PIANO PENSIONE MONEYFARM
Distribuito da
Offerta al pubblico di
Istituito e gestito da
PIANO PENSIONE MONEYFARM
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione (Codice Prodotto AGL_MF_PIP)
Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (qui di seguito “Decreto”) e successive integrazioni e modificazioni.
Sulla base di quanto espressamente indicato nella Deliberazione emanata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (“COVIP”) il 30 novembre 2006, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto, insieme al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico (“PIP”) -qui di seguito anche solo “Regolamento”- quale approvato dalla COVIP, alla Nota Informativa e ai relativi allegati, costituiscono il corpo unitario del materiale contrattuale riferito a Piano Pensione Moneyfarm, e quindi per tutto ciò che non è espressamente indicato in queste Condizioni Generali, si fa rinvio e riferimento agli altri documenti citati, che si intendono integralmente accettati dall’Aderente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Numero iscrizione alla COVIP: 5101
Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita dalla Central Bank of Ireland - registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565 - Operante in Italia in regime di stabilimento nell’assicurazione sulla vita – iscritta all’albo imprese di assicurazione n. I.00078 - Sede secondaria di Trieste Largo Xxx Xxxxxx, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 -
Sommario
SEZIONE I: NORME DI CARATTERE GENERALE 4
2. DICHIARAZIONE DELL’ADERENTE 4
8. INSEQUESTRABILITÀ E IMPIGNORABILITÀ 5
SEZIONE II: L’ADESIONE E LA FASE DI ACCUMOLO 6
11. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 6
13. DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO 7
15. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI 8
16. INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’ADERENTE 8
18. TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP 9
20. SPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL’ADERENTE 11
21. FONDI INTERNI E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 12
22. DETERMINAZIONE DEL CAPITALE 13
23. OBBLIGHI DI INFORMATIVA A CARICO DELL’ADERENTE 13
24. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 14
25. MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO – “RIALLOCAZIONE” o “SWITCH” 14
26. RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE 14
SEZIONE V: EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 15
27. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 15
28. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO 15
31. RENDITA INTEGRATIVA ANTICIPATA (XXXX) 17
32. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA 17
33. DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA 18
34. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 18
35. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA 18
36. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE 19
37. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE 19
38. RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE 19
39. COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI 20
ALLEGATO 1: TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE 21
ALLEGATO 2: REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI LEGATI AL PRODOTTO PIANO PENSIONE MONEYFARM 23
1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI 23
2. CARATTERISTICHE E SCOPO DEI FONDI INTERNI 23
3. PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI 23
4. COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO 24
6. GESTIONE DEL FONDO INTERNO 25
7. PARAMETRO OGGETIVO DI RIFERIMENTO (Benchmark) 26
8. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 26
9. SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO 26
10. COMMISSIONI DI GESTIONE 27
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 27
ALLEGATO 3: INFORMATIVA PRIVACY 28
SEZIONE I: NORME DI CARATTERE GENERALE
1.1. Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto comprensive degli Allegati, dalla Lettera di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, debitamente sottoscritte dall’Aderente e/o dalla Compagnia.
2. DICHIARAZIONE DELL’ADERENTE
2.1. Le dichiarazioni rese dall’Aderente al momento della sottoscrizione del Questionario e/o del Modulo di Adesione devono essere esatte e complete.
2.2. L’inesatta indicazione dell’età dell’Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
3.1. Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
3.2. Per maggiori informazioni, consultare l’Art. 17 - “Conflitti di Interesse“- del Regolamento, redatto dalla Compagnia in conformità alle prescrizioni di cui al DM. 166/2014.
4.1. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o dei suoi Eredi e/o Beneficiari, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
5.1. La Compagnia desidera utilizzare quale modalità di comunicazioni le tecniche di comunicazione a distanza. A tal fine l’Aderente potrà prestare il proprio consenso all’utilizzo delle stesse mediante apposita dichiarazione resa sul Modulo di Adesione.
5.2. Si ricorda che tutte le richieste inviate alla Compagnia devono pervenire in originale, qualora non sia stata scelta la modalità di cui al paragrafo che precede.
5.3. L’aderente prende atto che la prova dell’avvenuto invio della lettera o della comunicazione da parte della Compagnia è assolto con l’esibizione della copia del documento presso la stessa depositato.
5.4. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere eseguite, salvo diversa indicazione contenuta in altri articoli:
a. Da parte delle Compagnia: tramite informativa elettronica caricata nell’area riservata del sito del Distributore. Il Distributore informerà l’Aderente ogni qualvolta una nuova comunicazione è disponibile;
b. da parte dell’Aderente: tramite sito web del Distributore.
5.5. Qualora l’Aderente modifichi il proprio indirizzo di residenza o domicilio, nonché i riferimenti elettronici, dovrà darne immediata comunicazione, tramite il Distributore attraverso l’area personale e dedicata nel proprio sito internet; in caso di MFM Future srl il sito internet é xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx. In caso di inadempimento al suddetto obbligo di comunicazione, la Compagnia non potrà essere considerata responsabile della mancata ricezione di comunicazioni da parte dell’Aderente.
6.1. La Compagnia opererà attraverso Distributori regolarmente autorizzati ad operare sul territorio italiano. Il Distributore avrà le responsabilità di:
• fornire all’Aderente tutti gli strumenti ed il supporto necessario alla comprensione delle caratteristiche del prodotto;
• raccogliere il Modulo di Adesione e la documentazione integrativa.
In particolare, Piano Pensione Moneyfarm verrà distribuito attraverso MFM Future srl, iscritto con numero B000637784 alla sezione B del RUI tenuto presso IVASS. Il Distributore avrà le responsabilità di raccogliere le adesioni tramite il proprio portale web, xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx e da Distributori, inclusi Agenti di assicurazione, aventi mandato dalla Compagnia.
7.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge Italiana.
7.2. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa di settore vigente.
8. INSEQUESTRABILITÀ E IMPIGNORABILITÀ
8.1. Il Contratto è insequestrabile e impignorabile a norma dell’art. 1923 c.c.
9.1. Le imposte, presenti e future, dovute in ragione del Contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le norme di legge vigenti.
SEZIONE II: L’ADESIONE E LA FASE DI ACCUMOLO
10.1. Piano Pensione Moneyfarm, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione è un contratto di assicurazione sulla vita (di seguito “contratto” o anche PIP) finalizzato all’attuazione di una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
10.2. Piano Pensione Moneyfarm è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del Decreto e successive modifiche.
10.3. La partecipazione a Piano Pensione Moneyfarm prevede due momenti distinti:
a. una prima fase “di Accumulo”, che intercorre dalla data di sottoscrizione (“Data di Conclusione del Contratto”) del Modulo di Adesione, che é online per MFM Future srl sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx al momento della pensione, nella quale l’Aderente accumula i Contributi, che sono gestiti secondo il profilo di rischio e l’orizzonte temporale previsto per l’investimento;
b. una seconda fase “di Erogazione” nella quale il Montante maturato nel corso della fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l’Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.
10.4. Piano Pensione Moneyfarm opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dell’andamento dei Fondi Interni.
10.5. In caso di decesso dell'Aderente, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l’intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Prima dell’Adesione, l’Aderente deve prendere visione delle Informazioni chiave per l’Aderente e del documento La mia pensione complementare – versione standardizzata, disponibili sul sito del Distributore, o in alternativa su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
11.1. L’Adesione a Piano Pensione Moneyfarm può essere fatta anche tramite il sito web del Distributore, nel caso di MFM Future srl xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx. A tal fine l’Aderente dichiara espressamente la sua volontà di concludere il Contratto mediante sito web.
11.2. Piano Pensione Moneyfarm si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, compilato in ogni sua parte. Il Modulo di Adesione sarà formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
11.3. La Compagnia attesta l’avvenuto perfezionamento del Contratto inviando - con le modalità previste nell’Art. 5 “Comunicazioni” - all’Aderente, entro 15 giorni lavorativi dalla Data di Conclusione del Contratto, la lettera di Conferma di Adesione contenente le caratteristiche peculiari dell’investimento riportando come Data di Conclusione del Contratto quella di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
12.1. L’Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione del Contratto.
12.2. Per l’esercizio del diritto di Recesso l’Aderente deve rivolgersi direttamente al Distributore compilando il Modulo di Recesso disponibile presso la sua sede o nella propria area personale su xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx .
12.3. La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà una somma pari a:
a. i Contributi sino a quel momento versati secondo quanto descritto dall’ art. 14 , se questi non sono stati ancora investiti, oppure;
b. il controvalore dei Contributi versati, calcolato come indicato nell’art. 22, se questi sono stati investiti.
Resta inteso che, in presenza della richiesta ed in assenza di versamenti, il Contratto verrà terminato senza ulteriori impegni da entrambe le parti.
13. DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO
13.1. La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la Data di Conclusione del Contratto ed il momento in cui l’Aderente, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, chiederà alla Compagnia l’erogazione della prestazione pensionistica complementare.
13.2. Secondo quanto previsto nel Decreto, l’Aderente può comunicare - con le modalità previste nell’Art.
5 “Comunicazioni” – alla Compagnia la proroga della Fase di Accumulo, anche dopo il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
13.3. Per ulteriori informazioni relativamente alla Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 - “Prestazioni Pensionistiche “- del Regolamento.
14.1. La contribuzione a Piano Pensione Moneyfarm viene attuata mediante versamento di Contributi:
i. a carico dell’Aderente
ii. da parte del datore di lavoro dell’Aderente;
iii. derivante dalla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
iv. del Contribuente verso l’Aderente (nel caso di relazioni di parentela previste dal Decreto).
14.2. La Contribuzione può anche avvenire mediante esclusivo trasferimento del capitale maturato presso altra forma pensionistica complementare o attraverso l'esclusivo conferimento dei flussi di TFR in maturazione.
14.3. Non è previsto un importo minimo per i Contributi. L’Aderente è libero di fissare, sia nel numero delle Contribuzioni che nel loro valore economico, l’entità dei Contributi che intende conferire al PIP indicandoli all’atto della richiesta, tramite sito web del Distributore, avuto riguardo (i) alla propria posizione personale, (ii) alle proprie aspettative al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica ed (iii) alla propria capacità contributiva.
14.4. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire a Piano Pensione Moneyfarm. Il versamento dovrà essere effettuato in base a quanto descritto all’art. 15.
14.5. L’Aderente dovrà versare un contributo in Piano Pensione Moneyfarm entro dodici mesi dalla data di Conclusione del Contratto. In caso contrario, la Compagnia ha la facoltà di terminare il Contratto, inviandone - con le modalità previste nell’Art. 5 “Comunicazioni” - comunicazione all’Aderente.
15. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
15.1. Il contratto prevede il versamento periodico di contributi. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente. È sempre concessa la possibilità di effettuare versamenti contributivi aggiuntivi al contributo iniziale o al piano d’accumulo.
I versamenti contributivi possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni fornite alla Compagnia da parte dell’Aderente, da tre differenti fonti:
• il contributo proprio dell’Aderente;
• il contributo del datore di lavoro dell’Aderente;
• il contributo derivante dalla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Qualora l’Aderente abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al presente contratto, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire a Piano Pensione Moneyfarm.
In presenza di Contributi derivanti dal conto del datore di lavoro (contributi diretti del datore, TFR, quota fissa o percentuale della retribuzione), i versamenti dovranno essere effettuati, a mezzo di bonifico bancario, a favore di Allianz Global Life dac sul c/c aperto presso Unicredit, IBAN IT 44 L 02008 05351 000105766619 (swift XXXXXXXXXXX), indicando nella causale il numero di adesione, ovvero il numero di polizza, al piano pensionistico.
L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La devoluzione del TFR a previdenza complementare, una volta attivata, potrebbe essere in taluni casi non reversibile, salvo in ogni caso, la destinazione del TFR medesimo ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.
La sospensione della contribuzione non comporta lo scioglimento del contratto ed è consentita la riattivazione in qualsiasi momento.
I contributi potranno essere pagati tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto.
16. INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’ADERENTE
16.1. Come indicato all’Art. 8 comma 3 “Contribuzione” del Regolamento, l’Aderente ha facoltà di sospendere o di interrompere la Contribuzione.
16.2. Tale facoltà può essere esercitata liberamente dall’Aderente. Nel caso di sottoscrizione di un piano di pagamenti automatici con il Distributore, sarà necessario informare lo stesso con almeno 15 giorni di anticipo; qualora tale richiesta non venga effettuata nei termini previsti, la modifica avrà effetto a partire dal prelievo successivo.
16.3. In caso di sospensione/interruzione della Contribuzione:
a. il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
b. le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l’Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
c. il TFR maturando continua ad essere conferito nel presente Contratto, come se l’Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.
16.4. L’Aderente ha altresì la possibilità di riattivare, in qualsiasi momento, la Contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati. In tal caso dovrà individuare nuovamente i criteri di Contribuzione secondo quanto previsto dall’Art. 14 “Contribuzione”.
17.1. L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Piano Pensione Moneyfarm.
17.2. L’Aderente anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c. riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
17.3. Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di Riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di Contribuzione.
17.4. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 del d.lgs. 252/05, è previsto il Riscatto della posizione e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento.
17.5. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
17.6. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli Eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
17.7. Il trasferimento della posizione individuale e il Riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto.
17.8. È facoltà dell’Aderente, anche contestualmente all’adesione, trasferire in Piano Pensione Moneyfarm la propria posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto.
In tale eventualità l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato dalla Compagnia a un versamento contributivo aggiuntivo.
17.9. La richiesta di trasferimento a/da Piano Pensione Moneyfarm, è effettuata attraverso compilazione
del Modulo di Trasferimento disponibile online presso il Distributore.
18.1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche di Piano Pensione Moneyfarm, l’Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
18.2. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche e non comporta l’applicazione di spese a carico dell’Aderente.
18.3. La Compagnia comunica, a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente, l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento.
19.1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Compagnia invierà - con le modalità previste nell’Art. 5 “Comunicazioni” - all’Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.
SEZIONE III: SPESE E COSTI
20. SPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL’ADERENTE
20.1. Piano Pensione Moneyfarm ha un costo annuo pari all’1,25%, rappresentato dai costi di gestione dei Fondi Interni associati al piano. Per maggiori informazioni, si veda l’art. 7 “Spese” del Regolamento.
20.2. Il contratto prevende un caricamento direttamente a carico dell’Aderente, pari a 10 Euro annui, che vengono prelevati altresì nel mese di Dicembre, dal contributo del periodo o, in mancanza dello stesso, alla prima occasione utile con riferimento all’anno/i solare/i precedente/i.
20.3. In caso di interruzione della contribuzione da parte dell’Aderente, il caricamento annuo di 10 Euro verrà prelevato direttamente dal patrimonio del Fondo interno collegato al Contratto.
20.4. Non sono previste altre spese o caricamenti diretti a carico dell’Aderente, o delle varie transazioni inerenti la gestione del Contratto.
20.5. Nella determinazione dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata è previsto un costo annuo pari a 25 euro, a carico dell’Aderente, per la copertura delle spese di erogazione della rendita stessa. In aggiunta, a seconda della periodicità di erogazione prescelta dall’Aderente, il coefficiente di conversione è gravato dalle seguenti percentuali:
- periodicità annuale: 1,80%
- periodicità semestrale: 2,00%
- periodicità quadrimestrale: 2,10%
- periodicità trimestrale: 2,20%
- periodicità mensile: 3,30%
I coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata sono indicati nella Tabella riportata nell’Allegato 1.
SEZIONE IV: INVESTIMENTI
21. FONDI INTERNI E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
21.1. Piano Pensione Moneyfarm è collegato ai seguenti Fondi Interni (Soluzioni di Investimento):
i. MFM Linea Prudente (codice fondo: MF01)
ii. MFM Linea Moderata (codice fondo: MF02)
iii. MFM Linea Bilanciata (codice fondo: MF03)
iv. MFM Linea Orizzonte (codice fondo: MF04)
v. MFM Linea Futuro (codice fondo: MF05)
vi. MFM Linea Azionaria (codice fondo: MF06)
Per maggiori dettagli sulla politica di gestione, si rimanda al Regolamento dei Fondi Interni, allegato alle Condizioni Generali di Contratto.
21.2. MFM Linea Prudente (MF01) è un fondo interno di tipo obbligazionario misto, con orizzonte temporale di medio termine, che investe, tramite utilizzo di ETF/ETC, in strumenti monetari e obbligazionari di breve termine, in titoli di debito e ad altre attività di natura obbligazionaria. L’obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al suo livello di rischio, basso (volatilità target = 4%). Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
21.3. MFM Linea Moderata (MF02) è un fondo interno di tipo bilanciato, con orizzonte temporale di medio/lungo termine, che investe, tramite utilizzo di ETF/ETC, in strumenti monetari e obbligazionari di breve termine, in titoli di debito e ad altre attività di natura obbligazionaria di Paesi sviluppati in misura prevalente, ed azioni di Paesi sviluppati ed emergenti, in maniera contenuta. L’obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al suo livello di rischio, medio (volatilità target = 6%). Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
21.4. MFM Linea Bilanciata (MF03) è un fondo interno di tipo bilanciato, con orizzonte temporale di medio/lungo termine, che investe, tramite utilizzo di ETF/ETC, in strumenti monetari e obbligazionari di breve termine, in titoli di debito e ad altre attività di natura obbligazionaria di Paesi sviluppati in misura prevalente, ed azioni di Paesi sviluppati ed emergenti, in maniera contenuta. L’obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al suo livello di rischio, medio alto (volatilità target = 8%). Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
21.5. MFM Linea Orizzonte (MF04) è un fondo interno di tipo azionario, con orizzonte temporale di lungo termine, che investe, tramite utilizzo di ETF/ETC, in strumenti monetari e obbligazionari di breve termine, in titoli di debito e ad altre attività di natura obbligazionaria di società investment grade e di Paesi emergenti, ed in azioni di Paesi sviluppati ed emergenti, incluse materie prime ed immobiliari. L’obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al suo livello di rischio, alto (volatilità target = 10%). Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
21.6. MFM Linea Futuro (MF05) è un fondo interno di tipo azionario, con orizzonte temporale di lungo termine, che investe, tramite utilizzo di ETF/ETC, in strumenti monetari e obbligazionari di breve termine, in titoli di debito e ad altre attività di natura obbligazionaria di società investment grade e di Paesi emergenti, ed in azioni di Paesi sviluppati ed emergenti, incluse materie prime ed immobiliari. L’obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al suo livello di rischio, alto (volatilità target = 12%). Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
21.7. MFM Linea Azionaria (MF06) è un fondo interno di tipo azionario, con orizzonte temporale di lungo termine, che investe, tramite utilizzo di ETF/ETC, in strumenti monetari e obbligazionari di
breve termine, in titoli di debito e ad altre attività di natura obbligazionaria di Paesi sviluppati ed Emergenti, di società di Paesi emergenti, ed in azioni di Paesi sviluppati ed emergenti, incluse materie prime ed immobiliari. L’obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al suo livello di rischio, molto alto (volatilità target = 14%). Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
21.8. Le soluzioni sopra indicate sono sempre alternative tra loro sia con riferimento all’allocazione dei flussi contributivi sia rispetto all’allocazione della posizione individuale maturata. Al momento dell’Adesione, è possibile selezionare solo una tra le Soluzioni di Investimento offerte.
21.9. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato giornalmente, in base a criteri indicati dal Regolamento del Fondo Interno stesso, ed è pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
21.10. Qualora dovessero verificarsi delle circostanze per le quali non fosse possibile procedere alla valorizzazione delle Quote, la predetta operazione sarà effettuata il primo giorno di calendario utile successivo.
22. DETERMINAZIONE DEL CAPITALE
22.1. La Compagnia investe i contributi, nel corso della durata della Fase di Accumulo, versati nel Fondo interno scelto dall’Aderente.
22.2. Ai fini della determinazione del Montante maturato si considerano i contributi investiti nel Fondo Interno espresso in Quote, al netto dei costi, diviso per il Valore Unitario delle Quote del Fondo interno collegato al Contratto.
22.3. La Valorizzazione delle Quote al fine di ogni operazione di Contribuzione avviene prendendo in considerazione il Valore di Quota del giorno successivo alla ricezione della richiesta di Operazione da parte dell’Aderente, contestuale all’accredito del contributo (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Compagnia). Nel caso di trasferimento di contributi da parte del datore di lavoro o di trasferimenti da altro fondo pensione, la valorizzazione delle quote avverrà solo una volta accertato l’accredito della liquidità ed il trasferimento della stessa nel c/c della Compagnia. Nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il Valore di Quota, la Compagnia prenderà a riferimento il Valore di Quota del primo giorno lavorativo immediatamente successivo in Italia.
23. OBBLIGHI DI INFORMATIVA A CARICO DELL’ADERENTE
23.1. L’Aderente si impegna a comunicare alla Compagnia - con le modalità previste nell’Art. 5 “Comunicazioni” - entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati versati i Contributi o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica - l’adeguata informativa circa la quota parte dei Contributi versati che non è stata o non sarà dedotta dal proprio reddito complessivo.
23.2. In mancanza di comunicazioni, la Compagnia considererà i contributi versati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dall’Art. 10 comma 1, lettera e-bis, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986 n° 917.
23.3. In caso di trasferimento della propria posizione da altra forma pensionistica complementare, l’Aderente si impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni da questa richieste relativamente alla posizione stessa, attraverso la compilazione da parte della forma pensionistica complementare di trasferimento, del Modulo di Trasferimento, disponibile presso il Distributore.
23.4. In fase di erogazione della rendita, l’Aderente e/o i Beneficiari dovranno produrre con periodicità annuale un documento, anche in forma di autocertificazione, provante la propria esistenza in vita.
24. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
24.1. La Compagnia informerà periodicamente, con le modalità previste nell’Art. 5 “Comunicazioni”, l’Aderente, sia con riferimento ai Contributi versati che all’andamento della posizione individuale.
24.2. In particolare, entro il 31 marzo di ciascun anno la Compagnia invierà una comunicazione contenente un aggiornamento su Piano Pensione Moneyfarm e sulla posizione personale dell’Aderente.
24.3. La Compagnia si impegna inoltre a informare l’Aderente circa ogni modifica di Piano Pensione Moneyfarm che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione.
24.4. Per il dettaglio delle comunicazioni inviate dalla Compagnia agli Aderenti, si rinvia alla Sezione II “Caratteristiche della Forma Pensionistica Complementare” della Nota Informativa.
25. MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO – “RIALLOCAZIONE” o “SWITCH”
25.1. L’Aderente, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento e del paragrafo C “Come modificare la scelta nel tempo” della Sezione II “Caratteristiche della forma Pensionistica Complementare” della Nota Informativa, ha la facoltà di modificare la Soluzione predefinita di investimento di Piano Pensione Moneyfarm, scegliendo una differente Soluzione predefinita.
25.2. La modifica della Soluzione può essere richiesta in ogni momento, sul sito del Distributore.
25.3. La modifica verrà operata trasferendo sul nuovo Fondo Interno l’importo del Montante così come determinato a seguito della Valorizzazione delle Quote.
25.4. Tutti i Contributi successivi a tale data confluiranno nel nuovo Fondo Interno.
25.5. Il periodo temporale intercorrente tra una modifica di profilo di investimento e la successiva richiesta non potrà essere inferiore ad un anno.
26. RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE
26.1. Piano Pensione Moneyfarm non prevede una rivalutazione del Montante durante la fase di Accumulo, essendo il valore del montante dipendente dall’andamento di fondi interni assicurativi.
SEZIONE V: EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
27. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
27.1. La Compagnia si impegna a corrispondere all’Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, una Rendita annua vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di Capitale.
27.2. La Fase di Accumulo ha termine nel momento in cui l’Aderente, avendo acquisito il requisito di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza, richiede alla Compagnia la liquidazione della prestazione in Piano Pensione Moneyfarm.
La Compagnia., una volta verificato i requisiti pensionistici dell’Aderente, provvede al pagamento della prestazione, secondo i dettagli previsti dall’Art. 32.
Il termine della Fase di Accumulo può non coincidere con la data di pensionamento dell’Aderente, se quest’ultimo decide volontariamente di proseguire nella partecipazione di Piano Pensione Moneyfarm.
27.3. La Rendita annua vitalizia si ottiene applicando al Montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell’eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita, riportati nell’Allegato 1 “Tabella dei Coefficienti di conversione in rendita”.
27.4. Il Montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall’Aderente - ed eventualmente dal suo datore di lavoro - nel corso di questa fase, ed è determinato in base alla Soluzione d’Investimento associata all’Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero nel corso della Fase di Accumulo.
28. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO
28.1. Il Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Aderente, la Compagnia corrisponda ai suoi Eredi, o ai diversi Beneficiari indicati, il valore di riscatto della posizione individuale, maggiorata di una quota pari all’ 1%, se il decesso avviene entro il 65esimo anno di età, ovvero allo 0,1% successivamente, così come indicato nella Tabella che segue:
ETÀ DELL’ADERENTE ALLA DATA DI DECESSO (IN ANNI INTERI) | PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE |
entro 65 anni compiuti | 1% |
da 66 anni e oltre | 0,1% |
28.2. La maggiorazione indicata in tabella non si applica nei seguenti casi:
a) Se il decesso avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di Conclusione del Contratto;
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Conclusione del Contratto e sia dovuto a infezione HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causata da:
• dolo dell’Aderente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
• partecipazioni attiva dell’Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
• incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità del membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore del Contratto (Data di Conclusione del Contratto).
29.1. L’Aderente può esercitare il diritto di Riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto e descritto nell’ Art. 12 del Regolamento.
29.2. Anche gli Eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente, hanno il diritto di esercitare il Riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
29.3. La liquidazione del Riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.
29.4. Per esercitare tale richiesta, l’Aderente o gli Eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente devono compilare il Modulo di riscatto e inviarlo alla Compagnia attraverso le modalità di cui all’Art. 5 “Comunicazioni” ( la richiesta degli Eredi e/o Beneficiari, in caso di decesso dell’Aderente, dovrà pervenire in formato elettronico all’indirizzo email xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
29.5. In ogni caso, l’Aderente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Compagnia, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve termine possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
29.6. Le opzioni di Riscatto parziale o totale non sono consentite se l’Aderente ha maturato i requisiti per ottenere la prestazione di previdenza complementare.
29.7. Il Valore di riscatto sarà pari al Montante così come risultante in base al Valore della Quota calcolato il giorno lavorativo successivo alla conferma di liquidazione, ovvero una volta accertato la sussistenza dei requisiti della richiesta sulla base della documentazione completa, al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.
29.8. Il Valore di Riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del Riscatto totale. In conseguenza del Riscatto parziale il Contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
30.1. Il Contratto prevede la facoltà, da parte dell’Aderente, di richiedere tramite sito web del Distributore, un’anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto e dall’Art. 13 del Regolamento.
30.2. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non si sia avvalso delle facoltà di esercitare il Riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
30.3. L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
30.4. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nell’apposito Documento sulle Anticipazioni di cui l’Aderente può richiedere una copia direttamente alla Compagnia o al Distributore.
30.5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente e in qualsiasi momento.
30.6. L’importo così ottenuto viene corrisposto all’Aderente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.
31. RENDITA INTEGRATIVA ANTICIPATA (XXXX)
31.1. Per il periodo intercorrente tra la cessione dell’attività lavorativa e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, l’Aderente che ne possieda i requisiti, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) che consiste nell’erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso.
31.2. L’Aderente può decidere se destinare a XXXX l’intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso, riservandosi di esercitare, sull’eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al Decreto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).
31.3. La XXXX può essere richiesta con un anticipo massimo di 5 anni ovvero di 10 anni rispetto al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, purché ricorrano i seguenti requisiti:
- XXXX xxxxxxx con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la pensione pubblica
o cessazione dell’attività lavorativa;
o 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
o conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni;
o almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- XXXX xxxxxxx con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell’età' anagrafica per la pensione pubblica
o cessazione dell’attività lavorativa;
o inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
o conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni;
o almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
31.4. Per richiedere e ottenere l’erogazione del montante accumulato in forma di XXXX, devi compilare l’apposito modulo e, a corredo dello stesso, produrre la documentazione ivi riportata. Nel modulo dovranno essere indicati la percentuale del montante accumulato da destinare a XXXX e la scelta di investimento cui far confluire il montante ad essa destinato (facoltativo). Si precisa che, salvo tua diversa indicazione, il montante da destinare a XXXX verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente.
32. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA
32.1. In caso di vita dell’Aderente al termine della Fase di Accumulo, il Montante sarà convertito totalmente o parzialmente in una Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate.
32.2. L’Aderente al momento della richiesta della liquidazione della prestazione pensionistica complementare indica alla Compagnia il frazionamento prescelto (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).
32.3. La Rendita annua vitalizia si ottiene moltiplicando il capitale assicurato, al netto dell’imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, per il corrispondente coefficiente di conversione di cui alle tabelle dell’Allegato 1: “Tabella dei coefficienti di Conversione”, individuato in base alla tipologia di rendita prescelta, all’età di calcolo ed alla rateazione.
32.4. I coefficienti di conversione possono essere modificati nei limiti e con le modalità previste dal successivo Art. 39 “Rideterminazione dei Coefficienti di Conversione”.
32.5. Nell’Allegato “Tabella dei coefficienti di conversione in rendita” vengono riportati anche i coefficienti di conversione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita stessa.
32.6. L’aderente riceverà annualmente una comunicazione con l’ammontare della rendita vitalizia oggetto di erogazione.
32.7. In alternativa alla rendita vitalizia immediata, l’Aderente può optare per una diversa forma di rendita vitalizia, per la cui descrizione si rinvia all’Art. 33.
32.8. A scelta dell’Aderente può essere erogata, unitamente alla Rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del Montante, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l’importo della Rendita viene proporzionalmente ridotto.
32.9. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione. Qualora l’importo annuo della Rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell’intera posizione maturata a scadenza al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo maturato.
32.10. Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all’epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.
33. DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA
33.1. La Rendita verrà erogata entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione necessaria.
34. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
34.1. La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all’Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.
34.2. In caso di decesso dell’Aderente, l’erogazione della rendita viene a cessare con l’ultima scadenza di rata precedente la data del decesso.
34.3. Non è possibile riscattare la rendita in xxxxx xx xxxxxxxxx.
00.0. La rendita non è rivalutabile annualmente.
35. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA
35.1. Per tutte le richieste di erogazione delle prestazioni contrattualmente previste da Piano Pensione Moneyfarm e che prevedono, quindi, un pagamento da parte della Compagnia, l’Aderente deve preventivamente inviare alla stessa, tramite il sito del Distributore o in formato elettronico all’indirizzo email xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento.
Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:
- fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente;
- documentazione attestante che l’Aderente ha maturato il diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza;
- in fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.
35.2. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
36. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
36.1. Nell’Allegato 1 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue vengono riportati i coefficienti di conversione.
37. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE
37.1. L’elaborazione degli attuali coefficienti di conversione è basata sull’adozione delle seguenti ipotesi:
a. IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate sulla base della Tavola di sopravvivenza A62;
b. IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse annuo: 0,00%
38. RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
38.1. RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICA
La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.
I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l’applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:
a. non abbia già avuto inizio l’erogazione della rendita;
b. la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
In ogni caso, la Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione in rendita.
38.2. RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIA
In ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dal Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008 e dal successivo Provvedimento n.2696 del 27 aprile 2009, fermo restando l’obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente Articolo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.
39. COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI
39.1. La Compagnia deve inviare almeno centoventi giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.
39.2. Nell’ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l’Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.
39.3. Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.
39.4. Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente richiedere di trasferire la propria posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare compilando il modulo di Trasferimento Out presente sul sito web del Distributore e, in caso di MFM Future srl, sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx.
39.5. Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall’Art. 20 che precede.
ALLEGATO 1: TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Premessa
L’ammontare annuo della prestazione in rendita si determina moltiplicando il capitale assicurato, al netto dell’imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, per il corrispondente coefficiente di conversione di cui alle seguenti tabelle, individuato in base alla tipologia di rendita prescelta, all’età di calcolo ed alla rateazione.
Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:
Generazione di appartenenza | Rettifica |
Fino al 1930 | 3 |
dal 1931 al 1947 | 2 |
dal 1948 al 1954 | 1 |
dal 1955 al 1962 | 0 |
dal 1963 al 1967 | -1 |
dal 1968 al 1973 | -2 |
dal 1974 al 1979 | -3 |
dal 1980 al 1988 | -4 |
dal 1989 in poi | -5 |
I coefficienti riportati nelle seguenti tabelle si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell’applicazione degli stessi la Compagnia considererà l’età di calcolo dell’Aderente (come sopra definita), il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:
V = V1+ (V2 - V1) * (A - A1)
dove
V = Coefficiente relativo all’età di calcolo dell’Aderente
V1 = Coefficiente relativo all’età in anni interi immediatamente precedente all’età di calcolo dell’ Aderente
V2 = Coefficiente relativo all’età in anni interi immediatamente successiva all’età di calcolo dell’ Aderente A = Età di calcolo dell’Aderente
A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente
Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata
(pagabile in rate posticipate) Tavola A62 – Tasso tecnico 0,00%
Rateazione della Rendita | |||||
Anni | Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 0.02426 | 0.02421 | 0.02419 | 0.00000 | 0.00000 |
51 | 0.02485 | 0.02480 | 0.02478 | 0.02475 | 0.02449 |
52 | 0.02554 | 0.02549 | 0.02546 | 0.02544 | 0.02517 |
53 | 0.02613 | 0.02608 | 0.02605 | 0.02603 | 0.02575 |
54 | 0.02682 | 0.02676 | 0.02674 | 0.02671 | 0.02643 |
55 | 0.02760 | 0.02755 | 0.02752 | 0.02749 | 0.02720 |
56 | 0.02839 | 0.02833 | 0.02830 | 0.02828 | 0.02798 |
57 | 0.02917 | 0.02912 | 0.02909 | 0.02906 | 0.02875 |
58 | 0.03006 | 0.03000 | 0.02997 | 0.02994 | 0.02962 |
59 | 0.03094 | 0.03088 | 0.03085 | 0.03082 | 0.03049 |
60 | 0.03192 | 0.03186 | 0.03183 | 0.03180 | 0.03146 |
61 | 0.03291 | 0.03284 | 0.03281 | 0.03278 | 0.03243 |
62 | 0.03399 | 0.03392 | 0.03389 | 0.03385 | 0.03349 |
63 | 0.03517 | 0.03510 | 0.03506 | 0.03503 | 0.03465 |
64 | 0.03644 | 0.03637 | 0.03634 | 0.03630 | 0.03591 |
65 | 0.03772 | 0.03765 | 0.03761 | 0.03757 | 0.03717 |
66 | 0.03919 | 0.03912 | 0.03908 | 0.03904 | 0.03862 |
67 | 0.04067 | 0.04059 | 0.04055 | 0.04051 | 0.04008 |
68 | 0.04234 | 0.04225 | 0.04221 | 0.04217 | 0.04172 |
69 | 0.04410 | 0.04402 | 0.04398 | 0.04393 | 0.04346 |
70 | 0.04607 | 0.04598 | 0.04593 | 0.04589 | 0.04540 |
71 | 0.04813 | 0.04804 | 0.04799 | 0.04794 | 0.04743 |
72 | 0.05029 | 0.05019 | 0.05015 | 0.05010 | 0.04956 |
73 | 0.05265 | 0.05255 | 0.05250 | 0.05244 | 0.05189 |
74 | 0.05530 | 0.05519 | 0.05514 | 0.05509 | 0.05450 |
75 | 0.05805 | 0.05794 | 0.05788 | 0.05783 | 0.05721 |
76 | 0.06110 | 0.06098 | 0.06092 | 0.06086 | 0.06021 |
77 | 0.06444 | 0.06431 | 0.06425 | 0.06419 | 0.06350 |
78 | 0.06798 | 0.06784 | 0.06778 | 0.06771 | 0.06699 |
79 | 0.07190 | 0.07176 | 0.07169 | 0.07162 | 0.07086 |
80 | 0.07613 | 0.07598 | 0.07590 | 0.07583 | 0.07502 |
81 | 0.08075 | 0.08059 | 0.08051 | 0.08043 | 0.07957 |
82 | 0.08575 | 0.08559 | 0.08550 | 0.08542 | 0.08451 |
83 | 0.09116 | 0.09098 | 0.09089 | 0.09080 | 0.08983 |
84 | 0.09695 | 0.09676 | 0.09667 | 0.09657 | 0.09555 |
85 | 0.10324 | 0.10304 | 0.10294 | 0.00000 | 0.00000 |
ALLEGATO 2: REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI LEGATI AL PRODOTTO PIANO PENSIONE MONEYFARM
1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI
La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento dei Fondi Interni, una serie di fondi interni, elencati qui di seguito e costituiti da valori mobiliari ed altre attività finanziarie, che costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.
Il valore del patrimonio dei fondi non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per Piano Pensione Moneyfarm, le cui prestazioni sono espresse in quote dei fondi stessi.
I fondi interni collegati a Piano Pensione Moneyfarm sono i seguenti:
NOME FONDO | TIPO FONDO |
MFM Linea Prudente (codice fondo: MF01) | Bilanciato Flessibile |
MFM Linea Moderata (codice fondo: MF02) | Bilanciato Flessibile |
MFM Linea Bilanciata (codice fondo: MF03) | Bilanciato Flessibile |
MFM Linea Orizzonte (codice fondo: MF04) | Bilanciato Flessibile |
MFM Linea Futuro (codice fondo: MF05) | Bilanciato Flessibile |
MFM Linea Azionaria (codice fondo: MF06) | Bilanciato Flessibile |
La Compagnia si riserva la facoltà di istituire nuovi fondi interni o classi di quote all’interno di uno stesso fondo interno.
La Compagnia si riserva altresì la possibilità di fusione tra fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituendi, nel rispetto della normativa di settore.
2. CARATTERISTICHE E SCOPO DEI FONDI INTERNI
I Fondi Interni sono ripartiti in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento dei Fondi Interni.
Scopo dei Fondi Interni è di aiutare gli investitori a massimizzare il rendimento di lungo periodo coerentemente al livello di rischio di ciascun fondo. Il rendimento è perseguito attraverso l’apprezzamento del capitale e i proventi finanziari derivanti dagli asset selezionati.
La valuta di denominazione del fondo è l’Euro.
3. PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI
I rischi connessi ai Fondi Interni sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui sono ripartiti i fondi stessi, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dei fondi.
In particolare, sono a carico dei fondi:
- il rischio di prezzo, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.
In base alla volatilità media annua attesa, ciascun fondo è esposto nel corso del tempo ad un profilo di rischio che può variare da “Basso” a “Molto Alto”. Di seguito vengono riportate le volatilità target (inclusi i limiti inferiori e superiori) ed il corrispondente rischio associato.
NOME FONDO | RISCHIO ASSOCIATO | VOLATILITA` TAGET | LIMITI DI VOLATILITA` |
MFM Linea Prudente | Basso | 4% | compresa tra 2,8% e 5,2% |
MFM Linea Moderata | Medio | 6% | compresa tra 4,2% e 7,8% |
MFM Linea Bilanciata | Medio - Alto | 8% | compresa tra 5,6% e 10,4% |
MFM Linea Orizzonte | Alto | 10% | compresa tra 7,0% e 13,0% |
MFM Linea Futuro | Alto | 12% | compresa tra 8,4% e 15,6% |
MFM Linea Azionaria | Molto Alto | 14% | compresa tra 9,8% e 18,2% |
I target di volatilità sono fissati in fase di ’Asset Allocation Strategica’ (con cadenza annuale) e/o qualora le condizioni economico-finanziarie dei mercati finanziari subiscano modifiche strutturali.
Per ciascun Fondo, la Compagnia monitora giornalmente che la volatilità non sia superiore (inferiore) al
+(-) 30% della volatilità target, e ribilancia i portafogli qualora questi target vengano superati.
4. COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO
La costituzione delle quote dei Fondi Interni viene effettuata dalla Compagnia in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente da Piano Pensione Moneyfarm le cui prestazioni sono espresse in quote dei fondi stessi.
La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio dei fondi in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.
La cancellazione delle quote dei fondi viene effettuata dalla Compagnia in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a Piano Pensione Moneyfarm le cui prestazioni sono espresse in quote dei fondi stessi.
La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio dei fondi del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.
La tassazione annuale prevista per legge e sulla singola posizione dell’Aderente, viene mediante cancellazione di quote per il medesimo controvalore economico.
Gli attivi che costituiscono il patrimonio dei fondi interni - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Compagnia in:
- quote di uno o più ETF ed ETC - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono i fondi, con i limiti inferiori e superiori di investimento:
Portafoglio | MF01 | MF02 | MF03 | MF04 | MF05 | MF06 | ||||||
Asset Class/Limite | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Liquidità | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80% |
Obbligazioni Paesi Sviluppati | 10% | 70% | 10% | 70% | 10% | 70% | 0% | 70% | 0% | 70% | 0% | 70% |
Inflation linked | 0% | 70% | 0% | 70% | 0% | 70% | 0% | 70% | 0% | 70% | 0% | 70% |
Obbligazioni societarie investment Grade | 5% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% |
Obbligazioni societarie High Yield | 0% | 18% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Obbligazioni governative Paesi Emergenti | 0% | 8% | 0% | 7,5% | 0% | 7,5% | 0% | 7,5% | 0% | 7,5% | 0% | 7,5% |
Azionari paesi Sviluppati | 0% | 50% | 0% | 50% | 30% | 50% | 30% | 65% | 30% | 80% | 30% | 100% |
Azionario Paesi Emergenti | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Materie Prime | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 7,5% | 0% | 8% |
Per ogni Asset Class, la Compagnia monitora periodicamente che i pesi dei Portafogli Modello non si discostino dai pesi dei Portafogli Strategici. In particolare:
- gli scostamenti relativi devono essere inclusi in un range del +/- 100%;
- gli scostamenti assoluti devono essere inclusi in un range del +/- 35%
La gestione dei Fondi Interni di Piano Pensione Moneyfarm prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità dei fondi stessi. La Compagnia si occuperà di rendicontare giornalmente il patrimonio netto dei Fondi Interni e di pubblicare con la medesima periodicità il valore unitario delle quote in cui i fondi sono ripartiti sul sito internet della Compagnia.
La gestione dei Fondi Interni di Piano Pensione Moneyfarm potrà essere delegata dalla Compagnia a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz, che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza dei fondi nel rispetto del regolamento dei fondi stessi e secondo le istruzioni impartite dalla Compagnia, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.
Nella sua attività di gestione dei fondi interni legati al Piano Individuale Pensionistico, la Compagnia ha fissato quattro principi:
- l’Asset Allocation è il driver principale delle performance di lungo termine;
- l’Asset Allocation Strategica deve essere formulata sulla base di variabili macroeconomiche e dei trend di mercato di lungo periodo;
- i costi della gestione devono essere minimizzati poiché sono l’unico aspetto certo delle performance di qualsiasi investimento;
- la Compagnia applica le best practice di mercato in termini di gestione del rischio. In particolare, assicura:
o che i portafogli siano altamente diversificati in termini di strumenti, esposizione al mercato e rischi finanziari;
o che nel processo di investimento siano applicate procedure operative rigorose;
La gestione si basa su un approccio a due livelli:
- tramite l’Asset Allocation Strategica, si definisce i portafogli di riferimento con un orizzonte temporale di lungo periodo;
- tramite l’Asset Allocation Tattica, viene aggiustata dinamicamente l’allocazione strategica per considerare orizzonti temporali di breve e medio termine.
7. PARAMETRO OGGETIVO DI RIFERIMENTO (Benchmark)
La natura dei Fondi Interni è di tipo flessibile, per cui la Compagnia potrà variare la Strategia e composizione degli attivi dei Fondi, in base a quanto descritto precedentemente. Tuttavia, per ogni fondo interno viene individuato un indicatore di rendimento.
NOME FONDO | INDICATORE DI RENDIMENTO |
MFM Linea Prudente | Euribor 1M+ 1% |
MFM Linea Moderata | Euribor 1M+ 1,5% |
MFM Linea Bilanciata | Euribor 1M+ 2% |
MFM Linea Orizzonte | Euribor 1M+ 2,5% |
MFM Linea Futuro | Euribor 1M+ 3% |
MFM Linea Azionaria | Euribor 1M+ 3,5% |
8. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni è determinato dalla Compagnia con frequenza giornaliera (in caso di giorno festivo in Italia o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo utile successivo).
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo di ogni fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione.
Il patrimonio netto complessivo del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento dei Fondi Interni, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento dei Fondi Interni.
Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile antecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.
Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.
Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro.
9. SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO
Le spese a carico dei fondi interni, trattenute quotidianamente dalla Compagnia, sono rappresentate da:
- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a Piano Pensione Moneyfarm;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piano Pensione Moneyfarm.
Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopraindicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di
gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Compagnia, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.
L'eventuale delega di gestione del fondo a Compagnia specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.
È posta a carico dei Fondi Interni una commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Compagnia, in misura pari al 1,25% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.
I Fondi Interni legati al prodotto Piano Pensione Moneyfarm sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998
n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.
La Compagnia si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi Interni a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione - con le modalità previste nell’Art. 5 “Comunicazioni” - agli Aderenti a Piano Pensione Moneyfarm.
ALLEGATO 3: INFORMATIVA PRIVACY
Informativa per il Trattamento dei dati personali
Allianz Global Life dac (“AGL”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di distribuzione con Società di investimento, broker assicurativi e banche, nonché via internet.
La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/976 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati.
Si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato.
1. Chi è il Titolare del Trattamento?
Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; Allianz Global Life dac, con sede in Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxx, Xxxxxxx, telefono 00000 0 0000000; email xxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxx.xxx, è il Titolare del Trattamento come definito dal Regolamento.
2. Che tipo di dati personali vengono raccolti?
AGL tratta (raccoglie, registra, archivia, comunica ed utilizza in altro modo) i dati personali dell’Aderente e dei Beneficiari, (di seguito ognuno di essi potrà essere identificato come “Soggetto Interessato”) quali; il nome, indirizzo, sesso, data e luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, dettagli del documento di identità e dati bancari (di seguito anche solo “Dati”).
AGL può anche raccogliere e trattare “categorie particolari di dati personali” dell’Aderente quali i risultati di esami diagnostici, informazioni prese da certificati di morte, ricerche su fonti pubbliche per ottenere prova di condanne penali o di cariche politiche.
3. Qual è la base giuridica del trattamento dei Dati?
I dati personali forniti dal Soggetto Interessato o da altri soggetti autorizzati saranno trattati per le seguenti finalità:
Finalità | È richiesto il consenso espresso? | Il conferimento dei dati è obbligatorio? Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati personali? |
3.A FINALITÀ ASSICURATIVE |
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e derivanti dal rapporto assicurativo con il Soggetto Interessato. Esecuzione del Contratto, compresa la valutazione del rischio, raccolta dei premi, prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché finalità connesse alla gestione e liquidazione dei sinistri, e liquidazione per altre cause. Gestione di richieste specifiche del Soggetto Interessato, nonché per la fornitura dei benefici connessi o accessori al Contratto. | Sì – AGL otterrà il consenso espresso solo per “particolari categorie di dati” quali dati riguardanti la salute dell’Aderente o dell’ Assicurato (se è persona diversa dall’Aderente) nei casi previsti dalla legge, che saranno raccolti e trattati all’interno o all’esterno dell’Area Economica Europea (EEA) al fine di sottoscrivere e/o gestire il Contratto. | Sì - il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei dati preclude la conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto. |
3.B FINALITÀ AMMINISTRATIVE | ||
Espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali AGL è autorizzata, quali la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione. | No | Sì - il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità preclude la conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto. |
3.C FINALITÀ DI LEGGE | ||
Adempimento agli obblighi previsti dalla legge (es. obbligazioni fiscali, contabili ed amministrative) dai Regolamenti Europei o dalla normativa comunitaria o da un ordine delle competenti autorità nazionali ed altri organismi pubblici. | No | Sì - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per finalità di legge. Il rifiuto di fornire i dati impedisce a AGL di assolvere gli obblighi previsti dalla legge. |
3.D FINALITÀ DI MARKETING | ||
Espletamento di attività di marketing da parte del Titolare del Trattamento o delle altre Compagnia del Gruppo Allianz o di terzi selezionati tramite: l’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali attinenti a servizi e prodotti di AGL, nonché a prodotti e servizi del gruppo Allianz o Compagnia terze (partner commerciali di AGL) anche mediante tecniche di comunicazione tradizionali e/o a distanza (quali e- mail, telefono, e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica). | Sì - AGL otterrà il consenso espresso dell’Aderente. | No - Il conferimento dei dati personali è facoltativo. In mancanza, l'Interessato non potrà ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere comunicazioni di marketing specifiche per il proprio profilo. |
3.E FINALITÀ DI INVIO DI COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO | ||
Invio di documentazione pre-contrattuale, contrattuale ed in corso di rapporto attraverso mezzi di comunicazione in formato elettronico. | Sì – AGL otterrà il consenso espresso del Soggetto Interessato. | No - Il conferimento dei dati personali per l’invio di comunicazioni elettroniche è facoltativo. In mancanza, il Soggetto Interessato non potrà ricevere comunicazioni in formato elettronico. |
Per le finalità sopraindicate laddove è indicato che AGL non richiede il consenso espresso del Soggetto Interessato, i dati personali saranno trattati in base ai legittimi interessi (cfr. i paragrafi 3.A & 3.B. sopra) e/o per adempiere alle obbligazioni di legge (cfr. par. 3.C. che precede).
In qualsiasi momento, il Soggetto Interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati ai sensi di quanto precede rivolgendosi a AGL secondo le modalità di cui al paragrafo 9 della presente Informativa.
4. Con quali modalità sono raccolti e trattati i Dati?
AGL otterrà i dati personali direttamente dal Soggetto Interessato e/o dalle seguenti organizzazioni e persone fisiche: Compagnia appartenenti alla catena distributiva, medici, staff infermieristico ed ospedaliero, altre istituzioni mediche, case di cura, fondi assicurativi sanitari pubblici, associazioni professionali ed autorità pubbliche.
In relazione a tutte le suddette finalità i dati personali saranno trattati manualmente od utilizzando mezzi elettronici adeguati per la conservazione, salvaguardia e comunicazione di tali dati. A tal proposito, tutte le misure di sicurezza necessarie saranno prese per garantire che ci sia un livello di protezione sufficiente da accessi non autorizzati, perdita o distruzione accidentale dei dati.
A tal fine, l’accesso ai database di AGL e ai registri sarà limitato: i) ai dipendenti di AGL espressamente individuati e autorizzati al trattamento; ii) a soggetti esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento facenti parte della catena assicurativa o a Compagnia di servizi, che potranno agire a seconda dei casi come titolari autonomi o come responsabili esterni del trattamento.
5. Chi avrà accesso ai Dati?
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Per le finalità indicate ai paragrafi 3.A, 3.B, 3.C e 3.E della presente Informativa Privacy, i Dati del Soggetto Interessato possono essere comunicati anche ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di responsabili del trattamento secondo le nostre istruzioni: Compagnia del gruppo Allianz, soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa”; consulenti tecnici ed altri soggetti che forniscono servizi ausiliari per conto di AGL, quali, per esempio, consulenti legali, esperti e medici, agenzie di regolamento, Compagnia di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, consulenti di assistenza legale e centri di assistenza; cliniche convenzionate, Compagnia di archiviazione dati o providers di servizi IT; Compagnia di recapito posta, Compagnia di revisione e consulenti; Compagnia di informazione commerciale per l’analisi dei rischi finanziari; agenzie di controllo frodi; agenzie di recupero crediti.
Per le finalità di cui al paragrafo 3.D della presente Informativa, dati dell’Aderente possono essere comunicati anche ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di responsabili del trattamento secondo le istruzioni di AGL: Fornitori di servizi di pubblicità che inviano comunicazioni di marketing nel rispetto della normativa locale ed in conformità alle preferenze espresse dall’Aderente.
Una lista aggiornata di tali enti può essere ottenuta gratuitamente da AGL (richiedendoli come descritto al paragrafo 9).
6. Dove saranno trattati i Dati?
I dati personali potranno essere trattati sia all’interno che all’esterno della Area Economica Europea (EEA) dalle parti specificate nel paragrafo 5, sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali concernenti la riservatezza e la sicurezza in conformità alle leggi e regolamenti applicabili in materia di protezione dati. AGL non comunicherà i dati personali a soggetti che non sono autorizzati al loro Trattamento.
Ogni volta che AGL trasferisce dati personali per il trattamento effettuato fuori dalla EEA da un’altra Compagnia del Gruppo Allianz, lo farà sulla base delle norme societarie approvate e vincolanti di Allianz, conosciute come Allianz Privacy Standard (Allianz BCR), che prevedono una protezione adeguata dei dati personali e sono vincolanti per tutte le Compagnie del Gruppo Allianz. Allianz BCR e la lista delle Compagnie del Gruppo Allianz che rispettano tali norme è accessibile al seguente indirizzo
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7. Per quanto tempo AGL trattiene i Dati?
I dati personali raccolti ai sensi dei paragrafi 3.A, 3.B, 3.C, 3.D e 3.E della presente Informativa Privacy, verranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dallo stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o resi anonimi.
8. Quali sono i diritti del Soggetto Interessato rispetto ai Dati?
Come previsto dalla normativa sulla privacy applicabile, il Soggetto Interessato ha il diritto di:
• Accedere ai dati personali detenuti sul suo conto e di conoscere l’origine di quei dati, le finalità, gli scopi del Trattamento, i dettagli del (dei) Titolare(i) del Trattamento il (i) responsabile (i) del Trattamento e le parti a cui i dati possono essere comunicati;
• Revocare il proprio consenso in ogni momento ove i dati sono trattati con il suo consenso, questo non include i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge del Titolare del Trattamento o per svolgere un compito di interesse pubblico o è connesso con l’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del Trattamento;
• Chiedere l’aggiornamento o la rettifica dei propri Dati;
• Chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali in determinate circostanze;
• Ottenere la cancellazione dei suoi dati dal Titolare del Trattamento senza ingiustificato ritardo;
• Ottenere i suoi dati personali anche in formato elettronico per il suo uso personale o per un nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso AGL e/o la competente autorità Garante di controllo ove ne sussistano i presupposti.
Il Soggetto Interessato può esercitare tali diritti contattando AGL come descritto nel paragrafo 9 della presente Informativa Privacy, fornendo i dettagli del suo nome, indirizzo e-mail, identificazione dell’account, scopo della sua richiesta.
9. Come può essere contattata AGL?
Ogni domanda relativa alle modalità di utilizzo dei Dati personali o su come esercitare i diritti del Soggetto Interessato può essere rivolta a Pronto Allianz – Servizio Clienti, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, numero verde: 800183381. Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che potrà contattare il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), via telefono: 00000 0 0000000, via e-mail: xxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxx.xxx o all’indirizzo postale::
Data Protection Officer
c/o Allianz Global Life Assurance dac Xxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
10. Quanto spesso viene aggiornata questa Informativa Privacy?
AGL aggiorna regolarmente la presente Informativa Privacy. AGL garantirà che la versione più aggiornata di tale documento sia disponibile sul proprio sito web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/Xxxxxxxxxxx.xxxx e informerà direttamente i Soggetti Interessati di eventuali modifiche importanti che possano riguardarli o richiedere il loro consenso.
La presente Informativa è stata aggiornata in data 21.11.2018.
Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo (art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005). Edizione: 02/2020
Allianz Global Life dac
Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublino - IRLANDA
Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita
dalla Central Bank of Ireland - registrata al locale registro delle società con
autorizzazione n. 458565 .
Operante in Italia in regime di stabilimento nell’assicurazione sulla vita – iscritta all’albo imprese di assicurazione n. I. 00078
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