1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2019)
Contratto Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Piacenza
(1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2019)
Confagricoltura FLAI - CGIL
Federazione Provinciale Coldiretti FAI - CISL
Confederazione Italiana Agricoltori UILA – UIL
Contratto Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Piacenza
(1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2019)
Confagricoltura FLAI - CGIL
Federazione Provinciale Coldiretti FAI - CISL
Confederazione Italiana Agricoltori UILA – UIL
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L'anno 2017, addì 29 giugno
tra
CONFAGRICOLTURA PIACENZA, rappresentata dal Direttore Xxxxx Xxxxxx, assistito dal Responsabile dell’Ufficio Sindacale Xxxxx Xxxxxx;
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PIACENZA, rappresentata dal
Direttore Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, assistito dal Responsabile dell’Ufficio Sindacale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PIACENZA, rappresentata
dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxxx;
e
FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario provinciale Xxxxx Xxxxxxx FAI-CISL, rappresentata dal Segretario provinciale Xxxxxxx Xxxxxxxx UILA-UIL, rappresentata dal Segretario provinciale Xxxxx Xxxxxxxx
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Contratto Provinciale
Il presente Contratto, sulla base di quanto definito dall’art. 1 del CCNL, regola i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato
– e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Assume la denominazione di Contratto Provinciale di Lavoro (C.P.L.) ed esplica la sua efficacia nei rapporti di lavoro tra i conduttori di aziende agricole operanti nella provincia di Piacenza e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di leggi vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Art. 2 - Durata del Contratto Provinciale e sua disdetta
Il Contratto Provinciale di Lavoro, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° Gennaio 2016 con scadenza il 31 Dicembre 2019.
Per quanto riguarda le procedure di rinnovo, si rimanda a quanto definito dagli artt. 2 e 90 del CCNL.
Art. 3 – Assunzione
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
- per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate di lavoro annue, nell’arco dei dodici mesi dalla data di assunzione;
- di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Per “fase lavorativa” s’intende il periodo di tempo limitato all'esecuzione delle singole operazioni colturali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle colture agrarie tipiche della provincia di Piacenza.
A tal fine si individuano le seguenti fasi lavorative:
1) zappatura, dirado, diserbo;
2) potatura, semina;
3) raccolta dei prodotti.
Non sono possibili risoluzioni del rapporto di lavoro fino al termine dell'intera fase lavorativa fatto salvo casi eccezionali dovuti ad eventi atmosferici o naturali che compromettano definitivamente la produzione e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, per il rientro di unità familiari attive e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 c.c.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.
Art. 4 – Contratto individuale di lavoro
Le Parti si danno atto per agevolare la stesura dei contratti individuali di lavoro (art.14 CCNL) sia per gli operai a tempo indeterminato che determinato, dell’esigenza di strutturare un testo di contratto individuale da prendere a riferimento, che viene allegato al presente CPL (All.1).
Art. 5 – Riassunzione
Con riferimento all’art. 20 del CCNL, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per una determinata fase lavorativa, hanno diritto ad essere riassunti con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8/bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni, presso la stessa azienda con la medesima mansione e qualifica.
Il lavoratore potrà esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta all’azienda entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nell’azienda per cause indipendenti dalla volontà delle parti, (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto s’intende prorogato di 12 mesi.
L’ azienda, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al primo comma, s’impegna ad assumere, prioritariamente, tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare.
In tal caso i criteri di precedenza sono nell’ordine:
- la professionalità;
- il carico familiare;
- la disponibilità;
- l’anzianità di iscrizione.
Art. 6 - Osservatorio Provinciale
L’Osservatorio Provinciale ha le seguente funzioni:
⮚ fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
⮚ fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
⮚ fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali il numero dei rapporti di lavoro instaurati con part-time; apprendistato; somministrazione;
⮚ individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx e Contratti di Area;
⮚ esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera xxxxxxxx, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
⮚ esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
⮚ concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
⮚ esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di Lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87 CCNL;
⮚ esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
⮚ esaminare le problematiche connesse all’inserimento lavorativo della manodopera extracomunitaria con particolare riferimento alle condizioni di accoglienza (trasporto, alloggio, collocazione lavorativa). In tale ambito promuove una specifica attività per la individuazione dei flussi e deflussi di manodopera extracomunitaria in corrispondenza alle campagne di raccolta, in quanto a: organizzazione della domanda, verifica e coordinamento dell’offerta;
⮚ contribuire all’individuazione del reale fabbisogno di interventi formativi per la manodopera, da segnalare ai Centri per l’Impiego, avendo quindi un ruolo di stimolo e di collegamento delle funzioni, delle strumentazioni e
delle azioni tra pubblico e privato, di governo delle dinamiche dei flussi migratori, dei bisogni di manodopera, della individuazione dei bisogni formativi e dei percorsi formativi.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
Con l’avvenuta costituzione dell’Ente Bilaterale Agricolo di Piacenza, l’Osservatorio Provinciale cesserà le sue funzioni che saranno assunte dall’Ente Bilaterale stesso.
Art. 7 - DEFINIZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI
Sono operai agricoli coloro che esplicano la loro attività nelle imprese agricole, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL e CPL .
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (O.T.I.)
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato, che hanno effettuato presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, anche a più riprese, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all'INPS provinciale ed al Centro per l’ Impiego l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tali operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salari, vale quanto disposto dagli artt. 44 e 61del CPL e dagli artt.00-00-00-00 del CCNL.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1° settembre 1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533/49 e dai
contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata dei rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue.
OPERAI A TEMPO DETERMINATO (O.T.D.)
Sono operai a tempo determinato:
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 4 CPL o nelle convenzioni di cui all’art. 28 CCNL, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità, pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
A decorrere dal 1 gennaio 2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13° e 14° mensilità verranno proporzionati alle giornate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
Art. 8 - Condizioni di miglior favore
Le norme dettate dal presente Contratto non modificano le condizioni di miglior favore eventualmente concordate tra i singoli datori di lavoro e gli operai.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI
Art. 9 - Classificazione e mansioni degli operai agricoli
Per l'attribuzione della qualifica valgono le norme legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti dell'avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione.
Gli operai agricoli della provincia di Piacenza, sulla base di quanto definito dall’art. 31 del CCNL, sono classificati in tre aree professionali e in complessivi 6 Livelli.
1A AREA
Appartengono a quest’area i lavoratori dei livelli 1° e 2°, in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
1° LIVELLO – (ex SPECIALIZZATI SUPER)
Operai altamente specializzati che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o chi per esso, nell'ambito delle direttive impartite, svolgono la propria attività, per l'esecuzione della quale occorrono specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio specializzato.
Sono da considerarsi al 1° Livello
1) responsabile coltivazioni;
2) responsabile zootecnico;
3) casaro (addetto alla lavorazione e trasformazione del latte);
4) conduttore di macchine operatrici complesse;
5) meccanico-trattorista;
6) innestatore, potatore, vivaista;
7) responsabile allevamenti xxxxx, suini ed avicunicoli;
8) cuoco in aziende agrituristiche;
9) responsabile confezionamento dei prodotti ortofrutticoli;
10) giardiniere;
11) responsabile della cantina nelle aziende vitivinicole;
12) responsabile impianti nelle aziende di acquacoltura;
13) conduttore-meccanico di autotreni e automezzi;
14) bagnino (responsabile piscina in aziende agrituristiche).
2° LIVELLO (ex SPECIALIZZATI)
Operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a quelle proprie del 3° livello
Sono da considerarsi di 2° Livello:
1) addetto zootecnico;
2) addetto agli allevamenti ovini, suini ed avicunicoli;
3) trattorista con patente.
4) accompagnatore ippico ed addetto scuderie;
5) guardiacaccia;
6) cantiniere nelle aziende vitivinicole;
7) addetto allevamento ed ingrasso nelle aziende di acquacoltura;
8) conduttore di autotreni e automezzi;
9) accompagnatore didattico nelle aziende agrituristiche;
10) addetto ai frutteti;
11) manutentore unico in aziende agrituristiche;
12) addetto agli impianti di biogas;
13) responsabile vendite in spacci aziendali.
2A AREA
Appartengono a questa area i lavoratori dei livelli 3° e 4° che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorchè necessitanti di un periodo di pratica.
3° LIVELLO (ex QUALIFICATI SUPER)
Operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a quelle proprie del 4° livello.
Sono da considerarsi di 3° Livello:
1) manzolaio;
2) conduttore di macchine semoventi semplici;
3) custode impianti nelle aziende di acquacoltura;
4) addetto alle vendite nello spaccio aziendale;
5) addetto al controllo del confezionamento ed all’approvigionamento degli imballaggi nelle aziende ortofrutticole.
4° LIVELLO (ex QUALIFICATI)
Operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Sono da considerarsi di 4° Livello:
1) irrigatore;
2) addetto a lavori pesanti o disagiati;
3) addetto a diserbo, semina, irrorazione semplice a viti e frutteti, potatura in fase di mantenimento;
4) aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche;
5) addetto servizio ai tavoli nelle aziende agrituristiche;
6) addetto all’allevamento di selvaggina e lavori vari nelle aziende faunistiche e venatorie;
7) addetto alla manutenzione del verde
8) Addetto alla gestione del laboratorio per la manipolazione/lavorazione del miele
3A AREA
Appartengono a questa area i lavoratori dei livelli 5° e 6° capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
5° LIVELLO (ex COMUNI)
Operai in grado di eseguire lavori ordinari che non richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico-pratiche.
Sono da considerarsi di 5° Livello:
1) addetto alla zappatura;
2) addetto al dirado;
3) addetto imbottigliamento e lavori generici;
4) addetto pulizia e lavori generici in aziende agrituristiche;
5) addetto alla cernita in aziende di confezionamento di prodotti ortofrutticoli.
6) Addetto alla gestione delle famiglie, controllo della sciamatura e altri lavori generici degli apiari
7) Addetto allo spostamento delle piante, rinvaso e altri lavori generici in serra
6° LIVELLO (operazioni di raccolta)
Operai comuni con rapporto di lavoro a tempo determinato, senza nessuna professionalità, assunti :
- Unicamente per la raccolta di prodotti agricoli
- Esclusivamente per lo spostamento manuale dei contenitori di prodotti agricoli pieni e vuoti (contenitori di piantine di pomodoro, peperone, ecc…)
Art. 10 - Mansioni degli operai agricoli INCARICO DI “CAPO”
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di “Capo”, viene
riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione del salario contrattuale del 4%.
Si precisa che l’incarico di capo, proprio perché è assegnato dal datore di lavoro, può essere revocato.
Agli stessi non vengono riconosciuti poteri disciplinari sui sottoposti.
RESPONSABILE COLTIVAZIONI
Senza avere cura del bestiame, è in grado di sovrintendere al ciclo produttivo aziendale, prendendo istruzioni dal datore di lavoro o chi per esso, sorveglia gli uomini preposti alla coltivazione del fondo, prende materialmente parte ai lavori e segnala al datore di lavoro le eventuali inadempienze degli operai senza avere potere disciplinare sui sottoposti.
RESPONSABILE ZOOTECNICO
L'operaio (ex specializzato super) responsabile zootecnico, oltre alle normali mansioni, assume la responsabilità della conduzione razionale della stalla, sia per quanto riguarda l'alimentazione che per la cura sanitaria dei bestiame.
Le mansioni sono pertanto:
1) mungitura;
2) pulizia della stalla e dell’abbeveratoio; preparazione della lettiera;
3) predisporre i tempi,le modalità e la relativa somministrazione dei foraggi freschi, insilati e mangimi forniti nelle immediate vicinanze della stalla;
4) disporre gli orari per l'inizio di tutte le operazioni per il regolare andamento della stalla;
5) allevamento dei vitelli fino all'80° giorno e del toro da produzione;
6) assistere e coadiuvare il veterinario in tutte le operazioni e nei parti, eventualmente sostituendolo nel disbrigo delle normali pratiche sanitarie.
CONDUTTORE DI MACCHINE
Operaio addetto alla guida e manutenzione ordinaria delle macchine operatrici complesse (ex specializzato super) oppure alla guida e manutenzione ordinaria delle macchine semoventi semplici (ex qualificato super), mansioni per le quali è particolarmente abilitato. Quando è libero da tali specifiche mansioni, sarà adibito ad altri lavori nell'azienda.
CUOCO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE
Addetto che, con autonomia ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, è responsabile della cucina nelle aziende agrituristiche.
RESPONSABILE IN AZIENDE DI CONFEZIONAMENTO
Addetto che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica e per titolo, sovraintende le operazioni di confezionamento e di spedizione nelle aziende specializzate in tali attività.
GIARDINIERE
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari. E’ responsabile delle fasi di lavorazioni assegnatigli.
RESPONSABILE CANTINA
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o titolo, sovraintende a tutte le operazioni della cantina.
RESPONSABILE IMPIANTO NELLE AZIENDE DI ACQUACOLTURA
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, sovraintende a tutte le operazioni di allevamento ed ingrasso nelle aziende di acquacoltura.
ADDETTO ZOOTECNICO
L'operaio addetto zootecnico svolge le seguenti mansioni:
1) mungitura;
2) pulizia della stalla e dell'abbeveratoio;
3) preparazione della lettiera;
4) somministrazione dei foraggi freschi, insilati e mangimi;
5) allevamento dei vitelli fino all'80° giorno e del toro da riproduzione.
MECCANICO-TRATTORISTA E TRATTORISTA CON PATENTE
Operaio munito di patente, adibito ad eseguire tutte le operazioni delle varie coltivazioni, addetto inoltre alle operazioni di trasporto e di traino entro e fuori l'azienda, responsabile della perfetta efficienza e della manutenzione delle macchine affidategli.
Il meccanico-trattorista inoltre, dovrà essere in grado di svolgere tutte le operazioni di manutenzione e di riparazione del parco macchine aziendale.
Quando è libero da tali mansioni, sarà adibito ad altri lavori nell'azienda.
CONDUTTORE DI AUTOTRENI E CONDUTTORE MECCANICO
Operaio munito di patente adibito alla guida di autotreni e automezzi di portata superiore a 75 ql.
Il conduttore-meccanico dovrà essere in grado di provvedere anche alla manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda.
Quando è libero da tali mansioni, sarà adibito ad altri lavori nell’azienda.
ACCOMPAGNATORE IPPICO ED ADDETTO SCUDERIA
Addetto con elevata competenza professionale, acquisita per pratica e per titolo, ha la responsabilità nella gestione della scuderia ed accompagna i clienti nelle escursioni esterne.
GUARDIACACCIA
Addetto con elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, in possesso di patentino, sovraintende a tutte le operazioni all’interno della riserva di caccia, finalizzate al controllo e alla tutela del territorio nonché alla gestione corretta della selvaggina.
CANTINIERE
Operaio con elevata professionalità, acquisita per pratica o per titolo, senza autonomia esecutiva, in raccordo con il responsabile di cantina, esegue tutti i lavori e le operazioni di cantina.
ADDETTO ALLEVAMENTO ED INGRASSO NELLE AZIENDE DI ACQUACOLTURA
Operaio che, senza autonomia esecutiva ma con elevata professionalità, sovraintende alle operazioni di allevamento ed ingrasso nelle aziende di acquacoltura.
ACCOMPAGNATORE DIDATTICO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE
Addetto che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, accompagna le scolaresche o gruppi in visite guidate nelle aziende agrituristiche fornendo tutte quelle informazioni di ordine tecnico e culturali per la promozione, nelle scuole e nella realtà sociale, del mondo rurale.
ADDETTO AI FRUTTETI
Operaio dotato di competenza ed esperienza per compiere con speditezza e sicurezza tutte le operazioni inerenti al frutteto, comprese le operazioni di innesto, trattamenti antiparassitari e anticrittogramici.
ADDETTO AGLI IMPIANTI DI BIOGAS
Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, provvede alla manutenzione, gestione e funzionamento dell’impianto di biogas.
MANUTENTORE UNICO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE
Operaio che, esegue interventi di particolare difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature negli agriturismi.
MANZOLAIO
Il manzolaio è adibito alla cura, custodia e governo delle manze in consegna ed è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni:
1) pulizia della stalla e dell'abbeveratoio;
2) trasporto del letame in concimaia sino alla distanza massima di 500 metri dalla stalla;
3) preparazione della lettiera;
4) approvvigionamento e somministrazione dei mangimi.
Quando è libero da tali mansioni, sarà adibito ad altri lavori dell'azienda.
CUSTODE IMPIANTI NELLE AZIENDE DI ACQUACOLTURA
Operaio che, con l’obbligo di risiedere nell’abitazione degli impianti, svolge la mansione di custode.
ADDETTO ALLE VENDITE NELLO SPACCIO AZIENDALE
Operaio che, con professionalità acquisita per pratica e per titoli, è addetto alla vendita nello spaccio dei prodotti agricoli aziendali.
ADDETTO AL CONTROLLO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, con professionalità acquisita per pratica e per titoli, è addetto al controllo della cernita, confezionamento ed approvvigionamento imballaggi nelle aziende ortofrutticole.
IRRIGATORE
Nelle aziende con disponibilità di acqua per l'irrigazione, di dotazione o d'acquisto, l'irrigatore è addetto all'irrigazione delle varie coltivazioni, nel periodo irriguo e durante l'orario di erogazione.
Egli deve sorvegliare sull'efficienza dei canali, dei manufatti e delle paratoie, nonché provvedere alla migliore utilizzazione dell'acqua.
OPERAI ADDETTI A LAVORI PESANTI O DISAGIATI
Quando gli operai sono adibiti a lavori pesanti o disagiati sarà loro corrisposta una retribuzione pari a quella prevista per gli operai di 4° livello; manterranno il diritto alla paga maggiore se appartenenti ai livelli superiori. Sono considerati lavori pesanti o disagiati i seguenti lavori:
- abbattimento piante alto fusto;
- lavori in acqua;
- irrorazione viti e frutteti;
- taglio bosco golenale;
AIUTO CUOCO
Operaio che, con competenza e professionalità, in stretto raccordo con il cuoco e su indicazioni di questo, svolge tutte le operazioni in cui si articola il lavoro della cucina.
ADDETTO AI TAVOLI NELE AZIENDE AGRITURISTICHE
Addetto che, in stretto raccordo con il titolare, partecipa alla preparazione dei cibi fornendo un aiuto alla cucina e alla loro distribuzione.
ADDETTO ALLEVAMENTO SELVAGGINA
Addetto che, in stretto raccordo con il guardiacaccia e su indicazioni di questo, è adibito all’allevamento della selvaggina.
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE
Operaio che, con professionalità e competenza, senza autonomia esecutiva, in raccordo con il giardiniere, esegue tutti i lavori di sistemazione del terreno, di concimazione e messa a dimora delle piante.
ADDETTO IMBOTTIGLIAMENTO E LAVORI GENERICI
Operaio che, senza elevata professionalità, all’interno della cantina, viene adibito ai lavori di imbottigliamento ed ai lavori generici.
ADDETTO ALLA CERNITA E CONFEZIONAMENTO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, senza elevata professionalità, nelle aziende di confezionamento dei prodotti agricoli, è adibito alla cernita e ad altre mansioni che non comportano elevata professionalità.
ART. 11 – Periodo di prova
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
− 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima;
− 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda;
− 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di due giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
ART. 12 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre1967, n. 977, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto1999, n. 345 e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia (“ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, d.lgs. 26/03/2001 n. 151)
ART. 13 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
− la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 11 del presente CPL;
− la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
− l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione;
− ogni altra modalità di impiego.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
1. per prestazioni settimanali: 24 ore
2. per prestazioni mensili: 72 ore
3. per prestazioni annuali: 500 ore
ART. 14 – Apprendistato professionalizzante
Le parti, rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro, definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (allegato 9 CCNL) , gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 15 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Per gli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del presente articolo, in applicazione dell’art. 34 comma 2 del CCNL, l'orario ordinario di lavoro per gli
O.T.I. che operano nei campi viene stabilito come segue:
MESI | dal LUNEDI' al VENERDI' | SABATO Xxxxxxx | TOTALE SETTIMANALE |
Ore giornaliere | |||
GENNAIO | 6,30 | 3,30 | 36 |
FEBBRAIO | 6,30 | 3,30 | 36 |
MARZO | 6,30 | 3,30 | 36 |
APRILE | 7,00 | 4,00 | 39 |
MAGGIO | 7,00 | 4,00 | 39 |
GIUGNO | 8,00 | 4,00 | 44 |
LUGLIO | 8,00 | 4,00 | 44 |
AGOSTO | 8,00 | 4,00 | 44 |
SETTEMBRE | 7,00 | 4,00 | 39 |
OTTOBRE | 7,00 | 4,00 | 39 |
NOVEMBRE | 6,30 | 3,30 | 36 |
DICEMBRE | 6,30 | 3,30 | 36 |
L'orario di lavoro ha inizio in cascina ed ha fine sul posto di lavoro.
Per gli operai addetti alla stalla, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, l'orario di lavoro è pari a ore 6,30 giornaliere articolate su 6 giorni, pari a ore 39 settimanali diviso in due turni.
Al fine di mantenere un equilibrio costante tra una mungitura e l'altra, i datori di lavoro e gli operai dovranno predisporre le varie operazioni di cura e governo del bestiame in modo che le due mungiture giornaliere avvengano con un intervallo di dodici ore.
Resta salva la possibilità di anticipare l'orario di inizio del lavoro del primo turno e corrispondentemente quello del secondo, qualora venisse concordato tra le parti.
Art. 16 – Ferie
Gli OTI debbono effettuare durante ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi.
Per i giovani di età superiore a 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17 ottobre 1967 n° 977, così come modificato dall’art. 2 del D.lgs 4 agosto 1999
n. 345.
Il periodo di ferie è frazionabile in dodicesimi in caso di servizio prestato inferiore all'anno.
La frazione di mese di servizio superiore ai quindici giorni, viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di tempo considerato per calcolare le giornate di effettivo lavoro, decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dal passaggio dell'operaio a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro e l'operaio, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, debbono tener conto delle esigenze dell'azienda e degli interessi e desideri dell'operaio.
In caso di sopravvenienza di malattia durante il periodo delle ferie, il godimento delle stesse viene sospeso e riprenderà in tempo successivo con accordo fra datore di lavoro ed operaio.
Per gli OTD si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49 del CCNL.
In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del CCNL, il computo delle ferie è rapportato a ore.
Per i lavoratori extracomunitari, al fine di agevolare i ricongiungimenti familiari e per partecipare a particolari momenti religiosi, si prevede la possibilità di usufruire cumulativamente delle ferie e delle festività soppresse.
Art. 17 - Organizzazione del lavoro
Nell'intento di assicurare agli OTI ed in particolare a quelli del settore zootecnico, l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 del CCNL, le parti concordano sulla necessità di costituire organici aziendali o interaziendali per consentire agli operai il godimento degli istituti contrattuali citati assicurando la continuità dell’attività produttiva aziendale.
Art. 17 Bis-Appalti
In coerenza con l’art. 30 del vigente CCNL , le parti ribadiscono l’opportunità che le imprese agricole che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo, siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda, possiedano adeguati requisiti; l’appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e assumersi il rischio d’impresa. Le parti considerato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi può dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, al fine di favorire il contrasto alla diffusione di un uso distorto degli appalti, convengono quanto segue:
- L’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio d’impresa; in via generale essere appaltate le attività per le quali occorrono professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente.
- La mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura.
- A fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le parti si adopereranno affinché le aziende applichino correttamente le procedure previste.
- Le parti promuoveranno l’attivazione di un tavolo di confronto con l’ispettorato territoriale del lavoro anche al fine di organizzare delle sessioni formativo-informative per promuovere la conoscenza della normativa vigente sugli appalti.
- Contratto di lavoro: ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltartici devono essere applicati integralmente il CCNL Operai Agricoli ed il Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Piacenza.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, dal presente testo sono escluse le aziende applicanti il CCNL per le attività di contoterzismo.
Art. 18 - Orario di lavoro per gli addetti ai lavori nocivi
Gli operai che saranno addetti ai trattamenti antiparassitari per frutteti, vigneti, pioppeti o allo spargimento della calciocianamide, con riferimento all’art. 67 del CCNL, presteranno la loro opera in detti lavori pari a ore 3,20 giornaliere come massimo.
A completamento della giornata lavorativa, e previo riposo di 30-40 minuti giornalieri, gli operai saranno adibiti ad altri lavori, percependo la retribuzione per questi ultimi prevista, comunque non inferiore a quella indicata in tabella per gli operai qualificati.
Art. 19 - Lavoro di assistenza al parto
L'operaio di stalla, che oltre all'orario normale di lavoro, presta assistenza ai parti, sarà retribuito con tariffa straordinaria come previsto dal successivo articolo, per tutto il tempo effettivamente impiegato.
Art. 20 - Lavoro straordinario - festivo – notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro stabilito dall’art. 15 CPL;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 21 CPL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare, e dalle ore 22.00 alle ore 5.00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
1) lavoro straordinario (oltre l’orario giornaliero o settimanale)
2) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)
3) lavoro eseguito nelle festività
4) lavoro notturno non compreso in turni
5) lavoro straordinario festivo
6) lavoro festivo notturno
25%
35%
35%
40%
40%
45%
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sul Salario Contrattuale (paga base, contingenza, edr, salario integrativo provinciale ed eventuali generi in natura e scatti).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Agli OTI dei campi, l'eventuale lavoro prestato dopo le ore 13 del sabato sarà considerato straordinario feriale.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni dell'operaio, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali il Contratto Provinciale ha stabilito un’adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
Agriturismo
In deroga alle disposizioni del presente articolo, esclusivamente per quanto attiene alle aziende agrituristiche e relativamente all’instaurazione dei soli rapporti di lavoro che prevedano che la prestazione lavorativa venga eseguita limitatamente ai giorni di venerdì e/o sabato e/o domenica e/o festivi e prefestivi infrasettimanali, verrà applicata la tariffa propria del livello di inquadramento con l’applicazione della maggiorazione pari al 15% del salario tabellare ; tale maggiorazione è applicata per tutte le ore indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Art. 21 - Giorni festivi
Oltre a tutte le domeniche sono considerati festivi i seguenti giorni:
1) il primo dell’anno
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua
5) il 1° maggio, festa del lavoro
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale*
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
11) il 24 dicembre, vigilia di Natale (1/2 giornata pomeridiana)
12) il 25 dicembre, giorno di Natale
13) il 26 dicembre, Santo Stefano
14) la Festa del Patrono del luogo
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti operai siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso dì sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.
In base all'art. 49 del CCNL il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'art. 20 del CPL.
A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 50, nonché a seguito dei
D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L. 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
* La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla L. 5.3.1977, N. 54.
Dichiarazione del Ministro:
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa In materia di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977 n. 54, precisa che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta dal CCNL del 25 Giugno 1979)
Art. 22 – Convenzioni
Le parti contraenti il CPL svolgeranno ogni opportuna azione presso i propri associati per un'ampia informazione dell'istituto delle “convenzioni” di cui all’art. 28 del CCNL e auspicano che tali programmi di assunzione tra le aziende e gli operai trovino estesa applicazione tra le aziende secondo le norme ed i fini del citato art. 28 del CCNL.
Le parti concordano che la stipula di tali Convenzioni possa essere un utile strumento nello svolgimento delle attività stagionali e delle principali operazioni colturali, secondo l'indirizzo produttivo aziendale.
Art. 23 - Organici aziendali
Allo scopo di rispondere positivamente alle esigenze funzionali ed organizzative delle aziende, nonché assicurare agli operai dipendenti la fruizione dei diritti contrattuali e legislativi previsti (riposi settimanali, ferie, ecc.), le aziende possono avvalersi di quanto disposto dall'art. 28 del CCNL. La manodopera da assumersi tramite le convenzioni di cui all'art. 28 del CCNL potrà essere assunta con contratto a tempo determinato in relazione alle caratteristiche di temporaneità o meno delle sostituzioni.
Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente.
La convenzione, preventivamente concordata con le Organizzazioni Sindacali, potrà prevedere l'assunzione nominativa degli operai.
RETRIBUZIONE ED ACCESSORI
Art. 24 - Retribuzione
Gli elementi che costituiscono la retribuzione, con riferimento agli artt. 2 e 49 del CCNL, sono i seguenti:
1) salario contrattuale definito dal CPL secondo i criteri di cui all’art. 31 del CCNL e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato (OTI);
3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato (OTD).
AUMENTI RETRIBUTIVI
Il salario contrattuale, così come definito dall’art. 2 del vigente CCNL, vigente alla data del 31/12/2015, è incrementato del 2 %, per ciascun livello professionale con decorrenza 01/07/2017.
Per tutti i livelli professionali in forza alla data del presente accordo verrà erogata contestualmente alla retribuzione di luglio 2017, una somma a titolo di una tantum con le seguenti modalità ed importi:
O.T.I. | ||
Area 1 | Spec. Super 105 € | Spec. 90 € |
Area 2 | Qual. Super 90 € | Qual. 75 € |
Area 3 | Comune 75 € |
O.T.D.
Per tutti i livelli professionali in forza alla data del rinnovo del presente contratto ed assunti entro il primo marzo 2017, verrà corrisposta l’una tantum di 30 €
TABELLA retributiva dal 01/07/2017
AREA | PROFILI PROFESSIONALI | LIVELLI | OTI mensile | OTD orario |
1° area | ex Specializzato Super | 1° Liv. | 1.596,64 | 12,36 |
ex Specializzato | 2° Liv. | 1.515,94 | 11,75 | |
2° area | ex Qualificato Super | 3° Liv. | 1.461,01 | 11,32 |
ex Qualificato | 4° Liv. | 1.381,35 | 10,70 | |
3° area | ex Comune | 5° Liv. | 1.249,00 | 9,69 |
Comune ex art. 54 | 6° Liv. | 7,44 |
Art. 25 – Salario provinciale di produttività
Le parti si danno atto che il salario provinciale di produttività di cui all’art. 27 del CPL 4 agosto 2008 è stato conglobato nel salario contrattuale con effetto dal 1 gennaio 2013.
Art. 26 – Conteggi – Elementi costitutivi
Per gli OTI ai fini dei calcolo dell'importo della 13° e 14° mensilità, del trattamento di fine rapporto, delle ferie eventualmente non godute, delle festività nelle quali viene eventualmente prestato lavoro, delle giornate di assenza, si deve tenere conto dei seguenti elementi:
paga base,
contingenza, - salario contrattuale E.D.R.,
salario provinciale,
- scatti di anzianità maturati;
- alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio): il valore convenzionale è fissato dal 1° gennaio 2011 in € 192,00 annui;
- latte, per gli addetti al bestiame da latte: il valore convenzionale è fissato dal 1° gennaio 2013 in € 130,00 annui; per questi lavoratori tale indennità si somma alla quota indicata per l’alloggio.
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione
Ai sensi degli artt. 13, 21, 31, 32, 44 e 49 del vigente CCNL le parti confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro e l’orario effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta l’assunzione.
La retribuzione deve essere corrisposta entro il 10 del mese successivo alla maturazione.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore la busta paga in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Resta facoltà delle Organizzazioni contraenti il compilare tabelle riepilogative e di riferimento per facilitare eventuali conguagli.
Art. 28 – Tabelle salariali
Le parti si impegnano a prevedere, stendere e sottoscrivere congiuntamente le tabelle salariali degli operai agricoli della provincia di Piacenza, depositandone copia presso le sedi Inps, quale momento di verifica e di corretta liquidazione delle spettanze ai lavoratori agricoli nonché delle relative prestazioni previdenziali.
Art. 29 - Compensi per la mietitura e trebbiatura del frumento
Gli operai che, nel periodo della mietitura e trebbiatura del frumento, sono addetti a tali lavorazioni, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:
- OTD, il 46% sulla retribuzione totale oraria in vigore nel trimestre maggio- giugno-luglio;
- OTI, oltre la retribuzione normale, deve essere corrisposto un importo forfettario di € 5,00 l'ora, valevole per la durata del presente CPL.
Art. 30 - Compensi per trasferte
Gli operai che, comandati a prestare servizio fuori della azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio), previa presentazione di regolari giustificativi.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Nel caso in cui l'operaio, comandato a recarsi fuori dall'azienda, utilizzi il proprio automezzo, ha diritto ad un'indennità chilometrica pari al valore di 1/5 del prezzo della benzina.
Art. 31 - Generi in natura
L'alloggio dovrà essere in buone condizioni statiche ed igieniche e dotato di servizi igienici per nucleo familiare.
Tali caratteristiche di staticità ed igienicità sono quelle stabilite dai regolamenti igienico-sanitari emanati dalle Amministrazioni Comunali in base alle leggi sanitarie vigenti; in mancanza di regolamento, tali condizioni saranno stabilite dall'Ufficiale Sanitario locale.
Ogni due anni il datore di lavoro dovrà provvedere, a proprie spese, alla tinteggiatura degli ambienti. In caso di subentro di un nuovo nucleo familiare tale tinteggiatura dovrà essere rinnovata.
La casa dovrà essere provvista di luce elettrica e di allacciamento del gas, sempreché la località ne sia servita; la spesa dei consumi ed il nolo del contatore restano a carico dell'operaio.
Gli addetti al bestiame da latte hanno diritto alla somministrazione gratuita di un litro di latte al giorno, per tutti i giorni dell'anno, o ad un compenso sostitutivo nel caso di non ritiro.
Per l’attuale vigenza contrattuale - fino a quando non interverranno modifiche - l’importo sostitutivo è fissato, dal 1° gennaio 2013, in € 130,00 annui.
Art. 32 - Alloggio, accessori e docce
Il datore di lavoro dovrà fornire all'OTI la casa di abitazione sufficiente al fabbisogno della sua famiglia, senza alcun corrispettivo in danaro. L'abitazione deve essere dotata di tutti i requisiti indispensabili per l’abitabilità.
Ogni OTI ha diritto inoltre:
a) al porcile, nel quale potrà tenere, per conto proprio, un maiale da ingrasso oppure una scrofa, che dovrà essere tenuta in recinto chiuso. La paglia dovrà essere usata senza spreco;
b) al pollaio, nel quale potrà allevare fino a 20 galline e 30 pulcini, che dovranno rimanere in recinto chiuso di 50 mq. che il datore di lavoro metterà a disposizione dell'operaio;
c) all'orto, che deve essere nelle vicinanze della corte, dell'estensione minima di 10 mq.
Qualora nella stessa azienda siano occupati più elementi della stessa famiglia, il diritto di cui alle lettere a) b) c) si estende a ciascun OTI, con l'obbligo da
parte dell'azienda di fornire, a ciascun nucleo familiare, un locale particolarmente adeguato al ricovero degli animali.
Le aziende agricole devono essere dotate di docce e spogliatoi di uso comune; ove sorgessero difficoltà di ordine tecnico, casi particolari saranno esaminati dalle Organizzazioni stipulanti.
Gli operai assegnatari degli alloggi di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non avranno l'obbligo di abitare in azienda.
I compensi convenzionali relativi all'alloggio e suoi accessori, saranno commutati soltanto ai fini dei calcoli delle varie indennità.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro collaboreranno affinché, ove sia tecnicamente possibile, siano programmate ed attuate le iniziative atte al miglioramento delle abitazioni che non rispondono ai requisiti previsti dal presente articolo.
Art. 33 - Acquisto generi prodotti sul fondo
Agli operai è data facoltà di acquistare il fabbisogno dei prodotti per la loro famiglia, compatibilmente con le disponibilità dell'azienda. E’ fatto loro divieto di cedere a terzi i prodotti acquistati. Il prezzo che dovrà essere corrisposto è quello di mercato per merce all'ingrosso in azienda.
Art. 34 - Tredicesima mensilità
Xxxx operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre, sarà corrisposta entro il quindici di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'annata agraria, l'indennità deve essere corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto stesso e verrà calcolata in base ai salari ed alle paghe in vigore nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49 del CCNL.
Art. 35 - Quattordicesima mensilità
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta la quattordicesima mensilità, pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 1° giugno, da pagarsi in occasione del pagamento della retribuzione mensile relativa al mese predetto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'annata agraria, l'indennità sarà corrisposta nella quota proporzionata al lavoro prestato; verrà calcolata in base alla retribuzione in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui tale cessazione avvenga prima del mese di giugno.
Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49 del CCNL.
Art. 36 – Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste dall’art. 39 del CPL 4 agosto 2008.
In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile.
Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto), fino alla fine dell’annata agricola in corso.
Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
All’operaio a tempo determinato (OTD) compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento.
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 37 – Tutela della salute
Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all’art. 67 del CCNL, nonché le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui d.lgs.
n. 81 del 2008 con l’impegno di dare attuazione all’Avviso Comune sottoscritto, a livello nazionale, il 16 settembre 2011.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 67 del CCNL, le Parti convengono quanto segue:
STRUMENTI INFORMATIVI
Premessa la necessità di un continuo miglioramento sulla sicurezza nel settore agricolo, attraverso la progettazione e la predisposizione di iniziative formative ed informative, in tutte le aziende e per tutti i lavoratori, le Parti, convengono sull’opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende siano distribuite apposite documentazioni (nelle varie lingue) concernenti le norme di legge vigenti in materia di tutela della salute, l’uso dei fitofarmaci, dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili, frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonché i mezzi di protezione individuali, l’elenco delle lavorazioni
nelle quali siano presenti “fattori di nocività” secondo le peculiarità del mondo agricolo.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti, sia sulle modalità per il loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonché sullo stato di manutenzione dei mezzi di prevenzione.
Art. 38 – Equipaggiamento lavori nocivi
Per le lavorazioni nocive, al fine di evitare situazioni di rischio, l’azienda ha l’obbligo di fornire agli operai adeguati mezzi protettivi, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 39 – Capi di vestiario
Agli operai a tempo indeterminato verrà fornita a cura e spese del datore di lavoro, una tuta da lavoro l’anno.
Agli operai a tempo indeterminato che svolgono le mansioni sotto indicate verrà inoltre fornito, sempre a cura e spese del datore di lavoro, il seguente materiale:
⮚ TRATTORISTA: una seconda tuta da lavoro l’anno.
⮚ ADDETTI AL GOVERNO E CUSTODIA DEL BESTIAME: una seconda tuta da lavoro l’anno e un paio di stivali.
⮚ IRRIGATORE: un paio di stivali.
La stessa fornitura interesserà anche gli operai a tempo determinato con contratto di lavoro a termine uguale o superiore a 180 giornate di lavoro effettivo.
La non osservanza del predetto articolo non implicherà la sua monetizzazione.
Art. 40 – Anticipazione trattamenti assistenziali
Con riferimento all’art. 64 del CCNL le aziende agricole anticiperanno agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio sul lavoro, alla cassa integrazione e, inoltre, al pagamento diretto delle indennità relative ai permessi per donazione del sangue e midollo osseo.
Art. 41 - Malattia ed infortunio
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica ed, in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, così come disciplinato dall’art. 60, comma terzo, del CCNL.
Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgenza della malattia o dell’infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate , il lavoratore può richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente articolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.
Art. 42 – Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Malattia
La integrazione salariale, corrisposta dal Fondo provinciale degli operai agricoli, dovrà assicurare a detti operai (OTI e OTD), tra indennità di legge e integrazione, un trattamento nella misura fino al 100 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, così come specificato dall’art. 46 del presente contratto provinciale.
Infortuni sul lavoro
La integrazione salariale, corrisposta dal Fondo provinciale degli operai agricoli, dovrà assicurare a detti operai (OTI e OTD), tra indennità di legge e
integrazione, un trattamento nella misura del 100 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, così come specificato dall’art. 46 del presente contratto provinciale.
Al datore di lavoro compete il pagamento della giornata di lavoro in cui si è verificato l’infortunio, le restanti saranno riconosciute ed integrate dal Fondo.
Art. 43 – Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (C.I.S.O.A.)
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni.
Agli operai che beneficiano del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
TRATTAMENTI INTEGRATIVI E ASSISTENZE VARIE
Art. 44 – Istituzione del Fondo per la erogazione di integrazioni ai trattamenti di malattia e infortunio
e per la riscossione del Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale
Le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante norme per l'accertamento degli operai agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura, hanno istituito il Fondo per la integrazione della indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio nell'ambito delle Assicurazioni sociali obbligatorie; hanno istituito, inoltre, un Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale.
Le parti, con atto del Notaio Toscani dr. Massimo del 17 luglio 2018, registrato in data 31/07/2018 e adottato dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 agosto 2018, hanno modificato gli articoli 1 e 3 dello statuto del Fondo “ F.E.I.A.L.A.P.P.” e costituito l’ EBAP - “ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA”.
Art. 45 – Gestione e amministrazione dell’EBAP
Per l’amministrazione e gestione dell’EBAP come sopra istituito, le Organizzazioni stipulanti hanno costituito un Comitato Paritetico di Gestione composto da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori.
In seno al Comitato vengono nominati un Presidente ed un Vice-Presidente a rotazione fra i membri del Comitato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’EBAP.
Per regolare l’attività, il funzionamento e l’amministrazione dell’ “EBAP”, le Organizzazioni stipulanti adottano il Regolamento che, allegato al presente Contratto Provinciale di Lavoro, ne forma parte integrante.
Art. 46 – Integrazioni in caso di malattia o infortunio
1) Descrizione delle prestazioni
In caso di malattia o infortunio sul lavoro a tutti gli operai agricoli, a tempo indeterminato (OTI), determinato (OTD), o con contratto di apprendistato, della Provincia di Piacenza, viene corrisposta una indennità giornaliera integrativa a quella corrisposta dall'INPS o dall'INAIL fino a raggiungere il 100 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.
2) Misura dell’indennità integrativa
Malattia (OTI e OTD): Nel caso di malattia con prognosi inferiore o uguale a 7 giorni, viene garantita la copertura del 100% della retribuzione con esclusione del periodo di carenza per i primi 3 giorni. Nel caso di malattia con prognosi superiore a 7 giorni (anche nel caso di continuazione) , viene garantita la copertura del 100% della retribuzione dal 1° giorno in cui si è verificato l’evento. Il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Infortunio (OTI e OTD): al datore di lavoro compete il pagamento della retribuzione intera il giorno dell’infortunio; dal 1° al 3° giorno, di assenza per infortunio, è garantita la copertura del 100 per cento della retribuzione a carico del Fondo; dal 4° giorno fino alla guarigione clinica è garantita la copertura del 100 per cento della retribuzione, fino ad un massimo di 180 giorni.
3) Aventi diritto
Hanno diritto alle prestazioni di cui al precedente punto 1 tutti gli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato, iscritti regolarmente nei relativi elenchi anagrafici che prestino, o abbiano prestato, nell’anno di competenza, attività su terreni agricoli siti in Provincia di Piacenza, precedentemente all’evento di malattia o infortunio sul lavoro.
4) Presentazione della domanda
Per ottenere la prestazione i lavoratori aventi diritto dovranno presentare domanda all’Ebap, personalmente o tramite le XX.XX. e loro Patronati, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Ente. Inoltre, alla domanda, dovrà essere allegato il documento-ricevuta dell’Inps e/o dell’Inail attestante il saldo dell’indennizzo da parte dei predetti Istituti e copia della propria busta paga riferita al mese precedente in cui si è verificato l’evento morboso.
La domanda dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla liquidazione del saldo delle indennità di legge da parte dell’Inps e/o dell’Inail.
Per le domande inoltrate oltre tale termine, l’accoglimento della domanda sarà sottoposto alla valutazione del Comitato di Gestione.
Art. 47 – Indennità di maternità
Alle lavoratrici a tempo indeterminato, in caso di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, viene garantita la copertura del 100 per cento della retribuzione del salario giornaliero contrattuale, relativo al profilo professionale di appartenenza, ad integrazione di quanto corrisposto dall’Inps.
Art. 48 – O.T.I. Indennità licenziati- Incentivo alla ricollocazione
Agli operai agricoli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di licenziamento (esclusa la giusta causa), con un’anzianità minima continuativa di 15 mesi nella medesima azienda, è riconosciuta una indennità una-tantum di € 1.300,00 (al lordo delle ritenute fiscali).
In caso di licenziamento (esclusa la giusta causa) con un’anzianità minima di 15 mesi nella medesima azienda e perdurando lo stato di disoccupazione , per
un massimo di 3 mesi dalla data del licenziamento, è riconosciuto un importo mensile di € 1100 lordi , per ogni mese di comprovato stato di disoccupazione fino ad un massimo di 3 mesi.
Art. 49 – Indennità in caso di morte per infortunio o cause naturali
In caso di infortunio mortale sul lavoro o per cause naturali è riconosciuto agli eredi dell’operaio agricolo un assegno di € 3.000,00 (al netto delle ritenute fiscali).
Art. 50 – Contributo per l'integrazione di Malattia e Infortunio
Per la erogazione delle integrazioni di Malattia ed Infortunio di cui all'art. 46 viene posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori un contributo pari allo 1% del salario di riferimento denunciato ai fini contributivi.
Per salario di riferimento è da intendersi l’effettivo percepito soggetto a contribuzione o, dove ricorre, il salario convenzionale per il numero di giornate denunciate.
La misura del contributo posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è, rispettivamente, del 66,67% e del 33,33%.
Art. 51 – Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale
Per far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuale che le Organizzazioni contraenti, stipulanti il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli dipendenti, svolgono a favore e tutela dei componenti di dette categorie e dei corrispondenti datori di lavoro, in applicazione di leggi, regolamenti, contratti ed accordi collettivi, viene istituito il Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale di cui all'art. 44.
Il contributo di cui sopra, da devolversi alle stesse Organizzazioni contraenti, viene fissato nelle seguenti misure: datori di lavoro e lavoratori agricoli nella misura dello 0,50% del salario di riferimento denunciato ai fini contributivi.
Per salario di riferimento è da intendersi l’effettivo percepito soggetto a contribuzione o, dove ricorre, il salario convenzionale per il numero di giornate denunciate.
La misura del contributo posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è, rispettivamente, del 50% e del 50%.
Art. 52 – Versamento dei contributi
I contributi di cui agli articoli 50 e 51 sono versati integralmente dai datori di lavoro; le quote a carico degli operai verranno detratte dalle paghe e dai salari secondo le indicazioni riportate a margine delle apposite tabelle predisposte dalle Organizzazioni contraenti.
La riscossione del contributo è affidata all'INPS mediante apposita Convenzione. Nel caso di aziende applicanti il presente contratto provinciale di lavoro in cui non intervenga la riscossione da parte dell’INPS, i contributi dovranno essere versati da parte delle aziende direttamente all’EBAP.
I contributi di cui all’ articolo 51 (CAC) riscossi dall’INPS o versati direttamente, affluiscono in apposito conto corrente bancario intestato all’EBAP per essere riversati, secondo le modalità e la ripartizione concordate dalle stesse, alle Organizzazioni Sindacali contraenti .
Art. 53 – Imposizione dei contributi
L’imposizione è fatta annualmente ed in base alle giornate di effettivo lavoro prestato presso le singole aziende, secondo le norme sull’accertamento e riscossione dei contributi agricoli.
L’imposizione riguarda a tutte le aziende qualunque sia il carico contributivo delle stesse, comprese quelle esentate dal pagamento dei contributi agricoli normali.
Le Organizzazioni Sindacali contraenti si ritengono impegnate ad operare affinchè tutti i contribuenti assolvano al presente impegno contrattuale.
Art. 54 – Destinazione del contributo per l’EBAP
Il gettito contributivo di cui all'art. 50, al netto delle spese necessarie al funzionamento dell’Ente , previste dal Regolamento di cui all'art. 45 (affitto sede e relativo arredamento, spese postali, telefoniche e telegrafiche, controllo elenchi datori di lavoro e operai, reperimento dati, spese di personale, ecc.) è destinato alle prestazioni indicate nel presente capitolo: “Trattamenti integrativi e assistenze varie” e da quanto regolato dallo Statuto dell’Ente.
Art. 55 – Destinazione del Contributo di Assistenza Contrattuale
Provinciale
Il gettito del contributo di cui all'art. 51 è destinato alle Organizzazioni Sindacali contraenti, suddiviso secondo gli accordi presi dalle stesse.
Art. 56 – Istituti di Patronato
Gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale collegati con le XX.XX. contraenti il presente Contratto, anche ai fini di un utile collegamento fra godimento dei diritti previdenziali previsti dalla vigente legislazione socio- previdenziale e trattamenti integrativi dagli stessi contrattualmente previsti, hanno diritto a svolgere su un piano di parità, secondo quanto previsto dal D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la loro attività di assistenza e consulenza agli operai nell'ambito delle aziende, dando preventiva comunicazione alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei loro rispettivi e distinti programmi di intervento.
RISOLUZIONE E DIMISSIONI
Art. 57 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/66, n.300/1970 e 108 dell’11 maggio 1990.
A) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
• le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
• le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal CCNL o dal presente CPL;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni, agli stabili, ed al bestiame;
• il furto in azienda.
B) GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
• le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
• la cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;
• l'incremento dei nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il rientro di unità lavorative, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi, oppure quando il datore di lavoro intende lavorare l'azienda impegnando il proprio nucleo familiare quale coltivatore diretto;
• la riduzione della superficie aziendale in misura tale da giustificare una proporzionale riduzione di mano d'opera;
• le modifiche negli ordinamenti colturali, nell'organizzazione aziendale, l'impianto di nuove strutture, la modernizzazione dei servizi, stalle comprese, lo sviluppo della meccanizzazione a condizione che essi siano in fase di esecuzione e che comportino una riduzione delle unità lavorative;
• l'adesione dell'azienda a forme associate di conduzione cooperative di servizi, stalle sociali, ecc. e connessa dimostrazione dell'adesione ai nuovi organismi e della reale necessità di riduzione di mano d'opera;
• in una azienda con più di un addetto zootecnico, la riduzione, non temporanea, di capi di bestiame a seguito della quale le ore lavorative residue non consentano ad ognuno degli addetti la effettuazione dei normale orario di lavoro; nel caso dell'esistenza in azienda di un solo addetto zootecnico, la riduzione, non temporanea, dovrà essere tale da comportare una restante quantità di ore lavorative inferiore ai 2/3 del normale orario di lavoro;
• il cambiamento dell'indirizzo zootecnico. In tal caso e nell'ipotesi in cui l'azienda intenda continuare ad avvalersi di mano d'opera dipendente, all'operaio licenziato verrà prioritariamente proposta la nuova offerta di lavoro. Se la nuova occupazione comporta una qualifica inferiore alla precedente, l'operaio interessato dovrà rendere dichiarazione sottoscritta di accettazione.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 46 del presente contratto.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo deve essere comunicato all'operaio a mezzo raccomandata A.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall'art. 83 CCNL esperirà il tentativo di amichevole componimento.
La presente disciplina non si applica agli operai in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 22.12.1981 n. 791 convertito nella L. 26.2.1982 n. 54 per i lavoratori che vogliono continuare a prestare la loro opera sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile o, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età.
Art. 58 - Preavviso di risoluzione del rapporto
La risoluzione dei rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa , deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.
Le dimissioni devono essere formalizzate esclusivamente con modalità telematica utilizzando la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro con gli appositi moduli che dovranno essere trasmessi al Datore di Lavoro e all’INL con rispetto dei termini di preavviso sottoindicati.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono cosi stabiliti:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte un'indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell'operaio.
Art. 59 - Dimissioni per giusta causa
L'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, con la stessa procedura di cui all’art. 58, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
DISCIPLINA E CONTROVERSIE
Art. 60 - Norme disciplinari
L'infrazione alla disciplina da parte dell'operaio potrà essere punita, secondo la gravità, nel modo seguente:
1) Con la multa sino ad un importo massimo di due ore di lavoro nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo precedente; gli importi delle multe saranno segnati sul Libretto Sindacale di lavoro e versati all’Ebap.
3) Con il licenziamento in tronco nel caso di recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2).
Art. 61 - Notifica dei provvedimenti disciplinari
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dall'avvenuta comminazione, mediante annotazione sul Libretto Sindacale in caso di multa; mediante comunicazione con biglietto postale raccomandato r.r. o cartolina raccomandata r.r. nel caso di licenziamento in tronco.
Qualora l'operaio rifiuti di consegnare il Libretto Sindacale, il datore di lavoro notificherà il provvedimento di multa nei modi sopra indicati.
Art. 62 - Ricorso contro i provvedimenti disciplinari
Contro i provvedimenti disciplinari, che diventano provvisoriamente esecutivi, l'operaio ha diritto di ricorrere, tramite la propria Organizzazione, entro 8 giorni dalla registrazione sul Libretto Sindacale o dalla notifica.
Trascorso detto periodo il provvedimento diventerà definitivo.
Nel caso in cui il provvedimento di licenziamento venga ratificato dalle competenti Organizzazioni, l'operaio, entro 15 giorni da tale ratifica, lascierà liberi i locali con annessi e connessi, di persone e cose, salvo decisione diversa del Magistrato.
DIRITTI SINDACALI E PERMESSI
Art. 63 - Riunioni in azienda
Gli operai hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di ore 13 all’anno, regolarmente retribuite.
Agli operai che non potranno usufruire di tali permessi, in dipendenza della loro particolare prestazione di lavoro, sarà corrisposta la retribuzione per il tempo di durata dell'assemblea con paga normale.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato territoriale.
Art. 64 - Contributi Sindacali
L’azienda provvederà alla trattenuta del Contributo Sindacale a favore delle Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie del presente Contratto a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dall’interessato.
La delega conterrà l’indicazione per la determinazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale cui l’azienda dovrà versarlo.
La delega avrà validità dall’atto della firma e si protrarrà nel tempo salvo revoca dell’interessato o per cessazione del rapporto di lavoro.
Le aziende effettueranno i versamenti dei Contributi Sindacali sui conti correnti che verranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto.
L’ammontare del contributo sarà fissato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e comunicato alle Associazioni Professionali.
Le trattenute sindacali dovranno essere effettuate mensilmente ed i relativi versamenti dovranno essere versati almeno semestralmente.
Le aziende trasmetteranno alle rispettive Organizzazioni provinciali dei lavoratori, anche tramite le loro Associazioni, l’elenco di competenza con l’indicazione dei nominativi e dei singoli importi.
Art. 65 - Permessi straordinari
Per gli operai a tempo indeterminato sono previsti permessi retribuiti secondo i titoli seguenti:
- in caso di matrimonio, n. 15 giorni;
- in caso di morte di parenti di primo grado, n. 3 giorni.
Gli operai che usufruiscono dei permessi saranno considerati in servizio a tutti gli effetti.
I permessi non sono conteggiabili nelle ferie.
Per gli operai a tempo determinato sono previsti permessi retribuiti per il seguente titolo:
- in caso di morte di parenti di primo grado, n. 2 giorni.
Art. 66 - Permessi per donatori di sangue
Gli operai donatori di sangue hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per ogni donazione effettuata.
Art. 67 - Permessi per la formazione continua
Preso atto di quanto definito all’art. 7 del CCNL, all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per la frequenza a Corsi per addestramento professionale di interesse agrario, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito, per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al Corso, pari a 200 ore nell'arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai Corsi di addestramento professionale non potrà superare, nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Gli operai a tempo indeterminato che usufruiscono dei permessi saranno considerati in servizio a tutti gli effetti.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Tali permessi retribuiti vengono riconosciuti anche agli operai a tempo determinato che abbiano svolto nel corso dell'anno almeno 151 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.
Per il numero degli operai a tempo determinato che possono beneficiare dei predetti permessi vale quanto stabilito per gli operai a tempo indeterminato.
Xxxx operai a tempo determinato che usufruiscono dei permessi retribuiti secondo le predette norme, non si applica quanto previsto nel paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 68 – Permessi per Corsi di recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa ai corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato che abbiano svolto nel corso dell’anno almeno 151 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.
E’ fatta altresì salva la possibilità da parte dei lavoratori extracomunitari di utilizzare le 150 ore di permessi retribuiti per partecipare a corsi di alfabetizzazione e/o corsi di cultura generale.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 69 - Ente Bilaterale Agricolo Piacentino
Le parti concordano, sulla base del mandato di cui all’art. 88 del CCNL, di costituire l’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino che assumerà anche le competenze previste dall’art. 6 del presente Contratto - Osservatorio Provinciale - che cesserà le sue funzioni non appena l’Ente Bilaterale sarà operativo.
La costituzione, tenendo conto delle indicazioni della Commissione Nazionale prevista dall’art. 88 del CCNL, avverrà attraverso un atto notarile che comprenda l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento.
L’Ente Bilaterale dovrà garantire una concreta applicazione delle intese contrattuali in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e contrattuali in favore degli operai agricoli e florovivaisti, fornendo servizi ai lavoratori e alle imprese rispetto al mercato del lavoro, ai flussi migratori e ai rapporti di lavoro.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle politiche formative, nell’ambito dell’utilizzazione di tutti gli strumenti e le opportunità, pubbliche e private, per una formazione professionale che promuova lo sviluppo dei profili, coniugando sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.
Le modalità operative dell’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino verranno definite al momento della stesura dell’atto notarile.
Art. 70 - Commissione tripartita
Le Organizzazioni contraenti s’impegnano a farsi parte attiva presso la Provincia per la costituzione di una Commissione tripartita per la promozione delle politiche attive del lavoro agricolo. Tale Commissione, costituita ai sensi dell’art. 9 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 Luglio 2006, si pone, fra gli altri, i seguenti obiettivi:
a) miglioramento delle relazioni sindacali con rapporti sistematici sui temi di comune interesse;
b) coinvolgimento del servizio pubblico per l’impiego e degli enti locali competenti al fine di realizzare gli opportuni raccordi per iniziative comuni che tendono a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
PATTO PROVINCIALE DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L'anno 2013, addì 30 Gennaio
tra
l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, assistito dal Direttore Xxxxx Xxxxxx e dal Funzionario Xxxxx Xxxxxx;
la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxx, assistito dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxx e dal Funzionario Xxxxxxxxx Xxxxxxx
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, rappresentata dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxxx;
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Xxxxx Xxxxxxx; la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxxxx; la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Xxxxxx X’Xxxx.
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Patto
Il presente Patto Collettivo di Compartecipazione regola i rapporti intercorrenti fra il proprietario, affittuario o mezzadro ed il Compartecipante, al quale vengono affidate determinate operazioni colturali con diritto a compenso commisurato in percentuale sul ricavato del prodotto.
Art. 2 - Durata del Patto
Il Patto ha la durata del presente CPL; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata r.r.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.
Il presente Xxxxx conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.
Art. 3 - Denuncia della superficie e dei Compartecipanti
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro cinque giorni al Centro per l’Impiego territoriale competente la superficie dei terreni effettivamente assegnata a compartecipazione, indicando i nominativi dei Compartecipanti, la superficie a ciascuno di essi assegnata ed in genete delle colture.
NORME PER IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 4 - Stipulazione del Contratto Individuale
Al presente Patto dovranno uniformarsi i Contratti Individuali di Compartecipazione che verranno stipulati in Provincia di Piacenza per le operazioni colturali.
I Contratti Individuali dovranno essere redatti su appositi Libretti e non potranno contenere clausole contrastanti col presente Patto, salvo quelle di miglior favore.
Art. 5 - Libretto di compartecipazione e contabilità
Il Compartecipante ed il datore di lavoro dovranno munirsi di Libretto di Compartecipazione, da ritirarsi presso le rispettive Organizzazioni Sindacali.
Su tale Libretto, a cura del datore di lavoro, sarà tempestivamente registrata ogni partita di debito e di credito.
I conteggi dovranno essere chiusi entro l'11 novembre per i Compartecipanti che si trasferiscono, ed entro il 15 dicembre per tutti gli altri.
Il datore di lavoro provvederà entro le date surriferite alla liquidazione di quanto spetta al Compartecipante.
NORME PER LA COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI IN COMPARTECIPAZIONE
Art. 6 - Direzione tecnica ed esecuzione dei lavori
La direzione tecnica inerente alla lavorazione dei terreni concessi a compartecipazione spetta al datore di lavoro.
Il Compartecipante eseguirà i lavori secondo le direttive del datore di lavoro, a regola d'arte e nei termini stabiliti.
Art. 7 - Aglio
Il Compartecipante percepirà, a titolo di compenso per la coltivazione, il 49% del prodotto.
Sono a carico del Compartecipante tutti i lavori di coltivazione dalla semina al raccolto.
Tutte le spese per i concimi, anticrittogamici, irrigazioni, macchine, sono a carico del datore di lavoro.
Art. 8 - Bietole
Il Compartecipante riceverà in consegna i terreni quando le bietole saranno già nate ed eseguirà tutte le operazioni fino all'ammucchiamento delle bietole, foglie e collettivi, ivi compreso il diradamento tra le due zappature.
Tutte le spese saranno a carico del datore di lavoro ed il Compartecipante percepirà il 44% del ricavato della vendita agli zuccherifici con diritti a prendere visione degli estratti conto.
Uguale compenso spetta al Compartecipante per le bietole da zucchero trattenute dal datore di lavoro. Per queste ultime, se non scollettate, il peso totale si ridurrà del 15% e, se scollettate, solamente del 3% per la terra.
Per le bietole destinate ad uso zootecnico, resta in vigore il rapporto di 1 a 0,75 tra questo ed il prezzo delle bietole da zucchero destinate agli zuccherifici. Le bietole verranno pesate con i colletti ma defogliate.
Per le bietole da foraggio il rapporto è di 1 a 0,52 rispetto a quelle da zucchero destinate ad uso zootecnico.
Le bietole verranno pesate con i colletti, ma defogliate.
Art. 9 - Cipolle
Il compartecipante riceverà in consegna i terreni seminati e provvederà a tutte le operazioni sino al raccolto, e, quale compenso riceverà il 46% del prodotto, che sarà diviso sul campo.
Tutte le spese sono a carico del datore di lavoro.
Art. 10 - Granoturco
Il compartecipante riceverà in consegna i terreni seminati ed eseguirà i normali lavori sino al raccolto, ivi compreso il raccolto delle cime e del fogliame alla testata del campo, il taglio e la preparazione per il carico dei fusti e l'aiuto in caso di irrigazione.
Il Compartecipante avrà diritto al 44% del prodotto e non sopporterà alcuna spesa. la ripartizione sarà effettuata nell'aia a prodotto stagionato.
Art. 11 - Pomodoro
Il Compartecipante riceverà in consegna i terreni solcati e seminati. Sono a suo carico tutti i lavori di coltivazione compreso il diradamento, il contemporaneo trapianto per lievi fallanze, raccolta e riempimento delle cassette, aiuto al carico sui mezzi di trasporto in carraia, posa e raccolta dei pali e del filo, trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici.
Durante le irrigazioni il Compartecipante presterà aiuto all'Irrigatore provvedendo anche alla preparazione e ripulitura dei solchi.
Tutte le spese sono a carico del datore di lavoro ed il Compartecipante percepirà, a titolo di comenso per la coltivazione, il 46% del prodotto o del prezzo ricavato dal datore di lavoro, qualora questi avesse venduto il prodotto agli stabilimenti. Nel caso di coltivazione con palo e filo, il compenso che il Compartecipante percepirà sarà del 50%
COMPENSI DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 12 - Divisione - Disponibilità - Vendita del prodotto
La divisione del prodotto avviene in campo, dopo il raccolto. Il Compartecipante acquista la piena disponibilità del prodotto di sua spettanza, salvo che il prodotto stesso non debba essere consegnato agli stabilimenti industriali; in questo caso il Compartecipante ha diritto a prendere visione dei contratti, fatture e documenti, onde accertarsi dell'effettivo prezzo stipulato dal datore di lavoro.
Art. 13 - Anticipazioni
Nel corso dei lavori il datore di lavoro, a richiesta dei Compartecipanti, verserà acconti secondo lo stato di avanzamento delle colture e sino a raggiungimento del minimo garantito.
Art. 14 - Minimi di garanzia
Qualora a causa di siccità, intemperie o altre cause di forza maggiore, il prodotto fosse andato totalmente distrutto, il datore di lavoro dovrà corrispondere al Compartecipante una retribuzione pari al numero delle giornate lavorative prestate per la coltivazione del prodotto.
Nel caso in cui il valore della quota del prodotto di spettanza al Compartecipante, calcolato al prezzo corrente, fosse inferiore a quanto il Compartecipante avrebbe realizzato lavorando in economia, egli ha diritto al pagamento della differenza tra il valore del prodotto ricevuto e l'importo della retribuzione calcolata per le giornate di lavoro eseguito.
A titolo esemplificativo, si precisa il numero minimo delle giornate occorrenti per la coltivazione a compartecipazione di una pertica di terreno:
- Aglio gg. 8
- Bietole " 0
- Xxxxxxx " 0
- Xxxxxxxxxx " 0
- Xxxxxxxx " 8
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
Art. 15 - Assicurazioni sociali
Sono a carico del datore di lavoro gli oneri previdenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 16 - Trattamenti assistenziali
Per i Compartecipanti ed i rispettivi datori di lavoro si applicano le norme previste dagli articoli 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e quelle correlative del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Piacenza.
NORME VARIE
Art. 17 - Sarchiatrice meccanica
Quando l'azienda è fornita di sarchiatrice meccanica o zappatrice, il datore di lavoro è tenuto a metterla a disposizione del Compartecipante.
Art. 18 - Assicurazione contro la grandine e l'incendio
L'eventuale assicurazione del raccolto sarà a completo carico e beneficio del datore di lavoro.
Art. 19 - Contributo Contrattuale
I datori di lavoro ed i Compartecipanti, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Provinciali, contributi per ogni giornata di effettivo lavoro accertata ai fini dei contributi agricoli unificati, a carico dei datori di lavoro e dei Compartecipanti.
Le misure di tali contributi vengono stabilite con appositi accordi.
Saranno versati interamente dal datore di lavoro, il quale effettuerà la rivalsa, nei confronti del Compartecipante, in occasione della corresponsione del compenso.
Art. 20 - Controversie Individuali
Le controversie individuali sulla Compartecipazione saranno trattate, in prima istanza, dai rappresentanti locali delle Organizzazioni provinciali contraenti, ed in seconda istanza dai rappresentanti provinciali delle predette Organizzazioni, con l'assistenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Unione Provinciale degli Agricoltori di Piacenza Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza Confederazione Italiana Agricoltori di Piacenza FLAI - CGIL
FAI - CISL UILA - UIL
Allegato n. 1
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(Fac-simile)
Tra i sottoscritti:
- …………………………………..………….. nato a ….………………………
il ……………………..…… C.F. /P.iva ………………………………………
residente a ,
in qualità di datore di lavoro, titolare / legale rappresentante dell’Azienda .…………………………………….………………………….….
sita in comune di ..………………………………………………………….....
località ………………………………………….
e
- ................................................................. nato a ………..…...……………
il ……………………….…….. C.F. ………………..………….………………
residente a ,
in qualità di lavoratore
PREMESSO
- che il datore di lavoro ha assunto il lavoratore a partire dal ………...……
in conformità delle disposizioni vigenti in materia;
- che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme dei CCNL e CPL operai agricoli vigenti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
viene stipulato il seguente Contratto Individuale di Lavoro ai sensi dell’art. 11 CCNL 6/7/2006 e dell’art. 4 CPL 4/8/2008
1. QUALIFICA:
…………………………………………………………………………..… Area Professionale 1 / 2 / 3
Livello 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
2. MANSIONI:
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. ORARIO DI LAVORO:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. PERIODO DI PROVA (art. 12 CCNL 6/07/2006): il lavoratore sarà soggetto al periodo di prova di giorni lavorativi:
- 26 (prima Area)
- 20 (seconda Area)
- 14 (terza Area)
5. RETRIBUZIONE: la retribuzione sarà pari ad euro ………..…………
mensili …………………………….
6. ALTRE CLAUSOLE PATTUITE:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… Letto confermato e sottoscritto ………………… lì, …………………..
IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
INDICE
NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Contratto Provinciale 3
Art. 2 – Durata del Contratto Provinciale e sua disdetta 3
Art. 3 – Assunzione 4
Art. 4 – Contratto individuale di lavoro 4
Art. 5 – Riassunzione 5
Art. 6 – Osservatorio Provinciale 5
Art. 7 – Definizione degli operai agricoli 7
Art. 8 – Condizioni di miglior favore 8
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI
Art. 9 – Classificazione e mansioni degli operai agricoli 9
Art. 10 – Mansioni degli operai agricoli 12
Art. 11 – Periodo di prova 17
Art. 12 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori 17
Art. 13 – Rapporto di lavoro a tempo parziale 18
Art. 14 – Apprendistato professionalizzante 19
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 15 – Orario di lavoro 19
Art. 16 – Ferie 20
Art. 17 – Organizzazione del lavoro 21
Art. 17bis- Appalti 21
Art. 18 – Orario di lavoro per gli addetti ai lavori nocivi 22
Art. 19 – Lavoro di assistenza al parto 22
Art. 20 – Lavoro straordinario – festivo – notturno 22
Art. 21 – Giorni festivi 24
Art. 22 – Convenzioni 25
Art. 23 – Organici aziendali 26
RETRIBUZIONE ED ACCESSORI
Art. 24 – Retribuzione 26
Art. 25 – Salario provinciale di produttività 27
Art. 26 – Conteggi – Elementi costitutivi 27
Art. 27 – Corresponsione della retribuzione 28
Art. 28 – Tabelle salariali 28
Art. 29 – Compensi per la mietitura e trebbiatura del frumento 28
Art. 30 – Compensi per trasferte 28
Art. 31 – Generi in natura 29
Art. 32 – Alloggio, accessori e docce 29
Art. 33 – Acquisto generi prodotti sul fondo 30
Art. 34 – Tredicesima mensilità 30
Art. 35 – Quattordicesima mensilità 31
Art. 36 – Trattamento di fine rapporto 31
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 37 – Tutela della salute 32
Art. 38 – Equipaggiamento lavori nocivi 33
Art. 39 – Capi di vestiario 33
Art. 40 – Anticipazione trattamenti assistenziali 33
Art. 41 – Malattia e infortunio 34
Art. 42 – Integrazione trattamento di malattia e infortunio sul lavoro 34
Art. 43 – Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (C.I.S.O.A.) 35
TRATTAMENTI INTEGRATIVI E ASSISTENZE VARIE
Art. 44 – Istituzione del Fondo per erogazione di integrazioni ai trattamenti di malattia e infortunio e per riscossione del
Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale 35
Art. 45 – Gestione e amministrazione dell’Ebap 36
Art. 46 – Integrazioni in caso di malattia o infortunio 36
Art. 47 – Indennità di maternità 37
Art. 48 – Indennità licenziati- incentivo alla ricollocazione 37
Art. 49 – Indennità in caso di morte per infortunio o cause naturali 38
Art. 50 – Contributo per l’integrazione di Malattia e Infortunio 38
Art. 51 – Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale 38
Art. 52 – Versamento dei contributi 39
Art. 53 – Imposizione dei contributi 39
Art. 54 – Destinazione del contributo per il “Fondo” 39
Art. 55 – Destinazione del Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale 40
Art. 56 – Istituti di Patronato 40
RISOLUZIONE E DIMISSIONI
Art. 57 – Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai
a tempo indeterminato 40
Art. 58 – Preavviso di risoluzione del rapporto 42
Art. 59 – Dimissioni per giusta causa 42
DISCIPLINA E CONTROVERSIE
Art. 60 – Norme disciplinari 43
Art. 61 – Notifica dei provvedimenti disciplinari 43
Art. 62 – Ricorso contro i provvedimenti disciplinari 43
DIRITTI SINDACALI E PERMESSI
Art. 63 – Riunioni in azienda 44
Art. 64 – Contributi Sindacali 44
Art. 65 – Permessi straordinari 45
Art. 66 – Permessi per donatori di sangue 45
Art. 67 – Permessi per la formazione continua 45
Art. 68 – Permessi per Corsi di recupero scolastico 46
RELAZIONI SINDACALI
Art. 69 – Ente Bilaterale Agricolo Piacentino 46
Art. 70 – Commissione tripartita 47
PATTO PROVINCIALE DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Patto 49
Art. 2 – Durata del Patto 49
Art. 3 – Denuncia della superficie e dei Compartecipanti 49
NORME PER IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 4 – Stipulazione del Contratto Individuale 49
Art. 5 – Libretto di compartecipazione e contabilità 50
NORME PER LA COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI IN COMPARTECIPAZIONE
Art. 6 – Direzione tecnica ed esecuzione dei lavori 50
Art. 7 – Aglio 50
Art. 8 – Bietole 50
Art. 9 – Cipolle 51
Art. 10 – Granoturco 51
Art. 11 – Pomodoro 51
COMPENSI DI COMPARTECIPAZIONE
Art. 12 – Divisione – Disponibilità – Vendita del prodotto 52
Art. 13 – Anticipazioni 52
Art. 14 – Minimi di garanzia 52
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
Art. 15 – Assicurazioni sociali 53
Art. 16 – Trattamenti assistenziali 53
NORME VARIE
Art. 17 – Sarchiatrice meccanica 53
Art. 18 – Assicurazione contro la grandine e l’incendio 53
Art. 19 – Contributo Contrattuale 53
Art. 20 – Controversie Individuali 54
ALLEGATI
n. 1 Contratto individuale di lavoro 55