CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA VALORIZZAZIONE
DEL BACINO GLACIALE DELLA BESSANESE E DEL VECCHIO RIFUGIO XXXXXXXX
DEL CAI TORINO
TRA
Il Club Alpino Italiano – Sezione di Torino (di seguito CAI Torino), con sede legale in Torino, via Barbaroux 1, p. IVA e c. fiscale 02186330011, in persona del Presidente Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la Sede legale del CAI Torino
E
Il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino (di seguito Museomontagna), con sede in Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, p. IVA e c. fiscale 04322120017, in persona del Direttore Xxxxxxx Xxxxx, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso il Museomontagna
E
L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito IRPI), con sede legale in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxx 000, x. XXX 00000000000 e c. Fiscale 80054330586, in persona del Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, residente ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell’IRPI
E
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito ARPA Piemonte), con sede legale in Torino, via Pio VII 9, C.F./p. IVA 07176380017, in persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica ed ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell’ARPA Piemonte
E
Il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte (di seguito CAI Piemonte), con sede legale in Torino, via Principe Xxxxxx 17, c. fiscale 97676590017, in persona del Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale del CAI Piemonte
di seguito indicate congiuntamente come “Parti”
PREMESSO CHE
1. Il CAI Torino ha fra le sue finalità la conoscenza della montagna, la difesa e la valorizzazione e del loro ambiente naturale organizzando molteplici iniziative in campo alpinistico e culturale;
2. Il CAI Torino è proprietario del Rifugio Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a Balme (TO);
3. Il Museomontagna si occupa di documentazione, conservazione, valorizzazione, promozione della cultura della montagna secondo una prospettiva territoriale e internazionale;
4. Il Museomontagna ha una propria sezione distaccata presso il Rifugio vecchio Gastaldi;
5. L’IRPI ha come missione generale quella di progettare, promuovere ed eseguire ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel settore dei rischi naturali, con particolare attenzione ai rischi geo-idrologici;
6. L’IRPI dal 2016 gestisce presso il bacino glaciale della Bessanese un’area sperimentale attrezzata, dove viene svolta ricerca scientifica finalizzata ad approfondire, migliorare e divulgare le conoscenze circa gli effetti dei cambiamenti climatici sulla morfogenesi dell’ambiente alpino in generale e degli ambienti di alta quota in particolare, con specifico riferimento ai processi di instabilità naturale;
7. L’ARPA Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18, è un Ente di diritto pubblico preposto alle attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. Svolge pertanto sul territorio piemontese attività di controllo per la tutela dell’ambiente aventi per oggetto il campionamento, l’analisi, la misura, il monitoraggio e l’ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali;
8. Il CAI Piemonte persegue finalità di utilità sociale attraverso lo svolgimento, tra gli altri, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Per conseguire tali scopi provvede a rapportarsi con la Regione Piemonte e con altri Enti territoriali, a coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle 82 Sezioni CAI piemontesi anche attraverso i propri Organi tecnici regionali (es. Comitato Scientifico; Commissione Tutela Ambiente Montano-TAM), contribuendo alle loro spese di funzionamento.
E CONSIDERATO CHE
dalla collaborazione di questi portatori di interesse ha preso consistenza, negli anni, una serie di attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale, climatologico e geomorfologico, attuate tramite rilevazioni in loco con un’apposita rete di sensori e procedure innovative e webcam. La base di dati ottenuta ha consentito di studiare nel tempo l’evoluzione e di richiamare l’attenzione sul loro significato non solo da parte della comunità scientifica tramite pubblicazioni, ma anche del pubblico mediante azioni di divulgazione, anche con il coinvolgimento del Comitato Scientifico del CAI e dei suoi Operatori Naturalistici e Culturali (ONC).
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto)
Le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
- potenziare e coordinare le attività nella struttura del Rifugio Gastaldi Vecchio;
- migliorare la fruibilità della struttura al fine di renderla un luogo di deposito e di disseminazione della conoscenza sull’ambiente alpino, da utilizzarsi per scopi di ricerca scientifica, di formazione e di divulgazione;
- ottimizzare l’esistente, recuperare dei locali interni e implementare interventi esterni;
- sensibilizzare il grande pubblico sull’evoluzione ambientale in atto nell’xxxx Xxxxx di Ala e, più in generale, sugli effetti dei cambiamenti climatici negli ambienti alpini di alta quota;
- incrementare la frequentazione del Rifugio Gastaldi, anche a scopi culturali, e le relazioni territoriali con Torino e con la sede del Museomontagna attraverso l’asse vallivo della Stura;
- acquisire informazioni e dati scientifici e divulgare le conoscenze acquisite a favore della tutela degli ambienti alpini in alta quota;
- ampliare le azioni di studio e divulgazione;
- sviluppare programmi di alto valore innovativo;
- organizzare in comune eventi informativi/divulgativi, con frequenza almeno annuale, presso la struttura del Rifugio Gastaldi, per informare sullo stato e sull’evoluzione del territorio e del clima, nonché sulle attività già svolte o in programma da parte delle Parti contraenti;
- migliorare lo scambio, la condivisione e l’utilizzo reciproco dei dati e delle informazioni ambientali per implementare le conoscenze in materia di tutela dell’ambiente alpino e di cambiamenti climatici.
ARTICOLO 2
(Impegni previsti)
Per il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione:
- il CAI Torino si impegna a rendere disponibili 2 locali del vecchio Rifugio Gastaldi, da destinare ad attività di studio, ricerca, didattica e divulgazione, e si rende disponibile a ri-organizzare i locali in termini di arredamento base per il soggiorno dei ricercatori e a captare, stoccare e erogare corrente elettrica per il funzionamento delle apparecchiature di acquisizione dati e loro trasmissione telematica; agevolare i rapporti tra frequentatori professionali/didattici/turistici e gestore del rifugio; il tutto compatibilmente con le esigenze di gestione del Rifugio Gastaldi nuovo;
- il Musemontagna si impegna a mettere a disposizione i propri Archivi e le proprie competenze per la progettazione della nuova sezione museale e la sua armonizzazione con il resto dell’edifico e il contesto circostante; e a individuare presso la propria sede principale un congruo spazio di valorizzazione del progetto oggetto della presente Convenzione;
- l’IRPI si impegna a mettere a disposizione le conoscenze acquisite in questo bacino durante le molteplici attività di ricerca, di formazione e di divulgazione, per lo svolgimento di attività congiunte. L’IRPI mette altresì
a disposizione la webcam posizionata sul tetto del Rifugio Gastaldi Vecchio sia per collegare virtualmente il bacino della Bessanese allo spazio di valorizzazione del progetto realizzato al Museomontagna e sia per incrementare la visibilità online delle Parti mediante l’inserimento di contenuti divulgativi, loghi e banner;
- l’ARPA Piemonte si impegna a mettere a disposizione le conoscenze ambientali e sui rischi naturali acquisite sugli ambienti in alta quota per lo svolgimento di attività congiunte;
- l’ARPA Piemonte si impegna a fornire un contributo una tantum pari ad euro
………… per le operazioni di ristrutturazione del Rifugio Gastaldi, potendo in seguito usufruire, in regime di comodato d’uso (da sottoscriversi separatamente) per la durata di dieci anni, dei locali e di tutte le attrezzature tecniche ed informatiche installate presso il Rifugio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in alta quota, compreso l’eventuale soggiorno di personale e collaboratori di ARPA Piemonte;
- il CAI Piemonte si impegna alla divulgazione, anche a livello nazionale, del presente progetto di valorizzazione del bacino glaciale della Bessanese e del vecchio rifugio Gastaldi, mediante l’organizzazione di eventi e/o la redazione di pubblicazioni editoriali; alla ricerca di finanziamenti per contribuire alla realizzazione del progetto stesso; a valutare la realizzazione di un “sentiero scientifico” lungo il percorso che porta al Rifugio Gastaldi, e di un itinerario multimodale (percorsi pedonali, e ciclistici, ferrovia esistente) secondo il progetto e le indicazioni del Comitato Scientifico del CAI Piemonte, reperendo le risorse finanziare necessarie.
ARTICOLO 3
(Responsabili e Referenti)
Il CAI Torino indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il xxxxxxxxxxxxxx.
Il Museomontagna indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Direttore Xxxxxxx Xxxxx.
L’IRPI indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, ricercatore presso la sede di Torino.
L’ARPA Piemonte indica quale proprio responsabile della presente Convenzione il Direttore Generale Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx e quale referente il Dott. Secondo Xxxxxxx, dirigente della SC Dipartimento Rischi naturali e ambientali.
Il CAI Piemonte indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx per il proprio Comitato Scientifico.
Le Parti si impegnano, inoltre, a comunicare tempestivamente l’eventuale sostituzione dei responsabili e referenti di cui sopra nel periodo di validità della presente Convenzione.
ARTICOLO 4
(Finanziamenti)
Le attività oggetto della presente Convenzione, secondo gli impegni assunti da ciascuna delle Parti, e ulteriori progetti futuri congiunti saranno realizzati con fondi propri messi a disposizione dalle Parti.
Altre risorse potranno essere messe a disposizione da enti pubblici e privati esterni.
ARTICOLO 5
(Utilizzo delle informazioni e proprietà dei risultati)
Le Parti concordano di comunicare il livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite indicazioni, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili, fermo restando l’obbligo di citazione della fonte dei dati. Viceversa, le Parti si impegnano a non divulgare le informazioni classificate come “riservate”, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta e citandone la fonte di provenienza.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli accordi operativi.
La proprietà dei risultati derivanti dalle attività congiunte realizzate nell’ambito della presente Convenzione sarà appannaggio comune delle Parti.
ARTICOLO 6
(Durata, rinnovo e recesso)
La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione della stessa e avrà durata di 5 anni. Qualsiasi modifica alla Convenzione è valida solo se concordata per iscritto tra le Parti e debitamente sottoscritta.
La presente Convenzione potrà essere prorogata per il tempo necessario al completamento delle attività in corso, ovvero rinnovata per ulteriori 5 anni previa adozione di apposito provvedimento formale delle Parti da approvarsi almeno
3 mesi prima della data di scadenza.
Le Parti, fatto salvo quanto nel frattempo ottenuto in termini di risultati delle attività svolte, possono recedere consensualmente dalla presente Convenzione, ovvero singolarmente per giustificati motivi istituzionali, salvo disdetta da comunicarsi con almeno 3 mesi di preavviso mediante PEC o raccomandata A/R.
ARTICOLO 7
(Disciplina delle controversie)
Le Parti accettano di definire amichevolmente, in prima istanza, qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità e/o efficacia.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualunque controversia dovesse insorgere per l’applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino.
ARTICOLO 8
(Registrazione)
La presente Convenzione è redatta in 5 copie, di cui una per il CAI Torino, una per il Museomontagna, una per IRPI, una per ARPA Piemonte, una per il CAI Piemonte,
e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R.
n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.
ARTICOLO 9
(Conclusioni)
Il presente atto, composto da 6 pagine e da 9 articoli, che potrà essere integrato o modificato dai sottoscriventi solo dopo reciproco avvallo, viene letto ed accettato nella sua integrità dalle Parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino, …………………………
Per il Club Alpino Italiano – Sezione di Torino Il Presidente
Xxxxx Xxxxxxx
Per il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” Il Direttore
Xxxxxxx Xxxxx
Per l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte Il Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
Per il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte Il Presidente
Xxxxx Xxxxxxxxxx