CONVENZIONE DI CUI AL D.M. MIUR – MEF n. 121 del 22 febbraio 2019
m_pi.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0012340.13-10-2022.h.18:00
Ministero dell’Università e della Ricerca
CONVENZIONE DI CUI AL D.M. MIUR – MEF n. 121 del 22 febbraio 2019
tra
Il Comune di Genova (di seguito denominato COMUNE), con sede in Genova, Xxx Xxxxxxxxx x. 0, nella persona del Sindaco, Xxxx. Xxxxx Xxxxx;
La Regione Liguria (di seguito denominata REGIONE), con sede in Genova, Xxx Xxxxxxx x. 00, nella persona del Presidente, xxxx. Xxxxxxxx Xxxx;
L’accademia non statale “Ligustica” di Genova (di seguito denominata ACCADEMIA), con sede in Genova, Xxxxx Xxxxxxx x. 0, nella persona del Presidente, Xxx. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx;
e
IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore (di seguito denominato “MINISTERO”), con sede in Roma, Largo Xxxxxxx Xxxxxxx n. 1, nella persona della Direttrice Generale, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx;
premesso che
- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma del sistema dell’alta formazione artistica e musicale, all’art. 2, comma 7, disciplina le Accademie delle belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali);
- il decreto legge 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017
n. 96 (di seguito decreto legge), all’art. 22-bis, ha previsto l’attuazione di processi di statizzazione e di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, da disciplinare con appositi decreti MIUR-MEF;
- in relazione a quanto previsto dal decreto legge, gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle Istituzioni, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero;
- l’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) terzo periodo, ha previsto che sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati riferiti alle Accademie di Verona, Genova, Perugia;
- in data 24 aprile 2017 è stato sottoscritto l’accordo di programma preordinato al processo di statizzazione (di seguito denominato ACCORDO) tra il MINISTERO, la REGIONE, il COMUNE, l’ACCADEMIA ed il Conservatorio “Xxxxxxx Xxxxxxxx” di Genova, volto a disciplinare i rapporti tra le parti nelle more dell’adozione dei regolamenti ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. d) e g) e comma 8 lett. e) della l. 508/1999;
- i processi di statizzazione sono stati disciplinati con il decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019 il quale ha previsto, in particolare, che:
a) le istanze di statizzazione sono presentate dalle Istituzioni con modalità telematiche, secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione generale;
b) le istanze di statizzazione contengono le dichiarazioni d’impegno da parte degli enti locali a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dalle Istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali alla data del 24 giugno 2017 ovvero alla data del 21 febbraio 2019, nonché a farsi carico delle situazioni debitorie dell'Istituzione, contratte dalla stessa o dall'ente locale per conto dell'Istituzione, alla data della domanda di statizzazione, e fatto salvo che, qualora nel corso dell’istruttoria emergessero debiti non indicati nella documentazione allegata all’istanza, ovvero contratti successivamente alla data di presentazione della domanda di statizzazione e di cui gli enti locali non siano disponibili a farsi carico, l'Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà accorpata ad altre Istituzioni statali o in fase di statizzazione, ovvero soppressa assicurando il mantenimento dei posti del personale docente assunto a tempo indeterminato in servizio alla data del 24 giugno 2017;
c) la documentazione di cui al punto 2, lettere f) (Risorse edilizie e strumentali a disposizione dell’Istituzione) h) (Previsione di eventuali contributi da parte degli enti locali a favore dell’Istituto anche a seguito di statizzazione) ed i), punto 1 (Dichiarazione di impegno da parte degli enti locali a continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dalle Istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali alla data del 24 giugno 2017 ovvero alla data del presente decreto), non fosse richiesta alle Accademie di belle arti di Verona, Perugia e Genova, in quanto già valutata ai fini degli accordi di programma vigenti;
d) la valutazione delle istanze di statizzazione è effettuata da una apposita Commissione nominata sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto. La Commissione provvede, fra l’altro, a proporre gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
e) la predetta convenzione deve essere allegata al decreto del Ministro con il quale viene disposta la statizzazione dell’Accademia;
- il MINISTERO con nota n. 10637 del 27 giugno 2019 ha fornito indicazioni operative per la presentazione, con procedura informatica delle istanze di statizzazione;
- l’ACCADEMIA ha presentato istanza di statizzazione nei termini indicati dalla sopraindicata nota n. 10637/2019 allegando, altresì, gli impegni assunti dagli enti locali interessati;
- nell’istanza di statizzazione non sono stati dichiarati debiti in capo all’ACCADEMIA di cui l’ente locale dovesse farsi carico ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. i.2) del D.I. 121 del 2019; è stata segnalata la presenza di un fondo rischi di euro 5.000, istituito nel 2018, per far fronte alle eventuali spese legali connesse ad una causa conclusa in Cassazione per difetto di attribuzione, il quale verrà mantenuto a scopo precauzionale fino alla prescrizione del diritto;
- con l’ACCORDO il COMUNE ha manifestato l’impegno a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dall’ACCADEMIA per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all’art. 1, comma 2, lett. i.1) con riferimento all’immobile sito in Xxxxx Xxxxxxx x. 0, mentre con riferimento all’immobile sito Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 è stato previsto che lo stesso venisse concesso con canone agevolato di tipo ricognitorio. Inoltre, si è impegnato ad assicurare la messa a disposizione di altri eventuali spazi che si rendessero necessari per lo sviluppo delle attività di alta formazione artistica;
- con l’ACCORDO, il COMUNE ha manifestato l’impegno in favore dell’ACCADEMIA, di conferire un contributo finanziario, per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi, pari a euro 150.000 annui per il triennio accademico 2016-2018 e per il triennio seguente, nonché successivamente alla eventuale statizzazione, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili;
- con l’ACCORDO, la REGIONE ha manifestato l’impegno in favore dell’ACCADEMIA ad assicurare un finanziamento pari a euro 100.000 annui per il triennio accademico 2016-2018 e per il triennio seguente, nonché successivamente alla eventuale statizzazione, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili;
- con decreto ministeriale n. 27 del 29 Gennaio 2020, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di statizzazione;
- con DPCM 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U. 258 del 28 ottobre 2021) sono stati definiti i criteri per la definizione delle dotazioni organiche delle Istituzioni;
- la Commissione ha valutato positivamente l’istanza di statizzazione presentata dall’ACCADEMIA e ha, conseguentemente, proposto lo schema di convenzione, il quale, una volta sottoscritto, sarà allegato al provvedimento di statizzazione dell’ACCADEMIA;
- l’ACCADEMIA ha provveduto alla verifica delle eventuali situazioni debitorie emerse successivamente all’istanza di statizzazione e fino al provvedimento di statizzazione, a seguito della quale è emerso che non sussiste alcuna situazione debitoria;
- con delibera della giunta n. 204 del 21 settembre 2022, il COMUNE ha provveduto a confermare gli impegni contenuti nell’istanza di statizzazione;
- con delibera della giunta n. 881 del 16 settembre 2022, la REGIONE ha provveduto a confermare gli impegni contenuti nell’istanza di statizzazione, così come puntualmente attualizzati e rimodulati dalla l.r. 29.12.2021, n. 22, articolo 20 e dalla l.r. del 1 agosto 2022, n. 10, articolo 6;
- il d.lgs. n. 165 del 2001 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), dispone, all’art. 4, comma 2, che “[…] 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. […]”);
- l’art. 1, comma 3, del dPCM 30 settembre 2020, n. 164 (recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”) dispone che “[…] 3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, […] a stipulare accordi e convenzioni […]”;
tutto ciò considerato
tra le parti si conviene quanto segue:
Art. 1
(FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)
Per quanto riportato nelle premesse, la presente è finalizzata a formalizzare gli impegni contenuti nell’istanza di statizzazione dell’ACCADEMIA.
Art. 2 (COMUNE)
Il COMUNE si impegna a:
a) confermare e continuare ad assicurare l’uso gratuito dei seguenti immobili di propria proprietà, siti in Genova, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituzione statizzata per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico, negli spazi identificati dagli specifici rapporti giuridici con l’ACCADEMIA:
- Palazzo dell'ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI, largo Pertini, 4, inclusivo del suo Museo;
- Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0;
b) reperire eventuali spazi ulteriori che siano confacenti alle attività dell’ACCADEMIA;
c) cedere in proprietà i beni mobili e strumentali in dotazione all’Istituzione statizzata, secondo successivi specifici accordi da sottoscrivere con l’ACCADEMIA;
d) farsi carico delle eventuali situazioni debitorie dell’ACCADEMIA, che dovessero sopravvenire e riferibili al periodo antecedente la statizzazione;
e) erogare all’Istituzione statizzata un contributo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a euro 150.000 annui fino al 2024, e successivamente alla statizzazione, sulla base delle somme effettivamente iscritte a bilancio, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 3 (REGIONE)
La REGIONE si impegna, a:
a) farsi carico, unitamente al COMUNE, di eventuali situazioni debitorie dell’ACCADEMIA che dovessero sopravvenire e riferibili al periodo antecedente la statizzazione;
b) erogare all’Istituzione statizzata un contributo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a euro 100.000 annui fino al 2022, e per gli esercizi successivi l’importo che sarà stanziato, con propria legge, per la medesima finalità;
c) contribuire, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 29.12.2021, n. 22, alle attività dell’Istituzione statizzata anche mediante finanziamento di progetti specifici di attività formative o di valorizzazione culturale nei limiti delle risorse presenti a bilancio.
Art. 4 (ACCADEMIA)
L’ACCADEMIA si impegna ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari alla attuazione della presente convenzione e del successivo provvedimento di statizzazione, ad attuare le procedure di reclutamento del personale previsto nella propria dotazione organica, secondo i criteri indicati nel DPCM 9 settembre 2021, nonché a mantenere gli impegni di cui alla federazione, contratti con il Conservatorio di Musica Xxxxxxx Xxxxxxxx di Genova, così come riportati nell’ACCORDO e nel progetto di statizzazione, tenuto conto della normativa vigente.
Art. 5 (MINISTERO)
Il MINISTERO provvede, a seguito della statizzazione, a sostenere gli oneri per le spese del personale rientrante nella dotazione organica, ad assegnare le restanti risorse destinate alle Istituzioni AFAM statali e ad effettuare il monitoraggio degli impegni contenuti nella presente convenzione.
Art. 6 (DISPOSIZIONI FINALI)
La presente convenzione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DM MIUR-MEF 121/2019, viene allegata al provvedimento di statizzazione e regola i rapporti, attuali e futuri, tra le parti concernenti la statizzazione dell’ACCADEMIA.
Regione LIGURIA IL PRESIDENTE
xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Comune di GENOVA IL SINDACO
xxxx. Xxxxx Xxxxx
ACCADEMIA di GENOVA
“Ligustica”
IL PRESIDENTE
xxx. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
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