Accordo d’esecuzione concernente un programma di sviluppo e messa a punto
Traduzione
Accordo d’esecuzione concernente un programma di sviluppo e messa a punto
di sistemi solari di riscaldamento e climatizzazione
Conchiuso a Parigi il 20 dicembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 19791
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980
(Stato 22 febbraio 1980)
0.423.31
Le Parti contraenti,
Considerando che quelle Parti che sono Governi, Organizzazioni internazionali o Parti designate dai rispettivi governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare all’elaborazione e alla realizzazione d’un programma di sviluppo e di messa a punto di sistemi solari di riscaldamento e climatizzazione (il
«Programma»), secondo le disposizioni del presente Accordo;
Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41 dell’Accordo sul Programma internazionale del- l’energia2 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali nei settori definiti dall’articolo 42 dell’Accordo PIE, inclusi la ricerca e lo sviluppo in tema d’energia solare;
Considerando che, durante la sessione del Consiglio direttivo dell’Agenzia del 28 luglio 1975, i Governi hanno approvato il Programma in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;
Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’elaborazione del Programma costi- tuiva un importante elemento della cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo in energia solare,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Finalità
(a) Campo d’attività. Il Programma, che le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, imposta una collaborazione in tema di ricerca, messa a punto,
RU 1980 1233; FF 1979 I 877
1 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 17 set. 1979 (RU 1980 1215).
2 RS 0.730.1
dimostrazione e informazione circa i sistemi solari di riscaldamento e climatizza- zione.
(b) Metodo d’esecuzione. Le Parti contraenti eseguiranno il Programma assumendo uno o diversi compiti, ciascuno di essi essendo accessibile ad una o più Parti con- traenti, ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo. Nel presente Accordo, le Parti cooperanti in un particolare compito sono denominate - relativamente alle finalità del compito stesso – «Partecipanti».
(c) Coordinazione e cooperazione entro il compito. Le Parti contraenti coopere- ranno nel coordinare l’attuazione dei diversi compiti e si sforzeranno, mediante una funzionale ripartizione degli oneri e dei benefici, di favorire la cooperazione tra i Partecipanti ai diversi compiti, onde far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutte le Parti contraenti nel settore dei sistemi solari di riscaldamento e climatizza- zione.
Art. 2 Definizione dei compiti, compiti suppletivi
(a) Definizione. I compiti assunti dai Partecipanti sono definiti negli Allegati del presente Accordo. All’atto di firmare quest’ultimo, ogni Parte contraente confermerà la propria intenzione di partecipare a uno o più compiti, consegnando al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione ali’ Allegato o agli Allegati in parola; l’Agente esecutivo di ogni compito consegnerà al Direttore esecutivo del- l’Agenzia una notifica d’accettazione dell’Allegato relativo al compito. Successi- vamente, ogni compito verrà eseguito conformemente alle procedure stabilite agli articoli 2 a 11 del presente Accordo, tranne ove l’Allegato in questione disponesse altrimenti.
(b) Compiti suppletivi. Le Parti contraenti potranno intraprendere compiti suppletivi conformandosi però alla procedura seguente:
(1) Una Parte contraente desiderosa d’affrontare un nuovo compito sottoporrà all’approvazione d’una o più Parti un progetto d’Allegato, analogo per forma agli Allegati qui aggiunti, progetto che conterrà la descrizione del previsto campo d’attività e le condizioni stabilite per il compito prospettato;
(2) Due o più Parti contraenti, xxxxxxx s’accordassero per affrontare un nuovo compito, dovranno sottoporre il pertinente progetto d’Allegato all’appro- vazione del Comitato esecutivo, giusta l’articolo 3 (e) (2) del presente Accordo. Non appena il progetto sarà stato approvato, l’Allegato diverrà par- te integrante del presente Accordo; al Direttore esecutivo verranno comuni- cate, secondo la procedura descritta nel paragrafo (a) qui innanzi, una notifi- ca di partecipazione al compito fatta dalle Parti contraenti e la sua accettazione ad opera dell’Agente esecutivo;
(3) Eseguendo i diversi compiti, i Partecipanti coordineranno le proprie attività onde evitare doppioni.
(c) Applicazione degli Allegati concernenti i compiti. Ogni Allegato sarà imperativo solo rispetto ai Partecipanti in esso elencati, nonché rispetto all’Agente esecutivo del compito in parola, ma l’Allegato non toccherà punto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti.
Art. 3 Comitato esecutivo
(a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, con- trollare l’esecuzione del programma.
(b) Composizione. Il Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito.
(c) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:
(1) adottare ogni anno all’unanimità il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo d’ogni compito, nonché un programma indicativo d’attività e un preventivo per il biennio successivo; il Comitato esecutivo potrà, ove occorra, procedere agli adeguamenti necessari entro il programma di lavoro e il preventivo;
(2) stabilire le regole e normative necessarie all’esecuzione funzionale dei com- piti, comprese le disposizioni finanziarie previste nell’articolo 6 del presente Accordo;
(3) assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dai suoi Allegati; e
(4) esaminare ogni questione che gli fosse proposta da un Agente esecutivo o da una Parte contraente.
(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:
(1) il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepre- sidenti;
(2) il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. Un rappresentante dell’Agenzia ed un rappresentante di ogni Agente esecutivo (operante come tale) saranno facoltati ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
(3) il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; una seduta straordinaria potrà essere convocata a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
(4) le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
(5) almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti con- traenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere, verranno informate della data, del luogo e del tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altri- menti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
(6) il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione), premesso che le proposte concernenti un particolare compito richiedano anch’esse tale quorum di membri, o supplenti, designati dai Partecipanti al compito in parola.
(e) Procedura di voto
(1) Il Comitato esecutivo, nell’adottare una decisione o una raccomandazione su un compito particolare, deciderà come segue:
(i) quando l’unanimità è richiesta in virtù del presente Accordo: con l’assenso di tutti i membri o supplenti, designati dai Partecipanti in cau- sa, presenti e votanti;
(ii) quando il presente Accordo non prevede espressamente un modo di voto: a maggioranza dei membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
(2) in tutti gli altri casi in cui il presente Accordo espressamente prevede che il Comitato esecutivo decida all’unanimità, sarà richiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante; circa ogni altra decisione o racco- mandazione, per la quale il presente Accordo non preveda espressamente alcun modo di voto, il Comitato esecutivo deciderà alla maggioranza dei membri o supplenti presenti e votanti. Qualora un Governo avesse designato più di una Parte contraente al presente Accordo, tali Parti potranno emettere soltanto un voto in virtù del presente paragrafo;
(3) le decisioni e raccomandazioni, menzionate nei paragrafi 1 e 2 qui innanzi, possono essere prese, fatto salvo l’assenso d’ogni membro o supplente facoltato ad agire in merito, mediante lettera, telex o telegramma, senza con- vocare alcuna seduta. In tal caso, le decisioni saranno prese sia all’una- nimità, sia a maggioranza, come se si trattasse d’una seduta. Il Presidente del Comitato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni decisione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
(f) Rapporti. Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti periodici sullo stato d’avanzamento dei lavori oggetto del pro- gramma.
Art. 4 Agenti esecutivi
(a) Designazione. I Partecipanti designeranno, nel pertinente Allegato, un Agente esecutivo per ogni compito. 1 riferimenti all’Agente esecutivo, fatti nel presente testo, s’applicheranno ad ogni agente esecutivo per il compito di cui è responsabile.
(b) Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’articolo 7 del presente Accordo e dell’Allegato applicabile:
(1) L’Agente esecutivo responsabile del compito farà, in nome dei Partecipanti, tutti gli atti legali necessari all’esecuzione del medesimo.
(2) L’Agente esecutivo deterrà, per conto dei Partecipanti, il titolo giuridico di tutti i diritti di proprietà connessi coi compito o acquisiti per assicurarne l’attuazione.
L’Agente esecutivo eseguirà il compito sotto il proprio controllo e la propria respon- sabilità, nel quadro del presente Accordo e conformemente alla legge del proprio Paese.
(c) Rimborso delle spese. Il Comitato esecutivo è facoltato a prevedere che le spese dell’Agente esecutivo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal presente Accordo, gli vengano rimborsate mediante prelievo sui fondi forniti dai Partecipanti, giusta l’articolo 6 del presente Accordo.
(d) Sostituzione. Il Comitato esecutivo, qualora desideri sostituire un Agente mediante un altro governo o ente, può, per decisione unanime e previo consenso di detto governo o ente, sostituire l’Agente esecutivo iniziale. In tal caso, i riferimenti fatti all’Agente esecutivo nel presente Accordo si riferiscono a qualunque governo o ente designato in sostituzione dell’Agente esecutivo iniziale, giusta il presente para- grafo.
(e) Dimissioni. Un Agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:
(1) un Partecipante, o un ente da esso designato, sia allora disposto ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e agli altri Partecipanti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
(2) tale Partecipante o ente risulti unanimemente gradito al Comitato esecutivo.
(f) Conti. L’Agente esecutivo sostituito o dimissionario deve presentare al Comitato esecutivo un rendiconto di tutti i fondi e altri averi ricevuti o acquisiti per l’esecuzione del compito, nelle sue funzioni d’Agente esecutivo.
(g) Trasferimento di diritti. Allorché vien nominato, giusta la lettera (d) o (e) qui innanzi, un nuovo Agente esecutivo, il vecchio agente trasferisce al nuovo tutti i diritti di proprietà che deteneva in virtù del compito.
Art. 5 Amministrazione e personale
(a) Gestione del progetto. Ogni Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comi- tato esecutivo, dell’esecuzione del compito affidatogli, conformemente al presente Accordo, al relativo Allegato e alle decisioni del Comitato esecutivo stesso.
(b) Informazioni e rapporti. Ogni Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni relative al compito, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori rientranti nell’ambito del progetto.
(c) Personale. L’Agente esecutivo ha la responsabilità di assumere il personale necessario all’esecuzione del progetto affidatogli, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. L’Agente potrà, se occorra, ricorrere anche ai servizi di perso-
nale assunto da altri Partecipanti (o enti e collettività designate dalle Parti contraenti) e messo a sua disposizione per assistenza o altro titolo. Questo personale verrà rimunerato dai rispettivi datori di lavoro, con riserva dei disposti del presente artico- lo, e sarà sottoposto alle condizioni d’assunzione stabilite da essi. Le Parti contraenti avranno il diritto di farsi rimborsare le spese derivanti da queste remunerazioni o di ricevere in cambio un appropriato credito, ascritto al preventivo del compito, giusta l’articolo 6 (f) (6) del presente Accordo.
Art. 6 Gestione finanziaria
(a) Obblighi individuali. Ogni Parte contraente sopporterà le spese che le incom- bono nell’esecuzione del presente Accordo, comprese quelle di redazione e trasmis- sione dei rapporti, di rimborso degli impiegati per viaggi o altre indennità giornaliere nel quadro dell’attività per i compiti pertinenti, tranne ove fosse stato disposto che tali spese vanno rimborsate con prelievo dai fondi comuni, come previsto nel para- grafo (g) qui di seguito.
(b) Obblighi finanziari comuni. I Partecipanti desiderosi di ripartire le spese d’un compito particolare stabiliranno tale riparto nel pertinente Allegato. Il riparto dei contributi alle spese (in forma di denaro liquido, servizi resi, proprietà intellettuale giusta l’articolo 7 (e) (2) del presente Accordo, o fornitura di materiale) e l’impiego di questi contributi si faranno secondo i regolamenti e le decisioni adottati in virtù del presente articolo dal Comitato esecutivo.
(c) Norme finanziarie e spese. Il Comitato esecutivo, deliberando all’unanimità, potrà emanare tutti i necessari regolamenti per una gestione sana d’ogni compito, compresi, ove occorra, i provvedimenti seguenti:
(1) impostazione delle procedure finanziarie d’acquisto che dovranno essere svolte dall’Agente esecutivo quando effettuerà pagamenti mediante prelievo sui fondi comuni, mantenuti dai Partecipanti ai fini del compito, oppure quando conchiuderà dei contratti in nome dei Partecipanti;
(2) stabilimento delle soglie di spesa a partire dalle quali sarà richiesta l’appro- vazione del Comitato esecutivo, comprese le spese implicanti il versamento di fondi all’Agente per oneri diversi dal salario abituale e dalle spese ammi- nistrative previamente approvate dal Comitato esecutivo nella procedura del preventivo.
Nel conchiudere contratti esterni implicanti spese effettuate tramite prelievo dai fondi comuni, l’Agente esecutivo terrà conto della necessità d’assicurare un’equa distribuzione dei contratti fra i Paesi dei Partecipanti, in quanto ciò risulti compati- bile con una gestione tecnica e finanziaria ottimale del compito.
(d) Introito accreditato al preventivo. Ogni introito, risultante da un compito, sarà accreditato al preventivo del compito stesso.
(e) Contabilità. Il sistema di contabilità dell’Agente esecutivo dovrà risultare con- forme alle norme contabili usuali nel Paese dell’Agente e dovrà essere applicato in modo coerente.
(f) Programma di lavoro, preventivo, tenuta dei conti. Allorché i Partecipanti con- vengono di formare un fondo comune per il pagamento di oneri derivanti da un pro- gramma di lavoro e dal preventivo del compito, i conti saranno tenuti come segue, tranne diverso deliberato unanime del Comitato esecutivo:
(1) l’esercizio annuo finanziario del compito corrisponderà all’anno finanziario dell’Agente esecutivo;
(2) l’Agente preparerà, e sottoporrà ogni anno all’approvazione del Comitato esecutivo, un progetto di programma di lavoro e di preventivo, nonché un programma indicativo di lavoro e di preventivo per i due anni successivi, al più tardi tre mesi prima dell’inizio d’ogni anno finanziario;
(3) l’Agente terrà archivi finanziari completi e distinti che dovranno riflettere chiaramente lo stato dei fondi e proprietà posti sotto la sua responsabilità o in suo possesso nell’ambito del compito;
(4) al massimo tre mesi dopo la fine d’ogni anno finanziario, l’Agente sotto- porrà ai verificatori dei conti, scelti dal Comitato esecutivo, i rendiconti annui; allorché la verifica annua avrà avuto luogo, l’Agente presenterà i con- ti con il rapporto dei verificatori all’approvazione del Comitato esecutivo;
(5) tutti i libri contabili e gli archivi tenuti dall’Agente andranno conservati per almeno tre anni dopo la fine del compito;
(6) se è previsto nel pertinente Allegato, un Partecipante che fornirà servizi, materiale o proprietà intellettuale per il compito, giusta l’articolo 7 (e) (2) del presente accordo, avrà diritto a un credito stabilito dal Comitato esecu- tivo, all’unanimità, da far valere sul suo contributo (o a titolo di compensa- zione, allorché il valore dei servizi materiali o proprietà in parola superi l’ammontare del contributo del partecipante); i crediti per servizi resi saranno calcolati giusta una scala convenuta e approvata dal Comitato esecu- tivo e comprenderanno tutti gli oneri connessi col versamento dei salari.
(g) Contributo al fondo comune. Se i partecipanti convengono di stabilire un fondo comune, nel quadro del programma annuo di lavoro e del preventivo di un compito, ogni contributo finanziario dovuto dai Partecipanti dovrà essere versato all’Agente esecutivo nella moneta del Paese dell’Agente stesso, nella data e nelle guise stabilite dal Comitato esecutivo, all’unanimità, a condizione tuttavia che:
(1) i contributi ricevuti dall’Agente vengano utilizzati soltanto in modo con- forme al programma di lavoro e al preventivo del compito;
(2) l’Agente non abbia alcun obbligo d’effettuare un lavoro nel quadro del com- pito fino a quando avrà ricevuto dei contributi che raggiungano almeno il 50 per cento (pagamenti in contante) dell’ammontare dovuto a qualunque momento.
(h) Servizi ausiliari. I servizi ausiliari potranno, d’intesa col Comitato esecutivo, essere messi a disposizione dell’Agente per l’esecuzione d’un compito; gli oneri di questi servizi, comprese le spese, potranno essere coperti dai fondi iscritti a preven- tivo per il compito stesso.
(i) Imposte. L’Agente esecutivo pagherà tutte le imposte e tasse analoghe, che non siano imposte sul reddito, riscosse dal Governo o dai comuni per un compito, a titolo di oneri sostenuti nell’esecuzione del compito giusta il preventivo; l’Agente provve- derà nondimeno ad ottenere tutte le esenzioni fiscali possibili.
(j) Verificazione dei conti. Ogni Partecipante avrà il diritto di verificare i conti per qualunque lavoro effettuato nell’ambito di un compito, per il quale esista un fondo comune, ma dovrà farlo a proprie spese e alle condizioni seguenti:
(1) l’Agente esecutivo darà agli altri Partecipanti l’occasione di prender parte a tali verifiche, ripartendone le spese;
(2) i libri contabili e gli archivi concernenti le attività dell’Agente, che non siano quelli connessi col compito, vanno esclusi dalla verifica, ma allorché il Par- tecipante in questione domanda la verifica di oneri iscritti al preventivo come servizi resi dall’Agente, esso potrà chiedere e ottenere un certificato di verifica all’uopo, a sue spese, dalla parte dei verificatori dell’Agente;
(3) non si potrà domandare più d’una verifica per ogni anno finanziario;
(4) una tale verifica non sarà eseguita da più di tre rappresentanti dei Parteci- panti.
Art. 7 Informazione e proprietà intellettuale
(a) Poteri del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, la trattazione, la protezione e la proprietà dell’informazione e dei diritti intellettuali, derivanti da attività compiute nel quadro del presente Accordo, vanno disciplinate dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo.
(b) Diritto di pubblicare informazioni. Salve restando restrizioni di diritto d’autore, i Partecipanti a qualunque Allegato avranno facoltà di pubblicare ogni informazione fornita nel quadro del medesimo o da esso derivante; ma non potranno pubblicarla a scopo lucrativo, a meno che il Comitato esecutivo, all’unanimità, abbia dato il suo assenso o abbia così deciso. Tutte queste informazioni saranno messe a disposizione senza alcuna spesa per i Partecipanti.
(c) Informazioni degne di protezione. I Partecipanti a qualunque Allegato prende- ranno i necessari provvedimenti, giusta il presente articolo, le leggi del rispettivo Paese e il diritto internazionale, per salvaguardare le informazioni degne di prote- zione. li presente Accordo intende, per «informazioni degne di protezione», quelle di natura confidenziale, quali i segreti aziendali e il know-how (programmi d’ordinatori, procedimenti e tecniche di costruzione, composizione chimica di mate- riali o metodi e procedure di fabbricazione, trasformazione o trattamento), designate in modo appropriato e purché:
(1) già non siano generalmente note o altrimenti accessibili al pubblico;
(2) non siano state poste anteriormente a disposizione di terzi, da parte del pro- prietario, senza obbligo di mantenerle confidenziali;
(3) non siano già in possesso del Partecipante, facoltato a riceverle scevre del predetto obbligo.
Le informazioni degne di protezione non saranno accettate per un compito, né utiliz- zate per l’esecuzione del medesimo senza l’assenso espresso del Comitato esecutivo. Toccherà ad ogni Parte, fornitrice di informazioni degne di protezione, identificare come tali queste informazioni ed assicurarsi che siano designate in modo adeguato.
(d) Comunicazione d’informazioni importanti ad opera dei governi. L’Agente ese- cutivo incoraggerà i governi degli Stati dell’Agenzia a dargli o a comunicargli esat- tamente tutte le informazioni pubblicate, o comunque rese liberamente accessibili, da loro conosciute e rivestenti interesse per il compito.
(e) Comunicazione d’informazioni disponibili ad opera dei Partecipanti. Ogni Partecipante s’obbliga a fornire all’Agente esecutivo qualunque informazione, pree- sistente o acquisita indipendentemente dal compito, la quale risulti necessaria al- l’Agente per adempiere le proprie pertinenti funzioni, sempreché l’informazione stessa sia a libera disposizione del Partecipante fornitore, nonché trasmissibile senza restrizioni contrattuali o legali. La fornitura va fatta,
(1) se non ne derivano spese importanti per il fornitore, gratuitamente per l’Agente esecutivo;
(2) se ne derivano spese importanti per il fornitore, contro risarcimento di quelle riconosciute, all’unanimità, dal Comitato esecutivo.
(f) Acquisizione d’informazioni per il compito. Ogni Partecipante deve segnalare, all’Agente esecutivo, l’esistenza a lui nota di qualsiasi informazione, probabilmente importante per l’esecuzione di un compito, di cui egli non abbia la libera disposi- zione e la cui trasmissione sia sottoposta a restrizioni contrattuali o legali; il Parteci- pante si sforzerà di mettere tale informazione a disposizione del compito, con condi- zioni ragionevoli, e in questo caso il Comitato esecutivo potrà, all’unanimità, deci- dere d’acquistarla.
(g) Rapporti sull’avanzamento del compito. Ogni Agente esecutivo fornirà, a tutti i Partecipanti, dei rapporti sulle informazioni ricevute per il compito, sui lavori com- piuti nel suo quadro e sui risultati ottenuti (informazioni che se ne desumono), com- prese le informazioni degne di protezione. L’Agente esecutivo elaborerà poi dei rap- porti riassuntivi concernenti il lavoro compiuto e i risultati ottenuti, ma non le in- formazioni degne di protezione, e li trasmetterà al Comitato esecutivo.
(h) Diritti d’autore. L’Agente esecutivo appresterà gli adeguati provvedimenti per proteggere il materiale sottoposto al diritto d’autore. A meno che il Comitato esecu- tivo deliberi diversamente, tale materiale verrà conservato a nome dei Partecipanti, dall’Agente esecutivo, rimanendo inteso, tuttavia, che i Partecipanti possono ripro- durre e, distribuire tale materiale.
(i) Autori. Ogni Partecipante prenderà, senza pregiudizio dei diritti d’autore o d’inventore risultanti dalle sue leggi nazionali, le misure necessarie per ottenere, da detti autori ed inventori, la cooperazione necessaria all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo. Ogni Partecipante assumerà la responsabilità di versare ai pro- pri impiegati il prezzo o la compensazione loro spettante giusta la legislazione nazionale.
Art. 8 Responsabilità legale e assicurazioni
(a) Responsabilità dell’Agente esecutivo. L’Agente esecutivo esplicherà tutto il sa- per-fare e la massima diligenza nel compimento dei doveri impostigli dal presente Accordo, secondo le leggi e i regolamenti applicabili. Tranne diverso disposto del presente articolo, le spese derivanti da qualunque danno alla proprietà o da qualun- que responsabilità civile, istanza o azione, nonché le altre spese derivanti dai lavori avviati con i fondi comuni per un compito, saranno ascritte a carico del preventivo del medesimo; le spese derivanti da altri lavori per un compito verranno ascritte a carico del preventivo di questo solo qualora il pertinente Allegato lo preveda, oppure se il Comitato esecutivo, all’unanimità, lo decide.
(b) Assicurazioni. L’Agente esecutivo proporrà, al Comitato esecutivo, le assicura- zioni necessarie in materia di responsabilità, d’incendio, o altro, e stipulerà tali assi- curazioni giusta le istruzioni ricevute dal detto Comitato. Le spese assicurative saranno addossate al preventivo del compito.
(c) Indennità alle Parti contraenti. L’Agente esecutivo, in quanto tale, sarà respon- sabile dell’indennizzo dei Partecipanti per le spese risultanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché per le spese connesse con le medesime in quanto:
(1) tali spese derivino dall’omissione dell’Agente esecutivo di stipulare un’assi- curazione, come detto nel paragrafo 1 (b) qui innanzi, oppure
(2) tali spese derivino da una negligenza grave o da una cattiva gestione inten- zionale d’un funzionario o impiegato dell’Agente esecutivo, Dell’esercizio dei doveri impostigli dal presente Accordo.
Art. 9 Disposizioni giuridiche
(a) Compimento di formalità. Ogni Partecipante si sforzerà, nel quadro dell’applica- bile legislazione, di facilitare il compimento delle formalità richieste per il movi- mento delle persone, l’importazione di materiali e attrezzature e il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del compito al quale si è dedicato.
(b) Diritto applicabile. Nell’eseguire il presente Accordo e i suoi Allegati, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili alle rispettive Parti contraenti, comprese, ma non esclusi- vamente, le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi.
(c) Decisioni del Consiglio direttivo dell’Agenzia. 1 Partecipanti ai differenti com- piti terranno conto, in modo adeguato, dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e di ogni loro modificazione, come anche di ogni altra decisione presa dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in tale settore. L’abrogazione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo, il quale resterà in vigore secondo le condizioni in esso contemplate.
(d) Composizione delle vertenze. Ogni vertenza tra le Parti contraenti sull’interpre- tazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta con negoziati o con un altro modo convenuto, verrà deferita a un tribunale di tre arbitri, scelti dalle Parti contraenti interessate, le quali ne designeranno parimente il presidente. Ove le Parti contraenti interessate non si intendessero circa la composizione del tribunale o la scelta del presidente, tali adempimenti verranno assunti dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a domanda di qualunque Parte contraente interessata. li tribunale deciderà la vertenza riferendosi ai termini del presente Accordo, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili; il lodo arbitrale sulle questioni fattuali sarà definitivo e vincolerà le Parti contraenti. Gli Agenti esecutivi che non sono Parti contraenti verranno considerati come se lo fossero per quanto concerne il presente paragrafo.
Art. 10 Ammissione e recesso di Parti contraenti
(a) Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell’Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Accordo sarà aperta ad ogni governo di un Paese membro dell’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo, accetterà i diritti e gli obblighi di Parte contraente e sarà ammesso a partecipare ad almeno un compito dai Partecipanti al medesimo, delibe- ranti all’unanimità. Una tale ammissione d’una Parte contraente prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova Parte contraente, o a contare dalla sua adesione al medesimo e dalla sua notifica di partecipazione a uno o più Allegati e ad ogni emendamento ulteriore.
(b) Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell’OCSE. Il governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia può, su proposta unanime del Comi- tato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo e dall’Agenzia a farsi Parte contraente del presente Accordo (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragra- fo (a) qui innanzi.
(c) Partecipazione delle Comunità europee. Le Comunità europee potranno parte- cipare al presente Accordo giusta l’articolo IV (c) dei Principi direttivi per la coope- razione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo del- l’Agenzia il 28 luglio 1975.
(d) Adesione di nuovi Partecipanti ai compiti. Ogni Parte contraente può, con l’ac- cordo unanime dei Partecipanti a un compito, divenire Partecipante al medesimo. Tale partecipazione prenderà effetto allorché la Parte contraente avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a quest’ultima per il compito in questione e non appena gli adeguati emendamenti saranno stati adottati.
(e) Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’am- missione, che la nuova Parte contraente o il nuovo Partecipante contribuisca (con denaro, servizi o materiali), in equa proporzione, alle spese anteriori di ogni compito cui partecipa.
(f) Surrogazione di Parti contraenti. Con l’accordo unanime del Comitato esecu- tivo, e a richiesta di un governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla pro- cedura ivi descritta.
(g) Recesso. Ogni Parte contraente può recedere dal presente Accordo, o da qualun- que compito, sia con l’approvazione unanime del Comitato esecutivo, sia notifi- cando per scritto il recesso dodici mesi prima al Direttore esecutivo dell’Agenzia, la notifica non dovendo intervenire meno di due anni dopo la conclusione del presente Accordo. Il recesso di una Parte contraente in virtù del presente paragrafo non toc- cherà affatto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti; tuttavia se queste hanno contribuito al fondo comune per un compito, la loro quotaparte nel preventivo verrà adeguata onde tener conto di tal recesso.
(h) Mutamenti dello statuto di una Parte contraente. Una Parte contraente, che non sia governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente al Comi- tato esecutivo ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condi- zioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamente negli interessi delle altre Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimemente indicato dalle altre Parti contraenti):
(1) la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (g) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
(2) il Comitato esecutivo inviterà il governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra collettività come nuova Parte con- traente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo, o vi avrà aderito, e avrà conse- gnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a uno o più Allegati.
(i) Disattendimento d’obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persiste a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato ese- cutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.
Art. 11 Disposizioni finali
(a) Validità dell’Accordo. Il presente Accordo rimarrà in vigore durante un periodo iniziale di tre anni, a contare dalla data della sua conclusione, e poi sino a quando le Parti contraenti decideranno all’unanimità di porvi fine.
(b) Rapporti giuridici tra le Parti contraenti. Nessun disposto del presente Accordo può ingenerare o configurare un’associazione tra le Parti contraenti o i Partecipanti.
(c) Scadenza. Alla scadenza del presente Accordo, o di ogni suo Allegato, il Comi- tato esecutivo, all’unanimità, assicurerà la liquidazione degli averi del progetto. All’atto della liquidazione, il Comitato esecutivo ripartirà, per quanto possibile, gli averi del progetto, o il prodotto che ne deriva, al prorata dei contributi versati dai Partecipanti, a contare dall’inizio dell’esecuzione del compito; all’uopo considererà i contributi e gli obblighi scaduti delle vecchie Parti contraenti. Ogni vertenza con una vecchia Parte contraente, in merito alla quotaparte assegnatale in virtù del presente paragrafo, andrà composta giusta l’articolo 9 (d) del presente Accordo e, all’uopo, una ex-Parte contraente verrà reputata Parte contraente.
(d) Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferi- sce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi.
(e) Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee.
Fatto a Parigi il 20 dicembre 1976.
(Seguono le firme)
Allegato I
Investigazione delle prestazioni
dei sistemi solari di riscaldamento e di climatizzazione
1. Finalità del progetto
Le finalità del presente progetto (compito) consistono nell’allestimento e nell’orga- nizzazione della cooperazione fra i Partecipanti («Partecipanti») sui tre aspetti dei sistemi di riscaldamento, di climatizzazione solari e di fornitura d’acqua calda per ottenere il miglior rapporto costo/efficacia per tali sistemi, segnatamente:
(a) nell’elaborazione di modelli e di simulazione di sistemi di riscaldamento e di climatizzazione solari per calcolare il rendimento termico;
(b) misurazione del rendimento tecnico e trasmissione delle informazioni e dati raccolti circa la durata e i costi dei sistemi di riscaldamento, di climatizza- zione solare e di fornitura d’acqua calda;
(c) ottimizzazione dei costi dei sistemi in considerazione delle prime due esi- genze.
2. Modalità d’esecuzione
Le disposizioni seguenti saranno adottate per conseguire le finalità surriferite:
(a) Elaborazione di modelli e simulazione. L’elaborazione di modelli e la si- mulazione di sistemi di riscaldamento e di climatizzazione solari avverrà secondo una concezione comune. L’Agente esecutivo distribuirà, secondo le raccomandazioni dei Partecipanti, un formato per la presentazione dei pro- grammi di simulazione dei sistemi. 1 Partecipanti forniranno all’Agente ese- cutivo, secondo il formato, le informazioni circa i loro programmi, che saranno poi comunicate ai Partecipanti. L’Agente esecutivo organizzerà una discussione di periti per specificare le caratteristiche dei due sistemi di riscaldamento solare - un sistema con liquido e un sistema ad aria - che ser- viranno a confronti riguardanti i probabili rendimenti. Le informazioni parti- colareggiate sui due sistemi saranno distribuite dall’Agente esecutivo a tutti i Partecipanti.
Inizialmente, saranno utilizzati gli annali meteorologici della Danimarca (Kopenhagen), della Germania (Amburgo), del Giappone (Tokio) e degli Stati Uniti d’America (Madison e Santa Xxxxx). 1 dati provenienti da questi annali saranno registrati su bande magnetiche secondo un modulo conve- nuto. Le bande magnetiche saranno preparate rispettivamente dai Parteci- panti danesi, tedeschi, giapponesi e americani e saranno comunicate al Par- tecipante americano.
Il Partecipante americano determinerà il carico orario impiegando il pro- gramma NBSLD (NBSIR 74-574, NBSLD, programma d’ordinatore per i carichi di riscaldamento e climatizzazione negli edifici) e i cinque pacchetti
di dati meteorologici per una casa familiare. Inizialmente, tale casa sarà la NBS Solar House (Congrés ISES 1975, documento 41/9). 1 carichi calcolati sono registrati su banda magnetica con i dati meteorologici da parte del Par- tecipante degli Stati Uniti e quindi distribuiti a tutti gli altri Partecipanti. 1 Partecipanti impiegheranno i loro programmi di simulazione di sistemi con i quattro valori meteorologici e carichi per determinare il rendimento dei due sistemi di riscaldamento solare. 1 risultati e il rendimento mensile del siste- ma saranno comunicati a tutti i Partecipanti. Sarà inclusa la descrizione dei programmi d’ordinatore.
Per valutare i risultati di calcolo di rendimento dei sistemi e appurare le divergenze occorreranno una o più riunioni. Tutti i Partecipanti riceveranno un rapporto sommario preparato dall’Agente esecutivo. Successivamente sarà tenuta una riunione per valutare i risultati di simulazione addizionale del rendimento dei sistemi, effettuata secondo modificazioni convenute e apportate ai particolari surriferiti.
(b) Procedura di misurazione dei sistemi. I Partecipanti, sul fondamento di una valutazione delle procedure di misurazione impiegate nei propri paesi, alle- stiranno raccomandazioni concernenti le procedura applicantesi alla misura- zione delle prestazioni termiche dei sistemi di riscaldamento e di climatizza- zione solari. Tali raccomandazioni includeranno le definizioni delle quantità da misurare, la frequenza, la precisione e il tipo di misure fisiche come anche i metodi di trattamento dei dati applicabili per determinare il rendimento del sistema. Per l’esame di tali valutazioni sarà indetta una riunione e suc- cessivamente, dopo un esame da parte del Comitato esecutivo, sarà allestito un rapporto che riassume i procedimenti di misurazione raccomandati; que- sto è distribuito ai Partecipanti da parte dell’Agente esecutivo oppure da par- te di un altro Partecipante d’intesa con l’Agente esecutivo.
(c) Formula dei rendiconti. I Partecipanti elaboreranno o adotteranno un
«modulo» per il rendiconto del rendimento termico, delle possibilità di dura- ta e del costo dei sistemi. Non appena disponibili, i dati, secondo il modulo, saranno consegnati ai Partecipanti. Il modulo dovrà recare una definizione completa delle nozioni impiegate.
(d) Ottimizzazione. Sarà approntato un procedimento inteso ad elaborare i mi- gliori sistemi dal punto di vista economico. Per elaborare sistemi di riscal- damento e di climatizzazione solari adempienti le condizioni meteorologiche locali corrispondenti ai dati di carico, si impiegheranno metodi di dimensio- namento semplificati, fondati su medie mensili. I dati forniti con tale meto- dica saranno simultaneamente comparati con i risultati dei programmi di simulazione dei sistemi menzionati alla lettera (a) che precede.
Il costo di questi sistemi sarà calcolato sul fondamento dei prezzi locali dei componenti e dei costi di istallazione. Questi dati come anche i parametri economici riguardanti ipoteche, imposte, costi dei combustibili ausiliari, rin- caro, servizio degli interessi di futuri costi vanno determinati individual- mente per ciascun Partecipante. Sul fondamento di tali dati, il Partecipante degli Stati Uniti determinerà un miglior dimensionamento del sistema nel
Paese di ciascun Partecipante e trasmetterà tutti i risultati, con una descri- zione della procedura d’analisi, a tutti i Partecipanti. I Partecipanti analizze- ranno il risultato, quindi sarà elaborato e consegnato ad essi, da parte del- l’Agente esecutivo o di un altro Partecipante o con l’intesa di quest’ultimo, un rapporto riassumente la situazione economica del momento riguardante i sistemi di riscaldamento solare.
3. Calendario
Due anni (1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978). Riunioni previste: primavera 1977 e autunno 1978.
4. Risultati
I risultati di questa attività di cooperazione saranno ricapitolati in:
(a) un rapporto sui programmi esistenti d’ordinatori impiegati per il calcolo dei rendimenti termici di sistemi, contenenti dati sulla valutazione del confronto dei risultati ottenuti con tali programmi;
(b) un rapporto su una procedura raccomandata riguardante la misurazione del rendimento termico dei sistemi;
(c) un rapporto circa il modulo raccomandato per i rendiconti, comprendente le definizioni di termini tecnici;
(d) un rapporto su una procedura semplificata che consenta la realizzazione dei migliori sistemi possibili in considerazione dell’economicità.
Ciascun Partecipante ha il diritto di ricevere una copia di ogni rapporto concernente i risultati delle attività comuni nell’ambito del presente progetto.
5. Responsabilità dell’Agente esecutivo
Oltre alle responsabilità di cui al paragrafo 2 precedente, l’Agente d’esecuzione risponde della direzione generale del presente allegato e dell’esecuzione dei provve- dimenti chiesti dal Comitato esecutivo.
6. Finanziamento
(a) Ciascun Partecipante si accolla i costi d’esecuzione del compito compresi i costi di calcolo dei rapporti e dei viaggi dei rappresentanti;
(b) i costi d’organizzazione delle sedute sono a carico del Paese che presta ospita- lità;
(c) si prevede che la partecipazione al presente allegato implichi l’occupazione di
½ a 2 persone all’anno per ciascun Partecipante.
7. Agente esecutivo
Thermal Insulation Laboratory, Università tecnica della Danimarca.
8. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti che partecipano al presente compito sono: il governo del Belgio,
il Ministero del commercio e dell’industria, Danimarca, Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania, Consiglio nazionale delle ricerche, Italia,
Stichting Energieonderzoek Centrum, Olanda,
Department of Scientific and Industrial Research, Nuova Zelanda, Ministero dell’xxxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxx), Xxxxxx, Ufficio federale dell’economia energetica3, Svizzera,
United States Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.
3 Ora: Ufficio federale dell’energia (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione – RS 172.010).
Allegato II
Coordinamento della ricerca e dello sviluppo in materia di componenti
per i sistemi solari di riscaldamento e di climatizzazione
1. Finalità del progetto
Il presente progetto si prefigge di accrescere l’efficacia dei programmi nazionali R + D concernenti lo sviluppo dei componenti di sistemi solari di riscaldamento, di climatizzazione e di fornitura d’acqua calda, compresi gli elementi chiave seguenti:
(a) captatori di calore solare;
(b) immagazzinamento di energia solare termica;
(c) climatizzazione solare;
(d) altre componenti importanti, secondo il bisogno.
Il campo d’attività del progetto comprende all’occorrenza i risultati derivanti dal- l’allegato I – «Studio del rendimento di sistemi di riscaldamento e di climatizzazione solari» che avranno una componente R + D significativa.
2. Modalità d’esecuzione
Per conseguire le finalità surriferite saranno adottate le disposizioni seguenti:
(a) Sommario dei progetti R + D in energia solare. 1 Partecipanti al progetto scambieranno informazioni, compresi i risultati di R + D, nei campi menzio- nati al paragrafo 1 (a)–(d) finanziati completamente o parzialmente dal Par- tecipante o dal suo governo e per cui l’uno o l’altro ottiene informazioni, secondo un piano speciale, elaborato dall’Agente esecutivo.
I Partecipanti forniranno all’Agente esecutivo una compilazione dei sommari dei precitati progetti per il proprio Paese entro un termine di tre mesi a con- tare dalla data della firma del presente Accordo d’esecuzione.
L’Agente esecutivo allestirà un rapporto sul fondamento di tali sommari e lo consegnerà senza indugio ai Partecipanti. 1 Partecipanti dovrebbero poi co- piare e distribuire questo rapporto a tutte le cerchie interessate del loro paese. 1 Partecipanti aggiorneranno il proprio contributo fornendo sommari riveduti o completivi circa i risultati importanti o nuovi progetti.
(b) Scambio di personale di ricerca, di equipaggiamenti e di materiale nel campo dell’energia solare. Per i progetti surriferiti (paragrafo a) avverrà fra i Partecipanti lo scambio di specialisti di ricerca nel campo dell’energia solare come anche di equipaggiamenti e di materiale. L’iniziativa di tali scambi è lasciata ai periti interessati dei Paesi partecipanti, secondo accordi particolareggiati da concludersi. I Partecipanti informano l’Agente esecutivo circa tutti tali scambi man mano che avverranno; l’Agente allestirà una
compilazione dei risultati e distribuirà ai Partecipanti rapporti periodici su tali scambi.
(c) Accertamento ed esame dei piani R + D esistenti. Ciascun Partecipante in- vierà all’Agente esecutivo, due o tre mesi innanzi ogni riunione di periti, una breve ricapitolazione (possibilmente in lingua inglese) dei propri piani R + D pubblicati in merito ai componenti menzionati al paragrafo 1, lettera (a) a (d). L’Agente esecutivo analizzerà le ricapitolazioni e durante la riunione riferirà circa le principali caratteristiche delle attività definite.
3. Calendario
Tre anni (1° gennaio 1977 fino al 31 dicembre 1979). Sedute previste – inverno 1977–1978, inverno 1978–1979.
4. Risultati
I risultati di queste attività di cooperazione saranno ricapitolati in:
(a) un rapporto, allestito conformemente a un piano raccomandato, circa i risul- tati dei programmi R + D di componenti di sistemi di riscaldamento e clima- tizzazione solari in tutti i Paesi partecipanti;
(b) un rapporto sui risultati degli scambi di specialisti in materia di ricerche, di materiale e di strumenti;
(c) un rapporto circa le principali caratteristiche dei piani governativi R + D relativi ai componenti dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione solari nei Paesi partecipanti.
Ciascun Partecipante ha il diritto di ricevere una copia di ogni rapporto concernente i risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente progetto.
5. Responsabilità dell’Agente esecutivo
Oltre alle responsabilità descritte al paragrafo 2 precedente, l’Agente esecutivo risponde della direzione generale del presente Allegato e dei provvedimenti d’esecu- zione chiesti dal Comitato esecutivo.
6. Finanziamento
(a) Ciascun Partecipante si assume i propri costi d’esecuzione del compito, com- presi quelli riguardanti i rapporti e i viaggi dei rappresentanti.
(b) I costi di organizzazione di sedute sono sopportati dal Paese che presterà ospi- talità.
(c) Si prevede che la partecipazione al presente allegato implicherà l’occupazione di una a due persone, per anno, per ogni Partecipante.
7. Agente esecutivo
L’Agente esecutivo è designato di comune accordo dalle Parti contraenti.
8. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti partecipanti al presente compito sono: Repubblica d’Austria,
Ministero del commercio e dell’industria, Danimarca, Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania, Consiglio nazionale delle Ricerche, Italia,
Stichting Energieonderzoek Centrum, Olanda,
Department of Scientific and Industriai Research, Nuova Zelanda, Ministero dell’Xxxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxx), Xxxxxx, Ufficio Federale dell’Economia Energetica4, Svizzera,
United States Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.
4 Ora: Ufficio federale dell’energia (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione – RS 172.010).
Allegato III
Misurazione del rendimento dei captatori d’energia solare
1. Finalità del compito
La finalità consiste nello sviluppare e impiegare procedimenti sperimentali standard, per analizzare il rendimento di un’ampia classe di collettori impiegati in sistemi di riscaldamento e climatizzazione solari (tali procedimenti per la prova del rendimento dovrebbero consentire non soltanto la determinazione del rendimento tecnico ma anche la fidatezza e la resistenza dei captatori d’energia solare).
2. Modalità d’esecuzione
Le disposizioni seguenti sono adottate per consentire le finalità surriferite:
(a) Procedimenti standard di prova impiegati per la determinazione del rendi- mento termico. I Partecipanti appronteranno e utilizzeranno procedure di prova per determinare il rendimento termico all’aperto utilizzando lo stan- dard NBS-74-635 come riferimento iniziale. In questo ordine di idee, i Par- tecipanti specificheranno e forniranno captatori sperimentali per procedere a prove comparative sui diversi metodi. Le modificazioni redditizie saranno approntate e collaudate empiricamente. I Partecipanti invieranno i risultati all’Agente esecutivo il quale li trasmetterà ai Partecipanti. 1 Partecipanti analizzeranno la ricapitolazione dei risultati e determineranno le procedure di prova che dovranno essere raccomandate ad altri Paesi partecipanti per poter stabilire il rendimento termico.
(b) Approntamento di procedure di prova e di fidatezza nonchè di durata. I Par- tecipanti appronteranno e utilizzeranno procedure di prova per determinare la fidatezza e la durata mediante lo standard proposto ASTM E-21.10 come base iniziale dei lavori. Le modificazioni redditizie saranno approntate e col- laudate empiricamente. I Partecipanti trasmetteranno i propri risultati all’Agente esecutivo che procederà alla ricapitolazione e li trasmetterà ai Partecipanti. I Partecipanti analizzeranno la compilazione dei risultati e determineranno le procedure di prova da raccomandare agli altri Paesi parte- cipanti per determinare la fidatezza e la durata.
(c) Studio del potenziale dei simulatori solari. I Partecipanti i cui Governi fanno eseguire lavori di ricerca sui simulatori solari procederanno, sulla scorta del- le informazioni ottenute, a prove per determinare se il simulatore consente la valutazione del rendimento tecnico dei captatori. Tali prove devono concer- nere almeno i captatori modello e i risultati di tali prove saranno confrontati con i dati ottenuti mediante misurazioni all’aperto. I Partecipanti inviano all’Agente esecutivo le informazioni seguenti:
1) caratteristiche dell’impianto di simulazione;
(2) procedura di prova impiegata;
(3) risultati di tali procedure di prova;
(4) confronto coi risultati ottenuti all’aperto con il medesimo captatore.
L’Agente esecutivo procederà a una ricapitolazione dei risultati e distribuirà un rapporto.
3. Scadenzario
Tre anni (1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979). Riunioni previste – primavera 1978, estate 1979.
4. Risultati
Le attività di cooperazione dovranno fornire:
(a) un ampio insieme di dati concernenti i rendimenti di molti tipi di captatori d’energia solare;
(b) una serie standard di procedure di prova raccomandate, includenti informa- zioni particolareggiate sui diversi metodi di prova, sulle definizioni di nozioni, sulla terminologia e sui moduli di rendiconto;
(c) una valutazione di prova dei simulatori solari.
Ciascun Partecipante ha il diritto di ottenere una copia di ciascuno dei rapporti sui risultati delle attività di cooperazione esercitate nell’ambito del presente compito.
5. Responsabilità dell’agente esecutivo
Oltre alle responsabilità di cui al paragrafo 2 precedente, l’Agente esecutivo è responsabile della direzione generale del presente allegato e delle attività esecutive imposte dal Comitato.
6. Finanziamento
(a) Ciascun Partecipante si assume i propri costi d’esecuzione del compito, com- presi i costi di calcolo, dei rapporti e di viaggio dei rappresentanti.
(b) I costi di organizzazione di sedute sono assunti dal Paese che presta ospitalità.
(c) Si prevede che la partecipazione al presente allegato implichi l’occupazione di una mezza a tre persone all’anno per ciascun Partecipante secondo i programmi nazionali e secondo la messa a disposizione di simulatori solari.
7. Agente esecutivo
KernforschungsanIage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania.
8. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti partecipi al presente compito sono: Repubblica d’Austria,
Ministero del commercio e dell’industria, Danimarca, Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania, Consiglio nazionale delle ricerche, Italia,
Stichting Energieonderzoek Centrum, Olanda,
Department of Scientific and Industrial Research, Nuova Zelanda, Ministero dell’xxxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxx), Xxxxxx, Ufficio federale dell’economia energetica5, Svizzera,
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx,
Xxxxxx Xxxxxx Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.
5 Ora: Ufficio federale dell’energia (ari. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione – RS 172.010).
Allegato IV
Elaborazione di una guida per l’insolazione e di una serie di strumenti di misurazione
1. Finalità del progetto
La finalità del presente progetto è di consentire ai Partecipanti l’ottenimento di dati fondamentali eccellenti per la costruzione e lo sfruttamento di sistemi di riscalda- mento e di climatizzazione solari e ciò grazie a una migliore conoscenza dell’inso- lazione necessaria (radiazione solare), dei dati di input meteorologici, nonché grazie al perfezionamento delle tecniche standard per la misurazione e la valutazione di tali dati.
2. Modalità esecutive
Le disposizioni seguenti saranno adottate per conseguire la finalità surriferita:
Guida dell’insolazione
(a) I Partecipanti procederanno a uno studio dell’insolazione e all’accertamento dei pertinenti dati meteorologici nei singoli Paesi; essi elaborano raccoman- dazioni riguardanti i dati che devono essere recepiti nella guida dell’inso- lazione. L’opera verterà sui punti seguenti:
(1) geometria-solare e costanti solari;
(2) misurazione dello spettro terrestre;
(3) misurazione della radiazione solare diretta, globale, diffusa su un piano orizzontale e su un piano inclinato;
(4) durata dell’insolazione;
(5) misurazioni di altri dati meteorologici come umidità, velocità del vento e temperatura dell’aria;
(6) ricapitolazione riguardante gli strumenti disponibili per la misurazione dei dati meteorologici;
(7) esempi di impiego di dati meteorologici per la progettazione e l’eser- cizio di impianti eliotermici.
(b) L’agente esecutivo ricapitolerà i dati surriferiti per elaborare la guida e la farà stampare.
Serie di strumenti di misurazione
Ciascuno dei Partecipanti:
(c) allestisce un capitolato d’oneri che specifichi le prestazioni richieste da una serie di strumenti che consentano la misurazione:
(1) della radiazione diretta;
(2) della radiazione globale;
(3) della radiazione totale su piano inclinato;
(4) della radiazione incidentale;
(5) della temperatura dell’aria;
(6) della velocità del vento e della sua direzione.
(d) Cercherà d’approntare una serie di strumenti di misurazione per un costo massimo di 20 000-30 000 dollari e di cooperare con altri partecipanti nell’ambito di un programma comune di prove di valutazione; e
(e) proporrà la concezione di un insieme di strumenti standard per la misura- zione dell’insolazione.
3. Calendario
Tre anni (1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979).
Riunioni annue previste nel 1977, 1978 e 1979.
4. Risultati
I risultati di queste attività di cooperazione saranno ricapitolati in:
(a) Una guida dell’insolazione recante anche i dati meteorologici connessi.
(b) Un rapporto, preparato dall’Agente esecutivo, recante raccomandazioni ine- renti alla concezione e all’impiego di una serie di strumenti di prezzo van- taggioso per la misurazione dei dati meteorologici rispettivi, che consenta di procedere in loco a misurazioni prima della costruzione di sistemi di riscal- damento e di climatizzazioni solari e durante il loro esercizio.
Ciascun Partecipante ha il diritto di ricevere una copia della guida e del rapporto sui risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente compito.
5. Responsabilità dell’Agente esecutivo
Oltre alle responsabilità di cui al paragrafo 2 surriferito, l’Agente esecutivo risponde della direzione generale del presente allegato e delle attività d’esecuzione imposte dal Comitato.
6. Finanziamento
(a) Ciascun Partecipante si assume i costi d’esecuzione del compito, compresi i costi risultanti dalla preparazione dei contributi alla guida dell’insolazione, i costi di personale e di materiale inerenti alla pianificazione, concezione, sperimentazione e valutazione della serie di strumenti come anche i costi di viaggio dei rappresentanti;
(b) l’Agente esecutivo sopporta i costi di stampa della guida dell’insolazione;
(c) i costi d’organizzazione di sedute sono assunti dal Paese che presta ospitalità;
(d) si prevede che la partecipazione al presente Allegato implichi l’occupazione di una a due persone all’anno.
7. Agente esecutivo
Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.
8. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti partecipi al presente compito sono: Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania, Consiglio nazionale delle ricerche, Italia,
Stichting Energieonderzoek Centrum, Olanda,
Ministero dell’xxxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxx), Xxxxxx, Ufficio federale dell’economia energetica6, Svizzera,
United States Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.
6 Ora: Ufficio federale dell’energia (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione – RS 172.010).
Allegato V
Applicazione di conoscenze meteorologiche all’impiego dell’energia solare
1. Finalità del progetto
Le finalità del presente progetto consistono nella determinazione del rapporto quan- titativo tra le misurazioni di radiazione solare e gli altri parametri meteorologici adeguati e nell’approntamento di un sistema uniforme internazionale di presenta- zione dei dati circa la radiazione solare, onde risultino facilitati i calcoli nel campo dell’impiego dell’energia solare.
2. Modalità d’esecuzione
Le disposizioni seguenti sono adottate per conseguire le finalità surriferite:
(a) Fase I: inventario. I Partecipanti compileranno e presenteranno all’Agente esecutivo gli inventari:
(1) delle informazioni circa la misurazione della radiazione solare, attual- mente eseguite, e circa i dati meteorologici rispettivi, compresi il nume- ro e l’ubicazione delle stazioni di misurazione e la descrizione dei pro- grammi di misurazione;
(2) dei dati pubblicati e non pubblicati, concernenti la radiazione solare e i dati meteorologici rispettivi;
(3) delle ricerche in corso circa la correlazione tra la radiazione solare e gli altri dati meteorologici;
(4) dei metodi applicati alla valutazione della radiazione solare su superfi- cie orizzontale o inclinata mediante misurazioni della radiazione solare o di altri dati meteorologici connessi;
(5) delle informazioni fornite da parte degli utenti in merito al loro xxxxx- sogno di dati concernenti l’insolazione e di altri dati meteorologici importanti (ottenendo e utilizzando tale informazione, l’Agente esecuti- vo del presente compito coopererà con l’Agente esecutivo dei compiti I, II, III e IV);
(6) delle informazioni circa la precisione desiderata e il formato per la pre- sentazione dei dati meteorologici, e ciò per agevolare la pianificazione e la concezione di edifici e di equipaggiamenti che sfruttano l’energia solare (ottenendo e impiegando tale informazione, l’Agente esecutivo del presente compito coopererà con gli Agenti esecutivi dei compiti I, II, III e IV).
(b) Fase II: valutazione. I Partecipanti valuteranno e presenteranno all’Agente esecutivo:
(1) i dati circa la radiazione solare e i dati meteorologici connessi in consi- derazione del fabbisogno degli utilizzatori;
(2) i metodi di valutazione della radiazione solare incidente su una super- ficie orizzontale inclinata mediante misurazione della radiazione solare o di altri dati meteorologici connessi;
(3) dopo aver fornito le informazioni surriferite, i Partecipanti continue- ranno nella collaborazione reciproca, nonché con l’Agente esecutivo, per approntare la fase di valutazione descritta qui d’appresso entro il termine qui indicato.
(c) Fase III: rendiconti. I Partecipanti:
(1) elaboreranno e presenteranno all’Agente esecutivo raccomandazioni, di formato internazionale uniforme, per la presentazione dei dati sulla radiazione solare all’intenzione degli utilizzatori e dei progettatori di sistemi sfruttanti l’energia solare;
(2) riuniranno, rubricheranno e sottoporranno all’Agente esecutivo le fonti di dati sulla radiazione solare, coi dati meteorologici connessi, interes- santi la pianificazione e la concezione di edifici e di equipaggiamenti sfruttanti l’energia solare;
(3) appronteranno e presenteranno all’Agente -esecutivo un rapporto sui metodi di valutazione della radiazione solare incidente su superficie orizzontale o inclinata mediante dati meteorologici, tenendo partico- larmente conto dei bisogni degli utilizzatori e dei progettatori di sistemi sfruttanti l’energia solare;
(4) appronteranno e presenteranno all’Agente esecutivo raccomandazioni riguardanti le stazioni d’osservazioni meteorologiche, nell’intento di migliorare le misurazioni della radiazione solare in considerazione dei bisogni degli utilizzatori e dei progettatori di sistemi sfruttanti l’energia solare;
(5) dopo aver fornito i contributi surriferiti, i Partecipanti continueranno nella collaborazione reciproca, nonché con l’Agente esecutivo, per approntare entro il termine indicato la fase di rendiconto qui riferita.
3. Calendario
Tre anni (1° gennaio 1977–31 dicembre 1979).
Sono previste riunioni annue nel 1977, 1978, 1979.
4. Risultati
I risultati di tale cooperazione sono intesi a conseguire:
(a) una migliore disponibilità dei dati esistenti in materia di radiazione solare e dei dati meteorologici connessi per l’applicazione dell’utilizzazione del- l’energia solare;
(b) i metodi migliorati per la valutazione dell’insolazione al fine di sfruttare l’energia solare;
(c) una normalizzazione dei metodi di presentazione dei dati meteorologici al fine di sfruttare l’energia solare;
(d) un miglioramento delle prestazioni delle stazioni d’osservazione meteorolo- giche esistenti.
Ciascun Partecipante ha il diritto di ricevere una copia di ciascuno dei rapporti con- cernenti i risultati delle attività di cooperazione riguardanti il presente compito.
5. Responsabilità dell’Agente esecutivo
Oltre alle responsabilità di cui al paragrafo 2 surriferito, l’Agente esecutivo si assu- me la direzione generale del presente allegato e dell’esecuzione dei provvedimenti chiesti dal Comitato esecutivo.
6. Finanziamento
(a) Ciascun Partecipante sopporta i propri costi d’esecuzione, compresi i costi di preparazione e di valutazione dei contributi all’inventario d’informazione come an- che le spese di viaggio dei rappresentanti;
(b) i costi d’organizzazione di sedute sono sopportati dal Paese che presta ospitalità;
(c) è previsto che la partecipazione del presente allegato implichi l’occupazione di una a due persone per anno per ciascun Partecipante.
7. Agente esecutivo
Swedish Meteorological and Hydrological Institute.
8. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti partecipanti al presente compito sono: Repubblica d’Austria, Ministero del Commercio e dell’Industria, Danimarca,
Kernforschunsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania, Consiglio nazionale delle Ricerche, Italia,
Stichting Energieonderzoek Centrum, Olanda,
Ministero dell’xxxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxx), Xxxxxx,
Swedish Council for Building Research, rappresentato dalla Swedish Meteorological and Hydrological Institute,
Ufficio federale dell’economia energetica7, Svizzera,
7 Ora: Ufficio federale dell’energia (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione – RS 172.010).
United States Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.