REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO: SERVIZIO DI ANIMAZIONE RIVOLTO ALL’UTENZA GIOVANILE
L’anno il giorno del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Xxx X. Xxxxxxxx, 00.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
- dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXX nata a Bonea (BN) il 06 marzo 1958, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Capo Settore del Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. in
, allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al
numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:
), in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:
si premette
- che con determinazione n. , si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione n. , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);
- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.
- oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto.
Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n.
159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato X.Xxx. n. 159/2011.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
(EVENTUALE) – che l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- che con determinazione n. 2016/10/0158 del 13/10/2016 del Dirigente del Settore Servizi Scolastici, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto:
- il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;
- l'elenco prezzi unitari (in caso di offerta con il xxxxxxx xxxxxxx sull'elenco prezzi):
- l’offerta tecnica comprendente progetto;
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui all’oggetto, per un importo complessivo di € , oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.
Prezzo orario: € /ora (IVA esclusa) per gli operatori del servizio di animazione (per un numero complessivo prevedibile di 18.600 ore).
Prezzo orario € /ora (IVA esclusa) per gli insegnanti per i corsi proposti (per un numero complessivo prevedibile di 600 ore),
Il servizio sarà contabilizzato a misura.
- ARTICOLO 3 – Durata del servizio e penali.
Il servizio ha la durata di mesi 36, decorrenti dalla data del verbale di
consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c.. La Stazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà, alla scadenza di tale periodo, di estenderne la durata per ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni contrattuali in essere previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante.
Il Comune, potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora al contraente siano state applicate almeno quattro penali di cui al presente articolo.
Il Capo Settore competente, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni in casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente contratto o al capitolato speciale d'appalto e specificamente:
- la penale per il mancato rispetto delle scadenze previste nei singoli progetti è fissata nella percentuale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto;
- la penale in caso di mancato rispetto del programma relativo ai corsi di formazione concordato con l'Amministrazione, non dipendente da fattori esterni all'appaltatore, è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto;
- la penale in caso di mancata reperibilità del referente o in caso di negligenza di quest'ultimo, è fissata nella percentuale dello 0,4 per mille dell'ammontare netto del contratto;
- la penale in caso di prestazione di servizio di personale senza le
caratteristiche richieste, ovvero il mancato invio o mancata sostituzione di personale richiesto o assente, è fissata nella percentuale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto del contratto;
- la penale per il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato volti ad assicurare la regolarità e la qualità del servizio, applicata con gradualità, secondo la gravità dell'infrazione, è fissata in una percentuale discrezionale dallo 0,2 per mille allo 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.
- Osservare l’art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio
degli altri diritti dell’Amministrazione.
- ARTICOLO 6 – Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo di contratto.
In caso di parti secondarie del servizio il limite complessivo di subappalto rimane il 30%.
(In attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per effettuare i pagamenti al subappaltatore, si mantiene in essere la vecchia procedura).
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
Ai sensi dell'art.105, c. 13, D.lgs 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (così come definite
all'art. 3, comma 1 lett. aa) del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 7 – Forza maggiore.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 8 - Pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture bimestrali, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della prestazione.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Amministrazione non concederà anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.
- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 6826305D14.
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è DBIR2D
- ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi
Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi-
sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.
Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.
- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.
- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.
L’Impresa ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo di € mediante
La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 103, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
(EVENTUALE) - ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.
L’Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che assicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.500.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 500.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(Oppure)
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che assicura
l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.500.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 500.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.
Ai sensi del c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
ARTICOLO 16 -_Clausola risolutiva.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26,
c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei ten- tativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 2015. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con ri- ferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, xxxxx esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei dan- ni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di su- bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Auto- xxxx giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressio- ne estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub- contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio- ne del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
- ARTICOLO 18 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l’ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.
EVENTUALE qualora l'Impresa sia una ONLUS:
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. FINE EVENTUALE
EVENTUALE per appalti SOPRA soglia comunitaria
(N.B. ANCHE LE ONLUS SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE)
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A..
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/ loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Allegato
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA GARANZIA DEFINITIVA
- La garanzia è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).