COMUNE DITERNI
COMUNE DITERNI
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria Atto di Indirizzo per il Consiglio Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 296 del 28.05.09. Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20/01/2020
INDICE
CAPO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 6
Art. 1 ‐ Oggetto, principi e finalità del regolamento Art. 2 ‐ Funzioni comunali.
Art. 3 – Competenze del Sindaco
Art. 4 – Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria Art. 5 – Pubblicità degli atti e diritto di accesso
Art. 6 ‐ Responsabilità
CAPO II ‐ SERVIZI CIMITERIALI 7
Art. 7 ‐ Servizi gratuiti
Art. 8 ‐ Dichiarazione di morte e formazione dell’atto di morte
Art. 9 – Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane Art. 11 – Nati morti, feti e prodotti del concepimento
Art. 12 ‐ Parti anatomiche riconoscibili
CAPO III – TRATTAMENTI SUL CADAVERE 9
Art. 13 – I trattamenti sul cadavere: imbalsamazione, tanatocosmesi, trattamento antiputrefattivo Art. 14 – Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri
Art. 15 – Locali per l’osservazione dei cadaveri, l’autopsia, i riscontri diagnostici, l’accoglimento dei feretri prima del seppellimento
Art. 16 – Sala del commiato
CAPO IV ‐ FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI 11
Art. 17 – Attività di onoranze funebri
Art. 18 – Trasporto del cadavere al deposito di osservazione
Art. 19 – Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio
Art. 20 ‐ Prescrizioni per la confezione delle casse in caso di inumazione Art. 21 – Prescrizioni per la confezione delle casse in caso di tumulazione Art. 22 – Trasporto in casi particolari
Art. 23 – Trasporti di resti mortali, ossa umane e ceneri Art. 24 – Verbale di chiusura del feretro
Art. 25 – Trasporti funebri internazionali Art. 26 – Estradizione di cadaveri
Art. 27 – Introduzione di cadaveri
Art. 28 – Trasporto di cadavere da o per lo Stato Città del Vaticano Art. 29 – Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre
CAPO V – SEPOLTURE 18
Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale Art. 31 ‐ Inumazione
Art. 32 – Tumulazione Art. 33 – Resti mortali
Art. 34 ‐ Esumazioni ordinarie Art. 35 – Esumazioni straordinarie
Art. 36 – Estumulazioni alla scadenza delle concessione
Art. 37 ‐ Estumulazioni prima della scadenza della concessione Art. 38 ‐ Ossario comune
Art. 39 – Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e da altre attività cimiteriali Art. 40 ‐ Oggetti rinvenuti
Art. 41 – Reparti speciali
Art. 42 – Sepolture dei militari e dei caduti per eventi bellici
XXXX XX ‐ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 00
Art. 43 – Autorizzazione alla cremazione Art. 44 ‐ Cadaveri portatori di protesi
Art. 45 – Materiali delle bare in caso di cremazione
Art. 46 – Crematori e Servizio pubblico della cremazione Art. 47 – Modalità di destinazione delle ceneri
Art. 48 – Tumulazione delle ceneri Art. 49 – Inumazione delle ceneri
Art. 50 – Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare di primo grado Art. 51 – Cinerario comune
Art. 52– Dispersione delle ceneri
CAPO VII ‐ CONCESSIONI CIMITERIALI 29
Art. 53 – Definizioni
Art. 54 – Cadaveri accolti nei cimiteri del Comune di Terni Art. 55 – Provvedimento di concessione
Art. 56 – Diritto d’uso delle sepolture private Art. 57 – Tipi di sepolture private
Art. 58 – Onerosità delle sepolture
Art. 59 – Criteri generali di assegnazione dei loculi/tombe/ cappelle cimiteriali Art. 60 – Criteri riservati di assegnazione dei loculi
Art. 61 – Concessioni di aree cimiteriali Art. 62 – Loculi per depositi provvisori
Art. 63 – Manutenzione dei loculi, tombe e cappelle Art. 64 – Durata delle concessioni
Art. 65 – Rinnovo delle concessioni
Art. 66 – Inalienabilità della concessione
Art. 67 ‐ Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri e rinunce Art. 68 – Estinzione della concessione
Art. 69 – Rinuncia alla concessione dei manufatti cimiteriali Art. 70 – Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali
Art. 71 – Revoca delle concessioni di sepolture private nei cimiteri Art. 72 – Decadenza della concessione
Art. 73 ‐ Controversie tra aventi titolo alla sepoltura
Art. 74 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
CAPO VIII ‐ CIMITERI NORME TECNICHE‐PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE
PRIVATE 39
Art. 75 ‐ Cimiteri presenti nel Comune di Terni
Art. 76 ‐ Autorizzazioni per monumenti funebri e lapidi Art. 77 – Sepolcri privati fuori dei cimiteri
Art. 78 ‐ Tumulazione privilegiata
CAPO IX ‐ IMPRESE DI COSTRUZIONE 40
Art. 79 – Imprese cimiteriali
Art. 80 – Disciplina dell’attività dell’impresa‐Responsabilità
Art. 81 – Attività edilizia all’interno di cimiteri del Comune di Terni
CAPO X ‐ POLIZIA INTERNA – PERSONALE DEI CIMITERI 41
Art. 82 – Orari
Art. 83 – Circolazione dei veicoli Art. 84 – Divieti
Art. 85 – Servizio di custodia e tenuta dei registri cimiteriali Art. 86 – Operazioni cimiteriali
Art. 87 ‐ Illuminazione votiva e altri servizi
CAPO XI ‐ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 43
Art. 88 – Vigilanza Art. 89 – Sanzioni
Art. 90 – Modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie Art. 91 – Disposizioni finali
Art. 92 – Entrata in vigore
Art. 93 – Disposizioni abrogative
ALLEGATO A ‐ TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE 46
ALLEGATO B – APPENDICE LEGISLATIVA 47
SANZIONI 48
CAPO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ‐ Oggetto, principi e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento ha ad oggetto le funzioni autorizzatorie e di vigilanza sulle operazioni funebri, di cremazione e cimiteriali conseguenti all’evento morte, nella garanzia della tutela della pietas per i defunti e della salvaguardia degli interessi igienico ‐ sanitari.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.
Art. 2 ‐ Funzioni comunali
1. Le funzioni comunali in materia di polizia mortuaria si distinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
2. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione, tumulazione.
3. Le funzioni cimiteriali riguardano l’esumazione, l’estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l’ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
4. Per le funzioni di cremazione si rinvia agli artt. 43 e segg. del presente regolamento.
5. Sono distinte dalle attività di cui ai punti precedenti del presente articolo le funzioni svolte dall’Ufficiale dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/2000.
Art. 3 – Competenze del Sindaco
1. Spettano al Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale, la manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 285/90. Il Sindaco con ordinanza determina:
‐ l’orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
‐ l’orario per il trasporto dei cadaveri, i percorsi consentiti, le modalità di sosta delle auto funebri, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito, nonché i giorni di interruzione dell’attività funebre tenendo conto della opportunità di non sospendere i servizi succitati per più di due giorni consecutivi;
‐ la sospensione nei cimiteri, in occasione della commemorazione dei defunti, dei lavori non ultimati da parte delle imprese edili.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al punto precedente il Sindaco si avvale della locale Azienda U.S.L. per la tutela degli interessi igienico ‐ sanitari e dell’ARPA per quelli di tipo ambientale.
Art. 4 – Dirigente Responsabile Servizio di polizia mortuaria
1. Il Dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa della Regione Umbria ed esercita le funzioni di vigilanza e di controllo precisate all’art. 88 del presente regolamento.
Art. 5 – Pubblicità degli atti e diritto di accesso
1. Nell’ufficio di polizia mortuaria e nei cimiteri è esposta al pubblico copia del presente regolamento, consultabile anche sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xx.xx
2. Nei cimiteri comunali sono conservati i registri di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/1990. Nell’ufficio di polizia mortuaria e nei cimiteri sono conservati tutti gli atti ed i documenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle funzioni in materia funeraria e cimiteriale, accessibili ai sensi del Regolamento Comunale per il diritto di accesso e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Art. 6 – Responsabilità
1. Il Comune adotta tutte le misure e cautele necessarie ad evitare situazioni di pericolo alle persone ed alle cose all’interno dei cimiteri e non assume responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad atti cagionati da persone estranee al servizio di custodia cimiteriale o da chiunque altro utilizzi in modo diverso da quello consentito i mezzi e gli strumenti a disposizione degli utenti.
2. Chiunque causi danni a persone o manufatti, strutture ed impianti cimiteriali, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del c.c., salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.
CAPO II – SERVIZI CIMITERIALI
Art. 7 – Servizi gratuiti
1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione, l’obitorio e la camera mortuaria;
b) l’inumazione nei casi di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari, nonché la cremazione dei cadaveri di persona indigente;
c) la fornitura della cassa mortuaria per gli indigenti, oppure appartenenti a famiglie bisogne, oppure nei casi di disinteresse da parte dei familiari;
d) la deposizione delle ossa nell’ossario comune;
e) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
f) le esumazioni ordinarie per il trasferimento dei resti nell’ossario comune, solo per i cadaveri di persone indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari.
2. Nelle ipotesi di gratuità dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale, i relativi oneri sono a carico del Comune di residenza del defunto. La condizione di indigenza o di bisogno è attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come definito dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i..
3. Salvo i casi contemplati al 1° comma del presente articolo, i servizi comunali, ivi compreso il deposito dei feretri in transito descritto all’art. 85, comma 2, lett. c), sono a pagamento secondo le tariffe stabilite e aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 8 – Dichiarazione di morte e formazione dell’atto di morte
1. Ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 396/2000 la dichiarazione di morte da parte dei soggetti legittimati od il relativo avviso o notizia in caso di morte in ospedali o altre strutture sono, rispettivamente, rese o trasmesse all’Ufficiale dello stato civile del luogo di decesso non oltre le ventiquattro ore dall’evento.
2. Per la registrazione dell’atto di morte l’Ufficiale dello stato civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000, nonché quelle dell’art. 78 del D.P.R. citato in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere.
Art. 9 ‐ Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere
1. In base all’art. 74 del D.P.R. 396/2000, ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l’Ufficiale dello stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso.
2. L’autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. da 8 a 10 del D.P.R. 285/90.
Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all’Azienda Unità Sanitaria Locale per l’adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. L’A.U.S.L. incarica il medico necroscopo dell’esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che, in caso di sussistenza di reato, rilascia il nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta rilasciato dalla Autorità Giudiziaria, l’Ufficiale dello stato civile autorizza l’inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell’ossario comune.
Art. 11 – Nati morti, feti e prodotti del concepimento
1. I nati morti sono assimilati ai cadaveri ai fini della formazione dell’atto di morte e del rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.
2. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 285/90 sono di competenza della locale Azienda U.S.L. le autorizzazioni per la sepoltura ed il trasporto:
a) dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
b) dei feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane;
c) dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane qualora i genitori ne abbiano richiesto l’accoglimento nel cimitero.
3. Nei casi previsti al 2° comma del presente articolo la domanda di seppellimento è presentata all’Azienda U.S.L. entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto; l’istanza deve essere corredata di certificato medico da cui si evinca la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Art. 12 – Parti anatomiche riconoscibili
1. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, spetta all’A.U.S.L. territorialmente competente autorizzare il trasporto, l’inumazione, tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l’amputazione.
2. Gli interessati possono, entro quarantotto ore dalla amputazione, scegliere la sepoltura o la cremazione della relativa parte anatomica con oneri a proprio carico.
CAPO III – TRATTAMENTI SUL CADAVERE
Art. 13 ‐ I trattamenti sul cadavere: imbalsamazione, tanatocosmesi e trattamento antiputrefattivo.
1. L’imbalsamazione del cadavere non può essere effettuata fino al compimento del periodo di osservazione prescritto dal medico necroscopo. Secondo quanto prescritto dall’art. 46 del d.P.R. 285/90, questa operazione è autorizzata dalla amministrazione comunale, previo parere della Azienda U.S.L. che, nell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia, valuta la congruità del metodo che deve essere praticato dal medico che procede al suddetto trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione alla imbalsamazione deve essere escluso, in base a distinte certificazioni del medico curante e del medico necroscopo, il sospetto di morte dovuta a reato.
2. La tanatocosmesi può essere svolta senza alcun tipo di autorizzazione, tenuto conto che tale operazione non ha alcun carattere invasivo sul cadavere.
3. Il trattamento antiputrefattivo disciplinato dall’art. 32 del D.P.R. 285/90 e da eseguirsi una volta compiuto il periodo di osservazione, è stato sospeso dalla deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria
n. 1066/2006, tranne nei casi in cui, in relazione alle specifiche situazioni, venga prescritto dal medico necroscopo o il cadavere debba essere trasportato in Paesi esteri che ne prevedano l’obbligatorietà. Con la
predetta deliberazione viene altresì indicato che tale trattamento viene praticato dagli addetti delle imprese o società di onoranze funebri che ne attestano l’avvenuta esecuzione in sede di redazione del verbale di chiusura del feretro, descritto al successivo art. 24 del presente regolamento. Il trattamento antiputrefattivo non va eseguito nel caso in cui il cadavere sia stato sottoposto ad imbalsamazione.
Art. 14 ‐ Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri
1. I cadaveri per i quali i familiari fino al sesto grado non provvedano alla sepoltura possono essere destinati, a richiesta, all’insegnamento o alle indagini scientifiche presso istituti o dipartimenti universitari. I Responsabili delle sale anatomiche devono annotare in un apposito registro le generalità dei cadaveri e l’indicazione delle parti che siano eventualmente prelevate dagli stessi per eseguire studi o ricerche. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri, prodotti fetali e di parti di cadavere è autorizzato dalla Azienda U.S.L., previo nulla osta dei Soggetti aventi titolo a disporre del cadavere.
2. Il trasporto al cimitero e l’eventuale successiva restituzione dei cadaveri e delle relative parti, da destinare alla sepoltura o alla cremazione è di competenza della autorità comunale.
3. L’Azienda U.S.L. può altresì autorizzare, su richiesta, la consegna agli istituti universitari, per scopi didattici e di studio, delle ossa deposte nell’ossario comune. Si tratta dell’unico caso in cui è possibile prelevare ossa umane dal cimitero. Il relativo trasporto è autorizzato dal Comune.
Art. 15 – Locali per l’osservazione dei cadaveri, l’autopsia, i riscontri diagnostici, l’accoglimento dei feretri prima del seppellimento
1. L’obitorio è il locale destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria;
c) deposito o trattamento igienico‐conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
d) autopsie per riscontro diagnostico e accertamenti medico‐legali.
2. La camera mortuaria è destinata ad accogliere i feretri prima del seppellimento. E’ dotata di arredi per la deposizione dei feretri, di acqua corrente e di finestre aperte verso la superficie scoperta interna del cimitero. Le pareti sono ricoperte di materiale facilmente lavabile ed il pavimento è di materiale idoneo ad assicurare il rapido smaltimento delle acque di lavaggio.
3. Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita dei cadaveri di persone:
a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al predetto servizio, nonché dei familiari. L’azienda U.S.L. può dettare prescrizioni per l’osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo‐diffusive, nonché delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.
Art. 16 ‐ Sala del Commiato
1. Ai sensi della Legge Regionale dell’Umbria n. 12/04 e delle linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 603/2005, nel cimitero di Terni un apposito locale denominato “sala del commiato”, viene adibito allo svolgimento delle cerimonie funebri nel rispetto della volontà del defunto e della pari dignità di tutti i cittadini. L’uso della sala viene concesso anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo.
2. La sala del commiato è dotata di appositi spazi per la sosta dei dolenti, il personale di servizio, il deposito dei materiali. E’ provvista di un sistema di condizionamento ambientale che assicura un’adeguata climatizzazione. I servizi igienici sono quelli propri del cimitero.
3. L’autorizzazione per l’utilizzo della sala può essere rilasciata dopo la formazione dell’atto di morte, il rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, cremazione, nonché al trasporto. Nella domanda sono indicati: le generalità del richiedente, del defunto, la data e l’orario della cerimonia funebre. L’uso è a titolo oneroso secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il Dirigente del servizio di polizia mortuaria o il gestore in caso di affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa vigente in materia, vigila e controlla il funzionamento dei servizi inerenti la sala del commiato.
CAPO IV ‐ FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
Art. 17 – Attività di onoranze funebri
1. Le imprese e le Società di onoranze funebri assicurano senza vincoli territoriali ed in forma congiunta lo svolgimento dei seguenti servizi e prestazioni:
a) composizione dei feretri e trasporto dei cadaveri;
b) vendita di casse funebri ed altri arredi in occasione di funerali;
c) attività di intermediazione di affari a seguito di mandato in forma scritta per il disbrigo di adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni amministrative di competenza dell’Amministrazione Comunale. Possono correlarsi alle succitate attività il noleggio di mezzi ed attrezzature ai fini della organizzazione delle cerimonie funebri;
2. Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle Imprese di onoranze funebri a seguito di dichiarazione di inizio attività sono, rispettivamente, sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. Lgs. 114/98 e 115 del T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931.
3. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un apposito registro nel quale verranno iscritte le imprese esercenti l’attività funebre autorizzate al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Le Imprese funebri provenienti da altri comuni che intendono esercitare la propria attività all’interno del Comune di Terni devono produrre la documentazione necessaria da sottoporre al controllo dell’Amministrazione e rispettare il presente regolamento.
4. L’attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, la realizzazione di opere di edilizia cimiteriale, le attività di gestione degli obitori, dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie
all’interno di strutture sanitarie o socio‐ sanitarie, con quella commerciale marmorea e lapidea svolta all’interno o all’esterno del cimitero.
5. Le imprese e le Società di pompe funebri operanti in Umbria, a prescindere dalla ubicazione della sede commerciale, informano la propria attività al rispetto delle disposizioni del Codice deontologico, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge della Regione Umbria n. 12/2004, approvato con D.G.R. dell’Umbria n. 575 del 30.03.2005, integrato con le determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali della Regione Umbria n. 558 del 01.02.2006 e n. 1269 del 22.02.2006.
6. Nello svolgimento della attività di onoranze funebri devono essere rispettati i principi della libera concorrenza di mercato. E’ assolutamente vietato alle imprese proporre a chiunque offerte o vantaggi finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di servizi funebri ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo all’interno di luoghi di cura e di degenza. Ai cittadini richiedenti devono essere fornite informazioni esatte e dettagliate sui servizi offerti. E’ vietato il ricorso a forme di pubblicità ingannevoli tali da condizionare la libertà di scelta del contraente.
7. Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei servizi, le Imprese e le Società di onoranze funebri devono disporre di adeguata dotazione di risorse umane, strumentali e organizzative, nonché delle professionalità necessarie a garantire la qualità del servizio. L’attività funebre deve essere svolta con almeno:
a) 4 operatori funebri o necrofori;
b) una dotazione minima e continuativa dei mezzi di trasporto consistente in: 1 autofurgone, 1 autovettura funebre;
c) una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si richiede l’autorizzazione;
d) una rimessa idonea da punto di vista igienico‐sanitario e della sicurezza.
8. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si devono uniformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.
9. Il conferimento di incarico e la negoziazione delle prestazioni inerenti l’attività di onoranze funebri avviene di norma nella sede dell’impresa o Società. L’attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche e private, degli obitori, delle camere mortuarie, della sala per il commiato, delle aree cimiteriali. E’ vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre.
10. Nel caso di utilizzo di loculi retrocessi, gli esercenti l’attività di onoranze funebri verificano, con la collaborazione dei responsabili del servizio di custodia dei cimiteri, che la cassa sia di dimensioni compatibili con quella del loculo destinato ad accoglierla.
11. Le tariffe dei servizi devono essere adeguate alle prestazioni rese. Il prezziario deve essere esposto nella sede dell’impresa o Società di onoranze funebri.
12. Ai legali rappresentanti delle Imprese e delle Società di onoranze funebri è imposto il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e.s.m.i. e delle Leggi vigenti in materia previdenziale ed assicurativa, compresa la certificazione di un’adeguata formazione professionale del personale.
Art. 18 ‐ Trasporto del cadavere al deposito di osservazione
1. In caso di trasporto disposto dalla Pubblica Autorità a seguito di morte sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, la stessa Autorità rilascia una copia dell’autorizzazione all’incaricato del trasporto ed una al Comune di decesso.
2. Prima che sia decorso il periodo di osservazione le salme devono essere trasportate entro contenitori impermeabili non sigillati, in condizioni tali da non recare pregiudizio per la salute pubblica e non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Art. 19 ‐ Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio
1. Consiste nel trasferimento del feretro dal luogo di decesso, dall’obitorio o dal deposito di osservazione ed arrivo a cassa chiusa al luogo di onoranze funebri, alla sala per il commiato, al cimitero o al crematorio.
2. L’autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Comune di decesso, ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.P.R. 285/90. E’ necessaria anche nel caso in cui il trasporto si svolga esclusivamente nell’ambito del territorio comunale.
3. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione in un Comune diverso da quello di decesso, con un unico atto amministrativo si autorizzano il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione.
4. Il trasporto viene effettuato dai Soggetti esercenti l’attività di onoranze funebri o da personale dipendente da tali soggetti con mezzi aventi le caratteristiche di cui all’art. 20 del D.P.R. 285/90. Non è più richiesta l’attestazione, all’esito di apposita verifica, della idoneità igienico‐sanitaria delle auto funebri, già di competenza della locale Azienda U.S.L.. Nello specifico registro, da conservare sul carro in ogni suo spostamento, deve essere apposto un timbro, secondo il fac‐simile di cui all’allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066/06, che attesti la sospensione dell’obbligo relativo alla succitata certificazione.
5. Non rientra nella definizione di trasporto di cadavere il trasferimento della persona deceduta eseguito all’interno della stessa struttura sanitaria, che deve essere effettuato esclusivamente da personale sanitario.
Art. 20 – Prescrizioni per la confezione delle casse in caso di inumazione
1. Si applicano le disposizioni degli artt. 74 e 75 del D.P.R. 285/90.
2. A seguito del conferimento di funzioni e compiti, già di competenza dell’ex Ministero della Sanità, operato con il d.P.C.M. 26/05/2000, la Regione Umbria, in base a valutazione tecnica, può autorizzare l’uso di materiale biodegradabile diverso dal legno secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1607/2001.
Art. 21 – Prescrizioni per la confezione delle casse in caso di tumulazione
1. Per il trasporto all’estero o dall’estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione di Berlino o da Comune a Comune, il cadavere deve essere confezionato secondo le prescrizioni dell’art 30 del
D.P.R. 285/90 e della indicazione della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.
2. Per il trasporto dei feretri in altro Comune, la Regione Umbria, in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1607 del 12/12/2001, può autorizzare l’uso di materiali diversi dal legno e dal metallo (zinco e piombo).
3. Secondo le indicazioni della menzionata deliberazione di Giunta n. 1607/2001, la Regione Umbria può autorizzare l’uso di valvole o dispositivi idonei a neutralizzare i gas di putrefazione, già di competenza dell’ex Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 285/90.
Art. 22 – Trasporto in casi particolari
1. Il Comune, salvo che non svolga il servizio direttamente, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti che dispongano delle necessarie attrezzature e che siano in possesso di titoli a ciò prescritti per effettuare secondo il metodo della turnazione:
a) il servizio di trasporto dei cadaveri nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio o al deposito di osservazione delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico e da tali locali trasferiti per accertamenti in altre strutture sanitarie su indicazione dell’Autorità Giudiziaria. In questo caso gli oneri del trasporto, ai sensi della Legge 26/2001, sono a carico dei familiari del defunto ove è avvenuto il decesso salvo le ipostesi di indigenza, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari;
2. Il servizio eventualmente svolto in convenzione dalle imprese locali verrà affidato tramite gara ad evidenza pubblica. Potranno svolgere il servizio solo le imprese in possesso dei requisiti prescritti nel bando.
3. E’ vietato ai soggetti esercenti l’attività funebre utilizzare, nello svolgimento dei servizi in convenzione di cui al comma 1, mezzi recanti indicazioni pubblicitarie, segni distintivi dell’impresa, nonché riferimenti a rapporti di convenzione con il Comune di Terni.
Art. 23 ‐ Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri
1. Per il trasporto delle ossa umane, dei resti mortali e delle ceneri si applicano le disposizioni previste per il trasporto dei cadaveri e non è necessario adottare particolari misure e cautele di tipo igienico ‐ sanitario.
2. I resti mortali devono essere racchiusi in idonei contenitori, recanti l’indicazione del nome e del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di persona sconosciuta verranno riportati il luogo e la data di rinvenimento delle spoglie.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente, debitamente sigillate e recanti all’esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto, secondo quanto prescritto dall’art. 2, 1° comma lettera e) del D.M. Interno 01/07/2002.
4. Per il trasporto internazionale di resti mortali e di ceneri non opera la Convenzione di Berlino, descritta ai successivi artt. 25 e segg. del presente Regolamento, che concerne esclusivamente il trasporto dei cadaveri.
Art. 24 ‐ Verbale di chiusura del feretro
1. La chiusura del feretro può essere effettuata dopo la formazione dell’atto di morte ed il rilascio della autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
2. Il verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 nonché delle indicazioni delle deliberazioni della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066 del 2006 e n. 2274 del 2006.
3. In base a quanto precisato dalla deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066 del 21/06/2006, successivamente integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 2274 del 20/12/2006, al momento della chiusura del feretro, l’identificazione del defunto, l’applicazione dei sigilli per attestare la regolarità del confezionamento del feretro e la certificazione dell’osservanza delle norme prescritte per il trasporto, sono effettuate dall’addetto alla chiusura e dall’addetto al trasporto, che accertano l’esecuzione dei succitati adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. e s.m.i..
4. Esternamente al feretro viene applicata una targhetta metallica, recante in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della persona deceduta.
5. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall’addetto alla chiusura e dall’addetto al trasporto, secondo il modello di cui all’Allegato 1 della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 2274 del 20/12/2006 per i trasporti fuori Comune e secondo il modello stilato dal servizio di polizia mortuaria del Comune per i trasporti all’interno del territorio comunale.
6. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l’arrivo del feretro. Copia di tale ricevuta è trasmessa, a cura dello stesso responsabile al Comune di provenienza del defunto.
7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione verifica l’integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell’incaricato del trasporto; inoltre, controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell’Impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro.
Art. 25 ‐ Trasporti funebri internazionali
1. Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90 e da accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
2. L’Italia ha ratificato i seguenti accordi:
a) Convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10/02/1937 ed approvata in Italia con R.D. 1379/1937. Tale Convenzione prevede l’osservanza di determinate prescrizioni sanitarie. Per il trasporto dei cadaveri negli Stati firmatari è contemplata la formazione, in lingua italiana e francese, di uno specifico documento, denominato “Passaporto mortuario”;
b) Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con X.X. 00 giugno 1938, n. 1055;
c) Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto dei feretri attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe.
3. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino, oltre all’Italia, sono:
a) Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.
Art. 26 ‐ Estradizione di cadaveri
A) Verso Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M. 26/05/2000, deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1607/2001, Circolare Sefit 24/07/2002 n. 4770).
1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di decesso rilascia il “Passaporto mortuario” dopo aver acquisito i seguenti documenti:
a) estratto per riassunto dell’atto di morte;
b) attestazione dell’Impresa di onoranze funebri da cui si evinca espressamente:
c) che il feretro è stato confezionato secondo le prescrizioni previste nella succitata Convenzione, differenziate a seconda che il trasporto sia effettuato per ferrovia, xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx;
d) che il trasporto non comporta inconvenienti dal punto di vista igienico ‐ sanitario e medico – legale e che sono state osservate le prescrizioni relative al trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 285/90;
e) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
2. Il Passaporto mortuario contiene tutte le indicazioni e le autorizzazioni al trasporto, che non occorre ripetere in un altro specifico documento.
3. Dell’avvenuto rilascio del Passaporto mortuario viene data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera.
B) Verso Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Berlino (Art. 29 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M. 26/05/2000, deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1607/2001, Circolare Sefit 24 luglio 2002, n. 4770)
1. L’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di decesso. Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:
a) nulla osta della competente Autorità consolare straniera alla introduzione del cadavere nel Paese estero;
b) estratto per riassunto dell’atto di morte;
c) verbale di chiusura del feretro, redatto e sottoscritto dall’incaricato alla chiusura e dall’incaricato al trasporto secondo le modalità previste all’art. 24 del presente Regolamento, in cui è certificata l’osservanza delle prescrizioni dell’ art. 30 del D.P.R. 285/90. Deve essere attestata l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 32 del D.P.R. 285/90 nei casi descritti all’art. 13 comma 3 del presente regolamento;
d) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
e) in caso di malattie infettivo ‐ diffusive attestazione circa l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art 25 del D.P.R. 285/90.
2. La firma del Dirigente che autorizza l’estradizione delle salme deve essere legalizzata, a cura della parte interessata, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non vi siano convenzioni internazionali che esentino da tale procedura.
Art. 27 ‐ Introduzione di cadaveri
A) Da Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M. 26/05/2000, deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1607/2001, Circolare Sefit 24/07/2002 n. 4770).
1. L’Autorità competente del luogo da cui parte il trasporto funebre rilascia il Passaporto Mortuario, secondo il modello allegato alla predetta Convenzione.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) estratto per riassunto dell’atto di morte o certificazione equipollente;
b) certificato della autorità sanitaria dello Stato estero da cui risulti che sono state osservate le prescrizioni relative al confezionamento del feretro ed al trattamento antiputrefattivo.
c) certificato medico recante l’indicazione della causa di morte;
d) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del Paese di estradizione.
3. In caso di cremazione da effettuare sul territorio italiano, è necessario acquisire una dichiarazione della Autorità competente del Paese di estradizione, da cui si escluda, in base a certificazione medica, il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre il nulla osta della Autorità Giudiziaria del luogo di decesso.
B) Da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino (Art. 28 del d.P.R. 285/90, deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1607/2001, Circolare Sefit 24 luglio 2002, n. 4770)
1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre va presentata alla Autorità consolare italiana presente nel Paese di partenza della salma.
2. Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell’atto di morte;
b) certificato della Autorità sanitaria competente del luogo di decesso, attestante l’osservanza delle prescrizioni relative al confezionamento del feretro ed al trattamento antiputrefattivo, qualora previsto dalla normativa dello Stato estero;
c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del Paese di estradizione;
d) certificato medico recante l’indicazione della causa di morte.
3. Qualora si intenda eseguire la cremazione nel territorio italiano, è necessario acquisire una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente del Paese di estradizione che escluda, in base a certificazione medica, il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il nulla osta della Autorità Giudiziaria dello Stato in cui è avvenuto il decesso.
4. L’Autorità consolare italiana, verificata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Comune di destinazione.
5. Il Dirigente/Responsabile del servizio di Polizia mortuaria rilascia il titolo autorizzatorio e ne informa l’Autorità consolare italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri.
6. Viene inoltre data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale il feretro viene introdotto in Italia.
Art. 28 – Trasporto di cadavere da o per lo Stato Città del Vaticano
1. Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato delle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con X.X. 00.0.0000, n. 1055.
2. La domanda di trasporto deve essere corredata della seguente documentazione:
a) certificato di morte;
b) certificato medico da cui risulti che il defunto non era affetto da malattia infettivo diffusiva;
c) certificato dal quale risulti che si evinca che non vi era epidemia nel luogo di decesso;
d) dichiarazione attestante l’osservanza delle prescrizioni in materia di trasporto di cadaveri previste dalla convenzione.
3. I documenti rilasciati dallo Stato Città del Vaticano sono esenti da ogni visto di conferma da parte della rappresentanza diplomatica italiana presso la Santa Sede; quelli rilasciati dalle Autorità italiane devono essere legalizzati.
Art. 29 – Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre
a) Le imprese esercenti il trasporto funebre nell’ambito del territorio comunale sono tenute al pagamento di una tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, da versare all’Ufficio di Polizia mortuaria.
b) Le somme da corrispondere sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, anche con differenziazione a seconda che si tratti di trasporti funebri interamente svolgentisi nell’ambito del territorio comunale o interessanti anche altri comuni, oppure all’estero.
CAPO V ‐ SEPOLTURE
Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale
1. Viene adottato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto agli artt. da 54 a 59 del D.P.R. 285/90. Nel Piano regolatore cimiteriale viene programmato e disciplinato, con riferimento ad un periodo di trenta anni, lo sviluppo dei cimiteri e la realizzazione del crematorio, tenuto conto:
a) del Piano regolatore generale e della pianificazione territoriale regionale, predisposta d’intesa con gli Enti Locali e richiamata dalla Legge della Regione Umbria n. 12/2004 e dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 603 del 2005;
b) della valutazione delle prevedibili evoluzioni nel tempo delle domande delle differenti pratiche funerarie (inumazione, tumulazione, cremazione) o di differenti tipologie di sepolcri.
2. Il Piano regolatore cimiteriale determina le varie tipologie di sepoltura, nonché le relative caratteristiche tecniche e strutturali, con la finalità di garantire il minore impatto sull’ambiente.
3. I cimiteri sono delimitati da recinzione ed isolati dall’abitato mediante le zone di rispetto, definite dal Piano regolatore generale ai sensi dell’art. 338 del X.X.XX.XX., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 26 della Legge 1° agosto 2002, n. 166 tenuto conto dei seguenti fattori:
a) le esigenze di ampliamento degli impianti cimiteriali in relazione ai sistemi di sepoltura ed al relativo andamento nel tempo;
b) la dotazione necessaria di strutture e di parcheggi per gli utenti;
c) il rispetto delle attività di culto.
Art. 31 – Inumazione
1. Consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra.
2. La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. da 58 a 59 e da 68 a 73 del D.P.R. 285/90.
Art. 32 ‐ Tumulazione
1. E’ disciplinata dall’art. 76 del d.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio debolmente armato ‐ gettato in opera o prefabbricato ‐, o altro valido materiale‐composizioni di materiali ‐ lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all’interno ‐, avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nel quale i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
2. Il dimensionamento minimo volumetrico interno dei loculi‐nicchie ordinari è al massimo di 70 cm di altezza, 2,40 m di lunghezza ed una profondità di 85 cm. A questo ingombro, a seconda di tumulazione laterale o frontale va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
3. Il manufatto destinato singolarmente a contenere un cadavere deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l’estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere più loculi o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.
Art. 33 ‐ Resti mortali
1. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, si definiscono resti mortali il risultato della incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione decorso il periodo ordinario decennale di inumazione o ventennale di tumulazione.
Art. 34 – Esumazioni ordinarie
1. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/90 e dalla Circ. Min. San. N. 10/98 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare preventivamente i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvengono. Copia delle succitate ordinanze è trasmessa alla locale Azienda U.S.L., che può formulare indicazioni e prescrizioni di carattere igienico – sanitario. Le operazioni di esumazione ordinaria non necessitano di autorizzazione dirigenziale. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora, all’esito delle operazioni di esumazione il responsabile del servizio di custodia accerti che la mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:
a) il mantenimento nella fossa originaria;
b) la reinumazione in apposito reparto del cimitero;
c) la cremazione.
3. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione a condizione che tali preparati non siano nocivi o inquinanti il suolo. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.
4. Il Sindaco con ordinanza di cui al comma 1, può prevedere che non siano effettuate le operazioni di esumazione ordinaria nei periodi di luglio ed agosto qualora vengano registrate in presenza di temperature più elevate della media stagionale. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.
Art. 35 ‐ Esumazioni straordinarie
1. Sono regolate dagli artt. 83 ed 84 del d.P.R. 285/90 e si differenziano dalle operazioni di esumazione ordinaria in quanto eseguite prima della scadenza del periodo ordinario di dieci anni dalla inumazione nei seguenti casi:
a) per ordine della Autorità Giudiziaria;
b) a richiesta degli aventi diritto per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;
c) per procedere alla cremazione.
2. Sono autorizzate dal Dirigente/Responsabile del servizio di polizia mortuaria ed eseguite alla presenza dell’incaricato del predetto ufficio.
3. Qualora venga richiesto il trasferimento ad altro cimitero o debba essere eseguita la cremazione presso un impianto situato in altro Comune viene autorizzato anche il trasporto.
4. Ad esclusione di quelle disposte a richiesta della Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli o condizioni, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. Con deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066/2006 è sospeso l’obbligo, prescritto all’art. 84, lettera b) del d.P.R. 396/2000, di dichiarazione, da parte dell’operatore sanitario della locale Azienda U.S.L., che l’esumazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica qualora siano trascorsi due anni dalla morte in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa.
6. Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
Art. 36 ‐ Estumulazioni alla scadenza della concessione
1. Sono disciplinate dall’art. 86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel liberare i tumuli dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato. Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate prima del 10/02/1976, possono essere eseguite solo qualora sia necessario trasferire i feretri ad altra tumulazione.
2. Sono regolate dal Sindaco, con apposite ordinanze, che indicano i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione dei resti. Le succitate ordinanze sono trasmesse alla locale Azienda
U.S.L. che può dettare prescrizioni e cautele di carattere igienico – sanitario.
3. I feretri estumulati sono soggetti all’obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura nella cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione. Nell’eseguire tali operazioni, ai sensi dell’art. 87 del d.P.R. 285/90 che opera uno specifico richiamo all’art. 410 del codice penale, e’ assolutamente vietato eseguire interventi di riduzione del cadavere. Il periodo ordinario di inumazione, della durata di 10 anni (3.653 giorni) può essere ridotto a 5 (1826 giorni) qualora la tumulazione sia stata superiore a 20 anni (7305 giorni).
4. Secondo quanto indicato dalla deliberazione n. 1607 del 12/12/2001, la Regione Umbria può autorizzare il prolungamento o la riduzione del periodo decennale di inumazione o la riduzione del periodo quinquennale di inumazione di cui al punto precedente qualora nei cimiteri comunali si realizzino le condizioni per consentire tali variazioni. In questo caso si applicano le procedure descritte all’Allegato 1 della succitata deliberazione che, ai fini della relativa istruttoria, contemplano la necessità di una relazione geologica dei terreni ed il parere della locale Azienda U.S.L..
5. Qualora il responsabile del servizio di custodia accerti la completa mineralizzazione, il periodo di inumazione può non venire praticato ed i resti possono essere immediatamente raccolti in cassette ossario, da collocare in cellette ossario o in altra tumulazione.
Art. 37 ‐ Estumulazioni prima della scadenza della concessione
1. Le estumulazioni possono essere autorizzate, ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 285/90, dal dirigente del Servizio prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell’anno per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro o far eseguire la cremazione.
2. Qualora non si proceda alla cremazione, si provvederà alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione per un periodo di 10 anni, abbreviabile a 5 anni qualora la tumulazione abbia avuto una durata superiore a 20 anni. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d’uso del loculo deve essere pari ad almeno 20 anni, con eventuale prolungamento dell’originaria concessione per il tempo occorrente, previo apposito atto amministrativo.
3. Con la deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066/2006 è stata sospesa l’applicazione dell’art. 88 del d.P.R. 285/90 concernente l’obbligo, da parte dell’operatore sanitario, di verifica della perfetta tenuta del feretro e della trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Tale adempimento è eseguito dagli incaricati della Impresa o Società di onoranze funebri alla presenza del responsabile del Servizio o di personale dallo stesso appositamente incaricato.
4. Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originaria.
Art. 38 – Ossario comune
1. E’ un manufatto destinato ad accogliere, in forma promiscua o entro apposite cassette di zinco le ossa:
a) raccolte nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione nel caso di concessioni a tempo determinato, quando i familiari non intendano provvedere ad altra destinazione delle stesse all’interno del cimitero;
b) rinvenute nei casi di cui all’art. 5 del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa sono sottratte alla vista del pubblico e conservate in perpetuo. In caso di saturazione viene predisposto un altro ossario o ampliato quello esistente.
Art. 39 – Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e provenienti da altre attività cimiteriali
1. Secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.
Art. 40 ‐ Oggetti rinvenuti.
1. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali del defunto rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione od estumulazione sono riconsegnati agli aventi diritto previa redazione di apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno è consegnato al reclamante e l’altro conservato agli atti dell’ufficio di ragioneria dell’Ente. Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi, entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Art. 41 ‐ Reparti speciali
1. Nel cimitero Urbano è presente un reparto speciale per l’inumazione dei defunti ebrei, secondo le modalità stabilite dalla Legge 8 marzo 1989, n. 101 che regola i rapporti con l’unione delle Comunità Ebraiche in Italia. Le relative aree sono concesse a titolo oneroso, secondo i canoni stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale, per un periodo non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza, ai sensi della legge sopracitata.
2. In relazione alla disponibilità di aree definita nel Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere istituiti reparti speciali per la sepoltura di cadaveri e spoglie mortali di persone appartenenti ad altre comunità religiose.
3. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta possono essere concesse aree all’uopo contemplate nel Piano Regolatore Cimiteriale, per la sepoltura dei cadaveri dei propri connazionali.
Art. 42 ‐ Sepolture dei militari e dei caduti per eventi bellici
1. Nel cimitero urbano si trovano il Sacrario Militare regolato dalla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e s.m.i., il monumento ai militari caduti e la cappella dei Garibaldini dell’Associazione Reduci Garibaldini.
2. Nel cimitero di Papigno è presente la tomba dell’A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani – ove sono tumulati i membri dell’Associazione medesima.
3. Sono presenti nel cimitero di Terni dei sacrari in onore dei defunti appartenenti alle forze dell’ordine.
CAPO VI ‐ CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 43 ‐ Autorizzazione alla cremazione
1. La cremazione è alternativa alla inumazione ed alla tumulazione. Viene eseguita nel forno crematorio individuato nell’atto di autorizzazione.
2. La Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015 n.11 e la Legge della Regione Umbria n. 9 del 16 novembre 2018 prevede che l’autorizzazione alla cremazione sia rilasciata, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che informa il Comune di ultima residenza del defunto1. Nel caso in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura. In caso di decesso all’estero l’autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.
3. L’autorizzazione alla cremazione può essere accordata:
a) in presenza di una disposizione testamentaria del defunto nella forma del testamento pubblico, segreto od olografo. L’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito
alle disposizioni del defunto. E’ fatta salva l’ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva al testamento;
b) in caso di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L’adesione deve rimanere sino all’ultimo istante di vita dell’associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari;
4. in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, in cui si attesti di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto in merito alla cremazione. Tale dichiarazione deve essere resa dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art.1 della Legge 76/2016 o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa al Comune di decesso o di ultima residenza. In quest’ultimo caso l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto informa l’ufficiale dello stato civile del comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione2.
5. L’autorizzazione alla cremazione è subordinata alla presentazione, da parte dell’avente titolo alla relativa richiesta, di un certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve indicare anche l’eventuale presenza di protesi elettroalimentate da radionuclidi. Secondo quanto precisato nella deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 296 del 22/02/2006, la firma del sanitario apposta in calce al certificato non deve essere autenticata dal coordinatore sanitario. Non può essere autorizzata la cremazione di cadavere, portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco che possono arrecare danno all’impianto di cremazione, se non previo espianto del medesimo da effettuarsi da parte del medico necroscopo o altro medico, iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, ad hoc incaricato ed autorizzato, nelle modalità indicate nei protocolli operativi delle Aziende Sanitarie regionali. Alle strutture del Servizio Sanitario regionale spetta altresì lo smaltimento del relativo rifiuto3.
6. In caso di morte violenta o sospetta di esserlo o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. La cremazione di cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, è consentita solo per espressa volontà del de cuius. Nel caso di richiesta di cremazione di cadavere di persona deceduta successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e per il quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, il rilascio dell’autorizzazione, dietro presentazione da parte degli aventi titolo o , in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, è competenza dell’Ufficiale di stato civile del comune ove è sepolto il defunto4.
8. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza.
9. L’ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione dei resti mortali in caso di comprovata necessità inclusa l’insufficienza di sepolture nei cimiteri. Per la cremazione dei resti mortali non occorre acquisire il
2 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
3 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato ed il nulla osta della Autorità Giudiziaria. E’ necessario l’assenso del coniuge, o, in mancanza, degli aventi titolo5.
10. In caso di disinteresse da parte dei familiari, il silenzio degli stessi equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali qualora questa pratica funeraria sia stata espressamente prevista nelle ordinanze sindacali che disciplinano le operazioni di esumazione ordinaria e quelle di estumulazione alla scadenza della concessione.
11. Il servizio di cremazione è a titolo oneroso, ai sensi della Legge n. 26/2001 secondo le tariffe che verranno stabilite ed aggiornate con Deliberazione di Giunta Comunale una volta realizzato il crematorio presso il civico cimitero.
Art. 44 ‐ Cadaveri portatori di protesi
1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, salvo il caso di quelle elettroalimentate da radionuclidi, che devono essere eliminate da personale professionalmente abilitato prima della chiusura del feretro, su segnalazione dell’avente titolo alla cremazione, che è responsabile, anche in solido, per l’eventuale inosservanza di tale adempimento.
Art. 45 ‐ Materiali delle bare in caso di cremazione
1. Le casse destinate alla cremazione devono essere di legno dolce non verniciato o comunque di materiale la cui combustione non emani fumi inquinanti.
Art. 46 ‐ Crematori e Servizio Pubblico della cremazione
1. I crematori devono essere realizzati, previa autorizzazione regionale, all’interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dal Comune e corredati da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, nonché quelle tecnico sanitarie degli impianti e dei sistemi di assorbimento dei fumi e delle esalazioni in base alla normativa vigente.
3. L’affidamento e la gestione del servizio pubblico della cremazione sono disciplinati dalla normativa in materia. L’affidatario del servizio è responsabile della compilazione delle registrazioni concernenti la cremazione.
4. Il crematorio di cui si doterà il Comune di Terni sarà ubicato all’interno del Cimitero Urbano.
Art. 47 ‐ Modalità di destinazione delle ceneri
1. Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale dell’Umbria 11 del 9 aprile 2015 e n. 11 del 16 novembre 2018 ed in base alle indicazioni dalla deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 603 del 30/03/2015, le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:
‐ tumulate;
‐ inumate;
‐ affidate al coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto o altra persona a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestare la volontà6;
‐ disperse.
Art. 48 ‐ Tumulazione delle ceneri
1. La tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.
2. Nei cimiteri del Comune di Terni la tumulazione delle ceneri è effettuata in un colombario comunale o in singole opere murarie.
3. Il colombario comunale è costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una urna di capacità adeguata ad accogliere interamente le ceneri di un unico cadavere. Le cellette sono destinate ad accogliere urne cinerarie ciascuna di dimensioni max. mt. 0,30 x 0,30 x 0,50.
4. In caso di tumulazione delle ceneri in nicchie cinerarie individuali, le misure di ingombro libero all’interno dell’opera muraria non possono essere inferiori a mt 0,30 x 0,30 x 0,50.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari o cappelle appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione riconosciute dalla Regione, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Legge Regionale dell’Umbria n. 12/2004. Con deliberazione di Giunta Comunale verranno approvate le tariffe per l’uso di detti colombari.
6. Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell’opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.
7. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.
8. E’ consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.
Art. 49 ‐ Inumazione delle ceneri
1. L’inumazione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente. L’autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state affidate per un determinato periodo di tempo al coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai familiari di primo grado o altra persona a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestare la volontà7 secondo le procedure di cui all’art. 50 del presente regolamento comunale. L’urna sigillata, di materiale biodegradabile, è inumata in area
6 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile per frazioni di anno sino alla durata massima di dieci anni.
2. Le fosse per le inumazioni devono avere la dimensione minima di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 1,00 ed essere separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,25. Xxxxxx inoltre essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila e della fossa.
3. L’inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile, costituendo una forma peculiare di dispersione, può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata in vita dal de cuius, con esclusione della possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/00 da parte dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e segg. del c.c..
4. Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo oneroso.
Art. 50 ‐ Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare di primo grado
1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un contenitore avente le caratteristiche descritte all’art. 23, 3° comma, del presente regolamento. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. E’ vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne. L’affidamento delle ceneri, ai sensi della legge n. 130/2001 e dell’art.184 della Legge Regionale n.11/2015 e successive modifiche ai sensi dell’art. 14 della Legge Regione Umbria n. 9 del 16 novembre 2018, è realizzata nel rispetto della volontà del defunto ovvero comprovata mediante disposizione testamentaria, iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza , dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art,1 della Legge 76/2016 o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi fermo restando che non può essere consentito l’affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti8.
2. La custodia dell’urna è disposta, nel rispetto della volontà del defunto, nei confronti di un affidatario unico, individuato nella persona del coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto o di un familiare avente diritto. E’ condizione necessaria per l’affidamento l’assenza di divieti determinati da disposizioni della Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza9.
3. La consegna dell’urna alla persona affidataria da parte del Responsabile del crematorio avviene previo rilascio di autorizzazione da parte dell’Autorità comunale competente ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/00, in relazione al luogo di conservazione dell’urna. La consegna stessa viene verbalizzata in un documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno presso l’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’affidamento10 del Comune di decesso, uno consegnato all’affidatario dell’urna. Quest’ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell’urna, che può essere eseguito anche con l’ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto, dell’affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri sono altresì annotati nel Registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90 tenuto nel Comune di conservazione dell’urna.
4. L’affidatario è tenuto a custodire l’urna con diligenza, al fine di garantire la conservazione nel tempo delle ceneri ed evitare ogni eventuale forma di alterazione, manomissione o profanazione.
8 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020 9 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020 10 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
L’Amministrazione comunale può eseguire, d’ufficio o su segnalazione di terzi, i controlli necessari per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell’urna.
5. In caso di decesso dell’affidatario, qualora non sia possibile la detenzione dell’urna da parte di altro familiare, così come individuato ai sensi del 2° comma del presente articolo, l’urna viene riconsegnata al cimitero per essere collocata in una nicchia cineraria, in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune.
6. In caso di trasferimento dell’urna in altro Comune, viene rilasciata una autorizzazione al trasporto, previa comunicazione al Comune di destinazione.
7. L’affidamento dell’urna è a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 51 – Cinerario Comune
1. E’ un manufatto destinato ad accogliere entro apposite urne o in forma indistinta le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.
Art. 52 ‐ Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto, se diverso da quello di morte. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l’Ufficiale dello stato civile trasmette a quest’ultimo copia della autorizzazione rilasciata.
2. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n.130/2001 nonché all’art.184 della Legge regionale n.11/2015 , modificato dall’art.14 della Legge regionale
n.9 del 16 novembre 2018, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto rilasciata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarata dagli aventi titolo, individuati ai sensi dell’art. 43, comma 4, del presente regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/200011.
3. E’ consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.
4. La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, figli o dei familiari aventi diritto. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, figli, altri famigliari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l’attività funebre12.
Può essere eseguita:
11 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
12 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
a) nel cinerario comune, alla presenza del custode, che annota l’operazione nel Registro di cui all’art. 52 del d.P.R. 285/90;
b) in aree private all’aperto;
c) in natura.
5. La dispersione in area privata è ammessa con il consenso formale del proprietario dell’area, in qualunque forma manifestato, e non può dare luogo ad attività lucrative.
6. La dispersione in natura è consentita previo nulla osta degli Enti e dei Soggetti preposti alla cura dell’ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente. La dispersone in aree di proprietà comunale è autorizzata dal Dirigente/Responsabile della Direzione Patrimonio.
7. Lo spargimento delle ceneri è consentito in campagna ed in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo, nei laghi ad oltre 100 m. dalla riva e nei tratti di fiume liberi da natanti e manufatti.
8. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per l’idoneità della balneazione.
9. La dispersione delle ceneri è vietata:
‐ nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1 n. 8 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. xxx.xx ed xxx.xx;
‐ nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
‐ in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.
10. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal de cuius. In mancanza di tale indicazione, è effettuata dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal Presidente di Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, infine, da personale autorizzato del Comune.
11. La dispersione in aree private o in natura è effettuata alla presenza di un incaricato del Comune, che redige apposito verbale della succitata operazione. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l’ufficiale dello stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.
12. La dispersione delle ceneri effettuata secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo è a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.
13. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto configura il reato di cui all’art. 411 del codice penale.
CAPO VII ‐ CONCESSIONI CIMITERIALI
Art. 53 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “area cimiteriale” una porzione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di tombe e cappelle funerarie, per la sepoltura di cadaveri appartenenti a famiglie o determinate categorie o gruppi di persone;
b) per “sepolcri privati” la modalità di collocazione cimiteriale in sito diverso dalla inumazione in campo comune;
c) per “cappella” un manufatto, realizzato sul demanio cimiteriale, in cui è possibile tumulare sia nei vani interrati che nella porzione sopraelevata e le cui dimensioni minime sono metri tre per tre o tre per quattro;
d) per “tomba” un manufatto, realizzato sul demanio cimiteriale, in cui è possibile tumulare solo nei vani interrati e le cui dimensioni massime sono tre metri per tre metri o tre metri per quattro metri;
e) per “loculo ordinario” e per “loculo ossario” le strutture realizzate dal Comune sul demanio cimiteriale destinate ad accogliere, rispettivamente il cadavere e le ossa del defunto;
f) per “loculo retrocesso” la struttura utilizzata dal concessionario e che viene restituita all’Amministrazione Comunale per traslazione del cadavere in altra sede.
g) per “colombario” il complesso dei vari ordini sovrapposti di loculi.
h) per “diritto di sepoltura” il diritto primario ad essere sepolti (ius sepulchri) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire altri (ius inferendi in sepulchrum) nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.
Art. 54 – Cadaveri accolti nei cimiteri del Comune di Terni
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei cimiteri comunali sono ricevuti qualora non ne venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri di coloro i quali abbiano dovuto trasferire la propria residenza in altro Comune:
‐ per motivi di ricovero permanente e di cura in strutture ed istituti di assistenza agli anziani e ai malati;
‐ per ragioni di permanenza in istituti di pena.
b) i cadaveri di persone che, in base a valutazione discrezionale dell’Ente, si siano distinti per opere di ingegno e per vantaggi e benefici alla città di Terni.
Art. 55 – Provvedimento di concessione
1. Ogni atto di concessione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente regolamento comunale, nonché al pagamento del relativo canone, così come fissato con deliberazione della Giunta Comunale, nell’ambito della disciplina generale definita dal Consiglio Comunale ex art. 42, 1° comma, lettera f) del D.Lgs. 267/2000.
2. L’atto di concessione consegue all’esito di un procedimento avviato su domanda degli interessati. Ha forma scritta ad substantiam ed deve indicare i seguenti elementi:
a) il concessionario/i e gli aventi diritto alla sepoltura (quest’ultimi indicati solo per la concessione di loculi);
b) l’oggetto, ovvero se si tratti di area cimiteriale per l’edificazione di manufatti sepolcrali o di manufatti già realizzati dalla stessa amministrazione comunale. Nel primo caso la concessione comporta anche il diritto di edificare, nel secondo caso concerne esclusivamente il diritto d’uso della struttura, in coerenza con la destinazione funzionale della stessa;
c) la data di inizio e la durata;
d) gli obblighi e gli oneri del concessionario ed i casi di rinuncia, rinnovo, revoca, decadenza, estinzione della concessione.
Art. 56 – Diritto d’uso delle sepolture private
1. Nel rispetto del presente regolamento, il diritto d’uso viene definito nell’atto di concessione in relazione alla tipologia del sepolcro e viene esercitato sino all’esaurimento della capacità di accoglimento dello stesso impianto.
2. In caso di concessione a privati, il diritto d’uso è riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia, comprendente il coniuge, i parenti fino al sesto grado e gli affini entro il terzo grado.
3. Qualora destinatari della concessione siano enti, il diritto d’uso è riferito alle indicazioni contenute nello statuto ed all’ordinamento degli enti stessi.
4. Hanno inoltre diritto di sepoltura nei sepolcri privati, su istanza scritta del concessionario e previa autorizzazione comunale:
a) i cadaveri di persone che al momento del decesso erano conviventi con il concessionario, in base a quanto attestato dalle risultanze anagrafiche o accertato con sentenza del giudice ordinario. Sono escluse, in quanto non aventi titolo, le persone conviventi con i familiari del concessionario.
b) i cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario, con esclusione dei suoi familiari. Concretano i casi di benemerenza:
- le azioni di soccorso e di salvataggio del concessionario, attestate da riconoscimenti di organi ufficiali o dichiarazioni di organizzazioni cui facevano parte i soccorritori;
- attività di solidarietà nei confronti del concessionario, certificate da organizzazioni di volontariato riconosciute o da ONLUS.
- le attività di soccorso nel corso di calamità naturali occorse al comune a beneficio della comunità locale di cui il concessionario faceva parte.
5. L’Amministrazione Comunale può modificare in ogni tempo per esigenze del cimitero le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue a quelle già date in concessione
Art. 57 – Tipi di sepolture private
1. Nei cimiteri comunali le sepolture private possono essere realizzate direttamente dal Comune ed essere oggetto di concessione d’uso rispetto al manufatto finito oppure essere realizzate dai privati su aree concesse in uso per tale scopo. I tipi di sepolture a sistema di tumulazione sono i seguenti:
a) tomba per 1 posto salma
b) tomba per 2 posti salma
c) tomba ad un lato per 5 posti salma
d) tomba a due lati per 10 posti salma
e) cappella ad un lato per 10 posti salma
f) cappella a due lati per 20 posti salma
g) loculi ordinari, loculi ossari e xxxxxxx xxxxxxxxx
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
3. Per i campi di inumazione per famiglie e collettività e per particolari monumenti funebri, l’area concedibile è stabilita caso per caso a seconda della richiesta o disponibilità.
Art. 58 – Onerosità delle sepolture
1. Tutte le concessioni sono a titolo oneroso, salvo quelle relative a sepolture finalizzate ad accogliere i cadaveri di persone che abbiano acquisito speciali meriti riconosciuti formalmente con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Sia nel caso di concessioni di aree che di loculi cimiteriali il pagamento dei canoni deve essere eseguito prima della stipula dei relativi atti nei quali sono indicati gli estremi di versamento. La tumulazione dei cadaveri nei loculi cimiteriali può essere eseguita dopo la stipula dell’atto di concessione.
Art. 59 – Criteri generali di assegnazione dei loculi/tombe/cappelle cimiteriali
1. Non si possono concedere loculi o altri manufatti cimiteriali a coloro che siano già titolari di analoghe concessioni in altri cimiteri ubicati nell’ambito del territorio comunale, salvo che non siano stati occupati tutti i posti salma inerenti la concessione già rilasciata.
2. L’assegnazione dei manufatti cimiteriali avviene previa istanza degli aventi diritto così come individuati dall’art. 54 del presente regolamento.
3. Nella domanda è necessario indicare per quale cimitero tra quelli presenti nel territorio comunale viene richiesta l’assegnazione, nonché il numero delle sepolture richieste. Vengono stilate singole graduatorie per ognuno dei 16 cimiteri presenti nel Comune di Terni secondo l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza. L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. Per la tumulazione dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri possono essere concesse soltanto cellette ossario o nicchie cinerarie.
Articolo 60 - Criteri riservati di assegnazione dei loculi
1. Hanno diritto di precedenza nel caso di concessioni di loculi:
a) gli aventi titolo in costanza del decesso di un familiare;
b) i familiari dei defunti già tumulati provvisoriamente in manufatti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
c) Il coniuge superstite del defunto può chiedere la concessione anticipata di un loculo ordinario o di un loculo ossario situato accanto a quello del coniuge defunto e riservato alla propria futura tumulazione;
d) per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con i parenti entro il 1° grado già deceduti è possibile ottenere due nuovi loculi su richiesta di un familiare e retrocessione dei loculi avuti in concessione.
Art. 61 – Concessioni di aree cimiteriali
1. La concessione di aree cimiteriali a privati ed enti avviene, previa definizione delle stesse aree nel Piano Regolatore Cimiteriale e nel rispetto della normativa inerente l’edilizia cimiteriale.
2. Le imprese che eseguono lavori edili nel cimitero devono attenersi alle prescrizioni di cui al capo VIII e IX del presente regolamento.
3. La presentazione del progetto deve essere inoltrata entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza dalla medesima e senza diritto ad alcuna indennità.
4. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, salvo eventuale proroga per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore.
5. In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l’area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune il quale tratterrà l’intera somma versata al momento della concessione.
6. Non è consentita la tumulazione dei cadaveri nei manufatti privi del certificato di agibilità.
7. Nell’accordare una nuova concessione sull’area già occupata dal manufatto incompleto, si aggiungerà all’importo del valore dell’area quello relativo alla valutazione delle opere già eseguite secondo il prezziario regionale vigente.
8. La costruzione dei manufatti funerari deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E’ possibile sopraelevare salvo che nelle zone soggette a vincolo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 1986 e in relazione alla tipologia relativa al posto distinto semplice e doppio. In ogni caso l’impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. I progetti di costruzioni delle sepolture sono approvati dall’Amministrazione Comunale. Secondo le precisazioni della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066 del 2006, il parere, di cui all’art. 94 del D.P.R. 285/90, sul progetto di costruzione delle sepolture della locale A.U.S.L. è sostituito dall’autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori.
9. Il concessionario è responsabile della regolare esecuzione della opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’Imprenditore cui sono stati affidati i lavori. Deve prestare apposito deposito cauzionale che viene svincolato soltanto dopo che l’Amministrazione abbia accertato, nelle forme dovute, l’inesistenza di impedimenti.
Art. 62 – Loculi per depositi provvisori
1. A richiesta dei familiari i feretri possono essere accolti in loculi posti provvisoriamente a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
a) temporanea inutilizzabilità delle sepolture in concessione per l’esecuzione sulle stesse di lavori di modifica o ripristino;
b) richiesta già accolta per la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
c) accoglimento della domanda di concessione di sepoltura da realizzarsi a cura del Comune, il cui progetto sia stato già approvato;
d) mancata presentazione della domanda di concessione in casi di emergenza.
2. La concessione è stipulata per un anno ed il relativo canone è fissato con atto della Giunta Comunale. In caso di comprovata necessità la concessione può essere prorogata, con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. La concessione può essere rinnovata per altre due volte, sino al termine massimo di tre anni di durata. Ai fini del pagamento del canone, le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. Qualora allo scadere del tempo massimo di sepoltura provvisoria di tre anni non sia stata ancora eseguita l’estumulazione, il concessionario potrà stipulare un contratto che consenta il deposito definitivo del feretro o trasferire quest’ultimo, a proprie spese, ad altra sepoltura.
3. In caso di mancato pagamento del canone di cui al 2° comma del presente articolo entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio o dalla relativa ulteriore proroga, gli interessati, previa diffida a regolarizzare la propria posizione entro ulteriore termine di giorni 10, decadono dalla concessione.
4. Con modalità analoghe è consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
Art. 63 – Manutenzione dei loculi, tombe e cappelle
1. La pulizia e la manutenzione delle sepolture private è a carico dei concessionari per le parti da loro costruite od apposte. Per manutenzione si intende l’esecuzione di interventi ordinari e straordinari, anche su ordine o disposizione dell’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’igiene, il decoro, la piena funzionalità e la sicurezza dei sepolcri.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione imposti dal Comune, gli interventi sono eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni.
3. Nel caso in cui alla morte del concessionario siano subentrati i discendenti le azioni sollecitatorie vanno rivolte a tutti i soggetti che abbiano obblighi derivanti dalla proprietà dei manufatti od ai rappresentanti degli aventi titolo individuati mediante procura speciale.
4. Qualora alla morte dei concessionari venga meno ogni figura di soggetto obbligato, il Comune pronuncia la decadenza delle concessioni e provvede d’ufficio alla rimozione dei manufatti pericolanti ed in stato di abbandono.
5. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei padiglioni contenenti i loculi ordinari, i loculi ossari e le nicchie cinerarie.
Art. 64 – Durata delle concessioni
1. La durata massima delle concessioni è la seguente:
a) settantacinque anni per le aree destinate alla costruzione di tombe e cappelle o per le medesime tombe e cappelle se realizzate dall’Amministrazione Comunale;
b) cinquanta anni per i loculi ordinari, loculi ossari e le nicchie cinerarie
2. Al fine di rendere possibile una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, l’Amministrazione ed i concessionari possono stipulare concessioni di durata inferiore a quella prevista nel comma 1.
3. La durata decorre dalla data della stipula della concessione ad eccezione dei manufatti funerari realizzati dall’Amministrazione Comunale per i quali la durata decorre dalla consegna del manufatto.
Art. 65 – Rinnovo delle concessioni
1. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni, prima della scadenza, previo pagamento del canone e per la durata contemplata dal presente regolamento. Il rinnovo consente di conservare i cadaveri ed i resti mortali già accolti nei sepolcri privati in vigenza della precedente concessione.
Art. 66– Inalienabilità della concessione
1. In nessun caso la concessione può essere oggetto di atti di disposizione da parte del concessionario, né per atto tra vivi né “mortis causa”. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 67 – Concessioni di aree cimiteriali: divisioni, subentri e rinunce
1. La concessione può avere come intestatari un massimo di due richiedenti.
2. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria più concessionari di una unica concessione cimiteriale possano regolare i propri rapporti interni, dividendo i posti
o individuando separate quote della concessione, ferma restando l’unicità di quest’ultima nei confronti del Comune.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia del diritto di sepoltura.
4. La divisione, l’individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
5. In caso di decesso del concessionario/i fondatore/i del sepolcro resta invariato il diritto di sepoltura di tutti gli aventi titolo, secondo quanto già indicato nell’atto di concessione in essere. Entro un anno dall’evento i discendenti legittimi, gli eredi testamentari e gli altri soggetti eventi titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio di polizia mortuaria, designando un proprio rappresentante nei confronti del Comune, con funzioni di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. Il rappresentante non assume la qualità di concessionario. In caso di mancato adempimento da parte degli interessati, il Comune provvede d’ufficio, previa affissione di apposito avviso all’albo pretorio del Comune e nel cimitero di riferimento per n. 30 giorni consecutivi. Tra i criteri di individuazione del rappresentante, l’Amministrazione comunale accorda preferenza al coniuge ed ai discendenti iure sanguinis.
6. Alla morte del concessionario gli eredi che non siano anche discendenti dello stesso fondatore del sepolcro subentrano soltanto negli obblighi e doveri previsti nell’atto di concessione, con esclusione in capo agli stessi della titolarità dello ius sepolchri.
Art. 68 – Estinzione della concessione
1. La concessione cessa per decorso della durata, come definita nel relativo atto, salva l’ipotesi del rinnovo. Con lo spirare del termine i concessionari o loro aventi causa, devono provvedere, a loro integrale onere, alle estumulazioni, alle opere di sistemazione e pulizia e a quanto altro necessario, al fine di consentire al Comune l’assegnazione a terzi non appena intervenuta la disponibilità del sepolcro in capo all’Ente. Qualora gli obbligati non vi provvedano, le attività suddette verranno svolte dal servizio cimiteriale che procederà a ripetere, anche in forma coattiva se non sia esperibile la ripetizione in xxx xxxxxxx, xx xxxxx anticipate e i relativi interessi.
2. L’estinzione si verifica anche nei casi di soppressione del cimitero, deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere della locale Azienda U.S.L.. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 96 a 99 del D.P.R. 285/90. L’art. 98 contempla l’ottenimento a titolo gratuito in un cimitero di nuova costruzione o in altro impianto avente i necessari requisiti di idoneità, di posti corrispondenti in superficie corrispondenti a quelle precedentemente concesse nel cimitero soppresso alle seguenti condizioni:
a) per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione;
b) per 99 anni nel caso di concessioni di durata superiore a tale periodo o di concessioni a tempo indeterminato, stipulate prima del 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803.
3. La concessione cessa per estinzione della famiglia a seguito del decorso di 20 anni (7.305 giorni) dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto alla sepoltura.
4. Le concessioni a tempo indeterminato stipulate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 si estinguono per esaurimento della funzione per le quali sono sorte in caso di estumulazione eseguita ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 285/90.
Art. 69 ‐ Rinuncia alla concessione dei manufatti cimiteriali
1. Il concessionario o i suoi aventi causa possono dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza rendendo disponibile i manufatti dal feretro al momento della relativa richiesta, pena il non accoglimento della medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1 l’importo del corrispettivo globale versato dall’Amministrazione viene calcolato considerando il tempo trascorso in relazione alla durata della concessione, con esclusione delle spese per eventuali lavori eseguiti e eventuali oneri contrattuali sostenuti. Lo stesso è pari al:
a) 50% quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
b) 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
c) 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
d) 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.
3. Nessun importo è dovuto quando la rinuncia avvenga dopo venti anni dalla concessione o si tratti di retrocessione di celletta ossario.
4. A seguito di rinuncia il manufatto cimiteriale rientra nella disponibilità dell’Amministrazione comunale che può concederlo di nuovo secondo il canone vigente.
Art. 70 – Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali
1. Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali nei casi in cui non siano state realizzate le opere necessarie alla tumulazione o l’area sia libera da sepolture. Il corrispettivo viene calcolato tenuto conto del valore dell’area e del tempo trascorso in rapporto alla durata della concessione cimiteriale.
2. Qualora sull’area sia stata realizzata o sia stata intrapresa dai concessionari la costruzione di una cappella o tomba la rinuncia può essere accettata dall’Amministrazione Comunale a condizione che il manufatto sia interamente costruito e sia libero o liberabile da cadaveri, resti mortali, ceneri o il concessionario non intenda portare a termine la costruzione già avviata. L’opera viene acquisita al patrimonio immobiliare del Comune. Il corrispettivo è determinato in misura forfettaria considerando il valore dei lavori eseguiti e tenuto conto del tempo trascorso in rapporto alla durata della concessione
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
4. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di rinuncia da parte dei concessionari originari o dei loro aventi causa saranno oggetto di nuove concessioni. I nuovi concessionari saranno tenuti a corrispondere il corrispettivo previsto in base al canone vigente per la concessione di aree ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per rendere di nuovo utilizzabile l’area.
Art. 71 – Revoca delle concessioni di sepolture private nei cimiteri
1. Il Comune può esercitare la facoltà di revoca nei casi:
a) di interessi pubblici sopravvenuti;
b) di diverso apprezzamento degli interessi pubblici valutati comparativamente con quelli dei singoli concessionari.
2. La concessione di loculi, tombe ed aree cimiteriali può essere revocata, con provvedimento motivato, quando sia necessario realizzare un ampliamento o una modifica del piano regolatore cimiteriale, tutelare opere di interesse storico ed artistico o fronteggiare eventi eccezionali e calamità naturali. L’Amministrazione verifica la possibilità di assegnare un’altra sepoltura corrispondente in altro cimitero comunale. L’eventuale indennizzo spettante agli interessati a seguito di revoca è liquidato ai sensi dell’art. 1‐bis della Legge n. 133/2008.
3. Secondo quanto prescritto all’art. 92, 2° comma del D.P.R. 285/90, le concessioni di aree a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate prima del 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del
D.P.R. 21/10/1975, n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
Art. 72 – Decadenza della concessione
1. La dichiarazione di decadenza della concessione consegue all’accertamento della inosservanza agli obblighi stabiliti nel relativo atto amministrativo ed è pertanto conseguenza oggettiva di determinati comportamenti o inadempimenti. Il procedimento di decadenza è avviato mediante avviso agli interessati cui segue una diffida nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, con l’intimazione ad adempiere o desistere da determinati atti o comportamenti, entro un certo termine, precisando che, in difetto, si provvederà a dichiarare la decadenza stessa.
In caso di irreperibilità dei destinatari la comunicazione di diffida viene pubblicata all’albo pretorio del Comune e nei cimiteri interessati dal provvedimento per un anno.
2. La concessione decade nei seguenti casi:
a) mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo proroga per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
b) mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro 3 anni dal rilascio della concessione, salvo proroga per difficoltà oggettive ed impreviste o cause di forza maggiore;
c) difformità non sanabili delle opere realizzate rispetto alle autorizzazioni edilizie rilasciate;
d) mancata ricollocazione di monumenti funebri a seguito di temporanea asportazione degli stessi necessitata dalla esecuzione di lavori nonché inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione dei sepolcri;
e) situazioni di abbandono dei sepolcri o di grave degrado relativamente alle quali l’Amministrazione Comunale effettua un costante monitoraggio al fine di evitare situazione di pericolo per la collettività;
f) attività di lucro o di speculazione dei concessionari riguardo all’area o al manufatto cimiteriale;
g) sepoltura di non aventi titolo;
h) accertata inutilizzazione della tomba o del loculo per traslazione dei feretri ad altra tumulazione;
i) gravi inadempimenti agli obblighi previsti nell’atto di concessione.
3. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune disporrà la traslazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri. Le opere restano nella piena disponibilità del Comune che provvede in base alla situazione di fatto alla demolizione o al restauro.
Art. 73- Controversie tra aventi titolo alla sepoltura
1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzioni di tombini, edicole, ecc., si presume agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro consenso, lasciando estraneo il comune da ogni eventuale controversia.
2. L’Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.
Art. 74 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
1. Le concessioni a tempo indeterminato risalenti a data antecedente al 10/02/1976, corrispondente all’ entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, mantengono tale regime. I titolari possono richiederne la trasformazione in altre a tempo determinato, previa rinuncia di quelle originarie. In questo caso si ha un mutamento del rapporto concessorio con l’attivazione di nuove concessioni a titolo oneroso.
2. Eventuali concessioni a tempo indeterminato stipulate dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 sono nulle di diritto.
CAPO VIII CIMITERI NORME TECNICHE – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Art. 75 ‐ Cimiteri presenti nel Comune di Terni
1. Nel Comune di Terni oltre a quello civico sono presenti altri cimiteri nelle seguenti località: Collescipoli, Miranda, Papigno, Piediluco ove si trovano due impianti, l’uno denominato “vecchio” e l’altro “nuovo”, Collestatte, Torreorsina, Collelicino, Cecalocco, Battiferro, Rocca X. Xxxxxx, Acquapalombo, Poggio Lavarino, Porzano e Cesi per un totale di sedici impianti.
2. L’ufficio comunale di polizia mortuaria è dotato di una planimetria dei suddetti cimiteri, secondo quanto prescritto dall’art. 51 del D.P.R. 285/90.
Art. 76 ‐ Autorizzazioni per monumenti funebri e lapidi
1. Le costruzioni di monumenti funebri e l’applicazione di lapidi sui manufatti cimiteriali devono essere autorizzate dal Dirigente del Servizio competente.
2. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza allegando il relativo progetto.
Art. 77 ‐ Sepolcri privati fuori dai cimiteri.
1. La costruzione di cappelle private e gentilizie fuori dal cimitero di cui all’art. 340 del T.U.L.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata dall’Amministrazione Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale. Secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 296 del 22.02.2006, nell’ambito di questo procedimento non è più necessario acquisire il parere del coordinatore sanitario della locale Azienda U.S.L. prescritto dall’art. 101 del D.P.R. 285/90.
2. Per la sepoltura dei cadaveri e dei resti mortali nelle cappelle private e gentilizie, oltre alla autorizzazione alla tumulazione, occorre acquisire il nulla osta del Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria
, che accerta il diritto alla sepoltura nelle predette strutture secondo quanto previsto nell’atto di concessione. Le opere sopra descritte non sono aperte al pubblico e devono rispondere ai medesimi requisiti tecnico‐ costruttivi previsti per le sepolture private poste all’interno dei cimiteri, così come descritti all’art. 76 del
D.P.R. 285/90, nonché rispettare le prescrizioni di cui all’art. 104 del succitato D.P.R.
3. Le tariffe per la sepoltura nelle cappelle private e gentilizie poste al di fuori del cimitero sono del medesimo importo di quelle relative alle sepolture private ubicate all’interno del cimitero.
Art. 78 – Tumulazione privilegiata
1. E’ disciplinata dall’art. 105 del D.P.R. 285/90 e dall’art. 4, comma 6, della Legge della Regione Umbria n. 12/2004 secondo il quale Il Comune può chiedere al Presidente della Giunta Regionale l’autorizzazione alla tumulazione di cadaveri e di resti mortali in luoghi ubicati al di fuori del cimitero qualora ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze. Si applicano le procedure descritte all’allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1607/2001 che presuppongono una specifica valutazione del merito dell’istanza.
CAPO IX – IMPRESE DI COSTRUZIONE
Art. 79 – Imprese cimiteriali
1. I concessionari per le opere che gli stessi sono tenuti a realizzare si avvalgono di imprese di propria fiducia.
2. L’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta n. 90 del 08.03.2006 ha approvato un protocollo d’intesa con la ConfArtigianato e la CNA di Terni in veste di rappresentanti di alcune imprese artigiane operanti nel settore edile, al fine di disciplinare i prezzi dei lavori ed individuare regole di professionalità delle imprese, a garanzia dei concessionari delle sepolture private che commissionano lavori edili connessi alle operazioni di tumulazione od estumulazione , escluse quelle consistenti nella movimentazione e deposizione del feretro.
3. Le sanzioni alle infrazioni alle regole fissate dal protocollo d’intesa di cui alla deliberazione di G.C. N. 90/07 sono comminate dalle Associazioni di categoria. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni in materia di edilizia cimiteriale previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente regolamento.
Art. 80 – Disciplina dell’attività dell’impresa ‐ Responsabilità
1. Tutte le imprese operanti all’interno dei cimiteri sono tenute al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, nonché delle legge vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
2. Le imprese devono evitare eventuali danni ai visitatori, al personale in servizio nei cimiteri ed alle strutture cimiteriali, nonché ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. L’Amministrazione Comunale vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate
4. Gli operatori delle ditte devono risultare immediatamente identificabili dagli utenti tramite una dignitosa divisa comune ed un tesserino, con foto e nominativo della ditta di appartenenza.
Art. 81 ‐ Attività edilizia all’interno dei cimiteri del Comune di Terni
1. Sono previsti tre livelli di intervento all’interno dei cimiteri:
a) lavori di manutenzione quali la sostituzione di parti rovinate, rifacimento di impermeabilizzazioni sulle coperture, posa in opera di pavimentazione all’esterno del manufatto cimiteriale. Ai fini del provvedimento autorizzatorio è necessario presentare una domanda con allegata una foto del manufatto.
b) opere di innovazione o modifica della sagoma prospettica per le quali è prevista la Dichiarazione di Inizio Attività in analogia alle procedure di cui alla legge regionale dell’Umbria 1/04. In tal caso è necessario presentare una domanda con allegati gli elaborati accompagnati da relazione tecnica di un professionista abilitato e documentazione fotografica.
c) nuove costruzioni e sopraelevazioni per le quali è richiesto il permesso di costruire (P.D.C.) in analogia ai procedimenti contemplati dalla L.R. Umbria n. 1/2004. E’ necessario presentare un’istanza contenente gli elaborati in duplice copia, scala 1:20, e il quadro tecnico‐ giuridico; a seguito dell’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), l’Amministrazione Comunale rilascia il P.D.C., previo pagamento dei diritti di segreteria, dei diritti di sopralluogo e del versamento dell’importo previsto a titolo di deposito cauzionale. Si applica la normativa vigente in materia di edilizia cimiteriale.
CAPO X POLIZIA INTERNA ‐ PERSONALE DEI CIMITERI
Art. 82 ‐ Orari
1. L’orario di apertura al pubblico dei cimiteri è affisso all’esterno degli ingressi. La chiusura dei cimiteri è preavvisata con segnale acustico quindici minuti prima dell’ora stabilita. Dopo il segnale di avviso non sono ammessi altri visitatori.
2. Salvo che motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa con ordinanza sindacale l’introduzione e la posa in opera di materiali all’interno dei cimiteri, nonché l’accesso con veicoli pubblici e privati.
Art. 83 ‐ Circolazione dei veicoli
1. I carri utilizzati dalle imprese di onoranze funebri per la movimentazione dei feretri nonché i veicoli per il trasporto dei materiali utilizzati dalle Imprese che eseguono lavori edili o che gestiscono l’appalto di altri servizi cimiteriali possono entrare e sostare nei cimiteri per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni cui sono, rispettivamente, destinati previa esibizione del titolo idoneo al trasporto.
2. Il responsabile del servizio di custodia dei cimiteri autorizza altresì l’accesso e la sosta nei cimiteri con veicoli ai titolari di “contrassegni invalidi”, nonché ai soggetti muniti di certificato attestante un’inabilità grave
‐ con percentuale dal 75% al 100% ‐. I documenti suddetti sono rilasciati ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. e dell’art. 381 del relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.. La durata dell’autorizzazione comunale all’accesso nei cimiteri è pari a quella indicata nei c.d. “contrassegni invalidi” o certificati sopracitati già rilasciati.
3. Al di fuori dei casi descritti nel comma 2 del presente articolo, possono essere autorizzate all’accesso ed alla sosta nei cimiteri con i medesimi mezzi di trasporto i soggetti muniti di certificazione medica rilasciata dal servizio di medicina legale della competente Azienda U.S.L. attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione avrà durata pari a quella risultante dalla succitata certificazione.
Art. 84 ‐ Divieti
1. E’ proibito l’ingresso ai minori di anni quattordici anni qualora non siano accompagnati da adulti.
2. Sono vietati i seguenti atti e comportamenti, incompatibili con la destinazione dei luoghi od offensivi del culto dei morti:
a) è vietato introdurre animali, tranne cani purché muniti di guinzaglio13;
b) cogliere fiori, erbe, danneggiare le siepi;
c) rimuovere fiori od oggetti ornamentali dalle tombe altrui;
d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
e) fumare e tenere un comportamento chiassoso;
f) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi, commemorazioni d’uso;
g) iscrivere sulla sepoltura epigrafi suscettibili di offendere la comune sensibilità;
h) utilizzare le sepolture se non previ accertamenti tecnici che ne attestino l’agibilità;
i) svolgere attività che non siano assentite o autorizzate dalla Amministrazione Comunale;
j) distribuire o deporre materiale pubblicitario;
k) assistere alle operazioni di esumazione e di estumulazione dei cadaveri e dei resti mortali senza preventiva autorizzazione del responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Nei casi sopra descritti il personale addetto al servizio di custodia diffida i contravventori ad uscire dal cimitero e/o desistere dal comportamento tenuto.
4. Qualora necessario sarà richiesto l’intervento della forza pubblica o disposto il deferimento alla Autorità Giudiziaria per i casi di responsabilità civile e penale.
Art. 85 – Servizio di custodia e tenuta dei registri cimiteriali
1. Il Servizio di custodia dei cimiteri garantisce la corretta ed efficiente tenuta dei cimiteri.
2. Il Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri cura i seguenti adempimenti:
a) assicura la redazione dei verbali delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, sotto la vigilanza del Sindaco ed il controllo della locale Azienda U.S.L.:
b) cura giornalmente la regolare tenuta, in duplice originale, del registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90, nel quale sono annotati i titoli di accoglimento nei cimiteri dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri, nonché tutti i dati inerenti alle operazioni cimiteriali al fine di consentire l’immediata individuazione della collocazione dei defunti;
13 Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 gennaio 2020
c) vigila, nel rispetto del presente regolamento, sui feretri temporaneamente collocati nella camera mortuaria per essere trasportati al luogo di definitiva sepoltura o al crematorio. La presenza dei feretri succitati viene registrata in una apposita sezione separata del registro di cui all’art. 52 del
D.P.R. citato, dopo la verifica dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al trasporto, da cui deve risultare precisa indicazione della sosta intermedia presso il cimitero e della relativa durata;
d) verifica l’apposizione a cura del personale delle imprese di onoranze funebri, di idonei segni distintivi in prossimità delle bare descritte alla precedente lettera c). Al momento del trasferimento dei feretri, i succitati segni distintivi devono essere rimossi a cura degli stessi soggetti;
e) esegue i controlli precisati all’art. 24, comma 7, del presente regolamento;
f) deposita alla fine di ogni anno presso l’archivio comunale un esemplare del registro delle operazioni cimiteriali, secondo quanto prescritto dall’art. 53 del D.P.R. 285/90.
Art. 86 – Operazioni cimiteriali
1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria e altre operazioni complementari quali il trasporto e distruzione di materiale ligneo o ferroso sono affidate dall’Amministrazione Comunale a soggetti a ciò autorizzati.
2. Il personale interno addetto alle pulizie deve raccogliere, trasportare le foglie secche e i resti di fiori, nonché provvedere alle altre incombenze o lavori che dovessero essergli attribuiti dal funzionario tecnico responsabile o dal custode.
Art. 87 – Illuminazione votiva e altri servizi
1. I servizi di illuminazione elettrica votiva e di manutenzione degli spazi verdi all’interno dei cimiteri sono affidati a soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa vigente in materia.
CAPO XI ‐ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. ‐ 88 Vigilanza
1. La vigilanza sulla osservanza delle norme di Legge e delle previsioni del presente Regolamento, nonchè delle prescrizioni delle ordinanze sindacali e delle autorizzazioni amministrative è esercitata, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dagli organi di Polizia Locale e dai dipendenti del Servizio Cimiteriale ai quali possono essere inviate segnalazioni ed esposti.
2. L’attività di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è esercitata con gli strumenti e le modalità previste dagli artt. 13 e 14 della Legge 681/81.
3. Personale appositamente incaricato dal Comune può procedere a controlli, anche periodici, per la verifica della applicazione del presente Regolamento.
Art. 89 ‐ Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i..
2. Fatta salva l’applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell’art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , con sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla tabella A allegata al presente regolamento.
3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni del demanio cimiteriale, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese, eseguite anche d’ufficio, per il ripristino della loro funzionalità.
Art. 90 ‐ Modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L’accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all’autorità giudiziaria competente.
4. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi di cui all’art. 7, comma 1, del presente regolamento.
Art. 91 ‐ Disposizioni finali
1. Le concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dalla normativa regolamentare vigente al momento della relativa stipula, fermo restando quanto indicato all’art. 74 del presente regolamento.
2. Le ceneri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già custodite entro apposite urne possono essere disperse secondo le prescrizioni, le procedure e le modalità fissate dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché dal presente regolamento.
Art. 92 ‐ Entrata in vigore
1. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed esperite tutte le procedure prescritte da legge, il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
Art. 93 – Disposizioni abrogative
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento locale di polizia mortuaria e dei cimiteri di cui alla Deliberazione del C.C. n. 212 del 18.10.1977 e s.m.i. nonché il regolamento dei trasporti ed onoranze funebre di cui alla Deliberazione del C.C. n. 199 del 17.07.1995 che ha aggiornato il testo approvato con la Deliberazione del C.C. n. 128 del 19.05.1986.
ALLEGATO A ‐ TABELLA AI SENSI DELL’ART. 89, COMMI 2 e 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
ARTICOLI | SANZIONE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI | |||||||
Art. 3, comma Competenze del Sindaco | 1 | – | Da € | 45,00 | a | € | 270,00 | € | 90,00 |
Art. 9 – Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere | |||||||||
Comma 2 | Da € | 45,00 | a | € | 270,00 | € | 90,00 | ||
Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane | |||||||||
Comma 1 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 200,00 | |||||||
Art. 13 – I trattamenti sul cadavere: imbalsamazione, tanatocosmesi, trattamento antiputrefattivo | |||||||||
Commi 1 e 3 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 250,00 | |||||||
Art. 16 – Sala del Commiato | |||||||||
Commi 3 e 4 | Da € 50,00 a € 300,00 | € 200,00 | |||||||
Art. 17 – Attività di onoranzefunebri | |||||||||
Comma 3 | Da € | 25,00 | a | € | 150,00 | € | 50,00 | ||
Commi 4,5,6,7,8 e 9 | Da € | 80,00 | a | € | 500,00 | € 490,00 | |||
Comma 11 | Da € | 25,00 | a | € | 150,00 | € | 50,00 | ||
Comma 12 | Da € 80,00 a € 480,00 per ogni operatore non in regola | € 400,00 |
ALLEGATO B APPENDICE LEGISLATIVA
Principali riferimenti normativi ed amministrativi
I principali riferimenti normativi ed amministrativi sono: a) X.X. 00 luglio 1934, n. 1265: X.X.XX.XX.
a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria
b) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione dell’ordinamento dello stato civile
c) D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
d) L. 28.02.01, n. 26: Disposizioni urgenti in materia di enti locali
e) L . 30.03.2001, n. 130: Cremazione e dispersioni ceneri
f) L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 in riferimento alle modifiche al titolo V della parte seconda della Cost.
g) D.P.R. n. 254/03: Gestione rifiuti sanitari
h) X.X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00/00: Norme in materia di cremazione, dispersioni delle ceneri e servizi cimiteriali
i) D.P.R. 24.02.2004: Affidamento dell’urna cineraria
j) Circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998: Circolari esplicative inerenti il D.P.R. 285/90; Circolare Sefit n. 4770 del 22.07.2002: Trasporti di salme e rilascio del passaporto mortuario. Competenze, prescrizioni e modalità operative.
k) Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1607/2001: Autorizzazione in materia di polizia mortuaria
l) Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 603 del 2005: Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria
m) DELIB. G.R. 575/05 e s.m.i., integrata con le determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali della Regione Umbria n. 558 del 01.02.2006 e n. 1269 del 22.02.2006: Legge regionale
n. 12/2004, art. 2, comma 3: codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria
n) Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria 22 febbraio 2006, n. 296 “Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Documento”.
o) Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1066 del 21/06/2006: Attuazione in materia di polizia mortuaria della D.G.R. n. 296/2006 concernente la semplificazione delle procedure obsolete.
p) Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 2274 del 20/12/2006: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1066 del 21 giugno 2006 in materia di polizia mortuaria
SANZIONI
Integrano o possono integrare fattispecie di reato:
a) la costruzione abusiva all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (arresto fino a due anni e ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00, cui va aggiunta la sanzione amministrativa fino a euro 103,00 di cui all’art. 338 x.x.xx.xx.); (art. 44 D.P.R. 380/01)
b) l’omissione del referto o della segnalazione all’autorità giudiziaria in caso di reato o sospetto reato (se medico: multa fino a euro 516,00; se altro pubblico ufficiale: multa da euro 30,00 a euro 516,00; se ufficiale o agente di polizia giudiziaria: reclusione fino ad un anno; (ART. 365 C.P.)
c) la dispersione delle ceneri non autorizzata (reclusione da due mesi ad un anno e la multa da euro 2.582,00 a euro 12.911,00); (art. 411 c.p.)
d) la distruzione o la sottrazione di cadavere (reclusione da due a sette anni) (art. 411 c.p.)
e) l’occultamento di cadavere (reclusione fino a tre anni) (art. 412 c.p.)
f) il vilipendio di cadavere (reclusione da uno a tre anni); (art. 410 c.p.)
g) la turbativa di funerale (reclusione fino ad un anno); (art. 409 c.p.)
h) la violazione di sepolcro (reclusione da uno a cinque anni); (art. 407 c.p.)
i) il vilipendio di tombe (reclusione da sei mesi a tre anni); (art. 408 c.p.)
j) l’usurpazione di funzioni pubbliche (reclusione fino a due anni) (art. 347 c.p.)
k) l’uso illegittimo di cadavere (reclusione fino a 6 mesi) (art. 413 c.p.)
l) In riferimento al X.X.XX.XX. e s.m.i.:
I. costruzione di edifici cimiteriali od ampliamento di quelli esistenti entro il perimetro delle zone di rispetto cimiteriale (fino a € 103,00, salvi gli oneri per la demolizione ed il ripristino); (art. 338 x.x.xx.xx.);
II. trasporto della salma senza autorizzazione (da euro 20,00 a euro 51,00); (art. 339 x.x.xx.xx.);
III. seppellimento di cadavere in luogo diverso dal cimitero (da euro 20,00 a euro 51,00, salvi gli oneri per l’esumazione od estumulazione e il trasporto al cimitero); (art. 340 x.x.xx.xx.);
IV. omissione della denuncia della causa di morte (da euro 10,00 a euro 103,00). art. 103 x.x.xx.xx.);
V. l’applicazione dell’art. 358 del x.x.xx.xx. è residuale in quanto risulta limitata alle violazioni regolamentari che non hanno una loro specifica sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, il cui importo è stato fissato da un minimo di € 1549,00 ad un massimo di € 9.296,00.
Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché alle ordinanze adottate dalle autorità competenti sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 graduate secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
Per l’applicazioni delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia a quanto previsto dal capo I della Legge 24.10.1981, n. 689 e s.m.i.