INDICE
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PREMESSA 3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 5
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 6
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore 7
Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 8
Art. 12 - Denominazione in valuta 8
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 9
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 9
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 9
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 10
Art. 16 - Penali in caso di ritardo 10
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 11
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 12
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 13
Art. 20 - Anticipazione 13
Art. 21 - Pagamenti in acconto 13
Art. 22 - Pagamenti a saldo 13
Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 14
Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 14
Art. 25 - Revisione prezzi 14
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 14
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 15
Art. 27 - Misurazione e valutazione dei lavori 15
Art. 28 - Oneri per la sicurezza 15
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 15
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 16
Art. 30 - Cauzione provvisoria 16
Art. 31 - Garanzia fidejussoria definitiva 16
Art. 32 - Riduzione delle garanzie 17
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore. 17
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 19
Art. 34 - Variazione dei lavori 19
Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali 19
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 19
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 20
Art. 37 - Norme di sicurezza generali 20
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro 20
Art. 39 - Piani di sicurezza 20
Art. 40 - Piano operativo di sicurezza 21
Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 21
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 22
Art. 42 - Subappalto 22
Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto 23
Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori 24
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 25
Art. 45 - Riserve e controversie 25
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 25
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 26
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 28
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 28
Art. 49 - Termini per il collaudo 28
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati 28
CAPO 12 - NORME FINALI 29
Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 29
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 31
Art. 53 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 31
Art. 54 - Custodia del cantiere 31
Art. 55 - Cartello di cantiere 31
Art. 56 - Spese contrattuali, imposte, tasse 31
Art. 57 - Qualità e provenienza dei materiali - Campionatura 32
TABELLA «A» 33
PREMESSA
Il presente documento costituisce la parte di Capitolato Speciale che contiene le prescrizioni relative a termini di esecuzione e penali, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell’appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie.
Il presente documento è integrato, per le prescrizioni tecniche, dalla relazione tecnica specialistica e dalle specifiche tecniche.
L’appalto è soggetto, in particolare, all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite:
- dagli atti di gara;
- dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento per gli artt. ancora in vigore;
- dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici e s.m.i.;
- dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici e s.m.i.;
- da tutte le leggi in vigore attinenti i lavori pubblici, igieniche sanitarie e dei VV.F. .
L’impresa si intende, inoltre, obbligata all’osservanza:
- delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla Legge 5.11.1976, n. 1086;
- delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005;
- delle norme vigenti per l’accettazione dei materiali da costruzione, delle norme in materia di limitazione del rumore prodotto dai mezzi d’opera vigente in Italia;
- della Legge 1.3.1968, n. 186 e relative norme C.E.I.;
- dalla Legge 5.3.1990, n. 46 e s.m.i. e dal regolamento approvato con D.P.R. 6.12.1991, n. 447;
- dalla Legge 9.1.1991, n. 10 e s.m.i. e dal regolamento approvato con D.P.R. 26.8.1993, n. 412;
- dal D.Lgs. n. 277/91 e X.X. xxxxxxxxx e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 493/96 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i..
L’impresa dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal C.E.I. e dall’ASL, ed a tutte le disposizioni legislative emanate in materia di impianti di allarme incendi ed impianti elettrici relativi in Italia.
In caso di contraddizioni tra le norme decide la Direzione Lavori sentito il Responsabile del Procedimento.
Il sopraccitato elenco di norme non deve assolutamente intendersi esaustivo, ma ha lo scopo di richiamare alcuni dispositivi normativi di particolare importanza.
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e nella somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera necessari per la realizzazione degli impianti fluido-meccanici, come meglio definiti negli elaborati progettuali, a servizio del Centro Congressi in fase di realizzazione in Comune di Acqui Terme, Zona Bagni.
Tali impianti sono così di seguito costituiti:
centrale termofrigorifera con pompa di calore geotermica, caldaie a condensazione, gruppo frigorifero raffreddato ad acqua, torri evaporative (esterne) e sistema di accumulo termico; sistema solare termico a tubi sottovuoto;
climatizzazione a tutt’aria per le grandi sale e ad aria primaria + pannelli radianti/ventilconvettori per gli altri spazi;
impianto idrico-sanitario; impianto antincendio; impianto adduzione metano.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a) + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A corpo | 1.709.886,69 | 12.550,00 | 1.722.436,69 |
2 | In economia | = | = | = |
1 + 2 | IMPORTO TOTALE | 1.709.886,69 | 12.550,00 | 1.722.436,69 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 494/96.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Committente negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo dell’Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruità delle voci, nonché la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone in toto i rischi.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del D.P.R. n. 34/2000, nonché in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS28».
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, all’articolo 45, commi 6 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella Tabella «A» allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili oppure apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 494/96 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
g) il cronoprogramma dei lavori di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e, in particolare:
a) il D.Lgs. n. 163/2006;
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 554/99, per quanto applicabile;
c) il D.P.R. n. 34/2000.
3. Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Committente si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Committente.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. E’ facoltà della Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, comma 2, e 338 della legge n. 2248 del 1865, nonché dell’articolo 129, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 554/99; in tal caso, il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Committente di risolvere il contratto con l’Appaltatore ed incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese oppure eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è automaticamente escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- l’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
- copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
- copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 38/2000: "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;
- copia del registro infortuni;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Committente, ovvero necessarie all’utilizzazione prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano l’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, e, per quanto compatibili, l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. Qualora l’Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può, in alcun caso, attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad inadempienze di qualsiasi natura da parte di terzi nei confronti dello stesso Appaltatore.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro 3 giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Committente.
6. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento quando il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del Capitolato Generale.
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’ammontare contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Committente non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui al successivo articolo 17.
3. La penale irrogata ai sensi del sopra riportato comma 2, lettera a) è disapplicata oppure, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 17.
4. La penale di cui al precedente comma 2, lettere b) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino oppure di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 19 in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 45, comma 10, del D.P.R. n. 554/99, l'Appaltatore predispone e consegna al direttore dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione; deve, inoltre, essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Committente;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del D.Lgs. n. 494/96. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono, comunque, eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti oppure ad infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dei lavori rispetto ai termini per la loro ultimazione o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto a discrezione della Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subìti dalla Committente in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. Non sono previsti pagamenti in acconto.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
3. La Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante bonifico bancario a favore dell’Appaltatore.
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. All’emissione di ogni eventuale Stato di Avanzamento Lavori, l’Appaltatore, per sé e per gli eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”.
6. I costi specifici della sicurezza verranno riconosciuti in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del successivo comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale risulta come da lui definitivamente accettato.
Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 4 del presente capitolato speciale, è pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo xxxxx, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, comma 2.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del
D.M. 12/3/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 102, comma 3, del Regolamento.
6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.
Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento ed il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Committente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 2 anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 52/91, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Committente e da questa accettato ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Misurazione e valutazione dei lavori
1. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata ai sensi del Regolamento, applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella «A», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Art. 28 - Oneri per la sicurezza
1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori in deroga all’art. 28, comma 2, del Capitolato Generale.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2% (duepercento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Committente e "NON TRASFERIBILE”.
3. La garanzia provvisoria, se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore, deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo articolo 31.
Art. 31 - Garanzia fidejussoria definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.
Qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso d'asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento).
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo contrattuale.
Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% (cinquantapercento) dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% (cinquepercento) dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% (diecipercento) di importo dei lavori eseguiti.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinquepercento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente, che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col contratto d’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più ad Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
7. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Committente ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 32 - Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 è ridotto al 50% (cinquantapercento) per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50% (cinquantapercento) per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore è obbligato, almeno
10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subìti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
Partita 1 - Opere - Importo di contratto maggiorato dell’IVA;
Partita 2 - Opere preesistenti - per EUR 3.000.000,00 (tremilioni/00);
Partita 3 - Demolizione e sgombero - per EUR 300.000,00 (trecentomila/00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a EUR 500.000,00 (cinquecentomila/00), così come previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i danni a cose dovuti a vibrazioni, i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere, i danni a cavi o condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria ovvero dalla capogruppo coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 - Variazione dei lavori
1. La Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs.
n. 163/2006, dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale, nonché dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore dei lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si ritenga in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al direttore dei lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali al progetto iniziale.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Committente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (diecipercento) dei lavori non eseguiti fino al raggiungimento dei quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale ribassato della stessa percentuale indicata dall’Appaltatore sull’importo dei lavori posto a base di gara.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi del precedente comma, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene Pubblica, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 626/94, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 39 - Piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve oppure eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione della Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento oppure sul rigetto delle proposte presentate.
Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni oppure adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 40 - Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/94, nonché contiene le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
Il suddetto piano operativo deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 39, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del D.Lgs. n. 494/96.
Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 626/94, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti all’articolo 8 ed all’articolo 9, nonché all'allegato IV del D.Lgs. n. 494/96.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive n. 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 e n. 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta della Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull’impresa mandataria ovvero sulla capogruppo.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato speciale e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trentapercento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di EUR 150.000,00 come indicato al precedente articolo 4.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Committente, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
L’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto oppure al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto od il cottimo.
In caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso la Committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all’importo dei lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della Legge n. 575/65; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad EUR 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e di lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252/98.
Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252/98.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore.
L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Committente abbia provveduto, l'autorizzazione s’intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a EUR 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono pari a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e per le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (ventipercento);
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate nell’ambito del cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (duepercento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a EUR 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquantapercento) dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del
D.P.R. n. 554/99.
8. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 definita “distacco di manodopera”, lo stesso dovrà produrre alla Committente apposita istanza corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto.
Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente articolo 42.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Committente non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’Appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 45 - Riserve e controversie
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del D.P.R. n. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Ove l’Appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 145/2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Committente, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.
6. Le riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del D.M. n. 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro e di disposizioni sulla manodopera, nonché eventualmente entrati in vigore nel corso della realizzazione dell’opera, ed in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale oppure artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile, in rapporto alla Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
4. L’Appaltatore trasmette alla Committente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 od ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Committente, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la Committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla formale comunicazione dell’Appaltatore, il certificato di ultimazione ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. n. 554/99.
2. La Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte della Committente, salvo eventuali vizi occulti.
4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.
Art. 49 - Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Detto certificato assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori, la Committente può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale oppure nel contratto.
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Committente si riserva di prendere in consegna le opere appaltate, parzialmente o totalmente, anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’Appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 48 presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l’Appaltatore non deve dar corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate adeguatamente protetti in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Committente;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore stesso a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso direttore dei lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente capitolato speciale;
f) il mantenimento delle opere provvisionali, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, compresa la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del direttore dei lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Committente e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che, per cause dipendenti dall’Appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stessa Committente, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché la pulizia di tutti i locali;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dal direttore dei lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;
l) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori ed assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o precisato da parte del direttore dei lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del direttore dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) fornire, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, quanto indicato al precedente articolo 38;
s) la redazione degli elaborati costruttivi di cantiere che tengano conto anche dell’esame effettuato in sede di offerta.
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Committente (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. L’Appaltatore che intenda procedere all’esecuzione delle opere di notte oppure nei giorni festivi, deve ottenere la preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori.
Fatta sempre salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina ed alla tutela dei lavoratori, il direttore dei lavori, nel caso ravvisi la necessità che i lavori stessi siano continuati ininterrottamente oppure siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà
comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, eccetto gli eventuali indennizzi che potranno essergli riconosciuti dalla Committente.
Qualora l'autorizzazione del direttore dei lavori all’esecuzione delle opere di notte oppure nei giorni festivi sia data per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, quest’ultimo non ha diritto ad alcun particolare compenso oltre ai prezzi contrattuali.
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del direttore dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 53 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Committente.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di scavo, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luoghi destinati allo stoccaggio del materiale di demolizioni, a cura e spese dell’Appaltatore.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti oppure ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 54 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committente, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Committente.
Art. 55 - Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 56 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi oppure per risultanze contabili finali, emergessero determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente oppure indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto s’intendono I.V.A. esclusa.
Art. 57 - Qualità e provenienza dei materiali - Campionatura
1. Per quanto concerne le norme tecniche di esecuzione dei lavori, nonché la verifica della qualità e provenienza dei materiali, si rinvia agli elaborati facenti parte integrante del progetto esecutivo.
2. Tutti i materiali, componenti, apparecchi e forniture occorrenti per i lavori proverranno da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Appaltatore, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, siano riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti.
L'Appaltatore dovrà notificare al direttore dei lavori, in tempo utile, la provenienza dei materiali, componenti, apparecchi e forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a spese dell'Appaltatore, alle prove e alle verifiche ritenute necessarie dal direttore dei lavori stessa.
3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, ai fini della preventiva approvazione da parte del direttore dei lavori, all'esecuzione dei campioni ed alla redazione dei particolari grafici dettagliati delle varie opere, che il direttore dei lavori medesima riterrà necessario richiedere, nonché alla campionatura di tutti i materiali, componenti, apparecchi e forniture che essa, a suo insindacabile giudizio, richiederà.
4. L'approvazione di tali campioni e degli elaborati di cui sopra dovrà avvenire prima dell'inizio della fornitura e in tempo utile a non pregiudicare l’inizio della fornitura stessa, tenendo conto della complessità e durata delle procedure tecniche e burocratiche necessarie per l’approvazione da parte del direttore dei lavori e del Committente.
5. Tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti autorizzati per legge, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a carico dell'Appaltatore.
6. L’approvazione da parte del direttore dei lavori e del Committente, nonché l'esito favorevole delle prove, non esonerano l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano, nell’opera finita, i prescritti requisiti.
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera (articolo 5)
Tabella «A»
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | EUR | % |
1. | CENTRALE TERMOFRIGORIFERA | ||
1.1 | Distribuzione, coibentazione, valvolame, pompe | 225.271,53 | 13,18 |
1.2 | Gruppo frigorifero e torri evaporative | 170.632,75 | 9,98 |
1.3 | Accumuli termici, caldaie e impianto gas | 74.148,06 | 4,33 |
2. | DISTRIBUZIONE | ||
2.1 | Distribuzione e componentistica | 56.123,37 | 3,28 |
2.2 | Coibentazione rete di distribuzione | 74.351,94 | 4,35 |
2.3 | Valvolame | 31.130,79 | 1,82 |
3. | UTA E ASPIRATORI | ||
3.1 | UTA Sale e Spazi Comuni | 349.728,64 | 20,46 |
3.2 | UTA Uffici e Caffetteria, estrattori | 46.927,00 | 2,74 |
4. | CANALI E GRIGLIE | ||
4.1 | Canalizzazioni | 140.987,10 | 8,25 |
4.2 | Xxxxxxxx, bocchette, griglie e componentistica | 109.942,11 | 6,43 |
5. | VENTILCONVETTORI | ||
5.1 | Ventilconvettori | 9.772,11 | 0,57 |
6. | RADIATORI | ||
6.1 | Radiatori | 4.290,95 | 0,25 |
7. | PANNELLI RADIANTI | ||
7.1 | Pannelli radianti | 39.660,30 | 2,32 |
8. | ENERGIE RINNOVABILI | ||
8.1 | Impianto solare termico | 55.444,80 | 3,24 |
8.2 | Impianto geotermico verticale e pompa di calore | 79.200,00 | 4,63 |
9. | IDRICOSANITARIO | ||
9.1 | Sanitari e rubinetteria, distribuzione e allacciamenti | 64.012,59 | 3,74 |
10. | ANTINCENDIO | ||
10.1 | Impianto antincendio | 10.530,20 | 0,62 |
11. | REGOLAZIONI | ||
11.1 | Software di gestione | 56.382,48 | 3,30 |
11.2 | Unità periferiche e quadri di regolazione | 71.193,28 | 4,16 |
11.3 | Strumentazione in campo | 40.156,69 | 2,35 |
Totale lavori A CORPO (articolo 27) | 1.709.886,69 | 100,00 |
N.B.: le aliquote sono comprensive dei relativi oneri per la sicurezza, e, pertanto, si riferiscono al prezzo complessivo a corpo.