CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SIMONSWERK GMBH (Aggiornate al: 01.01.2022)
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SIMONSWERK GMBH
(Aggiornate al: 01.01.2022)
I. Disposizioni generali – Ambito di applicazione
Le nostre forniture e prestazioni si effettuano esclusivamente alle seguenti Condizioni Generali di Vendita. Le presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx si applicano altresì alle future transazioni tra le parti contraenti, senza bisogno di un nuovo rimando alle nostre Condizioni Generali di Vendita. Esse si applicano anche quando per contratti futuri non ci richiameremo espressamente ad esse, in particolare anche quando, pur a conoscenza di condizioni contrattuali del committente contrastanti o divergenti dalle nostre Con- dizioni Generali di Vendita, forniremo senza riserve prestazioni o forniture al commit- tente.
II. Offerte e conclusione del contratto, contenuto della prestazione
1. Le nostre offerte nei confronti del committente non sono vincolanti. In particolare, le nostre forniture hanno luogo a condizione che vi sia sufficiente disponibilità a magaz- zino e fatti salvi errori di trascrizione, calcolo o altri errori. Immagini, disegni, misure, pesi e tonalità cromatiche contenuti in cataloghi, prezzari e altri stampati o su pagine della nostra homepage Internet rappresentano dati indicativi tipici del settore. Ci riserviamo inoltre di apportare le necessarie modifiche tecniche. Ciò vale in particolar modo per arti- coli realizzati appositamente.
2. L‘ordine del committente si considera offerta vincolante. L‘accettazione della pre- sente offerta avviene, a nostra scelta, entro quattro settimane attraverso l‘invio di una conferma d‘ordine o la prestazione delle forniture o delle prestazioni ordinate. Pattuizio- ni accessorie orali sono vincolanti solo dopo nostra accettazione in forma scritta, via fax o email.
3. I dati e le descrizioni tecniche delle rispettive informazioni sui prodotti e dei rispet- tivi materiali pubblicitari non rappresentano né garanzia delle caratteristiche né della durata delle merci da noi fornite.
4. Le vendite a campione o a prova garantiscono esclusivamente la conformità a rego- la d‘arte del campione, ma non rappresentano alcuna garanzia ai sensi dell‘art. 276, com. 1, BGB (Codice civile tedesco) né alcuna garanzia per le caratteristiche o la durata ai sensi dell‘art. 443 BGB delle merci che dovranno essere da noi fornite.
III. Prezzi, condizioni di pagamento, mora nel pagamento
1. Si applicano i prezzi concordati alla conclusione del rispettivo contratto, in parti- colare i prezzi indicati nel modulo di ordinazione o nella conferma d‘ordine. Qualora un prezzo non sia espressamente fissato, varranno i prezzi vigenti secondo il nostro listino prezzi al momento della stipula del contratto. A questi prezzi vanno aggiunte l‘IVA vi- gente il giorno della consegna nella rispettiva misura prevista dalla legge, le spese per la regolare spedizione e l‘imballaggio necessario, le spese di trasporto franco stabilimento e xxxxxx xxxxxxxxx, le spese per facchinaggio e autotrasporto e - laddove concordata - le spese per l‘assicurazione sul trasporto. Per le consegne all‘estero possono subentrare tasse specifiche per il singolo Paese.
2. Ci riserviamo il diritto di modificare opportunamente i nostri prezzi, se dopo la con- clusione del contratto si verificano delle diminuzioni o degli aumenti di prezzo esterni all‘azienda, in particolar modo a causa di accordi collettivi salariali o variazioni dei prezzi di mercato che si ripercuotono sui costi complessivi delle merci. Comproveremo ciò al cliente su richiesta, tenendo conto dei singoli elementi di costo e della loro portata sul prezzo totale.
3. Gli assegni sono accettati soltanto previo accordo, nonché solo pro solvendo e a condizione della loro scontabilità. Le spese di sconto saranno calcolate dal giorno
dell‘esigibilità dell‘importo della fattura. È esclusa una garanzia per la corretta presenta- zione dell‘assegno e la levata del protesto cambiario.
4. Al committente spettano diritti di compensazione o ritenzione solo qualora le sue contropretese siano state accertate con forza di giudicato, siano mature per la decisio- ne, non vengano da noi contestate o siano da noi riconosciute. Inoltre il committente è legittimato all‘esercizio del diritto di ritenzione, solo nella misura in cui la sua controri- chiesta si fondi sullo stesso rapporto contrattuale del nostro diritto.
5. La deduzione dello sconto necessita di uno speciale accordo scritto.
6. Qualora non risulti niente di diverso dalla conferma d‘ordine, il prezzo d‘acquisto netto (senza deduzione) è esigibile entro tranta (30) giorni dalla data della fattura. In caso di mora nel pagamento si applicano le disposizione di legge.
7. Se il committente non paga fatture scadute, viola il termine di pagamento accor- dato oppure la situazione patrimoniale del committente peggiora dopo la conclusio- ne del contratto o dopo la stessa noi dovessimo ricevere informazioni sfavorevoli che mettono in dubbio la solvibilità e l‘affidabilità creditizia del committente, saremo allora legittimati a mettere in scadenza il suo complessivo debito residuo e, con modifica degli accordi presi, a esigere gli acconti e le cauzioni ovvero, dopo l‘esecuzione della consegna, a esigere l‘immediato pagamento di tutti i nostri crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico. Ciò vale in particolar modo qualora il committente interrompa i suoi pagamen- ti, venga rifiutato l‘incasso di un suo assegno, non venga pagata una cambiale negoziata dal committente, sia stata aperta una procedura fallimentare sul suo patrimonio o sia stata presentata richiesta di procedura fallimentare e questa non possa essere aperta a causa dell‘insufficiente massa attiva.
IV. Periodo di consegna e prestazione, ritardo nell’adempimento
1. I termini di consegna convenuti hanno validità solamente indicativa, laddove non sia stato concordato espressamente per iscritto un contratto a termine fisso. Qualora vengano tuttavia violati da parte nostra termini di consegna per circostanze a noi impu- tabili, il committente, dopo l‘infruttuoso decorso di una congrua proroga del termine da lui fissata, potrà recedere dal contratto se la fissazione della proroga era connessa con la dichiarazione che egli avrebbe receduto dal contratto in caso di infruttuoso spirare del termine. Il recesso deve avvenire in forma scritta.
2. Noi cadiamo in mora dopo l‘infruttuoso decorso della congrua proroga del termine fissata dal committente. In caso di forza maggiore e altre circostante imprevedibili ed eccezionali a noi non imputabili, come ad es. interruzioni dell‘esercizio dovute a incendi, acqua e simili accadimenti, avarie di impianti di produzione e macchinari, violazioni dei termini di consegna o interruzioni della fornitura da parte dei nostri fornitori e arresto delle attività a causa di carenza di materie prime, energia o manodopera, scioperi, ser- rate, difficoltà nel reperire mezzi di trasporto, intralci del traffico e interventi di auto- xxxx, siamo legittimati - ove fossimo incolpevolmente impossibilitati a eseguire i nostri obblighi di prestazione a causa delle circostante menzionate - a rinviare la fornitura o la prestazione per la durata dell‘impedimento con l‘aggiunta di un congruo periodo di avviamento. Le parti contraenti sono obbligate a comunicare senza indugio alla contro- parte impedimenti del tipo definito in precedenza. Laddove a causa di tali impedimenti la fornitura o la prestazione venga ritardata di oltre un mese, sia noi che il committente siamo legittimati, rinunciando a qualsiasi diritto di risarcimento dei danni, a recedere dal contratto per quanto concerne la quantità interessata dal ritardo nella fornitura.
3. In ogni caso di mora il nostro obbligo di risarcimento dei danni è limitato secondo
quanto stabilito dalle disposizioni di cui all‘art. VII., paragrafi 1.-6.
4. Siamo autorizzati ad effettuare forniture e prestazioni parziali nell‘arco del perio- do di fornitura e prestazione concordati, ove ciò sia accettabile per il committente.
5. Se il committente cade in mora di accettazione o viola colpevolmente altri obblighi
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SIMoNSWERK GmbH
Xxxxxxxxx Xxx 0
X-00000 Xxxxx-Xxxxxxxxxxx
Fon +49 (0)5242/413-0
Mail xxxx@xxxxxxxxxx.xx Web xxx.xxxxxxxxxx.xxx
Geschäftsführer Xxxxx Xxxxxx Dr. Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxx
Rechtsform: GmbH
Handelsregister: Gütersloh HRB 5554
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC/SWIFT: XXXXXXX0XXX
Commerzbank AG
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC/SWIFT: XXXXXXXX000
di cooperazione, saremo allora legittimati a richiedere il risarcimento del danno nella mi- sura a noi occorsa, incluse eventuali spese supplementari. Sono fatte salve richieste più elevate.
6. Per gli articoli realizzati su richiesta del cliente, sono consentiti scostamenti dalla quantità ordinata fino al 10% per difetto e per eccesso, in quanto ciò non è evitabile per motivi tecnici.
V. Passaggio del rischio, spese di trasporto e imballaggio
1. In mancanza di accordi scritti di diverso tenore, la consegna è effettuata xxxxxx fabbrica x xxxxxx xxxxxxxxx e deve essere ritirata dal committente a proprio rischio e spese. Il rischio del perimento e del deterioramento accidentali si trasferisce al commit- tente con la comunicazione della messa a disposizione, per il resto con la consegna al vettore. Ciò vale anche se è pattuita una consegna franco destino o se ci facciamo carico di un‘assicurazione sul trasporto, eccetto che la consegna avvenga con nostri propri au- toveicoli.
2. La scelta del metodo di spedizione e dell‘imballaggio viene effettuata da noi, laddo- ve non siano stati stipulati a riguardo accordi speciali in forma scritta, via fax o email.
3. Per gli articoli del catalogo consegniamo esclusivamente unità di imballaggio com- plete. Per le unità di imballaggio incomplete mettiamo in conto un sovrapprezzo di EUR 11,50. Per le spedizioni complete di merci a partire da un valore netto di EUR 500,00 (IVA esclusa), consegniamo franco destinazione cliente senza spese di imballaggio. La con- segna nel luogo di destinazione convenuto è a carico del destinatario. Le consegne al di fuori della Germania sono soggette ad accordi individuali.
VI. Diritti del committente in caso di vizi
1. Il committente dovrà comunicarci tempestivamente per iscritto, tuttavia al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della merce, vizi palesi della cosa, forniture non corrette e scostamenti della quantità, indicando la data della bolla di consegna e il numero della commessa. I vizi occulti ci devono essere denunciati per iscritto entro un termine di otto (8) giorni dalla loro scoperta. Il venditore ha l‘obbligo, all‘occorrenza testando un campione, di verificare se la merce fornita è esente da vizi e idonea all‘uso previsto. Dopo tre mesi dal passaggio del rischio al committente ai sensi dell‘art. V. 1., si considerano tardive eventuali contestazioni inerenti a vizi palesi od occulti. In caso di denuncia dei vizi tardiva o non fatta debitamente valere ai sensi dell‘art. VI. 1., frasi 1-4, il committente perde i suoi diritti per vizi della cosa, salvo che il vizio non sia stato da noi taciuto dolosamente.
2. Nel caso di vizi delle merci da noi fornite, siamo obbligati a nostra scelta solo alla eliminazione dei vizi o alla fornitura di merce esente da vizi (adempimento successivo). Qualora non fossimo disposti a eseguire un adempimento successivo o non ne fossimo in grado - in particolar modo se facciamo scadere, per ragioni a noi imputabili, il termine congruo concessoci e connesso con la dichiarazione che in caso di infruttuoso decorso del termine il committente recederà dal contratto, oppure se l‘adempimento successivo non va a buon fine per altri motivi - il committente sarà allora legittimato a sua scelta a recedere dal contratto o a una riduzione del prezzo d‘acquisto. L‘eliminazione dei vizi si considera non andata a buon fine dopo il terzo tentativo, laddove in base al tipo di oggetto o ad altre circostanze non emerga niente di diverso . Laddove il committente subisca un danno o sostenga spese invano a causa dei vizi delle merci da noi fornite, la nostra responsabilità a tal fine è determinata ai sensi degli artt. VI.1. VII. 1.-6. e VIII.
3. I diritti elencati nell‘art. VI 2. sono esclusi in caso di scostamento solo di poco
conto dalle caratteristiche concordate, in caso di pregiudizio solamente minimo dell‘utilizzabilità, in caso di usura naturale oppure di danni non previsti dal contratto e sorti dopo il trasferimento del rischio a causa di uso scorretto o negligente, di sollecitazi- one sproporzionata o per via di influenze esterne.
4. I diritti contemplati dall‘art. VI. 2 sono esclusi per errori risultanti da documenti (di- segni, campioni, etc.) presentati dal committente. Questo concerne in particolar modo anche il funzionamento di articoli realizzati secondo la progettazione del committente o della documentazione relativa al progetto da lui presentata.
5. Sono esclusi diritti del committente per spese necessarie ai fini dell‘adempimento
successivo, in particolare costi di trasporto, delle infrastrutture di trasporto, per materi- ali e lavori, qualora i costi aumentino a causa del trasporto della merce in un altro luogo dopo la nostra consegna, eccetto che questo corrisponda all‘uso conforme della merce.
VII. Responsabilità
1. La responsabilità della nostra impresa per danni o spese sostenute invano - indiffe- rentemente dalla loro ragione giuridica - sorge solo quando il danno o le spese sostenute invano:
a) sono stati causati da noi o dai nostri ausiliari attraverso violazione colposa di un obbligo tale che il suo adempimento rende sostanzialmente possibile la regolare esecu- zione del contratto e sulla cui osservanza il cliente può di regola fare affidamento (obbli- go contrattuale fondamentale) oppure
b) sono riconducibili a una violazione gravemente colposa o intenzionale di obblighi da parte nostra o dei nostri ausiliari. In deroga all‘art. VII. 1. a), rispondiamo per danni o spese sostenute invano causati da una consulenza e/o informazioni che non devono es- sere retribuite separatamente, solo nel caso di violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi, sempre che tale violazione non rappresenti ai sensi dell‘art. 434 BGB un vizio della cosa della merce da noi fornita.
2. Laddove, in assenza di colpa grave o dolo, siamo responsabili della violazione di un obbligo contrattuale essenziale ai sensi dell‘art. VII. 1. a), la nostra responsabilità per risarcimento danni sarà limitata al danno tipico il cui verificarsi era prevedibile. Non rispondiamo in questo caso del mancato guadagno del committente e dei danni conse- guenti indiretti non prevedibili. Le limitazione della responsabilità di cui sopra alle frasi 1 e 2 valgono allo stesso modo per danni provocati a causa di colpa grave o intenzionali- tà dei nostri dipendenti o incaricati, salvo che questi non siano nostri amministratori o impiegati con mansioni direttive. Non rispondiamo per danni indiretti del committente che gli spettano dall‘esercizio di diritti fondati su penali contrattuali.
3. Laddove, in assenza di colpa grave o dolo, rispondiamo della violazione di un obbli- go contrattuale fondamentale ai sensi dell‘art. VII. 1. a), la nostra responsabilità sarà limi- tata a seconda dell‘entità a massimo 5 mln. per evento dannoso, tuttavia ad al massimo 10 mln. per anno.
4. Le precedenti limitazione della responsabilità elencate nell‘art. VII., paragrafi 1.-3., non si applicano qualora la nostra responsabilità sia obbligatoria a causa delle disposizi- oni della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti o vengano fatti valere diritti derivanti da lesioni alla vita, all‘integrità fisica e alla salute. In caso di assenza di una ca- ratteristica da noi garantita nella merce da noi fornita, rispondiamo soltanto per quei danni il cui non verificarsi era oggetto della garanzia.
5. È esclusa, a prescindere dalla natura giuridica della pretesa fatta valere, una respon- sabilità per risarcimento danni maggiore rispetto a quanto previsto dall‘art. VII., para- grafi 1.-4. Ciò vale in particolare anche per richieste di risarcimento danni per colpa in contrahendo ai sensi dell‘art. 311 BGB, violazione positiva del contratto ai sensi dell‘art. 280 BGB o in virtù di azioni fondate sulla responsabilità extracontrattuale.
6. Se la responsabilità per risarcimento danni nei nostri confronti è esclusa o limitata ai sensi dell‘art. VII. 1.-5., ciò vale anche per quanto riguarda la personale responsabilità per risarcimento danni dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.
VIII. Prescrizione di diritti
1. I diritti del committente per vizi delle merci da noi fornite o per prestazioni da noi eseguite contrariamente agli obblighi - incluse le richieste di risarcimento di danni e le richieste di rifusione delle spese sostenute invano - si prescrivono entro un (1) anno dall‘inizio legale della prescrizione, ove non risulti diversamente dal seguente articolo VII, paragrafi 2.-5.
2. Qualora il committente sia un imprenditore ed egli, ovvero un altro acquirente nella catena di distribuzione in qualità di imprenditore, abbia soddisfatto le richieste del con- sumatore fondate su vizi di beni prodotti ex novo da noi forniti, i quali siano stati anche consegnati al consumatore come tali, la prescrizione dei diritti del committente nei no- stri confronti si verifica ai sensi degli artt. 437 e 478, paragrafo 2, BGB al più presto due (2)
mesi dal momento nel quale il committente, ovvero un altro acquirente nella catena di distribuzione in qualità di imprenditore, abbia soddisfatto le pretese giuridiche del con- sumatore, salvo che il committente avesse potuto appellarsi con successo all‘eccezione di prescrizione nei riguardi del proprio cliente/contraente. La prescrizione dei diritti del committente nei nostri confronti per beni difettosi da noi forniti si verifica in ogni caso con la prescrizione, nei riguardi del committente, dei diritti del cliente/contraente del committente derivanti da vizi delle merci da noi fornite a quest‘ultimo, al più tardi tutta- via dal momento in cui abbiamo consegnato la rispettiva merce al nostro committente.
3. Per i beni prodotti ex novo da noi forniti, i quali conformemente alla loro norma- le modalità d‘uso vengono utilizzati per un‘opera edilizia e abbiano causato i vizi di quest‘ultima, i diritti del committente si prescrivono entro cinque (5) anni dall‘inizio legale della prescrizione.
4. Qualora contravvenendo ai nostri obblighi abbiamo fornito una consulenza e/o delle informazioni non da retribuire a parte, senza aver fornito merci nell‘ambito della consulenza o delle informazioni fornite ovvero senza che la consulenza o le informa- zioni illegittime rappresentino un vizio della cosa della merce da noi fornita ai sensi dell‘art. 434 BGB, i diritti fondati su di esse si prescrivono nei nostri confronti entro un
(1) anno dall‘inizio legale della prescrizione. I diritti del committente/cliente nei nostri confronti nascenti dalla violazione di obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, i quali ai sensi dell‘art. 434 BGB non consistono in vizi della cosa della merce da fornire da parte nostra o da noi fornita, si prescrivono ugualmente entro un (1) anno dall‘inizio legale della prescrizione. Laddove le succitate violazioni di obblighi non rappresentino, ai sensi dell‘art. 434 BGB, un vizio della cosa della merce da noi fornita nell‘ambito della consulenza o delle informazioni fornite, alla prescrizione dei diritti fondati su di esse si applicano le disposizioni adottate dall‘art. VIII, paragrafi 1.-3. e 5.
5. Le disposizioni adottate nell‘art. VIII., par. 1.-4. non si applicano alla prescrizione di diritti derivanti da lesioni alla vita, all‘integrità fisica e alla salute né ai diritti sorgenti dal- la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti o fondati su vizi giuridici delle merci da noi forniti, i quali consistono in un diritto reale di un terzo sulla base del quale può essere richiesta la restituzione della merce da noi fornita. Esse, inoltre, non si applicano alla prescrizione dei diritti del nostro committente/client, i quali si fondano sulla circo- stanza che abbiamo dolosamente taciuto vizi delle merci da noi fornite o abbiamo viola- to dolosamente o per colpa grave un obbligo. Nei casi menzionati nel presente articolo
VIII. 5., alla prescrizione di tali diritti si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.
IX. Ritiri
Il ritiro della merce difettosa da noi fornita necessita del nostro previo espresso consen- so. Qualora sussista un tale consenso, la restituzione della merce deve avvenire franco destinazione e in condizioni soddisfacenti, indicando il numero e la data della fattura. Il valore netto della merce deve raggiungere almeno EUR 100,00. I costi di elaborazione ammontano, a seconda del tipo e della dimensione della rispedizione, al 20-30% del va- lore della merce, minimo tuttavia a EUR 50,00. Danni al prodotto stesso o all‘imballaggio comportano maggiori detrazioni.
X. Garanzia della riserva della proprietà
1. La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d‘acquisto e di tutti gli altri eventuali crediti presenti o futuri che ci spettano nei confron- ti del committente nell‘ambito della relazione commerciale. L‘inserimento in una fattu- ra corrente del credito del prezzo d‘acquisto verso il committente e il riconoscimento di un saldo non pregiudica la riserva di proprietà.
2. Il committente ha l‘obbligo di trattare con cura la merce acquistata, in particolare è obbligato ad assicurarla sufficientemente e a proprie spese per il valore a nuovo con- tro smarrimento, danneggiamento e distruzione, come p. es. contro danni da incendio, acqua e furto. Il committente ci cede già da subito i suoi diritti derivanti dai contratti di assicurazione. Noi accettiamo tale cessione.
3. Il committente non può né dare in pegno né cedere a titolo di garanzia le merci di nostra proprietà. Egli è tuttavia legittimato, nel regolare corso degli affari, a rivendere
le merci fornite secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni. La succitata auto- rizzazione non sussiste qualora, efficacemente in entrambi i casi, il committente abbia ceduto anticipatamente a un terzo o gli abbia dato in pegno il credito verso il suo partner contrattuale nascente dalla rivendita delle merci, ovvero abbia con questi pattuito un divieto di cessione.
4. A garanzia del soddisfacimento di tutti i nostri diritti menzionati nell‘articolo X. 1., il committente ci cede già da ora tutti i crediti, anche sorgenti in futuro e subordinati, derivanti dalla rivendita delle merci da noi fornite, compresi tutti i diritti accessori in mi- sura del valore delle merci fornite e con grado precedente alla parte rimanente dei suoi crediti. Con la presente accettiamo la cessione.
5. Fino a quando e se il committente adempierà ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, egli sarà autorizzato, nell‘ambito del normale gestione degli affari, a riscuotere i crediti cedutici verso i suoi clienti. Per quanto concerne tali crediti, il commit- tente non è tuttavia legittimato a concordare un rapporto di conto corrente o un divieto di cessione con i propri clienti ovvero a cederli a terzi o a darli in pegno. Se diversamente dalla frase 2 sussiste un rapporto di conto corrente tra il committente e gli acquirenti, il credito ceduto anticipatamente si riferisce anche al saldo riconosciuto e, in caso di insol- venza dell‘acquirente, anche al saldo esistente.
6. Su nostra richiesta, il committente deve comprovare singolarmente i suoi crediti cedutici e comunicare ai suoi debitori l‘avvenuta cessione con l‘intimazione a pagarci fino all‘ammontare dei nostri crediti verso il committente. Siamo legittimati in qualsiasi momento a informare anche da soli i debitori del committente prima della cessione e di riscuotere i crediti. Non faremo tuttavia uso di tali facoltà fintantoché il committente adempia regolarmente e tempestivamente ai suoi obblighi di pagamento, non venga presentata una domanda di apertura di una procedura fallimentare nei confronti del committente e questi non interrompa i propri pagamenti. Nel caso in cui si verifichi in- vece uno dei suddetti casi, possiamo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, ci fornisca tutti le informazioni necessarie alla riscossione dei crediti e ci consegni la relativa documentazione.
7. In caso di pignoramento o altri interventi di terzi, il committente deve informarci senza indugio per iscritto, in modo da poter esperire l‘azione di cui all‘art. 771 ZPO (Codi- ce di procedura civile tedesco).
8. La lavorazione, trasformazione e modifica della merce da noi fornita sotto riserva di proprietà vengono effettuate per noi sempre dal committente, senza che da ciò derivino per noi obbligazioni. Qualora la merce da noi fornita sotto riserva di proprietà venga la- vorata assieme ad oggetti che non ci appartengono, acquisiremo allora la comproprietà della nuova cosa proporzionalmente al valore della merce da noi fornita (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti trasformati al momento della trasfor- mazione. Per la cosa prodotta attraverso la trasformazione vale per il resto lo stesso che per la cosa acquistata sotto riserva di proprietà. Qualora la merce da noi fornita sotto riserva di proprietà venga incorporata inseparabilmente in oggetti che non ci apparten- gono, acquisiremo allora la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della merce da noi fornita (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti mescolati o connessi al momento della commistione o dell‘incorporazione. Se la com- mistione o l‘incorporazione avviene in modo tale che la cosa del committente sia da ri- tenere quale cosa principale, si considererà allora come convenuto che il committente ci trasferisce proporzionalmente la comproprietà. Il committente custodirà quindi la pro- prietà o comproprietà esclusiva così generata. Il committente è legittimato, nell‘ambito della regolare attività commerciale, a disporre nel regolare corso degli affari dei nuovi prodotti sorti in seguito alla lavorazione, trasformazione o modifica ovvero incorpora- zione o commistione, fino a quando adempia tempestivamente alle sue obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale con noi. Il committente, tuttavia, non è legittimato in nessuna circostanza alla rivendita o ad altri realizzi pattuendo un divieto di cessione con i suoi clienti, alla data in pegno o alla cessione a titolo di garanzia di questi nuovi prodotti. Il committente, a titolo di garanzia, ci cede già ora i suoi crediti derivanti dalla vendita di questi nuovi prodotti, sui quali ci spettano diritti di proprietà in misura della nostra quota di proprietà sulla merce fornita. Se il committente mescola o incorpora la merce fornita con una cosa principale, egli ci cede già ora i suoi diritti nei confronti di
terzi fino all‘ammontare del valore delle nostre merci. Con la presente accettiamo tale cessione.
9. Ilcommittentecicedealtresì,agaranziadeinostricrediti,icreditifinoall‘ammontare del valore delle nostre merci che gli derivano contro un terzo dall‘Incorporazione delle nostre merci in un fondo.
10. Ci impegniamo, a richiesta del cliente, a sbloccare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie supera di oltre il 10% i nostri cre- diti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
11. In caso di condotta del committente con conforme al contratto, in particolar modo per mora nel pagamento pari a più del 10% dell‘importo della fattura per un periodo di tempo non trascurabile, siamo legittimati - fatti salvi ulteriori diritti a noi spettanti (risarcimento dei danni) - a recedere dal contratto e ad esigere a restituzione delle merci fornite. Dopi il ritiro delle merci da noi fornite siamo autorizzati alla loro realizzazione. Il ricavato della realizzazione va scalato dai debiti del committente nei nostri confronti, detratti congrui costi di realizzazione.
XI. Spese per attrezzature
Qualora debbano venire realizzate nuove attrezzature per la produzione di merci com- missionate e debba essere stipulato un accordo separato a riguardo, metteremo in conto le quote concordate dei nostri costi di produzione. Attraverso il pagamento delle quote di spesa, il committente non acquisisce alcun diritto sulle attrezzature stesse, le quali rimangono al contrario nostra proprietà. Ove non diversamente previsto, le attrez- zature sono pagabili senza alcuna detrazione dietro presentazione del campione reale. Ci obblighiamo a conservare le attrezzature per un (1) anno dall‘ultima fornitura con diritto d‘uso esclusivo per il committente. Se dopo il decorso di tale termine il commit- tente comunica che saranno effettuati ordini per un altro anno, il periodo di conserva- zione viene prolungato per un ulteriore anno. Trascorso tale periodo e in mancanza di ordinazioni successive, potremo disporre a titolo esclusivo delle attrezzature.
XII. Divieto di cessione
Senza il nostro espresso consenso scritto il committente non può trasferire o dare in pegno a terzi, né per intero né in parte, i suoi diritti e crediti verso di noi, in particolar modo quelli sorti a causa di vizi delle merci da noi fornite o di violazione di obblighi da noi commesse; è fatto salvo l‘art. 354 a HGB (Codice commerciale tedesco).
XIII. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile e commerciocon l‘estero
1. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutte le controversie e le pretese giuridiche tra noi e commercianti o persone giuridiche di diritto pubblico ovvero patrimoni speciale di diritto pubblico è Rheda-Wiedenbrück, ove non sia diversamente previsto da norme imperative di legge. Abbiamo tuttavia il diritto di intentare un‘azione giudiziaria contro il committente nel suo foro previsto dalla legge.
2. Al rapporto giuridico tra noi e il committente o tra noi e terzi trova applicazione esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, nella forma vigente tra i commercianti tedeschi. È espressamente esclusa l‘applicazione delle norme in materia di compravendita internazionale di merci (CISG - Convenzione di Vienna sulla compra- vendita internazionale di merci) e del diritto internazionale privato tedesco.
XIV. Disposizioni finali
Xxxxxxxx i dati dei nostri committenti nel quadro delle nostre reciproche relazioni com- merciali secondo le disposizioni normative vigenti.