CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELL’USO DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO “RU COL AUT” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALLEGHE
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELL’USO DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO “RU COL AUT” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALLEGHE
TRA
Comune di Alleghe, con sede municipale in Xxxxx Xxxxxx 00 – Xxxxxxx (XX), P.IVA 00145920252, qui rappresentato da , nel seguito anche solo “Comune”,
E
Bim Belluno Infrastrutture spa, con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00 – 32100 Belluno, P.IVA 00971880257 qui rappresentata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxx, nel seguito anche solo “Società o BBI”, in qualità di soggetto subentrato a Bim Gestione Servizi Pubblici spa (“GSP” nelle Premesse) nei rapporti coi Comuni inerenti le convenzioni di affidamento di impianti idroelettrici,
PREMESSO CHE
• Il Comune è proprietario dell’impianto idroelettrico denominato “Ru Col Aut”, dallo stesso realizzato in località Masarè, su terreno di proprietà comunale catastalmente censito al Foglio 29, mappale n. 49 con potenza installata pari a 215 kW (potenza di targa di generatore), nel seguito anche solo “impianto”;
• Il Comune è concessionario della derivazione d’acqua a scopi idroelettrici di cui al Decreto del Genio Civile di Belluno n. 48 del 19/03/2004 per una potenza di concessione pari a 91,13 kW e valori di portata derivabile, rispettivamente massima e media, pari a 120 l/s e 46 l/s. Tale concessione è attualmente in fase di rinnovo;
• Comune e GSP S.p.a. hanno sottoscritto in data 26/04/2004 una Convenzione che prevedeva l’affidamento dell’uso dell’impianto a GSP per un periodo pari a 8 anni dall’entrata in esercizio dello stesso, con possibilità di rinnovo;
• Con nota del 08/11/2006 GSP ha comunicato al Comune che l’impianto è entrato in esercizio il 02/11/2006, data da cui ha avuto inizio il periodo di affidamento con scadenza il 01/11/2014;
• GSP ha stipulato una convenzione per il ritiro dedicato dell’energia ai sensi della Delibera AEEG 280/07 caratterizzata dal codice RID000808, poi volturata a BBI col mantenimento del medesimo codice;
• GSP ha provveduto ad ottenere la Qualifica IAFR dell’impianto (codice IAFR n. 1314) ed a richiedere l’ottenimento dei certificati verdi con decorrenza 01/09/2006;
• GSP detiene una Licenza di Officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, di cui al codice IT001BLE00406M, poi volturata a BBI con l’assegnazione del nuovo codice IT001BLE00749E;
• L’art. 267, comma 4 lettera D del D.Lgs 152/06 e l’art. 2, comma 151 della “Legge Finanziaria 2008” hanno esteso la durata dei certificati verdi da 8 a 12 anni per gli impianti entrati in esercizio tra il 01/04/1999 e il 31/12/2007;
• L’art. 25, comma 3 del D.Lgs 28/2011, pone il termine del sistema dei certificati verdi con riferimento all’anno 2015;
• L’art. 19 del D.M. 06/07/2012 prevede, per impianti che abbiano un diritto residuo a fruire dei certificati verdi, successivo al 2015, una conversione di tale diritto in un incentivo sulla produzione netta, del quale peraltro non è ancora nota l’entità;
• L’impianto ad oggi si presenta in buone condizioni d’utilizzo e le apparecchiature elettromeccaniche sono state oggetto di una adeguata e continua manutenzione, come riportato nell’allegato tecnico alla presente nel quale si annotano anche eventuali interventi proposti al fine di ulteriori miglioramenti e/o manutenzioni straordinarie in considerazione del periodo di oltre 8 anni di funzionamento;
• Con delibera dell’Autorità 618/2013 sono stati aggiornati, a decorrere dal 01/01/2014 i Prezzi Minimi Garantiti per impianti idroelettrici con potenza di concessione fino a 1 MW;
• Il D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in Legge n. 9 del 21/02/2014, all’art. 1, comma 2 prevede che, a decorrere dal 01/01/2014, i Prezzi Minimi Garantiti, nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti idroelettrici con potenza elettrica superiore a 500 kW che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta, siano pari al prezzo zonale orario;
CONSIDERATO CHE
• In data 19/12/2013 l’assemblea dei soci di BBI ha deliberato un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura da parte di GSP di un ramo d’azienda comprensivo del settore “idroelettrico”, con efficacia giuridica posticipata al 01/01/2014. Pertanto, a decorrere da detta data, BBI è subentrata a GSP nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al ramo conferito e quindi anche negli accordi e/o convenzioni sottoscritti con i Comuni soci relativi all’uso di impianti idroelettrici;
• Il Comune è azionista della Società, della quale detiene n. 187 azioni per un valore nominale di euro 93.500,00, pari all’1,33% del capitale sociale;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• Il Comune intende procedere ad un nuovo affidamento in gestione della centralina “Ru Col Aut”, per un ulteriore periodo di 8 (otto) anni;
• La Società Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, partecipata dal Comune di Alleghe, che realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
• Le parti hanno stabilito di mantenere la gestione della centralina da parte della Società, dando continuità ai rapporti fin qui intercorsi, attraverso la stipula di una nuova convenzione;
• Il contesto normativo da un lato, e di mercato, dall’altro, non consentono di stabilire, come viceversa fatto nella Convenzione in essere dei corrispettivi fissi da corrispondere al Comune per l’uso dell’impianto ma, quanto piuttosto dei corrispettivi variabili in relazione ai ricavi derivanti a BBI dalla gestione dello stesso;
• Le modalità di determinazione dei canoni devono contemperare la duplice esigenza di garantire un’adeguata remunerazione al Comune, che ha effettuato l’investimento, ed una altrettanto adeguata remunerazione a BBI, che si assume il rischio imprenditoriale connesso alla gestione dell’impianto oltrechè i correlati oneri;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1- PREMESSE
Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le
parti le ratificano anche quale presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole qui negoziate.
Le parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ai principi di trasparenza e leale collaborazione reciproca, mantenendo durante tutto il rapporto inerente la presente convenzione un comportamento
ispirato ai canoni della lealtà e correttezza, al fine di perseguire gli obiettivi sottesi alla presente convenzione secondo criteri di celerità, efficacia ed economicità.
2 – OGGETTO
La presente convenzione ha ad oggetto l’affidamento dell’uso e gestione a titolo oneroso dell’impianto idroelettrico denominato “Ru Col Aut”, ubicato nel Comune di Alleghe, in località Masarè, con potenza installata pari a 215 kW, di proprietà del Comune di Alleghe, alla società BIM Belluno Infrastrutture S.p.a.
3- GESTIONE DELL’IMPIANTO
La gestione comporta lo svolgimento di attività di contenuto sia tecnico che amministrativo con la precisazione che detta gestione comprende tutto ciò che attiene al corretto funzionamento dell’impianto con la sola eccezione di interventi di straordinaria manutenzione, siano essi programmati o meno.
L’affidamento riguarda anche la titolarità dei rapporti verso soggetti esterni, che saranno formalizzati e gestiti direttamente a nome della Società; a tale specifico scopo, qualora fosse richiesto da determinate disposizioni normative, eventuali atti, licenze, concessioni e/o autorizzazioni verranno volturati o cointestati alla Società, previa autorizzazione del Comune.
La Società ha l’obbligo di redigere e mantenere aggiornato, annualmente, un Piano di manutenzione dell’impianto. La manutenzione dovrà, tra l’altro, garantire il mantenimento in buona efficienza delle strutture e delle apparecchiature elettro-meccaniche, nonché garantire il buono stato delle opere accessorie e delle relative aree di pertinenza.
La manutenzione ordinaria dell’impianto, e tutti i costi ad essa connessi, resterà in carico alla Società.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, saranno a carico del Comune, ovvero la Società, a lavoro ultimato, fatturerà al Comune il costo dell’intervento (comprensivo di materiale utilizzato e manodopera). Tali interventi verranno preventivamente proposti al Comune ed eventualmente eseguiti a cura della Società, anche a mezzo di ditte esterne, una volta ricevuta la relativa approvazione dal Comune stesso. Può essere prevista una deroga a detta modalità in caso di interventi urgenti, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell’impianto, i quali verranno poi dettagliatamente comunicati al Comune evidenziandone i motivi dell’urgenza.
Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità (fino a 3.000 euro+iva) esclusivamente se indispensabili ad assicurare la continuità operativa dell’impianto possano essere eseguiti dalla Società anche senza preventiva approvazione da parte del Comune, salvo poi la trasmissione di apposita e dettagliata relazione e rendicontazione di quanto eseguito dalla Società.
Il documento allegato sub 1) alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, elenca le principali attività inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell’impianto.
La Società con la gestione dell’infrastruttura, assumerà ogni onere, gravame e conseguenza, nonché la piena responsabilità per tutto ciò che possa accadere durante il periodo di convenzionamento per cause od implicazioni dirette ed indirette, anche in riferimento alla tutela dell’incolumità pubblica e privata.
La Società dovrà consentire in ogni momento, previo rispetto della normativa di sicurezza, il libero accesso agli impianti da parte dei rappresentanti del Comune, nonché fornire tutta la documentazione atta a verificare il rispetto dei contenuti della presente Convenzione.
La Società dovrà sempre osservare, nell'attività di gestione dell’impianto idroelettrico, le vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente Convenzione.
4- CANONE PER L’USO DELL’IMPIANTO
Sulla base del presente affidamento, la Società si occuperà di valorizzare l’energia elettrica ceduta in rete dall’impianto, comprensiva anche di eventuali ulteriori incentivi (ad esempio, i certificati verdi) nei modi che riterrà più opportuni ed in piena autonomia, ovviamente nella ricerca delle migliori condizioni economiche possibili.
La Società BBI corrisponderà al Comune un canone annuo per l’uso dell’impianto determinato in percentuale ai ricavi realizzati da BBI dalla cessione in rete dell’energia elettrica. La percentuale da applicare ai ricavi, al fine di determinare il canone da corrispondere al Comune, viene stabilita in misura crescente, secondo gli scaglioni di seguito indicati:
fino a 500.000 kWh immessi in rete, 74% dei ricavi complessivi da 500.001 a 1.000.000 kWh 76% dei ricavi complessivi
da 1.000.001 a 2.000.000 kWh 78% dei ricavi complessivi oltre 2.000.000 kWh 80% dei ricavi complessivi
Alla fine di ciascun trimestre solare, la Società comunicherà al Comune la produzione idroelettrica realizzata nel trimestre, i ricavi fatturati in relazione alla stessa ed il canone maturato dal Comune per l’affidamento in uso dell’impianto.
Si conviene che nella determinazione dei ricavi complessivi saranno assunti anche eventuali rimborsi assicurativi (per danni diretti e/o mancata produzione) oltre che qualunque eventuale conguaglio riferito alla cessione dell’energia (ad es. per rettifica da parte di Enel della misura).
Al canone così determinato andrà aggiunta l’Iva con le aliquote vigenti al momento di pagamento del corrispettivo, ovvero di emissione della fattura se antecedente.
Il pagamento al Comune del corrispettivo come sopra determinato avverrà, dopo l’emissione di regolare fattura, con la seguente periodicità:
- produzione I trimestre anno n entro il 15 giugno anno n
- produzione II trimestre anno n entro il 15 settembre anno n
- produzione III trimestre anno n entro il 15 dicembre anno n
- produzione IV trimestre anno n entro il 15 marzo anno n+1.
Per i pagamenti eseguiti in ritardo, rispetto ai termini contrattuali, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 231/2002 e s.m.i. e dalla Direttiva n. 2011/7/UE del 16.02.2011.
5- CANONI E SOVRACANONI IDRICI E ALTRI COSTI
Il pagamento annuale dei canoni idrici, ed eventuali sovracanoni, per l’utilizzo idroelettrico della derivazione d’acqua resterà in capo al Comune.
Altri costi connessi alla gestione dell’impianto, tra cui, ad esempio, i diritti annuali di Licenza UTF, la fornitura elettrica in centrale, i costi di negoziazione dei certificati verdi, i costi per la copertura assicurativa dell’impianto, saranno a carico della Società.
6- DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha decorrenza dal 01/11/2014 con durata di 8 (otto) anni.
È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto per inadempimento delle parti, ai sensi di quanto previsto dal C.C..
7 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE
Il Concessionario non potrà cedere o subconcedere a terzi la presente convenzione.
E’ fatta salva comunque la facoltà di trasferire la presente convenzione ad altre società collegate o controllate da BBI, ai medesimi patti e condizioni riportati nella presente Convenzione, previa comunicazione ed autorizzazione scritta del Comune. In tale evenienza, tutti gli obblighi assunti dalla Società si intenderanno trasferiti al soggetto subentrante che li accetterà esplicitamente, senza sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennizzi di sorta.
8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
La gestione dell’impianto idroelettrico, dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza.
E’ onere di BBI la custodia e la tutela dell’infrastruttura e delle adiacenti aree di pertinenza della stessa per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione.
9 – REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO
La Società garantisce la reperibilità 24 ore su 24 per tutto il periodo di durata della convenzione, con personale tecnico idoneo ad effettuare tutti gli interventi di riparazione guasti o pulizia griglie che si rendessero necessari.
L’intervento di riparazione guasti o pulizia dovrà avvenire di norma entro e non oltre il giorno successivo alla loro individuazione o segnalazione, fatto salvo il caso in cui ciò non sia possibile per la tipologia del guasto o per le caratteristiche dell’intervento da realizzare.
Le segnalazioni d’allarme e gli interventi saranno riportati su apposito registro, conservato presso la centrale stessa, così come tutti i controlli e le osservazioni utili a decidere eventuali ulteriori interventi/migliorie che si rendessero necessarie.
10 –ASSICURAZIONE A CARICO DELLA SOCIETA’
La Società si impegna, con la sottoscrizione della Convenzione, a dotarsi di adeguate coperture assicurative, nelle formule ritenute più opportune per tenere indenne il Comune da tutte le tipologie di rischio connesse alle attività affidate (ivi compresi i rischi di danni agli impianti ed alle attrezzature, danni da mancata produzione e danni a terzi) in misura adeguata al valore delle opere e per tutta la durata dell’affidamento.
La stessa fornirà, su richiesta del Comune, documentazione comprovante l’adempimento rispetto alle prescrizioni descritte nel precedente capoverso.
In caso di attivazione di sinistri, la Società si impegna ad informare tempestivamente il Comune di tutte le comunicazione e le informazioni inerenti la pratica.
11 - CONTROLLI DEL COMUNE
Il Comune si riserva, sempre attraverso propri incaricati, la possibilità del controllo dell'operato della Società.
In ogni caso la Società si obbliga a fornire, quando richiesto dal Comune, tutti i dati e le informazioni riguardanti l'andamento della gestione.
12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Il Comune avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, con effetto immediato, in caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, quando le prestazioni o le mansioni affidate alla Società non siano rispettate, qualora - a seguito di negligenza od imperizia della medesima Società - conseguano danni gravi al Comune stesso e in ogni caso quando valuti e motivi l’opportunità di scegliere modalità o condizioni diverse per la gestione dell'impianto.
La Società potrà a sua volta richiedere la risoluzione della convenzione quando le scelte del Comune comportino assunzioni di responsabilità od impegni per la società diversi da quelli contemplati nella presente convenzione e di grave danno e/o responsabilità per la stessa.
A fronte della richiesta avanzata da una delle parti, sarà comunque possibile per entrambi i contraenti proporre dei correttivi e/o delle modifiche alla presente convenzione che possano consentire la prosecuzione del rapporto convenzionale.
13 - REGISTRAZIONE
Tutte le spese derivanti dalla presente Convenzione, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Società conduttrice.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, la cui registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, avverrà solo in caso d’uso.
14- RISERVATEZZA
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, le parti assumono reciprocamente l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Le parti assumono, inoltre, l’obbligo di considerare le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate, con esclusione degli obblighi normativi sul diritto di accesso, di cui alla Legge n. 241/1990 e s.s.m..
15- CONTROVERSIE
Le parti si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva, nel rispetto delle norme in materia, contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alle procedure di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, e, a tal proposito, le Parti designano sin d’ora, quale Foro competente, quello di Belluno.
16 - CLAUSOLA FINALE
Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
Data
Comune di Alleghe Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. L’Amministratore Unico
Xxxxx Xxxxxxx