VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Addi’ 21 settembre 2021 tramite sottoscrizione in modalità telematica
tra
VODAFONE ITALIA S.p.A. assistita da UNINDUSTRIA Roma
E
SLC-CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI nazionali e territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale di RSU di Vodafone Italia (di seguito anche “le XX.XX.”, la Società e le Organizzazioni Sindacali di seguito congiuntamente “le Parti”)
PREMESSO CHE
• Con comunicazione del 17 settembre 2021 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L.223/91, dichiarando un esubero di personale pari a n.170 (centosettanta) lavoratori ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
• A detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio e devono intendersi qui integralmente riprodotte;
• È stato richiesto l’esame congiunto di cui all’art. 4 comm.5 L.223/91, avvenuto in data odierna
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
b) ai sensi per gli effetti dell’art.5 L.223/91, a seguito del confronto, le Parti concordano che gli esuberi di cui alle premesse e dichiarati dalla Società risultano individuati nel numero di 170 (centosettanta);
c) Le parti convengono che, i lavoratori individuati secondo i criteri tecnico – organizzativi nelle aree di esubero, cesseranno il rapporto di lavoro unicamente in presenza di esplicita non opposizione al licenziamento, prestata in forma scritta, con dichiarazione dello stesso di rinunciare espressamente all’impugnazione del provvedimento aziendale e successivo accordo inter partes;
d) Le parti si danno espressamente atto che il sopracitato criterio di scelta è da considerarsi alternativo e sostitutivo di quelli previsti all'art. 5, comma 1, L.223/1991;
e) In deroga al termine di cui all’art.24 comm.1 L. 223/91, come previsto dall’art.8, comm.4, L. 236/93, le parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine del 31 marzo 2022;
f) Le XX.XX. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico come da separata intesa;
g) L’erogazione di tale sostegno economico – che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di
incentivo all’esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa – sarà condizionato alla
sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. con esplicita rinuncia all’impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro;
h) Le parti si danno, inoltre, atto di aver svolto un pieno e trasparente confronto ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4,5 e 24 della L. 23 luglio 1993 n. 223 e suc. mod. e int.
i) Il presente accordo viene sottoscritto in modalità telematica dalle Parti.
L.C.S.
p. UNINDUSTRIA Roma
p. SLC - CGIL
p. VODAFONE ITALIA S.p.A. x. XXXXXX – CISL
p. UILCOM – UIL
p. UGL Telecomunicazioni
p. Coordinamento RSU
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