CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
I DIREZIONE
SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DEL LAVORO, DELLO SPORT, GIOVANILI ED OCCUPAZIONALI
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
dell’appalto del servizio di Assistenza all’autonomia e comunicazione per studenti con gravi disabilità
residenti nel territorio metropolitano e 2requentanti le Scuole Superiori
periodo 14 settimane
CIG 8848785861
Scadenza Bando : ore 23.55 del 09.09.2021
Inizio gara seduta pubblica : ore 10.30 del 16.09.2021
[ copia del presente Capitolato dovrà essere siglato in ogni pagina, per presa visione ed accettazione, dal Legale rappresentante della ditta partecipante ed essere allegato al plico dei documenti di partecipazione alla gara ]
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)
Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione per gli alunni portatori di handicap grave che frequentano Istituti d'Istruzione Superiore, statali o paritari.
Il servizio sarà fornito anche ad alunni disabili frequentanti sedi scolastiche ricadenti fuori provincia nell'ambito del territorio regionale purchè risiedano in Comuni del territorio metropolitano di Messina .
Le prestazioni di servizio dovranno essere svolte nei confronti di ciascun allievo da assistere per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, nel limite max di diciotto ore settimanali secondo le esigenze didattiche indicate da ciascuna Scuola e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano; altresì potranno essere effettuate anche in occasione di attività didattiche organizzate dalla Scuola che si svolgano al di fuori delle strutture scolastiche (gite d'istruzione, stage, laboratori, cinema, teatro, convegni, etc…).
Soltanto per gli studenti sordi le ore del servizio alla Comunicazione saranno di max 30 ore settimanali.
Prima dell'avvio dei servizi, l'appaltatore indica un recapito operativo nell'ambito del territorio in cui si svolgeranno le attività di servizio, presso il quale attiva un collegamento telefonico, internet e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
L'appaltatore indica un referente dei servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali fra affidatario ed Ente appaltante e che rappresenti la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione dei servizi.
L'appaltatore s'impegna inoltre:
-ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti: i risultati di detto controllo vengono inviati periodicamente al Servizio Politiche Sociali dell'Ente, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici;
-a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall'ente appaltante anche su supporti elettronici;
-a sollecitare la partecipazione dei familiari degli utenti alla gestione del servizio. I soggetti concorrenti, altresì, devono :
- avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio della provincia di Messina, da dimostrare con idonea documentazione ovvero impegnarsi a costituirla entro giorni 15 dall' aggiudicazione;
- garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto, l'espletamento dei servizi entro sette giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante;
Art. 2
(Norme regolatrici del servizio)
La fornitura del servizio di assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione (AAC) di cui trattasi deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:
a) dal presente Capitolato speciale d'oneri;
b) dal Codice dei Contratti - D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. ;
c) dalla Circ. Reg.le del 04.5.2016 prot. n. 86313 e L.R. n. 8 del 17.5.2016 - art. 24 e ss.mm.ii. ;
d) dalle norme di tutela ambientale (G.P.P. – C.A.M.) di cui al D.Min.Ambiente 06.6.2012 come recepito dall' art. 23 del D.Lgs 56/2017;
e) dalle norme Statali, regionali e locali in materia di emergenza Pandemia Covid 19 ;
f) dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.
Art. 3
(Requisiti di partecipazione)
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto gli operatori economici, singoli o raggruppati di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come Codice dei Contratti) che siano iscritti all'Albo Regionale – sez. Inabili di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 od altro registro analogo; nonché nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia in cui l'impresa ha sede ovvero in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti secondo le norme dello Stato di appartenenza.
Ciascun soggetto concorrente , singolo o associato (in quest'ultima ipotesi: ciascun concorrente costituente il raggruppamento o consorzio, costituito o da costituirsi) dovrà dichiarare:
a) l' assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti ;
b) di godere del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti ed, in particolare:
- di avere eseguito, nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta, servizi analoghi per un importo non inferiore a quello a base d'asta, indicato nel bando di gara;
- di impiegare idoneo personale in modo da garantire un’ottimale qualità del servizio e - compatibilmente con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei requisiti professionali degli operatori indicati nel presente Capitolato - di impegnarsi ad applicare l’art. 37 del vigente CCNL di Comparto utilizzando gli operatori già inseriti in precedenza nel precedente appalto presso le varie sedi scolastiche al fine di salvaguardare il rapporto operatore/alunno disabile anche avendo riguardo alle indicazioni di ciascuna Scuola in merito alle esigenze dettate dalle diverse tipologie di handicap presenti;
Art.4
(Requisiti dell'operatore AAC)
L' Assistente all'autonomia e comunicazione è una figura professionale prevista dalla L.104/92 art 13, con funzioni socio-educative che affianca lo studente disabile grave in qualità di mediatore e di facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra l'alunno, la famiglia, la classe ed i docenti. In ambito scolastico tale operatore si rapporta, con funzioni distinte, complementari e non sostitutive, con il docente di sostegno e con i docenti curriculari contribuendo al raggiungimento delle finalità previste dal P.E.I. e dal Profilo dinamico funzionale delineato per ciascuno studente disabile.
Si precisa al riguardo che nella Regione Siciliana il profilo di Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione è stato definito con il D.A. n.5630 del 19.7.2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale , pubblicato in GURS n. 32 del 04.8.2017 . Gli assistenti addetti a tale servizio devono essere in possesso di requisiti e titoli formativi e di esperienza idonei allo svolgimento delle relative mansioni, con riferimento alla specificità dell'handicap di ciascuno studente .
Per gli studenti con disabilità neuro-psico-fisiche, l'operatore specialista per l'assistenza all'autonomia e comunicazione deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
A)diploma di scuola secondaria di 2° grado, unitamente a titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione per disabili, ottenuto con il superamento di corsi professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dalla Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale;
B) laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento (quadriennale/quinquennale) o Laurea breve (triennale) in materie socio-psico-pedagogiche, ovvero in: Logopedia, Psicomotricità, Terapia della Neuro Psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia Oto Neurologica, Terapia della Riabilitazione Psichiatrica, unitamente a titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione per disabili, ottenuto con il superamento di corsi professionali specifici di almeno 450 ore di lezione, destinati agli occupati di settore (laureati come in precedenza indicati ed assistenti all'autonomia e comunicazione per disabili sensoriali formati a seguito di corsi riconosciuti validi dalla Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale).
Per gli studenti con disabilità sensoriali uditive, l'operatore specialista per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1) diploma di scuola secondaria di 2° grado, unitamente a titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione per disabili, ottenuto con il superamento di corsi professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dalla Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale; ovvero
- qualifica professionale conseguita mediante il superamento di corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013-2014 ( anche di strutturazione didattica inferiore alle 900 ore giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione);
- qualifica professionale conseguita mediante il superamento di corsi inerenti la L.I.S. organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) antecedenti al 2005;
- qualifica professionale “Interprete in Lingua dei Segni Italiana ”conseguita mediante il superamento di corsi riconosciuti validi dalla Regione Siciliana ai sensi del D.A n. 1346 del 19.04.2018;
2) laurea triennale o magistrale (vedasi elenco al 5° capoverso punto b del presente articolo ), unitamente a titolo di aggiornamento di Assistente all'autonomia e alla comunicazione di 450 ore di lezione, riconosciuto valido dalla Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale.
Per gli studenti con disabilità sensoriali visive, l'operatore specialista per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1) diploma di scuola secondaria di 2° grado, unitamente a titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione per disabili, ottenuto con il superamento di corsi professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dalla Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale; ovvero
- diploma di “Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista (900 ore ) o attestato di istruttore di orientamento e mobilità “Operatore Tiflologo” (900 ore);
2) laurea triennale o magistrale (vedasi elenco al 5° capoverso punto b del presente articolo), unitamente a titolo di aggiornamento di Assistente all’autonomia e alla comunicazione di 450 ore di lezione, riconosciuto valido dalla Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale.
Possono essere impiegati nel servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione coloro che - diplomati ed occupati di settore – abbiano conseguito il titolo formativo con un percorso di ore 450 riconosciuto valido ai sensi del D.A. n. 5630 del 19.07.2017 della Regione Siciliana.
Norna transitoria: si potrà prescindere dal possesso del titolo professionale di Assistente all’autonomia e comunicazione, conseguito come in precedenza indicato, per coloro che nell’ultimo triennio – per un periodo complessivo di gg. 90 anche non consecutivi – abbiano prestato servizio presso Istituzioni Scolastiche statali o paritarie e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico. Detti operatori dovranno impegnarsi a conseguire, entro il successivo anno scolastico, l’ attestato di qualifica professionale a seguito superamento di apposito corso riconosciuto valido dalla Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale.
Art. 5
(Consistenza e durata dei servizi)
Il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione (AAC) è un servizio specialistico ad personam che viene fornito al fine di favorire l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità neuro-psico-fisiche e/o sensoriali sia visive che uditive.
Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione è totalmente gratuito per l'utenza ed è rivolto agli alunni portatori di handicap grave con certificazione rilasciata da struttura pubblica ai sensi della L.104/'92 (verbale di individuazione alunno in situazione di handicap), presentata dalla famiglia alla Scuola al momento dell'iscrizione annuale unitamente alla richiesta del servizio.
Il servizio AAC viene erogato a ciascuno studente disabile per max 18 ore settimanali, la cui articolazione viene stabilita dalla Scuola, in accordo con l'assistente, secondo criteri di massima funzionalità rispetto alle esigenze dello studente disabile.
Soltanto per gli studenti sordi il servizio viene erogato per max 30 ore settimanali.
Durante lo svolgimento del servizio presso la Scuola, gli assistenti dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione di nome, cognome e ditta di appartenenza.
L'affidatario deve assicurare la disponibilità di tutti gli operatori necessari all'espletamento dei servizi e garantire altresì una reperibilità telefonica e di posta elettronica o fax che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 15.30.
Il numero di allievi disabili destinatari dei servizi è indicato nella tabella Scuole allegata al presente capitolato.
L'Ente appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria i nominativi degli studenti da assistere e le sedi dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali tutti gli operatori sono tenuti rigorosamente al rispetto del segreto professionale. La ditta aggiudicataria di ciascun lotto è responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili dell'utenza.
L'appaltatore dovrà trasmettere all'Ente committente - non oltre gg. 10 (dieci) dall’avvio del servizio - il Piano Organizzativo, composto da un prospetto indicante i nominativi e dati identificativi degli assistenti, degli studenti ad essi affidati e delle relative Scuole.
Alla scadenza del contratto, su specifica richiesta della stazione appaltante, l’impresa affidataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, fino all’espletamento della nuova gara.
Art.6
(Modalità di espletamento del servizio, ruolo, funzioni ed obblighi degli operatori)
Come noto, la Regione Siciliana - titolare delle competenze socio-assistenziali per gli studenti disabili delegate, per la fornitura ed attivazione dei corrispondenti servizi, agli enti locali ai sensi della L.R. n. 24/2016 e ss.mm.ii. - ha adottato apposite Linee Guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli studenti con disabilità grave, ciò anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 41 della L.R. n. 10/2019.
Il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, servizio obbligatorio per gli alunni disabili gravi previsto dalla L. n. 104/'92, viene assicurato tramite operatori dipendenti da imprese sociali incaricate mediante appalto pubblico.
Di norma, il servizio viene erogato “in presenza” per max n. 18 ore settimanali per ciascuno studente con grave disabilità, mentre per gli studenti con disabilità sensoriali della vista e/o dell'udito è previsto per l'intero orario scolastico per max 30 ore settimanali .
In base all'organizzazione della Scuola il servizio può essere fornito anche “a distanza” ed a domicilio, “esclusivamente” all'attivazione del servizio di scuola in ospedale e a domicilio come previsto dalla nota n. 2939/2015 MIUR, quindi, congiuntamente ad un componente dell'Organico docenti, limitatamente alle vigenti disposizioni in materia Covid 19. Il Dirigente Scolastico, con cadenza mensile (entro il giorno 5 del mese successivo) certificherà all'Ente appaltante le presenze degli studenti, annotando l'eventuale ricorso alla didattica a distanza.
Il ruolo e le funzioni dell'assistente all'autonomia e comunicazione sono certamente ben distinte dall'impegno professionale del docente di sostegno ma le due figure talvolta si trovano a lavorare in compresenza, in base alle esigenze dello studente ed all'organizzazione della didattica.
Non è consentito in ogni caso che si riducano le ore di servizio degli assistenti all'autonomia e comunicazione previste dal contratto di lavoro, ciò peraltro arrecherebbe nocumento all'utenza destinataria del servizio.
Gli operatori incaricati del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida, svolgono all'interno della Scuola le funzioni previste dal D.Lgs n.66/2017( Buona Scuola) come modificato ed integrato con D.Lgs n.96/2019 e pertanto, partecipano al Consiglio di Classe (nel limite della trattazione inerente allo studente disabile affidato) ed al gruppo di Lavoro Operativo, con espressione di voto nella determinazione dei bisogni dell'alunno e più specificamente delle ore a sostegno (docente e assistente); al riguardo si sottolinea che l'assistente, per quanto di competenza, compartecipa alla redazione del progetto sull'autonomia come parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ciascuno studente con disabilità.
Ciascun operatore, ricevuto l'incarico – dopo aver preso visione presso gli uffici scolastici del PEI dell'utente – provvederà a redigere due relazioni/analisi dei bisogni: una in Novembre, da allegare alla bozza del PEI ed una finale in Maggio, anche utile ad eventuale rimodulazione del PEI.
Copia di tale documentazione dovrà essere consegnata sia alla ditta-datore di lavoro che al docente referente H di ciascuna Scuola, per essere inserita nel fascicolo personale dell'utente.
Le prestazioni del servizio svolto da ciascun operatore saranno accertate dalla ditta datore di lavoro tramite Xxxxxx Firma giornaliero con annotazione oraria di entrata/uscita, custodito nel plesso scolastico, la cui copia dovrà essere consegnata mensilmente da ciascun operatore alla Ditta-datore di lavoro.
Nel caso di prestazione in modalità “a distanza” il Foglio Firma dovrà essere corredato della relativa dichiarazione di autocertificazione del monte ore lavorato e descrizione delle attività svolte.
Per quanto concerne il recupero delle ore di servizio non rese, per motivi diversi, allo studente disabile (malattia, intervento chirurgico, assenze per viaggi…etc) è consentito il recupero delle stesse anche in orario pomeridiano, entro la conclusione del periodo di appalto affidato dalla Stazione Appaltante alla ditta-datore di lavoro.
La Scuola, comunque, potrà disporre l'accertamento delle presenze degli operatori, in forma autonoma e senza coinvolgere gli stessi in prima persona in alcun modo, sia in modalità di didattica in presenza che in DAD, anche con scansione oraria, senza ricorrere ad alcuna forma di convalida o di registrazione della presenza da parte degli operatori o tramite trascrizioni o sottoscrizioni o uso di badge.
Art. 7
(Importo del servizio - Elenco prezzi)
L'importo del servizio specialistico di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni portatori di handicap grave frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore per il periodo previsto dal bando di gara, è indicato nella “tabella quadro economico” che è parte integrante del presente capitolato.
Il prezzo è comprensivo di ogni onere per l'espletamento del servizio, come previsto dalle vigenti norme e dal presente capitolato.
La gestione di tutto il personale necessario per l'espletamento ottimale del servizio è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore secondo le vigenti tabelle del Ministero per le Politiche Sociali e Lavoro.
Si precisa che il costo del lavoro del presente appalto è stato calcolato con riferimento alla tabella Ministeriale del maggio 2013 - profilo/categoria D2 .
Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento.
Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto.
Rientra nella discrezionalità e responsabilità dell'appaltatore la gestione del personale assegnato ai servizi . Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo nell'inizio dei servizi dovuto all'Ente appaltante.
Art. 8
(Criterio di aggiudicazione)
Le offerte verranno esaminate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, secondo due parametri di valutazione: qualitativo ed economico.
L'apposita Commissione di aggiudicazione - nominata ai sensi delle vigenti norme - procederà alla analisi delle offerte ed all'attribuzione dei punteggi.
La valutazione complessiva deriverà dalla sommatoria dei punteggi parziali. Gli elementi di valutazione cui saranno attributi i punteggi sono i seguenti:
A. OFFERTA TECNICA max punti 80
B. OFFERTA ECONOMICA max punti 20
A) Offerta tecnica (Max punti 80/100)
1. Progetto di gestione max punti 60
2. Proposta di arricchimento dell'offerta max punti 20
La Commissione di aggiudicazione procederà all'attribuzione del punteggio tenendo conto degli “indicatori di qualità ” riportati nella seguente Scheda di Valutazione:
1. Progetto di gestione: L'elaborato - redatto con min. n. 02 / max n.04 pagine - formato A4, carattere 12 “Times New Roman”, interlinea 1,5 esclusi eventuali allegati - dovrà contenere il progetto analitico di programmazione, organizzazione e gestione del servizio oggetto dell'Appalto e dovrà essere rigorosamente redatto secondo l'ordine dei paragrafi sotto riportati e precisamente:
Punteggio
1.1 Conoscenza del territorio e capacità di lettura dei bisogni sociali da 0 a 7
1.2 Programmazione ed organizzazione del servizio oggetto d'appalto da 0 a 7
1.3 Modalità di gestione del servizio (adattabilità e flessibilità organizzativa) da 0 a 10
1.4 Dotazione mezzi e strumenti da 0 a 9
1.5 Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro da 0 a 9
1.6 Attività di formazione/aggiornamento e supervisione del personale impiegato
nel progetto e indicazione delle procedure interne per la valutazione da 0 a 10
1.7 Contenimento del turn-over degli operatori e modalità di sostituzione del
personale da 0 a 8
PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE 1 Max punti 60
2. Proposta di arricchimento dell’offerta: La proposta di arricchimento dell'offerta - redatta con min. n. 02 / max 04 pagine formato A4 carattere 12 “Times New Roman” , interlinea 1,5 esclusi eventuali allegati - dovrà specificare:
Punteggio
2.1 Interventi migliorativi rivolti all'utenza da 0 a 10
2.2 Interventi migliorativi dell'organizzazione del servizio da 0 a 10
PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE 2 Max punti 20
B) Offerta economica
L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Ente appaltante) il massimo punteggio, secondo la seguente formula:
x = prezzo più basso x 20 prezzo in esame
Art. 9
(Stipula del contratto)
La stipula del contratto avrà luogo dopo l'effettuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Art. 10
(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento.)
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 11
(Obblighi dell' Appaltatore - prescrizioni)
L'appaltatore deve assicurare la reperibilità telefonica, di posta elettronica anche pec o fax che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 15.30.
Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al buon funzionamento del servizio.
L'affidatario è tenuto a comunicare, entro il tempo massimo di 3 (tre) giorni, l'eventuale sospensione del servizio a qualche utente segnalandone i motivi all'Ente Appaltante.
L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli allievi.
L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.
L'affidatario del servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'oneri è obbligato:
- per quanto concerne il personale da utilizzare - nei limiti di quanto compatibile con l'organizza- zione d'impresa e nel rispetto dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato speciale d'oneri dell'appalto - a tenere conto degli operatori già impegnati in precedenza nel servizio AAC presso le varie sedi scolastiche al fine di salvaguardare il rapporto operatore /alunno disabile ed avendo riguardo prioritariamente alle indicazioni di ciascuna Scuola in merito alle esigenze delle diverse tipologie di handicap evidenziate nel Piano educativo individuale (PEI);
- a provvedere periodicamente e comunque con cadenza annuale all'aggiornamento professionale del personale AAC , avvalendosi di enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana;
- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di inefficienze od inadempienze del servizio;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nelle prestazioni disciplinate dal presente capi- tolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti ;
- a corrispondere ai lavoratori la retribuzione alle scadenze previste dal CCNL vigente, osservando tale adempimento a prescindere dall'avvenuta corresponsione delle spettanze dei pagamenti
da parte dell'ente appaltante;
- a fornire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto. E' fatto espresso divieto, a pena di nullità, cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.
Art. 12
(Verifiche e Controlli sui servizi)
L'Amministrazione procede periodicamente a verifiche e controlli sul servizio acquisito nell'ambito del presente appalto.
Le attività di verifica del servizio sono volte ad accertare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le verifiche ed i controlli vengono effettuati, direttamente od indirettamente, dal competente Ufficio “Assistenza disabili Autonomia e Comunicazione” dell'Ente appaltante, con la collaborazione della Scuola interessata, previa comunicazione alla ditta.
I controlli sono effettuati in particolare sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa del servizio.
L'Ente appaltante può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio appaltato o affidato; altresì può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sul servizio appaltato, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio- economico di riferimento.
Art. 13
(Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)
Qualora l'Appaltatore non adempia, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto/contratto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto/contratto.
Ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante si applicheranno le seguenti penalità:
a) mancata sostituzione, prolungata, di operatori: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
b) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.
La contestazione dell'inadempienza viene immediatamente comunicata via mail e pec e l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione della contestazione ricevuta dall'Amministrazione.
In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà alla notifica della contestazione mediante Pec o Raccomandata AR e all'applicazione delle penali individuate al precedente comma.
L'Ufficio dell'Ente appaltante addetto al controllo riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone al Dirigente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 16.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 14
(Obblighi assicurativi e previdenziali)
L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali. L'Ente appaltante rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.
È posto a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impiegati nell'esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizio potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
L'affidatario dovrà applicare, nei confronti del personale, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale.
Art. 15
(Fatture e pagamenti)
Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato con cadenza mensile a conclusione del relativo periodo di servizio effettuato, previa acquisizione da parte dei dirigenti scolastici delle attestazioni del regolare servizio svolto ed a seguito dell'emissione da parte della ditta affidataria della relativa fattura elettronica.
L'Ente appaltante, provvederà ad acquisire il DURC on-line e disporrà il pagamento entro i termini di legge. In caso di DURC negativo si procederà ai sensi della Legge 98/2013. L'Amministrazione si riserva altresì di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione ritenuta necessaria.
I pagamenti saranno disposti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2000 e ss.mm.ii.
Art. 16
(Spese contrattuali e spese di pubblicazione del bando di gara)
La ditta affidataria dovrà rimborsare alla stazione Appaltante, entro 60 gg. dalla data di aggiudica- zione della gara, le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione obbligatoria dell'Avviso/ Estratto del bando di gara, ai sensi delle vigenti norme.
Altresì sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.
Art. 17
(Sospensione o risoluzione del contratto)
Fatti salvi i casi di sospensione del contratto di cui all'art. 107 del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale risoluzione dello stesso potrà avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 108 e dall'art. 110 del vigente Codice dei Contratti.
Art. 18
(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto appresso indicato:
- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 19
(Clausola di rinvio)
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Art. 20
(Controversie)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto, tra l'Amministrazione appaltante e l'affidatario, sarà risolta, per competenza, dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Messina).
IL R.U.P.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx