DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PREMESSO QUANTO SEGUE
- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM);
- che il DM 1° luglio 2004, che disciplina l’organizzazione del Centro individua, tra i vari ambiti specifici di intervento, la promozione della salute e gli stili di vita;
- che il CCM intende avvalersi della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, per definire ed attuare progetti negli ambiti specifici di intervento di cui all’art.5, comma 4, del citato DM 1° luglio 2004;
- che il Ministero della Salute e le Regioni sono impegnate nell’azione di contrasto alle malattie croniche attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, previsto dall’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- che il Ministero della Salute ha collaborato con la Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la definizione di una strategia di contrasto alle malattie croniche ”Gaining Health”, approvata a Copenaghen il 12 settembre 2006 dal Comitato Regionale per l’Europa;
- che con DPCM del 4 maggio 2007 è stato approvato il programma “Guadagnare salute” promosso dal Ministero della Salute, nato dall’esigenza di rendere più facili le scelte salutari e di promuovere campagne informative che mirino a modificare comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica;
- che il programma “Guadagnare salute” indica strategie intersettoriali, basate su azioni che prevedono il coinvolgimento di settori diversi della società e delle istituzioni, e interventi specifici per la lotta al tabagismo e all’abuso di alcol e per la promozione dell’attività fisica e di una sana alimentazione, attraverso la stretta cooperazione di tutte le istituzioni e le organizzazioni della società interessate;
- che il programma “Guadagnare salute” prevede attività di comunicazione come componente integrata degli interventi di prevenzione, riconoscendole come strumento importante di informazione e conoscenza per le persone, finalizzato a indurre alcuni cambiamenti di opinioni e di comportamenti;
- che nel programma 2007 del CCM, approvato con DM 22 novembre 2007, tra gli obiettivi operativi dell’area progettuale “Stili di vita”, ambito “Guadagnare salute”, si prevede il sostegno alle attività di promozione delle azioni del DPCM 4 Maggio 2007 n°119 “Guadagnare salute”;
- che l’Istituto Superiore di Sanità, per l’expertise acquisita nella specifica materia, può offrire un valido e continuo supporto alla realizzazione del progetto;
CONSIDERATO
che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;
L’anno 2007, il giorno del mese di , TRA
Il Ministero della salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Xxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, nella persona del direttore generale dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 4 agosto 1941, di seguito “Ministero”
E
l’Istituto Superiore di Sanità, codice fiscale 80211730587, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, rappresentato legalmente del Presidente, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 23 aprile 1942, di seguito “Istituto”
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con l’Istituto delle attività di interesse comune - riportate in dettaglio nella scheda di progetto allegata, che costituisce parte integrante del presente accordo - finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di: “Progettazione e sviluppo di un piano di comunicazione, finalizzato ad attivare processi di consapevolezza per scelte di vita salutari a livello individuale e collettivo, a sostegno degli obiettivi del programma Guadagnare salute”.
2. L’Istituto si impegna a predisporre, in stretta collaborazione con il Ministero, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un progetto esecutivo per la realizzazione delle attività come descritte nel comma 1, che dovrà essere conforme alle linee guida del CCM che l’Istituto dichiara di conoscere e di accettare.
3. Il progetto esecutivo di cui al comma 2 è sottoposto all’esame ed alla valutazione del Ministero; l’Istituto si impegna ad apportare al progetto esecutivo le eventuali modifiche richieste dal Ministero in sede di approvazione.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate modifiche al progetto esecutivo, a condizione che le stesse migliorino l’impianto complessivo del progetto medesimo. Le variazioni possono essere richieste dall’Istituto e sono sottoposte all’assenso del Ministero, con richiesta a firma del legale rappresentante, mentre le motivazioni saranno a firma del
referente scientifico. Resta fermo, che le variazioni non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.
5. L’Istituto, al fine di realizzare il progetto esecutivo, potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Qualora si tratti di enti e/o associazioni non previste nel progetto esecutivo, l’Istituto è tenuto a richiedere al Ministero l’autorizzazione alla stipula del relativo accordo nella quale dovranno essere indicate le somme messe a disposizione dell’ente e le attività da questo svolte, unitamente al nuovo piano finanziario.
Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga
1. L’accordo è efficace a decorrere dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di Controllo. L’Istituto dovrà provvedere all’avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
2. L’accordo ha durata 24 mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1. Tale durata potrà essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte dell’Istituto, purché espressamente richiesta almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell’accordo. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.
Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari
1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art. 1, l’Istituto entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Ministero un rapporto tecnico, sullo stato di avanzamento del progetto esecutivo ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando l’apposito modello allegato al presente accordo (Allegato 1).
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’Istituto trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto esecutivo, utilizzando l’apposito modello allegato al presente accordo (Allegato 1).
3. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari vanno inviati a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0 00000 XXXX.
Art. 4 - Uso degli elaborati
1. Il Ministero potrà disporre degli elaborati di cui all’art. 3 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto all’Istituto di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dal presente accordo.
2. Il Ministero partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all’art. 1.
3. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all’art. 1 dovranno recare l’indicazione che il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero, riportando gli estremi dello stesso: “capitolo 4393 - anno 2007”.
4. I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero della Salute.
5. Nessun diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto all’Istituto, se non dietro espressa autorizzazione del Ministero.
Art. 5 - Responsabile scientifico
1. L’Istituto identifica, quale responsabile scientifico delle attività oggetto del presente accordo, la dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxx, che assicura il collegamento operativo con il Ministero.
2. Il Ministero indica quale referente scientifico del presente accordo, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, che assicura il collegamento operativo con l’Istituto nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all’articolo 3.
3. Il Ministero e l’Istituto si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nei commi 1 e 2.
Art. 6 – Finanziamento
1. Per le attività di cui all’art. 1 è stabilito a favore dell’Istituto un finanziamento complessivo di € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), per sostenere le spese riportate nel progetto esecutivo. Tale importo sarà così ripartito:
a) una prima quota, pari al 60% del finanziamento, pari a € 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00), a seguito dell’approvazione da parte del Ministero del progetto esecutivo di cui all’articolo 1 comma 2;
b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00), previa richiesta da parte dell’Istituto, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (Allegato 2), nella quale si attesta l’avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 70% della quota di cui alla lettera a);
c) una terza quota, a saldo, pari al 10% del finanziamento, pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), dopo la presentazione dei rapporti tecnici e del rendiconto finanziario finali di cui all’art. 3.
2. Il finanziamento è concesso all’Istituto al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto esecutivo, spese come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all’art. 3. In sede di pagamento del saldo, il Ministero accerta l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dall’Istituto verificando la loro rispondenza alle voci di spesa riportate nel progetto esecutivo. Qualora il finanziamento erogato all’Istituto risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute è fatto obbligo all’Istituto di restituire al Ministero le somme erogate in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.
3. I relativi pagamenti sono disposti, dietro presentazione di formale richiesta, da intestare ed inviare a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0 00000 XXXX.
4. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a), saranno disposti previa positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti di cui all’articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, mediante l’emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente e ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul c/c infruttifero n. 22349, intestato all’ Istituto.
5. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
6. L’Istituto prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, pari a € 4.500.000,00, si riferisce all’esercizio
finanziario 2007 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 36 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
7. L’Istituto è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 1° gennaio 2010 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta dell’Istituto a decorrere dal 1° luglio 2010.
Art. 7 - Sospensione dei pagamenti
1. Nel caso in cui l’Istituto non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente articolo 3 ovvero in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
Art. 8 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’accordo
1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 3, di grave inadempimento a quanto previsto nel presente accordo, per cause imputabili all’Istituto, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto esecutivo, il Ministero intima per iscritto all’Istituto a mezzo di raccomandata a/r di porre fine all’inadempimento nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nella diffida ad adempiere.
2. E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’Istituto ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo.
Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene redatto in due originali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
MINISTERO DELLA SALUTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Il Direttore Generale Il Presidente Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Dr. Xxxxxx Xxxxxx