CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la regolamentazione dei rapporti relativi alla concessione delle agevolazioni per i finanziamenti di consolidamento di passività a breve termine ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 23.
PREMESSO
❑ che l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 23 prevede la concessione, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali, così come definite dalla normativa Comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da Istituti di Credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 Giugno 2008, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie;
❑ che il comma 4 del predetto articolo 8 della lr 23/2008 affida ad un apposito decreto dell'Assessore Regionale per l'Industria l’approvazione delle modalità e delle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1;
❑ che la gestione dell’intervento, In attesa dell’attivazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è assicurata dall’IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., in qualità di Gestore del Fondo Regionale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;
❑ che l’Assessore Regionale per l’Industria, con D. A. n. 23 del 9 febbraio 2009 ha emanato le disposizioni per l’attuazione, in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, del predetto intervento agevolativo, rimettendo al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria e Miniere la formulazione delle ulteriori indicazioni eventualmente occorrenti con riferimento alle concrete modalità operative, inclusa l’adozione di uno schema-tipo di convenzione da stipularsi con il menzionato Soggetto Gestore da parte di tutte le Banche interessate al finanziamento di operazioni di consolidamento;
❑ che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria e Miniere, con proprio Decreto
n. del ha approvato il presente schema di convenzione
TRA
L’IRFIS MEDIOCREDITO PER LA SICILIA SPA. – appartenente al Gruppo Bancario UNICREDIT, quale Gestore del Fondo di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. 05/08/1957 confluito nel fondo a gestione unica di cui all’art. 11 della L.R. 13/12/1983 n. 119, con sede legale in Palermo, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, iscritta al REA di Palermo al n. - Registro Imprese di Palermo e Codice Fiscale / Partita IVA 00257940825 - Codice ABI 10648, iscritta all'Albo delle Banche e dei
Gruppi Bancari al n. , Capitale sociale € 76.501.914,00 rappresentata dal Sig.
nato a , nella qualità di Direttore Generale, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, nel prosieguo “Soggetto Gestore”,
E
la società bancaria iscritta
all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. , con sede legale in
, iscritta al REA di al n. e Codice Fiscale / Partita IVA - Codice ABI , Capitale Sociale € - appartenente al Gruppo iscritto all’albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n.
, rappresentata dal Sig.
nato a
il
nella qualità di , autorizzato alla stipula della presente Convenzione, nel prosieguo “Banca convenzionata“,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Assunzione della premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Atti normativi e amministrativi presupposti
La Banca convenzionata dichiara di conoscere tutti gli atti normativi e amministrativi che disciplinano la materia oggetto della presente Convenzione, e in particolare:
⮚ la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
⮚ la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
⮚ le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore (de minimis);
⮚ il decreto assessoriale n. 23 del 9 febbraio 2009, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della citata lr 23/2008, con il quale sono state approvate le Direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 8 della suddetta legge regionale n. 23/2008;
Art. 3
Oggetto della convenzione
La presente Convenzione regola, tra IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA - Gestore del Fondo Regionale e , i rapporti ed i necessari adempimenti relativi all’attuazione dell’intervento agevolativo previsto dall’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 23, in conformità alle apposite Direttive emanate dall’Assessore Regionale per l’Industria ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 8 e alle altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie applicabili in materia.
I rapporti tra “Soggetto Gestore” e “Banca convenzionata“ saranno improntati alla massima snellezza e rapidità procedurali e, a tal fine, si rende necessaria l’adozione, per quanto possibile, di schemi e procedure uniformi.
Le parti si riservano di concordare l’aggiornamento della presente Convenzione in relazione anche all’eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Per la definizione delle caratteristiche dell’intervento agevolativo, l’individuazione dei soggetti beneficiari, delle operazioni agevolabili, delle modalità e procedure per la presentazione ed istruttoria delle domande e per quanto altro necessario per l’amministrazione delle agevolazioni e non previsto nella presente Convenzione, si fa espresso rinvio, alle disposizioni contenute nelle Direttive Assessoriali di cui all’art. 2 e alle altre disposizioni ivi richiamate.
Art. 4
Presentazione delle domande di ammissione all’intervento
Per l’accesso all’operazione di consolidamento ed ai correlati contributi in conto interessi previsti dall’art. 8 della lr 23/2008, i soggetti beneficiari formulano apposita istanza con le modalità previste dalle Direttive Assessoriali di cui all’articolo 2, e la presentano alla Banca convenzionata.
Art. 5
Istruttoria della Banca convenzionata
La Banca convenzionata, ricevuta l’istanza di cui all’articolo precedente, entro il giorno successivo ne dà comunicazione al Soggetto Gestore e procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e delle previsioni del ricordato D.A n. 23/2009, all’espletamento dell’esame istruttorio di pertinenza e, ove ricorrano i necessari presupposti, delibera a proprio insindacabile giudizio l’intervento creditizio richiesto, assumendo il pieno rischio di credito relativo all’operazione di finanziamento direttamente posta in essere.
L’istruttoria della Banca convenzionata si conclude entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, elevabili di ulteriori 10 giorni nel caso di richiesta di consolidamento riguardante passività esistenti nei confronti di più soggetti o per altri comprovati motivi.
Decorsi i termini di cui sopra, il Soggetto Gestore procede all’archiviazione della pratica, dandone comunicazione all’impresa richiedente ed alla Banca convenzionata.
In caso di accoglimento della domanda di finanziamento, la Banca convenzionata, nei successivi 10 giorni, appone timbro e firma sull’istanza di agevolazione e la inoltra al Soggetto Gestore, compilata in ogni parte e completa della documentazione in essa elencata, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” (PEC) all’indirizzo e-mail appositamente predisposto.
Entro 15 giorni dall’invio elettronico della domanda, la banca convenzionata trasmette al Soggetto Gestore una copia cartacea della suddetta domanda, corredata della seguente documentazione:
- lettera di concessione del finanziamento contenente i dati principali dell’operazione, incluso il tasso di interesse previsto;
- certificato di iscrizione dell’impresa beneficiaria nel Registro delle Imprese con vigenza e annotazione “antimafia” (ove necessario);
- documentazione comprovante l’avvenuta presentazione alla Prefettura competente delle informazioni prefettizie ex art. 10 DPR 252/1998 (ove necessario);
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente titolare / legale rappresentante / dei soci illimitatamente responsabili;
- numero di partita IVA;
- consenso al trattamento dei dati personali espressa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- copia dell’atto costitutivo (per le società);
- copia dello statuto (solo per le società di capitali).
La Banca convenzionata, inoltre, resta impegnata a riscontrare, in modo puntuale e completo, eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti formulate dal Soggetto Gestore.
Tale riscontro dovrà avvenire entro due mesi dalla ricezione della richiesta medesima. In caso di mancata o incompleta risposta nei termini, il Soggetto Gestore invia un unico ulteriore sollecito,
assegnando 5 giorni lavorativi per il riscontro decorsi i quali archivia la domanda, dandone formale comunicazione all’Impresa e alla Banca convenzionata.
Art. 6
Istruttoria del Soggetto Gestore
Il Soggetto Gestore, ricevuta la domanda e la documentazione a corredo, dà corso all’esame delle istanze secondo l’ordine cronologico, secondo la procedura valutativa a sportello di cui all’art 187, comma 3, della lr 32/2000 e con le modalità previste dal già citato DA n. 23/2009.
Il Soggetto Gestore può richiedere l’integrazione dei documenti, la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell’istruttoria, con una specifica nota indirizzata alla Banca convenzionata e, per conoscenza, all’impresa interessata.
Il Soggetto Gestore, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa di tutti gli allegati - termine che, in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, rimane sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta stessa ed il relativo riscontro - procede alla istruttoria della pratica, assume le conseguenti deliberazioni e ne comunica l’esito alla stessa Banca convenzionata e per conoscenza all’impresa richiedente specificando, in caso positivo, anche l’importo e la durata del finanziamento ammesso e quello del contributo sulla base del tasso applicato.
Analogamente viene comunicato, con apposita nota motivata, l’eventuale rigetto della domanda per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi.
Art. 7
Contratto di finanziamento/accordo di ripianamento
Il contratto di finanziamento/accordo di ripianamento deve essere stipulato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta concessione dell’agevolazione e deve contenere, tra l’altro, il piano di ammortamento al tasso contrattualmente stabilito tra le parti al momento del perfezionamento dell’operazione nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a), della
l.r. 32/2000, l’indicazione del contributo in conto interessi calcolato, secondo i criteri dell’art 16, comma 1, lett. b), della citata L.R. 23/12/2000 n. 32, sull’importo e la durata del finanziamento ammesso.
Tale piano di ammortamento si dovrà sviluppare in rate mensili, trimestrali o semestrali costanti e posticipate calcolate, sulla base dell’anno commerciale, con il criterio del tasso nominale, con scadenze corrispondenti alla fine di ciascun mese, trimestre o semestre solari di ogni anno.
In seno al contratto di finanziamento o accordo di ripianamento l’impresa si obbliga, tra l’altro, ad acconsentire, per tutto il tempo della fruizione degli aiuti, ai controlli di cui al successivo art. 12 da parte del Gestore concessionario e dell’Amministrazione regionale.
Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla stipula, la Banca convenzionata trasmette al Soggetto Gestore copia del suddetto contratto di finanziamento/accordo di ripianamento. Se entro tale termine non risulta disponibile la copia del contratto di finanziamento, la Banca convenzionata invia al Gestore concessionario apposita comunicazione di avvenuta stipula del contratto in uno a copia del relativo piano di ammortamento sottoscritto dalle parti. In tal caso, la Banca convenzionata resta obbligata a trasmettere al Gestore concessionario la copia del contratto non appena questa sarà disponibile, fermo restando che, fino a tale momento, l’erogazione del contributo rimane sospesa.
Nelle more delle determinazioni del Soggetto Gestore, la Banca convenzionata, su domanda della società richiedente e previa comunicazione al Gestore stesso, può procedere alla stipula del contratto di finanziamento/accordo di ripianamento, fermo restando che il beneficio verrà corrisposto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto/accordo, solo dopo la formale concessione dell’agevolazione
Art. 8 Destinazione del finanziamento
Entro il periodo di utilizzo e preammortamento, la Banca convenzionata, salvo che l’operazione consista nel consolidamento di un’esposizione debitoria nei propri confronti, deve trasmettere al Soggetto Gestore la dichiarazione di aver accertato l’effettiva destinazione del finanziamento alle finalità previste dal provvedimento di concessione, ai sensi del punto 5 delle Direttive. Le passività possono essere estinte direttamente dalla Banca convenzionata mediante bonifico bancario contro rilascio di idonea quietanza
In mancanza di tale dichiarazione il Soggetto Gestore assegna alla Banca convenzionata un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale avvia il procedimento di revoca dell’agevolazione concessa, per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dall’intervento.
Art. 9 Erogazione del contributo
Il Gestore concessionario, verificata la presenza di tutte le condizioni di legge, procede all’erogazione dei contributi al netto delle ritenute fiscali applicabili.
L’erogazione del contributo avviene per competenza, in correlazione con le scadenze contrattuali del preammortamento e dell’ammortamento.
Per il periodo di utilizzo e preammortamento il contributo è commisurato, “ratione temporis”, alle somme effettivamente erogate.
L’erogazione dei contributi alle imprese è effettuata dalla Banca convenzionata. L’accreditamento delle corrispondenti somme da parte del Soggetto Gestore è disposto entro cinque giorni dalla
ricezione di apposita richiesta avanzata, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni per l’erogazione del beneficio, dalla medesima Banca convenzionata.
I contributi sono accreditati alle imprese con la medesima valuta d’incasso delle relative somme da parte della Banca convenzionata.
Eventuali contributi non erogati, per qualsiasi motivo, dalla Banca convenzionata alle imprese sono restituiti al Gestore concessionario riconoscendo la medesima valuta di incasso, senza applicazione di alcuna penale.
Art. 10
Variazioni e revoca del contributo
La “Banca convenzionata” si impegna a comunicare al Soggetto Gestore tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla relativa conoscenza, il verificarsi di eventuali variazioni riguardanti la titolarità del rapporto di finanziamento o la proprietà delle imprese finanziate.
La Banca convenzionata, inoltre, durante il periodo di ammortamento comunica tempestivamente al Soggetto Gestore il verificarsi degli eventi previsti al punto 11 delle disposizioni di attuazione emanate con D.A. n. 23 del 9 febbraio 2009 , di cui sia venuta a conoscenza, suscettibili di incidere sui presupposti per il mantenimento delle agevolazioni concesse.
In caso di cessazione definitiva dell’attività, fallimento o concordato preventivo mediante “cessio bonorum” di una impresa ammessa ai benefici contributivi di cui alla presente Convenzione, il “Soggetto Gestore“ interrompe l’erogazione del contributo rispettivamente a far data dalla cessazione, dalla dichiarazione del fallimento o dalla omologazione del concordato.
Per i casi specifici di revoca ed il procedimento di revoca si fa riferimento, rispettivamente, ai punti
11.1 e 11.2 ed al punto 11.3 delle disposizioni di attuazione emanate con D.A. n. 23 del 9 febbraio 2009 (Direttiva).
Art. 11
Restituzione dei contributi percepiti
In caso di revoca, il Gestore provvede alla determinazione degli eventuali importi dovuti dall’impresa a titolo di restituzione di contributi indebitamente percepiti, interessi e sanzioni e richiede alla Banca convenzionata le eventuali somme dalla stessa detenute, da restituirsi con la medesima valuta d’incasso senza applicazione di penali.
I contributi revocati, parzialmente o totalmente, ad eccezione del caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sono restituiti dall’impresa beneficiaria maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento europeo vigente alla data della loro erogazione per il
periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo restituzione al Soggetto Gestore.
In caso di revoca degli interventi ai sensi dell’art. 191, c. 1, della lr 32/2000, alla restituzione del contributo maggiorato come sopra è cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo del contributo indebitamente fruito.
Il recupero delle somme dovute è effettuato dal Soggetto Gestore secondo le disposizioni del punto 12 delle Direttive.
Art. 12
Verifiche, controlli e monitoraggio
Dalla data di accoglimento dell’istanza e per tutto il tempo di fruizione delle agevolazioni, il Soggetto Gestore effettua controlli documentali presso l’impresa beneficiaria, ovvero presso la Banca finanziatrice, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Direttive, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché a fini di monitoraggio dell’attuazione del presente intervento.
Art. 13
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo espressa disdetta da formularsi a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza annuale.
In ogni caso, i rapporti instaurati in base alla presente Convenzione continueranno ad essere disciplinati da quest’ultima, anche dopo la disdetta, sino a completo esaurimento degli stessi.
(Il Soggetto Gestore) (La Banca convenzionata)