CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
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CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Responsabilità della società di leasing in caso di inadempimento del fornitore alla luce della nuova discipina sul credito ai consumatori
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Studio legale La Scala (Lex24)
Le operazioni di finanziamento ai consumatori sono generalmente collegate all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
A seguito del recente recepimento della direttiva comunitaria 2008/48/CE con il D.Lgs. n.141/2010, il collegamento negoziale assume particolare rilevanza anche sul piano giuridico, con la conseguenza che l'inadempimento del fornitore può comportare la risoluzione anche del contratto di finanziamento.
Si deve al riguardo precisare che ricorre la fattispecie del “contratto di credito collegato” quando il contratto di credito è finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Ciò chiarito, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se, con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile.
Con riferimento a tali principi, in materia di credito consumo, occorre sottolineare che il recepimento della direttiva nell’ordinamento, costituisce un naturale sviluppo che prende l’avvio, già nel 1996, dall’introduzione nel codice civile del capo quattordicesimo-bis (“Dei contratti del consumatore”), norme poi sostituite nel 2005 dalla disciplina contenuta nel Codice del consumo.
Al contrario è solo con la nuova disciplina sul credito ai consumatori, contenuta nel D.Lgs. n.141/2010, che la locazione finanziaria viene considerata un contratto di credito collegato, al quale è quindi applicabile la speciale disciplina di cui al comma 3 dell'art. 125 quinquies T.U.B.
In caso di locazione finanziaria è pertanto previsto che il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto di fornitura.
In questi casi, però, la costituzione in mora del fornitore da parte del consumatore-utilizzatore non determina l'automatica risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ma solo la sospensione del pagamento dei canoni, in quanto è la Società di leasing che, essendo parte del contratto di fornitura, valutate le contestazioni del consumatore e la presenza dei presupposti di cui all'art. 1455 c.c., qualora ritenga fondate le sue lamentele, provvede ad agire verso il fornitore contestandone l'inadempimento.
La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria.
Da ciò discende l'obbligo della Società di leasing di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni e dei servizi; mentre il finanziatore, oltre al risarcimento dei danni, ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
Si precisa infine che tutti questi diritti possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.