Contract
Contratto d’appalto aggiuntivo al contratto Rep. 1526 del 20/03/2020 per l’esecuzione di ” Lavori suppletivi di realizzazione di loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale, località Baccu Narbonis"
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila……… addì ……….. del mese di …………. (………..) in Sinnai e nella residenza comunale, sita in Parco delle Rimembranze.
Avanti a me , Segretario Generale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti
nei quali è parte il Comune, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, così come modificato dall’Art. 10, comma 2-quater della legge n.114 del 2014, si sono costituiti i Signori:
- da una parte Xxx. Xxxxxx Xxxxx, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico del Comune di Sinnai, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domiciliato per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza dell’art.109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, avente codice fiscale 80014650925 giusto decreto sindacale n. 05 del 02/03/2020 agli atti che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
- dall’altra, Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Oristano (OR) il 21/03/1964, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, residente a Oristano prolungamento via x.xxx Xxxxxxx s.n., in qualità di socio amministratore dell’impresa “X. XXXXX PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC”, con sede legale in Oristano, prolungamento via Ozieri sn., partita IVA e codice fiscale 00048720957, giusta documento n.T 350944651 estratto dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Oristano, di seguito più semplicemente denominato “appaltatore”.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 30/12/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale, località Baccu Narbonis, per l’importo complessivo di €. 150.000,00 e con l’importo dei lavori a basa di gara pari a € 99.369,06 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto pari a €. 101.369,06, da tenersi a corpo;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n. 37 del 05/03/2020, divenuta efficace a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile in data 06/03/2020, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’operatore economico X. XXXXX PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC, con sede in Oristano Prolungamento di Via Ozieri snc, Partita IVA N°. 00048720957, che ha offerto il ribasso del 49,440% pari all’importo di €. 50.241,00, oltre agli oneri della sicurezza pari a €. 2.000,00 ed all’importo complessivo contrattuale di €. 52.241,00, oltre all’IVA di legge, Codice Identificativo di Gara CIG. n. 81707403F3;
- il contratto d’Appalto è stato stipulato in data 20/03/2020 rep. 1526;
- con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n. 66 del 14/04/2020, divenuta efficace a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile in data 16/04/2020, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere suppletive ai lavori di “Realizzazione di loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale, località Baccu Narbonis”, con maggiori lavorazioni rispetto al contratto d’appalto originario rep. 1526, dell’importo di €. 20.631,78, (al netto del ribasso d’asta e comprensivi dei costi per la sicurezza per €. 300,00 non soggetti a ribasso) oltre l’IVA 10%, CIG. 81707403F3;
- con la su detta determinazione n. 66 in data 14/04/2020 i maggiori lavori per la realizzazione di un ulteriore blocco di sessanta loculi cimiteriali, sono stati affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni, alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, X. XXXXX PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC, con sede in Oristano Prolungamento di Via Ozieri snc, Partita IVA n°.
00048720957, per l’importo complessivo di €. 20.631,78, (al netto del ribasso d’asta del 49,44% e comprensivi dei costi per la sicurezza per €. 300,00 non soggetti a ribasso) oltre l’IVA 10%, CIG. 81707403F3;
- si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui all’art.2 del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge n.266 del 22 novembre 2002;
- con verbale sottoscritto in data …………. il Responsabile del Procedimento e
l’Appaltatore …………… hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
- si è stabilito di regolare i rapporti tra il Comune e l’impresa aggiudicataria mediante la stipula del presente contratto aggiuntivo al contratto rep 1526 secondo lo schema approvato con detemina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n. …. del ;
Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore sopra costituito, che accetta, l’esecuzione di ”Opere suppletive ai lavori di Realizzazione di loculi cimiteriali nel nuovo cimitero comunale, località Baccu Narbonis" da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e condizioni risultanti, nel loro complesso:
- dalle disposizioni del presente contratto;
- dal capitolato speciale d’appalto;
- dagli elaborati progettuali:
- dall’elenco dei prezzi unitari; --------
- dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante; -------
- dal piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore; ---------------------------
- dal cronoprogramma dei lavori;
- dalle polizze di garanzia; -
che le Parti sottoscrivono per accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati. Le Parti come sopra rappresentate, volendo essere esonerate dall’obbligo di allegare al presente contratto tali documenti in applicazione dell’art.50, comma 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n.5, dichiarano che gli stessi saranno depositati agli atti del Comune presso il Settore Affari Generali-Ufficio Contratti ove verranno conservati unitamente
ad una copia del presente contratto. -
L’appalto è, altresì, soggetto all’osservanza delle disposizioni della legge regionale 7 agosto 2007, tutte le leggi statali e regionali e regolamenti inerenti all’affidamento di lavori pubblici si intendono comunque richiamate.
L’appalto è, infine, soggetto all’osservanza dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n.145. ------------------------
Articolo 2. Ammontare del contratto.
L’importo dell’appalto è stabilito in € 20.631,78 , (diconsi Euro ventimilaseicentotrentuno/78) di cui:
a) € 20.331,78 importo netto dei lavori;
b) € 300,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
una delle alternative che seguono (solo per gli appalti interamente “a corpo”)
Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art.59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016
, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante (polizza
assicurativa ovvero fideiussione bancaria) numero ……………… in data rilasciata
dalla società/dall’istituto …………………………………….. agenzia/filiale di ………………..
per l’importo di € ……….….. (Euro ).
Le parti prendono atto che la predetta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. La predetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 54, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007,
n.5. -
Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato se l’Ente appaltante avrà dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Articolo 4. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
L’Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n.5, una polizza assicurativa, dell’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -------
Articolo 5. Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
Per l’esecuzione delle opere in oggetto vengono forniti ulteriori 15 (quindici) giorni aggiuntivi a quelli precedentemente accordati
Articolo 6. Esecuzione.
L’esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d’appalto allegato al contratto originale rep 1526 del 20/03/2020 e nel progetto esecutivo delle opere suppletive, atti che furono alla base della gara e che risultano espressamente richiamati negli articoli che
precedono. -
L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di
legge.
-
Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a € 50.000,00, detratta la quota parte dell’anticipazione in misura pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’appalto.
Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, rimane subordinato all’acquisizione del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC) il quale certifica l’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. ------
I pagamenti in acconto e a saldo dovuti all’Appaltatore saranno disposti presso la tesoreria comunale “UniCredit”, agenzia di Sinnai, osservando le modalità che verranno comunicate al Servizio finanziario dell’Ente. ----------------
Articolo 8. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. ---------------
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. -
-
Articolo 9. Controlli
Il responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell’attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità e incontri con l’Appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. -----------------------
Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art.19 del D.M. n. 145/2000.
Articolo 10. Penali.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1‰ (uno permille) dell’importo contrattuale, corrispondente a € …….....
La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Articolo 11. Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. ------------------------------------------
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo)
Previa autorizzazione dell’Ente appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. ------------------------------
L’Ente appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo previsto all'art.105 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 ed entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori deve trasmettere al Comune copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. -------
(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
Non è ammesso il subappalto.
Articolo 12. Norme a tutela dei lavoratori.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L’Impresa è responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti percento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. -
Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore venga accertata dopo l’ultimazione dei lavori, il Comune si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione. -------------------
Articolo. 13. Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 così come modificato con il D.Lgs. 03.08.2009, n.106 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. -------
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte del Comune, ai sensi dell’art.100, D.Lgs. 09.04.2008, n.81, come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.
L'Appaltatore ha la facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Si dà atto che l’Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art.89, comma 1, lettera h) del citato X.Xxx. 81/2008, espressamente richiamato all’articolo 1 del presente contratto.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008.
I piani (PSC e POS), sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’art.131, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il Comune come sopra rappresentato dà atto che non si è provveduto a redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs.
n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Ove previsto aggiungere:
Costituisce, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto sebbene non materialmente allegato, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106.
Articolo 14. Controversie.
In caso di contenzioso fra il Comune e l’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n.50/2016, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 209 del D.Lgs. n.50/2016. Pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Cagliari.
Articolo 15. Trattamento dei dati personali.
Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Articolo 16. Domicilio.
L’Appaltatore dichiara di eleggere il suo domicilio presso il Municipio di Sinnai all’indirizzo di Parco delle Rimembranze.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Articolo 17. Spese contrattuali.
L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 139 del DPR. 207/2010, le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, ad eccezione dell’I.V.A. che rimane a carico del Comune.
Articolo 18. Registrazione.
Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.