ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 198 del 06/05/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di locazione ad uso non abitativo di alcuni locali del complesso immobiliare di proprieta` dell`Istituto sito nel comune di Buttapietra (VR), via Bovolino 1/c, tra questo Istituto e l`Ordine dei Medici Veterinari di Verona
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di locazione ad uso non abitativo di alcuni locali del complesso immobiliare di proprieta` dell`Istituto sito nel comune di Buttapietra (VR), via Bovolino 1/c, tra questo Istituto e l`Ordine dei Medici Veterinari di Verona
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che si articola in una sede centrale, sita in Legnaro (PD) e in dieci sezioni territoriali, dislocate nelle Regioni del Triveneto;
- con DDG n. 407 del 18.9.2009 è stato approvato lo schema dell’atto di compravendita per l’acquisto del terreno di proprietà dell’Amministrazione Provinciale nel Comune di Buttapietra (VE), località Bovolino, da destinare alla realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona dell’Istituto (rif. atto di compravendita perfezionato in data 6.10.2009, rep .n. 96548/18473);
- con nota prot. n. 227/2019, acquisita a ns. prot. n. 4993 del 5.4.2019, l’Ordine dei Medici Veterinari di Verona ha chiesto all’Istituto la disponibilità a concedere in uso alcuni locali del nuovo edificio dell’allora erigenda Sezione Territoriale di Verona, successivamente identificati nella planimetria allegata alla nota di positivo riscontro, ns. prot. n. 5225 del 10.04.2019, dell’allora Direttore generale dell’IZSVe, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- approssimandosi la conclusione dei lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale e permanendo, da un lato, l’interesse manifestato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Verona di stabilire la sede per l’espletamento delle proprie attività in alcuni locali della nuova sezione territoriale di Verona, e dall’altra la disponibilità dell’attuale Direzione
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generale dell’Istituto di locare una parte dell’immobile, al fine di formalizzare il rapporto e regolarne gli aspetti giuridici ed economici, questa Struttura ha provveduto a redigere lo schema di “contratto di locazione ad uso non abitativo di alcuni locali del complesso immobiliare di proprietà dell’IZSVe, sito nel comune di Buttapietra (VR), via Bovolino n. 1/c”, che si allega, unitamente alle allegate planimetrie, al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), il quale ha ricevuto il positivo riscontro della controparte (rif. nota prot. n. 876/2021);
- i lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona sono attualmente ultimati, come da documentazione agli atti dell’Istituto, lo stesso ha ottenuto l’accatastamento finale (rif. prot. n. 4067 del 29.4.2021) ed ha provveduto, per il tramite del proprio tecnico competente, a trasmettere all’Autorità comunale la SCIA per l’agibilità (rif. ns. prot. n. 4078 del 29.4.2021) per cui è possibile procedere alla formalizzazione dell’intesa raggiunta.
L’intesa in parola prevede, in particolare:
- la locazione dei seguenti locali posti al piano terra: atrio, sala riunioni, segreteria, archivio, servizi igienici, per una superficie lorda totale di mq 82,2, individuati ed evidenziati nella planimetria allegata al contratto;
- durata di 6 anni, con decorrenza dal 10.5.2021 e scadenza fissata al 9.05.2027, eventualmente rinnovabile per pari periodo, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza;
- la possibilità di utilizzare gratuitamente, previo preavviso da concordarsi con il Direttore della Struttura Complessa della Sezione territoriale di Verona e compatibilmente con le attività dell’IZSVe, i locali identificati Aula e Sala PC, posti al piano terra dell’immobile e collocati nella parte che rimane nella disponibilità dell’IZSVe;
- canone annuo di locazione convenuto in €. 4.000,00, comprensivo di oneri accessori (utenze) da liquidarsi in un’unica rata anticipata.
Le spese relative al perfezionamento del contratto, comprensive di imposta di bollo, spese di registrazione ed ogni altra spesa inserente e conseguente al contratto, sono a carico delle parti per metà.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “contratto di locazione ad uso non abitativo di alcuni locali del complesso immobiliare di proprietà dell’IZSVe, sito nel comune di Buttapietra (VR), via Bovolino n. 1/c”, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e ’Ordine dei Medici Veterinari di Verona, rappresentato dal Presidente, dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx documento che, unitamente alle allegate planimetrie, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
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3. di prendere atto, che il contratto di cui al punto 1. avrà durata di sei anni con decorrenza dal 10.5.2021 e scadenza fissata al 9.05.2027, eventualmente rinnovabile per pari periodo, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza, a fronte di un canone annuo di locazione convenuto in €. 4.000,00, comprensivo di oneri accessori (utenze), da liquidarsi in un’unica rata anticipata;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 del contratto di locazione, il canone annuo di locazione è soggetto ad aggiornamento annuale nella misura massima consentita, ossia in misura pari al 75% della variazione dell’indice Istat dell’anno precedente;
5. di provvedere al versamento dell’imposta di registro, calcolata sull’intero periodo contrattuale, pari a € 384,00 di cui €. 192,00 a carico del conduttore, con imputazione a carico della voce di budget 440020500 “imposte e tasse” del bilancio economico preventivo 2021;
6. di imputare il canone annuo comprensivo degli oneri accessori, dell’importo di €. 4.000,00 (oltre l’aggiornamento annuale istat) alla voce di budget 6300010042 “fitti attivi immobili/altri” del bilancio economico preventivo 2021 e futuri.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
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1. di approvare lo schema di “contratto di locazione ad uso non abitativo di alcuni locali del complesso immobiliare di proprietà dell’IZSVe, sito nel comune di Buttapietra (VR), via Bovolino n. 1/c”, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e ’Ordine dei Medici Veterinari di Verona, rappresentato dal Presidente, dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx documento che, unitamente alle allegate planimetrie, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto, che il contratto di cui al punto 1. avrà durata di sei anni con decorrenza dal 10.5.2021 e scadenza fissata al 9.05.2027, eventualmente rinnovabile per pari periodo, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza, a fronte di un canone annuo di locazione convenuto in €. 4.000,00, comprensivo di oneri accessori (utenze), da liquidarsi in un’unica rata anticipata;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 del contratto di locazione, il canone annuo di locazione è soggetto ad aggiornamento annuale nella misura massima consentita, ossia in misura pari al 75% della variazione dell’indice Istat dell’anno precedente;
5. di provvedere al versamento dell’imposta di registro, calcolata sull’intero periodo contrattuale, pari a € 384,00 di cui €. 192,00 a carico del conduttore, con imputazione a carico della voce di budget 440020500 “imposte e tasse” del bilancio economico preventivo 2021;
6. di imputare il canone annuo comprensivo degli oneri accessori, dell’importo di €. 4.000,00 (oltre l’aggiornamento annuale istat) alla voce di budget 6300010042 “fitti attivi immobili/altri” del bilancio economico preventivo 2021 e futuri.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
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xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa x su Finanziamento istituzionale x
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🞏
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 198 del 06/05/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di locazione ad uso non abitativo di alcuni locali del complesso immobiliare di proprieta` dell`Istituto sito nel comune di Buttapietra (VR), via Bovolino 1/c, tra questo Istituto e l`Ordine dei Medici Veterinari di Verona
Pubblicata dal 06/05/2021 al 21/05/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
Documento firmato digitalmente
Documento firmato digitalmente
Documento firmato digitalmente
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università n. 10 – 00000 XXXXXXX (XX) Codice fiscale n. 00206200289
Prot. N. Rep. N.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO SITO NEL COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR), VIA BOVOLINO N. 1/C
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10, CF e P.IVA n. 00206200289, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a , il , di seguito denominato “locatore”;
E
l’Ordine dei Medici Veterinari di Verona, con sede in Verona, Via San Xxxxxxx n. 5, C.F. e P.IVA 80027580234, nella persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a il giorno
CF: , di seguito denominato “conduttore”;
Art. 1 – Oggetto della locazione
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di proprietario del complesso immobiliare sito in Buttapietra (VR), in Via Bovolino, identificato catastalmente al Comune di Verona – Foglio n. 7, Particella 367, sub.7 concede in locazione all’Ordine dei Medici Veterinari di Verona, che accetta nella persona del Presidente, i seguenti locali posti al piano terra: atrio, sala riunioni, segreteria, archivio, servizi igienici, per una superficie lorda totale di mq 82,2 individuati ed evidenziati in giallo nell’allegata planimetria.
Il conduttore è inoltre autorizzato, previo preavviso da concordarsi con il Direttore della Struttura Complessa della Sezione Territoriale di Verona e compatibilmente con le attività del locatore, all’utilizzo gratuito dei locali posti al piano terra: Aula e Sala PC, posti al piano terra dell’immobile e collocati nella parte che rimane nella disponibilità del Locatore.
Art. 2 – Destinazione
I locali dovranno essere destinati per l’intera durata del contratto a sede dell’Ordine dei Medici Veterinari di Verona esclusivamente per l’espletamento della propria attività prevista dal D.Lgs
C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
Il conduttore, ai sensi dell’art. 1587 c.c., si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente per le finalità dichiarate. La parte conduttrice dichiara che i locali oggetto di locazione verranno utilizzati per attività che comporta contatti diretti con il pubblico. Il conduttore non potrà, senza il consenso scritto del locatore, sublocare, dare in comodato – in tutto o in parte – i locali in oggetto, né potrà destinarli ad usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’Ordine dei Medici Veterinari ha il diritto di apporre le proprie insegne pubbliche necessarie sui muri esterni ed interni dell’edificio.
Art. 3 – Dichiarazione di stato dei locali
Il conduttore dichiara che i locali oggetto del presente contratto sono già stati visitati e trovati in buono stato di manutenzione, di completo gradimento e idonei all’uso convenuto. Il conduttore, ai sensi dell’art. 1590 del codice civile, si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza del contratto nello stesso stato, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso ed alla vetustà.
Art. 4 – Durata
Il presente contratto ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 10.05.2021 e scadenza fissata al 09.05.2027, si rinnoverà per lo stesso periodo, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC.
Il conduttore può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, da inviare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, locatore.
Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati alla parte locatrice.
In caso di mancata o ritardata consegna dei locali alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà pagare al locatore una indennità per l’abusiva occupazione, pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a
titolo di penale parziale, pari a 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto.
Art. 5 – Canone
Il canone di locazione è convenuto in € 4.000,00 (euro quattromila,00) annui, comprensivo di oneri accessori (utenze) individuati forfettariamente in € 800,00 da pagarsi in un’unica rata anticipata scadente il 5° giorno del mese di decorrenza del contratto, presso il Tesoriere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Intesa San Paolo – Xxxxx Xxxxxxxxx 00- 00, Xxxxxx – mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT 51 R030 6912 1171 0000 0046 011.
Ai sensi dell’art. 32, legge 392/1978, l’importo di € 3.200,00 a titolo di canone annuo così corrisposto è soggetto ad aggiornamento annuale nella misura massima consentita, ossia in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dell’anno precedente. La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, a cura del locatore.
Art. 6 – Manutenzione
Ai sensi dell’art. 1576 del codice civile, sono a carico del conduttore le riparazioni e le spese di manutenzione ordinaria dei locali oggetto del presente contratto.
Al locatore rimane solo l’onere delle eventuali manutenzioni straordinarie di cui necessitasse lo stabile.
Art. 7 – Migliorie ed addizioni
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti stessi, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc. rimarranno per patto espresso a beneficio del locatore, senza che il conduttore possa pretendere rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo. Resta comunque riservato al locatore il diritto di chiedere che i locali locati, siano rimessi nel pristino di stato a spese del conduttore.
Art. 8 – Esonero di responsabilità
Il conduttore è custode della cosa locata. Ai sensi dell’art. 1588 del codice civile, egli esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivargli da fatti dolosi e colposi od omissioni di terzi. Dovrà, altresì, assumere in proprio ogni responsabilità inerente e conseguente dall’uso dell’immobile, tenendo sollevato ed indenne l’Istituto Zooprofilattico per eventuali danni provocati anche da terzi.
Il conduttore si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati da propri dipendenti, da tutte le altre persone che egli abbia ammesso temporaneamente nei locali e dalle proprie attrezzature. Art. 9 – Diligenza del conduttore e ispezione locali
Il conduttore si obbliga ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è obbligato a mantenere i locali locati in perfetto stato di conservazione. Il locatore potrà in qualunque momento, previo preavviso, ispezionare o fare ispezionare i vani locati ed effettuare riparazioni anche non urgenti all’interno degli stessi. Il conduttore nell’uso dell’immobile dovrà osservare ogni prescrizione di legge e/o regolamenti delle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione o altre conseguenze derivanti dall’inadempienza di tale suo obbligo.
Art. 10 – Responsabilità del conduttore
Il conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dall’esercizio della sua attività nei suddetti locali, rendendo il locatore indenne da ogni responsabilità. A tal fine il conduttore si impegna a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia e a mantenerla in vigore per tutto il periodo della locazione, per ogni danno derivante dalla sua attività nei confronti di terzi e dell’immobile.
Art. 11 – Deposito cauzionale
Il locatore rinuncia espressamente a pretendere dal conduttore il versamento di somme a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, relative al deposito cauzionale.
Art 12 – Risoluzione contrattuale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, il locatore ha facoltà di risolvere la locazione in caso di:
- mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione;
- sublocazione abusiva;
- il mutamento di destinazione, anche parziale, dell’uso dei locali oggetto di locazione.
Rimane fermo l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del locatore.
Art. 13 – Registrazione del contratto
La registrazione del contratto sarà effettuata a cura del locatore.
Le spese relative al perfezionamento del presente contratto, comprensive di imposta di bollo, spese di registrazione, ed ogni altra spesa inerente e conseguente al presente contratto, sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
In tal senso, il pagamento delle suddette spese, anche per gli anni successivi al primo, avviene a cura del locatore con l’obbligo del conduttore di rimborsargli il 50% della relativa spesa.
Art 14 – Foro competente
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Padova.
Art. 15 – Comunicazioni
Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere apportata solo mediante atto scritto.
Ogni comunicazione inerente al contratto dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata con firma digitale ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mediante l’utilizzo dei seguenti indirizzi:
Per il locatore:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università, 10 – 35020 – Legnaro (PD) PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per il conduttore:
Ordine dei Medici Veterinari di Verona
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 16 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge 392/1978, alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti in materia.
Art. 17 – Privacy
Le parti contrattuali, quali titolari dei dati personali, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, dichiarano di aver reciprocamente fornito l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR).
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Data Data
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Per l’Ordine dei Medici Veterinari di Verona
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente e specificatamente quanto contenuto negli artt. 2 – Destinazione, art. 5 – Canone; 7 – Migliorie e addizioni, 8 – Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, 00 – Responsabilità del conduttore, 12 – Risoluzione contrattuale, 14 – Foro competente, del presente contratto.
Data
Per l’Ordine dei Medici Veterinari di Verona
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Allegati:
Planimetrie piano terra