Contratto di Assicurazione Corpo Veicoli Terrestri
Contratto di Assicurazione Corpo Veicoli Terrestri
DIP AGGIUNTIVO- Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di assicurazione danni Documento predisposto a cura di Assibroker International Srl registrata in Italia. Assibroker International Srl è
autorizzata ad esercitare l’attività di distribuzione assicurativa dall’IVASS.
Compagnia: Xxxxxxx Versicherungs AG
Codice Fiscale 27/137/00633
Registro di commercio Xxxxxxx XX X 00000
Prodotto: Assicurazione Corpo Veicoli Terrestri
Data di realizzazione: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxxxxx Versicherungs AG è una società tedesca a responsabilità limitata avente sede in xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx. È inserita nel Registro di commercio di Amburgo con il numero HRB97637
Sito web: xxx.xxxxxxxx-xx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxx-xx.xx Telefono: +49 (0)00 000 00 00-0
Xxxxxxx Versicherungs AG è una Compagnia che esercita la propria attività in base all’autorizzazione numero 5126 rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. In Italia la Compagnia è autorizzata dall’IVASS ad operare in Libera Prestazione di Servizi L’attività in Italia con il numero di registrazione II00635.
Il capitale sociale di Xxxxxxx Versicherungs AG ammonta ad EUR 5.710.000,00. Indice di solvibilità di Xxxxxxx Versicherungs AG disponibile su xxx.xxxxxxxx-xx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
La Xxxxxxx Versicherungs AG offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo, per danni materiali e diretti subiti dallo stesso a seguito degli eventi elencati in polizza. | ||
Il contraente può scegliere tra le seguenti opzioni di copertura: | ✓ BASE: • incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione, bruciature e/o fenomeno elettrico, corto circuito, non seguiti da incendio; • furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, compresi quelli verificatisi durante la circolazione successiva a tali reati, appropriazione indebita a condizione che l’assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l’autore del reato e sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale ✓ STANDARD (quanto compreso nella copertura BASE più): • eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere, quali a titolo esemplificativo ma non riduttivo: trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, sovraccarico neve, caduta massi, mareggiate, slavine, valanghe, eruzioni vulcaniche, terremoti. La presente estensione comprende anche i danni causati al veicolo assicurato dagli oggetti trasportati da tali eventi; • eventi socio-politici ed xxxx xxxxxxxxx. Si intendono per tali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate, nonché atti di vandalismo in genere e atti dolosi di terzi ✓ FULL (quanto compreso nella copertura BASE e STANDARD più): • danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento. • Danni accidentali (Kasko), ossia collisione, urto contro animali e ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo purché identificato, nonché danni causati al veicolo per sprofondamento del manto stradale ✓ COLLISIONE a primo rischio assoluto La Società indennizza l’assicurato, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro ed anno, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di - collisione con altro veicolo identificato; - collisione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria di Responsabilità Civile Auto; - collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere; - danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento La presente garanzia viene prestata a “primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. | |
Il contratto prevede anche le seguenti garanzie sempre operanti: | ✓ Ricorso Terzi La Società assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall’incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso non è in circolazione, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 150.000 per sinistro ed anno. | |
Si possono inoltre acquistare le seguenti estensioni di garanzia a seconda della tipologia del veicolo assicurato: | ✓ Rottura cristalli La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l’abitacolo, nonché il tetto panoramico del veicolo assicurato a seguito a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. Qualora per la stessa garanzia esista altra copertura assicurativa, la |
presente si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza ✓ Costi di recupero e traino in caso di danno totale (per autovetture ed autocarri leggeri con peso complessivo <= 3,5 T) La Società rimborsa, fino a concorrenza di € 1.500,00 per sinistro ed anno, previa deduzione di una franchigia per sinistro pari a € 250,00, i costi, che l’assicurato deve sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il recupero ed il traino del veicolo dal luogo del sinistro fino all’officina di fiducia dell’assicurato o alla sede dello stesso. Qualora per la stessa garanzia esista altra copertura assicurativa, la presente si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza. ✓ Valore a nuovo 24 mesi In caso di danno totale o furto del veicolo entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del mezzo assicurato, la Società si impegna, nell’ambito della somma assicurata in polizza, a rimborsare il prezzo di acquisto del veicolo. ✓ Costi di recupero e traino in caso di danno totale o parziale (per autocarri con peso complessivo > a 3,5 T) La Società rimborsa, fino a concorrenza di € 10.000,00 per sinistro ed anno, previa deduzione di una franchigia per sinistro pari a € 500,00, i costi che l’assicurato deve sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, per - il recupero ed il traino del veicolo dal luogo del sinistro fino all’officina di fiducia dell’Assicurato o alla sede dello stesso; - per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento presso la discarica idonea più vicini dei residui del sinistro assicurati e non. - Decontaminazione del terreno. | |
L’assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo concordato in polizza. |
Che cosa non è assicurato? | |
Le garanzie, prestate al bene assicurato, non operano per i danni: a. provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La garanzia è operante se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo. b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; c. direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; d. causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti; e. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara; f. provocati dal Conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope; ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g. verificatisi durante il trasporto esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; h. verificatisi duranti i lavori di manutenzione, di riparazione o ripristino del veicolo assicurato; i. se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione; j. avvenuti durante la circolazione fuori di tracciati stradali e carrabili; k. indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; l. causati da operazioni di carico e scarico; m. subiti da parti meccaniche e/o elettriche (cosiddetti guasti macchine) |
n. causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
o. alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
x. xxxxx conseguenti a usura, deterioramento, graffiatura, scheggiature della vernice, graduali deformazioni, uso abituale, ruggine, ossidazione o marcescenza;
x. conseguenti ad utilizzo improprio, esperimenti e prove;
r. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili subiti da altre parti del veicolo;
s. preesistenti al Sinistro denunciato
Ci sono limiti di copertura? | ||
TIPOLOGIA VEICOLO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
Autovetture ed autocarri <= a 3,5 T | € 500,00.- € 1.000,00.- | La somma assicurata |
Autocarri > 3,5 T compresi trattori stradali | €500,00.- €1.000,00.- | La somma assicurata |
Semirimorchi/Rimorchi compresi quelli isotermici, silo e cisterna | €500,00.- €1.000,00.- | La somma assicurata |
Macchine Operatrici e Trattori agricoli | €500,00.- €1.000,00.- | La somma assicurata |
Camper e Caravan | €500,00.- €1.000,00.- | La somma assicurata |
ESTENSIONE DI GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Rottura cristalli | € 1.000,00.- | |
Costi di recupero e traino in caso di danno totale (autovetture e autocarri leggeri <=35 x.xx) | € 250,00.- | € 1.500,00.- |
Costi di recupero e traino in caso di danno totale o parziale (autocarri con peso complessivo > a 3,5 T) | € 500,00.- | € 10.000,00.- |
Che obblighi ho? Che obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, l’Assicurato, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo deve: 1. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; 2. darne avviso alla Società, anche attraverso il proprio intermediario, appena possibile e comunque, non oltre cinque giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza; |
3. fornire alla Società od ai periti incaricati tutte le informazioni e prove richieste per l’accertamento del danno; 4. nei casi previsti dalla legge (furto, xxxxxx, atto vandalico, collisione con animali selvatici), presentare la copia originale della denuncia effettuata all’Autorità competente. 5. In caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, il Contraente e/o l’Assicurato deve consegnare alla Società, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo e a proprie spese: • il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto all’indennizzo; • il certificato dello Stato Giuridico attuale, l’estratto cronologico generale integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale. • le seconde chiavi e tutte quelle in dotazione di serie. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | La Società determina il premio in base alle dichiarazioni dell’Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società. In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C., le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso. |
Obblighi della Società | Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l’ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. Verificata l’operatività della garanzia, la documentazione prodotta e l’ammontare del danno, la Società provvederà alla Liquidazione dell’indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza a scelta tra i seguenti mezzi di pagamento: - denaro contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative - bonifico bancario Il premio è comprensivo di imposta. | |
Rimborso | La compagnia restituisce la parte di premio non goduta (al netto delle imposte) in caso di disdetta di una delle parti in seguito ad un sinistro od in caso si alienazione del veicolo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha |
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (in deroga all’art. 1901 del C.C.).
In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.
Come posso disdire la polizza? | |
- Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo: nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ; il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione. - Alienazione del veicolo: in caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. - Risoluzione del contratto per furto del veicolo: in caso di furto totale del veicolo il contratto non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Qualora il contratto sia stato emesso con frazionamento, la Società incasserà le eventuali rate di premio successive al furto dietro rilascio di apposita quietanza. - Recesso bilaterale in caso di sinistro: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall’assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Persone con l’obiettivo di assicurare un veicolo a motore contro i danni materiali. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione: 20% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? |
Il contraente può rivolgere eventuali reclami direttamente alla Società: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX xxx Xxxxxxxxxx, x. 00; xxx 00000 Xxxxxxx (XX) tel. x00 00 000 00 00-0; e-mail: xxxx@xxxxxxxx-xx.xx Oppure può rivolgersi al Broker al quale è assegnata la polizza: |
Assibroker International Srl C.A. del Sig. Xxxxxx Xxxxxxx via Xxxxx Xxxxxxxx, n. 30; cap 00000 Xxxxxx (XX) tel. x00 0000 000000; e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx PEC mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Ai sensi di legge, i reclami che riguardano il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione dei danni devono pervenire in forma scritta. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi: - nome, cognome e domicilio del reclamante - numero di polizza e dati del contraente - numero di sinistro, se disponibile - motivo del reclamo e descrizione delle circostanze La funzione della gestione reclami del Broker non è esternalizzata. Sia la società che il Broker sono tenuti a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel. x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax: x00 00 00000 000 Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Stipulazione di una convenzione di negoziazione con cui le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Procedura peritale: le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti, uno dei quali nominato dall’impresa di assicurazioni e l’altro dal contraente. Questi nominano a loro volta un terzo perito come presidente, che prende le decisioni in caso di disaccordo. |