CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
“Riqualificazione e ammodernamento delle Aule per l’erogazione di servizi digitali a supporto della didattica innovativa e sensoristica per l'erogazione di servizi digitali, per la didattica e per la fruizione in autonomia delle aule quali ambienti di studio” nell’ambito dell’accordo di programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria.
CIG Lotto 1 [81850450D0] Dipartimenti e Centri: CLA DESF DISCAG DISPES FSSN CIG Lotto 2 [818504941C] Dipartimenti e Centri: CTC DEMACS DIBEST DSU
CIG Lotto 3 [81850515C2] Dipartimenti e Centri: DIATIC DICES DIMEG DIMES
DINCI FISICA
(CUP _H21G18000410002)
Il Responsabile Scientifico Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 1 - Oggetto dell’appalto Art. 2 - Durata dell'appalto Art. 3 – Consegne
Art. 4 – Direttore dell’esecuzione del contratto Art. 5 – Avvio dell’esecuzione del contratto
Art. 6 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore Art. 7 – Importo dell’appalto
Art. 8 – Modalità di effettuazione della fornitura Art. 9 – Variazioni
Art. 10 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro Art. 11 - Responsabilità verso terzi
Art. 12 - Garanzia definitiva
Art. 13 - Subappalto, divieto di cessione
Art. 14 - Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori Art. 15 - Penalità
Art. 16 - Collaudo
Art. 17 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto
Art. 19 - Recesso
Art. 20 - Garanzia ed assistenza post-vendita Art. 21 - Risoluzione del contratto
Art. 22 - Fallimento dell’appaltatore
Art. 23 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 24 - Spese contrattuali
Art. 25 - Trattamento dei dati personali Art. 26 - Domicilio dell’appaltatore
Art. 27 - Pagamenti
Art. 28 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip Art. 29 - Duvri
Art. 30 - Foro competente Art. 31 - Rinvii normativi
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la riqualificazione e ammodernamento delle Aule per l’erogazione di servizi digitali a supporto della didattica innovativa per l'erogazione di servizi digitali per la didattica e per la fruizione in autonomia delle aule quali ambienti di studio nell’ambito dell’accordo di programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria.
La fornitura è composta da tre lotti, di seguito descritti e le cui caratteristiche tecniche sono puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico (Progettazione esecutiva dell’intervento di acquisizione beni), allegato parte integrante del presente documento:
Fornitura e posa in opera di attrezzature a supporto della didattica innovativa
I Codici Identificativi della Gara sono:
per il Lotto 1 il n. [81850450D0]; per il Lotto 2 il n. [818504941C]; per il Lotto 3 il n. [81850515C2].
Art. 2 Durata dell'appalto
La fornitura dovrà essere eseguita entro 100 giorni per il lotto 1, 95 giorni per il lotto 2, 100 giorni per il lotto 3, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 21 e 22 e gli altri espressamente previsti nel presente capitolato o nel contratto.
Le date di inizio e termine saranno individuate mediante apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall’impresa affidataria.
Il cronoprogramma di fornitura riporta i periodi temporali delle fasi lavorative previste per i lotti di fornitura. La fornitura sarà eseguita rispettando i periodi di esecuzione (gg) di cui all’art.3 e l’appaltatore non potrà procedere in nessun caso a eseguire consegne su più sub-lotti se non espressamente indicato con ordine di servizio dall’Ufficio direzione dell’esecuzione. Gli allestimenti dovranno minimizzare il fermo d’aula nel rispetto delle attività didattiche in corso di svolgimento.
Per le suddette ragioni è previsto un allestimento progressivo dei lotti tramite la definizione da parte dell’Ateneo di un piano delle consegne e collaudo da stabilirsi all’atto dell’aggiudicazione della fornitura.
Art. 3 Consegne
La consegna per ogni lotto dovrà essere effettuata solo per consegne parziali comprendenti un gruppo di “aule complete”. Per “aula completa” s’intende la fornitura di tutto il materiale necessario per l’implementazione ed installazione di ognuna delle aule previste dall’appalto. Di seguito vengono dettagliati la composizione dei tre lotti
relativi alla fornitura e corrispondenti tempi di esecuzione:
lotti | Composizione lotti | Tempo esecuzione(gg) |
lotto 1- CIG 81850450D0 | 26 aule piccole | |
29 aule medie | ||
Dipartimenti e Centri: | 100 | |
9 aule gradinate | ||
CLA DESF DISCAG DISPES | ||
FSSN | ||
15 aule grandi | ||
lotto 2 - CIG 818504941C | 40 aule piccole | |
26 aule medie | ||
Dipartimenti e Centri: | 95 | |
5 aule gradinate | ||
CTC DEMACS DIBEST | ||
DSU | ||
12 aule grandi | ||
lotto 3 - CIG 81850515C2 | 25 aule piccole | |
Dipartimenti e Centri: | 35 aule medie | 100 |
7 aule gradinate | ||
DIATIC DICES DIMEG | ||
15 aule grandi | ||
DIMES DINCI FISICA |
Le aule interessate ad ogni consegna parziale verranno indicate dal direttore dell’esecuzione nel verbale di consegna del lotto, in base alla disponibilità dei locali con conseguente variazione del piano delle consegne, stabilito all’aggiudicazione.
Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dal Direttore dell’esecuzione.
I luoghi previsti per la consegna saranno quelli indicati nell’Allegato tecnico.
Il Fornitore dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento degli imballaggi consegnati, previa comunicazione del Direttore dell’esecuzione.
Le consegne dovranno essere effettuate entro i termini di cui alla precedente tabella, a partire dal ricevimento dell’ordine di consegna parziale dei lotti, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Direttore dell’esecuzione. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all’amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso i locali dell’Università. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna.
Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
Art. 4
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 5
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 7 Importo dell’appalto
L’importo a base di gara, per la fornitura in opera è rispettivamente pari a:
€ 617.129,15
€ 1.965,15 Oneri per la Sicurezza
€ 37.620,00 per costo manodopera
di cui
Lotto 1
Lotto 2 | € 608.114,15 di cui € 1.965,15 Oneri per la Sicurezza € 33.744,00 per costo manodopera |
Lotto 3 | € 613.976,15 di cui € 1.965,15 Oneri per la Sicurezza € 38.304,00 per costo manodopera |
Totale | € 1.839.219,45 di cui € 5.895,45 Oneri per la Sicurezza € 109.668,00 per costo manodopera |
diconsi (Euro unmilioneottocentotrentanovemiladuecentodiciannove,45), compresi
€5.895,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all’IVA esclusa;
Il prezzo definitivo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza. L’Operatore economico se ne assume ogni rischio.
Art. 8
Modalità di effettuazione della fornitura
La fornitura verrà effettuata nell’ambito degli acquisti approvati dalla Regione Calabria relativi al progetto di “Riqualificazione e ammodernamento delle Aule per l’erogazione di servizi digitali a supporto della didattica innovativa e sensoristica per l'erogazione di servizi digitali per la didattica e per la fruizione in autonomia delle aule quali ambienti di studio” redatto nell’ambito dell’accordo di programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca in Calabria.
Il dettaglio della fornitura è meglio specificato nell’allegato tecnico, che diventa parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Art. 9 Variazioni
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 10
Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto. La Ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nella fornitura, oggetto del presente capitolato, e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione, delle prestazioni di cui al presente capitolato.
L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Inoltre l’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
In particolare, nello svolgimento della fornitura, l’affidatario è tenuto:
1. A fornire in opera le attrezzature richieste;
2. Ad avere la cura e la responsabilità delle attrezzature fino al collaudo delle stesse;
3. A riconsegnare i luoghi oggetto di intervento nello stesso stato di decoro e pulizia nel quale sono stati affidati;
4. A provvedere allo smaltimento delle attrezzature da dismettere, opportunamente indicate dal direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai materiali di imballo e quant’altro, ed alla successiva trasmissione di specifica certificazione relativa all’avvenuto trasporto a discarica, senza la quale non potrà procedersi all’approvazione del collaudo.
Art. 11 Responsabilità verso terzi
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell’esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l’Amministrazione universitaria da qualsiasi pretesa o molestia.
L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell’appalto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.
Per le finalità di cui sopra, l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa come di seguito articolata.
La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall’appaltatore dovrà prevedere:
• Massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 500.000,00;
• Massimali per danni a prestatori d’opera non inferiori ad € 500.000,00 per sinistro ed € 100.000 per persona danneggiata.
La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 12 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore della fornitura è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di almeno il 10 per cento dell’importo della stessa, in relazione al ribasso offerto. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri di cui alle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché opera a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità della fornitura (certificato di collaudo).
Art. 13
Divieto di cessione del contratto.
Subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 14
Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
Per lo svolgimento delle attività relative alla fornitura oggetto dell’affidamento, l’impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento della fornitura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che la fornitura venga effettuato secondo xxxx e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.
L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all’esecuzione dell’appalto.
L'appaltatore e i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del codice.
L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto.
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità (certificato di collaudo), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d’appalto.
Art. 15 Penalità
E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni
caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una penale calcolata in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione della penale non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al RUP propone l’applicazione della suddetta penale specificandone l’importo.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale sarà effettuato trattenendo la penale sul corrispettivo dovuto all’appaltatore ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Art. 16
Verifica di conformità (Collaudo)
Le attrezzature fornite saranno sottoposte a verifica di conformità (collaudo) a mezzo di personale tecnico incaricato dall’Università della Calabria, xxx X. Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX), in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’allegato tecnico e di quelle consegnate, nonché la funzionalità complessiva del sistema, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura che sarà indicata nella relativa certificazione a firma del direttore dell’esecuzione e dell’appaltatore. La verifica di conformità sarà, poi, sottoposta a ratifica dall'Organo superiore della stazione Appaltante.
L’Amministrazione, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare il sistema o rifiutarlo o chiederne la sostituzione.
Xxxx rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato.
Il credito residuo sarà liquidato alla ditta Appaltatrice al termine dell'iter procedurale summenzionato.
Art. 17
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Art. 18
Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:
1) il presente capitolato speciale;
2) gli elaborati tecnici presentati in sede di gara (offerta tecnica)
3) l’offerta economica dell’impresa;
4) DUVRI;
5) Patto d’integrità.
Art.19 Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 20
Garanzia ed assistenza post-vendita
I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 24 mesi dalla data del certificato di verifica della conformità e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.
Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.
I tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, non dovranno essere superiori a 15 giorni dalla richiesta.
Art. 21 Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1.
L’Ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, il responsabile dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. L’Università della Calabria, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione.
La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Amministrazione non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di interruzione del contratto, al netto di eventuali danni causati all’Amministrazione. La decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni causati all’Amministrazione.
Art. 22 Fallimento dell’appaltatore
1) In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016.
2) Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio/la fornitura, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dello stesso.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell’appalto
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.
Art. 24 Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Art. 25 Trattamento dei dati personali
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Università della Calabria che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Università della Calabria implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Art. 26 Domicilio dell’appaltatore
Il prestatore della fornitura elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.
Art. 27 Pagamenti
Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità:
Emissione della prima fattura in seguito al rilascio da parte del RUP del certificato di pagamento della rata derivante dallo stato di avanzamento della fornitura che certifichi il raggiungimento del 33,33% del totale della fornitura di ogni lotto a firma del direttore dell’esecuzione. A tale rata verrà applicata la detrazione dello 0,5% come da art. 14 del presente capitolato.
La fattura di saldo potrà essere emessa a partire dalla data di verifica di conformità (collaudo positivo avvenuto).
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento:
• all’Appalto Specifico ed al relativo Progetto;
• alla Data di accettazione delle Apparecchiature;
• al codice C.I.G. e CUP relativo al lotto di fornitura di che trattasi;
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: LYVBY4 .
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’impegno dell’Amministrazione al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione.
Art. 28
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’Amministrazione provvederà a corrispondere all’Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 29 Duvri
Il datore di lavoro committente ha elaborato un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Art. 30
Foro compente
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra l’appaltatore e l'Amministrazione circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, sarà competente il Foro di Cosenza.
Art. 31 Rinvii normativi
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici
Il Responsabile Unico del Procedimento (Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXX XXXXXXX 29.05.2020
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