Convenzione di tirocinio curriculare
PO/ N° / POS/25 (a cura dell’Università)
Convenzione di tirocinio curriculare
La presente Convenzione regola i rapporti tra
la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx, con sede in Xxxx, xxxxx Xxxx
x. 00, codice fiscale 02508710585 e partita IVA 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Roma (di seguito, per brevità, “Luiss”)
E
Il soggetto ospitante
con sede legale in (Indirizzo, Città, CAP),
codice fiscale , rappresentato da
nato a il GG/MM/AAAA
in qualità di rappresentante legale o suo delegato.
A beneficio dello studente nato a
numero di Matricola residente in
con sede legale in (Indirizzo, Città, CAP)
il GG/MM/AAAA ,
, Codice Fiscale ,
telefono /cellulare indirizzo e-mail , iscritto/a presso il Corso di Laurea Nome
anno AAAA/AAAA , d’ora in poi denominato “tirocinante”.
Premesso che
• al fine di agevolare le scelte mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini curriculari;
• per tirocini curriculari si intendono quei tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università sulla base di norme regolamentari ovvero sono esperienze previste all’interno di un percorso di istruzione o formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendistato e di formazione con una modalità cosiddetta di alternanza.
Si conviene quanto segue:
Articolo - 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Xxxxx Xxxxx Xxxxx, ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Articolo - 2
1. Il tirocinio curriculare, ai sensi dell’art. 18. comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:
• il nominativo del tirocinante:
• il nominativo del tutor accademico e del tutor del soggetto ospitante;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
• le strutture ospitanti (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile.
4. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento, e in ogni caso non può superare i 6 mesi. Ogni altra variazione (proroga, sospensione o interruzione) dovrà essere anticipatamente motivata e comunicata dal soggetto ospitante.
Articolo - 3
Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Al tirocinante è altresì riconosciuta la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor del soggetto ospitante, per impegni universitari inderogabili ovvero per gravi e giustificati motivi, nonché il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor del soggetto ospitante e un Progetto formativo coerente con il suo percorso di studi.
Articolo - 4
Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante
lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
Articolo - 5
Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini, e dichiarano altresì
di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza della presente Convenzione avviene nel rispetto e in conformità della Legge vigente.
Xxxxxx etico e Modello ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Il soggetto ospitante si impegna a visionare il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Luiss ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e pubblicati sul sito
internet www. . Il soggetto ospitante si impegna al rispetto dei principi
comportamentali delineati nei richiamati Modelli nonché a farli rispettare dai propri dipendenti e collaboratori nell’esecuzione del presente accordo.
Timbro e firma del soggetto ospitante Timbro e firma per la Xxxxx Xxxxx Xxxxx Il Direttore Generale
Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
Roma, lì GG/MM/AAAA