TESTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO AI SENSI DEL
ALLEGATO C
TESTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO AI SENSI DEL
Bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Avellino con forma giuridica società di capitale e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
TRA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0, codice fiscale 80018670655, partita IVA 00533260642 p.e.c. xxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, in seguito semplicemente denominata “Camera di Commercio”, rappresentata dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nato a Siena il 4/2/1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nella qualità di Legale Rappresentante, in virtù di delega conferita con deliberazione di giunta camerale n. 5/42 del 22 ottobre 2020,
E
[ • ], con sede in [ • ], Via/Piazza [ • ], codice fiscale [ • ], in seguito semplicemente denominata “Beneficiario”, p.e.c. [ • ], rappresentata dal/dalla sig./sig.ra [ • ], nato/a a [ •
], il [ • ], codice fiscale [ • ], nella qualità di Legale Rappresentante, in virtù di [ • ],
PREMESSO CHE
• l’art. 125, c. 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’art. 54 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevedono che le Camere di Commercio Industria ed Artigianato e le loro società in-house possano adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dalla medesima Comunicazione, dalla successiva Decisione della Commissione C(2020) 3482 final (“State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”) e dalla legge;
● l’aiuto può essere concesso dalle Camere di Commercio, Industria ed Artigianato sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, anche avvalendosi di piattaforme online di social lending e di crowdfunding;
● la Camera di Commercio, con Delibera n. 5/42 del 22 ottobre 2020, ha approvato l’adozione di misure di aiuto in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che hanno sede legale nella propria circoscrizione territoriale e che si trovino in una situazione di carenza di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, a tal fine, ha stanziato, a valere sulle proprie risorse, un fondo di € 1.000.000,00 (un milione di euro);
● con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 2 dicembre 2020, la Camera di Commercio ha approvato il “Bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Avellino con forma giuridica società di capitale e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per la concessione di finanziamenti con piano di rimborso rateale (nel seguito, il “Bando”);
● il Bando è stato pubblicato sul sito della CCIAA xxx.xx.xxxxxx.xx in data 3 dicembre 2020;
● a seguito della presentazione da parte del Beneficiario di richiesta ai sensi del Bando, la Camera di Commercio, con Determinazione Dirigenziale n. [ • ] del [ • ] e comunicata al Beneficiario in data [ • ], ha approvato le risultanze dell’istruttoria prevista dal Bando e ha deliberato la concessione di un finanziamento con piano di rimborso rateale a tasso agevolato alle condizioni di cui in appresso;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PROSPETTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO
Importo Finanziato | € [ • ] |
Durata | [ • ] mesi |
Periodicità rata | Semestrale posticipata |
Tipo ammortamento | A rata costante (alla francese) |
Tipologia di tasso d’interesse | Fisso |
Tasso d’interesse | TAN 1% (365/365) senza oneri e spese |
Tasso d’interesse di mora | 2% |
CONDIZIONI GIURIDICHE DEL FINANZIAMENTO
Articolo 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati, così come le disposizioni del Bando, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2 Definizioni
Nel presente Contratto, i seguenti termini avranno i significati qui indicati:
“Bando”: indica il “Bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Avellino con forma giuridica società di capitale e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per la concessione di finanziamenti con piano di rimborso rateale, pubblicato sul sito della CCIAA xxx.xx.xxxxxx.xx in data 3 dicembre 2020;
“Beneficiario”: indica il soggetto al quale è stato approvato il Finanziamento e precisato in epigrafe del Contratto;
“Camera di Commercio”: la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, meglio precisata in epigrafe del Contratto;
Contratto”: il presente contratto sottoscritto dalle Parti, completo dei suoi allegati;
“Finanziamento”: il finanziamento concesso al Beneficiario dalla Camera di Commercio e disciplinato dalle disposizioni del Bando e del Contratto;
“Importo Finanziato”: l'importo così qualificato nel Prospetto delle Condizioni Economiche del Finanziamento;
“Parte” o “Parti”: il Beneficiario o la Camera di Commercio o entrambi in base al contesto;
“Piano di Ammortamento”: il piano di ammortamento del Finanziamento, unito al Contratto come Allegato A;
“RUP”: il responsabile unico del procedimento, indicato nel Bando.
Articolo 3 Oggetto
3.1 La Camera di Commercio concede il Finanziamento al Beneficiario, a valere sulle risorse stanziate ai sensi del Bando e nei limiti ivi stabiliti.
3.2 Il Beneficiario si impegna a rimborsare il Finanziamento, nella misura, secondo le modalità e nei tempi previsti dal Contratto stesso.
Articolo 4 Erogazione del Finanziamento
4.1 Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, la Camera di Commercio erogherà al Beneficiario il Finanziamento mediante versamento in un’unica soluzione dell’Importo Finanziato.
4.2 Il Beneficiario autorizza la Camera di Commercio a dedurre e trattenere dall’Importo Finanziato le somme relative a qualsivoglia spesa od onere da rimborsare da parte del Beneficiario ai sensi del Contratto e per effetto della legge.
4.3 L’erogazione del Finanziamento sarà effettuata solo all’esito positivo delle verifiche previste dall’Art. 15 del Bando.
Articolo 5 Interessi
5.1 Sull’Importo Finanziato il Beneficiario dovrà corrispondere interessi nella misura e secondo le modalità stabilite nel Prospetto delle Condizioni Economiche del Finanziamento e nel Piano di Ammortamento.
5.2 In caso di mancato puntuale ed integrale adempimento di qualsivoglia somma per capitale, interessi o altro titolo dovuto, saranno applicati sugli importi non pagati gli interessi di mora nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Economiche del Finanziamento e, in ogni caso, in misura non superiore a quanto previsto dalle vigenti disposizioni imperative in materia. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno
di alcuna intimazione. Sugli interessi di mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.
Articolo 6 Rimborso del Finanziamento
6.1 L’Importo Finanziato, comprensivo di capitale e interessi, nonché ogni altra somma comunque dovuta alla Camera, sarà rimborsato dal Beneficiario secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Prospetto delle Condizioni Economiche del Finanziamento e nel Piano di Ammortamento.
6.2 Tutti i pagamenti per capitale, interessi, imposte o altro dovuti dal Beneficiario in relazione al Contratto, dovranno essere effettuati per intero ed alle scadenze pattuite secondo le modalità comunicate dalla Camera di Commercio.
6.3 L’adempimento di tutti gli obblighi di rimborso e di ogni altro obbligo previsto dal Contratto a carico del Beneficiario non potrà essere sospeso o ritardato, e ciò anche nel caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dal Beneficiario stesso o da terzi o dovesse comunque insorgere.
Articolo 7 Obblighi del Beneficiario
In aggiunta agli obblighi previsti dall’Art. 17 del Bando, il Beneficiario si impegna, fino alla totale estinzione di ogni ragione di credito della Camera di Commercio in relazione al Finanziamento,
a) a notificare immediatamente al RUP ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo o giuridico, ancorché notorio, inerente alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Beneficiario stesso;
b) a notificare immediatamente al RUP ogni cambiamento nella propria compagine societaria atto a determinare un cambio di controllo, così come tutte le operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessione o conferimento di aziende o rami di aziende, ecc.;
Articolo 8 Risoluzione e recesso
8.1 Fermo quanto previsto dall’art. 1186 c.c., la Camera di Commercio avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e con effetto dal ricevimento della medesima, nei seguenti casi:
a) mancato pagamento di 1 (una) rata di rimborso del Finanziamento o ritardo nel pagamento di più di 2 (due) rate di rimborso del Finanziamento, anche non consecutive, nel rispetto della procedura di cui al comma 8.2 del presente articolo;
b) violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dall’Articolo 7 del Contratto e dall’Art. 17 del Bando ovvero inesattezza delle informazioni e dei documenti forniti alla Camera di Commercio ai sensi delle suddette disposizioni;
c) qualora si sia verificata anche una sola delle ipotesi di decadenza e revoca previste dall’Art. 18 del Bando;
8.2 In caso di mancato pagamento alla scadenza della rata, decorsi 10 giorni la Camera di Commercio invierà un primo sollecito di pagamento concedendo a tal fine un
termine di 10 giorni e nel caso di mancato riscontro da parte del Beneficiario la stessa Camera invierà a mezzo pec un formale preavviso di risoluzione contrattuale per inadempimento concedendo un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere al pagamento della rata scoperta, tenendo conto che in caso contrario si risolverà il contratto richiedendo la restituzione in un’unica soluzione del capitale prestato oltre ad applicare gli interessi di mora e le sanzioni. Infine una volta risolto il contratto e accertata la mancata restituzione del capitale residuo e degli oneri accessori la Camera di Commercio avvierà le azioni legali esecutive per il recupero degli importi dovuti con aggravio di spese e competenze.
8.3 La Camera di Commercio avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza alcun onere o spesa e senza che il Beneficiario possa pretendere il pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento, indennizzo o altro, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) cessazione dell’attività di impresa, accertamento dello stato di insolvenza o assoggettamento ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge;
b) convocazione dell’assemblea per deliberare la liquidazione, o comunque il verificarsi di un caso di scioglimento del Beneficiario;
c) incorporazione, fusione, scissione o trasferimento dell’azienda o di parte di essa, in difetto del preventivo consenso scritto della Camera di Commercio che non potrà essere negato qualora, all’esito delle verifiche condotte, risulti che il nuovo soggetto possegga i requisiti di ammissibilità previsti dall’Art. 7 del Bando, che non sussistano le cause di esclusione disciplinate dall’Art. 8 del Bando e che l’istruttoria tecnica di cui all’Art. 14 del Bando abbia dato esito positivo;
d) mutamento del soggetto o dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., in difetto di preventivo consenso scritto della Camera di Commercio che non potrà essere negato qualora, all’esito delle verifiche condotte, risulti che il soggetto che ha acquisito il controllo possegga i requisiti di ammissibilità previsti dall’Art. 7 del Bando e che non sussistano le cause di esclusione disciplinate dall’Art. 8 del Bando;
8.4 In ogni ipotesi di scioglimento del Contratto, per qualsiasi causa intervenga, il Beneficiario, entro il termine comunicatogli dalla Camera di Commercio, dovrà pagare in una soluzione tutte le rate scadute, con i relativi interessi di mora, e la quota capitale non rimborsata del Finanziamento.
Articolo 9 Estinzione anticipata
9.1 Il Beneficiario che abbia puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto avrà facoltà di rimborsare ed estinguere anticipatamente il Finanziamento. Il rimborso anticipato deve avvenire in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni.
9.2 In tal caso, il Beneficiario dovrà corrispondere alla Camera di Commercio la quota capitale delle rate di futura scadenza, nonché ogni onere e spesa, anche fiscale, derivante dal Contratto che non siano stati pagati.
9.4 L’estinzione anticipata comporta il mantenimento in capo al Beneficiario di tutti gli obblighi previsti al precedente Articolo 7.
Articolo 10 Scritture contabili
Le registrazioni e le risultanze contabili della Camera di Commercio faranno piena prova del debito del Beneficiario per capitale, interessi e quant'altro dovuto in dipendenza del Finanziamento.
Articolo 11 Spese ed oneri fiscali
11.1 Sono a carico del Beneficiario tutte le spese e gli oneri per tasse, imposte, ritenute, diritti o spese legali che dovessero essere applicati in relazione al Contratto ai sensi di legge, ivi compresi gli eventuali oneri di registrazione, e ciò anche nel caso di eventuali future modifiche della normativa applicabile ed anche se tali spese od oneri sopravvenissero dopo il rimborso integrale di ogni somma dovuta dal Beneficiario.
11.2 Ogni somma per qualsiasi titolo pagata dalla Camera di Commercio per conto del Beneficiario ed ogni spesa, anche di carattere stragiudiziale, che la Camera di Commercio dovesse sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito verso il Beneficiario, dovrà essere rimborsata da quest'ultimo unitamente agli interessi di mora dal giorno dell'esborso.
Articolo 12 Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere fatta agli indirizzi indicati in epigrafe del Contratto, ovvero al diverso indirizzo che l’una Parte avrà comunicato con posta elettronica certificata.
Articolo 13
Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Foro compente in via esclusiva
13.1 Per eventuali contestazioni relative al Contratto, il Beneficiario può presentare reclamo al RUP, il quale darà riscontro entro i 30 giorni successivi.
13.2 Il Beneficiario, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto o non avesse ricevuto risposta entro il suddetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, deve rivolgersi alla Camera Arbitrale di Milano, ed esperire la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante arbitrato secondo il Regolamento della stessa Camera Arbitrale di Milano.
13.3 In caso di mancata risoluzione della controversia tra la Camera di Commercio ed il beneficiario è competente in via esclusiva il Foro di Avellino.
Articolo 14
Cessione del Contratto e del credito
14.1 La Camera di Commercio avrà la facoltà di procedere in ogni momento alla cessione a terzi del Contratto e/o dei crediti dallo stesso derivanti, con le eventuali garanzie che li assistono.
14.2 Il Beneficiario, senza il preventivo consenso scritto della Camera di Commercio, non potrà cedere a terzi né il Contratto, né le obbligazioni da esso derivanti.
Articolo 15 Trattamento dei dati personali
Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi di legge, e di essere a conoscenza dei diritti spettantigli ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché delle modalità del trattamento e delle finalità cui sono destinati i dati. Egli acconsente al trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione e diffusione nella misura necessaria per l’esecuzione del Contratto.
Articolo 16 Modifiche
Eventuali modifiche al Contrato dovranno risultare da atto scritto a firma dei legali rappresentanti delle Parti o di loro procuratori muniti dei necessari poteri.
Letto, firmato e sottoscritto.
……….., ……..
La Camera di Commercio
Il Beneficiario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: Articolo 4 (Erogazione del Finanziamento); Articolo 5 (Interessi); Articolo 6 (Rimborso del Finanziamento); Articolo 8 (Risoluzione e recesso); Articolo 9 (Estinzione anticipata); Articolo 10 (Scritture contabili); Articolo 11 (Spese ed oneri fiscali); Articolo 13 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie, Foro competente in via esclusiva); Articolo 14 (Cessione del Contratto e del credito).
Il Beneficiario