Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo R.C. PROFESSIONALE
Assicurazione RAMI ELEMENTARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo R.C. PROFESSIONALE
(DIP Aggiuntivo RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTO, INGEGNERE, GEOMETRA, XXXXXX XXXXX)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: PROFESSIONE ARCHITETTO, INGEGNERE, GEOMETRA, XXXXXX XXXXX
Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet di HDI è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015. |
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. |
Oggetto dell’ assicurazione - “Garanzia base” RCT Professionale | Oggetto dell’assicurazione HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per: a) I danni corporali e i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza per la quale risulta regolarmente iscritto all’Albo del relativo Ordine svolta nei termini delle leggi che la regolano. |
L’assicurazione vale per l’attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo: 1) Relativamente alla professione di Ingegnere o di Architetto, delle seguenti opere così come definite e regolate dall’art. 14 legge 143 del 02/03/1949 avente come titolo “Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”: - costruzioni rurali, industriali, civili,artistiche e decorative (classe I); - impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni civili o gruppi di costruzioni civili (classe III); - impianti elettrici (classe IV); - strade ordinarie e linee tranviarie, con esclusione delle strade ferrate, delle ferrovie e degli impianti teleferici e funicolari (classe VI); - bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per la produzione di energia elettrica per forza motrice, opere di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua, escluse le opere portuali e i bacini montani (classe VII); - impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane (classe VIII). 2) Relativamente alla professione di Perito Edile, per le seguenti opere così come definite e regolate dall’art. 19 legge del 12/03/1957: - costruzioni rurali, industriali, civili (classe I); - impianti di servizi generali interni, escluse navi e miniere (classe III); - strade ordinarie, con esclusione delle ferrovie e degli impianti teleferici e funicolari (classe VI); - impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane (classe VIII). 3) Relativamente alla professione di Geometra, per le opere così come definite e regolate dall’art. 8 del D.M. N. 596 del 06/12/1993. b) I danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite di lavoro presso i clienti. c) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione all’esercizio delle attività sotto indicate sempreché comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione indicata in polizza: - rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni (escluse stime e valutazioni in genere) nonché visure e ricerche catastali; - assistenza e consulenza alle procedure per il perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento; - l’accatastamento delle opere realizzate; - la consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi; - la consulenza e assistenza per pratiche di condono. L’assicurazione vale anche per le perdite involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di incendio, smarrimenti, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, limitatamente all’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato. La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto di altri professionisti, regolarmente iscritti all’albo del relativo ordine, non appartenenti al suo studio, ai quali egli abbia conferito formale incarico scritto e dei quali si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di HDI nei confronti dei responsabili. L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Limiti di risarcimento ⮚ L’assicurazione di cui a i punti a) e b) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate; ⮚ l’assicurazione di cui al punto c) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali. Segnaliamo che per tutte le garanzie è operante la seguente condizione: Scoperto con minimo In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.250,00 e massimo di €.30.000,00 per ogni sinistro ad eccezione dei danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali dove si esercita l’attività assicurata per i quali la liquidazione del danno sarà soggetta ad applicazione della franchigia di €.150,00. |
Segnaliamo inoltre che il Cliente/Assicurato può decidere di assicurarsi in autonomia di Agenzia fino al massimale di €.1.000.000,00. La copertura assicurativa è completata dalle seguenti Garanzie Complementari sempre operanti Studi associati Qualora l’Assicurato sia uno studio associato, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati in polizza, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato. Il massimale esposto in polizza si intende unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria. Errato trattamento dei dati personali L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Questa garanzia Complementare è prestata fino al 20% del massimale assicurato per la “Garanzia base” e fino al massimo di €.100.000,00, con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00 e massimo di €.30.000,00 per ogni sinistro. Interruzioni o sospensioni di attività L’assicurazione vale anche per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi. Questa garanzia Complementare è prestata fino al massimo di €.50.000,00 per ogni sinistro. Data di compimento delle opere Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: - sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; - consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; - uso delle opere secondo destinazione. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Condizione Particolare F – “R.C. della sola conduzione dello studio/ufficio” | Richiamando questa Condizione Particolare, dalla copertura assicurativa prestata si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali dove si svolge l’attività assicurata Per l’inserimento di questa Condizione, il Cliente/Assicurato si vedrà conteggiato lo sconto del 5% del premio della “Garanzia base”. |
Franchigia maggiorata | Come segnalato all’”Oggetto dell’assicurazione” le coperture assicurative sono prestate con lo scoperto del 10% con il minimo di €.250,00 e massimo di €.30.000,00. (Per la condizione “Errato trattamento dati personali” il minimo è fissato in €.1.500,00). Nel caso che il Cliente/Xxxxxxxxxx decidesse di ritenere a suo carico la somma di €.5.000,00 quale “Franchigia maggiorata”, il premio della “Garanzia base” sarà ridotto del 30%. |
Riduzione del periodo di Retroattività | Come disciplinato anche alla condizione “Inizio e termini della garanzia” di cui al successivo paragrafo “Che cosa non è assicurato?”, le coperture assicurative in genere sono prestate a garanzia di un periodo di “retroattività” da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni. Nel caso che il Cliente/Assicurato optasse per un periodo di retroattività inferiore (esempio:4 mesi), il premio della “Garanzia base” sarà ridotto del 15%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
La polizza è corredata da una serie di Condizioni Particolari che completano la copertura assicurativa, precisando che restano confermate le condizioni, limitazioni ed esclusioni delle garanzie già trattate. | |
Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa alla RCO secondo il seguente testo: Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.) HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino a concorrenza del massimale assicurato R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali. | |
L’assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’ assicurazione di legge. | |
Condizione Particolare: A – “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)” | La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivanti da: - malattie professionali; - detenzione od impiego di esplosivi; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine accelerat r ici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - malattia già manifesta tasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; - presenza, uso, contami nazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; - campi elettromagnetici; - muffe tossiche . L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Buona fede I.N.A.I.L. L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. |
Equiparazione ai dipendenti Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. | |
Segnaliamo che nella la garanzia RCO il limite di indennizzo per persona corrisponde al 50% del massimale R.C.T. e la franchigia a carico dell’Assicurato in percentuale di invalidità sarà del 6% I.P. | |
Per l’inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento per ogni addetto soggetto alla RCO che varia in funzione del massimale assicurato: A titolo di esempio il premio per ciascun addetto sarà di €.25,00 per il massimale di €.250.000,00 o di €.40,00 per il massimale di €.1.000.000,00. | |
Nel caso il Cliente/Assicurato optasse, in luogo della franchigia del 6% sulla I.P., per una franchigia assoluta di €.2.500,00, il premio per la Condizione Particolare RCO sarà ulteriormente aumentato del 20%; per la franchigia di €.5.000,00 l’aumento sarà del 10%. | |
Tolleranza del numero degli addetti Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” (R.C.O.) è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello |
dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell’art.1898 del codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. | |
Condizione Particolare: B – “Danni cagionati alle opere” | Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa ai “Danni cagionati alle opere” secondo il seguente testo: Xxxxx xxxxxxxxx alle opere L’assicurazione comprende i danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l’Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l’esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento fermo quanto stabilito alla condizione ”Xxxxxx e termini della garanzia” di cui al successivo paragrafo “Che cosa non è assicurato?”. Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite nonché a quelle sulle quali si eseguono o sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere e/o rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera. Sono comprese le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto, che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità e durata dell’opera determinando un pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall’Assicurato nell’applicare norme edilizie riferite a rischi sismici. La Condizione non è operante per i danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da HDI con precedenti polizze per lo stesso rischio. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese previste per le fattispecie di cui sopra o sull’entità delle stesse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Compagnia, presso la sede della Compagnia stessa o presso la sede dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Questa Condizione Particolare viene prestata nell’ambito del massimale esposto in polizza ed è operante purché le opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo abbiano un valore non superiore ad € 5.000.000,00. La garanzia è prestata fino al limite del 20% del massimale assicurato per la RCT e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00 Per l’inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 25% del premio della “Garanzia base”. |
Condizione Particolare: C – “Mancato rispetto di vincoli urbanistici” | Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa al “Mancato rispetto di vincoli urbanistici” secondo il seguente testo: Mancato rispetto di vincoli urbanistici L’assicurazione vale per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ad errata ed involontaria interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle autorità. L’assicurazione non vale: - se l’opera è stata realizzata in difformità alla concessione edilizia rilasciata per l’opera stessa; - per contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell’ambito delle “regolarizzazioni di violazioni edilizie”. La garanzia è prestata fino al limite del 10% del massimale assicurato per la RCT e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00. Richiamando l’opzione “Franchigia maggiorata” il minimo di scoperto sarà di €.5.000,00. |
Per l’inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 15% del premio della “Garanzia base”. | |
Condizione Particolare: D – “Mancata rispondenza delle opere” | Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa alla “Mancata rispondenza delle opere” secondo il seguente testo: Mancata rispondenza delle opere L’assicurazione vale anche per le spese direttamente sostenute dal Committente in conseguenza di gravi difetti riscontrate nelle opere progettate o dirette, sopravvenute entro un anno dalla loro ultimazione, che rendano inidonee le opere stesse all’uso o alle necessità cui sono destinate. Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuale miglioria dell’opera. La garanzia è prestata fino al limite di €.55.000,00 e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 25% con il minimo di €.250,00. Richiamando l’opzione “Franchigia maggiorata” il minimo di scoperto sarà di €.5.000,00. Per l’inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 30% del premio della “Garanzia base”. |
Condizione Particolare: E – “Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (TUSL)” | Richiamando questa Condizione particolare, la copertura assicurativa è estesa alle “Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (TUSL)” secondo il seguente testo: Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (TUSL) L’assicurazione si intende operante per lo svolgimento delle seguenti attività: a) Consulenza ecologica e ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore); b) Consulenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro (analisi di luoghi e postazioni di lavoro, di mansioni e del rapporto uomo - macchina, uomo - ambiente di lavoro; analisi delle apparecchiature/impianti / sostanze pericolose impiegate e loro possibili effetti sull'uomo e sull’ambiente; analisi delle procedure / istruzioni/modalità operative esistenti; analisi delle prescrizioni di legge e regolamenti locali; analisi delle possibili malattie professionali, infortuni, emergenze e incidenti); c) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione dei lavori come disposto e nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa garanzia non vale per: - le spese sostenute dal committente per modifiche, sostituzioni, migliorie, rifacimenti resi necessari a causa di inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato; - la mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all’uso tecnico cui sono destinate. Relativamente all’attività di consulenza in materia di prevenzione e protezione dei rischi di infortunio ed ambientali nei luoghi di lavoro, a i sensi del T.U. 81/2008, la garanzia non opera per il rischio derivante dall’assunzione del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione del proprio studio professionale. La garanzia opera a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività. La garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato per la RCT e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00. Richiamando l’opzione “Franchigia maggiorata” il minimo di scoperto sarà di €.5.000,00. Per l’inserimento di questa Condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 15% del premio della “Garanzia base”. |
Estensione del periodo di Retroattività | Come disciplinato anche alla condizione “Inizio e termini della garanzia” di cui al successivo paragrafo “Che cosa non è assicurato?”, le copertura assicurative in genere sono prestate a garanzia di un periodo di “retroattività” da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni. Nel caso che il Cliente/Assicurato optasse per un periodo di retroattività maggiorato a 5 anni, il premio della “Garanzia base” sarà aumentato del 15%. |
Che cosa non è assicurato? |
Limiti di risarcimento Il massimale indicato in polizza rappresenta inoltre la massima esposizione di HDI per tutti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza. |
Inizio e termini della garanzia L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza. Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale. L’assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla stipula del contratto assicurativo, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del codice civile in ordine: - all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti; - alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza. |
Vincolo di solidarietà L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, HDI risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. |
Cessazione del rapporto assicurativo In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, HDI si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati ad HDI nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale assicurato, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio. |
Radiazione o sospensione dall’Albo professionale Dal momento della radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall’Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida. La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall’Albo o della reiscrizione dell’Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio. |
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato; b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c) le persone alle quali si può applicare la Condizione Particolare A della polizza; d) le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; e) i collaboratori, dipendenti e praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b) che si avvalgano delle prestazioni professionali dell’Assicurato; f) le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone indicate alle lettere a) e b) rivestano la qualifica di socio responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo. |
Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. |
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza HDI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. HDI ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. HDI non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora HDI non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento di HDI avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare”. | |
Esclusioni – Rischi esclusi | a) Dall’ assicurazione sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali: 1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge; 2. relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi; 3. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo; 4. derivanti dalla propri età o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili; 5. alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; 6. a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 7. da furto; 8. derivanti da spargimento d’acqua; 9. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga; 10. provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere; 11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 12. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 13. perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi; 14. da campi elettromagnetici; 15. da muffe tossiche; 16. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; 17. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. b) L’ assicurazione non opera per: 1. perdite patrimoniali derivanti da furto o rapina; 2. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui; 3. assicurati che non siano iscritti all’Albo professionale od autorizzati dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e o le cui attività o autorizzazioni sia state negate, sospese, cancellate o revocate dalle Autorità; |
4. sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all’Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato od obbligato solidamente al pagamento; 5. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’Assicurato; 6. richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto o Impresa che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato, salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi; 7. richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano collaboratori dell’Assicurato; 8. lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; 9. perdite patrimoniali e xxxxx conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; 10. perdite patrimoniali ed i danni derivanti dall’attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un’impresa commerciale, o industriale, in qualunque forma svolta dall’Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quella nell’ambito della quale è esercitata la professione; 11. perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all’attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti; 12. lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell’Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti; 13. perdite patrimoniali conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e dia altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità; 14. danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate, sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; 15. danni derivanti dalle attività previste ai sensi del T.U. 81/2008 salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione dello studio; 16. danni verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili; 17. danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni; 18. i danni al le opere o parte di queste oggetto delle prestazioni professionali dell’Assicurato; 19. perdite patrimoniali e danni derivanti da certificazione di processi, impianti, prodotti, realizzata al fine di ottenere un riconoscimento di qualità; 20. perdite patrimoniali e danni derivanti da attività svolta per incarichi di consigliere di amministrazione o sindaco di società od enti, come pure da attività di certificazione di bilanci. L’assicurazione inoltre non comprende il rimborso ai clienti di quanto pagato all’Assicurato a titolo di competenze professionali. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia deve essere: • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o e-mail; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni con le seguenti modalità: ⮚ A mezzo posta all’indirizzo: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. ⮚ posta elettronica certificata a: xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ⮚ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61 Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 000.00.00.00 oppure rivolgersi alla propria Agenzia. |
Assistenza diretta/in convenzione: |
Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre Imprese Il contratto non prevede alcuna gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’Impresa: I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l’indennizzo sono variabili in funzione dell’entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell’Assicurato e delle persone di cui devono rispondere. |
Quanto e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La polizza è rivolta ad Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Edili abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all’ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è pari al 17,79% del premio imponibile della polizza emessa. Regime fiscale Il contratto è soggetto alla seguente aliquota di imposta: |
22,25% per la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxx eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione: “Assistenza / Reclami”. In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx; fax: x00.00.00000000; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx – xxx.xxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |