Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Comune di Castiglione d’Adda Provincia di Lodi
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Tra
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx nato a Castiglione d’Adda il 02-02-1959 – residente in Castiglione d’Adda in qualità di Responsabile del Servizio Personale, parte giuridica del Comune di Castiglione d’Adda con sede in Xxx Xxxx x. 000 ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di Castiglione d’Adda, giusto Decreto di Nomina n.9/2012 del 15-05-2012 che rappresenta ai sensi dell'articolo art. 5, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato Comune)
E
- il nato a il , residente in Via
C.F.: ,
PREMESSO
che, con pubblicazione della determinazione Servizio Segreteria e Affari Generali n. 63/23 del 06/03/2017, si è preso atto dell’esito della selezione per l’assunzione ai sensi dell’art.16 legge 56/87 di 1 Esecutore addetto all’ufficio demografico e tributi a tempo pieno di categoria B posizione economica B1, con contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed è stato nominato il vincitore della selezione, collocato al primo posto della suddetta graduatoria finale;
che, con la medesima determinazione è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., del Sig.
. , vincitore della selezione sopra indicata ed è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato di diritto a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi degli artt. 1, 14 e 14- bis del CCNL del 06.07.1995 e 12, comma 1, del CCNL del
31.03.1999.
In applicazione dell’art. 14 CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali sottoscritto il 6 luglio 1995;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza
Il rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo pieno ed indeterminato. Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
Il Comune di Castiglione d’Adda assume a decorrere dal , alle proprie dipendenze e a tempo indeterminato, con impiego a tempo pieno, il/la
Sig. , nato a
, residente in
il via
, dando atto che il lavoratore ha dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l’accesso al rapporto di lavoro ed in particolare quelle richieste dagli atti relativi alla procedura di assunzione di cu in epigrafe.
L’eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all’applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 2 – Incompatibilità
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.
Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
ART. 3 – Categoria di inquadramento professionale e posizione economica
Il lavoratore è inserito nella categoria “B” posizione economica “B1” con l’attribuzione del profilo professionale di Esecutore addetto all’ufficio demografico e tributi per il Servizio Demografico e Servizio Tributi;
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria B
– posizione economica B1.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del citato CCNL per la revisione dell'ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo in verticale di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. innanzi citato.
Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
ART. 4 - Trattamento economico.
La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento: categoria giuridica B.
Il trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge è il seguente:
- Il livello retributivo iniziale spettante come da retribuzione tabellare per 12 mensilità ( x 12) è di euro ( posizione economica di accesso
) a cui si aggiunge la tredicesima mensilità;
- indennità di vacanza contrattuale per 12 mensilità (
;
x 12) è di euro
- indennità di comparto per 12 mensilità ( x 12) è di euro ;
- per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
- spetta ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere.
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di Xxxxx sia fiscali che previdenziali, assicurative ed assistenziali.
ART. 5 – Data di inizio del rapporto di lavoro e durata
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno ed è a tempo indeterminato e pieno.
Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge delle modifiche al contratto individuale.
Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione dì lavoro.
ART. 6 – Sede di destinazione dell’attività lavorativa
L’attività lavorativa viene espletata presso la sede comunale del Comune di Castiglione d’Adda Servizio Demografico e Servizio economico, finanziario.
ART. 7 – Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L., attualmente è previsto in 36 ore settimanali ed è articolato come da disposizione del Responsabile del Settore, nel rispetto delle normative vigenti nell’Ente. Il rispetto dell’orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.
ART. 8 – Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa
Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente articolo 5.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all’Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della
decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.
ART. 9 – Ferie e giornate di riposo
1. La durata delle ferie è pari a :
34 giorni lavorativi annui, con orario settimanale di lavoro su sei giorni (pari a 36 dopo 3 anni di servizio ),
30 giorni lavorativi annui, con orario settimanale di lavoro su cinque giorni (pari a 32 dopo 3 anni di servizio) la ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in un giorno festivo e la fruizione dei permessi previsti dal vigente CCNL, come applicati nell'Ente. Le assenze per malattia sono regolate secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.
9 – Termini di Preavviso
I termini di preavviso in caso di recesso sono fissati come segue:
− due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
− tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
− quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà;
ART. 10 – Periodo di prova
Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova che ha durata di 2 (due) mesi (art. 14 bis CCNL del 6/7/95 introdotto dall’art. 3 dell’accordo del 13/05/96) effettivi di servizio prestato dalla data di assunzione, decorsa metà del quale è consentito, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal presente contratto, senza obbligo di preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3 dell’art. 14/bis; il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Ai sensi del comma 3 dell’art. 14/bis CCNL del 6/7/95 introdotto dall’art.3 dell’accordo del 13/05/1996 il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l' art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
ART. 11 – Norme applicabili – rinvio
Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e dalle norme di legge applicabili.
E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, sono regolati dalle clausole del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali vigente e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o dai Funzionari dell’Ente.
ART. 12 – Obblighi del Dipendente - Codice di comportamento
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
Il dipendente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 28-11-2000 (G.U. n. 84 del 10.04.2001), recepito dal CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, nonché del Codice di Comportamento adottato dall’Ente, che riceve copia.
ART. 13 – Tutela dei dati personali
L’ente garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune di Castiglione d’Adda in base ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dal suddetto decreto.
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in
nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio dell’Ente.
ART. 14 – Bollo e registrazione - Esenzione
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
ART. 15 – Sottoscrizione
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il presente contratto.
Il presente contratto, che si compone di x. xxxxx, viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato alla dipendente ed uno allegato al fascicolo personale.
Letto , confermato e sottoscritto