CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI CESENA
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI CESENA
Premesso
- Che Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A. a Socio Unico (di seguito denominata FOR) è la società che gestisce il Mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Cesena (di seguito denominato MOI) con delibera comunale n. 67 del 12/04/2006;
Visto
- Quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della convenzione per la concessione in gestione del MOI tra il Comune di Cesena e FOR;
- Quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento di Mercato vigente al momento della presente scrittura;
ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
La gara ha per oggetto la concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione – con mezzi e personale del concessionario – delle merci commercializzate all’interno del MOI.
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Per facchinaggio e movimentazione delle merci si intendono tutte le operazioni che si svolgono all’interno del MOI e che comportano lo spostamento delle merci tra mezzi conferenti, area produttori, magazzini frigoriferi, mezzi degli acquirenti.
Le attività di movimentazione merci, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono in:
a) attività di scarico, che comprendono tutte le operazioni destinate a scaricare le merci, dai mezzi conferenti negli stand, nell’area produttori e nei magazzini frigoriferi;
b) attività di movimentazione interna, che comprendono tutte le operazioni destinate a collocare le merci scaricate presso le aree di esposizione degli stands, nell’area produttori e magazzini frigoriferi, nonché tutti gli spostamenti presso le tettoie di carico merci;
c) attività di carico, che comprendono tutte le operazioni destinate a caricare merci vendute sui mezzi acquirenti.
Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di movimentazione e facchinaggio risulterà articolato in:
- operazioni di carico, scarico, riordino, smistamento, xxxxxxxxx, disistivaggio e trasferimento delle merci che si rendessero necessarie nell’area del MOI compresa la predisposizione delle mostre e la pesatura delle merci commercializzate;
- operazioni di organizzazione e sorveglianza inerenti il servizio di cui sopra, in particolare la segnalazione di avarie, manomissioni, ammanchi, danneggiamenti delle merci in arrivo e di tutte le anormalità
riscontrate, agli assegnatari, i propri dipendenti e/o collaboratori e, se necessario, agli incaricati di FOR per i dovuti accertamenti;
- operazioni di scarico da automezzi che avverrà, prioritariamente nelle apposite aree a ciglio dei singoli stand e/o presso aree preventivamente indicate da FOR;
- introduzione di merce nella galleria produttori solamente attraverso l’utilizzo di mezzi non a scoppio previo trasbordo dagli automezzi dei proprietari avvenuto nelle apposite aree;
- esecuzione delle minime manutenzioni e riparazioni elettriche, meccaniche ed idrauliche per la migliore realizzazione del servizio dato in concessione.
Le operazioni di carico, scarico e trasferimento merci dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di circolazione e della segnaletica vigenti previste dal Regolamento di Mercato ed il concessionario sarà tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza previste per l’utilizzo dei carrelli elevatori ed a tutte le disposizioni di legge afferenti le attività espletate.
Sarà inoltre compito del responsabile legale della Ditta assegnataria, o di un suo delegato da comunicare a FOR – e con essa concordato:
- coordinare le attività di smistamento e carico della merce sui mezzi degli acquirenti, avendo cura della quotidiana organizzazione delle unità lavorative disponibili;
- provvedere alla dislocazione dei mezzi degli acquirenti sotto la tettoia di carico e nella galleria produttori, attribuendo a ciascuno biglietti nominativi colorati in base alla tettoia di destinazione;
- verificare i tempi medi di carico accogliendo le osservazioni degli acquirenti e degli standisti in modo da monitorare il servizio;
- garantire, all’apertura del MOI, la dislocazione dei produttori fissi, stagionali e occasionali nei relativi posteggi assegnati;
- coordinare le operazioni di scarico della merce dai mezzi ai posteggi entro i tempi previsti e non oltre il suono della sirena di inizio contrattazioni;
- verificare che la circolazione interna si svolga in maniera conforme alle indicazioni degli uffici FOR;
- verificare che gli standisti e i produttori rispettino gli spazi assegnati senza pregiudicare la movimentazione della merce acquistata, riportando ogni anomalia agli uffici FOR;
- organizzare internamente il servizio di manutenzione e riparazione (dove prevista) delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;
- gestire tutti gli interventi di piccola manutenzione di tipo meccanico, elettrico ed idraulico occorrenti alla struttura mercatale nei tempi e nelle modalità dettate dalla attività del MOI.
La ditta concessionaria potrà in piena autonomia effettuare altri servizi non contemplati nel capitolato, quando non lesivi del funzionamento del MOI e del servizio di facchinaggio e non concessi da FOR ad altri soggetti.
L’orario di espletamento del servizio è quello vigente e approvato dal Consiglio di Amministrazione di FOR sentita la Commissione di Mercato.
ART. 3
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La ditta concessionaria dovrà espletare i servizi ad essa affidati con autonoma ed adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, a regola d’arte e comunque nella maniera più’ idonea, responsabile, sollecita ed efficiente.
La ditta concessionaria è stata resa edotta del fatto che i servizi possono quantitativamente variare, anche in maniera consistente, a seconda delle necessità stagionali e dovrà soprattutto assecondare la richiesta del servizio di facchinaggio che nei diversi giorni della settimana (e a seconda delle imprese utilizzatrici) può risultare assai diversificata; che gli stessi servizi vengono normalmente erogati in orario notturno, diurno e anche festivo ed in ogni caso nel rispetto delle giornate e degli orari del MOI, dovendosi adeguare di conseguenza.
La Ditta Concessionaria è tenuta a comunicare a FOR i nominativi dei responsabili tecnici ed organizzativi dei servizi in affidamento preposti alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, se diverso, del responsabile giornaliero a cui fare riferimento per tutti gli aspetti operativi quotidiani. Egli inoltre dovrà consegnare a FOR lo schema organizzativo generale e particolare dei servizi.
FOR, laddove se ne manifesti la necessità, può intervenire a mezzo di proprio incaricato, direttamente nei confronti dei responsabili tecnici e organizzativi al fine di far verificare in contraddittorio e se del caso correggere, anche immediatamente, le origini e i motivi di eventuali disservizi.
La Ditta concessionaria sarà responsabile, e tenuta quindi al risarcimento, sia degli ammanchi sia della manomissione delle derrate affidategli dall’utente per i trasferimenti e le altre operazioni di carico e scarico che si rendono necessarie in relazione all’ espletamento del servizio oggetto della concessione seguendo i criteri stabiliti dalle norme in vigore.
La Ditta concessionaria sarà direttamente responsabile di eventuali danni causati a cose di proprietà del MOI o di terzi o a persone.
Essa dovrà presentare al momento dell’affidamento della concessione:
- l’elenco del personale impiegato con l’impegno di comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi nel corso della concessione;
- il tariffario delle operazioni e dei servizi forniti, che dovrà essere esposto come da disposizioni del vigente Regolamento di Mercato;
- la stipula di adeguata polizza assicurativa per i rischi nei confronti di danni a cose di proprietà del MOI o di terzi o a persone, derivanti dall’utilizzo dei mezzi di movimentazione della merce e facchinaggio;
- il proprio Piano Operativo della Sicurezza e Coordinamento, da conservare presso gli Uffici della società dopo che FOR, in base alle norme vigenti, ne abbia convalidato la sua accettazione;
- il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, anche interferenziali, da conservare presso gli Uffici della società dopo che FOR, in base alle norme vigenti, ne abbia convalidato la sua accettazione.
Dovrà inoltre assicurarsi che il personale dipendente e/o i collaboratori adibiti all’espletamento dell’oggetto della concessione:
- siano in numero sufficiente a garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio;
- siano portatori di segni distintivi preventivamente prescritti da FOR e forniti dal concessionario a sue spese ai fini di una corretta riconoscibilità;
- tengano sempre un comportamento corretto;
- consegnino immediatamente a FOR, o a chi per essa, le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute all’interno del MOI;
- segnalino agli incaricati di FOR, appena ne vengano a conoscenza, le rotture e i guasti delle strutture degli impianti esistenti all’interno del MOI, eventuali disservizi o quant’altro comprometta la funzionalità dello stesso e, dove previsto, effettuino le riparazioni necessarie.
La Ditta concessionaria avrà l’impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, compatibilmente con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico – organizzative o di manodopera previste.
La Ditta concessionaria avrà l’impegno ad acquistare dal precedente concessionario le attrezzature, funzionanti e in regola con le norme sulla sicurezza, destinate alle attività presenti di cui al presente capitolato, ad un prezzo da concordare tra le parti o in caso di disaccordo determinato da un perito nominato d’accordo tra le parti o in caso di disaccordo dal Presidente della CCIAA di Forlì – Cesena; la Ditta Concessionaria è liberata da tale impegno, ove il precedente concessionario non intenda cedere tale attrezzatura.
Per quanto attiene ai mezzi e alle attrezzature minime indispensabili, funzionali ed attinenti al servizio affidato in concessione ed occorrenti per l’espletamento del servizio viene stabilito quanto segue:
i mezzi e le attrezzature di seguito elencati dovranno essere in ogni momento della durata della concessione in numero e in quantità sufficiente per fronteggiare con efficienza le esigenze dei servizi e dell’utenza e possedere i requisiti necessari, previsti dalla normative vigente in materia, in relazione all’ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio in cui vengono adibiti:
- n. 9 carrelli elevatori a batteria;
- n. 2 trattorini da traino elettrici;
- n. 100 carrelli per il carico della merce;
- n. 5 transpallets elettrici;
- n. 5 transpallets meccanici;
- n. 1 registratore fiscale di cassa portatile.
- adeguati mezzi di comunicazione interna (telefono o radio)
In ogni caso i mezzi e le attrezzature utilizzati dal concessionario non possono essere di numero inferiore e tipologia diversa rispetto a quelle sopraelencate.
L’impiego dei mezzi i quali devono risultare perfettamente funzionanti e pronti all’uso, è subordinato alle preventive autorizzazioni di legge e alle obbligatorie cautele di carattere assicurativo.
In relazione al personale da impiegare per lo svolgimento dei servizi concessi, la dotazione richiesta è il numero di persone minimo e sufficiente per lo svolgimento di un efficace ed efficiente servizio:
- n. 6 facchini presso la tettoia est;
- n. 6 facchini presso la tettoia ovest;
- n. 6 facchini posti in galleria e nei retro-stand;
- n. 2 facchini per lo scarico notturno;
per un totale di minimo 20 (venti) persone.
Qualora l’espletamento del servizio in concessione dovesse essere affidato da FOR ad altra impresa a seguito della dichiarata decadenza del concessionario – ossia nei seguenti casi:
- mancata assunzione del servizio in concessione alla data stabilita e sottoscritta;
- mancata effettuazione del servizio in concessione per giorni superiori ad 1 (uno);
- cessione, sotto qualsiasi forma, da parte della Ditta assegnataria, del servizio in concessione;
- cessione da parte della Ditta assegnataria di crediti senza la preventiva notifica ed autorizzazione per iscritto di FOR;
- inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente;
- il mancato reintegro dell’ammontare della cauzione da parte della Ditta assegnataria entro 10 (dieci) giorni dall’invito di FOR;
- gravi inadempienze da parte della Ditta assegnataria agli obblighi assunti, tale da pregiudicare l’efficienza e l’efficacia del servizio;
il concessionario si obbliga a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre 6 (sei) mesi.
La Ditta concessionaria si impegna altresì ad applicare le tariffe di movimentazione merce e facchinaggio deliberate da FOR nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento del Mercato di Cesena.
ART. 4
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
In qualità di datore di lavoro, la Ditta concessionaria avrà l’obbligo, a sua cura e spese, di provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della contrattazione collettiva alla medesima applicabile, relative alla retribuzione dei lavoratori impiegati, alla contribuzione, ai premi assicurativi, al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché all’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Essa dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto della presente convenzione, condizioni normative e retributive conformi a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per la Provincia di Forlì-Cesena, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile alla Provincia stessa che per la categoria venga successivamente stipulato.
La Ditta concessionaria sarà tenuta al corretto inquadramento dei propri lavoratori, all’applicazione di contratti di lavoro conformi e rispettosi delle norme vigenti ed a pagare contributi e premi agli Enti previdenziali ed assicurativi in conformità alle norme di legge e di contratto.
Entro il giorno 10 di ogni mese la Ditta concessionaria dovrà consegnare a FOR il modello D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva, nonché la documentazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, delle ritenute fiscali ad esse relative e dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al mese precedente.
Al fine di dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri fiscali il concessionario potrà consegnare un’attestazione di professionista qualificato o di Ente autorizzato come previsto dalla normativa vigente.
In caso di inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente la Ditta concessionaria potrà incorrere nella revoca dell’assegnazione, fermo restando l’obbligo della stessa di manlevare FOR da ogni pretesa che fosse formulata dai suoi dipendenti, soci o collaboratori in relazione alla violazione di orme di legge o di contratto.
Il concessionario partecipando alla presente gara si obbliga, quindi, prima di iniziare la propria attività, a fornire il proprio Piano Operativo di Sicurezza e Documento di valutazione dei Rischi ed in ogni caso, ove aggiudicatario della gara, garantisce che tutti i propri dipendenti, soci e collaboratori saranno informati e formati in relazione ai rischi per la sicurezza rappresentati nei citati documenti.
In ogni caso il concessionario si obbliga allo scrupoloso rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro obbligandosi a vigilare con continuità affinché le stesse siano rispettate.
ART. 5
ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RESPONSABILITA’
FOR si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte della Ditta concessionaria siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali. In particolare:
a) FOR è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant’altro dovesse accadere alla Ditta assegnataria o al personale di questo, nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione, o per qualsiasi altro motivo. Essa è tenuta a sollevare FOR da tutte le azioni che le venissero eventualmente intentate da terzi o dalle persone da lui dipendenti, per eventuali danni subiti in relazione all’espletamento del servizio oggetto della presente concessione e per pretesi diritti in relazione ai vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni di lavoro dei suoi dipendenti;
b) La Ditta assegnataria risponde pienamente per danni al proprio personale, alle cose, al personale di FOR e a terzi, che si dovessero verificare nell’espletamento del servizio dato in concessione, e si impegna a sollevare FOR da qualsiasi pretesa responsabilità;
c) E’ altresì responsabile del buon andamento di quanto oggetto della concessione e delle eventuali passività che FOR dovesse riscontrare per incuria, negligenza e inosservanza degli obblighi previsti dalla presente concessione, imputabili direttamente e/o indirettamente al concessionario stesso o al suo personale.
FOR è autorizzata a richiedere motivatamente al concessionario, che dovrà adempiervi, la sostituzione o l’allontanamento di suo personale per ragioni di condotta e/o di rispetto delle norme e del Regolamento di Mercato.
ART. 6
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
La Ditta concessionaria avrà il divieto di cessione della concessione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di factoring, che non sia preventivamente autorizzata per iscritto da FOR.
La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. E’ inoltre fatto divieto del tutto o in parte anche di fatto cedere il servizio in concessione; FOR potrà, in casi particolari e dietro esplicita autorizzazione scritta, consentire alla società concessionaria l’utilizzo di ditte esterne per lo svolgimento di sole porzioni di
servizio (e comunque in misura non superiore al 30% del volume complessivo di merce movimentata mediamente per anno), fermo restando la possibilità di dichiarare risolta la concessione qualora non vengano rispettate le norme previste dal presente atto.
Nel caso di utilizzo esplicitamente autorizzato da FOR di ditte esterne è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei sub-appaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.
In tale caso, inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare tutta la documentazione prevista dall’art. 4) anche in relazione al sub-appaltatore, assumendo responsabilità solidale con questo in relazione all’adempimento di ogni obbligo e rispondendo di eventuali inadempimenti del sub-appaltatore nei confronti di FOR come se fossero propri.
ART. 7 DURATA
La concessione avrà durata fino al 31 dicembre 2022 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto che include, esclusivamente per l’espletamento del servizio, l’utilizzo accessorio e strumentale dei locali interni all’area mercatale – all’interno della galleria e presso la tettoia di carico al lato ovest – le cui utenze rimangono tuttavia ad esclusivo carico del concessionario, precisando che i locali in questione hanno carattere accessorio e strumentale rispetto all’attività svolta nel MOI.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria, inclusa la tinteggiatura, dei locali ascritti rimane ad esclusivo carico della Ditta concessionaria che ne dovrà garantire l’esecuzione assicurando uno stato soddisfacente di pulizia generale e di condizioni igienico – sanitarie.
La Ditta assegnataria assume altresì a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla concessione con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantele nei confronti di FOR.
ART. 8 CANONE E CAUZIONI
La Ditta concessionaria dovrà corrispondere il canone annuo pari all’offerta economicamente più elevata in aumento rispetto al canone a base d’asta fissato in € 12.500,00 annui pervenuta nei termini previsti dalla relativa gara, mensilmente o in unica soluzione. La stessa dovrà costituire fideiussione bancaria, a prima richiesta, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal servizio assegnato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso di spese che FOR dovesse sostenere durante la gestione in concessione per fatto della Ditta assegnataria a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. In caso di pagamento ordinato da FOR sulla cauzione a qualsiasi titolo, essa dovrà provvedere a reintegrarne l’ammontare entro 10 (dieci) giorni dall’invito; il mancato reintegro potrà costituire motivo di revoca della concessione.
I corrispettivi fatturati da FOR alla Ditta concessionaria potranno essere liquidati esclusivamente tramite:
- accreditamento in c/c bancario;
- accreditamento in c/c postale.
Il conto corrente utilizzato dalla Ditta concessionaria dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
La Ditta concessionaria, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010: le transazioni eseguite dalla Ditta concessionaria senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione di FOR.
ART. 9
ASSICURAZIONI, PENALI, RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E DIRITTO DI RECESSO
Tutte le assicurazioni, previdenze e contributi sono obbligatorie ed a carico della Ditta concessionaria.
La Ditta concessionaria è tenuta a stipulare polizza assicurativa sulla responsabilità civile e sulla responsabilità nei confronti dei priori soci, dipendenti e collaboratori con massimali – per sinistro, per danni a terzi, cose, persone – adeguati in misura non inferiore a 2.000.000 (due milioni) di Euro per sinistro, per persona, senza limitazione per numero di sinistri, con copia da presentare a FOR prima della firma del contratto di concessione.
La Ditta concessionaria dovrà, inoltre, stipulare, a suo carico e senza nulla pretendere da FOR, idonea polizza assicurativa per la propria responsabilità in caso di danneggiamenti e/o ammanchi di merci ed ogni altro tipo di danno causato alle merci o ai beni di FOR o di terzi siti all’interno del MOI esclusivamente correlato allo svolgimento dei servizi regolati dal presente atto con massimali di Euro 1.000.000,00.
Le inadempienze o eventuali ritardi rispetto alle obbligazioni contrattuali di cui al presente capitolato comporteranno l’applicazione di una penale irriducibile da parte di FOR di Euro 500,00 per ciascun inadempimento o ritardo, salvo il maggior danno, fino ad un massimo complessivo pari alla cauzione versata dalla Ditta assegnataria.
Nel caso in cui la Ditta concessionaria durante il corso di validità della concessione sospenda per un qualsiasi tempo il servizio in gestione o non lo esegua in maniera regolare e completa, FOR si riserva la facoltà di provvedere come ritiene più opportuno e secondo necessità, a spese della ditta concessionaria, a carico della quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti dalle dette inadempienze e dai provvedimenti che FOR sia costretta ad adottare di conseguenza.
La concessione si intenderà automaticamente decaduta nei seguenti casi:
1) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
2) mancata effettuazione del servizio per un periodo superiore a giorni (uno).
Inoltre, FOR potrà dichiarare la decadenza nei casi descritti nel corpo del presente atto e/o in caso di grave inadempienza agli obblighi assunti tale da pregiudicare l’efficacia e l’efficienza del servizio. In tutti i casi di risoluzione del contratto di concessione FOR provvederà ad incamerare la cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.
FOR e la Ditta concessionaria avranno facoltà di recesso dando preavviso di 180 (centottanta) giorni con comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 10
DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Tutte le controversie fra le parti, così durante l’esecuzione del servizio oggetto della concessione, come al termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudice ordinario ed è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.