadenza del contratto, esso venga prorogato di diritto per anni due, in base all’art. 2 comma 3 e 5 della Legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sussiste obbligazione solidale in capo a tutti i componenti il nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto.
La misura del canone di locazione degli alloggi pubblici in locazione permanente e a termine di cui all’art. 12 comma 2 lett. a) e b) della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati sulla base dei programmi regionali, è definita secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Il canone iniziale di locazione è aggiornato annualmente sulla base dell’ indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
Oltre al canone di locazione sono a carico del conduttore le utenze, le spese di manutenzione dell'alloggio e del condominio secondo la ripartizione degli oneri stabilita per gli alloggi di E.R.P. dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie avverrà con le modalità indicate nel contratto di locazione.
Il nucleo familiare assegnatario ha l’obbligo di occupare stabilmente l’alloggio, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall’Unione a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LOCAZIONE
Fermo restando quanto specificamente stabilito dal Regolamento, dal rapporto di locazione derivano i seguenti obblighi contrattuali:
L’inquilino ha l’obbligo di occupare stabilmente l’alloggio; l’abbandono dell’alloggio di tutto il nucleo familiare, comprovato da accertamenti del servizio Ispettivo dell’ente gestore o della Polizia Municipale, comporterà la risoluzione del contratto di locazione;
L’ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare, di durata superiore ad 1 mese, è ammessa previa comunicazione all’ente gestore entro trenta giorni dall’inizio della coabitazione di fatto. L’inquilino è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell’ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all’U.E. deve allegare copia di valido permesso di soggiorno;
L’ospitalità può essere negata qualora si venga a determinare un sovraffollamento superiore di due unità rispetto allo standard abitativo previsto dal Regolamento e potrà essere revocata in qualunque momento dall’ente gestore, per mancato rispetto da parte del nucleo familiare delle norme contenute nel Regolamento d’uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per problemi di conflittualità generati dalla presenza dell’ospite o dal nucleo familiare assegnatario.
Il protrarsi dell’ospitalità a seguito di diniego dell’ente gestore costituirà risoluzione del contratto di locazione.
L’ospitalità temporanea di terze persone in nessun caso modifica la composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.
Alla naturale scadenza contrattuale (3+2), in assenza di formale disdetta da parte del nucleo familiare assegnatario, il contratto è rinnovato per un uguale periodo a condizione che:
a) l’inquilino e i componenti del suo nucleo familiare risultino in possesso dei requisiti per l’assegnazione previsti dal Regolamento. In presenza di regolarità nel pagamento del canone di locazione ed oneri accessori potrà essere oggetto di deroga il requisito reddituale minimo;
b) non risultino morosità o inadempimenti contrattuali.
Il rinnovo del contratto è subordinato ad una verifica sul possesso dei requisiti da effettuarsi a cura dell’ente gestore nel corso degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza del contratto. In presenza di morosità l’ente gestore potrà concordare con l’assegnatario un piano di rateizzazione
entro 6 mesi dalla scadenza del contratto ed un eventuale rinnovo potrà aver luogo solo ed esclusivamente in caso di rispetto degli accordi intercorsi.
Qualora l’alloggio alla scadenza del contratto risulti sottoutilizzato per riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario, l’Unione proporrà alla famiglia la locazione di un ulteriore alloggio adeguato secondo lo standard abitativo contemplato al precedente art. 8, qualora ne abbia disponibilità. In caso di mancata accettazione dell’alloggio proposto il contratto nell’alloggio occupato è rinnovato con applicazione del canone “concordato” valore max della fascia di appartenenza.
Articolo 9 – VARIE
La partecipazione al concorso indetto con il presente bando impegna il concorrente che, per il fatto stesso di parteciparvi, si dichiara a conoscenza di tutte indistintamente le sue clausole e del Regolamento.
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
- L’Ufficio in cui prendere visione degli atti è: Ufficio Unico Servizi Sociali, presso Comune di Santarcangelo di Romagna, piazza Ganganelli 1, scala A, piano primo. E-mail xxxxxxxxxxxxxxXXX@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Termine del procedimento: 90 giorni dalla chiusura del bando.
- In caso di inerzia dell’amministrazione competente è possibile ricorrere al TAR Xxxxxx Xxxxxxx entro 60 gg dallo scadere dei termini di conclusione del procedimento nelle modalità, termini e luoghi previsti dalle leggi vigenti.
- Informativa sulla privacy: i dati personali rilasciati saranno trattati dall’Unione Valmarecchia per la finalità Bando di concorso per l’assegnazione di n° 3 alloggi sociali non erp in locazione a canone calmierato nel Comune di Verucchio Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in carenza dei dati necessari l’istanza potrà essere esclusa. Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea ed informatizzata; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Unione di Comuni Valmarecchia – xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) , tel. 0541/920442 fax 0541/922214. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Il Responsabile al trattamento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx
AI SENSI DELLA L. N. 241/1990 e s.m. SI COMUNICA CHE:
Verucchio, lì 06/08/2018
ALLEGATO A
ARTICOLO 6 del Regolamento dell’Unione di Comuni Valmarecchia per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale non X.X.X. xx locazione permanente a canone calmierato (approvato con Delibera di Consiglio del 30/07/2018) | |
CONDIZIONI RILEVANTI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA | |
Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto. Nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, provvedimento di omologa della separazione rilasciato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’ alloggio, rilascio dell’alloggio per esecuzione immobiliare, rilascio dell’ alloggio per immobile dichiarato inagibile dal Comune competente, verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per finta locazione. Sono escluse sentenze esecutive per morosità. | Punti 3.000 |
Nuclei familiari residenti in alloggi con barriere architettoniche. Nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche in è presente almeno una persona in possesso di invalidità certificata che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. L’inidoneità dell’abitazione dovrà essere attestata dal competente servizio C.A.A.D. | Punti 2.000 |
Sovraffollamento. Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento. | Punti 1.000 |
Invalidità. Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone in possesso di invalidità certificata cosi come di seguito specificata: a) invalidità civile pari o superiore al 67%; b) handicap permanente e grave, ai sensi dell’ art. 3 comma 3 Legge 104/92 e succ. mod.; c) “non autosufficienza” riconosciuta dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; d) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. | Punti 3.000 |
Ultrasessantacinquenni. Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni. | Punti 3.000 |
Minori. Nucleo familiare con minori – Presenza nel nucleo familiare di figli naturali, adottivi e in affidamento preadottivo, di età inferiore ad anni 18. | Punti 2.000 (per ogni minore per un max di punti 6.000) |
Nucelo monogenitoriale - Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e figli a carico fiscale di età non superiore a 26 anni. La condizione non viene attribuita se sussite coabitazione anagrafica con l’ altro genitore, con un nuovo coniuge, un nuovo convivente more uxorio e/o con terze persone diverse da parenti e affini. | Punti 3.000 |
Giovane coppia. Nucleo familiare formato da coniugi o conviventi more uxorio nel medesimo stato di famiglia anagrafico, a patto che entrambe le persone formanti la coppia non abbiano superato i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti prima dell’assegnazione. | Punti 3.000 |
Violenza di genere. Nucleo familiare vittima di violenza di genere. | Punti 3.000 |
Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad Euro 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. In presenza di nuclei familiar monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. | Punti 15000-ISEE |
Onerosità del canone di locazione. Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: a. sino ad un’incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; b. nell’intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2.800 sino a punti 10.000; c. oltre il 50% non c’è più aumento del punteggio come determinato al punto b. Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente deve essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e deve attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non è attribuibile quando è stato convalidato lo sfratto per morosità. Il pagamento del Residence è equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall’Ente Pubblico, l’incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente. | Punti [2.800+(inc.- 14)/36*7.200] |
Anzianità di Residenza. Anzianità di residenza del richiedente nel Comune dove si presenta la domanda, con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza a partire dal giorno successivo al compimento del 5° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune. | Punteggio max attribuibile 7.300 |
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