LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 23 settembre 2014, n. 143.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra l’Italia e l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Promulga
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra l’Italia e l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 126.250 annui a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis- sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Re-
pubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 settembre 2014
XXXXXXXXXX
Xxxxx, Presidente del Consiglio dei ministri
Xxxxxxxxx, Ministro degli affari esteri e della cooperazio- ne internazionale
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Allegato
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2099):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) il 14 febbraio 2014.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 marzo 2014 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 marzo 2014 e il 7 maggio 2014.
Esaminato in aula e approvato il 4 giungo 2014.
Senato della Repubblica (atto n. 1511):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 giugno 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l’11 giugno 2014 e il 9 luglio 2014.
Esaminato in aula e approvato il 3 settembre 2014.
14G00157
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2014.
Nomina a componente del Consiglio dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana» della dott.ssa Livia POMO- DORO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un componente del Consiglio dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 settembre 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
La Dr.ssa Xxxxx XXXXXXXX, Presidente del Tribunale di Milano, è nominata componente del Consiglio dell’Or- dine «Al merito della Repubblica italiana».
Dato a Roma, addì 22 settembre 2014
XXXXXXXXXX
Xxxxx, Presidente del Consiglio dei ministri
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Xxxxxx Xxxxxx, xxx.xx - prev. n. 2647
14A07849
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 settembre 2014.
Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pub- blica amministrazione.
Il MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 12, comma 7–bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre- to, sono stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese ti- tolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica am- ministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispetti- vamente, nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modali- tà di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.”;
Visto l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”, come modificato, dall’articolo 13- bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, e, da ultimo, dall’articolo 16, comma 10 del decre- to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l’articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settem- bre 1998, n. 337”;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con- cernente “Riordino del servizio nazionale della riscossio- ne, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 set- tembre 1998, n. 337”;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recan- te “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l’art. 3, recante “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, re- cante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavo- ro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto l’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto– legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle ammi- nistrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disci- plina della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unifi- cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obietti- vi di finanza pubblica concordati in sede europea, le mo- dalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3- bis e 3-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visto l’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato “Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministra- zioni Pubbliche”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appal- ti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- le n. 152 del 2 luglio 2012, recante “Modalità di certifi- cazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante “Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per sommini- strazione, forniture e appalti, possono essere compensa- ti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2012, n. 256, recante “Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalità di certifi- cazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da par- te delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante ”Modi- fiche al decreto 25 giugno 2012, recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appal- ti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante “Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibi- li maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, pos- sono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”;
Visto l’articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che al comma 1-bis dispone: ”Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem- bre 1973, n. 602, le parole: “nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti lo- cali e degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “nei confronti delle ammini- strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.
Visto l’articolo 40 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati.
Decreta:
Art. 1.
Compensazione nell’anno 2014 delle cartelle esattoriali
1. La compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liqui- di ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, com- ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modali- tà previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, ri- spettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giu- gno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 29 settembre 1973.
2. Le modalità per la compensazione sono quelle pre- viste dal decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, resta- no ferme le modalità previste dai decreti di cui al com- ma 2, come modificate dall’articolo 9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive modificazioni.
Art. 2.
Decorrenza
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2014
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
14A07789
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 ottobre 2014.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del xxxxx- xxxxx e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia- zione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio- ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico- lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer- cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto- scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat- teristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc- cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, pre- vedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal di- rettore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le ope- razioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha de- legato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.A.» il servizio di ge- stione accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’ap- provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis- sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l’emissione aggiun- tiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla sud- detta legge di approvazione del bilancio;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub- blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa- zione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e suc- cessive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte- cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui- sto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras- si prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 81.918 milioni e te- nuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi- dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di con- tabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2014 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 ottobre 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaper- ture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l’emissione di un collocamento supplementa- re dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sen- si degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le mo- dalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu- iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis- sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui- scono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag- giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi- mento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of- ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde- rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decre- to vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mec- canismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sen- si dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser- vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen- to. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego- lamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunita- rie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com- ma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabili- mento di succursali nel territorio della Repubblica, pur- ché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme- diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre- via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le im- prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legi- slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all’art.1, com- ma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto xxxx.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso- reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con- venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capita- lizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tra- mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot- toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un mil- lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio- re a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un im- porto che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a con- correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini- mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni- che stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri- chieste di partecipazione all’asta debbono essere invia- te mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter- mine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’ar- ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite siste- mi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale de- vono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimen- ti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri- lasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im- porto nominale emesso.
La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (uni- tà di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze dell’esercizio fi- nanziario 2015.
Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri- spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu- na a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe- cificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddi- sfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regola- te ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il col- locamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or- dinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «speciali- sti in titoli di Stato» che hanno partecipato all’asta del- la tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inol- trando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2014.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verran- no prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me- dio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applica- bili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie- ste di ammontare superiore sono accettate fino al limi- te dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini- mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammon- tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiu- dicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente preceden- te alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle mede- sime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla deter- minazione dell’importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’am- montare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribu- ito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazio- ne viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or- dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu- nicato stampa successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria.
Le richieste sono soddisfatte assegnando priorita- riamente a ciascuno specialista il minore tra l’impor- to richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano ef- fettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effet- tuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegna- tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre- sente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri- sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca- li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizio- ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legisla- tivo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2014
p. Il direttore generale del Tesoro: Xxxxxxx
14A07847
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 settembre 2014.
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva acequinocyl.
IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc- cessive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in partico- lare l’art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Mo- difica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produ- zione e della vendita delle sostanze alimentari e delle be- vande», e successive modifiche, ed in particolare l’art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti am- ministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti loca- li, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con- cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate- ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope- ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri- le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica- zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi- tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav- vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classi- ficazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati- vo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di- rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro- dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;
Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la so- stanza attiva acequinocyl sono stati autorizzati provviso- riamente secondo quanto previsto dall’art. 80 del regola- mento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che successivamente la sostanza attiva acequinocyl è stata approvata con il regolamento (UE)
n. 496/2014 della Commissione, fino al 31 agosto 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e mo- dificando di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
Visto l’art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 5712014, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acequinocyl, alle disposizioni in esso riportate;
Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascico- lo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE)
n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimo- strare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispetta- re le condizioni dell’allegato del reg. (UE) n. 496/2014 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;
Considerato che l’Impresa, pertanto, titolare dei pro- dotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva acequinocyl;
Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei pro- dotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 31 agosto 2024, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 496/2014 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commis- sione con i dati non presenti all’atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell’art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifi- che» dell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;
Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall’art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE)
n. 571/2014 della Commissione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fi- tosanitari in questione, fino al 31 agosto 2024, termine dell’approvazione della sostanza attiva acequinocyl, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissio- ne n. 496/2014;
Visto il versamento effettuato ai sensi del citato d.m.
28 settembre 2012;
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 agosto 2024, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva acequinocyl, i prodotti fitosanitari riportati in alle- gato al presente decreto.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 496/2014 di approvazione della sostan- za attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle
«disposizioni specifiche» dell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva acequinocyl. Detti fa- scicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all’art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata.
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi- bili nel sito del Ministero della salute xxx.xxxxxx.xxx.xx, nella sezione «Banca dati».
Roma, 12 settembre 2014
Il direttore generale: Xxxxxxxx
Allegato
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva acequinocyl ri- registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2024
N. Reg. | Prodotto | Impresa |
14100 | KANEMITE | SIPCAM S.P.A. |
14A07682
DECRETO 12 settembre 2014.
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ipconazolo.
IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc- cessive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in partico- lare l’art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Mo- difica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produ- zione e della vendita delle sostanze alimentari e delle be- vande», e successive modifiche, ed in particolare l’art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con- cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini- strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at- tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli ar- ticoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con- cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate- ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope- ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri- le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica- zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi- tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive de Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il rav- vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classi- ficazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prepara- ti pericolosi e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura de preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati- vo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica a regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro- dotti alimentari mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, suc- cessive modifiche;
Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la so- stanza attiva ipconazolo sono stati autorizzati provviso- riamente secondo quanto previsto dall’art. 80 del regola- mento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che successivamente la sostanza attiva ipconazolo è stata approvata con il regolamento (UE)
n. 571/2014 della Commissione, fino al 31 agosto 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e mo- dificando di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
Visto l’art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 5712014, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ipconazolo, alle disposizioni in esso riportate;
Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascico- lo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE)
n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimo- strare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispetta- re le condizioni dell’allegato del reg. (UE) n. 571/2014 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;
Considerato che l’Impresa, pertanto, titolare dei pro- dotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva ipconazolo;
Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei pro- dotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 31 agosto 2024, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 571/2014 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commis- sione con i dati non presenti all’atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell’art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifi- che» dell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;
Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall’art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE)
n. 571/2014 della Commissione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fi- tosanitari in questione, fino al 31 agosto 2024, termine dell’approvazione della sostanza attiva ipconazolo, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commis- sione n. 571/2014;
Visto il versamento effettuato ai sensi del citato d.m.
28 settembre 2012;
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 agosto 2024, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva ipconazolo, i prodotti fitosanitari riportati in allega- to al presente decreto.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 571/2014 di approvazione della sostan- za attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle
«disposizioni specifiche» dell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva ipconazolo. Detti fa- scicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all’art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata.
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi- bili nel sito del Ministero della salute xxx.xxxxxx.xxx.xx, nella sezione «Banca dati».
Roma, 12 settembre 2014
Il direttore generale: Xxxxxxxx
Allegato
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ipconazolo ri-regi- strati provvisoriamente fino al 31 agosto 2024
N. Reg. | Prodotto | Impresa |
14816 | RANCONA 15 ME | CHEMTURA ITALY SRL |
14A07683
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 giugno 2014.
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito coo- perativo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 82761).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordi- naria o straordinaria;
Visto l’art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 che modifica l’art. 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92;
Visto l’art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge
n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l’art. 3 della leg- ge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integra- zione salariale, che si costituiscano, previa stipula di ac- cordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello naziona- le, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicura- re ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di inte- grazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funziona- mento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge
n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, com- ma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del La- voro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e con- tratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni compa- rativamente più rappresentative a livello nazionale;
Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l’entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 deter- minino l’abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi- nistro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconver- sione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo;
Visto l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 ottobre 2013 tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/ Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca – Uil Credito e Assicurazioni, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il successivo accordo del 13 novembre 2013, sottoscritto dalle medesime parti stipulanti l’accordo del 30 ottobre 2013, con il quale sono state apportate modifi- che al precedente accordo del 30 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 30 ottobre 2013 e del 13 novem- bre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione del Fondo
1. È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occu- pabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» che continua la gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professiona- le del personale del credito cooperativo già istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28 legge n. 662/1996, che viene adeguato alla normativa dell’art. 3 della legge n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di auto- noma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS, del quale costituisce gestione.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeco- nomico coerente con il più recente Documento di Econo- mia e Finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Art. 2.
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rien- tranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori oc- cupati, nel campo di applicazione di cui all’art. 2 decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concer- to con il ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione tem- poranea di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive per il sostegno dell’oc- cupabilità, dell’occupazione e del reddito.
Art. 3.
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Federcasse e cin- que esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali Na- zionali stipulanti, con Federcasse, il CCNL di Categoria per le Banche di Credito Cooperativo/Casse rurali in pos- sesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato, aventi diritto al voto deliberativo.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stes- so tra i propri membri con criterio di alternanza tra la par- te datoriale e la parte sindacale.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il di- rettore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni, e, in ogni caso, fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato. La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato stesso, si prov- vederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente così designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettua- to dal componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sarà considerato come un mandato intero ai fini del limite di quatto anni e della consecutività della nomina di cui al primo periodo del presente comma.
6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 prov- vedono ad effettuare le designazioni di propria competen- za sulla base di criteri di rotazione.
7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolu- mento, indennità o rimborso spese.
8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nel- le votazioni, prevale il voto del Presidente.
9. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimi- tà, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provve- dimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascor- so tale termine la decisione diviene esecutiva.
10. Al fine di garantire la continuità dell’azione ammi- nistrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento della disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche e integrazioni, i com- ponenti del comitato amministratore previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so- ciali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
11. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 28 giu- gno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all’INPS dall’assunzione della gestione, determinati nel- la misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovu- ta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
12. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilan- cio in pareggio.
Art. 4.
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal con- siglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla ge- stione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relati- va Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equili- brio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di cui alla precedente lettera b), con propria delibera propor- re modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adot- tate, anche in corso d’anno, secondo la normativa vigen- te, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli inter- venti e delle prestazioni e compiere ogni altro atto xxxxxx- sto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformità alle regole di precedenza e turnazione di cui all’art. 9 e all’art. 12 , comma 6;
e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all’art. 10 e all’art. 12 del presente decreto;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’art. 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
g) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni e sull’ammissione agli interventi, nonché sull’andamento della gestione, stu- diando e proponendo i provvedimenti necessari per il mi- glior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in mate- ria di contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all’art. 11;
m) non erogare prestazioni in carenza di disponibili- tà, concedere interventi solo previa costituzione di speci- fiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.
Art. 5.
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professiona- le, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregio- nale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a fa- vore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorati- va per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria;
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a fa- vore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansi- vi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) in via straordinaria, all’erogazione di assegni stra- ordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, di cui all’art. 3, comma 34, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, rico- nosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispon- dente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato, esclusa la contri- buzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
c) in via emergenziale, all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’ac- cesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all’art. 12 del presente decreto, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in- tegrativa rispetto all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all’art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei la- voratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al com- ma 3, si deve tener conto della complessiva anzianità con- tributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al pre- cedente comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), do- vuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
e lettera c) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di la- voro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punti 2 e 3 nella misura dell’1, 5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo or- dinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al com- ma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all’art. 5, com- ma 1, lettera b) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interes- sati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misu- ra corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in con- dizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restan- do la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può es- sere surrogato nel versamento del citato contributo di so- lidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente arti- colo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quan- to previsto dall’art. 3, comma 25, della legge 92/2012 e l’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di la- voro del personale;
b) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all’espletamento delle procedure contrattua- li previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 3), all’espletamento delle procedure contrattuali e di legge finalizzate ad incrementare gli organici, preve- dendo una programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
d) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lette- re b) e c), all’espletamento delle procedure contrattuali e preventive per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale nell’ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) una pluralità di stru- menti secondo quanto indicato dagli accordi collettivi di categoria vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determina- no la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legisla- zione vigente.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all’art. 5, com- ma 1, lettera b), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
4. Alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), lettere b) e c), nell’ambito dei processi di cui all’art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8.
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, leg- ge 23 luglio 1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in rela- zione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia di- ritto al mantenimento in servizio.
2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla matu- razione dell’accesso alla pensione a carico dell’assicura- zione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispet- to al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
Art. 9.
Criteri di precedenza e turnazione
1. L’accesso dei soggetti di cui all’art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, avviene secondo criteri di precedenza e turnazio- ne e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all’art. 7, sono prese in esame su base trimestrale dal Comitato ammi- nistratore, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le domande di ac- cesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non supe- riore alla metà dell’ammontare dei contributi ordinari do- vuti nel trimestre precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al net- to delle prestazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 già deliberate.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, ovvero di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 3, l’intervento è determi- nato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dall’azienda stessa, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 già deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità stabilite dall’Inps con propria circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame su- bordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all’art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), e che ab- biano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, pri- ma di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite trami- te finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10.
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrisponden- te retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione.
2. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla presta- zione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rima- ne nella disponibilità del Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso all’ASpI, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giu- gno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall’art. 2, com- ma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordi- nario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell’importo dell’indennità stessa, detto assegno viene determinato in tale misura.
3. Per l’accesso alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa devo- no avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall’art. 6, commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integra- zione salariale
4. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato nella misura dell’80% della retribu- zione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60% dell’orario di lavo- ro settimanale previsto dal CCNL di categoria, normata dall’accordo di cui all’art. 7, comma 2, ridotto dell’even- tuale concorso degli appositi strumenti di sostegno pre- visti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria in quanto compati- bili. Detto assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potrà essere comunque superiore ad un importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per le ore o per le giornate non lavorate.
6. Durante il periodo di riduzione dell’orario o di so- spensione temporanea del lavoro, l’erogazione degli as- segni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e do- veri del personale.
7. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e per la paga ora- ria di cui ai commi 1, 2 e 4 è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
8. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), il Fon- do eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensio- ne anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensio- ne di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della con- tribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l’assegno straor- dinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione corre- lata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione fermo restando il limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all’art. 5, comma 3.
10. Il Fondo provvede anche al versamento alla compe- tente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzio- ne correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2 e 3.
11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonché di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), è calcolata ai sensi dell’art. 3, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribu- zione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, non- ché per i periodi di erogazione dell’assegno straordina- rio per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavo- ratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzio- ne correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
14. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli as- segni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11.
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o auto- nomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di frui- zione degli assegni medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni stra- ordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno stra- ordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ri- dotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro di- pendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
6. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’asse- gno straordinario di sostegno al reddito, nell’atto dell’an- ticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuo- vo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
7. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 6, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, ol- tre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la can- cellazione della contribuzione correlata.
Art. 12.
Sezione emergenziale
1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici trattamenti di sostegno al reddito a fa- vore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle pre- stazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con pre- stazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di pro- grammi di supporto alla ricollocazione professionale, de- finiti dall’accordo di cui al successivo comma 2, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione.
2. L’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo è condizionato dall’espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di leg- ge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che queste ultime si concludano con accordo aziendale.
3. L’assegno emergenziale è calcolato nelle seguenti misure:
a) 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda men- sile spettante al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 feb- braio 1986, n. 41, che non sono dovuti, con un massimale
pari ad un importo di Euro 2.252 lordi mensili se la re- tribuzione tabellare annua dell’interessato è inferiore ad Euro 38.000;
b) 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda men- sile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione ta- bellare annua compresa tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di Euro 3.029 lordi mensili;
c) 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda men- sile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione ta- bellare annua superiore ad Euro 53.000, con un massima- le pari ad un importo di 3.523 euro lordi mensili.
La misura del predetto assegno è ridotta in caso di ri- corso al trattamento ASpI, per tutta la durata di percezio- ne e in misura corrispondente al valore lordo della pre- stazione. L’erogazione del predetto assegno è comunque soggetta alle regole di sospensione e decadenza dal tratta- mento previste per l’ASpI.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della con- tribuzione correlata, calcolata sull’ultima retribuzione ta- bellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. È escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il pe- riodi di percezione da parte del lavoratore dell’ASpI.
5. Per le prestazioni di cui al presente articolo è dovu- to, da parte del datore di lavoro, un contributo emergen- ziale il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono pre- se in esame dal Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponi- bilità del Fondo.
7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di falli- mento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’ammi- nistrazione straordinaria qualora la continuazione dell’at- tività non sia disposta o sia cessata.
8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di cui al comma 5, ferma re- stando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi na- zionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
Art. 13.
Contributi sindacali
I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di ap- partenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’art. 10.
Art. 14.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo continuerà ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni già deliberate alla data di pub- blicazione del presente decreto, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Control- lo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4081
14A07681
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 settembre 2014.
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Silter per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denomina- zione di origine protetta.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico- lare l’art. 16, lettera d);
Visto l’art. 9, comma 1, del Regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agri- coli e alimentari che consente allo Stato membro di ac- cordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;
Visto l’art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l’attuazione del re- golamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter Camuno - Sebino, con sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxx Xxxx x. 00, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Silter, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Vista la nota protocollo n. 61427 del 6 agosto 2014 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all’organismo comunitario competen- te la predetta domanda di registrazione;
Vista l’istanza con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Silter Camuno - Sebino, ha chiesto la pro- tezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all’eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha effica- cia solo a livello nazionale, ai sensi dell’articolo l’art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all’utilizzazione della deno- minazione Silter, in attesa che l’organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denomina- zione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella for- ma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter Camuno - Sebino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Silter, secondo il disciplina- re di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.;
Decreta:
Art. 1.
È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Con- siglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Silter.
Art. 2.
La denominazione Silter è riservata al prodotto ottenu- to in conformità al disciplinare di produzione consultabi- le nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 3.
La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della deno- minazione Silter, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a ti- tolo transitorio di cui all’art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all’art. 1 cesserà a de- correre dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell’organismo comunitario.
Art. 5.
La protezione transitoria di cui all’art. 1 entra in vigore successivamente all’emanazione del decreto di autoriz- zazione all’organismo di controllo incaricato della veri- fica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell’art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2014
Il direttore generale: Gatto
14A07710
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 luglio 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa allevatori molluschi Pellestrina società cooperativa agricola cooperativa in liquidazione», in Venezia e nomina del com- missario liquidatore.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 di- cembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organiz- zazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 17 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d’in- solvenza della società cooperativa «Cooperativa Alleva- tori Molluschi Pellestrina Società cooperativa agricola cooperativa in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo- siti di bilancio;
Considerato che in data 3 ottobre 2013 é stato comuni- cato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e contro- deduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co- operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover di- sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet- ta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Allevatori Mol- luschi Pellestrina Società cooperativa agricola coopera- tiva in liquidazione», con sede in Venezia (codice fiscale 02923760272) è posta in liquidazione coatta amministra- tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Treviso il 4 giugno 1960, ivi domiciliato, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, x. 00/X.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- mento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup- posti di legge.
Roma, 30 luglio 2014
Vista l’istanza del 23 giugno 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 2 luglio 2014, con la quale l’Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Il Castello Service - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 28 maggio 2014 dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo- siti di bilancio;
Considerato che in data 14 luglio 2014 é stato comuni- cato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al le- gale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;
Visto che il termine per proporre osservazioni e contro- deduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co- operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover di- sporre la liquidazione coatta amministrativa della suddet- ta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione na- zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Il Ministro: Guidi
14A07643
DECRETO 8 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Il Castello Service - società cooperativa», in Barga e nomina del com- missario liquidatore.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Il Castello Service – Socie- tà Cooperativa», con sede in Barga (LU) (codice fiscale 01509870463) è posta in liquidazione coatta amministra- tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, nata a Genova il 6 settembre 1972 e domiciliato in Xxxx, xxx Xxxxxx Xxxx x. 00/x.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- mento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup- posti di legge.
Roma, 8 settembre 2014
D’Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Cozzoli
14A07640
DECRETO 8 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Il Borgo so- cietà cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza del 4 aprile 204, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 aprile 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Il Borgo Società Cooperativa in liquida- zione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Visto che in sede di revisione il legale rappresentan- te della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo- siti di bilancio;
Considerato che in data 13 maggio 2014 è stato comu- nicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, non- ché all’Associazione nazionale di rappresentanza;
Considerato che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 19 luglio 2014, ha comunicato for- malmente che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all’adozione del provvedimento di liquida- zione coatta amministrativa;
Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co- operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione na- zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Il Borgo Società Cooperati- va in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 09731310018) è posta in liquidazione coatta amministra- tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cuneo il 9 gen- naio 1980, ivi domiciliato in Xxxxx Xxxxxxxx x. 0.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- mento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup- posti di legge.
Roma, 8 settembre 2014
D’Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Cozzoli
14A07655
DECRETO 11 settembre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della «Iride società cooperativa sociale in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 24 giugno 2014 del Tribunale di Modena con la quale è stato dichiarato lo stato d’insol- venza della società cooperativa «Iride Società cooperati- va sociale in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo- siti di bilancio;
Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co- operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Iride Società cooperativa so- ciale in liquidazione», con sede in Modena (codice fiscale 02727510360) è posta in liquidazione coatta amministra- tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Piacen- za il 31 ottobre 1959, ivi domiciliato in Xxxxxx Xxxxxxx, x. 00.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- mento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup- posti di legge.
Roma, 11 settembre 2014
Il Ministro: Guidi
14A07641
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.r.l. C.R. Consulenti Riuniti World.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;
Visto l’articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06); Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu-
nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Teso- ro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato com- missario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 10 febbraio 1994 ed il decreto in data 6 aprile 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nomi- nato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n.95 alla C.R. Consulenti Riu- niti World Srl con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 09953510154 e Numero REA: MI - 1327359;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’im- porto di € 13.726,16 destinato ai creditori irreperibili, di cui all’elenco costituente l’All. 1 della medesima istan- za, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art.117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal de- posito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano ver- sate, a cura del depositario, all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministe- ro della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiu- sura della amministrazione straordinaria relativa alla C.R.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Milano per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze
Xxxxxxx
14A07644
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli Industriale.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
M
Consulenti Riuniti World Srl;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
DEL INISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della C.R. Consulenti Riuniti World Srl a norma dell’ar- ticolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato.
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della C.R. Consulenti Riuniti World Srl con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 09953510154 e Numero REA: MI - 1327359.
Art. 2.
Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della C.R. Consulenti Riuniti World Srl.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;
Visto l’articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Teso- ro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, con sede legale in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 05983180158 Numero REA: PC - 0104781, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordina- rio l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati com- missari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori Xxx. Salva- xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della Mandelli Industriale SpA e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale del- la liquidazione ed al conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiuta- mente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’importo di € 112.293,40 destinato ai creditori irre- peribili, di cui all’elenco costituente l’Al1.1 della mede- xxxx xxxxxxx, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bi- lancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previ- sione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Xxxxxx- li Industriale S.p.A.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli Industriale SpA a norma dell’articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di ammini- strazione straordinaria della Mandelli Industriale S.p.A. con sede legale in Piacenza Xxx Xxxxxxxx x. 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 05983180158 e Numero REA: PC - 0104781.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di ammi- nistrazione straordinaria della Mandelli Industriale SpA.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l’iscrizione nel Registro del- le Imprese.
Roma 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze
Xxxxxxx
14A07645
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.p.a. Diman.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;
Visto l’articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industria- le, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è sta- to nominato commissario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 10 febbraio 1994 ed il decreto in data 25 marzo 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nomi- nato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n.95 alla DIMAN SpA con sede legale in Napoli xxx X. Xxxxxxx 00 e sede operativa in Xxx- xxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 05645300632 e Numero REA: NA - 0450807;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’im- porto di 31.329,45 destinato ai creditori irreperibili, di cui all’elenco costituente l’Al1.1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione,
su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art.117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giu- sta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’Eco- nomia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giusti- zia e chiedono che venga disposta la chiusura della proce- dura relativa alla Diman S.p.A.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della DIMAN SpA norma dell’articolo 6 del decreto leg- ge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Diman SpA con sede legale in Napoli xxx X. Xxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 05645300632 e Numero REA: NA - 0450807.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della DIMAN S.p.A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Napoli per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze
Xxxxxxx
14A07646
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.p.a. Xxxxxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recan- te provvedimenti urgenti per l’amministrazione stra- ordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive 9 modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;
Visto l’articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gen- naio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è sta- ta posta in amministrazione straordinaria ed è stato nomi- nato commissario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 12 febbraio 1994 ed il decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nomi- nato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n.95 alla Mandelli SpA con sede legale in Piacenza xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 00114220338 e Numero REA: PC - 0078201;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della Mandelli S.p.a. e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiuta- mente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’importo di € 42.049,28 destinato ai creditori irrepe- ribili, di cui all’elenco costituente l’All.1 della medesi- ma istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art.117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 03.07.2014, affinché, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bi- lancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previ- sione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Mandelli SpA;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli S.p.A. a norma dell’articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Mandelli SpA con Sede legale in Piacenza xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 00114220338 e Numero REA: PC - 0078201.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della Mandelli S.p.A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l’iscrizione nel Registro del- le Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell’economia e delle finanze
Xxxxxxx
14A07647
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.p.a. F.M.E. - Flexible Manufacturing Engineering.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Teso- ro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato com- missario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 12 gennaio 1995 ed il decreto in data 3 marzo 1995 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nomi- nato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3
della legge 3 aprile 1979, n.95 alla Flexible Manufactu- ring Engineering SpA in sigla F.M.E. SpA con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 00864200332 Numero REA: PC - 0111867;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commis- sari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Mandelli i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1 della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, con la quale i commissari li- quidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, che vi sono creditori irreperibili né eventuali residui della gestione, e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla F.M.E. SpA;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della F.M.E. SpA a norma dell’articolo 6 del decreto leg- ge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Flexible Manufacturing En- gineering SpA in sigla F.M.E. S.p.A con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 00864200332 Numero REA: PC - 0111867.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della F.M.E. S.p.A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l’iscrizione nel Registro del- le Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze
Xxxxxxx
14A07648
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della Mandellilux S.A.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;
Visto l’articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza del Tribunale di Piacenza deposita- ta in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economi- co), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in ammi- nistrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza del Tribunale di Piacenza depositata il 14 febbraio 1996 ed il successivo decreto in data 7 marzo 1996 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo eco- nomico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la ca- pogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n.95 alla Mandellilux S.A. con sede in Lus- semburgo (LUX), 0000 Xxxxxxxxx Royal n.2 e domicilio fiscale in Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00, ed attuale sede opera- tiva in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 0;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commis- sari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Mandelli i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell’art. 1 della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, con la quale i commissari li- quidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, che non vi sono creditori irreperi- bili e che, giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 03.07.2014, provvederanno a versare eventuali resi- dui di gestione ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. sul libretto giudiziario cumulativo accesso presso la Banca di Piacenza, affinché, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straor- dinaria relativa alla Mandellilux S.A.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandellilux S.A. a norma dell’articolo 6 del decre- to-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Mandellilux S.A. con sede in Lussemburgo (LUX), 2449 Boulevard Royal n.2 e domi- cilio fiscale in Piacenza xxx Xxxxxxxx 00, ed attuale sede operativa in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 0.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della Mandellilux S.A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze
Xxxxxxx
14A07649
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione Macchine Speciali.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industria- le, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è sta- to nominato commissario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 10 febbraio 1994 ed il successivo decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata este- sa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla F.M.S. - Fabbricazione Macchine Speciali SpA con Sede legale in Xxxxxxxx (XX) xxxxx xxx xxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 01159950227 e Numero REA: XX - 000000;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati com- missari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori Xxx. Salva- xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’im- porto di € 36.490.62 destinato ai creditori irreperibili, di cui all’elenco costituente l’All.1 della medesima istan- za, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinché, decorsi cinque anni dal de- posito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano ver- sate, a cura del depositario, all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Mi- nistero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministe- ro della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiu- sura della procedura relativa alla F.M.S. - Fabbricazione Macchine Speciali SpA;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della F.M.S. - Fabbricazione Macchine Speciali SpA a norma dell’art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della F.M.S. - Fabbricazione Mac- chine Speciali SpA con sede legale in Xxxxxxxx (XX) xxxxx xxx xxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza via Far- nesiana 5, Codice fiscale: 01159950227 Numero REA: XX - 000000.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della F.M.S. - Fabbricazione Macchine Speciali SpA.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Trento per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello svilup- po economico
Moleti
p. Il direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e
delle finanze
Xxxxxxx
14A07650
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.r.l. Oerlikon Macchine.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Teso- ro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato com- missario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 12 febbraio 1994 ed il decreto in data 6 aprile 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nomi-
nato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Oerlikon Macchine Srl con sede legale in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 01053910335 e Numero REA: PC - 0124061;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’im- porto di € 13.541,60 destinato ai creditori irreperibili, di cui all’elenco costituente l’All.1 della medesima istan- za, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal de- posito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposi- ta unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria alla Oer- likon Macchine Srl;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della Oerlikon Macchine Srl a norma dell’art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Oerlikon Macchine Srl con sede legale in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 01053910335 e Numero REA: PC - 0124061.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della Oerlikon Macchine Srl.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l’iscrizione nel Registro del- le Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e
delle finanze
Xxxxxxx
14A07651
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.p.a. G.I.M.U.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gen- naio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è sta- ta posta in amministrazione straordinaria ed è stato nomi- nato commissario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza depositata il 27 luglio 1994 ed il suc- cessivo decreto in data 22 settembre 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Gruppo Industriale Macchine Utensili in sigla G.I.M.U. SpA con sede legale in Xxxxxxxx (XX) xxxxx xxx xxxxxx x sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fisca- le: 00646760223 Numero REA: XX - 0000000;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico in xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al Bilancio finale della liquidazione e del Conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiuta- mente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’importo di € 14.216,73 destinato ai creditori irre-
peribili, di cui all’elenco costituente l’All.1 della mede- xxxx xxxxxxx, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinché, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bi- lancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previ- sione del Ministero della giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Gruppo Industriale Macchine Utensili in sigla G.I.M.U. SpA;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordi- naria della Gruppo Industriale Macchine Utensili in si- gla G.I.M.U. SpA a norma dell’art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della G.I.M.U. SpA con sede legale in Xxxxxxxx (XX) xxxxx xxx xxxxxx x sede operativa in Piacenza via Farnesiana 5. Codice fiscale: 00646760223 Numero REA: XX - 0000000.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della G.I.M.U. SpA.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Trento per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e
delle finanze
Xxxxxxx
14A07652
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.r.l. Omba Torni Verticali.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Teso- ro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato com- missario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tri- bunale di Piacenza in data 10 febbraio 1994 ed il decreto in data 6 aprile 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la pre- posizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Omba Torni Verticali Srl con sede legale in Busto Arsizio Via Magenta 107 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 00182380121 e Numero REA: VA - 0058667;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiuta- mente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell’importo di € 15.986,71 destinato ai creditori irrepe- ribili, di cui all’elenco costituente l’All.1 della medesi- ma istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bi- lancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previ- sione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Omba Torni Verticali Srl;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della Omba Torni Verticali Srl a norma dell’art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Omba Torni Verticali Srl, con sede legale in Busto Arsizio Via Magenta 107 e sede operativa in Piacenza xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 00182380121 e Numero REA: VA - 0058667.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di ammi- nistrazione straordinaria della Omba Torni Verticali Srl.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Varese per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
p. Il direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e
delle finanze
Xxxxxxx
14A07653
DECRETO 25 settembre 2014.
Chiusura della procedura di amministrazione straordina- ria della S.p.a. Hitec Campania.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
del Ministero dello sviluppo economico
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina- ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999
n. 270;
Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l’art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell’industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Teso- ro (ora dell’economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato com- missario straordinario l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visti la sentenza dichiarativa dell’insolvenza del Tribu- nale di Piacenza depositata l’11 febbraio 1994 ed il decre- to in data 15 marzo 1994 del Ministro dell’Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Mi- nistro del Tesoro (ora dell’economia e finanze) con il qua- le la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nomina- to per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell’art. 3 del- la legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Hitec Campania SpA con
Sede legale in Montefredane (AV) Zona Industriale Pia- nodardine, frazione: Arcella ed ufficio amministrativo in Piacenza, xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 01712430642 e Numero REA: AV - 0099792;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in ammi- nistrazione straordinaria i signori Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Avv. Xxxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge 296/06 sono stati nominati commissari liqui- datori delle imprese del gruppo Mandelli in amministra- zione straordinaria i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi- co in data 20 aprile 2010 con il quale l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato sospeso dall’incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall’incarico di commissario liquidatore del- le società del Gruppo Mandelli dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx ed è stato confermato per il medesimo periodo nell’incarico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di ripar- to finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del me- desimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;
Vista l’istanza in data 28 luglio 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, con la quale i commissari liqui- datori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, che non vi sono creditori irreperibili e che giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014 provvederanno a versare eventuali residui della gestione ai sensi dell’art. 117 terzo comma L.F. sul libretto giudiziario cumulativo accesso presso la Banca di Piacenza, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all’Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate. con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Hitec Campania SpA.
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 mar- zo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Hitec Campania SpA norma dell’art. 6 del decreto- legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,
Decreta:
Art. 1.
È disposta la chiusura della procedura di amministra- zione straordinaria della Hitec Campania SpA con Sede legale in Montefredane (AV) Zona Industriale Pianodar- dine frazione: Arcella ed ufficio amministrativo in Xxx- xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx 0, Codice fiscale: 01712430642 e Numero REA: AV - 0099792.
Art. 2.
I Commissari provvederanno all’adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di am- ministrazione straordinaria della Hitec Campania SpA.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Avellino per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Roma, 25 settembre 2014
Il direttore generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
Moleti
Il direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze
Xxxxxxx
14A07654
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Sandoz».
Estratto determinazione V&A n. 1882/2014 del 19 settembre 2014
Autorizzazione della variazione: B.1.z) Altre variazioni relativamente al medicinale: VALACICLOVIR SANDOZ Procedura europea: DK/H/0947/001-003/II/031
Titolare AIC: SANDOZ SPA è modificata come di seguito indicato:
Aggiornamento dell’Active Substance Master File dalla versione MLL/VAP/AP/003/05/OCT.2010 alla MLL/VAP/AP/003/07/OCT.2011
per il produttore di sostanza attiva (valaciclovir cloridrato)
Mylan Laboratories Limited (Unit 7) Xxxx Xx 00, 00 & 000, XXX
Xxxxxxxxxxxx Phase –
Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx - 000 000 Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx
relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07617
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Addamel N».
Estratto determinazione V&A n. 1923/2014 del 22 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.a.3 Modifica dell’im- ballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quan- titativa Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici., rela- tivamente al medicinale ADDAMEL N, nelle forme e confezioni AIC
n. 029231026 - “concentrato per soluzione per infusione”20 fiale 10 ml:
modifica dell’adesivo utilizzato per l’etichettatura dei flaconcini, Raflatac RP 31P, come di seguito riportato:
da:
adesivo per l’etichettatura dei flaconcini: Xxxxxxxx XX 00X
a:
adesivo per l’etichettatura dei flaconcini: Raflatac RP 31P
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 - Xxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxxx (XX) Xxxxxx, (codice fiscale 03524050238)
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07618
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flectadol».
Estratto determinazione V&A n. 1949/2014 del 22 settembre 2014
Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, rela- tivamente al medicinale FLECTADOL)
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto al paragrafo 4.5 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustra- tivo, relativamente al medicinale FLECTADOL, nelle forme e confezio- ni AIC n. 022620165 - “500 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM e EV” 6 flaconcini polvere + 6 fiale solventi da 2,5 ml, AIC n. 022620191 - “1 g/5 ml polvere e solvente per soluzione iniet- tabile per uso IM e EV” 6 flaconcini polvere + 6 fiale solventi da 5 ml, AIC n. 022620215 - “500 mg polvere per soluzione orale” 20 bustine, AIC n. 022620227 - “1000 mg polvere per soluzione orale” 10 bustine, AIC n. 022620239 - “1000 mg polvere per soluzione orale” 20 bustine
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.
Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. con sede legale e domici- lio fiscale in Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00/X, 00000 - Xxxxxx (XX) Xxxxxx (codice fiscale 00832400154)
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del pro- dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustra- tivo e all’ etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi- cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustra- tivo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07619
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Immunohbs, Kedhbs, Keyvenb, Vebiked».
Estratto determinazione V&A n. 1934/2014 del 22 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.2.d) Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di pro- va biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che uti- lizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, B.II.d.2.c) Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifica sostan- ziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato, relativamente ai medicinali IMMUNOHBS, KEDHBS, KEYVENB, VEBIKED, nelle forme e confezioni IMMU- NOHBS AIC n. 025653015 - “180 u.i./1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 flaconcino 1 ml, AIC n. 025653027 - “540 U.I./3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 flaconcino 3 ml, AIC
n. 025653054 - “ 1000 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramusco- lare “ 1 siringa preriempita da 3 ml, KEDHBS AIC n. 042002016 - “180 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 flaconcino da 1 ml, AIC n. 042002028 - “540 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 flaconcino da 3 ml, AIC n. 042002030 - “1000 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita da 3 ml, KEYVENB AIC n. 038059010 - “ 500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione “ 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale, AIC n. 038059022 – “ 2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione “ 1 flacone di polvere
+ 1 flacone di solvente da 45 ml + set infusionale, AIC n. 038059034
- “50 UI/ml soluzione per infusione” flaconcino con 500 UI in 10 ml, AIC n. 038059046 - “50 UI/ml soluzione per infusione” flaconcino con 2500 ui in 50 ml + set infusionale, VEBIKED AIC n. 041985019 - “50 UI/ml soluzione per infusione” flaconcino da 500 UI in 10 ml, AIC
n. 041985021 - “50 UI/ml soluzione per infusione” flaconcino da 2500 UI in 50 ML + set infusionale:
Si approva la sostituzione del metodo per la determinazione del contenuto di IgG Anti-HBs su Frazione II, Bulk e prodotto finito.
Da:
Metodo: MEIA- AxSYM SYSTEM ABBOTT Frazione II: Procedura Analitica: QCS-05-007 rev 08 Validazione del test ana-
litico: MTA-079
Bulk e Prodotto finito:
Procedura Analitica: CQ-BIM-058 Validazione del test analitico: R-QC-AM-025 a:
Metodo: ECLIA- COBAS SYSTEM ROCHE Frazione II:
Procedura Analitica: QCS-05-007 rev 09 Validazione del test ana- litico: MTA-306-R
Bulk e Prodotto finito:
Procedura Analitica: CQ-BIM-105
Validazione del test analitico: MTA-306-R + TTD-019-R-04
La variazione modifica le seguenti sezioni del dossier di autorizza- zione: 32s24, 32s42, 32s43, 32p52, 32p53
Titolare AIC: KEDRION S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Località ai Conti - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00000 - Xxxxx - Xxxxx (XX) Xxxxxx, (codice fiscale 01779530466)
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07620
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Okitask».
Estratto determinazione V&A n. 1929/2014 del 22 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fab- bricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto interme- dio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbrican- te del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale OKITASK, nelle forme e confezioni AIC n. 042028011 - “40 mg granulato” 10 bustine, AIC
n. 042028023 - “40 mg granulato” 20 bustine:
Aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di li- sina: Clarochem Ireland Limited, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx 00
- Xxxxxxx
Titolare AIC: DOMPE’ S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Xxx Xxxxx xx Xxxx X.X.X., 00000 - X’Xxxxxx (XX) Xxxxxx, (codice fiscale 01241900669)
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07621
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peditrace».
Estratto determinazione V&A n. 1904/2014 del 19 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.a.3 Modifica dell’im- ballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quan- titativa Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici., rela- tivamente al medicinale PEDITRACE, nelle forme e confezioni AIC
n. 029284015 - “Concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini da 10 ml:
modifica dell’adesivo utilizzato per l’etichettatura dei flaconcini, Raflatac RP 31P, come di seguito riportato:
da:
adesivo per l’etichettatura dei flaconcini: Xxxxxxxx XX 00X a:
adesivo per l’etichettatura dei flaconcini: Raflatac RP 31P
Titolare AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 - Xxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxxx (XX) Xxxxxx, (codice fiscale 03524050238)
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07622
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozex».
Estratto determinazione V&A n. 1936/2014 del 22 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei para- metri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale ROZEX, nelle forme e confezioni AIC n. 028809022 - “0,75% gel” tubo 30 g:
modifica della specifica relativa al colore del prodotto finito al ter- mine del periodo di validità:
da:
“da incolore a giallo chiaro (NMT GY6)” a:
“da giallo a leggermente marrone (NMT GY6)”
Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A. con sede legale e do- micilio fiscale in Via Dell’Annunciata, 21, 00000 - Xxxxxx (XX) Xxxxxx, (codice fiscale 01539990349)
dei seguenti siti per il controllo dei globuli rossi:
- American Red Cross (ARC) National Testing Laboratories ARC Michigan Region
100 Eliot Street Detroit (MI)
- American Red Cross (ARC) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
XXX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00000 – A South Point Blvd. Char- lotte (NC)
Titolare AIC: GENZYME EUROPE B.V. con sede legale e domi- cilio fiscale in XXXXXXXX, 00, 0000 XX - XXXXXXX (XXXXXX)
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07624
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobradex».
Estratto determinazione V&A n. 1933/2014 del 24 settembre 2014
Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relati- vamente al medicinale TOBRADEX.
È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del Prodotto al paragrafo 4 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del fo- glio illustrativo, relativamente al medicinale Tobradex, nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 027457011 - “0,3% + 0,1% collirio, sospensione” fla- cone contagocce 5 ml;
Smaltimento scorte
3,5 g.
A.I.C. n. 027457023 - “0,3% + 0,1% unguento oftalmico” tubo
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07623
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Thymoglobuline».
Estratto determinazione V&A n. 1907/2014 del 19 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.e) Modifica del fab- bricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o mo- difica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea La modifica riguarda un principio attivo biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto interme- dio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunolo- gico, relativamente al medicinale THYMOGLOBULINE, nelle forme e confezioni AIC n. 033177027 - “5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione” 1 fiala da 10 ml:
Si autorizza pertanto l’introduzione:
del seguente fornitore per la raccolta e l’elaborazione di globuli rossi:
- American Red Cross (ARC) Tennessee Valley Region (TVR) 0000 Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx(XX)
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.
Titolare AIC: S.A. Alcon - Couvreur N.V con sede legale e domi- cilio fiscale in Xxxxxxxx, 00 - X0000 Xxxxx (Xxxxxx)
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commer- cio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzio- ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, com- ma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono es- sere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illu- strativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica liana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
“500 mg compresse rivestite con film” 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042798049 (in base 10) 18U2Z1 (in base 32);
14A07625
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rifletus».
Estratto determinazione V&A n. 1953/2014 del 22 settembre 2014
È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei para- metri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.f.1.b.1) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito Esten- sione della durata di conservazione del prodotto finito Così come con- fezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) relativamente al medicinale RIFLETUS:
allargamento dei limiti di specifica per l’impurezza “Levodro- propizine N-oxide” alla shelf-life: da 0.2% a 0.7%.
Estensione del periodo di validità del prodotto finito: da 18 a 24 mesi.
Titolare AIC: Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in xxx X. Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxxx - Xxxxxxx (XX) Xxxxxx, (codice fiscale n. 01135800769).
Stampati
1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07626
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Krka».
Estratto determinazione n. 1027/2014 del 26 settembre 2014
Medicinale: AZITROMICINA KRKA.
Titolare AIC: Xxxx, x.x., Xxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx 0 - 0000 Xxxx xxxxx, Xxxxxxxx.
Confezioni e numeri A.I.C.:
“250 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042798013 (in base 10) 18U2XX (in base 32);
“250 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042798025 (in base 10) 18U2Y9 (in base 32);
“500 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042798037 (in base 10) 18U2YP (in base 32);
“500 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042798052 (in base 10) 18U2Z4 (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo: 250 mg, 500 mg di azitromicina (come azitro- micina diidrato);
Eccipienti: Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina (E460);
Amido pregelatinizzato (amido di patata); Xxxxx xxxxxxxxxxxxx;
Croscarmellosa sodica (E468); Ipromellosa (E464);
Silice colloidale anidra (E551); Magnesio stearato (E470b).
Rivestimento:
Ipromellosa 5 cP (E464); Titanio diossido (E171); Macrogol 400.
Produzione principio attivo:
Hec Pharm Co., Ltd n. 00 Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
- 000000 Cina.
Controllo e rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario:
Xxxx, x.x., Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 0 - 0000 Xxxx xxxxx, Xxxxxxxx;
Tad Pharma GmbH, Xxxxx-Xxxxxxx - Strasse 5 - 27472 Cuxha- ven, Germania.
Produzione del Bulk, confezionamento primario e secondario: Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. - n. 1 North Industry Road,
North Industry Park of Song Shan Lake, Dongguan, Guangdong Pro-
vince, Cina.
Rilascio dei lotti:
Formula Pharmazeutische und chemische Xxxxxxxxxxxx XxxX
- Xxxxxxxxxx 000x, X-00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx;
Xxx Xxxxxx XxxX - Xxxxx-Xxxxxxx - Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx;
Xxxx, x.x., Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 0 - 0000 Xxxx xxxxx, Xxxxxxxx.
Controllo dei lotti:
XXXX x.x., Xxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxxx 0 - 0000 Xxxx xxxxx, Xxxxxxxx;
Formula Pharmazeutische und chemische Xxxxxxxxxxxx XxxX
- Xxxxxxxxxx 000x, X-00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx;
Xxx Xxxxxx XxxX - Xxxxx-Xxxxxxx - Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxx- xxx, Xxxxxxxx;
Contract laboratory for TAD Pharma GmbH (for microbiologi- cal testing only):
Labor L+S AG, Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxxx-Xxxxxx- xxxxx, Xxxxxxxx.
Confezionamento secondario:
Fiege Logistics Italia S.p.a., xxx Xxxxxxxx, 0 (xxx. Xxx. Xxxxx- xxx), 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx.
Indicazioni terapeutiche:
Azitromicina Krka è indicata per le seguenti infezioni batteriche indotte da microorganismi sensibili all’azitromicina:
sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata); otite media batterica acuta (adeguatamente diagnosticata); faringite, tonsillite;
riacutizzazione di bronchite cronica (adeguatamente diagnosticata);
polmonite da lieve a moderata acquisita in comunità; infezioni della cute e dei tessuti molli di gravità da lieve a
moderata, ad es. follicoliti, celluliti, erisipela;
uretrite e cervicite da Chlamydia trachomatis non complicate.
Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull’uso appropriato degli agenti antibatterici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione:
“500 mg compresse rivestite con film” 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 042798049 (in base 10) 18U2Z1 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 3,73. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,00
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Azitromici- na KRKA è la seguente:
Per le confezioni sino a 6 compresse:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR); Per la confezione da 30 compresse:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utiliz- zabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione Europea (elenco EURD) di cui all’art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07627
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Teva Italia».
Estratto determinazione n. 1029/2014 del 26 settembre 2014
Medicinale: PRAMIPEXOLO TEVA ITALIA.
Titolare AIC: Teva Xxxxxx X.x.x. xxx Xxxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxx Xxxxxx.
Confezioni:
“0,26 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309017 (in base 10) 18C5DT (in
base 32);
“0,26 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309029 (in base 10) 18C5F5 (in
base 32);
“0,26 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309031 (in base 10) 18C5F7 (in base 32);
“0,52 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309043 (in base 10) 18C5FM (in
base 32);
“0,52 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309056 (in base 10) 18C5G0 (in
base 32);
“0,52 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309068 (in base 10) 18C5GD (in base 32);
“1,05 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309070 (in base 10) 18C5GG (in
base 32);
“1,05 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309082 (in base 10) 18C5GU (in
base 32);
“1,05 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309094 (in base 10) 18C5H6 (in base 32);
“1,57 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309106 (in base 10) 18C5HL (in
base 32);
“1,57 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309118 (in base 10) 18C5HY (in
base 32);
“1,57 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309120 (in base 10) 18C5J0 (in base 32);
“2,1 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309132 (in base 10) 18C5JD (in
base 32);
“2,1 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309144 (in base 10) 18C5JS (in base 32);
“2,1 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309157 (in base 10) 18C5K5 (in
base 32);
“2,62 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309169 (in base 10) 18C5KK (in
base 32);
“2,62 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309171 (in base 10) 18C5KM (in
base 32);
“2,62 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309183 (in base 10) 18C5KZ (in base 32);
“3,15 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309195 (in base 10) 18C5LC (in
base 32);
“3,15 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in bli- ster AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309207 (in base 10) 18C5LR (in
base 32);
“3,15 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309219 (in base 10) 18C5M3 (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato. Composizione ogni compressa a rilascio prolungato contiene:
Principio attivo:
0,375 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 0,26 mg di Pramipexolo;
0,75 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidratoequivalenti a 0,52 mg di Pramipexolo;
1,5 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 1,05 mg di Pramipexolo;
2,25 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 1,57 mg di Pramipexolo;
3 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 2,1 mg di Pramipexolo;
3,75 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 2,62 mg Pramipexolo;
4,5 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato equivalenti a 3,15 mg di Pramipexolo.
Eccipienti:
Ipromellosa;
calcio idrogeno fosfato anidro; Magnesio stearato;
Silice colloidale anidra. Produzione principio attivo:
pramipexolo di cloridrato monoidrato Crystal Pharma S.A.U.
Parque Tecnològico de Boecillo Xxxxxxxx 0 & 0, 00000 Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:
Xxxxxx International, S.A.
Xxxx Xxxxxxxx 0-0, 00000 Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx
Laboratorios Normon, S.A.
Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, 0, Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx
Confezionamento e controllo:
GE Pharmaceuticals Ltd. Industrial Zone “Chekanitza – South” area, Xxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxx
Controllo e rilascio:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxx
Xxxxxxx Rilascio:
Teva Pharma B.V.
Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx, 0000 XX Xxxxxx
Xxxxxxx GmbH
Xxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx 0, Xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx
Confezionamento secondario:
G.L. Pharma GmbH Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx Xxxxxxx
Prestige Promotion GmbH Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Neologistica S.r.l.
Largo Boccioni, 1, – Xxxxxxx (XX), 00000 Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Logistica S.P.A.
xxx xxxxx Xxxxxxxxx XXX - Xxxxxxx (XX) 00000 Xxxxxx
CIT S.r.l.
xxx Xxxxx Xxxxx, 00- Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX), 00000 Xxxxxx
Teva Pharma S.L.U.
X/X, x. 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx
Indicazioni terapeutiche: Pramipexolo Teva Italia è indicato ne- gli adulti per il trattamento dei segni e dei sontomi della malattia di Parkinson idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l’effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell’effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o “on/off”).
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: “0,26 mg compresse a rilascio prolungato” 10 com- presse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309017 (in base 10) 18C5DT (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,48. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,78.
Confezione: “1,05 mg compresse a rilascio prolungato” 30 com- presse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309082 (in base 10) 18C5GU (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,99. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,75.
Confezione: “2,1 mg compresse a rilascio prolungato” 30 com- presse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309144 (in base 10) 18C5JS (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,47.
Confezione: “0,52 mg compresse a rilascio prolungato” 10 com- presse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309043 (in base 10) 18C5FM (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,57.
Confezione: “3,15 mg compresse a rilascio prolungato” 30 com- presse in blister AL/OPA-AL-PVC - AIC n. 042309207 (in base 10) 18C5LR (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 53,97. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 101,22.
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pramipexo- lo Teva Italia è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Condizioni e modalità di impiego
Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive mo- difiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della di- stribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07628
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Zentiva».
Estratto determinazione n. 1032/2014 del 26 settembre 2014
Medicinale: ESCITALOPRAM ZENTIVA.
Titolare AIC:
Zentiva Italia S.r.l. Xxxxx X. Xxxxx, 00/X 00000 Xxxxxx
Confezioni:
“10 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069018 (in base 10) 192CLU (in base 32;
“10 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069020 (in base 10) 192CLW (in base 32);
“10 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069032 (in base 10) 192CM8 (in base 32);
“10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069044 (in base 10) 192CMN (in base 32);
“10 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069057 (in base 10) 192CN1 (in base 32);
“10 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069069 (in base 10) 192CNF (in base 32);
“10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069071 (in base 10) 192CNH (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069083 (in base 10) 192CNV (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069095 (in base 10) 192CP7 (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069107 (in base 10) 192CPM (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069119 (in base 10) 192CPZ (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069121 (in base 10) 192CQ1 (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069133 (in base 10) 192CQF (in base 32);
“20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069145 (in base 10) 192CQT (in base 32).
Mylan Laboratories Ltd. (Unit-3) Plot Nos. 35,36,38 to 40, 49 to 00
Xxxxx XX, XXX, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx 000000 Xxxxx
dott. Reddy’s Laboratories Limited Chemical Techical Operations-4
Xxxx Xx. 0/X, Xxxxx XXX, X.X.X Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
500 034 India
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Xunquiao, Linhai
Zhejiang 317024 China
Produzione in bulk, confezionamento primario e secondario del medicinale, controllo e rilascio del lotto:
HBM Pharma s.r.o. Xxxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Produzione in bulk, confezionamento primario e secondario: AET Laboratories Pvt. Ltd.
Survey No. 42, Gaddapotharam,
Kazipally Ind. Area Xxxxx Dist., Hyderabad - 502 319 (AP) India
Produzione in bulk, confezionamento primario e secondario e conservazione:
Dragenopharm Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxX Xxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Confezionamento secondario:
DHL Supply Chain S.p.A. xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx (XX)
Xxxxxx
S.C.F. S.N.C. di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
xxx X. Xxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxx X’Xxxx (XX) Xxxxxx
Indicazioni terapeutiche:
Trattamento di episodi depressivi maggiori.
Trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia.
Trattamento del disturbo d’ansia sociale (fobia sociale). Trattamento del disturbo d’ansia generalizzato.
Trattamento del disturbo ossessivo compulsivo.
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. Composizione ogni compressa contiene:
Principio attivo: 10 mg, 20 mg di escitalopram (come ossalato). Eccipienti:
Nucleo della compressa
Cellulosa microcristallina (E460) Croscarmellosa sodica (E468) Silice colloidale anidra
Magnesio stearato (E470b)
Film di rivestimento delle compresse Ipromellosa (E464)
Titanio diossido (E171) Macrogol 400
Produzione principio attivo: Escitalopram Oxalate
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069044 (in base 10) 192CMN (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,45. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,22.
Confezione: “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - AIC n. 043069119 (in base 10) 192CPZ (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,75. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,16.
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Escitalo- pram Zentiva è la seguente:
per le confezioni sino a 28 compresse rivestite con film: medici- nale soggetto a prescrizione medica (RR);
per le altre confezioni: medicinale soggetto a prescrizione me- dica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Tutela brevettuale
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medici- nale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co. 2 del d.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al mo- mento dell’immissione in commercio del medicinale.
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07629
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Zentiva Italia».
Estratto determinazione n. 1031/2014 del 26 settembre 2014
Medicinale: OMEPRAZOLO ZENTIVA ITALIA.
Titolare AIC:
Zentiva Xxxxxx X.x.x. xxxxx Xxxxx, 00/x 00000 Xxxxxx
Xxxxxx Confezioni:
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104012 (in base 10) 184X6D (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104024 (in base 10) 184X6S (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti i” 15 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104036 (in base 10) 184X74 (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104048 (in base 10) 184X7J (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104051 (in base 10) 184X7M (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104063 (in base 10) 184X7Z (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104075 (in base 10) 184X8C (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104087 (in base 10) 184X8R (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104099 (in base 10) 184X93 (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104101 (in base 10) 184X95 (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104113 (in base 10) 184X9K (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104125 (in base 10) 184X9X (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104137 (in base 10) 184XB9 (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104149 (in base 10) 184XBP (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104152 (in base 10) 184XBS (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104164 (in base 10) 184XC4 (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104176 (in base 10) 184XCJ (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104188 (in base 10) 184XCW (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104190 (in base 10) 184XCY (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104202 (in base 10) 184XDB (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104214 (in base 10) 184XDQ (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104226 (in base 10) 184XF2 (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104238 (in base 10) 184XFG (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104240 (in base 10) 184XFJ (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104253 (in base 10) 184XFX (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104265 (in base 10) 184XG9 (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone in vetro - AIC n. 042104277 (in base 10) 184XGP (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104289 (in base 10) 184XH1 (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104291 (in base 10) 184XH3 (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104303 (in base 10) 184XHH (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104315 (in base 10) 184XHV (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104327 (in base 10) 184XJ7 (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104339 (in base 10) 184XJM (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104341 (in base 10) 184XJP (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104354 (in base 10) 184XK2 (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104366 (in base 10) 184XKG (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104378 (in base 10) 184XKU (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104380 (in base 10) 184XKW (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104392 (in base 10) 184XL8 (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104404 (in base 10) 184XLN (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104416 (in base 10) 184XM0 (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104428 (in base 10) 184XMD (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104430 (in base 10) 184XMG (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104442 (in base 10) 184XMU (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104455 (in base 10) 184XN7 (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104467 (in base 10) 184XNM (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104479 (in base 10) 184XNZ (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104481 (in base 10) 184XP1 (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104493 (in base 10) 184XPF (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104505 (in base 10) 184XPT (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104517 (in base 10) 184XQ5 (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104529 (in base 10) 184XQK (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104531 (in base 10) 184XQM (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104543 (in base 10) 184XQZ (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104556 (in base 10) 184XRD (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104568 (in base 10) 184XRS (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104570 (in base 10) 184XRU (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104582 (in base 10) 184XS6 (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104594 (in base 10) 184XSL (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042104606 (in base 10) 184XSY (in base 32);
“10 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104618 (in base 10) 184XTB (in base 32);
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104620 (in base 10) 184XTD (in base 32);
“40 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in blister AL/ OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104632 (in base 10) 184XTS (in base 32).
idrossipropilcellulosa sodio laurilsolfato
sodio fosfato bibasico dodecaidrato
copolimero acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30%
macrogol 6000 talco
La capsula vuota di gelatina dura contiene: corpo:
ferro ossido nero (E 172) ferro ossido rosso (E 172) ferro ossido giallo (E 172) titanio diossido (E 171) gelatina
testa:
indigo xxxxxxx (solo Omeprazolo Zentiva Italia 40 mg) ferro ossido rosso (E 172)
ferro ossido giallo (E 172) titanio diossido (E 171) gelatina
Produzione: S.C. Zentiva S. A._B-dul. Xxxxxxx Xxxxxxx nr. 50 sec- tor 3, Bucuresti, cod 032266-Romania.
Controllo lotti: S.C. Zentiva S. A._B-dul. Xxxxxxx Xxxxxxx nr. 50 sector 3, Bucuresti, cod 032266-Romania.
Rilascio lotti:
X.X. Xxxxxxx X. X._X-xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 xxxxxx 0, Xxxx- resti, cod 032266-Romania
Xxxxxxxx Arzneimittel GmbH, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx- xxxx xx Xxxx - Xxxxxxxx
Confezionamento primario: S.C. Zentiva S. A._B-dul. Xxxxxxx Xxxxxxx nr. 50 sector 3, Bucuresti, cod 032266-Romania.
Confezionamento secondario:
X.X. Xxxxxxx X. X._X-xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 xxxxxx 0, Xxxx- resti, cod 032266-Romania
PB Beltracchini srl Xxx x. Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
- Xxxxxx
Produzione principio attivo
Cadila Healthcare Limited_ 000, X.X.X.X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx-000 000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx
Union Quimico Farmaceutica, S.A (Uquifa S.A.), Poligon Indu- strial El Pla, Av. Puigcerda’ Xx 0, X – 00, Xx 00.0, Xxxxx – 00000 Xxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Pharmaceuticals and Chemicals Limited, Survey no.47, xxxxx subplot no.1, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, XXX- 000 000, Xxxxxxx, Xxxxx
Indicazioni terapeutiche
Le capsule di Omeprazolo Zentiva Italia sono indicate per: Adulti:
trattamento dell’ulcera duodenale;
prevenzione delle recidive di ulcera duodenale; trattamento dell’ulcera gastrica;
prevenzione delle recidive di ulcera gastrica;
eradicazione dell’infezione da Helicobacter pylori nell’ulcera peptica, in associazione con appropriate terapie antibiotiche;
trattamento di ulcere gastriche e duodenali associate al tratta- mento con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);
Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente. Composizione ogni capsula rigida gastroresistente contiene:
principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg di omeprazolo; eccipienti:
Pellets:
sfere di zucchero (contenenti saccarosio e amido di mais) lattosio anidro
ipromellosa 2910/6
prevenzione di ulcere gastriche e duodenali associate al trat- tamento con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti a rischio;
trattamento dell’esofagite da reflusso;
gestione a lungo termine del paziente con esofagite da reflus- so guarita;
trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroeso- fageo sintomatica;
trattamento della sindrome di Xxxxxxxxx-Xxxxxxx.
Popolazione pediatrica:
Bambini di età superiore ad un anno e peso corporeo ³ 10 kg trattamento dell’esofagite da reflusso;
trattamento sintomatico della pirosi gastrica e del rigurgito gastroesofageo nella malattia da reflusso gastroesofageo.
Bambini di età superiore ai 4 anni e adolescenti
trattamento, in combinazione con antibiotici, dell’ulcera duo- denale causata da H. pylori.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsu- le in blister AL/OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104479 (in base 10) 184XNZ (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,91. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,58.
Confezione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsu- le in blister AL/OPA/AL/HDPE/PE - AIC n. 042104505 (in base 10) 184XPT (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,75.
Confezione: “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in
flacone HDPE - AIC n. 042104556 (in base 10) 184XRD (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,91. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,58.
Confezione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in
flacone HDPE - AIC n. 042104570 (in base 10) 184XRU (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,75.
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del- la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Omeprazolo Zentiva Italia è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07630
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Mebel».
Estratto determinazione n. 997/2014 del 19 settembre 2014
Medicinale: RISEDRONATO MEBEL.
Titolare AIC: Mebel S.r.l., xxx X. Xxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX).
Confezione: “35 mg compressa rivestita con film“ 4 compresse in blister AL/PVC - AIC n. 042731012 (in base 10) 18S1J4 (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. Composizione ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo: 35 mg di risedronato sodico (amorfo), equiva- lente a 32,48 mg di acido risedronico.
Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Magnesio stearato Crospovidone Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina Rivestimento con film:
Ipromellosa (E464) Silice colloidale anidra
Idrossipropilcellulosa (E463) Macrogol 400
Macrogol 8000
Titanio diossido (E171) Ferro ossido giallo (E172) Ferro ossido rosso (E172)
Produzione del principio attivo:
ITF Chemical Ltda
Xxx Xxxx, 000 Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx COPEC – Camaçari – Bahia – 42.810-300 Brasile
Ultimo step di produzione (fase III):
Chemi S.p.A. xxx Xxxxxx 0
00000 Xxxxxxx (Xxxxxxxxx) Xxxxxx
Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Actavis hf, Xxxxxxxxxxxxxxx 00-00, 000 Xxx- xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Indicazioni terapeutiche:
trattamento dell’osteoporosi postmenopausale per ridurre il ri- schio di fratture vertebrali; trattamento dell´osteoporosi postmenopau- sale conclamata per ridurre il rischio di fratture dell’anca;
trattamento dell’osteoporosi negli uomini ad alto rischio di fratture.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: “35 mg compressa rivestita con film“ 4 compresse in blister AL/PVC - AIC n. 042731012 (in base 10) 18S1J4 (in base 32).
Classe di rimborsabilità: A Nota 79. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,21. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,39.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Risedronato Mebel (acido risedronico) è la seguente medicinale soggetto a prescri- zione medica (RR).
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Trattamento dell’osteoporosi postmenopausale conclamata per ridurre il rischio di fratture dell’anca.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
fratture.
Trattamento dell’osteoporosi negli uomini ad alto rischio di
Classificazione ai fini della rimborsabilità
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07631
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simedral».
Estratto determinazione n. 998/2014 del 19 settembre 2014
Medicinale: SIMEDRAL.
Titolare A.I.C.: Xxxxx S.r.l., via X. Xxxxxxxxxx n. 125, 84016 Pa- gani (SA)
Confezione:
«35 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister AL/ PVC - A.I.C. n. 042730010 (in base 10) 18S0JU (in base 32)
Forma farmaceutica:
compressa rivestita con film Composizione:
ogni compressa rivestita con film contiene: Principio attivo:
35 mg di risedronato sodico (amorfo), equivalente a 32,48 mg di acido risedronico
Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Magnesio stearato Crospovidone Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina Rivestimento con film:
Ipromellosa (E464) Silice colloidale anidra
Idrossipropilcellulosa (E463) Macrogol 400
Macrogol 8000
Titanio diossido (E171) Ferro ossido giallo (E172) Ferro ossido rosso (E172)
Produzione del principio attivo:
ITF Chemical Ltda
Rua Beta, 574 Área Industrial Norte, Copec - Camaçari - Ba- hia - 42.810-300
Brasile
Ultimo step di produzione (Fase III):
Chemi S.p.a., xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxxxxx) Xxxxxx
Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:
Actavis hf, Xxxxxxxxxxxxxxx 00-00, 000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx
Indicazioni terapeutiche:
Trattamento dell’osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di fratture vertebrali.
Confezione:
«35 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister AL/ PVC - A.I.C. n. 042730010 (in base 10) 18S0JU (in base 32)
Classe di rimborsabilità A Nota 79 Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 8,21 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 15,39
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIME- DRAL (acido risedronico) è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
Stampati
Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito- lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici- nale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07632
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Volta- ren Emulgel».
Estratto determinazione V&A IP n. 1841 del 10 settembre 2014
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale VOLTAREN MAX gel 23,2 mg/g Tube 100 g. dalla Polonia con numero di autoriz- zazione 20030 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente Determinazione.
Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., xxx X. Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g. Codice A.I.C.: 036069060 (in base 10) 12DRQ4 (in base 32). Forma Farmaceutica: gel.
Composizione: 100 g di gel contengono:
Principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio (pari a 2 g di diclofenac sodico).
Eccipienti: Butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostea- rile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungen- te, acqua depurata.
Indicazioni terapeutiche: Trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni (come ad esempio osteoartrosi e artriti), dei muscoli (come ad esempio contratture o lesioni), dei tendini e dei legamenti (come ad esempio tendiniti).
Confezionamento secondario:
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Pharm@Idea S.r.l., xxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX); Falorni S.r.l., xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, xxx. Xxxxxxx, 00000 Xxxxx- xxxxx Xxxxxxxxx (XX); Pharma Partners S.r.l., xxx X. Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxx; S.C.F. S.n.c. Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx- dio, xxx X. Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx d’Adda - LO.
Classificazione ai fini della rimborsabilità:
Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g. Codice A.I.C.: 036069060; Classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del- la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco- ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura:
Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g. Codice A.I.C.: 036069060; OTC - medicinali non soggetti a pre-
scrizione medica, da banco.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07633
Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Dulcolax».
Estratto determinazione V&A IP n. 1840 del 10 settembre 2014
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DULCO- LAX 5 mg gastro-resistant tablet 30 tbl. dalla Norvegia con numero di autorizzazione 4511 (vnr 420992) con le specificazioni di seguito indi- cate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente Determinazione.
Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina nn. 1166/1168, 00000 Xxxx;
Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite
Codice A.I.C.: n. 042515027 (in base 10) 18KGLM (in base 32). Forma farmaceutica: compresse rivestite.
Composizione: ogni compressa contiene. Principio attivo: Bisacodile 5 mg.
Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido solubile, glicerolo, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino, macrogol 6000, fer- ro ossido (E172), cera bianca, cera carnauba e gomma lacca.
Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stiti- chezza occasionale.
Confezionamento secondario:
È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l’officina Mediwin Limited, Xxxx 00-00 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx XX00 0XX, Xxxxx Xxxxx.
Classificazione ai fini della rimborsabilità:
Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite.
Codice A.I.C.: n. 042515027; Classe di rimborsabilità: C (nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del-
la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco- ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura:
Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite.
Codice A.I.C.: 042515027; OTC - medicinali non soggetti a pre- scrizione medica, da banco;
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07634
Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Dulcolax».
Estratto determinazione V&A IP n. 1839 del 10 settembre 2014
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DULCO- LAX gastro-resistant tablet 5 mg/tab dalla Grecia con numero di auto- rizzazione 36881/28-07-2008 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigo- re della presente Determinazione.
Importatore: Farma 1000 S.r.l., xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse.
Codice A.I.C.: 038383042 (in base 10) 14MCG2 (in base 32). Forma farmaceutica: compresse rivestite.
Composizione: ogni compressa contiene. Principio attivo: Bisacotile 5 mg.
Eccipienti; xxxxxxxx, amido di mais (secco), amido di mais (solu- bile). glicerina, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica. titanio biossido (E171), poliacrilati anionici, dibutilftalato. polietilen- glicole 6000, ferro ossido (giallo) (E172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.
Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stiti- chezza occasionale.
Confezionamento secondario:
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine
S.C.F. S.n.c. Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, via X. Xxxxxxxxxx n. 7, 26824 Cavenago d’Adda - LO; De Salute S.r.l., xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx (XX); CIT S.r.l., xxx Xxxxx Xxxxx
x. 00, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX); Pharm@Idea S.r.l., xxx xxx Xxx- xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX).
Classificazione ai fini della rimborsabilità:
Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse.
Codice A.I.C.: 038383042.
Classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del- la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco- ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura:
Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse.
Codice A.I.C.: 038383042; - OTC medicinale non soggetto a pre- scrizione medica da banco.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07635
Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mu- scoril».
Estratto determinazione V&A IP n. 1838 del 10 settembre 2014
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale MUSCO- RIL capsule hard 4mg/CAP 20 caps dalla Grecia con numero di auto- rizzazione 45294/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigo- re della presente Determinazione.
Importatore: Farma 1000 S.r.l. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Confezione:
«Muscoril» «4 mg capsule rigide» 20 capsule;
Codice A.I.C.: 038688038 (in base 10) 14WP96 (in base 32); Forma Farmaceutica: capsule rigide.
Composizione: ogni capsula contiene: Principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg;
Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio steara- to; eccipiente dell’involucro: gelatina (capsula trasparente) printing ink: ossido di ferro (rosso) E172.
Indicazioni terapeutiche: Trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.
Confezionamento secondario
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX); S.C.F. S.n.c. Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxxxx X’Xxxx (XX); CIT S.r.l., Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX).
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione:
«Muscoril» «4 mg capsule rigide» 20 capsule; Codice A.I.C.: 038688038;
Classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del- la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco- ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione:
«Muscoril» «4 mg capsule rigide» 20 capsule; Codice A.I.C.: 038688038;
RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07636
Importazione parallela del medicinale per uso umano
«Efferalgan».
Estratto determinazione V&A IP n. 1837 del 10 settembre 2014
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale EFFERAL- GAN 500 mg, comprimIdos efervescentes 20 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 58156 Cod. Nac. 933564-9 con le specifica- zioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente Determinazione.
Importatore: Farma 1000 S.R.L. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Confezione:
«Efferalgan» «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse; Codice A.I.C.: 037113103 (in base 10) 13DM8H (in base 32); Forma Farmaceutica: compressa effervescente.
Composizione: ogni compressa effervescente contiene: Principio attivo: Paracetamolo 500 mg;
Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio carbonato anidro; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio saccarinato; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato.
Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini.
Trattamento sintomatico del dolore artrosico.
Confezionamento secondario
È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine CIT S.r.l., Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX); De Sa- lute S.R.L. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX); S.C.F. S.n.c. Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx X’Xxxx (XX).
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione:
«Efferalgan» «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse; Codice A.I.C.: 037113103;
Classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» del- la classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non anco- ra valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione:
«Efferalgan» «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse; Codice A.I.C.: 037113103;
SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da
banco.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes- sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A07637
MINISTERO DELL’INTERNO
Approvazione del trasferimento della sede della Casa religio- sa «Priorato Premostratense San Xxxxxxxx», in Miasino.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 30 settembre 2014, viene approvato il trasferimento della sede della casa religiosa «Priorato Premostratense San Xxxxxxxx» da Miasino (No) a Opera (Mi).
14A07685
MINISTERO DELLA SALUTE
Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 878/2014.
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l’elen- co completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosani- tari, con l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.
Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tem- pistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.
Con il regolamento (UE) n. 878/2014 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno il 31 maggio 2017 e per le quali è prevista la proroga del periodo di approvazione fino al 30 aprile 2018, per permettere agli Stati membri relatori, all’EFSA e alla Commissione stessa di concludere con il loro riesame, applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sud- dette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE)
n. 878/2014 della Commissione europea.
Sono esclusi dalla presente proroga i prodotti fitosanitari che con- tengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date diverse di scadenza.
Il Comunicato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, men- tre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente Co- municato, l’elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.
14A07642
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Richiesta di registrazione della indicazione «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino», ai sensi del decreto 13 maggio 2010.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 mag- gio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geogra- fiche delle bevande spiritose» si comunica che la Provincia Autonoma di Trento ha presentato istanza di registrazione con nota del 14 giugno 2013, per ultimo modificata ed integrata con nota del 29 luglio 2014, dell’indicazione geografica «Genziana trentina» o «Genziana del Tren- tino», di cui alla scheda tecnica allegata.
Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successi- ve modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti con- trointeressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come disposto dall’art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.
Allegato
SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GENZIANA TRENTINA» O «GENZIANA DEL TRENTINO»
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geogra-
fica: «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino».
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Genziana.
La denominazione «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino» è esclusivamente riservata alla bevanda spiritosa ottenuta distillando il fermentato di radici di genziana prodotte e lavorate nella Provincia Autonoma di Trento, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:
è ottenuta dalla distillazione del fermentato alcolico di radici di genziana (Gentiana lutea L.) con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola;
presenta un aroma caratteristico e gusto leggermente amarognolo;
non è aromatizzata.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:
la distillazione è effettuata a meno di 86% vol. ed è autorizza- ta la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40% vol.;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol.;
tenore di alcole metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metili- co non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
c) Zona geografica interessata:
l’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.
d) Xxxxxx di produzione della bevanda spiritosa:
le radici di genziana adeguatamente conservate devono esse- re lavorate in maniera da preservarne le caratteristiche organolettiche. La fermentazione deve avvenire seguendo modalità tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche. La «Genziana trentina» o
«Genziana del Trentino» è ottenuta dalla distillazione con impianto di- scontinuo del fermentato alcolico delle radici di genziana, anche dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco. La distillazione del fermentato alco- lico e la ridistillazione delle flemme devono essere effettuate a meno di 86 per cento in volume, cosicché il prodotto abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridi- stillazione del prodotto ottenuto. Possono essere aggiunti zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito. La «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino» può essere sottopo- sta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
e) Elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica:
la produzione del distillato di genziana è per tradizione effet- tuata mediante distillazione discontinua a bagnomaria del fermentato alcolico delle radici di genziana. Tale metodo è legato strettamente al territorio trentino e consente di mantenere nel prodotto le molteplici componenti che conferiscono alla «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino» le tipiche caratteristiche organolettiche. L’origine delle mate- rie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.
La produzione della genziana, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Trentino una lunga tradizione (si veda «Le valli del Trentino» di Xxxx Xxxxxx - Manfrini Editori, 1975; «Acqua- vite e Grappa nell’uso e nel costume del Trentino - Museo degli usi e costumi della gente trentina» di Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 1976; «Le grappe del Trentino» di Xxxxxxxx, Margheri, Avancini, Versini, Xxxxxxx, Betti, Tonon, Cocchi, Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Editori, 1979; «Atlante dei prodotti tradizionali trentini (grappa giovane trentina, distillati di frutta, acqua- vite di genziana)» di Bazzanella, Gilli - Provincia Autonoma di Trento, 2004; «La grappa e i distillati in Trentino» di Bandini, Xxxxx, Xxxxxxxxx
- CCIAA di Trento, 2008). Il procedimento per ottenere questo distillato è stato inventato più di 150 anni fa, attraverso pazienti e laboriosi accor- gimenti, da una famiglia di Xxxxxxx (Spiazzo Rendena), in un’azienda iscritta alla Camera di Commercio di Trento fin dal 1849 e citata nella pubblicazione «Le valli del Trentino» dove si legge «… la più antica di- stilleria d’Italia di radici di genziana (X. Xxxxxx), fondata nel 1849 e che funzionava da oltre 4 generazioni ...». Altri documenti ritrovati presso il Comune di Pelugo ne testimoniano l’attività fin dal 1832, quando fu concesso il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di radici di gen- ziana alla medesima famiglia, che da quella data a tutt’oggi continua a produrre questo distillato. Il distillato di genziana è citato inoltre nel testo «Acquavite e Grappa nell’uso e nel costume del Trentino» («… nel Perginese l’acquavite di genziana e quella di ginepro, fabbricate in Palù
…»), che riporta anche dati relativi agli opifici trentini per la distillazio- ne di genziana nel periodo di produzione 1879-1880.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
g) Nome e indirizzo del richiedente:
provincia autonoma di Trento, xxx Xxxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx.