SET INFORMATIVO MOTOCICLO
SET INFORMATIVO MOTOCICLO
Redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari
Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e Allegato 3, 4 e 4 ter, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
edizione 11 ottobre 2022
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Motociclo
Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell’ 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la R.C. auto dei Motocicli, con cilindrata superiore ai 50cc, per i danni causati a Terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.
Che cosa è assicurato?
danni causati a Terzi dalla circolazione del vei- colo
Responsabilità Civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare du- rante la circolazione
guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
Ricorso Terzi da incendio: danni materiali provo- cati a terzi dall’incendio del veicolo.
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrez- za: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.
Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose, indipen- dentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Tale massimale è superiore al minimo previsto dalla Legge, che è pari a 6.450.000 euro per i danni alla persona e a 1.300.000 euro per i danni alle cose.
Garanzie opzionali: Super protetto, Incendio e furto, Infortuni del Conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale.
Che cosa non è assicurato?
Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
i parenti ed affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
i soci a responsabilità illimitata, se l’Assi- curato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discen- denti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione non è operante:
se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei casi sopra menzionati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compa- gnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Respon- sabilità Civile. Sul certificato internazionale di assicurazione carta verde sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario, pagamento rateizzato tramite istituto di credito e, qualora previsto nell’ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati “Buoni Acquisto Polizza Verti”. Il premio è comprensivo di imposte e con- tributo SSN.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio è stato pagato entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del paga- mento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospendere temporanea- mente l’assicurazione, se il periodo di assicurazione residuo pagato è di almeno 60 giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.
Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:
- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.
Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla Compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.
Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario oppure su carta di credito.
Edizione 11 ottobre 2022
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
Assicurazione R.C. auto Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. | Prodotto: Motocicli Edizione 11 ottobre 2022: ultimo aggiornamento disponibile
Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.
Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2021; è pari a 229,4 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 23,6 milioni di euro
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 164,9 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo (MCR): 51,6 milioni di euro Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 256,2 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 184,1 milioni di euro Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 155,4%
Al contratto si applica la Legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose. Xxxxx, accettando di pagare un premio più alto, offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 6,5 milioni e 2 milioni di euro - 7 milioni e 2,5 milioni di euro - 8 milioni e 3 milioni di euro - 10 milioni e 4 milioni di euro. |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
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Tipo di guida | Il tipo di guida può essere selezionato tra - Guida esperta riservata ai soli Conducenti di età maggiori di 23 anni - Guida libera. Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per le somme pagate, con il limite di € 3.000. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono al momento previste tali opzioni | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SUPER PROTETTO | BONUS PROTETTO: in occasione del primo sinistro con responsabilità paritaria o principale del Conducente avvenuto durante il periodo di validità del contratto, non subirai un aumento di premio al rinnovo della polizza: la classe di merito Xxxxx rimarrà invariata, anche se la classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla normativa vigente. In caso di nuovi sinistri, invece, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro. RINUNCIA ALLA RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: Xxxxx si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non richiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore a 1,5 grammi per litro. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
INCENDIO e FURTO - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | Verti ti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di - incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione - furto, consumato o tentato, e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio - furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici. La somma assicurata è pari al valore del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Incendio e Furto prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00; 15% e € 250,00; 15% e € 500,00; L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti |
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f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l’abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’ art. 214 del vigente Codice della Strada. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | Verti risarcisce gli infortuni che causano la morte o l’invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato. L’assicurazione comprende anche gli infortuni: - avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia - derivanti da imperizia o negligenza - subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza. Il massimale previsto è pari a € 50.000,00 |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | ESCLUSIONI Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente: a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore b) di età inferiore ai 23 anni, se escluso dalla copertura di polizza c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di Legge in vigore d) che si trovi: - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente - sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada. e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale. |
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TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | Verti, alle condizioni di questa polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: - le spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo - le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Xxxxx, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4 - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale) - le spese di giustizia - il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Il massimale previsto è pari a € 7.000,00. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | ESCLUSIONI La garanzia non è operante a) in materia fiscale ed amministrativa b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili e) per fatti dolosi delle persone assicurate f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove k) nei casi di controversie con Verti l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato. |
ASSISTENZA STRADALE - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Assistenza stradale prevede due tipi di offerte: - Pacchetto base che include gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rimessaggio, di rientro o albergo e i costi per il recupero del veicolo - Pacchetto deluxe, che aggiunge alle prestazioni del Pacchetto Base il veicolo in sostituzione. Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza stradale prevede un massimale dedicato. |
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Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Alcune coperture che compongono la garanzia Assistenza stradale prevedono l’applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato. ESCLUSIONI Dalla garanzia sono esclusi: - sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti - uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi - terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) - psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall’evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza. In alternativa,invia comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica Xxxxx indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia. Procedura per il risarcimento del danno Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dalla Legge (art.149 del Codice delle Assicurazioni). La Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. |
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Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all’assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: - il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli - il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni - il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006. Per avvalerti del risarcimento diretto sinistri devi presentare richiesta risarcitoria a Xxxxx tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di Assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. | |
Rimborso del sinistro per evitare il Malus In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro, chiama il numero 0236617100. I consulenti Verti: - ti comunicheranno direttamente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento direttamente a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l’altra Compagnia. Gestione da parte di altre imprese: Verti per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX). | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. |
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Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Xxxxx. |
Obblighi dell’impresa | Per la garanzia R.C. auto, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: − entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al “modulo Blu”, conosciuto anche come “modulo CAI” (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti − entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il “modulo Blu o CAI” è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, Xxxxx si impegna a formulare congrua offerta per l’indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l’operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. Verti si impegna altresì a effettuare il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza. Le coperture assicurative restano comunque attive fino alla decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. |
Sospensione | Sia la R.C. auto che le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sulla polizza non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia. Se la sospensione dura almeno 61 giorni, la scadenza della polizza verrà prorogata per un periodo equivalente. |
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Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il prodotto R.C. auto è rivolto a chi possiede un motociclo e deve farlo circolare: la polizza copre i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione. L’offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’acquisto della polizza tramite xxxxx.xx o il nostro call center non prevede costi d’intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media del 8,28% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per contattare l’Ufficio Reclami scrivi una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx, o utilizza il form dedicato disponibile nell’apposita sezione reclami del Sito xxx.xxxxx.xx; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all’Impresa, reperibile sul sito web xxx.Xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx, alla sezione Reclami, consultando l’apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni. |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell’esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 0000000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali : | |
Mediazione |
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Negoziazione assistita | È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. |
CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: • omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge • rifiuto del risarcimento • accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. | |
Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informaxzioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Xxxxx e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. |
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. | |
Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. | |
Per questo contratto Xxxxx ha predisposto un’area internet riservata al Contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza. |
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
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Sommario
GLOSSARIO 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO 5
1 – NORME GENERALI
Informazioni relative al contratto 5
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 12
1 di 47
3 – DANNI AL VEICOLO 14
4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 17
5 - TUTELA GIUDIZIARIA 20
6 - ASSISTENZA STRADALE 23
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus 32
Allegato 2 – Modifiche al contratto 37
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 38
Allegato A 40
Allegato 3, 4 e 4 ter 45
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all’in- terno del DIP danni, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.
Glossario
Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capi- tolo nelle Condizioni di Assicurazione
» Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo costi- tuenti normale dotazione di serie, senza supple- mento al prezzo base di listino, compresi gli ap- parecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie
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» Alienazione del veicolo
Vendita, consegna in conto vendita, demolizio- ne, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo
» Apparecchi fonoaudiovisivi
Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, man- gianastri, registratori, televisori, dispositivi di na- vigazione satellitare e altri apparecchi del gene- re stabilmente fissati al veicolo
» Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione
» Assicurazione
Garanzia prestata con il contratto di assicurazio- ne ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile
» Assistenza
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
» Attestazione sullo stato del rischio o attesta- to di rischio
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
» Azione del fulmine
Effetto provocato da una scarica elettrica natura- le avvenuta nell’atmosfera
» Banca dati degli attestati di rischio
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio
» Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurati- va del veicolo oggetto di contratto
» Box
Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo
» Card
Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto
» Classe di merito aziendale
Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sini- strosità pregressa (numero di sinistri), per indi- viduare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata
» Classe di merito CU
Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell’attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte as- sicurative R.C. auto
» Codice della Strada
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e suc- cessive modificazioni e integrazioni
» Codice delle Assicurazioni
D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle Assicurazioni Private e successivi regolamenti di esecuzione
» Compagnia
Verti Assicurazioni S.p.A.
» Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula la polizza
» CONSAP S.p.A.
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
» Cose
Oggetti materiali e/o animali
» Degrado
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da so- stituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo
» Denuncia sinistro
Comunicazione verbale o scritta dell’accadimen- to di assicurato che attiva validamente il proces- so di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti
» Documento unico di circolazione (DUC) Documento emesso ai sensi del decreto legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo.
» Franchigia
Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell’Assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno
» Furto
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicura- to a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
» Garage
Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private
» Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma
Glossario
» Incidente
Qualsiasi evento accidentale connesso alla cir- colazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggrava- mento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
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» Indennizzo
Importo dovuto da Verti all’Assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione
» Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester- na che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili
» Invalidità permanente
Perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile del- la capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipen- dentemente dalla professione
» IUR: Identificativo univoco del rischio
Codice che consente di aggiornare, nella ban- ca dati degli attestati, la tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Com- pagnia di assicurazione
» IVASS (già ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito
con Legge 7 agosto 2012 n.35.
» Massimale
Somma massima che Xxxxx è tenuta a pagare in caso di sinistro
» Perdita totale
Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antiecono- mica, ovvero quando il valore del danno, calco- lato secondo le modalità riportate al paragrafo
3.6 Determinazione dell’ammontare del danno, supera il valore commerciale del veicolo
» Periodo di osservazione
Periodo contrattuale rilevante ai fini della varia- zione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso
» Polizza
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla scheda di polizza ed even- tuali relative appendici, dal certificato, dalla carta verde e dal Set Informativo
» P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico
» Premio
Importo complessivamente dovuto dal Contra- ente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria
» Prezzo d’acquisto
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto
» Procedura di riciclo dei sinistri tardivi Procedura automatizza che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza della polizza stessa
» Proprietario
Intestatario al P.R.A. o colui che possa legitti- mamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
» Proprietà privata
Luogo anche all’aperto, ma circondato da recin- zione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condomi- niale
» Rapina
Sottrazione del bene assicurato mediante violen- za o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
» Residenza
Luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abi- tazione) in Italia
» Richiesta danni
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Leg- ge, in base all’art. 148, procedura di risarcimento e art 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato ri- chiede all’Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio Assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale
» Risarcimento
Importo dovuto da Verti al Terzo danneggiato in caso di sinistro
» Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei dan- ni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da Verti invece che dall’Assicuratore del veicolo re- sponsabile
» Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
» Rivalsa
Diritto esercitato da Xxxxx per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interes- se assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto
» Scoperto
Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro
» Sinistro o caso assicurativo
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- ta l’assicurazione
» Somma assicurata
Glossario
Importo indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito
» Stanza di compensazione
Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra Imprese partecipanti alla Card
» Strada
Via pubblica o privata aperta alla libera circola- zione
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» Surrogazione
Diritto che Xxxxx ha di sostituirsi all’Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del Terzo re- sponsabile, o di sostituirsi al Terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsa- bile Civile o di altro coobbligato
» Tutela giudiziaria
Garanzia Tutela giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati
» Unico caso assicurativo
Fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
» Valore a nuovo
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo
» Valore commerciale
Quotazione riportata dalla rivista specializzata Due Ruote o, in caso di veicoli non censiti o di cessazione della sua pubblicazione, la quotazio- ne media di mercato
» Veicolo
Mezzo, ad uso privato, descritto nella scheda di polizza e identificato dal numero di targa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni di Assicurazione Motociclo Verti sono seguite dall’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
verificare l’esattezza e ad attivarsi affinché even- tuali divergenze possano essere regolarizzate. Se non emergono anomalie a seguito del con- trollo della documentazione di cui al successivo paragrafo 1.5, Verti, dopo aver verificato il paga-
mento, comunica la copertura assicurativa alla
1. Norme generali
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1.1 Verifiche per il perfezionamento del con- tratto e decorrenza della garanzia
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Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigenze assicurative del cliente.
Xxxx si intende per contratto coerente?
La normativa prevede la verifica del- la coerenza del tuo contratto prima dell’acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.
Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: control- la la correttezza e la veridicità dei dati prima dell’acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un’offerta basata sulle tue reali esigenze.
La Compagnia esegue le verifiche principal- mente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell’art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettro- nica degli attestati tutte le informazioni relative all’attestato di rischio.
Se i dati dichiarati nel preventivo non coincides- sero con le informazioni fornite dalla banca dati, Xxxxx potrà richiedere al Contraente l’invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.
In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizio- ne, ferme restando le tempistiche tecniche ne- cessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le Compagnie assicurative sono tenute a svolgere per Legge.
Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprie- tario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti e , quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne
banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assi- curate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.
Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4.
In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.
Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario, il pagamento ra- teizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito xxx.xxxxx.xx e, qua- lora previsto nell’ambito di determinate campa- gne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 Codice Civile denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e con- dizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di po- lizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il premio è determinato per periodi di assicura- zione di un anno ed è dovuto per intero.
1.2 Conservazione della classe di merito maturata
Posso mantenere la stessa classe di merito?
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.
In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, furto, esportazione definiti- va e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conser- vazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato.
Tale diritto può essere fatto valere anche:
» dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
» in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
1. Norme generali
» dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
» dagli utilizzatori di un veicolo intestato a por- tatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto o documento unico di circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
» dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in le- asing operativo o finanziario o noleggio a lun- go termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto o docu- mento unico di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
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» in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
» da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d’a- zienda di una Società di persone o capitali pro- prietaria del veicolo
» in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
» in caso di veicoli già assicurati all’estero, pur- ché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.
Se acquisto un ulteriore veicolo, posso usufruire della mia classe di merito?
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.
In caso di acquisto di ulteriore veicolo apparte- nente alla stessa o differente tipologia da par- te del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Xxxxx assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/ Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizio- ni previste dall’art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.
Al momento del rinnovo di un con- tratto già in corso posso beneficiare di una classe di merito più favore- vole?
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.
Al momento del rinnovo di un contratto privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiede- re l’applicazione della classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o di differente tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmen- te convivente.
La documentazione da inviare per il riconosci- mento della classe, è descritta nell’Allegato 1.
1.3 Duplicato del certificato e della carta verde
Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?
Sì: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente dete- riorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di fur- to o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.4 Invio documentazione e comunicazioni La documentazione e le comunicazioni contrat- tuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettroni- ca o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispon- denza nella modalità prescelta prescelta, modi- ficandola su semplice richiesta del Contraente.
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI
1.5 Consegna e controllo documenti
Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Ver- ti, ai fini della stipula della polizza e nell’ambito delle verifiche precontrattuali di cui all’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiede- re al Contraente l’invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:
» copia del libretto o documento unico di circola- zione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
» eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
» ulteriore documentazione descritta nell’Alle- gato 1.
1. Norme generali
Il Contraente potrà richiedere a Verti la rivaluta- zione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.
Se al momento della stipula della polizza l’atte- stato di rischio non è presente nella banca dati, Xxxxx acquisisce direttamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichia- razione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta asse- gnazione della classe di merito
1.6 Mancata consegna dei documenti
Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti
Se la Compagnia ti richiede dei documen- ti, devi inviarli: in caso contrario, ti potreb- be venire assegnata la classe di merito Bonus Malus 18.
7 di 47
In caso di mancato invio dei documenti, l’assegnazione della classe di merito Bonus Malus 18 è prevista dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell’accadimento di un sinistro
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Nel caso in cui, successivamente alla stipula della polizza ma prima dell’accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire di- chiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valu- tazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e pertanto di dichiarare, entro il termine di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l’i- nesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, la Compagnia si riserva quindi:
» impugnare la polizza ed agire per l’annulla- mento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
» recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).
A titolo di esempio, le dichiarazioni inesatte po- trebbero riguardare il luogo di residenza, comu- ne o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.
In tali casi Verti ha comunque diritto ai premi re- lativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il con- tratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Xxxxx ha diritto al premio dovuto per il primo anno.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:
» se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunica- zione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
» se invece i documenti definitivi di polizza (certi- ficato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:
» non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
» sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le som- me che abbia dovuto pagare a Terzi in conse- guenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integras- sero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l’invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:
» se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunica- zione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
» se invece i documenti definitivi di polizza (certi- ficato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.9 Aggravamento di rischio
1. Norme generali
Per l’intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non ac- cettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo e la cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di
R.C. auto, la Compagnia, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il di- ritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.
1.10 Conducente di età inferiore a 23 anni
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La garanzia R.C. auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente di età maggiore a 23 anni. Il Contraente potrà comun- que richiedere che la copertura non abbia limi- tazioni di guida.
Se al momento del sinistro il motociclo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Com- pagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 3.000, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Xxxxx non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell’esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penal- mente perseguibile.
1.11 Garanzie Danni al veicolo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie Danni al Veicolo (capitolo 3):
» Incendio e Furto (paragrafo 3.1)
la Compagnia potrà procedere a ispezionare il veicolo Assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte.
Successivamente all’avvenuto perfezionamento del contratto, Xxxxx prende contatto con il Contra- ente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l’ispezione entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi.
Dopo l’ispezione, il perito redige un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli even- tuali danni preesistenti alla stipula della polizza.
In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzial-
mente di diritto ex art. 1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al veicolo, se il Contraente:
a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o comun- que oltre il termine massimo sopra indicato
b) non si presenta all’appuntamento concor- dato per l’ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie Xxxxx al veicolo vengano risolte, Verti, ferma la regolarità amministra- tiva e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle ga- ranzie Danni al veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
MODIFICHE AL CONTRATTO
1.12 Adempimenti necessari
Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:
» deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
» deve aver già effettuato il pagamento degli im- porti contrattualmente dovuti.
Le modalità con le quali il Contraente può ap- portare le modifiche sono illustrate nella tabella riportatata nell’Allegato 2.
1.13 Sostituzione con un altro veicolo
Cosa succede se cambio il veicolo?
In corso di contratto, puoi sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata. Riceve- rai i nuovi documenti contrattuali, fer- ma la scadenza del contratto origina- rio. Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato.
Ti ricordiamo che la classe di merito segue sem- pre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra ti- pologia, il contratto verrà assegnato:
» alla classe di merito di Bonus Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un’auto, un furgone o un taxi
» alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assolu- ta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia dif- ferente da un motociclo, un’auto, un furgone o un taxi; per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisettore, disponibile sul sito
internet xxxxx.xx
1. Norme generali
1.14 Sospensione delle garanzie in corso di polizza
Posso sospendere la polizza?
Sì, puoi sospendere le garanzie se il periodo residuo della polizza in cor- so è di almeno 60 giorni: puoi farne richiesta una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. La scaden- za della polizza verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospen- sione, se quest’ultimo ha una durata minima di 61 giorni.
La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde o dalla data successiva richiesta dal Contraente.
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La riattivazione della polizza avviene su richiesta del Contraente; può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal para- grafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell’eventuale inte- grazione di premio.
La riattivazione prevede l’emissione dei nuovi documenti.
Per tutta la durata della sospensione rimane so- speso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive della formula Bonus Malus che riprende a decorrere dal momento della ri- attivazione stessa.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Qualora il Contraente richieda la risoluzione del- la polizza per alienazione, demolizione, espor- tazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successi- vamente alla sospensione del contratto e rego- larmente documentati, Verti rimborserà la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche succes- sivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purchè la richiesta ven- ga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospen- sione. Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizzazione della Società vincolataria.
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo
assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche la polizza. La richiesta di cessione della polizza dovrà avvenire contestualmente al pas- saggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso.
In tal caso Xxxxx prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti con- trattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell’attestato di rischio al cessionario: per assi- curare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14.
Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde, e il certificato in suo possesso.
Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Xxxxx aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario e assegnando la classe di merito 14.
1.16 Risoluzione del contratto
1) Il contratto può essere risolto:
» su richiesta del Contraente, in caso di cessazio- ne del rischio (vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circo- lazione del veicolo).
Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato
» in caso di furto o di appropriazione indebita
Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti
» in caso di consenso tra Verti ed il Contraente. Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richie- sta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde.
In tutte le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contrat- to, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’ imposta e del contributo SSN. Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso.
Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Xxxxx il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della
carta verde.
Il rimborso del premio relativo alla garanzia R.C. auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tut- ta la documentazione richiesta.
1. Norme generali
2) Il contratto deve essere risolto in caso di
» decesso del Proprietario del veicolo e conse- guente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all’atto del de- cesso.
» decesso del Proprietario del veicolo e contra- ente della polizza.
Verti, ferma la regolarità amministrativa e conta- bile del contratto, rimborserà all’erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla se- guente documentazione:
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» dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
» certificato di morte
» documento comprovante la qualità di erede laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimbor- so verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
• dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
• certificato di morte.
1.17 Obbligo distruzione di certificato e carta verde
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente ri- chiesto al Contraente di distruggere il certificato e carta verde.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di certificato e car- ta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai Terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
1.18 Reclami
Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore
8.00 alle ore 14.00:
Servizio Preventivi: x000000000000
Servizio Rinnovi: x000000000000
Servizio Clienti: x000000000000
Servizio Sinistri: x000000000000
I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.
Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inol- trarcelo attraverso:
• form dedicato disponibile nell’apposita sezione reclami del sito xxx.xxxxx.xx
• email indirizzata a casella xxxxxxx@xxxxx.xx
• posta all’indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).
In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), al- legando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sul- le modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l’apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx, alla sezione Reclami.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le spe- cifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.
Reclami relativi al comportamento degli Inter- mediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipen- denti e collaboratori.
Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che ope- rano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai compor- tamenti dei loro dipendenti e collaboratori, en- tro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al solo comportamento de- gli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ci- clo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a que- sti indirizzati direttamente.
Qualora il reclamo dovesse pervenire a Xxxxx, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’In- termediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini mas- simo di 45 giorni.
1.19 Regime fiscale
1. Norme generali
GARANZIE | IMPOSTE |
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | *23.00% |
SUPER PROTETTO | *23.00% |
INCENDIO E FURTO | 13.50% |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 2.50% |
TUTELA GIUDIZIARIA | 12.50% |
ASSISTENZA STRADALE | 10.00% |
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
* comprensivo del contributo SSN del 10.50%. Avvertenza:
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1.20 Diritto d’accesso agli atti della Compagnia Verti, ai sensi dell’art. 146 del Codice delle As- sicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la ri- chiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei do- cumenti tramite lettera Raccomandata alla resi- denza del Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
1.21 Incidenti stradali con controparti estere L’Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefoni- ca secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiun- tivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.
Incidente sul territorio italiano con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.
Incidente sul territorio estero con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello Stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’Assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni collegandosi al sito internet https:// xxxxxxx.xxxxxx.xx. Si ricorda che, in questa casi- stica, l’UCI non ha alcuna competenza.
Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata
In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l’Assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruo- lo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel consegui- mento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
DISPOSIZIONI DI LEGGE
1.22 Oneri fiscali e di Legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all’assicurazione sono a carico del Con- traente.
1.23 Foro competente
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.
1.24 Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non è qui diversamente regolato val- gono le norme di Legge.
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
2. Responsabilità Civile Auto
Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente arrecati a Terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.
L’assicurazione copre anche la R.C. auto per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
La polizza è stipulata in forma Bonus Malus, la quale prevede:
» riduzioni di premio in assenza di sinistri nel pe- riodo di osservazione
» maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Xxxxx abbia ricevuto da parte di altra Compa- gnia di assicurazione, tramite la così detta pro- cedura di riciclo dei sinistri tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità prin- cipale del Conducente del veicolo assicurato.
2.1 Soggetti esclusi
Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
» il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
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» il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Ac- quirente con patto di riservato dominio, il Lo- catario di veicolo in leasing, per i danni a cose
» il coniuge non legalmente separato, il con- vivente, gli ascendenti e discendenti del Con- ducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usu- fruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
» i parenti ed affini entro il terzo grado del Con- ducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usu- fruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
» i Soci a responsabilità illimitata, se l’Assi- curato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discen- denti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti
Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in det- taglio.
» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza
A parziale deroga di quanto previsto dalle Con- dizioni di Assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00
» Responsabilità civile trasportati
La polizza copre la Responsabilità Civile dei trasportati nel caso essi procurino involontaria- mente danni a Xxxxx durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stes- so. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.
» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
Xxxxx, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione Ci sono limiti di copertura? rinuncia al diritto di rival- sa nei confronti del Proprietario e del Conducen- te del veicolo assicurato in conseguenza dell’ino- peratività della garanzia, qualora il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, ab- bia involontariamente omesso di:
» rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro
» effettuare la conversione, quando normativa- mente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 6 mesi dalla data del sinistro.
2.3 Estensione territoriale
Dove posso circolare con la mia polizza?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’U- nione Europea, in Islanda, in Liechten- xxxxx, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.
L’elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assi- curazione obbligatoria di Responsabilità Civile, è riportato nel documento stesso.
La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il pre- mio o la rata di premio.
2.4 Gestione delle vertenze
Verti assume a nome dell’Assicurato la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nel- la quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.
2. Responsabilità Civile Auto
Xxxxx ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa in- caricati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
2.5 Esclusioni e rivalse
L’assicurazione non è operante:
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della car- ta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- se il veicolo adibito ad uso privato è utilizza- to come scuola guida e l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di xxxxxxx
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- se il veicolo circola in piste o circuiti privati op- pure partecipa a gare o competizioni spor- tive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicura- zioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx.
2.6 Garanzia Super Protetto Bonus protetto
nuovo contratto verrà assegnato alla medesima classe Verti del precedente.
Nel caso in cui risultassero invece nuovi sinistri, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro.
La classe CU sarà comunque soggetta alle pe- nalizzazioni previste dalla normativa vigente.
Rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
Verti si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non ri- chiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimen- to del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore a 1,5 grammi per litro.
Esclusioni della garanzia 2.6 Super Protetto La garanzia non è operante se il primo sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avvie- ne oltre i 15 giorni dalla scadenza.
Posso mantenere la classe di merito anche in caso di sinistro?
Sì, se scegli la garanzia Bonus pro- tetto.
In deroga alle regole evolutive della disciplina del Bonus Malus, viene esclusa ogni penaliz- zazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro, con responsabilità paritaria o principale del Conducente, avvenuto durante il periodo di validità del contratto.
Pertanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale periodo, sarà mantenuta la stessa classe di merito Verti, senza applicazione del malus, e il
Le garanzie descritte in questa se- zione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza. Ogni ga- ranzia prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e re- lativo minimo o di una franchigia: trovi tutto indicato nella scheda di polizza.
3. Danni al veicolo
3.1 Incendio e furto
Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal vei- colo assicurato:
» da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimen- tazione
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» a seguito di furto, consumato o tentato, e ra- xxxx. Sono compresi i danni causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di fur- to di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio
» conseguenti al furto o alla rapina, con esclusio- ne dei danni agli pneumatici.
3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e furto L’assicurazione non comprende i danni di se- guito riportati:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eru- zioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trom- be d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, sla- vine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno
e) determinati o agevolati da dolo o colpa gra- ve del Contraente, dell’Assicurato e delle per- sone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allena- menti e alle verifiche preliminari e finali pre- viste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa
h) derivanti da furto per i quali non sia stato
impiegato, durante l’abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccag- gio; altresì non opera nel caso di furto agevo- lato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso
i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio
j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimen- to di fermo amministrativo, qualora non sia- no stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’ art. 214 del vigente Codice della Strada.
3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo an- nuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dal- la rivista Due Ruote. L’adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Due Ruote.
3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato
In caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Com- pagnia.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.5 Riparazioni
L’Assicurato non può provvedere alla riparazio- ne senza aver ricevuto l’assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina idonea più vicina, e nel caso in cui faccia riparare il veicolo presso un’officina mec- canica convenzionata con la Compagnia. Verti ha facoltà di far eseguire direttamente le ripara- zioni occorrenti al ripristino del veicolo danneg- giato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto re- sidua del veicolo, corrispondendo all’Assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie even- tualmente previste dal contratto.
3.6 Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell’ammontare del dan- no valgono i criteri di seguito riportati:
In caso di perdita totale
» se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammon- tare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata
3. Danni al veicolo
» se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal va- lore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata.
In caso di danno parziale
L’ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con appli- cazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il si- nistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degra- do non è applicata, salvo per alcune parti parti- colarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.
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Al momento del sinistro:
» se il valore commerciale del veicolo è superio- re a quello assicurato, l’indennizzo sarà calco- lato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori
» se il valore dell’indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale.
Per qualsiasi veicolo:
» nella determinazione del danno si terrà con- to dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’Assicu- rato sia un soggetto d’imposta al quale è con- sentita la detrazione a norma di Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
» dall’ammontare del danno è detratto l’impor- to di eventuali scoperti e franchigie indicate nella scheda di polizza e, in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione
» non sono indennizzabili le spese per modifica- zioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione
» la corresponsione dell’indennizzo relativo al valore degli apparecchi fonoaudiovisivi assicu- rati indicati sulla scheda di polizza è subordi- nata alla dimostrazione della loro effettiva in- stallazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare
» relativamente agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabil- mente fissati al veicolo, e ai danni causati al veicolo per la loro asportazione, il pagamento dell’indennizzo è pari a un massimo del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
3.7 Norme per la Liquidazione dei danni
L’indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione
Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazio- ne per singola copertura assicurativa.
1. Furto o rapina:
» originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’e- vento si sia verificato all’estero, la denuncia deve essere effettuata all’Autorità straniera che a quella Italiana
» estratto cronologico e certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdi- ta di possesso
» chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compa- gnia può verificare, anche presso la casa co- struttrice, la corrispondenza con il veicolo assi- curato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento , acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti
» certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tri- bunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; la Compagnia può richiedere tale do- cumento solo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale
2. Incendio:
» copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del ver- bale dei Vigili del Fuoco. Se l’evento si è verifica- to all’estero, la denuncia deve essere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana
» estratto cronologico e certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la per- dita di possesso
» chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento; la Com- pagnia può anche verificare, presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettro- nici di avviamento
» la Compagnia, inoltre, può richiedere all’as- sicurato il certificato di chiusa inchiesta rila- sciato dal Tribunale, attestante che il proce- dimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
2.1 Incendio totale:
3. Danni al veicolo
» copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata all’Autorità straniera anche a quella Italiana
» estratto cronologico e il certificato di pro- prietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
» chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla scheda di po- lizza, dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento
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» la Compagnia, inoltre, può richiedere all’Assi- curato il certificato di chiusa inchiesta rilascia- to dal Tribunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli au- tori del reato.
In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio to- tale il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevi- mento della denuncia di sinistro. La Compagnia, inoltre, può, in caso di furto totale, richiedere che l’Assicurato fornisca:
» una procura notarile a vendere per consentire alla Compagnia di venire in possesso del vei- colo ritrovato e successivamente di poter prov- vedere alla sua alienazione
» un’autorizzazione a trattenere il ricavato deri- vante dall’alienazione del veicolo.
3. Infortunio:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
» il primo e gli eventuali ulteriori certificati medi- ci ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno
Perdita totale del veicolo:
» dichiarazione di estinzione di eventuali credi- ti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà
» la Compagnia può anche richiedere l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) ri- lasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla R.C. auto, il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al xxxxx xxx- neggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
3.8 Liquidazione dei danni Nomina dei periti
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Ver- ti e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro- prio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.9 Recuperi
L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del vei- colo rubato o di parti di esso. Il valore del recupe- ro realizzato prima del pagamento dell’indenniz- zo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’Assicurato.
La garanzia Infortuni del Conducente è ope- rante solo se inserita nella scheda di polizza e prevede, per ciascun sinistro, un massimale indicato in polizza.
4. Infortuni del conducente
4.1 Oggetto
Verti indennizza l’Assicurato, alle condizioni de- scritte qui di seguito, per gli infortuni che determi- nino la morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assi- curato e mentre il Conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L’assicurazione comprende anche gli infortuni:
» avvenuti in caso di fermata, durante le ope- razioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia
» derivanti da imperizia o negligenza
» subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza
4.2. Delimitazioni della copertura
Non rientrano nella copertura gli infortuni su- biti dal Conducente:
a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore
b) di età inferiore ai 23 anni, se escluso dalla copertura di polizza
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c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di Xxxxx in vigore
d) che si trovi
» in stato di ebbrezza ovvero presenti un tas- so alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
» sotto l’influenza di sostanze stupefacenti op- pure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utiliz- zi il veicolo contro la volontà del proprietario
f) che subisca un infortunio a seguito di parte- cipazione a imprese temerarie
g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazio- ne a gare e competizioni sportive e alle rela- tive prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla cir- colazione del veicolo in piste o circuiti privati
h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di ter- rorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – co-
munque insorto, controllato o meno – di ener- gia nucleare
j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio
k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo
l) che subisca un infortunio con invalidità per- manente di grado pari o inferiore al 8% del totale.
4.3 Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze diret- te ed esclusive dell’infortunio, come se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è inden- nizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o so- pravvenute all’infortunio.
4.4 Indennizzo in caso di morte
Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, se la morte si ve- rifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Condu- cente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d’invalidità permanente.
Qualora il Conducente, al momento del sini- stro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbliga- tori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.5 Indennizzo in caso di invalidità perma- nente
L’indennizzo per invalidità permanente è calco- lato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percen- tuali contenute nella seguente tabella ANIA.
MENOMAZIONI | Percentuale d’invalidità permanente Arto Arto non dominante dominante | ||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
Cecità completa bilaterale | 100 | ||
Sordità completa monolaterale | 10 | ||
Sordità completa bilaterale | 40 | ||
Perdita completa della voce | 30 | ||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | ||
Perdita di un rene | 15 | ||
Perdita della milza | 8 | ||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | |
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | |
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | |
Perdita del pollice | 18 | 16 | |
Perdita dell’indice | 14 | 12 | |
Perdita del medio | 8 | 6 | |
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | |
Perdita del mignolo | 12 | 10 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | |
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | ||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | ||
Perdita di tutta la gamba | 50 | ||
Perdita di un piede | 40 | ||
Perdita di un alluce | 5 | ||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | ||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | ||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | ||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 12 |
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4. Infortuni del conducente
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | ||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | ||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con con- trattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
4. Infortuni del conducente
Nei casi di menomazioni non considerate in ta- bella, i postumi si devono valutare con riferimen- to alla riduzione della capacità generica di svol- xxxx un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.
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In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
La garanzia è offerta con una franchigia pari al 8% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o in- feriore al 8% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percen- tuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
In caso di infortunio con invalidità permanente di grado superiore al 8% del totale, la franchi- gia del 8% verrà ridotta al 7% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di si- curezza obbligatori.
Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 4%: non è previsto alcun indennizzo Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 10% è previsto un indennizzo:
» pari al 3% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbli- gatori;
» pari al 2% se il Conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza ob- bligatori.
Qualora il Conducente, al momento del sini- stro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbliga- tori, la somma massima indennizzabile sarà
pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Nel caso in cui la percentuale d’invalidità accer- tata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
4.6 Controversie – Arbitrato
Le controversie di natura medica sul grado d’in- validità permanente possono essere demanda- te per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Me- dici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggio- ranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.
Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza.
5. Tutela giudiziaria
5.1 Oggetto dell’assicurazione
La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.
1. Verti, alle condizioni di questa polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tu- tela giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripe- tibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiu- diziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
» le spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro
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» le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assi- curato, o di transazione autorizzata da Xxxxx, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4
» le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Xxxxx, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5
» le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
» le spese di giustizia
» il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima
3. È garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente compe- tente ai sensi del paragrafo 5.4 comma 3.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
Cosa non è compreso nella garanzia Tutela giudiziaria?
Non sono comprese:
• multe, ammende o sanzioni pecu- niarie in genere
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato, nei procedimenti penali
• operazioni di esecuzione forzata successive a 2 esiti negativi.
Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l’Assicurato, non sono coperte dal- la garanzia Tutela giudiziaria, secondo l’art. 541 del Codice di Procedura Penale.
L’Assicurato deve anche:
» regolarizzare a proprie spese, secondo le vi- genti norme fiscali di bollo e di registro, i do- cumenti necessari per la gestione del caso assicurativo
» farsi carico di ogni eventuale altro onere fiscale che si presenti nel corso o alla fine della causa.
5.3 Insorgenza del sinistro
Ai fini di questa polizza, per insorgenza del sini- stro si intende:
» il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracon- trattuali
» il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a vio- lare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa ri- ferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
» durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative
» trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della poliz- za, nel caso di controversie contrattuali
» durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Xxxxx, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipula- zione dell’assicurazione, il Contraente abbia già richiesto la rescissione, risoluzione o modifica- zione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro
» vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse
» indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a fa- vore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
5.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica
5. Tutela giudiziaria
o ne viene a conoscenza, chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all’indirizzo di po- sta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx In ogni caso, deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
Posso scegliere un mio legale di fiducia?
Sì, se hai bisogno dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ricorda di comunica- re a Verti il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.
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Se l’Assicurato non fornisce un nominativo, Ver- ti lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l’As- sicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, nel caso di conflitto di interessi con Xxxxx.
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
» informare immediatamente Xxxxx in modo com- pleto e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
» conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni pos- sibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.6 Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia del sinistro, Xxxxx si ado- pera per realizzare un bonario componimento della controversia
2. Se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell’Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede pe- nale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo. 5.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia
civile che penale, se l’impugnazione presenta possibilità di successo
4. L’Assicurato non può giungere a un accor- do direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extra- giudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Xxxxx
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Xxxxx
6. La Compagnia non è responsabile dell’opera- to di Legali, Consulenti Tecnici e Periti
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e Xxxxx, ferma la facoltà dell’As- sicurato di adire alle vie giudiziarie, la decisio- ne può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente, se- condo il Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Verti avverte l’Assicurato del suo diritto di avva- lersi di tale procedura.
5.7 Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarci- menti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a tito- lo di capitale e interessi
2. Spettano invece alla Compagnia, se soste- xxxx, o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concor- date transattivamente e/o stragiudizialmente.
5.8 Estensione territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni ex- tracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi non- ché di procedimento penale, la garanzia è ope- rante nell’ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. auto cui si riferisce. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trat- tati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Va- ticano e Repubblica di San Marino.
5.9 Assicurati
Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
» sono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza
» vengono trasferite al nuovo veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, ferma la vali- dità e la continuazione della polizza
5. Tutela giudiziaria
» sono prestate al Contraente-Assicurato, inteso come persona fisica, del coniuge e dei figli mi- nori conviventi, quando questi siano coinvolti in incidenti stradali, in veste di pedoni, ciclisti, Conducenti alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato-Contra- ente.
5.10 Prestazioni garantite
Verti assume a proprio carico, fino alla concor- renza di € 7.000,00 per ogni sinistro senza limite per anno, l’onere delle spese di cui al paragrafo
5.1 per:
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» Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell’Informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale) o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale)
» Il recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni
» Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa acces- xxxxx di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
5.11 Esclusioni
La garanzia non è valida:
a) in materia fiscale e amministrativa
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (as- similabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremo- to, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere e relativi atti di opposizione
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
e) per fatti dolosi delle persone assicurate
f) per fatti non accidentali relativi ad inquina- mento dell’ambiente
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’Assicurato viene
perseguito in sede penale
h) se il Conducente non è abilitato alla gui- da del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una de- stinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui di- pendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche
i) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti e per com- portamenti in caso di incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove
k) nei casi di controversie con Xxxxx
l) in caso di sinistro stradale gestito con la pro- cedura Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni
n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.
La garanzia di questa sezione è operante solo se riportata nella scheda di polizza.
PREMESSA
6. Assistenza stradale
Verti, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si av- vale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Stxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX).
DEFINIZIONI
Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in que- sta sezione.
» Assicurato
Conducente del veicolo e le persone autoriz- zate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto o documento unico di circolazione del veicolo assicurato
» Guasto
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Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottu- ra, mancato funzionamento di sue parti mecca- niche/elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali
» Incendio
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoe- stendersi e propagarsi. Non sono da considerar- si a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
» Incidente
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Qualsiasi evento accidentale, connesso alla cir- colazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato oppure che ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
» Istituto di cura
Ospedale, clinica, casa di cura regolarmen- te autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani
» Massimale
Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in kilometri), fino al cui raggiungimento la Com- pagnia presta le coperture assicurative previste.
» Prestazione
Assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto
che deve essere fornito all’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
» Struttura organizzativa
Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compa- gnia di Assicurazione – Stxxxx Xxxxxx, 00 – Xxx- xxxx (XX), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Tale struttura, in virtù di specifica con- venzione sottoscritta con Xxxxx, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e ad organizzare ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Xxxxx
» Veicolo
Motociclo di oltre 50 cc oppure quadriciclo pe- sante, ovvero con potenza massima del motore inferiore o uguale a 15 kW e con massa a vuo- to inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, , a uso proprio (esclusi i veicoli in locazione o a noleggio), con targa ed immatricolazione italiana, regolarmen- te assicurato con polizza RCA della Compagnia, che sia:
- a motore termico;
- ad alimentazione elettrica e rientrante in una delle seguenti categorie:
BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimen- tato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;
EREV (Electric Range Extender Vehicle): veicolo elettrico a batteria che include un motore au- siliario a combustione col solo scopo di rica- ricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione; FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno in- vece che da batterie.
- ad alimentazione ibrida e rientrante in una del- le seguenti categorie:
MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo do- tato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funziona- mento autonomo;
HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo; PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento auto- nomo ricaricabile tramite fonte di alimentazio- ne esterna.
» Viaggio
Qualunque trasferimento dell’Assicurato in Italia
(inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), a oltre 50 Km dalla sua residenza o all’estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.24 Estensione territoriale.
6. Assistenza stradale
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
La garanzia Assistenza stradale è offerta in due soluzioni:
Pacchetto Base e Pacchetto Deluxe.
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.
PACCHETTO BASE
6.1 Traino
Qualora sia impossibile l’utilizzo del Veicolo in conseguenza di:
Incidente
- Guasto
- Incendio
- tentato Furto
- tentata Rapina
- esaurimento della batteria
- errato rifornimento
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- mancanza di carburante
- carburante congelato
- foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o con- gelamento
Ed anche:
- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica
la Struttura Organizzativa procurerà direttamen- te all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:
- al più vicino punto di assistenza della casa co- struttrice,
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
- all’officina/carrozzeria della rete di assistenza più vicini al luogo dell’immobilizzo,
oppure, purché la destinazione si trovi entro un tragitto di 40 km (20 km andata e 20 km ritorno) dal luogo di fermo del Veicolo:
- al luogo indicato dall’Assicurato,
- in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino,
in caso di mancanza di carica della batteria dei Veicoli ad alimentazione elettrica, al punto di ricarica più vicino (torretta), al deposito conven- zionato che garantisca la ricarica, al domicilio, al posto di lavoro oppure al punto a scelta dell’As- sicurato.
In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio ca- rico le spese per il traino entro il Massimale di Euro 200,00 per Sinistro.
Le spese di manodopera per il ripristino del- lo pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio sono a carico della Compagnia entro il Massimale indicato purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto.
Restano a carico dell’Assicurato:
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuo- ri della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi di manodopera diversi da quelli ricono- sciuti in copertura e i costi dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- Le spese per l’intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Vei- colo;
- i costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica;
- l’eventuale eccedenza chilometrica e l’eventua- le eccedenza rispetto al Massimale.
6.2 Spese di rimessaggio
Qualora il Veicolo, in conseguenza dell’ero- gazione della Prestazione “Traino” indicata al punto 6.1, risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.
La Compagnia terrà a proprio carico la re- lativa spesa per le prime 72 ore per Sinistro. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
6.3 Officina Mobile
Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi au- tonomamente in conseguenza di:
- Guasto
- esaurimento della batteria
- foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o con- gelamento
ed anche:
- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica
la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare l’intervento sul posto, verificherà la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e invierà la stessa per la riparazione o per l’effet- tuazione di un ciclo di ricarica della batteria per offrire l’opportunità di una pronta ripartenza ed autonomia per una breve percorrenza.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare o ricarica-
re la batteria del Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione “Traino” di cui al punto 6.1.
6. Assistenza stradale
La Compagnia terrà a proprio carico i relati- vi costi entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.
Le spese di manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squar- cio ed il costo del ciclo di ricarica della batteria sono a carico della Compagnia entro il Massi- male indicato purché l’intervento avvenga sul luogo di fermo.
Restano a carico dell’Assicurato:
- i costi di manodopera diversi da quelli ri- conosciuti in copertura, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’inter- vento d’urgenza ed ogni altra spesa di ripara- zione effettuata dal mezzo di soccorso;
- l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale.
6.4 Informazioni telefoniche su torrette di ricarica
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Qualora l’Assicurato desideri ricevere indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino al luogo in cui si trova per il suo Veicolo marciante, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le opportune informazioni.
6.5 Recupero del Veicolo fuori strada
Qualora il Veicolo, in conseguenza di:
- Incendio
- Incidente
- Guasto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
- foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti dan- neggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
La Compagnia terrà a proprio carico il relati- vo costo entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato:
- le spese per il recupero qualora il Veicolo ab- bia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale.
6.6 Supporto alla compilazione del CAI La Prestazione è operante solo in Italia.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Inci- dente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, debba procedere alla compilazione della Con-
statazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.
6.7 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora il Veicolo, in conseguenza di:
- Guasto
- Incidente
- Incendio
- tentato Furto
- Tentata Rapina
sia rimasto immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall’officina/car- rozzeria presso cui è in riparazione il mezzo (fan- no fede i tempari della casa costruttrice), oppure Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe)
oppure
- un veicolo ad uso privato, senza autista, di ca- tegoria C a chilometraggio illimitato, compren- dente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dal- la società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa. Tale opzione è operante solo in Italia e, ai fini dell’e- rogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Nel caso in cui l’Assicura- to non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicura- to dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio. Restano sempre a carico dell’Assi- curato le spese di carburante, i pedaggi in ge- nere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno esse- re oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito do- vrà essere versato direttamente dall’Assicurato. In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio ca- rico le relative spese entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale re- sta a carico dell’Assicurato.
6.8 Spese d’albergo
Qualora il Veicolo, in conseguenza di:
- Guasto
- Incidente
- Incendio
6. Assistenza stradale
- errato rifornimento
- tentato Furto
- tentata Rapina
- Furto o Rapina totali
resti immobilizzato e ciò comporti una sosta for- zata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 2 notti ed entro il Massimale com- plessivo di Euro 150,00 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
6.9 Invio taxi
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Qualora l’Assicurato, a seguito dell’attivazione della Prestazione “Spese d’albergo” indicata al punto 6.8), abbia necessità di un mezzo per recarsi presso l’albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere tale destinazione.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo di una corsa entro il Massimale di Euro 50,00 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione.
6.10 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di ri- parazione che richieda oltre 4 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempari della casa costrut- trice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avve- nuto il Sinistro o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttu- ra Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazio- ne, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato stesso.
Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Or-
ganizzativa, sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso entro il Massimale di Euro 300,00 per Sinistro. Restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto;
- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi di eventuali diagnosi, riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. È escluso dalla Prestazione il caso in cui l’entità del danno al Veicolo non impedisca la prose- cuzione del viaggio.
6.11 Autoambulanza per trasporto in Istituto di Cura
La Prestazione è operante solo in Italia. Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Infortu- nio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un ricovero dalla propria re- sidenza in Italia ad un Istituto di Cura più vicino, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assi- curato stesso, provvederà all’invio dell’autoam- bulanza.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del trasporto entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.
6.12 Consigli medici telefonici
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Infortu- nio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di parlare per tele- fono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.
Si precisa che tale consulto non vale quale dia- gnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
6.13 Invio di un medico
La Prestazione è operante solo in Italia. Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Infortu- nio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di una visita medica presso il proprio domicilio nei seguenti orari:
- dalle ore 20.00 alle ore 8.00, nei giorni feriali
- dalle ore 14.00 alle ore 24.00, il sabato e i giorni prefestivi
- 24 ore su 24, nei giorni festivi
la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare all’indi-
xxxxx dell’Assicurato in Italia un medico generico convenzionato.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della visita entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.
6. Assistenza stradale
Qualora nessuno dei medici convenzionati fos- se disponibile, la Struttura Organizzativa potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.
6.14 Viaggio di un familiare
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Infortu- nio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, in viaggio da solo, sia rico- verato in un Istituto di Cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) se il viaggio ha dura- ta superiore alle 6 ore, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
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La Compagnia terrà a proprio carico il costo dei biglietti entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro.
Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e al- loggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
6.15 Invio pezzi di ricambio
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, tentato Furto o tentata Ra- xxxx, resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedi- zione restano a carico della Compagnia.
6.16 Rientro sanitario
Qualora, in conseguenza di Infortunio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di tele- comunicazione, tra i medici della Struttura Orga- nizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura
vicino alla sua residenza in Italia, la Struttura Or- ganizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmen- te barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Strut- tura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizza- tiva stessa.
La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 1.500,00 per Sinistro.
Sono escluse dalla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di prose- guire il viaggio.
La Prestazione non è valida anche nel caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari scelgano di- missioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
6.17 Informazioni automobilistiche
La Prestazione è operante solo in Italia. Qualora l’Assicurato abbia necessità di infor- mazioni sulla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane, segnalazione di stazioni di ser- vizio, autogrill, hotel e di officine meccaniche in autostrada), la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.
Per ottenere la Prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.
6.18 Informazioni burocratiche
La Struttura Organizzativa fornisce informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:
- certificati (buona condotta, cittadinanza, xx- xxxxxxxx, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.)
- documenti personali
- pratiche automobilistiche (passaggio di pro- prietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.).
Per ottenere la Prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclu- so i festivi infrasettimanali.
6.19 Informazioni meteo
6. Assistenza stradale
La Prestazione è operante solo in Italia. Qualora l’Assicurato abbia necessità di infor- mazioni sulle condizioni metereologiche in Ita- lia, quali nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.
Per ottenere la Prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclu- so i festivi infrasettimanali.
6.20 Recupero del Veicolo riparato
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
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Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, tentato Furto o tentata Ra- xxxx, rimanga immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall’officina/ carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizio- ne dell’Assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) se il viaggio ha durata superiore alle 6 ore, di sola andata, per consentirgli di recuperare il Veicolo riparato. La Compagnia terrà a proprio carico il costo del biglietto entro il Massimale di Euro 300,00 per Sinistro.
La Prestazione è erogabile nel caso in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
6.21 Anticipo spese di prima necessità Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Guasto o Incidente, debba sostenere delle spese impre- viste che non sia in grado di sostenere diretta- mente e immediatamente, la Struttura Organiz- zativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino a un impor- to massimo di Euro 1.500,00 per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della ri- chiesta, l’ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle di- sposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà restituire la somma antici- pata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, l’As- sicurato dovrà restituire, oltre la somma an- ticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
6.22 Interprete a disposizione all’estero
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia
d’arresto dell’Assicurato in conseguenza di Inci- dente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato abbia necessità di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarlo.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell’onorario entro il Massimale di 8 ore per Sinistro.
PACCHETTO DELUXE
Alle Prestazioni previste dalla garanzia pac- chetto BASE, si aggiunge:
6.23 Veicolo in sostituzione
La Prestazione è operante solo in Italia.
Qualora, in conseguenza di:
- Incidente
- Guasto
- Incendio
- Furto o Rapina tentati
il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 ore di manodo- pera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapi- na totali, la Struttura Organizzativa metterà a di- sposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità ap- plicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura sostitutiva, non neces- sariamente di pari tipologia di alimentazione del Veicolo assicurato, con cilindrata non superiore a 1.200 cc, in relazione alle disponibilità del cen- tro di noleggio. Tale autovettura sostitutiva, adibi- ta ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornita per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e co- munque per un massimo di 3 giorni consecu- tivi per Sinistro.
La Compagnia terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l’autovettura sostitutiva venga ritirata e riconsegnata sul ter- ritorio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchi- gie applicate, nonché ogni eventuale ecce- denza di spesa per il prolungamento del con- tratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla
società di autonoleggio, e lo stesso deposito do- vrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per:
6. Assistenza stradale
- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecu- zioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cu- mulabili con quelli relativi al danno da ripa- rare.
Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di
21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.
6.24 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per:
- Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
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- Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Er- zegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussem- burgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norve- gia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.
6.25 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tut- te le prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti con- dizioni generali:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
1. Ciascuna Prestazione può essere richie- sta ed erogata non più di una volta per Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno di validità della polizza.
2. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
3. Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti, uso impro- prio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di ter- rorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nu-
cleare, isotopi radioattivi, macchine acce- leratrici, raggi X, etc.), dolo dell’Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
4. La copertura assicurativa non è operante in caso di:
- dimissioni volontarie dell’Assicurato con- tro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- rinuncia o ritardo da parte dell’Assicurato nell’accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- circostanze eccezionali di entità e gravi- tà tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il ri- schio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al tra- sporto aereo.
Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa sa- ranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di com- pensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’inter- vento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
7. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dal- la data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
8. I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx.
9. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni
fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
6. Assistenza stradale
10. L’Assicurato libera dal segreto professio- nale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o an- che prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Si- nistro stesso.
11. Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni verranno concessi compati- bilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
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L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascor- so tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
12. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle pre- senti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbli- go di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specifica- mente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolgesse anche a un’altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli even- tuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.
13. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qual- siasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle cir- costanze di seguito descritte:
a) eventi la cui copertura presupponga che la Compagnia sia tenuta ad effettuare qual- siasi prestazione o pagamento di qualsia-
si natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre la Compa- gnia a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall’Unio- ne Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
b) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dal- la Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o in- terventi nazionali o internazionali con l’uso della forza o della coercizione.
6.26 Cosa fare in caso di sinistro
In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l’Assicurato ha l’ob- bligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa
- al numero x00 0000000000
- tramite whatsapp al numero 000 0000000 VERTISOCCORSO
In ogni caso l’Assicurato dovrà:
- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di targa del Veicolo, le sue generali- tà complete, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a ri- chiamarlo nel corso dell’assistenza, indirizzo del luogo in cui si trova;
- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla in- tegralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla con- clusione dell’assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso re-
stituiti.
Una volta ricevute le informazioni e/o i docu- menti sopra elencati, la Struttura Organizzati- va si assicurerà che il richiedente abbia dirit- to alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita
a persona non avente diritto, la Compagnia potrà recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle Prestazioni.
6. Assistenza stradale
In ogni caso la Prestazione dovrà essere sem- pre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
6.27 VERTIAIUTA: servizio aggiuntivo di prenotazione di autoveicolo in Italia
In caso di guasto, incidente, incendio parziale o totale, furto o rapina tentati o totali del veicolo assicurato, a seguito del quale venga erogata la prestazione di Xxxxxx prevista al paragrafo 6.1, l’Assicurato o il Contraente
potranno usufruire di un servizio di prenotazione di un autoveicolo sostitutivo a tariffe agevolate, erogato dalla Struttura organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA. Il servizio è disponibile anche per il pacchetto Deluxe, nei casi non coperti da quanto previsto al paragrafo 6.23 Veicolo in sostituzione. I costi di noleggio dell’autoveicolo e tutte le spese correlate rimangono a carico dell’Assi- curato.
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MAPFRE ASISTENCIA è responsabile dell’eroga- zione del servizio di prenotazione dell’autovei- colo sostitutivo.
L’autoveicolo in sostituzione (adibito a uso priva- to, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato, con il massimo di 1.600cc, a chilometraggio illimitato) viene messo a dispo- sizione:
» tramite le società di autonoleggio convenzio- nate
» presso le stazioni di noleggio di dette società
» in relazione agli orari di apertura delle stesse
» secondo le disponibilità locali e alle condizioni previste nella convenzione tra MAPFRE ASISTEN- CIA e le società di autonoleggio.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Su richiesta della società di noleggio verrà richie- sto all’Assicurato un deposito cauzionale.
Se l’Assicurato non ha una carta di credito e/o un documento di identità valido oppure se l’u- tilizzatore del veicolo assicurato ha meno di 21 anni, potrebbe essere difficoltoso individuare una società di Autonoleggio disponibile a ero- gare il servizio.
Evoluzione delle classi di Bonus Malus | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione delle classi di Bonus Malus | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,54 | 10 | 0,80 |
2 | 0,58 | 11 | 0,87 |
3 | 0,60 | 12 | 0,96 |
4 | 0,61 | 13 | 1,06 |
5 | 0,63 | 14 | 1,44 |
6 | 0,65 | 15 | 1,62 |
7 | 0,66 | 16 | 1,90 |
8 | 0,71 | 17 | 2,29 |
9 | 0,74 | 18 | 2,60 |
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Come funziona la formula del Bo- nus Malus per l’assegnazione della classe di merito?
La formula Bonus Malus prevede ri- duzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o pre- senza di sinistri nei periodi di osser- vazione.
In assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto, in vigore all’atto del rinnovo, i coeffi- cienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.
Cos’è il periodo di osservazione?
È il periodo che viene preso come riferimento per l’assegnazione della classe di merito CU.
Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della polizza fino a 60 giorni prima della scadenza.I periodi delle annualità successive alla prima, iniziano 60 giorni prima della decorrenza della polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi, i paga- menti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.
L’art. 133 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dall’art. 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicita- mente indicate in contratto. A tal fine, si segna- la che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella ta- bella di seguito:
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI Evoluzione Classi Variazione di Bonus Malus percentuale | |
2 - 1 | -6,90% |
3 - 2 | -3,33% |
4 - 3 | -1,64% |
5 - 4 | -3,17% |
6 - 5 | -3,08% |
7 - 6 | -1,52% |
8 - 7 | -7,04% |
9 - 8 | -4,05% |
10 - 9 | -7,50% |
11 - 10 | -8,05% |
12 - 11 | -9,38% |
13 - 12 | -9,43% |
14 - 13 | -26,39% |
15 - 14 | -11,11% |
16 - 15 | -14,74% |
17 - 16 | -17,03% |
18 - 17 | -11,92% |
All’atto della stipula della polizza, la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la banca Dati degli attestati di rischio, fermo re- stando il diritto dalla Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le di- chiarazioni fornite dagli assicurati.
Al momento dell’acquisto della polizza, se l’at- testato di rischio non risulta presente nella ban- ca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, al- meno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, Verti rende disponibile l’attestato di rischio nell’area personale my Verti sul sito xxxxx.xx Il Contraente può richiedere la consegna dell’at- testato di rischio anche tramite email.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.
Situazione del veicolo e situazione contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare | |
1 | Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di uno anno | Classe di merito ri- portata sull’attesta- to di rischio, relati- va alla precedente assicurazione | » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l’attestato di rischio risulti scaduto da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza. |
» carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. | |||
2 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di pro- prietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabil- mente convivente) di un veicolo della stessa o di differente tipolo- gia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchi- gia (agevolazione così detta Legge Bersani). | Classe di merito maturata sul veico- lo già assicurato | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabil- mente convivente, certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
4 | Attestato di rischio in- dicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito riportata nell’atte- stato di rischio, se i veicoli appartengo- no alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli ap- partengono a una tipologia diversa | » documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestato di rischio » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
5 | Veicolo rubato, assi- curato in forma Bonus Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall’atte- stato di rischio rela- tiva alla precedente assicurazione | » copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente » copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza |
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Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
» carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. | |||
6 | Mancanza di attestato di rischio o della documentazione spe- cifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatrico- lazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno | Classe di merito 18 | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza. |
7 | Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni. | Classe di merito risultante dall’At- testato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulte- riore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicu- rare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un fa- miliare stabilmente convivente | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinno- vo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabil- mente convivente/certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
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Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?
Il documento di riferimento per la de- terminazione della classe di merito è l’attestato di rischio.
Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell’attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza sinistri.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
Al fine di stabilire la classe di conversione uni- versale, denominata CU, come da criteri ripor- tati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull’attestato di rischio per:
» determinare una classe di merito, consideran- do le annualità complete, a eccezione di quel- la in corso, senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza sinistri con responsabilità principale
» considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l’annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazio- ne di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipu- la, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato. In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai conducenti di tutti i veicoli coinvolti:
» i contratti di assicurazione non subiranno l’ap- plicazione del Malus
» nell’attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabi- lità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.
In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, la polizza è considerata immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di de- nuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento. Inoltre all’atto del rinnovo l’assicurato, esclu- sivamente persona fisica e purché il contratto sia privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni potrà richiedere l’applicazione della classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulterio- re veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabil- mente convivente (così detta Rc familiare).
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La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli attestati di rischio consente al Contraente/Proprietario la com-
parazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.
Come previsto dall’art.134 del Codice delle Assi- curazioni, le informazioni relative all’attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite diretta- mente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.
L’attestato di rischio non può essere rilasciato se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Codice delle Assicura- zioni, l’ultimo attestato conseguito conserva vali- dità per un periodo di 5 anni in caso di:
» cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazio- ne definitiva all’estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato
» risoluzione della polizza a seguito di sospen- sione senza riattivazione
» mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo.
Criteri di attribuzione della classe di merito CU Classe di 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri merito | |||||
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Se hai bisogno di modificare la tua polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:
» tramite form nella pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx
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Allegato 2 - Modifiche al contratto
» via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
Tipo di modifica | Documentazione richiesta |
Sostituzione con un altro veicolo | Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 0236617100 e inviare: » libretto o documento unico di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » appendice di polizza firmata. |
Sospensione delle garanzie in corso di polizza | Inviare: » richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » autorizzazione della società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx . |
Riattivazione delle garanzie | Contattare il Servizio Clienti Verti al numero 0236617100 |
Trasferimento di proprietà con cessione di polizza | Inviare: » richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal Con- traente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scari- cato dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx. |
Trasferimento di proprietà senza cessione di polizza | Inviare: » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. |
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio | Inviare: » richiesta di risoluzione di polizza corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l’alienazione del veicolo. In particolare per: » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autoriz- zato, ovvero, da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx |
Risoluzione della polizza per furto o per appropriazione indebita | Inviare: » copia della denuncia di furto o per appropriazione indebita presentata all’Autorità competente. |
Risoluzione consensuale | Inviare: » richiesta di risoluzione del contratto » dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel pe- riodo di validità della polizza. |
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Informativa privacy
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei Dati (di seguito an- che “GDPR”), prevede in capo a Verti Assicura- zioni S.p.A. con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxx, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemen- te “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente questa informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i Dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso Terzi (di seguito i “Dati”).
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Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura di questo documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamen- te o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, anche regi- strate, servizi di chat online, o come conseguen- za della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (“preventivazione”) e/o per la gestione ed esecuzione del contratto as- sicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso Paesi Terzi che possa essere effet-
tuato per le finalità descritte nell’Informativa Sup- plementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all’Allegato A.
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finan- ziaria del cliente e potenziale cliente.
Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e poten- ziale cliente, quest’ultimo garantisce di aver otte- nuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei Dati sopra men- zionati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunica- zioni e degli altri termini stabiliti in questo docu- mento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di 18 anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di 18 anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte in questo documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
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Il cliente e potenziale cliente garantisce l’esattez- za e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comuni- care a Verti qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | Verti Assicurazioni S.p.A. |
Finalità del trattamento | » preventivazione » gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicura- tiva e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo » gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pub- blicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » esecuzione degli obblighi di Legge, regolamentari e conservativi. |
Legittimazione e base giuridica del trattamento | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di Xxxxx. |
Destinatari | I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all’interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicura- tiva; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligato- ria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società di servizi. I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Conservazione dei dati | i Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo neces- sario stabilito da obblighi di legge o amministrativo-contabili o per garantire l’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti. |
Diritti del cliente e potenziale cliente | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all’Allegato A. |
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Informativa privacy
In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momen- to, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all’Allegato A.
INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Allegato A
1. Titolare del trattamento
Le informazioni e/o i Dati personali volontaria- mente comunicati o acquisiti presso terzi, non- ché tutti i Dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se co- municati, anche i Dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:
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» denominazione: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “Verti”) Xxxxxx Xxxxxxx, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
» indirizzo postale: Xxx X. Xxxxx 00, 00000 Xxxx- xxx Xxxxxxx (XX)
» recapito Telefonico: 02217251
» indirizzo web:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx Sezione Privacy
» contatto del Data Protection Officer /Respon- sabile per la Protezione dei Dati
Il Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappre- sentante. L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti, è disponibile presso la sede del titolare.
2. Finalità del trattamento dei Dati
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Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e poten- ziale cliente, direttamente o attraverso un inter- mediario, eventualmente integrati con Dati raccolti presso Terzi, inclusi i dati disponibili presso la ban- ca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i Dati disponibili pres- so le banche Dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti at- traverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate, sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del ser- vizio, servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed ese- cuzione del contratto assicurativo, per la richiesta e l’efficientamento di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattua- le e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi
comunicazione o trasferimento di dati verso Pa- esi Terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:
a) calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurati- vo “Preventivazione” mediante una delle se- guenti modalità:
i. inserendo tutti i Dati, necessariamente ri- chiesti, in modo dettagliato, secondo la pro- cedura ordinaria di Preventivazione
ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della Responsabilità Civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del Proprieta- rio che ci consentono l’acquisizione in via automatica dei Dati relativi al veicolo (mar- ca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito “bonus-malus”, etc.) presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di mo- dificare sulla base della documentazione ufficiale (ad esempio carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la così detto Preventivazione “veloce”.
La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei Dati raccolti presso l’inte- ressato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l’adempimento di ogni obbligo di Legge richiesto nell’ambito dell’esercizio dell’attivi- tà assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l’uso della posta, del telefono anche cellu- lare, della posta elettronica o di altre tec- niche di comunicazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai Dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione preve- de l’ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell’invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l’invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della prece- dente richiesta formulata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procede- re al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati include- ranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per
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Allegato A
le operazioni di pagamento. A tal fine Xxxxx la informa che controllerà e aggiornerà i Dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicu- rativo saranno gestite mediante l’uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di co- municazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai Dati di recapito indicati dall’interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicu- rativa ed eventuali garanzie accessorie;
b) gestione ed esecuzione del contratto assicu- rativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sini- stri e per ogni altra attività attinente esclusiva- mente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui Xxxxx è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx, adem- pimento di ogni obbligo di Legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all’esercizio dell’attività assicu- rativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed inve- stigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurati- vi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffa- rie, miglioramento delle prestazioni di Xxxxx nell’ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
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c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negozia- zione, rapporto precontrattuale e/o contrat- tuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle atti- vità con intermediari assicurativi. L’implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del pro- dotto per cui è stato richiesto un preventivo, o altri rami assicurativi distribuiti dalla mede- sima impresa, indirizzata ai Dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi
quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dall’Art. 82 del Re- golamento n. 40/2018 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assi- curativo indirizzata ai dati di recapito già co- municati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggi- stica istantanea o social network;
e) previo suo consenso, invio di materiale pub- blicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni com- merciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ri- comprendere anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradi- zionale.
Tutti i Dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o corre- lati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.
Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni auto- matizzate.
3. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità car- tacee ed è svolto direttamente dall’organizzazio- ne di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all’interno dell’Unione Europea; da sog- getti esterni a tale organizzazione, facenti parte della così detta catena assicurativa; nonché da Società di servizi, che sono state da noi nomi- nate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informa- tivi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla Società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra suc-
Allegato A
cessiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l’uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce.
4. Dati relativi allo stato di salute
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Ai fini della Preventivazione non è prevista la rac- colta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Xxxxx potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Xxxx relativi allo stato di salute dell’interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).
5. Periodo di conservazione dei Dati
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Se la preventivazione non conduce alla conclu- sione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Pre- ventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l’obbligo di conservazio- ne stabilito dalla Legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal sud- detto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, laddove effettuata. Per finalità di marketing i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.
6. Legittimazione per il trattamento dei Dati La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specifica- te al precedente punto 2 è l’esecuzione del con- tratto assicurativo e l’adempimento di obblighi di legge o amministrativo contabili.
Il trattamento dei medesimi dati, esclusi quelli re- lativi allo stato di salute, può fondarsi anche sulla base giuridica del legittimo interesse.
La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l’offerta futura di prodotti e servizi o altre comunicazioni promozionali di cui al pre- cedente punto 2 è il consenso che l’interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso
condizioni la gestione ed esecuzione del contrat- to assicurativo.
Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Xxxxx i suoi Dati per la sottoscrizione del contrat- to di Assicurazione. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l’impossibilità da parte di Xxxxx di concludere o eseguire i relativi contratti di Assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.
7. Destinatari dei Dati
I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:
a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i dipen- denti di volta in volta addetti alla gestione del- la sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della così detta “catena assicurativa”. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunica- ti a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costan- temente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle fro- di e del finanziamento del terrorismo median- te i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima;
b) essere comunicati a tutte le Società del Grup- po MAPFRE (xxx.xxxxxx.xxx), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l’in- teressato ed il Gruppo MAPFRE;
c) con inclusione di quelli relativi allo stato di sa- lute, essere comunicati per l’adempimento di tutti gli obblighi di Legge e di contratto:
- agli altri soggetti del settore assicurativo (così detto catena assicurativa) quali assicu- ratori di controparte (ivi comprese le com- pagnie o le Società cui sia affidata la ge- stione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventual- mente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, Legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, So- cietà di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l’IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei qua-
li la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l’Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile)
Allegato A
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l’ANIA (Associazione Na- zionale Imprese Assicuratrici), CARD (Con- sorzio per la Convenzione Risarcimento Di- retto) e l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle Società di assicurazione
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- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pa- gamento di sinistri; Società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; Società di revisione e con- sulenza; studi legali e tributari; Società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; Società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; so- cietà di recupero crediti.
Nell’ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso Paesi Terzi o verso organizzazioni interna- zionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Com- missione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso Paesi Terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei Dati ade- guato dovranno essere effettuati solo in condi- zioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.
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Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei Dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della co- municazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.
8. Accesso all’Area Personale e relativi servizi L’accesso all’Area Personale e relativi servizi ri- chiede un’identificazione univoca dell’utente. Durante la navigazione viene chiesto di sceglie- re ed indicare le proprie credenziali di accesso (Username e Password). La Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall’utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell’utente.
Il conferimento di tali Dati è totalmente facolta- tivo, tuttavia il mancato conferimento compor- terà l’impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.
Per motivi di sicurezza, le credenziali di acces- so non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non
autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si as- sume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere “occupate” da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.
9. Diritti dell’interessato
In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l’interessato ha i seguenti diritti:
» Ottenere conferma, da parte di Xxxxx, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
» richiedere la rettifica di Dati inesatti
» richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Xxxxx cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
» richiedere l’applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei Dati stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri sog- getti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di uno Stato Membro
» opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Xxxxx dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto sal- vo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami
» ricevere, in un formato strutturato, di uso co- mune e leggibile da un dispositivo automati- co, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiede- re che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile
» revocare il consenso concesso, se pertinen- te, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.
Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finali- tà di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging sy- stem (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l’organizza-
Allegato A
zione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (po- sta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di ope- rare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazio- ne, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante le- gale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx) oppure colle- gandosi al sito
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xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx,
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sezione Privacy, e comunicandoci la sua richie- sta. L’interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
In conformità all’Allegato 3 - Regolamento Ivass n. 40/2018
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Allegato 3
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmet- tere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qua- lora non prevista, del primo contratto di assicura- zione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e col- locamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distri- butore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
x. Xxxxx Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE IN- TERNACIONAL, S.A.
b. Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese di Assi- curazione tenuto dall’IVASS e ne è soggetta a controllo.
c. Sede legale: xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx
d. Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: infor- xxxxxxx@xxxxx.xx; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxx@xxx.xxxxx.xx
e. Sito internet: xxx.xxxxx.xx
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Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’im- presa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tute- la del contraente
a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa prepo- nente. I reclami all’impresa devono essere pre- sentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTRO- VERSIE? – All’impresa assicuratrice.
Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All’IVASS.
b. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avva- lersi di altri eventuali sistemi alternativi di risolu- zione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
In conformità all’Allegato 4 - Regolamento Ivass n. 40/2018
Allegato 4
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmet- tere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente docu- mento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
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Impresa distributrice e numero di iscrizione all’Al- bo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscrit- ta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS.
Sezione I – Informazioni sull’attività di distribu- zione e consulenza
Contattando il servizio clienti di Verti il cliente po- trà ricevere le informazioni e l’assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizza- ta, ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le ri- chieste e le esigenze del Contraente.
Sezione II – Informazioni relative alle remune- razioni
Il personale dipendente di Xxxxx, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di as- sicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO
A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiet- tivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall’Assicurato.
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
In conformità all’Allegato 4-ter - Regolamen- to Ivass n. 40/2018
Allegato 4 ter
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizio- ne del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnolo- giche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga me- diante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del con- tratto di assicurazione.
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Impresa distributrice e numero di iscrizione all’Al- bo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscrit- ta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS.
SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBU- ZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
a. obbligo di consegna al contraente dell’allega- to 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a dispo- sizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologi- che, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esi- stente
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b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Rego- lamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del con- tratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documen- tazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di coper- tura assicurativa e previdenziale del contraen- te o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contra- ente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il con- tratto di assicurazione proposto e non appar- tiene alle categorie di clienti per i quali il pro- dotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per com- prendere le caratteristiche e il mercato di riferi- mento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e compren- sibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemen- to utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.