Contratto quadro svizzero per prodotti derivati over-the-counter (OTC)*)
Contratto quadro svizzero per prodotti derivati over-the-counter (OTC)*)
del
fra (qui di seguito "parte A")
e (qui di seguito "parte B")
0 Scopo e campo di applicazione
Il presente contratto quadro e i suoi allegati specifici ai prodotti (collettivamente denominati qui di seguito "contratto quadro") disciplinano le transazioni fuori borsa in strumenti finanziari derivati concluse o da concludere fra le parti (di seguito "transazioni").
Il contratto si applica a tutte le tipologie di transazioni definite negli allegati e a tutte le altre transazioni nella cui conferma si fa rimando al contratto quadro.
In caso di conflitti fra le disposizioni dei punti 0-15 del presente contratto quadro e le disposizioni enunciate in un allegato specifico a un prodotto, prevalgono le disposizioni dell'allegato.
*) Versione del 12 giugno 2003
1 Conclusione di transazioni
Tutte le transazioni rette dal presente contratto quadro sono concluse a condizione che il contratto quadro e tutte le conferme che attengono alle singole transazioni formino insieme un unico contratto (di seguito "contratto").
La sottoscrizione del presente contratto quadro non implica alcun obbligo di concludere una transazione.
Le singole transazioni possono venire concluse senza obbligo di forma. L'agente di calcolo rilascia una conferma dopo la conclusione della singola transazione. In caso di divergenze fra il contratto quadro e la conferma, fa stato quest'ultima. Le parti possono convenire le modalità della conferma derogando alle presenti disposizioni.
2 Capacità civile, responsabilità individuale delle parti, informazione sui rischi
2.1 Le parti confermano
a) di essere in possesso della capacità civile necessaria alla conclusione delle transazioni e in particolare che le rispettive condizioni legali, statutarie o regolamentari sono ottemperate,
b) che la stipulazione del presente contratto quadro e delle singole transazioni è stata debitamente autorizzata, se del caso, dalle persone o istanze competenti,
c) che i beni patrimoniali investiti – nella misura in cui le parti siano istituzioni di diritto pubblico, il loro patrimonio sia suddiviso in patrimonio finanziario e patrimonio amministrativo e le transazioni avvengano nel quadro della gestione patrimoniale – appartengono al loro patrimonio finanziario e non al loro patrimonio amministrativo.
2.2In virtù delle disposizioni di legge a loro applicabili, le direzioni di fondi, le casse pensioni, le casse malati, le assicurazioni, le corporazioni e gli enti di diritto pubblico nonché eventualmente altre tipologie di parti possono essere in parte soggette a prescrizioni d'investimento particolari che limitano o persino vietano l'impiego di certi o addirittura qualunque tipo di strumento derivato. La parte, per la quale sono applicabili tali norme d'investimento speciali, conferma di conoscere le prescrizioni alle quali è assoggettata e si impegna a prestare la massima attenzione alla loro osservanza. Avrà cura di informare correntemente i suoi collaboratori competenti sulle disposizioni in vigore e vigilerà sul loro adempimento. Essa è tenuta a risarcire la controparte per tutti i danni che potrebbero derivarle dalla violazione di queste norme d'investimento.
2.3 Con la firma del presente contratto quadro le parti dichiarano di conoscere la natura elle operazioni in oggetto e in particolare i loro rischi. Sono riservati gli obblighi legali d'informazione, purché applicabili alle parti.
3 Pagamenti
3.1 Ogni parte è tenuta ad effettuare i pagamenti e a fornire le altre prestazioni dovute alla controparte entro e non oltre le date di scadenza stabilite nella conferma.
3.2 Tutti i pagamenti devono essere effettuati senza costi nella moneta indicata nella conferma, sotto forma di averi liberamente disponibili alla scadenza e nelle modalità previste per questa moneta dagli usi commerciali.
3.3 Se a seguito di una determinata transazione le parti devono effettuare lo stesso giorno pagamenti nella medesima moneta, la parte debitrice dell'importo più elevato verserà la differenza fra i due importi dovuti. L'agente di calcolo comunicherà alla controparte per tempo prima della scadenza, il differenziale da versare.
3.4 Se una parte è o sarà tenuta a detrarre o a trattenere da un pagamento che deve effettuare un'imposta o una tassa non recuperabile dalla controparte, essa verserà all'altra parte gli importi aggiuntivi necessari affinché la stessa riceva l'intero ammontare che le sarebbe spettato in assenza di tale deduzione o trattenuta.
4 Date di scadenza
Se una delle date di scadenza concordate non dovesse coincidere con un giorno lavorativo bancario, il pagamento dovrà avvenire il giorno lavorativo bancario successivo. Se il giorno lavorativo bancario successivo cade in un altro mese civile, i pagamenti saranno effettuati il giorno lavorativo bancario precedente la data di scadenza.
5 Turbative dell’adempimento
5.1 In caso di turbative dell’adempimento si applicano le norme del Codice delle obbligazioni svizzero ed eventuali regolamentazioni applicabili delle borse di riferimento. Rimangono riservate le seguenti disposizioni.
5.2 Se una parte è in ritardo con il pagamento di un debito pecuniario, essa deve pagare un interesse di mora superiore dell'1% al tasso d'interesse pagato nel rispettivo luogo di adempimento e nella moneta corrispondente per gli investimenti overnight di banche di prim'ordine.
Se una parte è in ritardo con la consegna di un determinato numero di valori sottostanti, la controparte è legittimata a coprirsi con la quantità corrispondente di valori sottostanti, ad esempio ricorrendo al prestito di titoli. La parte in mora dovrà rifondere all'altra parte tutti i costi e i danni diretti derivanti dal ritardo nell'adempimento. I danni diretti vanno accertati in virtù di operazioni sostitutive, a prescindere se la parte avente diritto al risarcimento conclude effettivamente o meno tali operazioni.
5.3 Il verificarsi di uno degli eventi descritti di seguito legittima la parte adempiente a recedere anticipatamente dal contratto:
a) violazione dell'obbligo assunto nell'ambito di questo contratto di versare una somma di denaro, di consegnare sottostanti o di costituire eventualmente garanzie, se dopo ingiunzione scritta il ritardo si prolunga oltre 3 giorni lavorativi bancari;
b) violazione di un altro obbligo in virtù del presente contratto, se previa ingiunzione scritta la medesima non viene sanata entro 20 giorni lavorativi bancari;
c) violazione di un obbligo assunto sulla base di un altro contratto siglato fra le parti, se previa ingiunzione scritta la medesima non viene sanata entro 20 giorni lavorativi bancari;
d) violazione di uno o più obblighi di prestazione in virtù di uno o più contratti siglati con un terzo, sempreché le prestazioni non fornite raggiungano il valore soglia indicato al punto 15 lett. a di questo contratto quadro. Se le parti non hanno inserito alcun valore al punto 15 lett. a, esse non possono richiamarsi a questa disposizione;
e) insolvenza di una parte, revoca dell'autorizzazione o divieto di esercitare l'attività pronunciati nei confronti di una parte da un'autorità competente o da un tribunale;
f) cambiamento della struttura giuridica o economica di una parte (ad es. in seguito a fusione, acquisizione integrale o parziale, scissione per divisione o separazione ecc.) con conseguente sostanziale pregiudizio della sua capacità creditizia.
5.4 In presenza di un motivo di recesso ai sensi del punto 5.3, la parte legittimata a risolvere il contratto può, se il motivo di scioglimento permane, disdire il contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte con effetto immediato o con effetto da una data da essa precisata. In questo caso, nessuna parte è più tenuta a versare somme in denaro, fornire valori sottostanti o eventuali garanzie in virtù del presente contratto che sarebbero stati esigibili il giorno della risoluzione o in un momento successivo. In luogo di questi obblighi di prestazione subentrano obblighi di compensazione in conformità al punto 5.6.
5.5 Se a carico di una parte viene aperta una procedura di fallimento, di moratoria, di risanamento o un altra procedura del diritto delle insolvenze con effetto comparabile, il contratto sarà considerato sciolto d’ufficio immediatamente prima del prodursi di tali eventi.
Se a carico di una parte viene richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, di moratoria, di risanamento o di un'altra procedura del diritto delle insolvenze con effetto comparabile, la controparte ha la facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto.
5.6 A seguito di scioglimento anticipato secondo il punto 5. 4 o 5.5, in luogo di tutte le prestazioni che sarebbero giunte a scadenza il giorno dello scioglimento o in un momento successivo subentra l'obbligo di pagare un valore di liquidazione in franchi svizzeri.
La parte autorizzata a sciogliere il contratto, rispettivamente non toccata da uno degli eventi in conformità al punto 5.4 (di seguito "X"), calcolerà il valore di liquidazione delle relative transazioni, che consiste:
a) nella differenza fra le entrate e i costi che la parte X avrebbe rispettivamente potuto realizzare e dovuto sostenere (valori di rimpiazzo) se, il giorno dello scioglimento, avesse concluso transazioni sostitutive sul mercato.
b) Una transazione sostitutiva è una transazione che per X avrebbe avuto gli stessi effetti economici della transazione liquidata;
c) maggiorata degli importi a favore di X già esigibili prima del giorno dello scioglimento, nonché
d) al netto degli importi a debito di X già esigibili prima del giorno dello scioglimento.
Gli importi di cui alle lettere a fino a c, dovuti in una moneta diversa dal franco svizzero, devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso a contanti delle 11.00 di mattina (ora svizzera) del giorno dello scioglimento.
L'importo così ottenuto (valore di liquidazione) va versato entro 5 giorni lavorativi bancari dall'avvenuta comunicazione di pagamento.
5.7 Se si verifica un evento che, dopo scadenza del termine o ingiunzione, legittimerebbe una parte a sciogliere anticipatamente il presente contratto ai sensi dei punti 5.3-5.5, detta parte è autorizzata a trattenere le sue prestazioni in virtù di questo contratto già prima della scadenza del termine o della ingiunzione.
6 Diritto di compensazione
A prescindere da eventuali garanzie appositamente concordate (punto 7 del presente contratto quadro), le parti hanno la facoltà di compensare il valore di liquidazione dei loro crediti (punto 5.6 del presente contratto quadro) con crediti derivanti da altri contratti indipendentemente dalla loro scadenza.
7 Garanzie
La costituzione di eventuali garanzie avviene in virtù di un accordo separato (ad es. nel quadro della conferma di una transazione).
8 Cessione di diritti e obblighi
Le parti possono cedere a terzi i loro diritti e obblighi derivanti dal presente contratto solo previo consenso scritto della controparte.
9 Nullità parziale, sopravvenuta impossibilità di fornire una prestazione, transazioni gravate da nuove imposte o tasse
Qualora per un qualsivoglia motivo giuridico una qualsiasi disposizione del presente contratto quadro dovesse rivelarsi nulla, ciò non influirà in alcun modo sulla validità delle altre disposizioni. In luogo della disposizione nulla si applicherà espressamente la normativa che meglio riflette e restituisce il senso e lo scopo della disposizione nulla, tenendo debito conto della buona fede, della consuetudine come pure delle abitudini e usanze consuete nei rapporti d'affari analoghi.
Se in un momento successivo una delle disposizioni di questo contratto, una transazione fondata sul medesimo (punto 0 cpv. 2 del presente contratto quadro) o l'esecuzione di tale
transazione dovessero rivelarsi illecite o impossibili, la prestazione nulla o impossibile dovrà essere valutata (analogamente al punto 5.6 del presente contratto quadro) e alla parte avente diritto sarà effettuato un pagamento compensativo corrispondente.
Lo stesso meccanismo si applica per analogia nel caso in cui una transazione, dopo la sua conclusione, venga gravata da una imposta o una tassa introdotta posteriormente la cui preventiva conoscenza avrebbe indotto le parti a rinunciare alla transazione.
10 Modifiche e integrazioni al contratto
Tutte le modifiche e integrazioni al presente contratto quadro necessitano della forma scritta e devono essere debitamente firmate da entrambe le parti.
11 Registrazioni delle conversazioni telefoniche
Ogni parte è autorizzata a registrare i colloqui telefonici relativi a transazioni concluse nell'ambito di questo contratto quadro.
12 Comunicazioni
Le comunicazioni avvengono mediante telefax, telex ecc. seguiti dall'invio di una lettera agli indirizzi di recapito riportati nell'allegato.
Per la conferma di transazioni fa stato il punto 1 cpv. 3 di questo contratto quadro. L'esercizio di opzioni può avvenire in forma verbale.
13 Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
Luogo di adempimento e domicilio speciale per tutti gli impegni derivanti dal presente contratto quadro e dalle transazioni concluse sulla base del medesimo è
Zurigo 1.
Il presente contratto e tutte le transazioni concluse in base allo stesso soggiacciono al diritto svizzero e vanno giudicati in base ad esso, e precisamente dai
tribunali ordinari del Cantone di Zurigo.
Ogni parte ha tuttavia la facoltà di esercitare i propri diritti anche al domicilio dell'altra parte o dinanzi a qualsiasi altro ufficio di esecuzione o tribunale competente.
14 Definizioni
• L'"opzione americana" è un'opzione che può essere esercitata fino alla sua data di scadenza.
• Il "prezzo di esercizio" indica il prezzo per attività sottostante o quota di indice secondo quanto specificato nella conferma, al quale un sottostante o una quota di indice può essere acquistato o venduto o in altro modo conteggiato esercitando
l'opzione in oggetto. Con gli strumenti su tassi d'interesse vengono aggiunti eventuali interessi pro rata in conformità alle direttive di calcolo applicabili al sottostante
• Il "giorno di esercizio" indica il giorno lavorativo al quale l'opzione è considerata esercitata.
• Il "giorno lavorativo bancario" è ogni giorno lavorativo nel quale sono aperte le banche della principale piazza di negoziazione del sottostante relativo alle transazione, rispettivamente le principali piazze di negoziazione delle monete relative alle transazioni, in particolare le operazioni su divise e l'accettazione di monete estere.
• La "liquidazione per contanti" di un'opzione si calcola come segue:
a) opzione call su sottostanti: corso di chiusura del sottostante alla rispettiva borsa di riferimento il giorno dell'esercizio dell'opzione, al netto del prezzo di esercizio, moltiplicato per il numero degli strumenti sottostanti per i quali l'opzione è esercitata;
b) opzione put su sottostanti: prezzo di esercizio al netto del corso di chiusura del sottostante alla rispettiva borsa di riferimento il giorno dell'esercizio dell'opzione, moltiplicato per il numero degli strumenti sottostanti per i quali l'opzione è esercitata;
c) opzione call su indice: corso di chiusura giornaliero dell'indice alla borsa di riferimento per i sottostanti calcolato dall'Index Sponsor il giorno dell'esercizio, al netto del prezzo di esercizio;
d) opzione put su indice: prezzo di esercizio al netto del corso di chiusura giornaliero dell'indice alla borsa di riferimento per i sottostanti calcolato dall'Index Sponsor il giorno dell'esercizio.
Se per una transazione di cui alla lettera c) o d) il giorno di esercizio coincide con il giorno di scadenza di un'opzione negoziata in borsa, qualora la conferma lo preveda o si applichi un indice svizzero, in luogo del corso di chiusura giornaliero dell'indice nel suddetto calcolo si adotterà il corso utilizzato dall'Index Sponsor per questo prodotto.
• Il "sottostante" è:
a) lo strumento al quale si riferisce la transazione, quotato alla borsa di riferimento per i sottostanti, in particolare azioni nominative, azioni al portatore, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote sociali, obbligazioni di prestito, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione, derivati sui tassi d'interesse ecc. cartolarizzati e non;
b) l'obbligazione sottostante alla transazione, anche se non è quotata;
c) lo swap sottostante alla transazione;
d) l'indice sottostante alla transazione;
e) la moneta sottostante alla transazione;
f) il metallo prezioso sottostante alla transazione.
• Il "giorno di valutazione" esprime la data stabilita nella conferma rispettivamente il giorno di esercizio per le opzioni.
• L'"agente di calcolo" è la parte che effettua i calcoli e gli adeguamenti delle transazioni necessari in virtù del presente contratto quadro.
• L'"opzione call" è il diritto, ma non l'obbligo, acquisito dal compratore contro il pagamento del prezzo d'opzione (premio) di acquistare entro o a una determinata data futura (giorno di scadenza) dal venditore dell'opzione una determinata quantità (entità del contratto) di un certo bene (valore base) a un dato prezzo (prezzo di esercizio).
In contropartita dell'incasso del premio, il venditore dell'opzione assume l’obbligo di fornire al compratore dell'opzione il valore sottostante al prezzo di esercizio.
• Un'"operazione su divise" è ogni accordo siglato fra le parti che consiste nell'acquisto di un determinato importo in una certa moneta a fronte della contemporanea vendita alla controparte di un determinato importo in un'altra moneta per lo stesso giorno di scadenza.
• Un' "operazione su divise a contanti" è un'operazione su divise indicata dalle parti come operazione di cassa, spot o a contanti. In linea generale, il giorno di scadenza è il secondo giorno lavorativo bancario dopo la conclusione della transazione.
• Uno "swap su divise" sussiste quando le parti concludono contemporaneamente:
a) un'operazione su divise a contanti e un'operazione a termine su divise oppure
b) due operazioni a termine su divise con differenti giorni di valuta, dove nell'operazione su divise con il giorno di valuta posteriore, la moneta acquistata nella transazione con il giorno di valuta precedente viene rivenduta al contraente e l'altra moneta venduta viene riacquistata.
• Un'"operazione a termine su divise" è un'operazione su divise nella quale le parti concordano per la conclusione un determinato giorno di scadenza nel futuro.
• Un' "operazione su metalli preziosi" è un accordo siglato fra le parti avente per oggetto l'acquisto di una determinata quantità di un metallo prezioso a un giorno di regolamento o liquidazione convenuto.
• Un' "operazione di cassa su metalli preziosi" è un'operazione su metalli preziosi indicata dalle parti come operazione di cassa, spot o a contanti. In linea generale, il giorno di regolamento è il secondo giorno lavorativo bancario dopo la conclusione della transazione.
• Uno "swap su metalli preziosi" sussiste quando le parti concludono contemporaneamente:
c) un'operazione di cassa su metalli preziosi e un'operazione a termine su metalli preziosi oppure
d) due operazioni a termine su metalli preziosi con differenti date di scadenza, dove nell'operazione su metalli preziosi con il giorno di scadenza posteriore la stessa quantità di metallo prezioso acquistata nella transazione con il giorno di scadenza precedente viene rivenduta al contraente.
• Un'"operazione a termine su metalli preziosi" è un'operazione su metalli preziosi nella quale le parti concordano per la conclusione un determinato giorno di scadenza nel futuro.
• Sono definite "europee" le opzioni che possono essere esercitate soltanto il giorno di scadenza.
• L'"indice" è l'indice specificato nella conferma.
• Il "valore intrinseco" di un'opzione corrisponde alla differenza fra il prezzo di mercato del sottostante alla relativa borsa di riferimento o il prezzo di mercato da determinarsi in base alla fonte concordata, e il prezzo di esercizio. Nel caso di un'opzione call tale differenza sarà positiva, negativa invece nel caso di un'opzione put. Per "valore intrinseco complessivo" di una transazione si intende il valore intrinseco moltiplicato per il numero di sottostanti relativi a una transazione.
• Le transazioni "in the money" sono transazioni che presentano un valore intrinseco complessivo positivo.
• Un "non-deliverable forward" è un'operazione a termine su divise con liquidazione per contanti.
• Il "premio" è il prezzo d'acquisto di un'opzione e diventa esigibile entro due giorni lavorativi bancari.dalla conclusione di una transazione.
• L'"opzione put" è il diritto, ma non l'obbligo, acquisito dal compratore contro il pagamento del prezzo d'opzione (premio) di vendere entro o a una determinata data futura (giorno di scadenza) all'emittente dell'opzione una determinata quantità (entità del contratto) di un certo bene (sottostante) a un dato prezzo (prezzo di esercizio).
In contropartita del premio ricevuto, il venditore dell'opzione si assume l'impegno di acquistare dal compratore il valore sottostante al prezzo di esercizio.
• La "borsa di riferimento per sottostanti" è il mercato principale le cui regolamentazioni per la negoziazione dei sottostanti, rispettivamente il calcolo nonché la pubblicazione del valore dell'indice vengono dichiarate vincolanti dalle parti nella conferma. Riguardo ai valori sottostanti non quotati, le rispettive regolamentazioni (settlement, calcolo del corso di chiusura ecc.) vengono concordate separatamente nella conferma.
• La "borsa di riferimento per adeguamenti" è il mercato principale le cui regolamentazioni in ordine agli adeguamenti (annacquamenti, split azionari, fusioni, ristrutturazioni del capitale, perturbazioni del mercato ecc.) vengono dichiarate vincolanti dalle parti nella conferma.
• Il "corso di riferimento" è il prezzo del sottostante da calcolare, in conformità alla fonte di prezzo concordata, il giorno e all'orario di valutazione.
• Il "giorno di liquidazione" corrisponde al giorno lavorativo bancario in cui giunge a scadenza rispettivamente la consegna dei sottostanti contro pagamento e la liquidazione in contanti.
• Il "giorno di scadenza" è il giorno (l'ultimo) in cui può essere esercitata un'opzione. Se la data di scadenza ai sensi della conferma non cade in un giorno lavorativo bancario, vale come giorno di scadenza il giorno lavorativo bancario successivo.
• L'"ora di scadenza" è l'ultimo momento entro il quale un'opzione può essere esercitata il giorno di scadenza.
Le dichiarazioni di esercizio pervenute nel corso di un giorno lavorativo bancario posteriormente all'ora di scadenza sopra indicata, valgono per il giorno lavorativo bancario seguente.
15 Possibilità di scelta
a) Valore soglia in conformità al punto 5.3 lett. d del presente contratto quadro
Per la parte A (moneta e importo)
Per la parte B (moneta e importo)
b) Parte facente funzioni di agente di calcolo in conformità al punto 1 cpv. 3 e punto 3.3 del presente contratto quadro:
Qualora nessuna delle due parti fosse designata agente di calcolo, la parte menzionata per prima in apertura a questo contratto ricopre la funzione di agente di calcolo.
Parte A | Parte B | |
Nome | Nome: | |
Posizione: | Posizione: | |
Data: | Data: | |
Firma: | Firma: | |
Nome: | Nome: | |
Posizione: | Posizione: | |
Data: | Data: | |
Firma: | Firma: |
Allegato A
al contratto quadro svizzero per prodotti derivati OTC
Disposizioni particolari per opzioni su azioni, panieri azionari (basket), indici e strumenti sui tassi
Aspetti generali
A 0. Esercizio di opzioni
A 0.1 Un'opzione europea può essere esercitata solamente il giorno della scadenza sino alla sua ora di scadenza.
Un'opzione americana può essere esercitata il giorno della scadenza sino all'ora di scadenza e in qualsiasi altro giorno lavorativo bancario durante il periodo di esercizio sino alla chiusura ordinaria della borsa di riferimento per sottostanti. Le dichiarazioni di esercizio che pervengono dopo la chiusura ordinaria della borsa valgono per il giorno lavorativo bancario successivo. Salvo diversa pattuizione nella conferma, il periodo di esercizio inizia alla data di conclusione della transazione.
Se nella conferma non è previsto alcun orario di scadenza, fa stato l'ora della chiusura ordinaria della borsa di riferimento per i sottostanti.
Per le attività sottostanti non quotate, la rispettiva regolamentazione viene concordata separatamente nella conferma.
A 0.2 In linea generale, i sottostanti vanno consegnati fisicamente in sede di esercizio dell'opzione, a meno che le parti non convengano una liquidazione per contanti. I sottostanti da consegnare all'esercizio dell'opzione vanno rimessi al contraente avente diritto in conformità alla normativa vigente alla borsa di riferimento. La liquidazione per contanti deve essere corrisposta al contraente avente diritto a norma delle relative disposizioni in vigore alla borsa di riferimento per sottostanti.
A 0.3 Un'opzione americana può essere esercitata in importi parziali. Le opzioni non esercitate sono considerate esercitate il giorno di scadenza se è stata convenuta una liquidazione per contanti e se sono "in the money". Se è stata pattuita una consegna fisica, quanto dinanzi menzionato è applicabile soltanto se le parti hanno concordato aggiuntivamente un esercizio automatico e l'opzione è in the money.
A 0.4 L'esercizio del diritto d'opzione comporta l'addebito delle medesime imposte, tasse e commissioni conteggiate in un'operazione di borsa diretta.
A 0.5 In ordine alle opzioni su strumenti sottostanti a carattere nominativo, spetta all'acquirente dei sottostanti richiedere l'approvazione dell'emittente dei medesimi all'iscrizione nel relativo registro. Il rifiuto di tale consenso non pregiudica la validità dell'esercizio dell'opzione.
Azioni
A 1. Diritti derivanti dai sottostanti
Sino al giorno di esercizio, i diritti derivanti dai valori sottostanti spettano al proprietario dei medesimi. I valori di base acquisiti con l'esercizio delle opzioni danno diritto a tutti i dividendi pagabili dopo il giorno di esercizio e ad altri diritti correlati ai sottostanti. Se il giorno di esercizio coincide con il giorno di distribuzione dei dividendi, il sottostante viene consegnato ex dividendo. Lo stesso vale per gli altri diritti che accompagnano eventualmente il sottostante (ad es. diritti di sottoscrizione anticipata o diritti preferenziali di sottoscrizione).
A 2. Protezione contro l'annacquamento, frazionamento di azioni,sospensione della negoziazione
A 2.1 Se, entro la scadenza del periodo di opzione di una transazione e concedendo un diritto di sottoscrizione anticipata o un diritto preferenziale di sottoscrizione ai titolari dei sottostanti, l'emittente dei valori di base
a. aumenta il suo capitale mediante l'emissione di nuove azioni, buoni di partecipazione o altri titoli di partecipazione; e/o
b. emette obbligazioni con diritti di conversione o opzione oppure opzioni per la sottoscrizione di azioni, buoni di partecipazione o altri titoli di partecipazione; e/o
c. consegna opzioni gratuite,
le transazioni vengono adeguate conformemente alla regolamentazione vigente alla borsa di riferimento per adeguamenti; in particolare il prezzo d'esercizio viene adeguato proporzionalmente in virtù di tale regolamentazione (arrotondato per eccesso o per difetto a un'unità monetaria intera, precisando che si arrotonda per difetto a partire da 0,5 unità monetarie).
Se non viene effettuata alcuna negoziazione dei diritti o se la borsa di riferimento per adeguamenti non prevede una regolamentazione, le parti concordano reciprocamente l'adeguamento delle transazioni.
A 2.2 Le medesime disposizioni si applicano per analogia se l'emittente dei valori sottostanti effettua un frazionamento di azioni entro la scadenza del periodo d'esercizio.
A 2.3 Se la negoziazione dei valori sottostanti alla relativa borsa di riferimento viene temporaneamente o permanentemente sospesa, occorre procedere secondo la regolamentazione in vigore alla borsa di riferimento per adeguamenti. Se tale normativa risulta inesistente, il valore di mercato del sottostante viene determinato il giorno lavorativo bancario successivo. Se non fosse possibile calcolarlo entro cinque giorni lavorativi bancari, l'agente di calcolo determina il prezzo di mercato del sottostante secondo scienza e coscienza.
A 2.4 Se entro la scadenza del periodo di esercizio di una transazione viene preannunciata la distribuzione di un dividendo straordinario, l'agente di calcolo ne verifica il potenziale effetto diluente o anzi concentrante del valore e adegua la transazione in conformità alla normativa vigente alla borsa di riferimento per adeguamenti; in particolare il prezzo d'esercizio viene adeguato proporzionalmente in virtù di tale regolamentazione (arrotondato per eccesso o per difetto a un'unità monetaria intera, tenendo presente che si arrotonda per difetto a partire da 0,5 unità monetarie). Se la borsa di riferimento per adeguamenti non prevede una regolamentazione in tal senso, le parti concordano reciprocamente l'adeguamento delle transazioni.
A 3. Ristrutturazione del capitale, fusione
A 3.1 In caso di ristrutturazione del capitale o fusione le transazioni vengono conformate ai sensi della regolamentazione vigente alla borsa di riferimento per adeguamenti. In mancanza di questa normativa, si applica quanto segue:
A 3.2 In caso di raggruppamento o scambio di sottostanti, i nuovi valori di base subentrano a quelli precedenti, all'occorrenza adeguando il prezzo di esercizio. Le possibilità di scelta eventualmente accordate vengono esperite discrezionalmente dal titolare dei sottostanti precedenti e le eventuali spezzature sono compensate in contanti.
A 3.3 Se nel corso del periodo di esercizio di un'opzione call l'emittente dei sottostanti annuncia l'intenzione di avviare una fusione con una società terza, con conseguente scioglimento della sua società, il contraente tenuto a consegnare i sottostanti può adeguare l'obbligo di consegna in virtù della presente convenzione, relativo a tutti, ma non solo a una parte dei sottostanti, in modo che al momento di esercitare i suoi diritti di opzione l'altra parte contraente abbia diritto, anziché ai valori di base o ad altri diritti valori alla società terza spettanti a un titolare di sottostanti a fronte di una simile fusione, a un importo (X) che risulta dalla formula seguente:
X = numero di sottostanti dell'emittente x corso di chiusura dei sottostanti dell'emittente alla borsa di riferimento l'ultimo giorno di borsa prima dell'entrata in vigore della fusione.
Un simile adeguamento dell'obbligo di consegna deve essere comunicato all'altra parte contraente entro e non oltre 20 giorni civili dalla data della fusione. Se la parte tenuta a consegnare i sottostanti non effettua alcuna comunicazione in tal senso, in sede di esercizio dei suoi diritti di opzione la controparte è comunque legittimata a scegliere il pagamento, da parte del contraente obbligato a fornire i sottostanti, dell'importo corrispondente (X), anziché i valori di base o altri diritti valori alla società terza spettanti a un titolare di sottostanti a fronte di una simile fusione. L'altro contraente deve notificare una decisione in tal senso della parte tenuta a effettuare la consegna entro e non oltre 10 giorni civili dalla data della fusione.
A 3.4 La regolamentazione anzidetta si applica per analogia alle opzioni put. La parte tenuta a pagare il prezzo di esercizio deve quindi provvedere alla relativa comunicazione entro e non oltre 20 giorni civili; l'altra parte entro e non oltre 10 giorni civili dalla data della fusione.
Indici
A 4. Adeguamento del calcolo dell'indice
A 4.1 Qualora prima del giorno di scadenza l'indice dovesse essere calcolato e pubblicato da un terzo (di seguito "terzo") accettabile per le parti anziché dall'Index Sponsor di origine, l'agente di calcolo determinerà la liquidazione per contanti sulla base del corso di chiusura giornaliero al giorno di esercizio calcolato e pubblicato dal terzo.
A 4.2 Qualora prima del giorno di esercizio la formula o il metodo di calcolo dell'indice oppure l'indice venisse in altro modo modificato dall'Index Sponsor iniziale o dal terzo, in linea generale la liquidazione per contanti viene conformata alla procedura in uso alla borsa di riferimento per adeguamenti. Qualora ciò non fosse possibile, l'agente di calcolo effettuerà il calcolo in modo che la liquidazione per contanti dovuta si approssimi il più possibile alla liquidazione ottenuta valendosi dell'ultima formula e metodo di calcolo validi.
A 4.3 Qualora l'Index Sponsor originario o il terzo sospenda (temporaneamente o permanentemente) il calcolo e la pubblicazione dell'indice senza che venga messo a disposizione un indice sostitutivo, occorre procedere secondo la regolamentazione in vigore alla borsa di riferimento per adeguamenti. In assenza di una tale normativa, la valutazione dell'indice ha luogo il giorno lavorativo bancario successivo. Se non fosse possibile calcolare l'indice entro cinque giorni lavorativi bancari, l'agente di calcolo effettuerà secondo scienza e coscienza i relativi calcoli dell'indice in prospettiva del calcolo della liquidazione per contanti, utilizzando la formula e il metodo di calcolo vigenti il giorno dell'interruzione o della sospensione.
Strumenti su tassi d'interesse
A 5. Diritti derivanti dai sottostanti
Sino al giorno di liquidazione, i diritti derivanti dai valori sottostanti spettano al proprietario dei medesimi. Gli strumenti di base acquisiti con l'esercizio delle opzioni danno diritto a tutti gli interessi esigibili dopo il giorno di regolamento e a altri diritti correlati ai valori sottostanti. Se il giorno di regolamento e il giorno di scadenza degli interessi coincidono, il sottostante viene consegnato ex-diritto agli interessi. Altrettanto vale per gli altri diritti eventualmente connessi al sottostante.
A 6. Modifiche delle condizioni di emissione dei sottostanti
A 6.1 Se i sottostanti vengono raggruppati o sostituiti in particolare a seguito di riconversione del debito, cambiamento del debitore ecc., i nuovi valori di base subentrano a quelli precedenti, all'occorrenza adeguando il prezzo di esercizio. Le possibilità di scelta eventualmente accordate vengono esperite discrezionalmente dal rispettivo titolare dei sottostanti precedenti e le eventuali spezzature vanno compensate in contanti.
A.6.2 La stessa regola vale per analogia se per tutti i creditori intervengono cambiamenti vincolanti che concernono il rimborso del capitale, i pagamenti degli interessi o la scadenza di detti pagamenti.
A 7. Rimborso anticipato
A 7.1 La parte obbligata alla consegna in caso di esercizio dell'opzione rimane tenuta a dare corso alla consegna effettiva anche se singoli sottostanti scadono anticipatamente per il rimborso ad es. in seguito a estrazione.
A 7.2 Se tutti i sottostanti scadono per il rimborso anticipato con modalità vincolante per tutti i creditori, un'opzione europea può essere esercitata anticipatamente con effetto al giorno di scadenza del rimborso. Se un'opzione americana o europea viene esercitata per questo momento, si procede a una liquidazione per contanti in base al prezzo di rimborso pagato dal debitore.
A 8. Sospensione della negoziazione
A 8.1 Se la negoziazione di valori sottostanti alla relativa borsa di riferimento viene temporaneamente o permanentemente sospesa, l'agente di calcolo accerterà il prezzo di mercato in conformità all'usanza di mercato attuale.
16 Allegato B
al contratto quadro svizzero per prodotti derivati OTC
Disposizioni particolari per swap e operazioni per la limitazione del tasso d'interesse
B 1. Prestazioni periodiche
Le prestazioni da erogare periodicamente nell'ambito delle operazioni di swap su interessi o di swap su interessi e divise (scambio di flussi d'interessi e valute) sono definite come segue:
B 1.1 Importi fissi
Un importo fisso da pagare periodicamente viene determinato moltiplicando l'importo nominale alla base dello swap (per le operazioni di swap su interessi e divise: l'importo inizialmente pagato nella moneta in oggetto) per il tasso d'interesse fisso concordato. Il risultato viene poi moltiplicato per il numero di giorni (secondo l'uso pattuito) trascorsi fra due scadenze di pagamento (applicando il differimento delle date di pagamento definito al punto 4 del contratto quadro) e diviso, a seconda dell'uso, per 360 o 365 (risp. 366 in un anno bisestile):
C x Tf x N
C = capitale (in caso di scambio di valute e interessi, l'importo pagato inizialmente) Tf= tasso d'interesse fisso, espresso in cifre decimali (esempio: 3% = 0,03)
G = numero di giorni
N = 360 o 365 (risp. 366 in un anno bisestile) a seconda dell'uso convenuto
B 1.2 Importi variabili
a) Gli importi variabili da pagare periodicamente vengono determinati moltiplicando l'importo nominale alla base dello swap (per le operazioni di swap su interessi e divise, l'importo pagato inizialmente nella moneta in oggetto) per il tasso d'interesse variabile applicabile per il rispettivo periodo d'interessi. Il risultato viene poi moltiplicato per il numero effettivo di giorni (dedotti secondo l'uso convenuto) trascorsi durante il relativo periodo d'interessi (termine trascorso fra due date di pagamento dell'importo variabile, fra la data d'inizio dell'operazione e la prima data di pagamento dell'importo variabile oppure fra la penultima data di pagamento e la data finale dell'operazione, applicando il differimento delle date di pagamento definito al punto 4 del contratto quadro) e diviso per 360 o 365 (risp. 366 in un anno bisestile):
C x Tv x G N
C = capitale (l'importo pagato inizialmente in caso di scambio di valute e interessi) Tv = tasso d'interesse variabile, espresso in cifre decimali (esempio: 3% = 0,03) G = numero effettivo di giorni
N = 360 o 365 (risp. 366 in un anno bisestile) a seconda dell'uso convenuto
Se utilizzando la formula sopra indicata si ottiene un importo negativo, la controparte deve versare salvo pattuizione contraria fra le parti, il valore assoluto di questo importo alla parte tenuta al pagamento dell'importo variabile. Questa disposizione non si applica alle operazioni per la limitazione del tasso d'interesse.
b) Determinazione del tasso d'interesse variabile
(i) Se il pagamento variabile non avviene in EURO,
il tasso variabile di un periodo d'interessi corrisponde al tasso lettera per transazioni di uguale durata sul mercato monetario (LIBOR), fissato per la stessa moneta sul mercato interbancario alle 11.00 a Londra due giorni lavorativi bancari londinesi antecedenti il primo giorno del periodo d'interessi in oggetto.
Esso viene determinato e comunicato alla controparte dall'agente di calcolo in base al BBA Interest Settlement pubblicato dalla British Bankers Association ("BBA") per il periodo d'interessi indicato nella conferma.
(ii) Se il pagamento variabile avviene in EURO,
il tasso variabile di un periodo d'interessi corrisponde al tasso lettera per transazioni di uguale durata sul mercato monetario (EUR-EURIBOR), fissato per l'EURO sul mercato interbancario alle 11.00 a Bruxelles "due giorni di esecuzione TARGET" antecedenti il primo giorno del periodo d'interessi in oggetto.
Esso viene determinato e comunicato alla controparte dall'agente di calcolo in base al tasso di riferimento EUR-EURIBOR pubblicato dalla European Banking Federation e dalla ACI – The Financial Market Association ("FBE/ACI") per il periodo d'interessi indicato nella conferma.
Un giorno di esecuzione TARGET è un giorno in cui il sistema TARGET è operativo.
(iii) Qualora la BBA o la FBE/ACI oppure un altro ente designato da queste associazioni non pubblicasse il tasso menzionato alla lettera (i) o (ii), l'agente di calcolo determinerà il tasso variabile in base alla media (arrotondata alla quinta cifra decimale) dei tassi lettera
applicati al luogo di pagamento per transazioni di importo nominale e durata comparabili sul mercato monetario da quattro banche leader nel luogo di pagamento scelte di comune accordo fra le parti.
In mancanza di un accordo sulla scelta delle banche o se per altri motivi l'agente di calcolo non riesce a determinare un tasso medio, si applica l'ultimo tasso di riferimento pubblicato dagli enti sopra indicati per il periodo corrispondente.
B 1.3 Tasso variabile nelle operazioni per la limitazione del tasso d'interesse limitato
Nel quadro delle operazioni per la limitazione del tasso d'interesse, il tasso variabile in conformità alla conferma corrisponde
a) per i pagamenti dovuti dal contraente designato come pagatore in caso di superamento del tasso massimo (o venditore del cap o FRA), al tasso di base concordato al netto del tasso definito come tasso d'interesse massimo (o cap rate) nella conferma, purché ne risulti un valore positivo;
b) per i pagamenti dovuti dal contraente designato come pagatore in caso di superamento verso il basso del tasso minimo (o venditore del floor risp. acquirente del FRA), al tasso definito come tasso minimo (o floor rate) nella conferma, al netto del tasso di base convenuto, sempreché ne risulti un valore positivo.
B 2. Optional Break Clause
Le parti possono convenire la risolubilità di una transazione (Optional
Break Clause) con una clausola che conferisce a una o a entrambe le parti il diritto di rescindere anticipatamente la transazione alla scadenza di un determinato termine o al verificarsi di una data condizione. In caso di esercizio di questo diritto, l'agente di calcolo sarà tenuto a determinare – in conformità alle disposizioni procedurali specificate nella conferma – un valore di liquidazione da compensare fra le parti.
B 3. Swaption
Se la conferma prevede un cash settlement in caso di esercizio di una swaption, quest'ultima viene conteggiata in contanti. L'agente di calcolo ne determina l'ammontare in contanti in conformità alle disposizioni della conferma e lo comunica alla controparte. Il venditore è tenuto a versare il suddetto importo all'acquirente alla data fissata nella conferma.
Se la conferma prevede la consegna fisica in caso di esercizio della swaption, entra in vigore lo swap sottostante alla swaption.
Allegato C
al contratto quadro svizzero per prodotti derivati OTC
Disposizioni particolari per operazioni su divise e metalli preziosi
C 1. Considerazioni generali
Questo allegato concerne le operazioni di cassa, operazioni a termine, opzioni e swap su divise e metalli preziosi.
C 2. Esercizio di opzioni su divise e metalli preziosi
C 2.1 Orari di scadenza
Un'opzione europea può essere esercitata solo il giorno di scadenza al più tardi entro le 10.00, ora di New York (opzioni su divise) rispettivamente le 09.30, ora di New York (opzioni su metalli preziosi); (di seguito: "orario di scadenza").
Un'opzione americana può essere esercitata in qualsiasi giorno lavorativo bancario, ma al suo giorno di scadenza al più tardi entro le 10.00, ora di New York (opzioni su divise) rispettivamente le 09.30, ora di New York (opzioni su metalli preziosi); (di seguito: "orario di scadenza").
C 2.2 Esercizio da parte di una banca
Se una parte è una banca presso la quale la controparte ha depositato valori patrimoniali con i quali la banca può senz'altro coprirsi o compensare i propri crediti, non è necessaria una comunicazione di esercizio da parte della banca. La cliente autorizza la banca in virtù del presente contratto a pagarsi e ad acquisire i sottostanti corrispondenti, informandola dell'avvenuto esercizio solo in un secondo tempo.
C 2.3 Esercizio automatico di operazioni su opzioni
Se l’acquirentedi un'opzione non ha conferito in precedenza alcuna istruzione e all'ora di scadenza del giorno di scadenza un'opzione si trova in the money, l'opzione è considerata esercitata.
C 3. Liquidazione per contanti
L'importo della liquidazione per contanti riguardo a transazioni su divise e metalli preziosi è calcolato come descritto di seguito:
C 3.1 Opzioni a termine su divise e metalli preziosi
Corso di riferimento del sottostante al netto del corso a termine il giorno di conclusione dell'operazione a termine, moltiplicato per il numero o la quantità dei sottostanti interessati. Se la cifra così ottenuta è positiva, l'acquirente riceve la rispettiva liquidazione in contanti; se è negativa, l'acquirente effettua la liquidazione in contanti corrispondente al venditore dell'operazione a termine.
C 3.2 Opzioni call
Corso di riferimento del sottostante al netto del prezzo d'esercizio, moltiplicato per il numero o la quantità dei valori sottostanti interessati dall'esercizio dell'opzione.
C 3.3 Opzioni put
Prezzo d'esercizio al netto del corso di riferimento del sottostante, moltiplicato per il numero o la quantità dei valori sottostanti interessati dall'esercizio dell'opzione.
C 4. Perturbazioni del mercato
C 4.1 Conversione o ridenominazione
Se dopo la conclusione di una transazione su divise una moneta viene convertita in un'altra o ridenominata, l'obbligo di consegnare la moneta originaria è sostituito dall'obbligo di fornire una quantità corrispondente della nuova moneta.
C 4.2 Inconvertibilità
Se dopo la conclusione di una transazione su divise una moneta diventa inconvertibile a seguito di una modifica delle disposizioni di legge, l'obbligo di consegnare la moneta in oggetto viene sostituito dall'obbligo di effettuare una liquidazione per contanti.