SOMMARIO
Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi esterni
SOMMARIO
Art. 1 - Princìpi generali 3
Art. 2 - Ambito di applicazione 3
Art. 3 - Responsabilità del procedimento di selezione 4
Art. 4 - Individuazione delle professionalità 4
Art. 5 - Procedura di selezione del personale dipendente 4
Art. 6 - Procedura di selezione dei professionisti e collaboratori 6
Art. 7 - Albo dei professionisti 7
Art. 8 - Casi di esclusione dall’obbligo di procedura selettiva 7
Art. 9 - Disciplinare d’incarico 8
Art. 10 - Verifica degli incarichi 8
Art. 11 - Proroga e rinnovo dei contratti di lavoro e degli incarichi professionali 8
Art. 12 - Norma transitoria 9
Art. 13 - Entrata in vigore 9
Art. 14 – Pubblicazione 9
Art. 15 – Disposizioni conclusive… 9
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Art. 1 - Principi generali
1. La società XXXXXX.XXX S.r.l. unipersonale (di seguito “Società”) effettua il reclutamento del personale dipendente e conferisce gli incarichi esterni, sia professionali che di collaborazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori.
2. La Società può instaurare rapporti di lavoro e conferire incarichi a professionisti e collaboratori esterni solo in coerenza con gli indirizzi generali di gestione e con gli obiettivi assegnati dal socio unico all’organo amministrativo, nel generale rispetto del mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione e attenendosi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
3. Gli incarichi esterni sono conferiti esclusivamente per il perseguimento di obiettivi che la Società non può conseguire mediante il proprio personale dipendente, ovvero, nel caso di impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili; l’oggetto degli eventuali incarichi esterni deve essere in ogni caso coerente con i programmi e progetti che devono essere realizzati dalla Società.
4. La Società può decidere di affidare ad una società esterna di ricerca e selezione del personale i procedimenti di selezione del personale e dei collaboratori esterni.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività svolte dalla Società e disciplina nel rispetto
dei princìpi indicati all’art. 1:
a) il reclutamento del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, part-time e full-time, nonché assunto con le altre tipologie contrattuali permesse dalla legislazione vigente;
b) il conferimento di incarichi:
• di lavoro autonomo a professionisti titolari di partita IVA;
• di collaborazioni coordinate e continuative, di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione occasionale, di lavoro occasionale accessorio, ammesse dalla legislazione vigente.
2. Per sopperire a specifiche esigenze, la Società può ricorrere alle altre forme flessibili di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; in tali casi, le disposizioni del presente regolamento si applicano ove compatibili.
3. Al fine di garantire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e realizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro di determinate categorie di soggetti la Società può stipulare anche contratti di apprendistato e contratti di inserimento, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; in tali casi, le disposizioni del presente regolamento si applicano ove compatibili.
4. La Società è obbligata a disapplicare eventuali previsioni del presente regolamento che, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, dovessero trovarsi in contrasto con tali sopravvenute disposizioni.
Art. 3 - Responsabilità del procedimento di selezione
1. La responsabilità del procedimento di selezione del personale e dei professionisti e collaboratori esterni è attribuita al Direttore Amministrativo della Società; in caso di sua assenza o impedimento o nelle more della sua nomina, la responsabilità è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore unico o all’Amministratore Delegato ove nominato o all’Consiglio di amministrazione o amministratore unico.
2. La competenza alla sottoscrizione dei contratti di lavoro e dei contratti relativi agli incarichi a professionisti e collaboratori esterni è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore unico o all’Amministratore Delegato ove nominato o all’Consiglio di amministrazione o amministratore unico.
Art. 4 - Individuazione delle professionalità
1. I contratti di lavoro possono essere stipulati dalla Società con i soggetti risultati idonei al termine della selezione ad evidenza pubblica di cui al successivo art. 5.
2. Gli incarichi esterni di cui al presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente ad uno o più professionisti/collaboratori risultati idonei al termine della selezione pubblica di cui ai successivi artt. 6 e 7, ovvero, nei casi previsti al successivo art. 8.
La scelta delle modalità per l’individuazione delle professionalità indicate al comma precedente è di competenza del Consiglio di amministrazione o amministratore unico o del responsabile del procedimento di selezione, ove nominato.
Art. 5 - Procedura di selezione del personale dipendente
1. Per la selezione del personale dipendente con il quale costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la Xxxxxx.xxx. predispone un apposito avviso di selezione, che deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni continuativi sul sito internet istituzionale della Società e sul sito internet istituzionale del Comune di Fermo. Tali modalità rappresentano il livello minimo atto a garantire il rispetto del principio di pubblicità della selezione previsto dalla legislazione vigente; in ogni caso, è consentito prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso e/o periodi di pubblicazione maggiori e/o la pubblicazione su ulteriori siti internet o su quotidiani locali.
2. L’avviso di selezione di cui al comma precedente deve indicare almeno:
a) profilo professionale ricercato;
b) tipologia e durata del rapporto di lavoro;
c) luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
d) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
e) inquadramento giuridico ed economico;
f) requisiti culturali e professionali richiesti ai candidati;
g) termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
h) criteri di selezione delle candidature e di attribuzione dei punteggi;
i) materie oggetto delle prove;
j) modalità di svolgimento della selezione;
k) termine di conclusione della selezione;
l) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. La selezione dei candidati viene di norma effettuata in base ai curricula presentati e all’esito di almeno una prova attitudinale scritta o orale o pratica. L’avviso di selezione può tuttavia prevedere anche lo svolgimento di ulteriori prove attitudinali.
4. Per l’ammissione alla selezione ciascun candidato deve essere comunque in possesso almeno
dei seguenti requisiti minimi:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e non avere procedimenti penali in corso relativi a tali reati;
d) essere in possesso di diploma di scuola media inferiore; l’avviso potrà tuttavia prevedere, in
relazione al profilo ricercato, che i candidati siano in possesso di titoli di livello superiore;
5. La valutazione delle candidature deve essere effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione o amministratore unico della Società e composta da tre membri, dipendenti della Società e/o soggetti esterni, incaricati dalla Società, con comprovata esperienza in materie attinenti al profilo ricercato. Nell’ambito dello svolgimento del “ controllo analogo” cui la società è sottoposta, l’individuazione di un membro della Commissione è riservata al Comune di Fermo.
Non possono far parte della Commissione i membri dell’organo amministrativo della Società e dei soci della stessa, il responsabile del procedimento e tutti coloro che ricoprono cariche politiche elettive o istituzionali, o che siano rappresentanti sindacali, delle confederazioni o organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali. Non possono far parte della commissione parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei candidati; i verbali della commissione devono contenere l’esplicita attestazione dell’esito della verifica delle incompatibilità di ciascun membro.
6. Ad ogni curriculum deve essere attribuito da parte della Commissione di valutazione un punteggio che tenga conto almeno dei seguenti elementi sulla base dei criteri previsti nell’avviso di selezione :
a) titoli di studio posseduti dal candidato;
b) esperienze professionali pregresse del candidato.
Le modalità analitiche di attribuzione dei punteggi devono essere stabiliti dalla Commissione di valutazione prima dell’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione alla selezione.
7. La Commissione è tenuta a verbalizzare al termine di ogni sessione di lavoro l’attività di valutazione
svolta e gli esiti della stessa, nonché a stilare una specifica graduatoria di merito dei candidati.
8. Il candidato risultato vincitore al termine della selezione è invitato alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Art. 6 - Procedura di selezione dei professionisti e collaboratori
1. Per il conferimento di incarichi ai professionisti e collaboratori esterni il responsabile del procedimento predispone un apposito avviso di selezione che deve essere pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni continuativi sul sito internet istituzionale della Società e sul sito internet istituzionale del Comune di Fermo. Tali modalità rappresentano il livello minimo atto a garantire il rispetto del principio di pubblicità della selezione previsto dalla legislazione vigente; pertanto, è in ogni caso consentito prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso e/o periodi di pubblicazione maggiori e/o la pubblicazione su ulteriori siti internet o su quotidiani locali.
2. L’avviso di selezione di cui al comma precedente deve indicare almeno:
a) oggetto dell’incarico, con il riferimento ai programmi/progetti della Società;
b) requisiti culturali e professionali richiesti al professionista/collaboratore;
c) tipologia e durata dell’incarico (termine iniziale e finale);
d) luogo di svolgimento dell’incarico;
e) modalità di svolgimento dell’incarico;
f) compenso onnicomprensivo previsto per lo svolgimento dell’incarico;
g) termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
h) criteri di selezione delle candidature e di attribuzione dei punteggi;
i) modalità di svolgimento della selezione;
j) termine di conclusione della selezione;
k) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. La selezione dei professionisti/collaboratori viene effettuata in base alle informazioni contenute nei curricula presentati dai candidati ed in base all’esito di un eventuale colloquio conoscitivo. L’avviso di selezione può tuttavia prevedere anche lo svolgimento di ulteriori prove.
4. Per l’ammissione alla selezione di cui al comma precedente ciascun candidato deve essere
comunque in possesso almeno i seguenti requisiti minimi:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e non avere procedimenti penali in corso relativi a tali reati;
d) essere in possesso di diploma di scuola media superiore; l’avviso potrà tuttavia prevedere, in relazione al contenuto e alle finalità dell’incarico da conferire, che i candidati siano in possesso di titoli di livello superiore.
5. La valutazione delle candidature viene effettuata secondo quanto previsto all’art. 5 commi
5, 6 e 7.
6. Il candidato risultato vincitore al termine della selezione è invitato alla sottoscrizione
dell’incarico o del contratto.
Art.7 - Albo dei professionisti
1. La Società può costituire un Albo dei professionisti in possesso di determinati requisiti professionali, dal quale attingere i nominativi:
a) a cui affidare, secondo il criterio della rotazione, incarichi professionali di valore non superiore a € 5.000,00 (contributi previdenziali e IVA esclusa), ai sensi del successivo art. 8 comma 1 lett. d);
b) da invitare a partecipare a una procedura selettiva per il conferimento d’incarichi
professionali di valore non superiore a € 10.000,00 (contributi previdenziali e XXX xxxxxxx).
2. L’Albo dei professionisti è suddiviso in più sezioni specialistiche per materia. Il responsabile del procedimento definisce e pubblica sul sito internet della Società i requisiti professionali richiesti per ciascuna sezione dell’Albo, unitamente al fac-simile di domanda d’iscrizione. I requisiti previsti dal precedente art. 6 comma 4 sono considerati requisiti minimi obbligatori.
3. L’iscrizione all’Albo dei professionisti avviene su domanda dell’interessato, previa verifica da parte del responsabile del procedimento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La domanda d’iscrizione può essere presentata in qualunque momento utilizzando il fac-simile predisposto dalla Società e liberamente scaricabile dal sito internet della stessa. Nella domanda d’iscrizione il professionista deve impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società ogni variazione dei dati comunicati in sede di iscrizione.
4. La semplice iscrizione nell’Albo dei professionisti non dà diritto al conferimento di incarichi.
5. Il professionista iscritto all’Albo che non accetta per tre volte consecutive l’incarico proposto dalla Società o che, invitato dalla Società a presentare la propria offerta, ne omette la presentazione per tre volte consecutive, è cancellato d’ufficio dall’Albo. E’ altresì cancellato d’ufficio dall’Albo il professionista che rinuncia ad un incarico precedentemente accettato.
6. La Società verifica a cadenza triennale l’aggiornamento dei dati comunicati dai professionisti in
sede di domanda d’iscrizione all’Albo.
Art.8 - Casi di esclusione dall’obbligo di procedura selettiva
La Società può conferire incarichi professionali e di collaborazione senza previo espletamento di procedura di selezione, solo nei seguenti casi:
a) quando la procedura selettiva di cui all’art. 6 non abbia consentito di selezionare alcun candidato idoneo; in tal caso, l’assunzione o l’affidamento diretto dell’incarico deve avvenire alle stesse condizioni previste dall’avviso di selezione;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati;
c) per incarichi complementari a quelli già affidati, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il positivo raggiungimento del risultato finale complessivo;
d) per incarichi professionali o di collaborazione per i quali è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore ad € 5.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi); è vietato procedere al frazionamento degli incarichi al fine di rientrare in tale limite. Gli incarichi professionali che prevedono un valore non superiore a tale soglia devono essere prioritariamente affidati ai soggetti iscritti nell’Albo dei professionisti di cui al precedente art. 7.
Art.9 - Disciplinare d’incarico
1. L’Amministratore Delegato della Società, ove nominato, o il Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore unico e il dipendente/professionista/collaboratore formalizzano il rapporto di lavoro o l’incarico conferito/ricevuto mediante la stipula di apposito contratto di lavoro o disciplinare d’incarico o contratto nel quale sono specificati i diritti e le obbligazioni di ciascuna delle parti.
2. Il disciplinare d’incarico o contratto deve essere stipulato per iscritto ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Per i contratti di lavoro si osserva la disciplina vigente in materia di comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali ed assistenziali.
Art.10 - Verifica degli incarichi
1. Il Direttore Amministrativo verifica periodicamente il corretto svolgimento degli incarichi affidati dalla Società, anche mediante l’analisi degli scostamenti fra gli obiettivi previsti e i risultati raggiunti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista/collaboratore risultino non conformi a quanto indicato nel disciplinare di incarico, il Direttore Amministrativo può proporre all’Amministratore Delegato, ove nominato, o al Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore unico di diffidare il professionista/collaboratore ad adempiere alle proprie obbligazioni entro un termine stabilito. Qualora entro tale termine il professionista/collaboratore non abbia adempiuto a quanto dovuto, l’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore unico può revocare l’incarico per inadempienza.
3. Il professionista/collaboratore al quale sia stato revocato l’incarico viene eliminato d’ufficio dagli elenchi dei profili professionali in cui risulta eventualmente iscritto.
Art. 11- Proroga e rinnovo dei contratti di lavoro e degli incarichi professionali
1. I contratti di lavoro a tempo determinato possono essere prorogati o rinnovati entro i limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Gli incarichi a professionisti e collaboratori possono essere prorogati solo se consentito dalla legislazione vigente e qualora ricorra uno dei seguenti casi:
- non sia stata ancora ultimata una nuova procedura selettiva e l’eventuale l’interruzione del rapporto con il professionista/collaboratore interessato alla proroga possa recare pregiudizio alle attività della Società;
- la proroga sia indispensabile per garantire la puntuale conclusione di un’attività in scadenza in cui è impegnato il professionista/collaboratore interessato e per la Società risulti diseconomico avviare una nuova procedura per la selezione dello stesso profilo professionale.
Art. 12 - Norma transitoria
• Restano validi ed efficaci i contratti di lavoro e gli incarichi a professionisti e collaboratori
esterni stipulati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 13 - Entrata in vigore
• Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dall’approvazione da parte del
Socio.
Art. 14- Pubblicazione
• Il presente regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale della Società.
Art. 15- Disposizioni conclusive
• Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla disciplina di riferimento ed ai principi generali in materia.