IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI GRUPPO GENERALI
IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI GRUPPO GENERALI
14 Maggio 2018
Sommario
ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE 1
ART. 2 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE 1
ART. 3 - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO PRIVATO 4
ART. 4 - DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO - ORARIO FLESSIBILE 6
ART. 7 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 7
ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE 11
ART. 9 – LAVORATORI STUDENTI 11
ART. 10 – CORSI DI FORMAZIONE 11
ART. 14 - PIANO CASE 11
ART. 15 PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’ 12
ART. 16 –EROGAZIONE AZIENDALE VARIABILE 13
ART. 17 – PIANO WELFARE 13
ART. 18– PARI OPPORTUNITÀ 13
ART. 19– RUOLO DEI FUNZIONARI 13
ART. 21– INFORMATIVA DI GRUPPO 13
ART. 23–DECORRENZA E DURATA 13
ALLEGATO 1 GARANZIE CASO MORTE / INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE /
MALATTIA GRAVE 14
ALLEGATO 2 COLLETTIVA PER CASO MORTE DEI CONIUGI DEI DIPENDENTI 14
ALLEGATO 3 GARANZIA INFORTUNI DIPENDENTE E FAMILIARI 14
ALLEGATO N. 5 GARANZIA SANITARIA IMPIEGATI 15
ALLEGATO 5a GARANZIA SANITARIA ADDETTI DI PARTE TERZA 15
ALLEGATO N. 6 GARANZIA SANITARIA FUNZIONARI 16
ALLEGATO 7 GARANZIA SPESE SANITARIE AD ADESIONE IMPIEGATI E FUNZIONARI
........................................................................................................................................... 17
ALLEGATO N. 10 GARANZIA FURTO/INCENDIO/KASKO PERSONALE VIAGGIANTE 17
ALLEGATO N. 11 BIS PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E ALLA PRODUZIONE 17
ALLEGATO N. 12 STRUMENTI INFORMATICI AZIENDALI 18
ALLEGATO N. 15 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERALI ITALIA – PARTE TERZA (GIA' DIPENDENTE DI GENERALI BUSINESS SOLUTIONS AREA LIQUIDAZIONE) ADDETTO AL CONTACT CENTER 19
ALLEGATO N. 16 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERTEL- PARTE PRIMA SEZIONE TERZA 21
ALLEGATO N. 17 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERTELLIFE - EX PARTE TERZA 32
ALLEGATO N. 18 43
PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI 44
ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 3.3.2006 44
VERBALE DI RIUNIONE 4.3.2013 44
VERBALE DI ACCORDO 27.6.2014 e ADESIONE ASSICURAZIONI GENERALI 44
VERBALE DI ACCORDO 25.10.2017 44
ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale amministrativo, agli addetti all’organizzazione produttiva e al personale di Parte Prima sezione Terza del CCNL inquadrato ai sensi degli artt. 92, 146 e 165 del citato CCNL di tutte le Compagnie di assicurazione e/o Aziende di servizi assicurativi e/o aziende ad esse collegate facenti parti del Gruppo Generali, esistenti e/o di futura costituzione.
Nei vari articoli verranno specificati, ove necessario, gli ambiti di applicazione.
Si evidenzia che, per semplicità di trattazione, la presente piattaforma è redatta a partire dal testo del CIA di Gruppo 29/12/2015.
Le specificità e le note a verbale contenute nel CIA di Gruppo si intendono mantenute a meno di diversa specifica indicazione.
Le contrattazioni integrative delle società DAS, Europ Assistance e GRE si ispireranno ai principi ed ai contenuti del presente C.I.A.
ART. 2 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE
Aumento del 20% delle cifre previste per le missioni in Italia e del 25% per le missioni all’estero.
Verifica delle travel policy aziendali.
A. al personale amministrativo che si rechi fuori sede per motivi di servizio spetta:
1. per ciascuna giornata di trasferta o missione temporanea, il rimborso a pie' di lista per il consumo del pranzo, oltre a € 15,50 per altri oneri e spese, elevati a € 22,00 se in paesi esteri; qualora la missione lo preveda, spetta anche il rimborso a pie’ di lista per la cena e per il pernottamento;
2. nel caso di trasferta di personale esterno, nell’ambito della zona operativa normalmente assegnata, le spese per ciascun pasto saranno rimborsate nella misura massima di € 33,00; tale misura massima non si applicherà per le trasferte fuori regione che comportino pernottamento, in caso di zona operativa assegnata con dimensioni pluriregionali;
B. al personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione (CCNL e CCNAL), che si rechi fuori sede per motivi di servizio, spetta:
1. per ciascuna giornata con trasferta che comporti il consumo del pranzo, il rimborso a pie' di lista delle spese documentate per il pasto nella misura massima di € 20,30, oltre a € 7,30 per altri oneri e spese;
2. per ciascuna giornata con trasferta che non comporti il consumo del pranzo, esclusivamente un importo di € 6,30 per altri oneri o spese;
3. in caso di missioni temporanee fuori della normale zona operativa assegnata, sarà riconosciuto il trattamento di cui al punto A)1.
RINVIO ALL’ART. 4 PUNTO 8.
I dipendenti in missione dovranno attenersi a criteri di responsabile economia per la scelta dei ristoranti, mentre per i pernottamenti si utilizzeranno, quando disponibili, alberghi convenzionati.
Saranno rimborsate, se autorizzate ed adeguatamente documentate, in linea con la prassi sinora seguita nella ragionevolezza delle scelte in ragione delle obiettive necessità, le spese per:
- mezzi di trasporto collettivo e/o taxi, oppure per l'uso del veicolo privato come disciplinato dall'art.3, parcheggio e garage a fronte di tutti gli spostamenti per necessità di servizio;
- telefonate di servizio;
- lavatura e stiratura di biancheria personale, in caso di missione temporanea con durata superiore a quattro giorni o in caso di necessità per eventi accidentali (prolungamento della missione, incidenti, furti, smarrimenti, ecc.).
Sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di vitto documentate per il rientro nei week-end dal luogo di missione temporanea al luogo di residenza, qualora la missione abbia una durata di almeno due settimane.
Durante la permanenza fuori sede per trasferte e missioni sarà attiva una copertura assicurativa, totalmente a carico Azienda, per garantire al dipendente il rimborso - senza franchigia - dei danni subiti in caso di furto o smarrimento di denaro, bagaglio ed effetti personali, con un massimale per ciascun evento pari a € 900. Restano esclusi i danni/furti relativi a veicoli e alle loro parti. Tale garanzia opererà ad integrazione di eventuali rimborsi spettanti al dipendente in relazione ad altrui responsabilità o altre coperture assicurative a carico di terzi (vettori aerei, alberghi, ecc.). I rimborsi potranno avvenire solo in base a denuncia sporta alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Nota a verbale 1: fermo quanto previsto dall'art. 61 CCNL 17.9.2007, le missioni non potranno eccedere il numero di 110 giorni l'anno, salvo il consenso dell'interessato. Per le sole missioni di durata superiore ad un mese, il periodo di intervallo fra una missione e l'altra non potrà essere inferiore alla durata della missione precedente, sempre salvo il consenso dell'interessato.
Nota a verbale 2: per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione di Alleanza Assicurazioni i trattamenti di cui al presente articolo spettano esclusivamente in caso di trasferte o missioni al di fuori della zona operativa attribuita secondo lettera di nomina.
In caso di specifici spostamenti necessari alla realizzazione di particolari finalità organizzative e/o produttive assegnate nell'ambito della zona operativa, gli eventuali trattamenti vengono regolati con accordo diretto tra Impresa e lavoratore, nelle misure e nei limiti indicati nel presente articolo, punti B)1. o B)2.
Nota a verbale 3: si confermano gli assegni personali non assorbibili previsti da precedenti contratti o accordi con i quali, relativamente ai trattamenti di missione e trasferta, erano state abrogate/sostituite indennità, gratifiche ed erogazioni economiche.
Disposizioni transitorie e finali
1. Limitatamente al personale che alla data del 25.7.2009 abbia ancora in corso sistemi rimborsativi a diaria
- ferma restando la possibilità di optare irrevocabilmente in qualsiasi momento per il trattamento disciplinato sub A) con decorrenza dal mese successivo la richiesta - continuerà ad essere riconosciuto quanto segue:
a) personale già disciplinato dal CIA di Assicurazioni Generali 21.12.2001:
- diaria giornaliera: € 34,00 in caso di trasferta che comporti pernottamento, oltre al rimborso delle spese documentate per il pernottamento;
- diaria giornaliera: € 17,00 in caso di trasferta che non comporti pernottamento, ma il consumo del pranzo;
- diaria giornaliera: € 5,20 in caso di trasferta che non comporti pernottamento né consumo di pasti.
Per le missioni temporanee fuori dalla normale zona operativa viene riconosciuto il trattamento di cui al punto A).
b) personale già disciplinato dal CIA di INA e Assitalia 21.12.2001 - 12.2.2002:
- Ispettori amministrativi ed ex consulenti amministrativi per l'automazione delle Agenzie Generali INA:
- diaria giornaliera: per un pasto € 28,41 - per due pasti € 63,00;
- pernottamento: pie’ di lista oppure diaria di € 37,18;
- altre spese: importo di € 12,00, elevato a € 15,50 in caso di pernottamento o percorrenza superiore
a 500 km (€ 22,00 se all’estero);
- Ex Ispettori di organizzazione periferica INA:
- diaria giornaliera, indipendentemente dal numero dei pasti: € 34,09;
- pernottamento: pie’ di lista e altre spese pari a € 15,50 (€ 22,00 se all’estero);
- Ispettori amministrativi ed ex addetti all’assistenza organizzativa per l’automazione della periferia Assitalia:
- diaria giornaliera: per un pasto € 28,41 - per due pasti € 63,00;
- pernottamento: pie’ di lista.
In caso di missione temporanea, fuori dalla normale zona operativa, l’interessato avrà la facoltà di optare
- per ciascuna missione - per il trattamento di cui al punto A), al momento della richiesta di rimborso spese.
c) personale amministrativo già disciplinato dal CIA 8.12.2005 di Toro Assicurazioni, in servizio alla data del 25.7.2009:
il rimborso delle spese di pernottamento avviene a pie' di lista, mentre per le spese dei pasti può avvenire con il sistema a diaria o pie' di lista, secondo le seguenti modalità:
- per il personale esterno con scelta da esercitarsi una volta all'anno, all'inizio di ciascun anno;
- per il personale interno ed il personale esterno in missione temporanea fuori della propria zona di lavoro, la scelta potrà avvenire di missione in missione secondo le procedure in essere;
1. diaria: la diaria giornaliera è fissata per un pasto a € 22,00 e per due pasti a € 42,50. La diaria relativa a due pasti sarà erogata unicamente qualora il rientro dalla trasferta avvenga dopo le ore 20.00;
2. pie’ di lista: il massimale giornaliero per i rimborsi è fissato in € 30,00 per un pasto ed in € 60,00 per due pasti. Verranno inoltre rimborsate le altre spese non documentabili nella misura massima di € 6,00 al giorno, nonché, in caso di pernottamento, le spese per la prima colazione.
Premesso che il tempo di viaggio non costituisce esplicazione di un’attività lavorativa effettiva e pertanto non è considerabile come lavoro ordinario né straordinario, le Parti hanno stabilito che, in caso di missione temporanea, sia per il personale interno che esterno, fuori dalla propria normale zona di competenza, verrà corrisposta una indennità pari a € 15,49 per il primo e l’ultimo giorno di missione e un’indennità pari a € 10,32 per ogni altro giorno. Tale indennità occasionale è comprensiva di ogni istituto di legge o contratto e non avrà alcun effetto sulla determinazione del TFR e spetta esclusivamente in caso di pernottamento o percorrenza complessiva superiore a 300 km.
2) Limitatamente al personale amministrativo di Toro Assicurazioni, che abbia diritto alla data del 25.7.2009 alla “indennità personale esterno” (IPE) di cui all’art. 25 del CIA 8.12.2005:
a decorrere dall’1.2.2010 l’IPE sarà trasformata in un assegno personale non assorbibile, da erogarsi in 14 mensilità, di valore annuo fisso determinato in base alla media delle indennità effettivamente ed individualmente percepite nel triennio precedente (2007, 2008 e 2009).
ART. 3 - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO PRIVATO
ADEGUATE AUTOVETTURE DI RIFERIMENTO.
INCREMENTO DEL 20% DEI VALORI.
INCREMENTO DEL PERIODO DI RESTITUZIONE DEI PRESTITI AUTO (+ 2 ANNI). COLLEGARE INCREMENTO ALL’ALLEGATO 10 (KASKO)
1. al personale autorizzato all'uso di un veicolo privato per ragioni di servizio sarà riconosciuto il rimborso delle spese in base ai dati di costo chilometrico elaborati dall'ACI e riportati sulla pubblicazione "costi analitici di esercizio di alcuni tipi di autovetture e motoveicoli", relativi alle seguenti autovetture e/o motoveicoli per il personale di cui al punto 1 B nelle aree metropolitane:
A. personale amministrativo: Volkswagen Golf 7 150 CV TSI;
B. personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione (CCNL e CCNAL): Volkswagen Polo 1000 60 CV.
Il rimborso sarà effettuato in base al "costo complessivo di esercizio" relativo alla percorrenza di riferimento pari a 30.000 km annui per la vettura A., 25.000 km per la vettura B.
In caso di fruizione del prestito auto senza interessi come disciplinato al punto 9., fino a completo ammortamento del prestito, il rimborso sarà computato come sopra ma con esclusione della "quota ammortamento interessi";
2. per le eventuali percorrenze in eccedenza a quelle di riferimento, per ciascun anno solare, il rimborso chilometrico sarà effettuato, per il punto 1. sopraindicato, considerando i soli "costi proporzionali alla percorrenza";
3. i rimborsi relativi a percorrenze interne ai perimetri urbani soggetti a ritenute di legge, saranno maggiorati nella misura pari alla aliquota marginale di tassazione IRPEF (senza tener conto di addizionali locali). Resta inteso che nelle aree urbane il veicolo privato sarà utilizzato responsabilmente in caso di obiettiva necessità, privilegiando i mezzi pubblici di trasporto qualora risultino adeguati;
4. le quote di rimborso verranno periodicamente aggiornate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione degli aggiornamenti delle tabelle ACI, attualmente edite con cadenza semestrale;
5. nell'ipotesi che una delle vetture di cui al punto 1. venga esclusa dalla pubblicazione ACI, le Parti si incontreranno per identificare come riferimento l'autovettura che più si avvicina per caratteristiche e quote di rimborso;
6. sarà riconosciuto il rimborso a pie' di lista delle eventuali spese documentate per pedaggi autostradali;
7. durante l'uso autorizzato dell'autovettura per ragioni di servizio (sia in via permanente che saltuario) sarà operante, a totale carico dell'Azienda, la garanzia kasko/incendio/furto secondo le modalità disciplinate nell'All. n. 10;
8. i sinistri avvenuti durante l'uso per servizio dell'autovettura - per un massimo di due eventi per anno solare - non saranno considerati agli effetti della collocazione nelle classi di merito, come previste dalle norme vigenti, per le polizze RCA emesse da Aziende facenti parte del Gruppo Generali Generali Italia;
9. i dipendenti autorizzati all'utilizzo del veicolo privato connesso in via permanente alla mansione affidata hanno facoltà di chiedere all'Azienda un prestito senza interessi finalizzato all'acquisto di un'autovettura nuova, di ammontare pari al costo su strada dell'autovettura effettivamente acquistata, con un massimo non superiore al valore di € 19.000 per il personale amministrativo e € 13.000 per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione.
La concessione del prestito, che sarà erogato con lo stipendio del mese successivo alla richiesta, potrà essere accordata anche per vetture usate con anzianità d'immatricolazione non superiore ad un anno. In caso di garanzie scritte rilasciate da concessionari e valutata la tipologia del mezzo, tale anzianità limite può essere elevata fino ad un massimo di due anni.
Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto maturato sia inferiore all'ammontare dell'esposizione debitoria del dipendente verso l'Azienda, il dipendente dovrà rilasciare, per l'eventuale eccedenza, apposita dichiarazione di impegno sulle somme maturate nel Fondo Pensione. Nel caso in cui anche il maturato nel Fondo Pensione non sia sufficiente dovrà essere prestata altra garanzia per l'ammontare e nelle forme ritenute necessarie dall'Azienda stessa, fermo che ogni spesa sarà a carico di quest'ultima, che ha discrezione di scelta.
L'ammortamento del prestito, in 60 rate mensili di uguale importo, sarà operato con trattenuta sullo stipendio, a decorrere dal mese immediatamente successivo l'erogazione.
Un successivo prestito per l'acquisto di un nuovo autoveicolo potrà essere concesso dopo 5 anni, oppure al raggiungimento di una percorrenza per servizio di almeno 100.000 km o a seguito di rottamazione per sinistro per cause di servizio. Il debito residuo relativo al prestito precedente sarà trattenuto al momento della corresponsione del nuovo prestito.
Estratto dalla pubblicazione ACI di
Percorrenza di riferimento | 1 euro/km | 2 euro/km | 3 euro/km | |
AUTOVETTURA DI RIFERIMENTO | Km annui | Costo complessivo di esercizio | Costo con esclusione quota ammortamento interessi | Costo proporzionale alla Percorrenza |
A – Golf 7 150 CV TSI | 30.000 | |||
B – Volkswagen Polo 1000 65 CV | 25.000 |
Verificare autovettura nota a verbale 1 ed aggiornarla.
Nota a verbale 1: per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione di Assicurazioni Generali che alla data del 25.7.2009 abbia a riferimento per i rimborsi la vettura Fiat Stilo 1,4/16V/95cv 5P mod. 2004, il rimborso sarà effettuato prendendo a riferimento la vettura Fiat Idea 1,4/16v 95cv Fiat Tipo
1.4 95 CV, con "percorrenza di riferimento" pari a 20.000 km, ferme restando le modalità indicate nel presente articolo.
I valori di rimborso chilometrico, secondo la pubblicazione ACI di marzo 2009, sono 0,4089, 0,3692 e 0,2717 (rispettivamente, "complessivo di esercizio", con "esclusione della quota ammortamento interessi" e "proporzionale alla percorrenza").
Inoltre, per i medesimi addetti, il valore massimo del prestito di cui al punto 9. sarà pari a € 15.500.
Nota a verbale 2: per il personale dipendente addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione di Alleanza Assicurazioni i trattamenti di cui al presente articolo spettano esclusivamente in caso di trasferte o missioni al di fuori della zona operativa attribuita secondo lettera di nomina. In caso di specifici spostamenti necessari alla realizzazione di particolari finalità organizzative e/o produttive assegnate nell'ambito della zona operativa, gli eventuali trattamenti vengono regolati con accordo diretto tra Impresa e lavoratore, nelle misure e nei limiti indicati nel presente articolo. Per il medesimo personale incaricato di svolgere attività di collaborazione in via sistematica con apposita appendice alla lettera di nomina ovvero comunque decorsi 12 mesi dall’assunzione, il valore massimo del prestito di cui al punto 9. è fissato in € 19.000.
Nota a verbale 3: per i soli funzionari dipendenti di Aziende dell'ex Gruppo Toro che abbiano in uso autovetture di proprietà già acquisite con agevolazioni derivanti dalla convenzione per l'acquisto di autovetture di marchi del Gruppo Fiat il rimborso delle spese avverrà prendendo sempre a riferimento - per la vettura di riferimento A. - il costo proporzionale alla percorrenza (estratto dalla pubblicazione ACI - colonna
ART. 4 - DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO - ORARIO FLESSIBILE
… omissis …
6. Fruizione congedi parentali su base oraria
… omissis …
b) in relazione alle intese intervenute tra le Parti in sede aziendale in data 27.2.2015, a titolo sperimentale, a decorrere dal l.6.2015, viene concessa la possibilità di fruire ad ore del congedo parentale spettante in base al citato art. 32 - limitatamente al periodo massimo di 2 mesi (pari a 300 500 ore, da riproporzionare per il personale part-time) e fino al compimento dei 3 10 anni di età del bambino - secondo i seguenti criteri e modalità:
… omissis …
8. Buono pasto
Al personale inquadrato nella parte I del CCNL, viene riconosciuto un "buono pasto" giornaliero di cui all'art. 102 del CCNL 15.12.2017 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, se previsto dal normale orario di lavoro.
Al personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione (CCNL e CCNAL), viene riconosciuto un "buono pasto" giornaliero pari a complessivi € 5,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata di effettiva presenza in sede, salvo quanto previsto all’art. 2 punto B del presente CIA. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dalla contrattazione nazionale dal CCNL non saranno assorbiti.
A detto personale viene altresì riconosciuto quanto previsto dall’allegato 11 bis.
… omissis …
ART. 7 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
1. Previdenza Integrativa
I dipendenti del Gruppo Generali cui si applica il presente CIA possono aderire al "Fondo Pensione dei Dipendenti delle Aziende del Gruppo Generali" (F.P.G.G.).
Il Fondo di cui sopra attua il trattamento pensionistico complementare, previsto dal CCNL o dal CCNAL e dal presente CIA, mediante i contributi a carico Azienda quando previsti, gli eventuali contributi del dipendente e, secondo norme di legge, il conferimento del trattamento di fine rapporto.
Il Fondo F.P.G.G. attua il trattamento previdenziale complessivamente previsto tramite contratti di assicurazione (di ramo I e/o di ramo III) con Generali Italia; le condizioni sono sinteticamente richiamate agli Ali. n. 8 e n. 9. Detti contratti avranno scadenza pari a quella del presente CIA, con possibilità di proroga fino a rinnovo dello stesso.
Nota a verbale: con riferimento alla progressiva confluenza effettuata in F.P.G.G. di tutto il personale del Gruppo Generali, per i dipendenti già iscritti nei Fondi Pensione di INA, Assitalia, Consorzio, Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita si precisa che restano confermate le forme e modalità di investimento dei contributi per il finanziamento del trattamento di previdenza complementare già in uso, secondo le modalità ed i criteri previsti da tali accordi, fino a e/o salvo diversa decisione che potrà nel prosieguo essere adottata dai firmatari degli Accordi medesimi.
a) Contributo a carico Azienda: per i dipendenti con almeno sei mesi di anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo, in relazione a specifica adesione ad un Fondo Pensione e avuto presente quanto precisato alla lettera b), spetta nelle seguenti misure (comprensive di quanto stabilito dall'art. 86 del CCNL 15.12.2017 o dall'art. 69 del CCNAL 18.7.2012) a decorrere dall'1.1.2019:
• 4,6 % della retribuzione per gli Impiegati;
• 6,0 % della retribuzione per i Funzionari.
• 5% della retribuzione per gli impiegati ante 1999
• 5,4% della retribuzione per gli impiegati post 1999
• 6,5% per i Funzionari ante 1999
• 7% per i Funzionari post 1999
Per "retribuzione" si intende l'ammontare annuo come definito dall'All. n. 13 del CCNL 15.12.2017 (o, per il personale cui si applica, dall'All. n. 6 del CCNAL 18.7.2012), determinato mese per mese.
Per i soli soci di F.P.G.G., oltre ai predetti contributi, che saranno interamente attribuiti alle posizioni individuali, l'Azienda provvederà a corrispondere al predetto Fondo una quota aggiuntiva di contribuzione nella misura necessaria alla copertura delle spese di funzionamento del Fondo stesso.
Nota a verbale 1: per i dipendenti provenienti dal Consorzio di Roma di cui alla Nota a verbale 1 dell’art. 7, punto 2 del CIA 3.3.2006. (con contributo aziendale superiore rispetto a quanto definito al primo periodo del presente punto a) ), nonché per gli impiegati provenienti da Toro Assicurazioni con anzianità superiore a 25 anni, in servizio alla data del 25.7.2009, (con decorrenza 1.1.2010) sarà riconosciuto a carico Azienda un contributo aggiuntivo personale, in cifra fissa e non assorbibile, pari alla differenza di contribuzione annua, calcolata al 31.12.2009, tra il trattamento applicato e quanto previsto dal CIA 3.3.2006 per la generalità dei dipendenti, incrementata del 10%.
Nota a verbale 2: per i dipendenti proveniente da Ina Assitalia, già in servizio presso INA all'1.12.2001 o presso Assitalia al 21.12.2001, come disciplinati all'art. 7, punto 2., Nota a verbale 1 del CIA 3.3.2006, sono confermati i contributi aggiuntivi fissi non assorbibili a carico Azienda.
Nota a verbale 3: le Parti si danno atto che si è sempre inteso - e si conferma anche in questa sede - che i contributi versati dall'Azienda per la previdenza integrativa non sono computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
b) Contributo a carico del dipendente: a scelta del dipendente, tra le seguenti misure, in percentuale della Retribuzione: 0,75% - 1,5% - 2,0% - 3,0% - 4,0% - 5,0% - 6,0%.
In relazione al diritto alla contribuzione a carico Azienda, il contributo dipendente deve essere almeno pari alle seguenti percentuali:
• 1,50% della retribuzione, qualora il dipendente non conferisca il TFR a Fondo Pensione;
• 0,75% della retribuzione, qualora il dipendente conferisca parzialmente il TFR.
In caso di conferimento integrale del TFR, non sussiste alcun obbligo di contribuzione minima a carico dipendente.
Il dipendente potrà altresì scegliere che il proprio contributo sia incrementato - a fine anno - fino a piena concorrenza del limite di deducibilità fiscale, tenuto conto di tutti i contributi versati dall'Azienda e dal dipendente.
Nota a verbale: il personale già dipendente di Ina Assitalia già in servizio presso il Consorzio di Roma al 21.12.2001, con assenza di contributo dipendente alla data del 25.7.2009 (già assolto con conferimento parziale di TFR), non sono obbligati al minimo di contributo dipendente sopra indicato.
c) Conferimento del TFR: il conferimento del TFR a Fondo Pensione avverrà secondo le modalità di legge (silenzio/assenso o scelta esplicita con compilazione di apposito Modello Ministeriale).
Il conferimento del TFR al Fondo F.P.G.G. è condizione sufficiente ad acquisire la qualifica di socio di detto Fondo.
Alla luce di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa 27.2.2015 per i dipendenti in servizio a detta data, che abbiano TFR maturato e accantonato per periodi antecedenti il l.1.2007, è prevista si conferma la possibilità di destinare a Fondo Pensione il 5% del suddetto TFR accantonato (in unica soluzione).
ADEGUARE Con riferimento a quanto precede, verranno emanate da parte aziendale apposite disposizioni di tipo operativo per consentire l'esercizio di tale opzione.
I dipendenti avranno facoltà di aderire, in alternativa a F.P.G.G. e secondo i termini di legge, ad altri Fondi Pensione, ferme restando le regole di contribuzione sopra indicate, salvo la quota aggiuntiva a carico Azienda per le spese di funzionamento del Fondo, che non sarà dovuta.
In base a quanto previsto dall'art. 4, punto 8. del presente CIA in materia di fruizione del servizio mensa, il dipendente potrà optare per la destinazione de !l'eccedenza, come i vi definita, a previdenza integrativa, come aggiunta al contributo dipendente.
Nota a verbale: le condizioni previste dalla convenzione stipulata da F.P.G.G. con Generali Italia (n° 51419- vedi All. n. 8), dove applicabile, attiva per tale trattamento, restano confermate fino a scadenza del presente CIA.
Tutti i contributi di cui sopra saranno computati, trattenuti se a carico del dipendente, e versati al Fondo Pensione in dodici mensilità.
2. Polizze previdenziali facoltative
A fronte dell'opportunità di incentivare l'adesione volontaria a nuovi prodotti di investimento ed ai P.I.P. (Piani Individuali Pensionistici), in aggiunta al trattamento di previdenza integrativa di cui al punto 1., si conferma che Generali Italia continuerà a concedere ai dipendenti delle Società cui si applica il presente CIA le medesime condizioni offerte alla migliore clientela, ossia:
• P.I.P. (Piano Individuale Pensionistico): per i dipendenti ed i loro familiari a carico aderenti ad un P.I.P., Generali Italia riconoscerà una percentuale di retrocessione pari al 98 % del rendimento GESAV, con minimo trattenuto del 0,1%;
• Convenzione GESAV n° 48.813 con Generali Italia (v. All. n. 9): attiva per consentire il proseguimento dei versamenti alle condizioni previste dalla normativa fiscale ante 1.1.2001, essendo la stessa riservata a coloro che abbiano aderito entro il 31.12.2000;
• Convenzione GESAV n° 61.969 con Generali Italia (v. All. n. 9): attiva per contribuzioni volontarie secondo la normativa fiscale post 1.1.2001;
Le condizioni riconosciute per ambedue le convenzioni GESAV sono le seguenti:
• tariffa UC/0, capitalizzazione a tasso tecnico zero;
• tasso minimo garantito pari al 2,5% o se inferiore pari al tasso massimo applicabile indicato dall'IVASS;
• aliquota di retrocessione al 98% con minimo trattenuto pari allo 0,1%;
• ai cessati per quiescenza che chiederanno la prestazione entro il 31.12.2011, i coefficienti di conversione in rendita saranno calcolati sulla base "Generali 98".
Le altre compagnie Vita del Gruppo potranno proporre, a tutti i dipendenti delle Società cui si applica il presente CIA, analoghi prodotti alle condizioni di favore offerte alla migliore clientela.
3. Indennizzo per Caso Morte / Invalidità Permanente Totale - a carico Azienda
L'Azienda riconoscerà un indennizzo al verificarsi di tali eventi, secondo le condizioni riportate all'All. n. 1 (rivedere alla luce della nuova legislazione di riforma delle pensioni), a tutti i dipendenti che abbiano maturato almeno sei mesi di anzianità, anche in diversi rapporti di lavoro, presso Aziende del Gruppo.
4. Garanzia integrativa Caso Morte / Invalidità Permanente Totale - ad adesione
I dipendenti soci del Fondo Pensione F.P.G.G. possono incrementare l'indennizzo spettante in base al precedente punto 3. al verificarsi dei medesimi eventi, con una garanzia integrativa, accessoria a Fondo Pensione, alle condizioni di contribuzione e normative riportate nell'All. 1.
5. Polizza collettiva Caso Morte per i coniugi dei dipendenti - ad adesione
I coniugi dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, potranno aderire a tale polizza collettiva alle condizioni di premio e normative riportate nell'All. n. 2 (rivedere le tabelle non più attuali).
6. Indennizzo per Infortuni in attività lavorativa - a carico Azienda
L'Azienda riconoscerà un indennizzo al verificarsi di tali eventi, secondo le condizioni precisate nell'All. n. 4
Nota a verbale: per i dipendenti di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all'1.12.2001 o già in servizio presso Assitalia e Consorzio di Roma al 21.12.2001 e per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio presso FATA al 21.12.2001, restano confermati - in alternativa a quanto sopra - gli specifici indennizzi per infortuni professionali, come già disciplinati dal relativo CIA 21.12.2001-12.2.2002 e dalle disposizioni nel medesimo richiamate.
7. Garanzia Infortuni Dipendente e Familiari - ad adesione
I dipendenti soci di FPGG potranno aderire a tale garanzia, accessoria a Fondo Pensione, alle nuove condizioni di contribuzione e normative indicate nell'All. 3, che saranno operative dall'1.1.2010.
8. Fondo Sanitario
Sono soci del "Fondo Sanitario dei Dipendenti delle Aziende del Gruppo Generali" (FSGG) tutti i dipendenti cui si applica il presente CIA, che abbiano superato il periodo di prova, nonché i dipendenti cessati dal servizio che ne abbiano diritto, come precisato negli specifici punti.
Il suddetto Fondo, cui confluiscono i contributi a carico Azienda e/o dipendente (o lavoratore cessato), attua le garanzie previste tramite polizze assicurative sottoscritte con Compagnia del Gruppo.
9. Garanzie Sanitarie - a carico Azienda
La contribuzione per tali garanzie viene integralmente versata dall'Azienda.
Per i soci con qualifica di impiegato che abbiano maturato una anzianità di servizio pari ad un anno, anche non continuativo, presso una o più Società del Gruppo, spettano le garanzie precisate nell'All. 5; per i soci inquadrati secondo la Disciplina speciale Parte Terza del vigente CCNL, con il medesimo requisito di anzianità, spettano le garanzie precisate nell'All. 5a.
Prima del raggiungimento di tale anzianità minima spettano le sole prestazioni per "Grandi Interventi" e “Oncologia”.
Per i soci con qualifica di funzionario spettano le garanzie precisate nell'All. 6.
Per quanto concerne le prestazioni previste agli All. 5 e 6 per il personale cessato dal servizio, viene stabilito quanto segue: a titolo sperimentale, solo per i cessati per pensionamento o per risoluzione consensuale nel corso del 2015 (e precisamente a far data dal 27.2.2015), viene introdotto il solo limite di età, senza limiti di durata, con le modalità indicate all'All. 5, punto 10. per il personale con qualifica di Impiegato e all’All. 6, punto 10. per il personale con qualifica di Funzionario.
In proposito si precisa che l'ultrattività come sopra specificata si intende estesa ai cessati per pensionamento o per risoluzione consensuale con effetto entro il 2.1.2016 (compreso).
Nota a verbale: le Parti si danno atto che si è sempre inteso - e si conferma anche in questa sede - che i contributi versati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria integrativa non sono computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
10. Garanzia Sanitaria facoltativa - ad adesione
I dipendenti in servizio cui spettano le garanzie complete di cui agli All. 5, 5a e 6 di cui al punto 9., possono estendere le coperture con diverse forme di garanzia sanitaria integrativa, alle condizioni di contribuzione e normative definite nell'All. n. 7.
11. Garanzie Sanitarie ad adesione per ex dipendenti in quiescenza
Possono inoltre essere soci del Fondo Sanitario gli ex dipendenti in quiescenza che ne facciano richiesta contestualmente al pensionamento o entro la decadenza delle coperture a carico Azienda di cui al punto 9.
Le condizioni, le prestazioni, nonché la contribuzione, senza alcun costo per le Aziende, sono e dovranno essere concordate autonomamente - in altre sedi - tra le Compagnie Assicuratrici e le R.S.A.
Tavolo a parte
12. Familiari a carico
Agli effetti di quanto contenuto nel presente contratto e relativi allegati, per "familiare a carico" si intende il familiare per cui si può godere delle detrazioni fiscali (con reddito inferiore, ad oggi, a € 2.840,51 annui), a prescindere dall’effettivo godimento da parte del dipendente.
Si precisa inoltre che con la dizione “coniuge” si intende anche, in alternativa, l’equivalente situazione di fatto assimilabile, purchè la convivenza sia documentata con stato di famiglia.
ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE
Tavolo a parte
ART. 9 – LAVORATORI STUDENTI
ESTENDERE AD ALTRE CASISTICHE DI STUDIO AD ESEMPIO MASTER UNIVERSITARI O CORSI POST UNIVERSITARI.
ART. 10 – CORSI DI FORMAZIONE
RIARTICOLARE ALLA LUCE DEL NUOVO ACCORDO FBA.
ART. 14 - PIANO CASE
SI RICHIEDE STANZIAMENTO IDONEO A SANARE TUTTE LE DOMANDE DEL PRECEDENTE PIANO CASE ED ESIGENZA POLITICA DI FARNE ISTITUTO AUTOALIMENTANTESI COME CASSA MUTUA E RINVIO IN SEDE DI REGOLAMENTO PIANO CASE
ART. 15 PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’
RICHIESTA
Aumento dell’11% delle attuali erogazioni.
1. Il Premio Aziendale di Produttività (di cui all'art. 84 lett. o) del CCNL 7.3.2012 e all'art. 67 lett.
h) del CCNAL 18.7.2012 per gli anni 2015 e 2016 viene erogato secondo le modalità e misure di seguito indicate:
a) per il personale amministrativo di Assicurazioni Generali, Generali Italia, GBS, Genertellife, GIS GSS e, relativamente ad Alleanza Assicurazioni, anche per gli Agenti Generali dipendenti, gli importi annui sono indicati dalla Tabella A.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa 27.2.2015, al personale amministrativo di Generali Italia già in servizio presso Augusta Assicurazioni e Augusta Vita (al quale il PAP spettava nelle misure previste dalla Tabella C2 allegata all'art. 15 del CIA 6.1 0.2009) saranno attribuiti gli importi PAP di Gruppo di cui alla suddetta Tabella A a partire dal 2015.
b) Nella logica del percorso di parificazione introdotta dal CCNL per i dipendenti della ex Parte Xxxxx Xxx. I si richiede la trasformazione dell’integrazione economica di cui all’allegato 15 punto 4, allegato 16 punto 9 e allegato 17 punto 8, in PAP fisso.
Inoltre si richiede, nell’ambito della vigenza del presente CIA, l’incremento di detto istituto nella misura del 60% della differenza tra l’importo attualmente percepito come integrazione economica e l’importo percepito dal III livello e relativa classe di appartenenza come PAP.
Per i Coordinatori di Team, sempre nella suddetta logica, si richiede il PAP fisso pari al 30% di quanto percepito dal V livello e relativa classe di appartenenza.
c) per il personale amministrativo di Genertel gli importi annui previsti dalle tabelle B1 B2 B3 del CIA 29.12.15 vanno allineati alla tabella A così come riformulata dalla richiesta. (previsti dalla Tabella D2 allegata all'art. 15 del CIA 6.10.2009) verranno gradualmente avvicinati agli importi PAP di Gruppo (di cui alla Tabella A sopra richiamata) secondo le seguenti regole: 45% nel 2015, 65% nel 2016 e 90% nel 2017 (rispetto alla Tabella A sopra richiamata - v. Tabelle B1, B2, B3).
Nei casi previsti ai punti a) e b) il livello retributivo e le classi di anzianità saranno quelli secondo CCNL/CCNAL in essere al 31 dicembre dell'anno precedente la corresponsione o alla data di assunzione, se successiva.
2. Detto premio sarà corrisposto annualmente in due distinte quote, ciascuna pari al 50% degli importi di tabella, unitamente agli stipendi dei mesi di marzo e di settembre.
3. Per i periodi di assenza non retribuiti o parzialmente retribuiti e nei casi di assunzioni/cessazioni/variazioni di part-time nell'anno di erogazione, il pagamento di ciascuna quota di PAP seguirà la medesima regolamentazione attuata per le mensilità aggiuntive previste dal contratto collettivo nazionale: pagamento alle scadenze di cui al punto 2) di quanto effettivamente maturato alla data di pagamento e proiezione della situazione in atto dalla medesima data a fine anno, con successiva eventuale regolazione nella mensilità di dicembre (o alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente).
Nota a verbale l: per il personale amministrativo già dipendente di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all' 1.12.2001 o già in servizio presso Assitalia, Consorzio di Roma al 21.12.2001,
nonché per il personale amministrativo e gli Agenti Generali dipendenti di Alleanza Assicurazioni già in servizio al 30.9.2009, a parziale deroga di quanto indicato al punto 3) e fermi restando modalità di determinazione/tempi di pagamento, il periodo di riferimento per la spettanza/commisurazione del PAP continuerà ad essere l'anno solare precedente a quello di erogazione.
Per gli aventi diritto resta altresì confermata l'erogazione, nel mese di luglio, dell'assegno personale non assorbibile determinato con i criteri di cui alla Nota a verbale l all'art. 15 del CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006.
Nota a verbale 2: per il personale amministrativo già dipendente di Toro Assicurazioni, Augusta Assicurazioni e Augusta Vita, già in servizio alla data del 25.7.2009, il livello retributivo e le classi di anzianità ai fini della determinazione del P AP saranno quelli in essere al mese di pagamento. Inoltre resta confermato che la classe di anzianità tabellare applicabile resterà distinta rispetto al CCNL.
ART. 16 –EROGAZIONE AZIENDALE VARIABILE
Verrà presentato un documento esplicativo del ragionamento politico economico a sostegno delle richieste seguenti.
Si richiede, per tutti i dipendenti cui si applica il presente CIA, un incremento del 15% rispetto all’ultimo importo percepito, legando la nuova formula di calcolo al risultato operativo di Gruppo, ferme restando le caratteristiche necessarie per la defiscalizzazione.
Nella logica del percorso di parificazione introdotta dal CCNL per i dipendenti della ex Parte Terza si richiede, nell’ambito della vigenza del presente CIA, l’incremento di detto istituto nella misura del 60% della differenza tra l’importo attualmente percepito e l’importo risultante dalla suddetta formula per il III livello per gli operatori e per il V livello per i Coordinatori di Team.
ART. 17 – PIANO WELFARE
Si richiede un aumento di € 500 per il personale amministrativo da riparametrare secondo la tabella vigente.
Si richiede che anche le spese sostenute per il dipendente possano essere oggetto del piano welfare come da previsioni di legge.
ART. 18– PARI OPPORTUNITÀ
CONCRETIZZARE COMMISSIONE
ART. 19– RUOLO DEI FUNZIONARI
ADEGUAMENTO ALL’ULTIMO CCNL
ART. 21– INFORMATIVA DI GRUPPO
VALUTAZIONE IN BASE AL PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI.
ART. 23–DECORRENZA E DURATA
2021
ALLEGATO 1 GARANZIE CASO MORTE / INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE / MALATTIA GRAVE
Riparametrazione automatica della formula sostituendone l’età attualmente indicata con quella dell’età pensionabile di vecchiaia tempo per tempo vigente.
D- DREAD DISEASE
Aggiornare le tabelle con altre patologie, VERIFICARE NUOVE PATOLOGIE
ALLEGATO 2 COLLETTIVA PER CASO MORTE DEI CONIUGI DEI DIPENDENTI
Adeguamento tabelle di mortalità
ALLEGATO 3 GARANZIA INFORTUNI DIPENDENTE E FAMILIARI
Possibilità di revoca/variazione della copertura relativa ai familiari, per casi specifici, anche durante la vigenza contrattuale.
Prevedere un congruo periodo certo in cui è possibile disdire o variare le condizioni di polizza.
ALLEGATO N. 5 GARANZIA SANITARIA IMPIEGATI
…Omissis…
2 PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Aumento del 20% dei massimali.
3. ALTRE PRESTAZIONI
a) Visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici
Aumento del 20% dei massimali.
b) Extra-ospedaliere e protesi
rimborso all’80% delle spese extra-ospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, e specialistiche, nonché per la visita del medico specialista che abbia prescritto una delle prestazioni stesse, precisando la sussistenza od il sospetto dello stato patologico:
agopuntura, angiografia, artroscopia, bilancio ormonale, breath test, check-up diagnostico preventivo, chelazione, colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecocardiografia, ecografia, elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, fisioterapia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea computerizzata, osteopatia, pap test, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, tenno grafia, tomo grafia ad emissione di positroni, urografia, audiometria, psicologia/psicoterapia, chiropratica, terapie per i disturbi dell’apprendimento, rieducazione funzionale di specifica abilità, vaccinazioni (anche per allergie), nutrizionista, holter cardiaco e/o pressorio.
nonché rimborso all' 80 % di apparecchiature protesiche, con l'esclusione di occhiali, lenti, protesi dentali;con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, di € 2.000.
d) Xxxxx xxxxxxxxxx
Aumento del 20% dei massimali.
…Omissis…
10. Le prestazioni della presente garanzia sanitaria sono estese ai dipendenti cessati dal servizio per pensionamento oppure per risoluzione consensuale se di età superiore a 55 anni, con le seguenti modalità e durata:
- per un periodo successivo alla data di cessazione di durata massima pari a 4 anni ma non oltre il compimento del 71° anno di età, saranno garantite le prestazioni previste ai punti 1, 3b) e 3c).
…Omissis…
11. In caso di decesso del dipendente in servizio, saranno garantite al coniuge superstite e/o agli altri familiari già aventi diritto le prestazioni previste ai punti l a), 3b) e 3c) per un periodo successivo al decesso di durata pari a 3 anni.
…Omissis…
ALLEGATO 5a GARANZIA SANITARIA ADDETTI DI PARTE TERZA
ALLINEAMENTO COMPLESSIVO NELLA VIGENZA CONTRATTUALE ALL’ALLEGATO 5.
ALLEGATO N. 6 GARANZIA SANITARIA FUNZIONARI
…Omissis…
2 PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Aumento del 20% dei massimali.
3. ALTRE PRESTAZIONI
a) Visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici
Aumento del 20% dei massimali.
b) Extra-ospedaliere e protesi
rimborso all’80% delle spese extra-ospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, e specialistiche, nonché per la visita del medico specialista che abbia prescritto una delle prestazioni stesse, precisando la sussistenza od il sospetto dello stato patologico:
agopuntura, angiografia, artroscopia, bilancio ormonale, breath test, check-up diagnostico preventivo, chelazione, colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecocardiografia, ecografia, elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, fisioterapia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea computerizzata, osteopatia, pap test, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, tenno grafia, tomo grafia ad emissione di positroni, urografia, audiometria, psicologia/psicoterapia, chiropratica, terapie per i disturbi dell’apprendimento, rieducazione funzionale di specifica abilità, vaccinazioni (anche per allergie), nutrizionista, holter cardiaco e/o pressorio.
nonché rimborso all' 80 % di apparecchiature protesiche, con l'esclusione di occhiali, lenti, protesi dentali;con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, di € 2.000.
d) Xxxxx xxxxxxxxxx
Aumento del 20% dei massimali.
…Omissis…
10. Le prestazioni della presente garanzia sanitaria sono estese ai dipendenti cessati dal servizio per pensionamento oppure per risoluzione consensuale se di età superiore a 55 anni, con le seguenti modalità e durata: per un periodo massimo di 3 anni successivi la data di cessazione, ma non oltre il compimento del 65° 70° anno di età, saranno garantite tutte le prestazioni previste per i Funzionari in servizio; per un ulteriore periodo successivo di durata massima di 8 anni, ma non oltre il compimento del 71° 75° anno di età, saranno garantite esclusivamente le prestazioni previste dai punti l, 3b) e 3c).
…Omissis…
11. In caso di decesso del dipendente in servizio, saranno garantite al coniuge superstite e/o agli altri familiari già aventi diritto le prestazioni previste ai punti l a), 3b) e 3c) per un periodo successivo al decesso di durata pari a 3 anni.
ALLEGATO 7 GARANZIA SPESE SANITARIE AD ADESIONE IMPIEGATI E FUNZIONARI
La presente garanzia facoltativa, con contribuzione a carico del lavoratore, integra le coperture sanitarie base contrattuali a carico del datore di lavoro di cui agli Ali. n. S, n. Sa e n. 6 del presente CIA ed interviene ad esaurimento di massimali o nei casi non previsti da tale garanzia base.
I limiti di rimborso previsti per le diverse opzioni e coperture si intendono (salvo diversa esplicita indicazione) aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle medesime garanzie base.
Possono aderire i dipendenti/soci del Fondo Sanitario che abbiano maturato un'anzianità di almeno 12 mesi presso una o più Società del Gruppo Generali.
L'adesione, che avrà decorrenza dal l 0 del mese successivo la richiesta, rimane valida e non può essere revocata per tutta la durata del presente CIA e fino alla decorrenza degli effetti del rinnovo dello stesso. E' possibile, durante tale periodo, la scelta di opzioni con livello di copertura superiore.
Possibilità di revoca/variazione della copertura relativa ai familiari, per casi specifici, anche durante la vigenza contrattuale.
Prevedere un congruo periodo certo in cui è possibile disdire o variare le condizioni di polizza.
…Omissis…
ALLEGATO N. 10 GARANZIA FURTO/INCENDIO/KASKO PERSONALE VIAGGIANTE
AUMENTO DEL 20% SUL VALORE GARANTITO DELLA KASKO.
ALLEGATO N. 11 BIS PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E ALLA PRODUZIONE
Per il personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione (CCNL e CCNAL) viene istituito un assegno per mansioni produttive non assorbibile pari a € 250 annui lordi, fermo restando che lo stesso cesserà di essere corrisposto in caso di modifica delle mansioni e/o di assegnazione ad altra struttura aziendale.
Detto assegno verrà corrisposto altresì, con i medesimi criteri e modalità di cui sopra, al personale di nuova assunzione, ferma restando anche in questi casi la cessazione della corresponsione nelle ipotesi di cui al primo comma.
ALLEGATO N. 12 STRUMENTI INFORMATICI AZIENDALI
DARE CONCRETA ATTUAZIONE ALLA POSTA E ALLA BACHECA ELETTRONICA SINDACALI.
ALLEGATO N. 15 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERALI ITALIA
– PARTE TERZA (GIA' DIPENDENTE DI GENERALI BUSINESS SOLUTIONS AREA LIQUIDAZIONE) ADDETTO AL CONTACT CENTER
Il presente allegato contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale riguardante il personale di Generali Italia (già dipendente di Generali Business Solutions- Area Liquidazione) di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza, inquadrato ai sensi dell'art. 165 (Sezione Prima) del CCNL 15.12.2017.
1. ORARIO DI LAVORO: DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE E ISTITUTI CONNESSI
…Omissis…
2. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
…Omissis…
3. EROGAZIONE AZIENDALE VARIABILE Si rimanda all’art. 16 CIA
4. INTEGRAZIONE ECONOMICA Si rimanda all’art. 15 CIA
Per il personale di cui al presente Allegato - ad esclusione dei Coordinatori di Team – con anzianità di servizio di più di 18 mesi, resta confermato l'assegno di € 850 annui lordi previsto dall'All. n. 15 al CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006, elevato dal 1°.1.2010 di € 250 e dal 1.1.2011 di ulteriori € 200.
Per i Coordinatori di Team resta confermato l'assegno, riconosciuto dal l.1.2010 di € 350 annui lordi, elevato dal l.1.2011 a € 650 annui lordi complessivi.
I suddetti assegni saranno ripartiti sulle quattordici mensilità contrattuali. Il suddetto assegno sarà ripartito sulle quattordici mensilità contrattuali.
Nota a verbale: in deroga a quanto sopra, per il personale - esclusi i Coordinatori di Team – che in relazione a quanto stabilito in materia dall'All. n. 15 al CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006 già percepiva una integrazione/assegno economico di importo superiore a quello di cui alla presente disposizione, la stessa è stata elevata, con effetto l .1.2010, a complessivi € 1.700 annui lordi.
5. COPERTURE ASSICURATIVE
…Omissis…
6. CONVENZIONI PER MUTUI IPOTECARI
…Omissis…
7. TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE- DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO PRIVATO
…Omissis…
8. COORDINATORI DI TEAM
Per i Coordinatori di Team dall'1.1.2019 è previsto il trattamento economico del 5° livello del CCNL con mantenimento della classe di anzianità.
ALLEGATO N. 16 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERTEL- PARTE PRIMA SEZIONE TERZA
Legenda colori:
BLU: norme già in uso da specificare e adeguamenti di diciture normative ROSSO: richieste di modifica
1. ORARIO DI LAVORO: DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE - TURNI Premessa
Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative1 e Liquidazione Sinistri – devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l’Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.).
A. Personale addetto al Call Center Sinistri e addetti al Back Office (sinistri e vendite)
La distribuzione dell’orario settimanale verrà articolata su 5 giorni lavorativi. A ciascun lavoratore sarà quindi garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica.
Le Parti concordano - in base alla normativa in materia di orario di lavoro prevista dalla Disciplina Speciale, Parte Prima sez. Terza, del CCNL 22.02.2017 - che a tale personale potrà essere assegnata una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio del sabato (dalle ore 14.00 alle ore 20.00).
L’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, di business e al fine di erogare i livelli di servizio necessari si adopererà affinché gli addetti del call center sinistri e del back office vendite possa venir assegnata una distribuzione dell’orario di lavoro tale per cui l’intervallo giornaliero non sia superiore ad 1 ora massimo al B.O., 1 ora e mezza massimo al CCS , salvo richieste individuali da parte del dipendente.2
Ai lavoratori che prestano la propria attività con una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda ("indennità orario"):
- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 161 € 190
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie).
A fronte di necessità gestionali ed organizzative, l’assegnazione di una diversa articolazione dell’orario di lavoro (c.d. "cambio orario") sarà effettuata dall’Impresa sulla base delle richiamate esigenze organizzative di copertura, previo un preavviso di 40 giorni.
I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell’orario di lavoro saranno individuati ricercando il consenso e, in mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia e anzianità di servizio, nonché di specifiche e comprovate esigenze individuali.
Le Parti si danno atto che per la giornata del sabato dopo le 14.00 sono utilizzate anche coperture a rotazione. Eventuali ulteriori tipologie di turni verranno definiti con accordo tra l’Azienda e le RSA.
Per gli addetti al Call Center Sinistri l’attività telefonica non potrà superare il 75% 70% 3 del tempo di lavoro, con riferimento di norma alla durata giornaliera dello stesso. Semestralmente verrà fornita un’informativa alle RSA su dette percentuali.
1 Verificare nuova dicitura con Azienda
2 Applicazione già in atto, va solo specificata per iscritto
3 Ne fanno già di meno, siamo sul 50% effettivo
Ai soli addetti Agli addetti al CCS e al Back Office Vendite sarà riconosciuta una flessibilità d’orario come di seguito indicata:
• flessibilità in ingresso di (10’);
• flessibilità in uscita di (10’)
La flessibilità va intesa come possibilità di entrare 10’ prima e dopo l’orario di ingresso e di uscire 10’ prima o dopo l’orario di uscita.
Si prevede una compensazione mensile, con possibilità di riporto al mese successivo di un massimo di un’ora in positivo o negativo. Il superamento del saldo negativo di un’ora costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell’art. 169 del CCNL 22.02.2017 ed il superamento del saldo negativo di un’ora al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza.
B. Personale addetto al Call Center di Vendita
Il personale opera a tempo parziale con un orario settimanale di lavoro distribuito secondo modalità che garantiscano i livelli di copertura necessari descritti in premessa. La distribuzione dell’orario settimanale verrà articolata, di norma, su 5 giorni lavorativi. A ciascun lavoratore sarà quindi di norma garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica.
Al personale con orario di lavoro distribuito su 6 giorni settimanali, per il computo delle ferie spettanti, sarà applicato il medesimo criterio previsto per il personale che osserva l’orario di lavoro su 6 giorni settimanali, dall’art. 33, lett. A, punto 2) del CCNL 22.02.2017.
Le Parti concordano - in base alla normativa in materia di orario di lavoro prevista dalla Disciplina speciale, Parte Prima Sezione Terza, del CCNL 22.02.2017 - che a tale personale potrà essere assegnata una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio del sabato (dalle ore 14.00 alle ore 20.00).
Ai lavoratori che prestano la propria attività con una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda (“indennità orario”):
- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 115 € 135
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie).
Per la copertura della giornata del sabato potranno essere utilizzati turni di lavoro a rotazione, con criteri da concordarsi con le RSA.
Moduli orario:
a. 17,5 ore settimanali (3,5 ore per 5 giorni) nella fascia oraria 8.30-12.00 ;
b. 20 ore settimanali (4 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie, 8.00-12.00, 8.30-12.30, 9.00-13.00, 10.00-
14.00, 12.00-16.00, 14.00-18.00, 15.00-19.00, 16.00-20.00 ;
c. 21 ore settimanali (3,5 ore per 6 giorni) nella fascia oraria 8.30-12.00 ;
d. 24 ore settimanali (4 ore per 6 giorni) nelle fasce orarie 8.00-12.00, 9.00-13.00, 12.00-16.00, 16.00-
20.00
e. 27,5 ore settimanali (5,5 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie 8.30-14.00 ;
f. 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie 8.00-14.00, 8.30-14.30, 9.00-15.00, 13.00-
19.00, 14.00-20.00.
I consulenti assegnatari dell’orario 8.30-12.00 alla data del potranno richiedere l’estensione dell’orario a 20 ore settimanali e l’assegnazione dell’orario 8.30-12.30.
Nota a verbale: a fronte dell’introduzione dei nuovi moduli orario, l’Azienda dichiara la propria disponibilità a tenere conto in via preliminare di eventuali richieste del personale a tempo indeterminato.
Nota verbale 2: in considerazione delle necessità organizzative aziendali viene prevista per i moduli orari B ed F per le fasce pomeridiane e serali la possibilità di svolgere l’attività lavorativa del sabato in fascia mattutina.4
Ferma la necessità del consenso del dipendente per la riduzione o l’aumento dell’orario settimanale, l’Azienda, per i moduli orari dei punti A), C) ed E), terrà conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia e anzianità di servizio.
I casi di passaggio dall’orario di lavoro di 20 ore settimanali all’orario di lavoro di 30 ore settimanali saranno regolati come segue:
- l’85% dei posti disponibili sarà coperto da collaboratori scelti dall’Azienda;
- il 15% dei posti disponibili sarà riservato ai collaboratori del Call Center Vendite che abbiano fatto richiesta formale di aumento dell’orario di lavoro a 30 ore settimanali e con anzianità di servizio superiore ai tre anni,
sulla base di una graduatoria che terrà conto dell’anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e della data di presentazione della richiesta, secondo modalità che saranno rappresentate dalle RSA.
Resta inteso che la media provvigionale oraria dei riservatari nei 12 mesi antecedenti il passaggio non dovrà essere inferiore all’85 % della media provvigionale oraria dell’intero Call Center Vendite, calcolata secondo i criteri previsti dall’Accordo del 9.12.2003 relativo alla media provvigionale per permesso sindacale e sterilizzando eventuali effetti negativi conseguenti alla maternità.
Con riferimento alla percentuale del 15%, l’Azienda si era impegnata ad effettuare, entro il 31.7.2012, 12 passaggi da 20 a 30 ore settimanali, così suddivisi:
- 4 passaggi dal 1.8.2009 al 31.7.2010;
- 4 passaggi dal 1.8.2010 al 31.7.2011;
- 4 passaggi dal 1.8.2011 al 31.7.2012.
Tale istituto viene confermato nei termini e alle condizioni sopra previsti per gli anni 2015 e 2016. 2018, 2019 e 2020.
Inoltre, (in via del tutto eccezionale) per i medesimi anni 2015 e 2016 2018, 2019 e 2020.
- verrà effettuato 1 ulteriore passaggio da 20 a 30 ore per ciascun anno (1 ulteriore passaggio nel 2015
2018 ed 1 ulteriore passaggio per ciascun anno di vigenza nel 2016 );
- per ciascuno degli anni 2015 e 2016 2018, 2019 e 2020 2 passaggi da 20 a 30 ore previsti dal presente articolo rientranti nella percentuale del 15% avverranno con mantenimento della fascia orario di appartenenza; analogamente 2 dei passaggi rientranti nella percentuale del 85%.
- l’Azienda e le RSA si riservano, rispettivamente per i 2 passaggi rientranti nella percentuale del 85% e del 15% di cui al precedente alinea per ognuno degli anni 2015 e 2016 2018, 2019 e 2020, di poter assegnare, nell’ambito di detti passaggi descritti nell’alinea precedente, la fascia oraria di appartenenza a coloro che sono già passati da 20 a 30 ore.
Entro il 15 gennaio dell’anno successivo l’Azienda fornirà dettagliate informazioni sul numero di passaggi fatti e sulla copertura della percentuale del 15% di cui sopra.
C. Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse potranno essere effettuate al termine dell’orario di lavoro, prima dell’inizio dello stesso o, fermo l’intervallo minimo di 30 minuti, durante la pausa pranzo.
Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo.
4 Orario già applicato in alcuni casi ma non contrattualizzato
D. Presenza in giornate festive e semifestive
Relativamente al personale di cui al presente Allegato, troveranno applicazione in materia le disposizioni di cui all’art. 4 – Norma Specifiche per il personale amministrativo di Genertel – punto 3., con la precisazione che, per il personale della Sezione Seconda addetto al Contact Center Vendita, la fruizione del riposo compensativo non darà luogo all’erogazione della media provvigionale. Per il personale chiamato a prestare la propria attività nelle giornate festive indicate nel menzionato punto 3., non sarà richiesta in caso di assenza per malattia, fermo restando dell’immediato avviso all’Azienda, alcuna certificazione scritta; resta conseguentemente inteso che in tale ipotesi non sarà erogata la media provvigionale.
E. Buono Pasto
Al personale di cui al presente Allegato viene riconosciuto un "buono pasto" giornaliero di cui all’art.170 del CCNL 22.02.2017, pari a complessivi € 7,005 (come da art.4, punto 8 del presente CIA).
Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti.
Detto buono pasto sarà riconosciuto anche nelle giornate festive per i dipendenti a tempo pieno in presenza di una prestazione lavorativa di 8 ore con rientro pomeridiano
F. Permessi6
Ai dipendenti inquadrati nella Parte Terza del CCNL 22.02.2017 sono riconosciute - in aggiunta alle 8 ore annue di permesso retribuito previste dall’art. 39 del CCNL 22.02.2017 - 10 ore annue di permesso retribuito. Le suddette ore aggiuntive di permesso saranno ridotte in proporzione nei casi di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, di assenza dal servizio senza diritto a retribuzione.
Le ore aggiuntive spettanti in base ai precedenti commi sono raddoppiate per il genitore (uno solo dei due se entrambi dipendenti di Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA) fino al compimento del 3° anno di età del bambino, per il genitore che deve provvedere all’assistenza del figlio portatore di grave handicap e per il dipendente disabile stesso (fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge sui permessi per disabili e per le persone che li assistono)
Sono altresì concessi permessi retribuiti per visite mediche e analisi cliniche che non possano essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Detti permessi potranno essere riconosciuti per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della visita/analisi e comunque unicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Esclusivamente in caso di esaurimento di ogni tipologia di permesso fruibile (permessi di cui ai predetti art. 39 CCNL / art. 23 CCNAL, permessi previsti dal presente CIA), potrà essere in via eccezionale consentita la fruizione di “permessi con recupero”, con imputazione dei minuti corrispondenti quale flessibilità negativa nel saldo di cui al punto 3.4.
Le 8 ore di permesso retribuito previste dai menzionati art. 39 CCNL e le ore di permesso personale previste al presente punto 5. possono essere fruite, oltre che ad ore, anche a mezze giornate, a giornata intera nonché nelle giornate semifestive.
In termini generali, le varie tipologie di permesso sono tra loro cumulabili nel corso della stessa giornata.
Nota a verbale 1: con riferimento a quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ciascun genitore, alternativamente, potrà astenersi dal lavoro, a titolo di permesso non retribuito, per ulteriori due giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio fino al 10° anno di età (come da raccomandazione ANIA contenuta nell’ art. 39 CCNL in vigore)7.
Le assenze previste dall’art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 ("Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") potranno essere retribuite nella misura massima di una mensilità per ogni anno solare.
5 Da adeguare ad eventuali incrementi della parte generale del CIA
6 Norma già applicata di fatto per analogia con gli amministrativi, serve solo specificarla per esteso
7 Norma già applicata di fatto, serve solo specificarla per esteso
G. Intervallo videoterminale
Con riferimento alla normativa prevista dalla Disciplina Speciale Parte Terza Parte Prima Sezione Terza del CCNL 22.02.2017 in materia d’intervallo nell’attività prestata su attrezzature munite di videoterminale, le Parti concordano che tale intervallo dall’attività lavorativa8, riconosciuto ogni 120 minuti secondo la previsione dell’art. 171 del vigente CCNL, potrà essere fruito dopo 105 minuti, dopo 120 minuti ovvero dopo 135 minuti dall’inizio dell’attività lavorativa considerando anche l’eventuale lavoro supplementare. A titolo esemplificativo per l’orario di 4 ore giornaliere sarà concessa una pausa, per quello di 6 ore giornaliere ne saranno concesse due.
Le pause videoterminale obbligatorie, aggiuntive a quelle previste da legge, prescritte dal medico competente, verranno retribuite con la media provvigionale ferie.
2. PART-TIME
La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL vigente, applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo.
A. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 15.06.2015 n. 81, i lavoratori inquadrati ai sensi della Parte Terza (Sezione Prima), quelli del Back Office del Call Center di Vendita Parte Prima Sezione Terza Contact Center Operations e Coordinatori di Team possono richiedere la modifica dell’attività lavorativa da full-time a part-time. I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno attuati alle seguenti condizioni.
La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere presentata solo dai collaboratori con due anni di anzianità minima, per i quali sussistano particolari ragioni di ordine familiare quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi), ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai dieci anni o qualora sussistano gravi ed accertati motivi personali. e/o personale.
L’accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Compagnia.
I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 14% 16% del personale di Parte Terza, Sezione Prima e di quello del Back Office del Call Center di Vendita Contact Center Operations9 e del 14% dei Coordinatori di Team.
ai fini della determinazione della base di computo per il calcolo della percentuale che determina l’assegnazione all’orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a tempo determinato. Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell’ultimo comma della presente lettera A. abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time.
Comunque detto accoglimento, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze legate all’organizzazione del lavoro, verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità alla eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa.10
In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. La richiesta di rientro a tempo pieno non sarà attuata ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che avevano dato titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso, il rapporto a tempo parziale - agli effetti qui considerati - si prorogherà per uno o più periodi di tempo pari a due anni.
In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro a tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio, stato di vedovanza, unico reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze organizzative aziendali.
8 Già applicato in questi termini
9 Per i pareggiare i numeri attuali in considerazione del fatto che i coordinatori di CCS e BO, pur non essendo destinatari dell’articolo facevano base di calcolo per la concessione del part‐time
10 Estensione della norma già prevista per gli amministrativi per analogia
B. Distribuzione dell’orario di lavoro settimanale
1. Part time orizzontale - L’orario settimanale sarà a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part-time11. di 20, 25, 27,5 e, in xxx xxxxxxxxxxxx, 00 ore, distribuite in uguale misura su 5 giorni, in fascia mattutina su richiesta del dipendente.
Si prevede inoltre in via sperimentale l’introduzione di un part-time (misto) di 31 ore settimanali, da effettuarsi su 5 giornate di cui 2 di 8 ore e 3 di 5 ore.
2. Part time verticale - In considerazione della circostanza che il part time verticale rappresenta una novità sul piano dell’organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste di tale forma di part time potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell’attività lavorativa, a titolo sperimentale viene stabilito quanto segue:
il numero di ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 o 32 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part time. Nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata continuativamente con le seguenti specificazioni:
- per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate di cui due di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda) ed una di 5 ore il venerdì;
- per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda);
- per i casi di orario settimanale di 32 ore, quattro giornate di 8 ore dal lunedì al giovedì.
Il personale potrà richiedere il passaggio da un orario part time orizzontale ad uno verticale (o viceversa).
Fermi restanti condizioni e limiti sopra indicati, l’eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
C. Lavoro supplementare
In applicazione del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61 e successive modifiche e integrazioni, viene disciplinata la possibilità per i lavoratori a tempo parziale - assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle ipotesi consentite dalla legislazione vigente e dal CCNL 22.02.2017 - di effettuare prestazioni di lavoro supplementare, alle seguenti condizioni.
Il lavoro supplementare, di norma, non potrà eccedere le 170 ore annue; il lavoro supplementare non dovrà superare le 2 ore giornaliere (nel giorno di riposo settimanale, tale limite sarà pari al numero di ore giornaliere ordinarie). Per il personale con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, si prevede una pausa di almeno 30 minuti prima di effettuare l’eventuale lavoro supplementare.
Ferma restando la necessità del consenso del lavoratore interessato, il lavoro supplementare potrà essere prestato unicamente in presenza di esigenze aziendali (necessità di far fronte a punte di lavoro, sostituzione di lavoratori assenti, sostituzione di lavoratori dimissionari per il tempo necessario alla sostituzione degli stessi, necessità di copertura del servizio, in particolare per il pomeriggio del sabato dopo le ore 14 nonché per le esigenze di copertura nelle giornate festive e semifestive previste dal presente CIA) ovvero su richiesta del lavoratore, se compatibile con le esigenze aziendali.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro supplementare di almeno 30 minuti; oltre tale limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo.
11 Prassi già in essere
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite come segue:
- le prime 50 100 ore con la maggiorazione dell’ 8 % 15%12
- tra le 50 e le 100 ore con la maggiorazione del 15%
- tra le 100 e le 170 ore con la maggiorazione del 25%;
- oltre le 170 ore con la maggiorazione del 45%.
A tutto il personale di cui al presente Allegato che opera con orario part-time sarà riconosciuta, in caso di lavoro supplementare prestato dopo le ore 14,00 del sabato, una maggiorazione pari al 9% della retribuzione oraria (oltre alla maggiorazione di cui sopra).
L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non comporterà alcuna sanzione disciplinare.
Stante la rilevante presenza di personale a tempo parziale in organico, l’Azienda fornirà trimestralmente alle RSA l’evidenza del lavoro supplementare effettuato.
3. LAVORATORI STUDENTI
Ferme le previsioni dell’art. 9 del presente CIA, per il personale di cui al presente Allegato, con almeno dodici mesi di anzianità, si stabilisce che per la preparazione e la discussione della tesi di laurea, saranno riconosciuti complessivi 6 giorni lavorativi di permesso sia per i dipendenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.
Per il conseguimento di titoli professionali post-universitari concordati con l’Azienda, e sempre che la partecipazione agli stessi venga adeguatamente documentata, saranno riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito per ciascun anno di durata del corso, verranno inoltre riconosciuti come permessi retribuiti le giornate d’esame adeguatamente documentate, indipendentemente dall’interesse aziendale. A tal riguardo l’Azienda, in relazione alle caratteristiche specifiche del personale in questione manifesta la propria disponibilità a valutare anche titoli professionali non di interesse aziendale.
4. CORSI DI FORMAZIONE
La Compagnia dichiara la propria disponibilità a ricercare strumenti che consentano ai lavoratori di partecipare a corsi di formazione - predisposti dalla Compagnia o all’esterno - atti ad un arricchimento delle competenze professionali.
Poiché la qualificazione professionale concretizza un interesse reciproco della Compagnia e del lavoratore e considerata la specificità del Call Center di Vendita che in ogni momento deve offrire il massimo servizio possibile alla clientela, le Parti concordano che:
- il personale part-time operante presso il Call Center di Xxxxxxx potrà frequentare corsi di formazione anche al di fuori dell’orario di lavoro assegnato per un massimo di 25 ore annue;
- relativamente alla formazione del personale neoassunto, si prevede un ulteriore numero di 40 ore;
- per tutte le ore dedicate alla formazione e rientranti nel normale orario di lavoro, verrà corrisposta la normale retribuzione tabellare, nonché la media provvigionale ferie individuale oraria; - tutte le ore eccedenti l’orario giornaliero - pur non potendo essere considerate ore di lavoro - verranno retribuite con il compenso stabilito per il lavoro supplementare, nonché con la media provvigionale ferie individuale oraria;
- le ore dedicate alla formazione di cui al precedente alinea non verranno computate all’interno del monte ore annuo per il lavoro supplementare.
L’Azienda s’impegna a far partecipare annualmente ad iniziative di formazione almeno il 10 % del personale a tempo pieno.
Le ore di formazione eccedenti l’orario di lavoro assegnato saranno effettuate previo consenso del singolo dipendente.
12 In linea con la maggiorazione prevista dal Jobs Act per il lavoro supplementare
Raccomandazione delle RSA all’Azienda: le RSA invitano l’Impresa ad organizzare quanto più possibile i corsi di formazione all’interno dell’orario di lavoro di ciascun dipendente.
Verrà presa in considerazione l’eventuale richiesta del dipendente di non effettuare il normale orario di lavoro dopo un corso di formazione di 4 ore.
Le riunioni di almeno 30 minuti che coinvolgano gli operatori del Call Center Vendite sono assimilate ai corsi di formazione.
5. TUTELA DELLA SALUTE
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 11 del presente CIA e relativamente a quanto contenuto nell’art. 52 CCNL 22.02.2017 in materia di controlli sanitari audiometrici ed ORL per i lavoratori dei Call Center addetti al Front Office, a partire dall’1.11.2009 gli stessi lavoratori possono richiedere detti controlli con cadenza biennale, o inferiore sentito il parere del medico competente.
6. FESTIVITÀ ABOLITE - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - FERIE – ASPETTATIVE
A. Festività abolite (permessi straordinari retribuiti)
In relazione a quanto previsto dall’All. n. 7 del CCNL 22.02.2017 relativo alle "Festività abolite", i permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 di detto Allegato potranno essere utilizzati anziché, come previsto, a giornate intere, per mezze giornate, rimanendo esclusa la possibilità di ulteriori frazionamenti orari.
Detto frazionamento non potrà invece riguardare l’utilizzo delle ferie ordinarie.
Relativamente al personale di Parte Terza, Sezione Seconda, in caso di fruizione dei permessi di cui al presente punto verrà corrisposta la media provvigionale prevista per i giorni di ferie.
In relazione a quanto previsto dall’art. 177 del CCNL 22.02.2017, la media provvigionale da corrispondere in caso di assenza per permesso retribuito verrà determinata come previsto nel presente punto, alla lettera D.
Considerata la particolare distribuzione oraria del personale inquadrato in parte Terza Sezione Prima e Seconda, nel caso in cui i lavoratori siano assegnatari di un orario di lavoro con il giovedì libero in concomitanza con le Festività abolite dell’Ascensione del N.S. e del Corpus Domini, viene riconosciuto un permesso retribuito straordinario aggiuntivo per ciascuna delle predette giornate.
In termini generali, le varie tipologie di permesso sono tra loro cumulabili nel corso della stessa giornata13. Si specifica che quest’area contrattuale non è sottoposta a fasce di rigidità oraria.
B. Ferie
In deroga a quanto previsto dall’art. 33 CCNL 22.02.2017, per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza Parte Prima Sezione Terza Addetti Contact Center Vendite, la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all’All. n. 4/B del citato CCNL, nonché da un importo pari a tanti 256.mi - quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione (fa eccezione il passaggio da 4 ore giornaliere a tre ore e mezza giornaliere come da accordo 24.1.2006) o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato. Dal divisore verranno esclusi i periodi di maternità/paternità, congedo parentale e aspettative e cambiamenti temporanei di mansione. Tale normativa si applica anche nell’anno di assunzione.
Ai fini del calcolo della media provvigionale ferie e malattia, nel caso in cui ci siano congedi di maternità, malattie gravi, congedo parentale e cambiamenti temporanei di mansione cadenti nei periodi di riferimento, la stessa media provvigionale ferie non potrà essere inferiore al 70% del valore maturato prima dell’assenza per maternità e le altre sopraccitate evenienze.
13 Già applicato come da norma amministrativi
Qualora nel periodo di riferimento i giorni effettivamente lavorati siano inferiori o pari a 60 gg, ai fini del calcolo della media provvigionale ferie e malattia, si prenderà il valore percepito nei 12 mesi lavorati di
norma continuativamente prima dell’assenza di maternità, rivalutato anno per anno dell’incremento provvigionale dell’area vendite.
C. Aspettative
In deroga a quanto previsto dall’art. 38 bis del vigente CCNL, il preavviso per il congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell’art. 5 della L. 8.3.2000 n. 53 viene stabilito in 30 giorni.
In relazione a quanto previsto dall’art. 37, primo comma del CCNL 22.02.2017 (art. 20 CCNAL 23.2.2008) in tema di aspettative, le stesse, per gli aventi diritto, potranno essere frazionate su richiesta in tre periodi della complessiva durata massima di mesi 214.
D. Pagamento medie provvigionali su assenze retribuite
Con riferimento specifico alle previsioni dell’art. 177 del CCNL 22.02.2017 - che stabiliscono che nell’ipotesi di assenze del personale inquadrato ai sensi della Parte Terza, per le quali vengono riconosciuti permessi retribuiti verrà computata anche la media provvigionale come calcolata nelle ipotesi di assenza per ferie o malattia - si è convenuto che l’Azienda corrisponderà la media provvigionale ferie o malattia come di seguito indicato:
tipologia di assenza media da corrispondere
- Malattia/indisposizione a gg parziale - malattia
- Visita medica e Cure - malattia
- Permesso retribuito sost. fest. soppresse - ferie
- Permesso ex art. 39 CCNL - ferie
- Permesso retribuito - ferie
- Permesso per lutto – ferie
- Permesso per lavoratori studenti - ferie
- Assemblea - ferie
- Aspettativa retribuita - ferie
- Donazione sangue - ferie
- Permesso retribuito per cariche elettive - ferie
- Permesso per allattamento - ferie
- Permesso per i membri di seggio elettorale (limitatamente ai gg di effettiva presenza al seggio che
- sarebbero
- stati lavorativi) - ferie
- Permessi ex L. 104/92 - ferie
- Permessi per convocazione in tribunale
E. Fermi macchina
Le Parti concordano che i fermi macchina, rallentamenti del sistema e problemi tecnici (collettivi e individuali) che non consentano il regolare svolgimento dell’attività lavorativa superiori ai 30 15 minuti saranno retribuiti con la media provvigionale ferie.
A tale riguardo l’azienda si impegna a fornire un’informativa semestrale alle XX.XX.
7. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
Il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dall’art. 7 e relativi Allegati del presente CIA si applica a tutti i dipendenti di cui al presente Allegato secondo i termini e le condizioni ivi precisate.
8. EROGAZIONE AZIENDALE VARIABILE
Adeguamento al parametro di Gruppo per la corresponsione e avvicinamento ai livelli retributivi amministrativi corrispondenti.
14 Norma già applicata in analogia con gli amministrativi
9. INTEGRAZIONE ECONOMICA
Per il personale operante presso il Call Center Sinistri ed il Back Office Vendite - ad esclusione dei Coordinatori di Team – con anzianità di servizio di più di 18 mesi, l’assegno di € 1375 annui lordi, previsto dal CIA di Gruppo 29.12.15 viene elevato di € 125 annui lordi.15
Il suddetto assegno sarà ripartito sulle quattordici mensilità contrattuali.
ART 9 BIS
Alla mensilità aggiuntiva da pagare il 15 giugno sarà aggiunto, per il personale addetto al Contact Center Vendita, un dodicesimo dei compensi provvigionali corrisposti nei 12 mesi precedenti.
10. COORDINATORI DI TEAM
A. Trattamento economico per Coordinatori di addetti di Parte Terza Sezione Prima e per i Coordinatori del Back Office del Call Center di Vendita
Per i Coordinatori di cui alla presente lettera A. dall’1.1.2010 è previsto il trattamento economico del 5° livello del CCNL con mantenimento della classe di anzianità.
Contestualmente all’assegnazione di tale trattamento sarà assorbito fino a concorrenza l’assegno di € 800 attribuito dall’1.1. 2009 ai Coordinatori di tale sezione.
Ai Coordinatori che prestano la propria attività con una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda (“indennità orario”):
- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 173 205 €
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie).
B. Trattamento economico per Coordinatori di addetti di Parte Terza Sezione Seconda
Come previsto dall’accordo del 13.6.2008, per i Coordinatori di team di addetti di cui alla Parte Terza, Sezione Seconda, è stato concordato il seguente trattamento:
- attribuzione del trattamento economico del 5° livello del CCNL con mantenimento della classe di anzianità;
- mantenimento degli assegni “ad personam” in atto e del livello retributivo complessivo 2007 (comprensivo di trattamento tabellare, assegno di coordinamento, assegno “ad personam”, provvigioni e la “parte variabile della tredicesima mensilità”) se superiore al trattamento economico del 5° livello mediante assegno personale non assorbibile;
- previsione da parte dell’Azienda di un sistema d’incentivazione basato su assegnazione di obiettivi commercia lipari ad un massimo del 15% della retribuzione annua lorda e comunque con la fissazione di un minimo garantito del 7% (che in via eccezionale, concorrerà anche ai fini previdenziali e del TFR e sarà erogato mensilmente).
In relazione al nuovo trattamento economico come sopra definito, si precisa quanto segue: a decorrere dall’1.1.2009 la misura dell’incentivo si calcola sulla retribuzione annua lorda, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente ,intendendosi per tale quella costituita dal trattamento economico del 5° livello secondo il CCNL e da eventuali assegni “ad personam” (compreso quello da riconoscere ove, come sopra indicato, il trattamento sia superiore al 5° livello), con esclusione di ogni altro elemento retributivo.
Tale nuovo trattamento economico dei Coordinatori di addetti di Parte Terza, Sezione Seconda sostituisce ed assorbe quello stabilito dal CIA 1.5.2004 di Genertel; tali nuove disposizioni entrate in vigore dall’ l. 7.2008, scadranno con la data di scadenza del presente CIA.
Ai Coordinatori che prestano la propria attività con una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda (“indennità orario”):
15 Istituto assorbibile in caso di introduzione di PAP per il Contact Center Operations con avvicinamento graduale ai livelli retributivi amministrativi.
- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 173 205 €
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie).
11. COPERTURE ASSICURATIVE
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute nell’art. 8 del presente CIA in materia di coperture assicurative.
12. CONVENZIONI PER MUTUI IPOTECARI
Il personale di cui al presente Allegato potrà avvalersi delle convenzioni bancarie per la concessione di mutui ipotecari alle condizioni previste per i dipendenti del Gruppo.
13. TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE - DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO PRIVATO
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del presente CIA in materia di trattamento di trasferta e missione - disciplina per l’utilizzo del veicolo privato.
ALLEGATO N. 17 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERTELLIFE - EX PARTE TERZA
Legenda colori
Rosso: richieste nuove
Viola: Istituti/prassi già in essere e/o ripresa di art. già esistenti CIA/CCNL Blu: adeguamenti di inquadramento come da nuovo CCNL
Verde: note giustificative
Il presente Allegato contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale riguardante il personale di Genertellife di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza (Sezione Prima e Sezione Seconda), inquadrato ai sensi dell’articolo 165 del CCNL 07.03.2012. - Parte Prima – Sezione Terza: addetti al contact center operations e contact center vendita, art 144 bis CCNL Ania 22.02.2017 vigente.
1. ORARIO DI LAVORO: DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
a) Le Parti si danno atto che, a fronte della necessità di perseguire lo sviluppo del proprio business, il personale addetto al Call Center Vendite e al Back Office deve garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla Clientela, attualmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.00.
Inoltre in linea con quanto previsto dall’art. 169 del CCNL, le Parti si danno atto che la Società potrà organizzare la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale per tali attività sulla base delle esigenze di apertura tempo per tempo necessarie. La Società deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc).
b) La distribuzione dell’orario settimanale è di norma articolata su 5 giorni lavorativi (attualmente con fasce dal lunedì al venerdì) che può comprendere anche il sabato, in modo da garantire i livelli di copertura necessari. A ciascun lavoratore sarà quindi di norma garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica.
Il personale opererà a tempo pieno (37 ore settimanali), con intervallo pranzo di 60 minuti nelle giornate con rientro pomeridiano - da effettuarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative, tra le 12.00 e le 14.00 - o a tempo parziale (20 – 24 - 25 ovvero 30 ore settimanali).
Moduli orario per il personale addetto al Call Center di Vendita
A) 20 ore settimanali (4 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie: 8.00-12.00
9.00-13.00
10.00-14.00
12.00-16.00
15.00-19.00
14.00-18.00
16.00-20.00
B) 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie: 8.00-14.00
9.00-15.00
12.00-18.00
14.00-20.00;
C) 37 ore settimanali (8 ore per 4 giorni e 5 ore un giorno) nelle fasce orarie: 4 giorni 9.00-13.00/14.00-18.00, 1 giorno 12.00-17.00
4 giorni 11.00-14.00 13.30/14.301 15.00-20.00, 1 giorno 12.00-17.00
4 giorni 10.00-13.30/14.30-19.002, 1 giorno 12.00-17.00
1 la variazione della pausa pranzo è legata alla possibilità di beneficiare del servizio mensa (in chiusura alle ore 14.00)
Moduli orario per il personale addetto al Back office di Vendita3:
A) 37 ore settimanali (8 ore per 4 giorni e 5 ore un giorno) 4 giorni 9.00-12.45/13.45-18.00, 1 giorno 09.00-14.00 4 giorni 8.00-12.45/13.45-17.00, 1 giorno 08.00-13.00
Moduli orario per i Coordinatori del call center di Vendita4:
B) 37 ore settimanali (8 ore per 4 giorni e 5 ore un giorno) con una delle seguenti fasce orarie: 4 giorni 9.00-13.00/14.00-18.00, 1 giorno 9.00-14.00
4 giorni 10.00-14.00/16.00-20.00, 1 giorno 14.00-19.00
4 giorni 11.00-14.00/15.00-20.00, 1 giorno 15.00-20.00
4 giorni 11.00-14.00 13.30/14.305 15.00-20.00, 1 giorno 15.00-20.00
4 giorni 9.00-13.00/15.00-19.00, 1 giorno 9.00-14.00
Per la copertura della giornata del sabato potranno essere utilizzati turni di lavoro a rotazione, con criteri da concordarsi con le RSA.
Resta ferma la necessità del consenso del dipendente per la riduzione o l’aumento dell’orario settimanale.
Ai soli addetti al Back Office Vendite sarà riconosciuta una flessibilità d’orario come di seguito indicata:
• Flessibilità in ingresso di 10’ 15’;
• Flessibilità in uscita di 10’ 15’.
6La flessibilità va intesa come possibilità di entrare 15’ prima e dopo l’orario di ingresso e di uscire 15’ prima o dopo l’orario di uscita; l’intervallo giornaliero potrà essere ridotto - all’inizio e /o al termine dello stesso - fino a 45 minuti (con massimo di 15 minuti di flessibilità positiva) o aumentato fino ad un’ora e 15 minuti (con massimo 15 minuti di flessibilità negativa) con imputazione al contatore dell’orario flessibile dei minuti corrispondenti.
Si prevede una compensazione mensile, con possibilità di riporto al mese successivo di un massimo di un’ora in positivo o negativo. Il superamento del saldo negativo di un’ora costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell’art. 169 del CCNL 07.03.2012 22.02.2017 ed il superamento del saldo negativo di un’ora al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza.
Nota a verbale 1: in relazione a quanto dichiarato alla precedente lettera a), l’Azienda, a fronte di possibili diverse esigenze organizzative di copertura, potrà prevedere, schemi di orario di lavoro diversi da quelli attualmente applicati, eventualmente comprendenti anche la giornata del sabato dalle 08.00 alle
20.00 in linea del resto con quanto stabilito dal vigente CCNL di settore. A ciascun lavoratore sarà comunque garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica. Nelle suddette circostanze
2 modulo orario attualmente non in uso, quindi trattasi di nuova richiesta per i full time che finiscono normalmente alle 20.00; non essendo concedibile una variazione del modulo orario (a favore del modulo con termine alle 18), la possibilità di accedere ad un nuovo modulo con termine alle 19, favorirebbe un notevole beneficio ai lavoratori già appesantiti da un’attività telefonica per 8 ore giornaliere.
3 Moduli orari già in uso e si richiede solo di trascriverli nell’allegato
4 Moduli orari già in uso e si richiede solo di trascriverli nell’allegato
5 Variazione sul modulo per consentire una pausa pranzo legata alla possibilità di beneficiare del servizio mensa (in chiusura alle ore 14.00) 6 Ripresa la specifica prevista per gli amministrativi (art.4 punto 2). La specifica sulla flessibilità è legata ai ritardi che si possono verificare quotidianamente nella pausa pranzo conseguentemente all’uso della navetta in orario mensa.
si darà un preavviso agli interessati di almeno 30 giorni. I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell’orario di lavoro, saranno individuati ricercando il consenso e, in mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia, anzianità di servizio, specifiche e comprovate esigenze individuali nonché di eventuali richieste di cambi orario degli operatori interessati, tenendo conto in via preliminare delle richieste del personale a tempo indeterminato. Per il personale disciplinato dal presente allegato si applicano le medesime indennità annue lorde (“indennità orario”) previste dall’allegato 18 16 per l’attività lavorativa prestata nella giornata del sabato dalle ore 14 alle ore 20 nei termini e alle condizioni ivi previsti.
Nota a verbale 27: per tutto il personale a tempo indeterminato cui è applicabile la disciplina del presente allegato, l'Azienda potrà valutare le richieste del dipendente, adeguatamente formalizzate, di variare il proprio modulo orario nell’ambito del medesimo part time settimanale. (decreto legislativo n. 80/2015, emanato in attuazione della Legge Delega sul Lavoro (L. 183/2014, Jobs Act area di intervento flessibilità organizzativa).
Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, potranno pertanto essere accolte richieste di variazione del modulo orario, a titolo temporaneo (almeno 1 anno o inferiore su richiesta del dipendente) o a tempo indeterminato (qualora sussistano comprovati e giustificati motivi), tenendo conto dei seguenti criteri:
- data di presentazione della domanda
- L.104 o importanti situazioni di malattia del dipendente o altro soggetto nello stato di famiglia del dipendente
- gravi e accertati motivi familiari
- numero carichi familiari (figli di età non superiore a 10 anni: si darà priorità ai carichi di famiglia con figli di età inferiore)
- stato di gravidanza oltre il 3° mese
- specifiche e comprovate esigenze individuali ( ad esempio distanza domicilio / lavoro)
- anzianità di servizio
Ogni 4 mesi (indicativamente nei mesi di gennaio - maggio – ottobre) viene verificata la graduatoria di richieste pendenti e di eventuali richieste di conferma del modulo orario precedentemente concesso a titolo temporaneo; pertanto una richiesta di variazione modulo orario potrà avere un tempo massimo di attesa di 4 mesi per l’accoglimento o il rifiuto.
Le graduatorie delle richieste di cambio modulo orario possono essere consultate dalle RSA su richiesta delle stesse.
Nota a verbale 38: ferma la necessità del consenso del dipendente per l'aumento dell'orario settimanale, i casi di passaggio dall'orario di lavoro di 20 ore settimanali all'orario di lavoro a 30 ore settimanali e da 30 ore a quello di 37 ore settimanali del call center vendite saranno regolati come segue:
- l'85% dei posti disponibili sarà coperto da collaboratori scelti dall'Azienda;
- il 15% dei posti disponibili sarà riservato ai collaboratori del Call Center Vendite che abbiano fatto richiesta formale di aumento dell'orario di lavoro e con anzianità di servizio superiore ai tre anni, sulla base di una graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e della data di presentazione della richiesta, secondo modalità che saranno rappresentate dalle RSA.
Resta inteso che la media provvigionale oraria dei riservatari nei 12 mesi antecedenti il passaggio non dovrà essere inferiore all'85 % della media provvigionale oraria dell'intero Call Center Vendite, calcolata secondo i criteri medesimi utilizzati per il calcolo della media provvigionale oraria riconosciuta alle Rappresentanze Sindacali e sterilizzando eventuali effetti negativi conseguenti alla maternità.
Entro il 15 gennaio dell’anno successivo l’Azienda fornirà dettagliate informazioni sul numero di passaggi fatti e sulla copertura della percentuale del 15% di cui sopra.
7 Intervento sulle criticità delle numerose richieste di variazione moduli orari
8 Criteri per l’aumento dell’orario settimanale in analogia a quanto già contrattualizzato nell’allegato 16 di Genertel
c) Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse potranno essere effettuate al termine dell’orario di lavoro, prima dell’inizio dello stesso o - fermo l’intervallo minimo di 30 minuti - durante la pausa pranzo. Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo.
d) Presenza in giornate festive e semifestive
L’Azienda ricorda che le richiamate esigenze di copertura sussistono anche in determinate giornate considerate festive o semifestive dal CCNL (es. Venerdì Santo; 2 novembre, 21 novembre, 24 dicembre, 31 dicembre). Le giornate da coprire saranno comunicate dall’Impresa ai lavoratori con congruo preavviso, con l’indicazione altresì delle esigenze di copertura e degli orari di presenza necessari.
9Per la giornata del Venerdì Santo la copertura minima sarà limitata al 70% dell'organico; per le giornate del 2 e 21 novembre la copertura minima sarà limitata al 75% dell'organico. Per le sole giornate del 24 e del 31 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 la copertura richiesta sarà pari al 50% del personale presente nella fascia oraria 8.00-14.00.
Il lavoro compiuto nelle giornate festive sarà retribuito con un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%.
Il lavoro compiuto nelle giornate semifestive – limitatamente alle ore eccedenti il 50% dell’orario giornaliero – sarà retribuito con un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%.
A richiesta del lavoratore, in alternativa ai compensi previsti dai paragrafi precedenti, potrà essere riconosciuto un corrispondente riposo compensativo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo o semifestivo prestato.
Per il personale della Sezione Seconda, la fruizione del riposo compensativo non darà luogo all’erogazione della media provvigionale.
Per il personale non in effettivo servizio durante le sopra menzionate festività previste dal CCNL 07.03.2012 22/02/2017, la giornata è considerata festiva a tutti gli effetti e non richiede l’utilizzo di una giornata di ferie o permesso retribuito straordinario “Festività abolite” per giustificare l’assenza. Al personale chiamato a prestare la propria attività nelle suddette giornate festive non sarà richiesta, in caso di assenza per malattia e fermo restando l’obbligo d’immediato avviso all’Azienda, alcuna certificazione scritta; resta conseguentemente inteso che in tali ipotesi non sarà erogata la media provvigionale.
Nelle giornate festive e semifestive le sole ore eccedenti l’orario di competenza per la giornata in questione verranno conteggiate nel monte ore del lavoro supplementare.
e) Buono pasto
Al personale di cui al presente Allegato viene riconosciuto un “buono pasto” giornaliero di cui all’art. 170 del CCNL pari a complessivi € 7,00 (come da art.4 punto 8 del presente CIA). Tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano, se previsto dal normale orario di lavoro.
Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti.
9 Inserite le percentuali di copertura già in uso e riferibili alle disposizioni specifiche per il personale Genertel di cui all’art.4 del CIA
Nelle giornate festive per i dipendenti a tempo pieno, in presenza di una prestazione lavorativa di 8 ore con rientro pomeridiano, sarà riconosciuto il buono pasto.
10In caso di fruizione del servizio mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza – su opzione del dipendente- potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico dell’Azienda.
f) Permessi11
Ai dipendenti inquadrati nella disciplina speciale Parte Terza del CCNL 7.3.2012 22.02.2017 sono riconosciute - in aggiunta alle 8 ore annue di permesso retribuito previste dall’art. 39 del CCNL – 10 ore annue di permesso. Le suddette ore aggiuntive di permesso saranno ridotte in proporzione nei casi di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, in caso di prestazione a tempo parziale e di assenza dal servizio senza diritto a retribuzione.
Le ore aggiuntive spettanti in base ai precedenti commi sono raddoppiate per il genitore (uno solo dei due se entrambi dipendenti di Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA) fino al compimento del 3° anno di età del bambino, per il genitore che deve provvedere all'assistenza del figlio portatore di grave handicap e per il dipendente disabile stesso (fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge sui permessi per disabili e per le persone che li assistono)
Sono altresì concessi permessi retribuiti per visite mediche e analisi cliniche che non possano essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Detti permessi potranno essere riconosciuti per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della visita/analisi e comunque unicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Per quanto concerne la fruizione del congedo parentale su base oraria troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.4, punto 6, del presente CIA, ferme le verifiche ivi indicate.
Le 8 ore di permesso retribuito previste dai menzionati art. 39 CCNL e le ore di permesso personale possono essere fruite, oltre che ad ore, anche a mezze giornate, a giornata intera nonché nelle giornate semifestive. In termini generali, le varie tipologie di permesso sono tra loro cumulabili nel corso della stessa giornata.
Nota a verbale 1: con riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ciascun genitore, alternativamente, potrà astenersi dal lavoro, a titolo di permesso non retribuito, per ulteriori due giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio fino al 10° anno di età (come da raccomandazione ANIA contenuta nell' art. 39 CCNL in vigore).
Le assenze previste dall'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 ("Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") potranno essere retribuite nella misura massima di una mensilità per ogni anno solare.
g) Intervallo videoterminale
Con riferimento alla normativa prevista dalla Disciplina Speciale - Parte Terza del CCNL 7.3.2012 22.02.207 in materia d’intervallo nell’attività prestata su attrezzature munite di videoterminale, le Parti concordano che tale intervallo dall’attività lavorativa, riconosciuto ogni 120 minuti secondo la previsione dell’art. 171 del vigente CCNL, potrà essere fruito dopo 105 minuti, dopo 120 minuti ovvero dopo 135 minuti dall’inizio dell’attività lavorativa considerando anche l’eventuale lavoro supplementare. A titolo esemplificativo per l’orario di 4 ore giornaliere sarà concessa una pausa, per quello di 6 ore giornaliere ne saranno concesse due. competente, verranno retribuite con la media provvigionale malattia.
2. PART-TIME
10 Norma già applicata di fatto e ripresa dall’art.4 punto 8 del CIA
11 Norma già di fatto applicata ma riportata secondo quanto già in vigore per gli amministrativi art.4 punto 5 del CIA
12 Le pause videoterminale obbligatorie, aggiuntive a quelle previste da legge, prescritte dal medico
La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL vigente, applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo.
A. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale12
I lavoratori inquadrati ai sensi della Parte terza (Sezione prima), quelli del Back Office e del Call Center di Vendita parte prima – sezione terza (soggetti destinatari dell’ art 165 CCNL Ania 22.02.2017 vigente), di cui al presente allegato, possono richiedere la modifica dell'attività lavorativa da full-time a part-time. I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno attuati alle seguenti condizioni.
La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere presentata solo dai collaboratori con due anni di anzianità minima, per i quali sussistano particolari ragioni di ordine familiare quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi), ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai dieci anni o qualora sussistano gravi ed accertati motivi personali.
L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
La graduatoria delle domande di accesso al part time è consultabile dalle RSA su richiesta delle stesse.
I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 10% 12% di cui al presente Allegato: ai fini della determinazione della base di computo per il calcolo della percentuale che determina l’assegnazione all’orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a tempo determinato.
Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell’ultimo comma della presente lettera A. - abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time.
Qualora sussistono i criteri sottostanti la richiesta medesima e non emergono criticità legate all’organizzazione del lavoro, la richiesta part time viene di norma accolta entro 4 mesi dalla data di presentazione. Comunque detto accoglimento, laddove esistano particolari e comprovate esigenze legate all’organizzazione del lavoro, verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purchè il richiedente manifesti la propria disponibilità alla eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa.
In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. La richiesta di rientro a tempo pieno non sarà attuata ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che avevano dato titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso, il rapporto a tempo parziale - agli effetti qui considerati - si prorogherà per uno o più periodi di tempo pari a due anni.
In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro a tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio, stato di vedovanza, unico reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze organizzative aziendali.
B. Distribuzione dell'orario di lavoro settimanale13
(in ottemperanza al decreto legislativo n. 80/2015, emanato in attuazione della Legge Delega sul Lavoro L. 183/2014, Jobs Act area di intervento
flessibilità organizzativa).
1. Part time orizzontale - L'orario settimanale sarà a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part-time e potrà essere, in via sperimentale, di 20, 25 , 27,5 e 30 ore, distribuite in uguale misura su 5 giorni, in fascia mattutina su richiesta del dipendente.
Si prevede inoltre in via sperimentale l’introduzione di un part time misto di 31 ore settimanali, da effettuarsi su 5 giornate di cui 2 di 8 ore e 3 di 5 ore.
12 Inserite solo le specifiche di consultabilità da parte delle RSA della graduatoria richieste e tempistica di accoglimento del part time (riprese indicazioni previste per amministrativi art.6 lettera A punto 2 CIA)
13 In analogia a quanto già contrattualizzato nell’allegato16 lettera B di Genertel, inserita specifica per part time verticale (già in uso fra gli
amministrativi Genertellife art.6 lettera B punto 2 del CIA)
2. Part time verticale - In considerazione della circostanza che il part time verticale rappresenta una novità sul piano dell'organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste di tale forma di part time potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell'attività lavorativa, a titolo sperimentale viene stabilito quanto segue:
il numero di ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 ore o 32 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all'atto della richiesta di part time. Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata continuativamente con le seguenti specificazioni:
- per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate di cui due di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d'intesa con l'Azienda) ed una di 5 ore il venerdì;
- per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d'intesa con l'Azienda);
- per i casi di orario settimanale di 32 ore, quattro giornate di 8 ore dal lunedì al giovedì.
Il personale potrà richiedere il passaggio da un orario part time orizzontale ad uno verticale (o viceversa). Fermi restanti condizioni e limiti sopra indicati, l'eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
C) Lavoro supplementare
In applicazione del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61 e successive modifiche e integrazioni, viene disciplinata la possibilità per i lavoratori a tempo parziale - assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle ipotesi consentite dalla legislazione vigente e dal CCNL 17/09/07 - di effettuare prestazioni di lavoro supplementare, alle seguenti condizioni.
Il lavoro supplementare non potrà eccedere di norma le 170 ore annue; il lavoro supplementare non dovrà superare le 2 ore giornaliere (nel giorno di riposo settimanale, tale limite sarà pari al numero di ore giornaliere ordinarie).
Per il personale con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, si prevede una pausa di almeno 30 minuti prima di effettuare l’eventuale lavoro supplementare.
Ferma restando la necessità del consenso del lavoratore interessato, il lavoro supplementare potrà essere prestato unicamente in presenza di esigenze aziendali (necessità di far fronte a punte di lavoro, sostituzione di lavoratori assenti, sostituzione di lavoratori dimissionari per il tempo necessario alla sostituzione degli stessi, necessità di copertura del servizio, etc.) ovvero su richiesta del lavoratore, se compatibile con le esigenze aziendali.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro supplementare di almeno 30 minuti; oltre tale limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo.
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite come segue:
- le prime 50 ore con la maggiorazione dell’8%;
- tra le 50 e le 100 ore con la maggiorazione del 15%;
- tra le 100 e le 170 ore con la maggiorazione del 25%;
- oltre le 170 ore con la maggiorazione del 45%.
A tutto il personale di cui al presente Allegato che opera con orario part-time sarà riconosciuta, in caso di lavoro supplementare prestato dopo le ore 14.00 del sabato, una maggiorazione pari al 9% della retribuzione oraria (oltre alla maggiorazione di cui sopra).
L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non comporterà alcuna sanzione disciplinare.
3. LAVORATORI STUDENTI
Ferme le previsioni dell’art. 9 del presente CIA, per il personale di cui al presente Allegato, con almeno dodici mesi di anzianità, si stabilisce che per la preparazione e la discussione della tesi di laurea, saranno riconosciuti complessivi 6 giorni lavorativi di permesso sia per i dipendenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.
Per il conseguimento di titoli professionali post-universitari concordati con l’Azienda, e sempre che la partecipazione agli stessi venga adeguatamente documentata, saranno riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito per ciascun anno di durata del corso, oltre alle giornate d'esame adeguatamente documentate, indipendentemente dall’interesse aziendale. A tal riguardo l’Azienda, in relazione alle caratteristiche specifiche del personale in questione manifesta la propria disponibilità a valutare anche titoli professionali non di interesse aziendale.
4. CORSI DI FORMAZIONE
La Compagnia dichiara la propria disponibilità a ricercare strumenti che consentano ai lavoratori di partecipare a corsi di formazione - predisposti dalla Compagnia o all’esterno - atti ad un arricchimento delle competenze professionali.
Le Parti concordano che:
- per tutte le ore dedicate alla formazione e rientranti nel normale orario di lavoro, verrà corrisposta la normale retribuzione tabellare, nonché la media provvigionale ferie individuale oraria;
- tutte le ore eccedenti l’orario giornaliero - pur non potendo essere considerate ore di lavoro - verranno retribuite con il compenso stabilito per il lavoro supplementare, nonché con la media provvigionale ferie individuale oraria;
Le ore di formazione eccedenti l’orario di lavoro assegnato saranno effettuate previo consenso del singolo dipendente.
Raccomandazione delle R.S.A. all’Azienda: le R.S.A. invitano l’Impresa ad organizzare quanto più possibile i corsi di formazione all’interno dell’orario di lavoro di ciascun dipendente.
Verrà presa in considerazione l’eventuale richiesta del dipendente di non effettuare il normale orario di lavoro dopo un corso di formazione di 4 ore.
Le riunioni di almeno 30 minuti che coinvolgano gli operatori del Call Center Vendite sono assimilate ai corsi di formazione.
5. TUTELA DELLA SALUTE
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 11 del presente CIA e relativamente a quanto contenuto nell’art. 52 CCNL 7.3.2012 22.02.2017 in materia di controlli sanitari audiometrici ed ORL per i lavoratori dei Call Center addetti al Front Office, a partire dall’1.1.2015 gli stessi lavoratori potranno richiedere detti controlli con cadenza biennale, o inferiore sentito il parere del medico competente.
6. FESTIVITÀ ABOLITE - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - FERIE - ASPETTATIVE
A. Festività abolite (permessi straordinari retribuiti)
In relazione a quanto previsto dall'All. n. 7 del CCNL 7.3.2012 22.02.2017 relativo alle "Festività abolite", i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 di detto Allegato potranno essere utilizzati anziché, come previsto, a giornate intere, per mezze giornate, rimanendo esclusa la possibilità di ulteriori frazionamenti orari.
Detto frazionamento non potrà invece riguardare l'utilizzo delle ferie ordinarie.
Relativamente al personale di Parte Terza, Sezione Seconda, in caso di fruizione dei permessi di cui al
presente punto verrà corrisposta la media provvigionale prevista per i giorni di ferie.
In relazione a quanto previsto dall’art. 177 del CCNL 7.3.2012, la media provvigionale da corrispondere in caso di assenza per permesso retribuito verrà determinata come previsto nel presente punto, alla lettera D.
B. Ferie14
Con riferimento alla disciplina relativa alla fruizione delle ferie introdotta dal D.Lgs n.66/2003, integrato dal D.Lgs n.213/2004, per le assenze a giornata intera si dovranno in via prioritaria utilizzare le prime due settimane di ferie dell’anno di maturazione e non disporre di più di cinque giorni di ferie residue degli anni precedenti, rispetto alla possibilità di avvalersi di altre tipologie di permesso fruibili anche a giornata intera. Le assenze a giornata intera di venerdì fruibili con mezza giornata di permesso ex festività (con l’aggiunta di un’ora di permesso personale) saranno consentite anche indipendentemente dalla priorità sopra indicata.
In linea con l’art.34 CCNL 22.02.2017, l’Azienda, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze di copertura dei servizi e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza agli invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carichi famigliari.
In deroga a quanto previsto dall’art. 33 CCNL 7.3.2012 22.02.2017, per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza Parte Prima sezione terza addetti al contact center vendite, la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all’All. n. 4/B del citato CCNL, nonché da un importo pari a tanti 256.mi - quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato. Dal divisore verranno esclusi i periodi di maternità/paternità, congedo parentale, e aspettative e cambi temporanei di mansione. Tale normativa si applica anche nell’anno di assunzione.
Ai fini del calcolo della media provvigionale ferie e malattia, nel caso in cui ci siano congedi di maternità congedo parentale, malattie gravi e cambiamenti temporanei di mansione cadenti nei periodi di riferimento, la stessa media provvigionale ferie non potrà essere inferiore al 70% del valore maturato prima dell’assenza per maternità per le sopracitate evenienze.
Qualora nel periodo di riferimento i giorni effettivamente lavorati siano inferiori o pari a 60 gg, ai fini del calcolo della media provvigionale ferie e malattia, si prenderà il valore percepito nei 12 mesi lavorati di norma continuativamente prima dell’assenza di maternità/congedo o altro, rivalutato anno per anno dell’incremento provvigionale dell’area vendite.
C. Aspettative
In deroga a quanto previsto dall’art. 38 bis del vigente CCNL, il preavviso per il congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell’art. 5 della L. n. 53/2000 viene stabilito in 30 giorni.
D. Pagamento medie provvigionali su assenze retribuite15
Con riferimento specifico alle previsioni dell’art. 177 del CCNL 7.3.2012 - che stabiliscono che nell’ipotesi di assenze del personale inquadrato ai sensi della Parte Terza, per le quali vengono riconosciuti permessi retribuiti verrà computata anche la media provvigionale come calcolata nelle ipotesi di assenza per ferie o malattia - si è convenuto che l’Azienda corrisponderà la media provvigionale ferie o malattia come di seguito indicato:
tipologia di assenza media da corrispondere
- Malattia/indisposizione a gg. parziale - malattia
- Visita medica e Cure - malattia
- Permesso retribuito sost. fest. soppresse - ferie
14 riproposto testo punto 3 art.13cia sulle ferie e art.34 CCNL e migliorate le specifiche del pagamento media provvigionale ferie/malattie già di fatto corrisposto (al fine di eliminare storture sulle medie provvigionali in eccesso/difetto al rientro da assenze prolungate)
15 Inserite 2 voci permesso cui corrispondere la media provvigionale che non hanno tuttavia un’ incidenza tale da comportare un reale peso
economico
- Permesso ex art. 39 CCNL - ferie
- Permesso retribuito - ferie
- Permesso per lutto - ferie
- Permesso per lavoratori studenti - ferie
- Assemblea - ferie
- Aspettativa retribuita - ferie
- Donazione sangue - ferie
- Permesso retribuito per cariche elettive - ferie
- Permesso per allattamento - ferie
- Permesso per i membri di seggio elettorale (limitatamente ai gg. di effettiva presenza al seggio che sarebbero stati lavorativi) - ferie
- Permessi ex L. 104/92 – ferie
- Permessi per convocazione in tribunale – ferie
- Permessi per pause video terminali prescritte dal medico competente - malattia
E. Fermi macchina16
Le Parti concordano che i fermi macchina rallentamenti del sistema e problemi tecnici (collettivi e individuali) che non consentano il regolare svolgimento dell’attività lavorativa superiori ai 30 minuti saranno retribuiti con la media provvigionale ferie.
A tale riguardo l’azienda si impegna a fornire un’informativa semestrale alle XX.XX.
7. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
Il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dall’art. 7 e relativi Allegati del presente CIA si applica a tutti i dipendenti di cui al presente Allegato secondo i termini e le condizioni ivi precisate.
8. EROGAZIONE AZIENDALE VARIABILE17
Il personale inquadrato Parte Prima Sezione avranno diritto a………………….
9. INTEGRAZIONE ECONOMICA –PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’18
Per il personale operante presso il Back Office Vendite – ad esclusione dei Coordinatori di Team – che, avendo con anzianità di servizio di più di 18 mesi, già percepiva l’assegno di € 1300 annui lordi, tale trattamento sarà assorbito contestualmente all’erogazione del Premio Aziendale di Produttività in --% riferito al 3° livello retributivo Parte Prima. L’allineamento del PAP fisso sarà completato nel corso dei successivi CIA.
Il suddetto assegno sarà ripartito sulle quattordici mensilità contrattuali.
Il premio di cui sopra viene erogato, per il medesimo personale, secondo le modalità previste all’art.15 del CIA.
ART 9 BIS19
Alla mensilità aggiuntiva da pagare il 15 giugno sarà aggiunto, per il personale addetto al Contact Center Vendita, un dodicesimo dei compensi provvigionali corrisposti nei 12 mesi precedenti.
10. COORDINATORI DI TEAM20
16 Integrazione descrittiva dei fermi macchina lasciando invariata la tempistica minima per richiedere la retribuzione con media provvigionale ferie
17 Criterio EAV adeguato al parametro di Gruppo – contrattazione complessiva (per i coordinatori % sul 5° livello, per gli altri % sul 3° livello)
18 Assorbimento assegno per istituzione PAP 60% del 3° livello a regime
19 Richiesta di parificazione calcolo 14ma alla 13ma
20 Inserita declaratoria mansioni
I Team Leader coordinano e hanno la responsabilità di un gruppo specifico di operatori inquadrati ai sensi della disciplina speciale parte prima sezione terza del CCNL del 22.02.2017; a tale scopo operano mediante attività di affiancamento e coaching, di supporto commerciale e tecnico per la gestione efficace del cliente, di analisi delle attività e dei carichi attribuiti agli operatori (ad es. “campagne” assegnate al call center vendite). Si occupano inoltre della gestione amministrativa degli operatori assegnati (approvazione ferie, permessi etc) e delle attività di Help Desk.
A. Trattamento economico per Coordinatori del Back Office e del Call Center di Vendita
Per i Coordinatori di cui alla presente lettera A. dal 1°.1.2015 è previsto il trattamento economico del 5° livello del CCNL con mantenimento della classe di anzianità.
B. Trattamento economico per Coordinatori di addetti di Parte Terza Sezione Seconda del Contact Center di Vendita
Per i Coordinatori di team di addetti di cui alla Parte Terza, Sezione Seconda al Contact Center Vendite, è stato concordato il seguente trattamento:
- attribuzione del trattamento economico del 5° livello del CCNL con mantenimento della classe di anzianità;
- mantenimento degli assegni “ad personam” in atto e del livello retributivo complessivo 2014 (comprensivo di trattamento tabellare, assegno “ad personam”) se superiore al trattamento economico del 5° livello mediante assegno personale non assorbibile;
- previsione da parte dell’Azienda di un sistema d’incentivazione basato su assegnazione di obiettivi commerciali pari ad un massimo del 15% della retribuzione annua lorda.
La misura dell’incentivo si calcola sulla retribuzione annua lorda, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, intendendosi per tale quella costituita dal trattamento economico del 5° livello secondo il CCNL e da eventuali assegni “ad personam”, con esclusione di ogni altro elemento retributivo.
Tali nuove disposizioni entreranno in vigore dall’ l°.1.2015 e scadranno con la data di scadenza del presente CIA.
11. COPERTURE ASSICURATIVE
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute nell’art. 8 del presente CIA in materia di coperture assicurative.
12. CONVENZIONI MUTUI IPOTECARI
Il personale di cui al presente Allegato potrà avvalersi delle convenzioni bancarie per la concessione di mutui ipotecari alle condizioni previste per i dipendenti del Gruppo.
13. TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE – DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO PRIVATO
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del presente CIA in materia di trattamento di trasferta e missione – disciplina per l’utilizzo del veicolo privato.
***
Norma finale: ferme eventuali norme specifiche contenute nel presente Allegato, tutte le precedenti disposizioni e/o prassi aziendali in atto nella Società per il personale cui si applica il presente Allegato non richiamate devono intendersi sostituite e/o abrogate.
ALLEGATO N. 18
PASSAGGI DI PERSONALE DA PARTE TERZA A PARTE PRIMA DEL CCNL 7.3.2012 15.12.2017
Le Parti hanno concordato che nel caso di “passaggio” di personale inquadrato nella Parte Terza Parte Prima sezione Terza verso la Parte Sezione Prima - sia all’interno della stessa Azienda sia tra Aziende del Gruppo
- l’anzianità di servizio maturata sarà mantenuta integralmente, mentre il passaggio stesso verrà effettuato riconoscendo nel nuovo inquadramento il 60% dell’anzianità relativa agli scatti tabellari effettivamente maturati in Parte Sezione Terza.
PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI
Verrà riformulata e presentata una nuova versione del protocollo. ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 3.3.2006
Riportare il testo dell’accordo.
VERBALE DI RIUNIONE 4.3.2013
Eliminare.
VERBALE DI ACCORDO 27.6.2014 e ADESIONE ASSICURAZIONI GENERALI
Sostituire con
VERBALE DI ACCORDO 25.10.2017
Riportare il testo dell’accordo.