CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Tutela Previdenziale
Mod. 6056 VIT – 03/2008
Reale Mutua per la pensione
Cento Stelle Reale
Piano individuale pensionistico
di tipo assicurativo - fondo pensione
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – tel. x00 0000 000 000 – fax x00 0000 000 000 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi
INDICE SEZIONE A - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 3 | |
1. Destinatari | 3 | |
2. Conclusione ed entrata in vigore del contratto | 3 | |
3. Facoltà di revoca dell’adesione e recesso dal contratto | 3 | |
4. Premi | 3 | |
5. Modalità di perfezionamento del contratto e di pagamento del premio | 3 | |
6. Attribuzione del numero di quote | 4 | |
7. Lettera di conferma di investimento del premio | 4 | |
8. Costi gravanti sul premio | 5 | |
9. Flessibilità del versamento dei premi | 5 | |
10. Copertura per il caso morte | 5 | |
11. Carenza | 5 | |
12. Linee di Investimento | 6 | |
13. Valore della quota | 6 | |
14. Switch - Trasferimento di quote da una Linea di Investimento ad altra Linea | 6 | |
15. Anticipazioni | 7 | |
16. Riscatto della posizione individuale | 7 | |
17. Trasferimento verso altra forma pensionistica | 8 | |
18. Beneficiari | 8 | |
19. Prestazione pensionistica | 8 | |
20. Rivalutazione della prestazione pensionistica | 9 | |
21. Dichiarazioni dell’Aderente ai fini fiscali | 9 | |
22. Inoltro delle comunicazioni alla Compagnia | 10 | |
23. Pagamenti da parte della Compagnia | 10 | |
24. Oneri fiscali | 11 | |
25. Foro competente | 11 |
SEZIONE B - REGOLAMENTO DELLE LINEE DI INVESTIMENTO 12
SEZIONE C - REGOLAMENTO DEL FONDO VALUTA REALE 19
SEZIONE D - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE 20
SEZIONE E - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ACCESSORIA PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE 28
SEZIONE A - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CENTO STELLE REALE è un Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione (PIP), finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
1. Destinatari
L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
2. Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il PIP entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, alle ore 24 del giorno di decorrenza, coincidente con il secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Dalla data di decorrenza il contratto è da considerarsi concluso.
3. Facoltà di revoca dell’adesione e recesso dal contratto
Prima della data di entrata in vigore del contratto, l’Aderente può revocare il Modulo di Adesione tramite raccomandata inviata alla Compagnia ed in tal caso gli verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, l’Aderente può, inviando una raccomandata alla Compagnia, recedere dal contratto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione, quale risulta dal timbro postale di invio ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa all’Aderente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di adesione del contratto effettivamente sostenute.
4. Premi
Il contratto è sottoscritto nella forma a premi unici ricorrenti, con possibilità di effettuare i versamenti secondo un piano prestabilito con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
L’Aderente, prima della data di decorrenza del contratto, versa il premio presso la competente Agenzia. Fissa, inoltre, la periodicità con cui effettuare i versamenti successivi e le percentuali di suddivisione del premio da investire nelle Linee di Investimento.
Il pagamento dei premi successivi previsti dal piano è effettuato:
- mediante l’addebito del premio sul conto corrente intestato all’Aderente tramite RID;
- mediante pagamento in Agenzia, con esclusione dei piani di versamento con frequenza mensile.
Nel caso di periodicità mensile l’Aderente deve versare in unica soluzione l’importo relativo ai premi del primo trimestre. I versamenti successivi, con la periodicità fissata, verranno addebitati sul conto corrente intestato all’Aderente tramite incasso RID.
Se l’Aderente accede a CENTO STELLE REALE provenendo da altra forma previdenziale integrativa prevista dal D.Lgs. 252/2005, deve anche indicare le percentuali di suddivisione nelle Linee di Investimento dell’importo derivante dal trasferimento di quanto maturato sulla precedente posizione previdenziale.
Trascorso un mese dalla data di decorrenza, l’Aderente può versare, direttamente presso la competente Agenzia, premi aggiuntivi rispetto a quelli addebitati secondo il piano prestabilito.
I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro, che utilizzano la modalità “premi aggiuntivi” sopra descritta. Analogamente possono essere versati i contributi del datore di lavoro.
5. Modalità di perfezionamento del contratto e di pagamento del premio
Per la sottoscrizione del contratto l’Aderente:
❑ compila e firma il Modulo di Adesione;
❑ versa il primo premio direttamente all’Agenzia. Per premi di importo superiore a 100.000,00 euro il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate - c/c bancario intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A. – IBAN : XX00X0000000000000000000000 , indicando come causale “CENTO STELLE REALE – COGNOME DELL’ADERENTE”;
❑ Nel caso di pagamento mediante addebito sul conto corrente, firma il modulo RID con cui autorizza l’addebito dell’importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui l’addebito
non dovesse andare a buon fine (insoluto RID), l’Aderente riceverà un modello denominato MAV con il quale potrà pagare il premio tramite qualunque sportello bancario o postale. In alternativa potrà comunque versare il premio pattuito in Agenzia.
Nel caso si verifichino tre insoluti RID consecutivi, la procedura di addebito sul conto corrente verrà interrotta. Per un’eventuale riattivazione dovrà essere inoltrata richiesta alla competente Agenzia. Nel caso in cui l’Aderente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto su cui addebitare i premi prelevati tramite RID, ne deve dare tempestiva notizia all’Agenzia, che provvederà a far sottoscrivere un modello di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto al più tardi 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
La Compagnia:
❑ consegna all’Aderente copia del Regolamento, della Nota informativa e delle Condizioni generali di contratto;
❑ fissa la data di decorrenza del contratto che corrisponde al secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla firma del Modulo di Adesione.
Da tale data il contratto è concluso e decorrono le garanzie assicurative;
❑ consegna all’Aderente il contratto stipulato nel quale vengono riportati il premio versato alla sottoscrizione del contratto, il premio investito, la data di decorrenza.
Per ulteriori informazioni l’Aderente può richiedere la consegna dei seguenti documenti integrativi alla Nota informativa: il documento sulle rendite, il documento sulle anticipazioni e il documento sul regime fiscale.
6. Attribuzione del numero di quote
Il premio versato, al netto dei caricamenti e dell’eventuale costo per la copertura assicurativa accessoria, ripartito percentualmente nelle Linee di Investimento scelte dall’Aderente, viene diviso per il valore unitario delle quote di ciascuna Linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni Linea scelta.
Il valore unitario di ogni quota è:
❑ per il primo versamento, quello del giorno di decorrenza del contratto;
❑ per i versamenti periodici successivi:
a) qualora l’incasso avvenga con la procedura RID, quello della ricorrenza periodica;
b) qualora l’incasso avvenga con altra modalità prevista, quello della prima ricorrenza mensile successiva al pagamento, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al secondo giorno lavorativo della settimana seguente il versamento;
❑ per i versamenti aggiuntivi quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al secondo giorno lavorativo della settimana seguente il versamento.
Nel caso in cui la data considerata ai punti precedenti sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.
7. Lettera di conferma di investimento del premio
La Compagnia provvederà a comunicare all’Aderente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, le Linee di Investimento su cui è stato ripartito il premio, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Le stesse informazioni dovranno essere trasmesse anche con riferimento ai versamenti dei premi successivi.
8. Costi gravanti sul premio
Caricamento per spese di adesione | 10 euro |
Caricamento sul premio | In percentuale dei contributi versati, prelevato all’atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi, con esclusione dei trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche. E’ pari all’1% del premio (al netto delle spese di adesione relativamente al primo premio) con l’applicazione di un importo minimo di 5, 00 euro. |
Garanzia Eredi | 0,50% su ciascun premio versato al netto delle spese di adesione/spese di emissione su versamenti periodici e aggiuntivi. |
Garanzia Accessoria Invalidità (facoltativa) | Il costo varia in funzione del sesso del Contraente e della sua età al momento del versamento di ciascun premio. I tassi, distinti per età e per sesso, sono riportati nella Sezione E. |
9. Flessibilità del versamento dei premi
L’Aderente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo.
❑ Variazione di importo:
in qualsiasi momento può essere variato l’importo del premio, sia in aumento sia in diminuzione.
La variazione avrà effetto dalla prima ricorrenza periodica sempreché siano trascorsi due mesi dalla data di richiesta.
Può anche essere richiesto un aumento di premio prefissato in base ad una percentuale annua stabilita.
❑ Variazione di periodicità:
trascorsi i primi tre mesi, può essere in qualunque momento variata la periodicità dei versamenti; tale variazione avrà effetto compatibilmente con la ricorrenza anniversaria e deve essere inoltrata con almeno due mesi di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.
❑ Variazione delle percentuali stabilite:
in qualsiasi momento può essere fissata una diversa ripartizione del premio investito nelle Linee di Investimento; tale variazione avrà effetto dalla prima ricorrenza periodica purché siano trascorsi due mesi dalla data di richiesta.
❑ Sospensione del premio e ripresa dei versamenti periodici:
in qualsiasi momento l’Aderente ha la facoltà di interrompere i versamenti periodici senza alcuna penalizzazione e di riprendere gli stessi, compatibilmente con la periodicità in vigore al momento dell'interruzione. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro relativo al versamento del TFR, qualora l’Aderente abbia optato per la devoluzione alla previdenza complementare tramite XXXXX XXXXXX XXXXX.
00. Copertura per il caso morte
In caso di decesso dell’Aderente prima di aver maturato il diritto alla prestazione finale, la Compagnia corrisponde agli eredi, ovvero ai beneficiari designati, l’importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario; tale valore è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso.
In aggiunta la Compagnia corrisponde la “Garanzia Eredi”, costituita dal 3,5% della sommatoria dei premi (al netto delle spese di adesione) versati fino a quel momento, ad eccezione di quelli eventualmente versati per la garanzia accessoria invalidità.
Nel caso in cui l’importo per la “Garanzia Eredi”, calcolato come prodotto fra la sommatoria dei premi netti e la percentuale del 3,50% sia superiore a 52.000 euro, la prestazione prevista da tale garanzia viene fissata in 52.000 euro ed il relativo costo viene ridotto in proporzione.
L’importo aggiuntivo previsto dalla “Garanzia Eredi” non varia in caso di eventuali riscatti parziali.
11. Carenza
L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Aderente avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la Compagnia corrisponderà agli eredi ovvero ai beneficiari designati esclusivamente il 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario.
La Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-
spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell’Aderente avvenga entro i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata la Compagnia corrisponderà agli Eredi ovvero ai beneficiari designati esclusivamente, il 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario.
I valori delle quotazioni presi a riferimento sono quelli del 6° giorno lavorativo successivo alla dat a di ricezione della comunicazione del decesso.
12. Linee di Investimento
Il premio investito viene ripartito nelle Linee di Investimento di seguito elencate, in base alle percentuali stabilite dall’Aderente e indicate nel Modulo di Adesione:
- Reale Linea Prudente
- Reale Linea Equilibrio
- Reale Linea Futuro
Sul patrimonio di ciascuna Linea di Investimento gravano i seguenti costi, considerati nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevati trimestralmente dal patrimonio del fondo.
Reale Linea Prudente | 0,35% su base annua |
Reale Linea Equilibrio | 1,70% su base annua |
Reale Linea Futuro | 2,20% su base annua |
Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del Fondo, per la parte di competenza del comparto.
Il regolamento delle singole Linee è riportato nella successiva sezione B “Regolamento delle Linee di Investimento”.
Le informazioni sulle caratteristiche delle singole Linee sono riportate nelle apposite sezioni della Nota informativa “Le proposte di investimento” e “Informazioni sull’andamento della gestione”.
La Compagnia si riserva il diritto di ampliare l’attuale gamma delle Linee di Investimento.
13. Valore della quota
Il valore unitario delle quote delle singole Linee di Investimento, al netto degli oneri riportati al precedente articolo, viene determinato settimanalmente e giornalmente pubblicato su «Il Sole 24 Ore» e sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il valore di quota di ogni singola Linea è pari al patrimonio netto diviso per il numero di quote componenti ogni singola Linea, relativo al secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova attribuzione.
La Compagnia, al fine della comparabilità con le altre forme pensionistiche complementari, determina il valore delle posizioni individuali anche alla fine di ciascun mese con il calcolo di uno specifico valore di quota.
14. Switch - Trasferimento di quote da una Linea di Investimento ad altra Linea
L’Aderente può riallocare la propria posizione individuale, con un trasferimento parziale o totale delle quote relative ad una qualunque Linea, nel rispetto di un periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero
dall’ultimo trasferimento. In questo caso i versamenti successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto del trasferimento, salvo diversa disposizione dell’Aderente.
Ogni operazione di trasferimento è gratuita.
Il valore unitario attribuito alle quote, sia delle Linee di origine, sia di quello di destinazione, è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di switch.
15. Anticipazioni
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento, l’Aderente ha la facoltà di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento e per un importo massimo liquidabile pari al 75%, per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per se, per il coniuge e per i figli.
b) dopo otto anni di iscrizione ad una qualsiasi forma pensionistica complementare e per un importo massimo liquidabile pari al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione.
c) dopo otto anni di iscrizione ad una qualsiasi forma pensionistica complementare e per un importo massimo liquidabile pari al 30% per ulteriori esigenze.
In tutti i casi di anticipazione, l’importo liquidabile è ottenuto moltiplicando il numero delle quote da liquidare per il loro valore unitario. Il valore unitario di ciascuna Quota è quello del 6° giorno lavorativo su ccessivo alla data di ricevimento della documentazione completa, da trasmettersi con le modalità previste al successivo art. 22.
L’Aderente deve specificare da quali Linee di pertinenza (qualora siano più di una) devono essere prelevate le quote da anticipare.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
In qualsiasi momento l’Aderente può reintegrare le anticipazioni richieste mediante versamenti aggiuntivi.
16. Riscatto della posizione individuale
Come previsto dall’art. 12 del Regolamento, l’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto, totale o parziale, della posizione individuale maturata:
a) il riscatto parziale, nella misura del 50%, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
b) il riscatto totale della posizione individuale maturata:
1. in caso di invalidità totale permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
2. in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti un’inattività per un periodo superiore a 48 mesi (tale facoltà non può essere esercitata nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti all’accesso alla prestazione pensionistica complementare);
3. in caso di decesso dell’Aderente.
In questi casi, con la richiesta di riscatto totale e con la riscossione dell’importo si determina lo scioglimento del contratto.
In tutti i casi di riscatto l’importo liquidabile è ottenuto moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario. Il valore unitario di ciascuna Quota è quello del 6° giorno lavorativo successiv o alla data di ricevimento della documentazione completa, da trasmettersi con le modalità previste al successivo art. 22. Dall'importo liquidabile verranno trattenuti 75 euro a titolo di spese amministrative.
In caso di riscatto parziale l’Aderente deve specificare da quali Linee di pertinenza (qualora siano più di una) devono essere prelevate le quote da riscattare.
Il riscatto totale o parziale non è consentito durante il periodo di corresponsione della rendita.
17. Trasferimento verso altra forma pensionistica
Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a CENTO STELLE REALE, l’Aderente può chiedere alla Compagnia di trasferire quanto maturato fino a quel momento sul contratto ad un'altra delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/05.
L'importo che la Compagnia trasferirà è ottenuto moltiplicando il numero delle quote da trasferire per il loro valore unitario, diminuito di 15 euro che vengono trattenuti a titolo di spese amministrative.
Il valore unitario di ciascuna Quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevim ento della richiesta di trasferimento.
Il trasferimento è esente da ogni onere fiscale e dovrà essere effettuato entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio dello stesso.
18. Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni del presente contratto sono:
❑ in caso di vita dell’Aderente: l’Aderente stesso;
❑ in caso di decesso dell’Aderente prima dell’erogazione della prestazione finale, l’intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi, ovvero dai beneficiari designati dall’Aderente, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Qualora l’Aderente non abbia eredi e non abbia designato alcun beneficiario, la posizione maturata sarà devoluta a finalità sociali.
Inoltre, nel caso in cui l’Aderente abbia scelto l’erogazione della prestazione finale sotto forma di rendita di tipo reversibile o certo (vedi successivo articolo 19, opzioni b o c) , in caso di decesso dell’Aderente stesso in corso di corresponsione della rendita, beneficiari diventano, rispettivamente, il soggetto reversionario o i beneficiari designati.
19. Prestazione pensionistica
Come previsto dall’art. 10 del Regolamento, l’Aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche complementari assicurate dal presente contratto al momento della maturazione dei requisiti stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione di aver maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’importo maturato alla data di raggiungimento del diritto alla prestazione finale è determinato dal prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto e il loro valore unitario.
Il valore unitario di ciascuna Quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevim ento della documentazione attestante tale diritto.
La prestazione finale, come previsto dal Legislatore, può essere erogata in una delle seguenti modalità, a scelta dell’Aderente:
❑ 100% dell’intero valore maturato erogato sotto forma di rendita;
❑ fino al 50% dell'intero importo maturato erogato sotto forma di capitale e la parte restante in rendita;
❑ fino al 100% dell'intero importo maturato liquidato sotto forma di capitale. Quest’ultima modalità, tuttavia, è possibile solo se:
► l’Aderente risulta assunto antecedentemente al 29/4/1993 e, entro tale data, iscritto ad una forma di previdenza complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n° 421, oppure
► l'importo della rendita vitalizia annua, senza reversibilità, calcolata moltiplicando il 70% dell’importo maturato per i coefficienti di conversione in rendita vitalizia calcolati a tasso tecnico 0%, risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/95, n. 335.
Le forme di rendita che l’Aderente può scegliere sono:
a) una rendita vitalizia immediata rivalutabile, corrisposta all’Aderente fino a che egli è in vita;
b) una rendita vitalizia immediata rivalutabile, corrisposta all’Aderente finché egli è in vita e, successivamente, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda testa designata;
c) una rendita immediata rivalutabile certa, e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero di anni compreso tra 5 e 15 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui
designata. Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia rivalutabile.
Tutte le suddette tipologie di rendita sono calcolate applicando al capitale maturato, o ad una sua quota parte, coefficienti di conversione relativi all’età, all’anno di nascita ed al sesso dell’Aderente. Tali coefficienti dipendono anche dalla rateazione della rendita (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), che è corrisposta sempre in rate posticipate; sono determinati, inoltre, sulla base di un tasso tecnico del 2% e della tavola demografica IPS55.
Nella fase di erogazione della rendita, la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari a 1,25% della rendita stessa, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.
Nel caso di rendite reversibili influiscono sul calcolo del coefficiente l’età, il sesso, l’anno di nascita del reversionario e la percentuale di reversibilità prescelta o, per le rendite certe, il numero di anni di certezza del pagamento.
La Compagnia potrà modificare le basi tecniche di calcolo dei coefficienti di trasformazione nel corso del contratto, prima che abbia inizio l’erogazione della rendita.
La modifica delle basi demografiche, che potrà avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazioni, così come la modifica della base finanziaria relativa al tasso tecnico d’interesse, sarà effettuata nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni al pensionamento;
- l’erogazione della rendita non abbia ancora avuto inizio.
La Compagnia, a seguito di ogni variazione dei coefficienti, si impegna a darne comunicazione per iscritto almeno 60 giorni prima della data di decorrenza delle variazioni, descrivendo le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e indicando i nuovi coefficienti di conversione. In caso di variazione peggiorativa, l’Aderente potrà richiedere entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione, senza alcun onere amministrativo previsto per le operazioni di trasferimento.
Nella sezione C delle presenti Condizioni generali di contratto viene riportato il regolamento del fondo interno a gestione separata Valuta Reale.
Nella sezione D delle presenti Condizioni generali di contratto vengono riportati i coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata, nonché in rendita immediata certa e successivamente vitalizia. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Documento sulle Rendite.
20. Rivalutazione della prestazione pensionistica
La rivalutazione della rendita, calcolata sulla base dei criteri sopra specificati, viene collegata ad una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Valuta Reale”.
I) Misura della rivalutazione
La Compagnia dichiara mensilmente, entro il primo giorno del mese che precede l'anniversario della data di determinazione della rendita, il rendimento annuo da attribuire al contratto, ottenuto moltiplicando il rendimento del fondo Valuta Reale (determinato in base a quanto indicato al punto 3) del Regolamento del Fondo - sezione C) per l’aliquota di partecipazione, fissata nella misura del 90%. Resta inteso che il rendimento annuo da attribuire al contratto non potrà essere superiore al suddetto rendimento del fondo meno lo 0,5%, che rappresenta il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.
II) Rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni anniversario dalla data di determinazione della rendita, la rendita assicurata l’anno precedente, comprensiva di eventuali rivalutazioni già accreditate, viene rivalutata nella misura fissata a norma del precedente comma I).
21. Dichiarazioni dell’Aderente ai fini fiscali
Nel caso in cui l’Aderente sottoscriva CENTO STELLE REALE provenendo, per trasferimento, da altra forma previdenziale è necessario compilare il Modulo di Adesione nella parte relativa alla richiesta di trasferimento e l’apposito modulo fornito in tale occasione dalla Compagnia.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’Aderente deve far pervenire alla Compagnia una dichiarazione riportante l’eventuale importo versato nel corso dell’anno precedente che non ha portato in deduzione; l’ultima comunicazione dovrà pervenire, comunque, alla data in cui matura il diritto alla prestazione finale. In assenza di tale comunicazione, la Compagnia considererà dedotti tutti i premi versati.
22. Inoltro delle comunicazioni alla Compagnia
Le comunicazioni di revoca dell’adesione e recesso dal contratto devono essere inviate dall’Aderente alla sede della Compagnia a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Per l’inoltro delle richieste di switch e di variazione di premio, e per quanto riguarda le comunicazioni di decesso, l’Aderente o i beneficiari designati in caso di decesso, possono rivolgersi all’Agenzia competente; in alternativa tali richieste possono essere trasmesse alla sede della Compagnia a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Per quanto riguarda le richieste di riscatto, di trasferimento verso altra forma pensionistica e di erogazione della prestazione finale, è necessario inviare la richiesta, unitamente alla documentazione indicata al successivo punto, a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Relativamente a tutte le comunicazioni inviate a mezzo posta tramite raccomandata, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella del ricevimento da parte della Compagnia. Per le comunicazioni presentate all’Agenzia competente, la data di riferimento è quella della presentazione della richiesta.
23. Pagamenti da parte della Compagnia
Le richieste che comportino un pagamento da parte della Compagnia devono essere inoltrate con le modalità precedentemente descritte, ed accompagnate dalla documentazione di seguito indicata, necessaria a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
Per ogni caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti.
Decesso dell’Aderente
• certificato di morte con indicazione della nascita;
• eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso, eventuale cartelle cliniche);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale;
• Atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quali risulti:
- se l’Aderente abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell’Atto) sia l’unico o l’ultimo e non sia stato impugnato;
- chi siano gli eredi legittimi, in caso di beneficiari designati in modo generico;
• copia autenticata del testamento (se esistente);
• copia di documento d’identità, tesserino fiscale e indirizzo completo dei beneficiari;
• decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di beneficiario minorenne o incapace;
Riscatto parziale o totale del contratto (inoccupazione, invalidità permanente)
• richiesta sottoscritta dall’Aderente, corredata dalla seguente documentazione a seconda dei casi:
- inoccupazione per un periodo compreso tra 12 mesi e 48 mesi:
► certificato di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi:
► dichiarazione sottoscritta attestante la cessazione dell’attività in precedenza svolta, corredata dalla documentazione che ne attesti la veridicità;
► dichiarazione sottoscritta attestante il non svolgimento di alcuna attività né lavoro dipendente né di lavoro autonomo.
- invalidità permanente:
► documentazione attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
N.B.: nel caso sia stata sottoscritta l’assicurazione accessoria per il caso di invalidità totale e permanente, per la documentazione necessaria si rinvia alle specifiche condizioni di cui alla sezione E.
• la dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
Anticipazioni
• la documentazione specificata nell’apposito “Documento sulle anticipazioni”.
Trasferimento verso altra forma pensionistica
• attestato di iscrizione alla nuova forma pensionistica;
• riferimenti della nuova forma pensionistica a cui fare la rimessa dell’importo maturato.
Liquidazione della prestazione finale
• certificato di esistenza in vita dell’Aderente e, in caso di liquidazione di rendita reversibile, del reversionario.
• copia del libretto di pensione ovvero, laddove questo non sia ancora in possesso dell’Aderente, copia del tagliando di ricevuta da parte dell’ente pubblico della domanda di pensione.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Aderente o dei beneficiari.
Ogni pagamento, tranne nel caso di trasferimenti verso altra forma pensionistica per i quali avverrà una rimessa diretta, viene effettuato presso la competente Agenzia con modalità definite anche in base alle esigenze del beneficiario, in osservanza della normativa vigente.
24. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell’Aderente o dei beneficiari.
In virtù dell’applicazione della tassazione per maturazione sui risultati netti, prevista dal D.Lgs. 252 del 05/12/2005, ad ogni 31 dicembre verrà prelevato dal contratto il numero di quote necessario al pagamento di tale imposta.
25. Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza - domicilio del consumatore (Aderente o beneficiari).
SEZIONE B - REGOLAMENTO DELLE LINEE DI INVESTIMENTO
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO REALE LINEA PRUDENTE
1. Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA PRUDENTE” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
2. Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel breve-medio periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto obbligazionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• indice Italy Govt Bonds Capitalization BOT Gross 5%
• indice JPM Global Govt Bond EMU 95%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Indice Italy Govt Bonds Capitalization BOT Gross: E’ un indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei BOT, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato telematico MTS. Ciascun titolo viene pesato in base alla relativa quantità in circolazione. Il prezzo utilizzato ai fini del calcolo è il prezzo medio ponderato riportato quotidianamente sui listini MTS. L’indice è pubblicato in Euro.
Indice JPM Global Govt Bond EMU: E’ l’indice europeo dei Titoli di Stato emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea, ponderati per la loro capitalizzazione. L’indice è pubblicato in Euro.
3. Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi, con esclusione dei titoli azionari;
• fondi di investimento mobiliare, con esclusione dei fondi di natura azionaria;
• strumenti monetari,
• in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie prevalentemente di natura obbligazionaria.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio del fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso.
La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.
Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo. La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
Tra le attività del fondo sono compresi i crediti d’imposta e le commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai fini della determinazione delle posizioni individuali, nonché ai fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio alla fine di ogni mese.
Tale valore non è utilizzato per emettere o annullare quote.
5. Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale al massimo pari a 0,0875% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.
6. Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
7. Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
8. Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO REALE LINEA EQUILIBRIO
1. Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA EQUILIBRIO” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
2. Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• indice Italy Govt Bonds Capitalization BOT Gross 5%
• indice JPM Global Govt Bond EMU 45%
• indice DJ Eurostoxx 50 50%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Indice Italy Govt Bonds Capitalization BOT Gross: E’ un indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei BOT, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato telematico MTS. Ciascun titolo viene pesato in base alla relativa quantità in circolazione. Il prezzo utilizzato ai fini del calcolo è il prezzo medio ponderato riportato quotidianamente sui listini MTS. L’indice è pubblicato in Euro.
Indice JPM Global Govt Bond EMU: E’ l’indice europeo dei Titoli di Stato emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea, ponderati per la loro capitalizzazione. L’indice è pubblicato in Euro.
Indice DJ Eurostoxx 50: E' un indice composto dai 50 titoli azionari a maggior capitalizzazione ("Blue Chips") quotati nelle principali Borse dell'area Euro ("STOXX 50"). Tale indice comprende, quindi, le migliori 50 società europee, selezionate per solidità patrimoniale e capacità produttiva e ponderate in base al rispettivo valore di mercato. L’indice è pubblicato in Euro.
3. Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
• fondi di investimento mobiliare,
• strumenti monetari,
• in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria. La componente azionaria risulta essere al massimo il 60% del patrimonio del fondo.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio del fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso.
La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.
Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo. La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L’asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
Tra le attività del fondo sono compresi i crediti d’imposta e le commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai fini della determinazione delle posizioni individuali, nonché ai fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio alla fine di ogni mese.
Tale valore non è utilizzato per emettere o annullare quote.
5. Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari al 0,425% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.
6. Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
7. Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
8. Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO REALE LINEA FUTURO
1. Aspetti generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA FUTURO” (di seguito “fondo”).
Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.
Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.
La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
2. Obiettivi
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:
• indice Italy Govt Bonds Capitalization BOT Gross 5%
• indice JPM Global Govt Bond EMU 15%
• indice DJ Eurostoxx 50 80%
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:
Indice Italy Govt Bonds Capitalization BOT Gross: E’ un indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei BOT, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato telematico MTS. Ciascun titolo viene pesato in base alla relativa quantità in circolazione. Il prezzo utilizzato ai fini del calcolo è il prezzo medio ponderato riportato quotidianamente sui listini MTS. L’indice è pubblicato in Euro.
Indice JPM Global Govt Bond EMU: E’ l’indice europeo dei Titoli di Stato emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea, ponderati per la loro capitalizzazione. L’indice è pubblicato in Euro.
Indice DJ Eurostoxx 50: E' un indice composto dai 50 titoli azionari a maggior capitalizzazione ("Blue Chips") quotati nelle principali Borse dell'area Euro ("STOXX 50"). Tale indice comprende, quindi, le migliori 50 società europee, selezionate per solidità patrimoniale e capacità produttiva e ponderate in base al rispettivo valore di mercato. L’indice è pubblicato in Euro
3. Caratteristiche
Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:
• strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
• fondi di investimento mobiliare,
• strumenti monetari,
• in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.
Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie prevalentemente di natura azionaria. La componente azionaria risulta essere almeno pari al 70% del patrimonio del fondo.
La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio del fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso.
La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.
Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo. La valuta di riferimento è l’euro.
La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L’asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.
La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l’utilizzo.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:
• la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
• gli interessi attivi e passivi;
• i dividendi;
• le spese a carico del fondo;
• ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:
• le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
• i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all’emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
• il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
• le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell’evento che ha originato la sospensione.
Tra le attività del fondo sono compresi i crediti d’imposta e le commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d’investimento mobiliare alla Società, laddove previsti.
Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.
Ai fini della determinazione delle posizioni individuali, nonché ai fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio alla fine di ogni mese.
Tale valore non è utilizzato per emettere o annullare quote.
5. Spese
Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:
• commissione di gestione trimestrale pari al 0,55% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
• oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.
6. Modifiche regolamentari
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
7. Rendiconto della gestione
Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all’esame coincide con l’anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.
8. Fusione con altri fondi interni
In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.
Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche similari, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.
Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
SEZIONE C - REGOLAMENTO DEL FONDO VALUTA REALE
“VALUTA REALE” è il nome che contraddistingue una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività di Reale Mutua, regolata dalle seguenti disposizioni.
A) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.
La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
B) Il rendiconto annuale del Fondo "VALUTA REALE" è mensilmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all’art. 161 del D. Lgs 58/1998, il quale attesta la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo "VALUTA REALE" quale descritto al seguente punto C) e l’adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Reale Mutua sulla base delle riserve matematiche.
C) Il rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" per il periodo di osservazione relativo all’esame mensile si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quel periodo al valore medio del Fondo stesso.
Il risultato finanziario del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo “VALUTA REALE” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell'iscrizione nel Fondo, per i beni già di proprietà di Reale Mutua.
Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo stesso.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" l’esercizio relativo alla sua verifica è quello che fa riferimento ai dodici mesi di calendario precedenti il 3°mese antecedent e la ricorrenza anniversaria di polizza.
D) Reale Mutua si riserva di apportare al punto C) del presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
SEZIONE D - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA
Nelle sottostanti “TAVOLE DI CONVERSIONE” sono riportati i coefficienti per la conversione della prestazione finale in rendita vitalizia immediata, nonché in rendita certa e successivamente vitalizia.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Documento sulle Rendite.
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE
MASCHI
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,04006 | 0,03966 | 0,03946 | 0,03933 |
51 | 0,04085 | 0,04043 | 0,04023 | 0,04009 |
52 | 0,04168 | 0,04125 | 0,04103 | 0,04089 |
53 | 0,04256 | 0,04211 | 0,04188 | 0,04174 |
54 | 0,04349 | 0,04302 | 0,04278 | 0,04263 |
55 | 0,04447 | 0,04398 | 0,04374 | 0,04357 |
56 | 0,04552 | 0,04500 | 0,04474 | 0,04458 |
57 | 0,04663 | 0,04608 | 0,04582 | 0,04564 |
58 | 0,04781 | 0,04723 | 0,04695 | 0,04677 |
59 | 0,04906 | 0,04846 | 0,04817 | 0,04797 |
60 | 0,05041 | 0,04977 | 0,04946 | 0,04925 |
61 | 0,05184 | 0,05117 | 0,05084 | 0,05062 |
62 | 0,05336 | 0,05265 | 0,05230 | 0,05207 |
63 | 0,05499 | 0,05423 | 0,05386 | 0,05362 |
64 | 0,05672 | 0,05592 | 0,05553 | 0,05527 |
65 | 0,05858 | 0,05772 | 0,05730 | 0,05703 |
66 | 0,06056 | 0,05965 | 0,05920 | 0,05891 |
67 | 0,06269 | 0,06171 | 0,06124 | 0,06092 |
68 | 0,06498 | 0,06393 | 0,06341 | 0,06308 |
69 | 0,06744 | 0,06631 | 0,06575 | 0,06539 |
70 | 0,07009 | 0,06886 | 0,06827 | 0,06788 |
71 | 0,07294 | 0,07161 | 0,07097 | 0,07055 |
72 | 0,07602 | 0,07458 | 0,07388 | 0,07343 |
73 | 0,07936 | 0,07780 | 0,07704 | 0,07654 |
74 | 0,08301 | 0,08130 | 0,08047 | 0,07993 |
75 | 0,08700 | 0,08513 | 0,08422 | 0,08363 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE
FEMMINE
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,03715 | 0,03680 | 0,03663 | 0,03652 |
51 | 0,03777 | 0,03741 | 0,03724 | 0,03712 |
52 | 0,03843 | 0,03806 | 0,03788 | 0,03776 |
53 | 0,03912 | 0,03874 | 0,03855 | 0,03842 |
54 | 0,03985 | 0,03945 | 0,03926 | 0,03913 |
55 | 0,04062 | 0,04021 | 0,04000 | 0,03987 |
56 | 0,04143 | 0,04100 | 0,04079 | 0,04065 |
57 | 0,04230 | 0,04185 | 0,04163 | 0,04148 |
58 | 0,04321 | 0,04274 | 0,04251 | 0,04236 |
59 | 0,04418 | 0,04369 | 0,04345 | 0,04329 |
60 | 0,04522 | 0,04470 | 0,04445 | 0,04429 |
61 | 0,04632 | 0,04578 | 0,04552 | 0,04534 |
62 | 0,04749 | 0,04693 | 0,04665 | 0,04647 |
63 | 0,04874 | 0,04814 | 0,04785 | 0,04766 |
64 | 0,05007 | 0,04944 | 0,04913 | 0,04893 |
65 | 0,05149 | 0,05083 | 0,05050 | 0,05029 |
66 | 0,05300 | 0,05230 | 0,05196 | 0,05173 |
67 | 0,05463 | 0,05388 | 0,05352 | 0,05328 |
68 | 0,05638 | 0,05559 | 0,05520 | 0,05494 |
69 | 0,05826 | 0,05741 | 0,05700 | 0,05673 |
70 | 0,06029 | 0,05938 | 0,05894 | 0,05865 |
71 | 0,06248 | 0,06151 | 0,06103 | 0,06072 |
72 | 0,06485 | 0,06380 | 0,06329 | 0,06295 |
73 | 0,06743 | 0,06630 | 0,06574 | 0,06538 |
74 | 0,07026 | 0,06903 | 0,06843 | 0,06804 |
75 | 0,07335 | 0,07202 | 0,07136 | 0,07094 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
MASCHI
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,04003 | 0,03963 | 0,03944 | 0,03931 |
51 | 0,04081 | 0,04040 | 0,04019 | 0,04006 |
52 | 0,04164 | 0,04121 | 0,04100 | 0,04086 |
53 | 0,04251 | 0,04206 | 0,04184 | 0,04170 |
54 | 0,04343 | 0,04297 | 0,04274 | 0,04258 |
55 | 0,04441 | 0,04392 | 0,04368 | 0,04352 |
56 | 0,04544 | 0,04493 | 0,04468 | 0,04452 |
57 | 0,04654 | 0,04601 | 0,04574 | 0,04557 |
58 | 0,04770 | 0,04714 | 0,04687 | 0,04669 |
59 | 0,04894 | 0,04836 | 0,04807 | 0,04788 |
60 | 0,05026 | 0,04964 | 0,04934 | 0,04914 |
61 | 0,05166 | 0,05101 | 0,05069 | 0,05048 |
62 | 0,05315 | 0,05247 | 0,05213 | 0,05191 |
63 | 0,05474 | 0,05401 | 0,05365 | 0,05342 |
64 | 0,05642 | 0,05565 | 0,05528 | 0,05503 |
65 | 0,05822 | 0,05740 | 0,05701 | 0,05674 |
66 | 0,06013 | 0,05927 | 0,05884 | 0,05857 |
67 | 0,06218 | 0,06126 | 0,06081 | 0,06051 |
68 | 0,06436 | 0,06338 | 0,06290 | 0,06258 |
69 | 0,06669 | 0,06564 | 0,06513 | 0,06480 |
70 | 0,06918 | 0,06807 | 0,06752 | 0,06717 |
71 | 0,07186 | 0,07066 | 0,07008 | 0,06970 |
72 | 0,07472 | 0,07344 | 0,07282 | 0,07241 |
73 | 0,07780 | 0,07643 | 0,07576 | 0,07532 |
74 | 0,08111 | 0,07963 | 0,07891 | 0,07844 |
75 | 0,08465 | 0,08307 | 0,08230 | 0,08180 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
FEMMINE
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,03713 | 0,03678 | 0,03661 | 0,03650 |
51 | 0,03775 | 0,03739 | 0,03722 | 0,03710 |
52 | 0,03840 | 0,03803 | 0,03785 | 0,03773 |
53 | 0,03909 | 0,03871 | 0,03852 | 0,03840 |
54 | 0,03982 | 0,03942 | 0,03923 | 0,03910 |
55 | 0,04058 | 0,04017 | 0,03997 | 0,03984 |
56 | 0,04139 | 0,04097 | 0,04076 | 0,04062 |
57 | 0,04225 | 0,04181 | 0,04159 | 0,04144 |
58 | 0,04316 | 0,04270 | 0,04247 | 0,04232 |
59 | 0,04412 | 0,04364 | 0,04340 | 0,04325 |
60 | 0,04515 | 0,04465 | 0,04440 | 0,04423 |
61 | 0,04624 | 0,04571 | 0,04545 | 0,04528 |
62 | 0,04740 | 0,04685 | 0,04657 | 0,04639 |
63 | 0,04863 | 0,04805 | 0,04776 | 0,04757 |
64 | 0,04994 | 0,04933 | 0,04903 | 0,04883 |
65 | 0,05134 | 0,05070 | 0,05038 | 0,05017 |
66 | 0,05283 | 0,05215 | 0,05181 | 0,05159 |
67 | 0,05443 | 0,05370 | 0,05335 | 0,05312 |
68 | 0,05614 | 0,05537 | 0,05500 | 0,05475 |
69 | 0,05797 | 0,05716 | 0,05676 | 0,05650 |
70 | 0,05995 | 0,05908 | 0,05866 | 0,05838 |
71 | 0,06207 | 0,06115 | 0,06069 | 0,06040 |
72 | 0,06437 | 0,06338 | 0,06289 | 0,06257 |
73 | 0,06685 | 0,06579 | 0,06527 | 0,06493 |
74 | 0,06956 | 0,06841 | 0,06785 | 0,06749 |
75 | 0,07249 | 0,07126 | 0,07065 | 0,07026 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
MASCHI
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,03993 | 0,03954 | 0,03934 | 0,03922 |
51 | 0,04070 | 0,04029 | 0,04009 | 0,03996 |
52 | 0,04151 | 0,04108 | 0,04088 | 0,04074 |
53 | 0,04236 | 0,04192 | 0,04170 | 0,04156 |
54 | 0,04326 | 0,04280 | 0,04258 | 0,04243 |
55 | 0,04420 | 0,04373 | 0,04349 | 0,04334 |
56 | 0,04520 | 0,04471 | 0,04446 | 0,04430 |
57 | 0,04626 | 0,04574 | 0,04549 | 0,04532 |
58 | 0,04737 | 0,04683 | 0,04657 | 0,04639 |
59 | 0,04855 | 0,04799 | 0,04771 | 0,04753 |
60 | 0,04979 | 0,04920 | 0,04891 | 0,04872 |
61 | 0,05111 | 0,05049 | 0,05019 | 0,04999 |
62 | 0,05249 | 0,05184 | 0,05153 | 0,05132 |
63 | 0,05395 | 0,05327 | 0,05294 | 0,05272 |
64 | 0,05548 | 0,05478 | 0,05443 | 0,05420 |
65 | 0,05711 | 0,05636 | 0,05600 | 0,05576 |
66 | 0,05881 | 0,05803 | 0,05765 | 0,05740 |
67 | 0,06061 | 0,05979 | 0,05939 | 0,05913 |
68 | 0,06250 | 0,06164 | 0,06122 | 0,06095 |
69 | 0,06448 | 0,06359 | 0,06315 | 0,06286 |
70 | 0,06655 | 0,06562 | 0,06516 | 0,06485 |
71 | 0,06871 | 0,06773 | 0,06725 | 0,06693 |
72 | 0,07094 | 0,06992 | 0,06942 | 0,06910 |
73 | 0,07326 | 0,07220 | 0,07168 | 0,07134 |
74 | 0,07565 | 0,07455 | 0,07401 | 0,07366 |
75 | 0,07810 | 0,07696 | 0,07641 | 0,07604 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
FEMMINE
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,03706 | 0,03672 | 0,03655 | 0,03644 |
51 | 0,03768 | 0,03733 | 0,03715 | 0,03704 |
52 | 0,03833 | 0,03796 | 0,03778 | 0,03766 |
53 | 0,03901 | 0,03863 | 0,03845 | 0,03832 |
54 | 0,03972 | 0,03933 | 0,03914 | 0,03902 |
55 | 0,04048 | 0,04007 | 0,03988 | 0,03974 |
56 | 0,04127 | 0,04086 | 0,04065 | 0,04051 |
57 | 0,04212 | 0,04168 | 0,04147 | 0,04132 |
58 | 0,04300 | 0,04255 | 0,04233 | 0,04218 |
59 | 0,04395 | 0,04347 | 0,04324 | 0,04309 |
60 | 0,04494 | 0,04445 | 0,04421 | 0,04405 |
61 | 0,04600 | 0,04548 | 0,04523 | 0,04506 |
62 | 0,04711 | 0,04658 | 0,04631 | 0,04614 |
63 | 0,04830 | 0,04774 | 0,04746 | 0,04728 |
64 | 0,04955 | 0,04896 | 0,04867 | 0,04848 |
65 | 0,05088 | 0,05027 | 0,04996 | 0,04976 |
66 | 0,05230 | 0,05165 | 0,05133 | 0,05112 |
67 | 0,05380 | 0,05312 | 0,05278 | 0,05256 |
68 | 0,05540 | 0,05468 | 0,05433 | 0,05409 |
69 | 0,05710 | 0,05634 | 0,05597 | 0,05573 |
70 | 0,05890 | 0,05811 | 0,05772 | 0,05746 |
71 | 0,06082 | 0,05998 | 0,05957 | 0,05930 |
72 | 0,06285 | 0,06196 | 0,06153 | 0,06125 |
73 | 0,06500 | 0,06407 | 0,06361 | 0,06331 |
74 | 0,06728 | 0,06630 | 0,06582 | 0,06550 |
75 | 0,06968 | 0,06865 | 0,06815 | 0,06782 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 15 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
MASCHI
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,03973 | 0,03935 | 0,03916 | 0,03904 |
51 | 0,04047 | 0,04007 | 0,03988 | 0,03975 |
52 | 0,04124 | 0,04083 | 0,04063 | 0,04050 |
53 | 0,04205 | 0,04163 | 0,04142 | 0,04128 |
54 | 0,04290 | 0,04246 | 0,04224 | 0,04210 |
55 | 0,04378 | 0,04333 | 0,04311 | 0,04296 |
56 | 0,04471 | 0,04424 | 0,04401 | 0,04386 |
57 | 0,04568 | 0,04519 | 0,04496 | 0,04480 |
58 | 0,04670 | 0,04619 | 0,04594 | 0,04578 |
59 | 0,04776 | 0,04723 | 0,04698 | 0,04681 |
60 | 0,04886 | 0,04832 | 0,04805 | 0,04788 |
61 | 0,05001 | 0,04945 | 0,04918 | 0,04900 |
62 | 0,05121 | 0,05063 | 0,05035 | 0,05016 |
63 | 0,05245 | 0,05185 | 0,05156 | 0,05136 |
64 | 0,05373 | 0,05311 | 0,05281 | 0,05261 |
65 | 0,05505 | 0,05441 | 0,05410 | 0,05389 |
66 | 0,05640 | 0,05574 | 0,05542 | 0,05521 |
67 | 0,05777 | 0,05710 | 0,05677 | 0,05656 |
68 | 0,05916 | 0,05848 | 0,05815 | 0,05792 |
69 | 0,06057 | 0,05987 | 0,05953 | 0,05931 |
70 | 0,06198 | 0,06127 | 0,06093 | 0,06070 |
71 | 0,06338 | 0,06267 | 0,06232 | 0,06209 |
72 | 0,06476 | 0,06405 | 0,06370 | 0,06346 |
73 | 0,06612 | 0,06540 | 0,06505 | 0,06482 |
74 | 0,06743 | 0,06672 | 0,06637 | 0,06614 |
75 | 0,06869 | 0,06799 | 0,06764 | 0,06741 |
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
IN RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 15 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
FEMMINE
Età | Rateazione della rendita | |||
Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
50 | 0,03695 | 0,03662 | 0,03645 | 0,03634 |
51 | 0,03755 | 0,03721 | 0,03704 | 0,03692 |
52 | 0,03819 | 0,03783 | 0,03765 | 0,03754 |
53 | 0,03885 | 0,03848 | 0,03830 | 0,03818 |
54 | 0,03955 | 0,03916 | 0,03898 | 0,03885 |
55 | 0,04028 | 0,03988 | 0,03969 | 0,03956 |
56 | 0,04104 | 0,04064 | 0,04043 | 0,04030 |
57 | 0,04185 | 0,04143 | 0,04122 | 0,04108 |
58 | 0,04270 | 0,04226 | 0,04205 | 0,04190 |
59 | 0,04359 | 0,04314 | 0,04291 | 0,04277 |
60 | 0,04453 | 0,04406 | 0,04383 | 0,04368 |
61 | 0,04552 | 0,04503 | 0,04479 | 0,04463 |
62 | 0,04656 | 0,04605 | 0,04580 | 0,04564 |
63 | 0,04766 | 0,04713 | 0,04687 | 0,04669 |
64 | 0,04880 | 0,04825 | 0,04798 | 0,04780 |
65 | 0,05001 | 0,04943 | 0,04915 | 0,04897 |
66 | 0,05126 | 0,05067 | 0,05038 | 0,05018 |
67 | 0,05257 | 0,05196 | 0,05165 | 0,05145 |
68 | 0,05394 | 0,05330 | 0,05299 | 0,05278 |
69 | 0,05535 | 0,05469 | 0,05437 | 0,05415 |
70 | 0,05681 | 0,05613 | 0,05580 | 0,05558 |
71 | 0,05831 | 0,05761 | 0,05727 | 0,05704 |
72 | 0,05984 | 0,05912 | 0,05877 | 0,05854 |
73 | 0,06139 | 0,06066 | 0,06030 | 0,06006 |
74 | 0,06294 | 0,06220 | 0,06184 | 0,06160 |
75 | 0,06448 | 0,06374 | 0,06338 | 0,06313 |
Il corretto utilizzo di tutti i coefficienti sopraindicati dipende dall’anno di nascita dell’assicurato e dal sesso.
In particolare, l’età dell’assicurato è relativa all’età effettiva dell’assicurato più prossima alla decorrenza della rendita, modificata per il ringiovanimento/invecchiamento dipendente dall’anno di nascita così come definito nella tabella seguente.
Tabella del ringiovanimento in funzione della generazione di appartenenza | |||
Maschi | Femmine | ||
Generazione | Correzione | Generazione | Correzione |
Fino al 1925 | +3 | Fino al 1927 | +3 |
dal 1926 al 1938 | +2 | dal 1928 al 1940 | +2 |
dal 1939 al 1947 | +1 | dal 1941 al 1949 | +1 |
dal 1948 al 1960 | 0 | dal 1950 al 1962 | 0 |
dal 1961 al 1970 | -1 | dal 1963 al 1972 | -1 |
oltre il 1970 | -2 | oltre 1972 | -2 |
SEZIONE E - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ACCESSORIA PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
1. Definizione di Invalidità Permanente e Totale
È considerato invalido totale e permanente l’Aderente che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione o, comunque, presenti un’invalidità percentuale accertata di grado superiore al 66%, intendendo tale valutazione effettuata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 1124 del 30/06/1965 (Tabella INAIL).
2. Oggetto della garanzia – Prestazioni
Nel caso in cui l’Aderente sia colpito da invalidità totale e permanente conseguente ad infortunio occorso o a malattia insorta durante il periodo di copertura della garanzia e che si verifichi entro un anno dal termine di tale periodo, la Compagnia si impegna a corrispondere un importo uguale all’ultimo premio versato dall’Aderente (escludendo eventuali versamenti aggiuntivi volontari) moltiplicato per il numero delle rate ancora previste dal piano previdenziale fino alla scadenza contrattuale convenzionale, al compimento del 65°anno, con un massimo di 104.000,00 euro.
Tale importo sarà:
• erogato all’Aderente nel caso in cui quest’ultimo perda l’attività lavorativa e decida di uscire da CENTO STELLE REALE, come previsto all’art. 16, lettera b, co. 1 delle Condizioni di assicurazione;
• versato direttamente su CENTO STELLE REALE nel caso in cui l’Aderente voglia proseguire nel piano previdenziale. In questo caso l’importo verrà investito e ripartito nelle Linee di Investimento in base alle percentuali stabilite dall’Aderente. Il valore unitario di ogni Quota è quello della prima ricorrenza mensile successiva all’erogazione dell’importo da parte della Compagnia.
Nel caso in cui la data prevista sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.
3. Operatività della garanzia – Periodo di copertura
L’Aderente può scegliere, in qualunque momento, di associare al proprio piano previdenziale la presente assicurazione accessoria; l’opzione esercitata resterà valida fino a diversa comunicazione dell’Aderente.
La presente assicurazione è operante a condizione che sia stato versato il premio ricorrente previsto dal piano di accantonamento.
La durata della copertura è così stabilita:
- per i piani che prevedano periodicità di pagamento annuale: nella durata di un anno, dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
- per i piani che prevedano periodicità di pagamento diversa dalla annuale: coincidente con la periodicità di pagamento prevista per i versamenti. A titolo di esempio: in caso di periodicità semestrale la copertura è operante per gli infortuni occorsi o per le malattie insorte nel corso del semestre che decorre dalle 24 ore del giorno di ricorrenza periodica del premio semestrale.
Qualora l’Aderente decida di sospendere i versamenti su CENTO STELLE REALE, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia decade, fino ad una eventuale ripresa dei pagamenti stessi.
Parimenti, qualora l’Aderente revochi l’opzione per l’attivazione della presente garanzia, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia decade, fino ad un eventuale rinnovo dell’opzione da parte dell’Aderente.
La garanzia può essere prestata fino al compimento del 65° anno di età dell’Aderente e decade automaticamente al raggiungimento di tale età; qualora l’Aderente raggiunga tale età successivamente al versamento del premio periodico, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato.
Il riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente, così come definito al punto 1 comporta la contestuale decadenza della garanzia.
4. Premio
Qualora l’Aderente scelga di associare al proprio piano previdenziale la presente garanzia accessoria, da ogni premio versato su CENTO STELLE REALE, in base alla periodicità di pagamenti stabilita dall’Aderente, viene detratto quanto dovuto per la garanzia invalidità totale e permanente.
I premi detratti dipenderanno dall’età dell’Aderente al momento del pagamento di ciascun premio, e dalla periodicità prevista per i pagamenti.
Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia accessoria.
L’opzione esercitata per il pagamento della garanzia resterà valida fino a diversa comunicazione dell’Aderente, salvi i casi di decadenza automatica indicati al precedente punto (raggiungimento del 65° anno di età e/o verificarsi della Invalidità totale e permanente). Xxx premi eventualmente versati successivamente al verificarsi di tali condizioni non verrà più prelevato il costo relativo alla garanzia accessoria.
5. Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia, i casi di invalidità derivanti da:
• tentato suicidio, lesioni provocate intenzionalmente dall’Aderente o con il suo consenso;
• abuso di alcolici, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
• patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali;
• sieropositività al virus HIV, AIDS o sindromi correlate;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
• guerre ed insurrezioni; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe od uragani;
• atti dolosi compiuti o tentati dall’Aderente;
• atti di terrorismo o tumulti popolari ai quali l’Aderente abbia preso parte attiva.
Sono inoltre esclusi dalla copertura gli stati di invalidità accertati preesistenti alla data di decorrenza della garanzia accessoria, o determinati da malformazioni congenite o difetti fisici preesistenti alla decorrenza della garanzia accessoria.
6. Carenza
Limitatamente all’invalidità totale e permanente conseguente a malattia, è previsto un periodo di carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della garanzia.
7. Denuncia dell’invalidità
Una volta verificatosi lo stato di invalidità, l’Aderente è tenuto a farne denuncia alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata. La denuncia deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata del medico curante o specialista che descriva le cause e le modalità nonché il decorso della malattia o lesione che ha prodotto l’invalidità.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, provvederà a disporre l’accertamento dei postumi mediante visita medico legale.
8. Liquidazione delle prestazioni
La Compagnia, accertata l’invalidità totale e permanente così come definita al punto 1, provvede all’erogazione della prestazione prevista entro 2 mesi dalla data dell’accertamento, quale risulta dal verbale redatto in sede di visita medico legale, sempreché l’Aderente sia in vita.
9. Collegio arbitrale
In caso di divergenza sul riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, si potrà procedere, su accordo delle Parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti stesse e il terzo, d’accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Aderente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
TASSI PER LA GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA QUALSIASI CAUSA
Tassi annui di premio per € 1.000,00 di capitale assicurato
Sesso maschile | Sesso femminile | ||
Età al momento di ciascun premio | Tasso | Età al momento di ciascun premio | Tasso |
Da 18 a 29 | 0,63 | Da 18 a 29 | 0,63 |
30 | 0,64 | 30 | 0,63 |
31 | 0,66 | 31 | 0,63 |
32 | 0,65 | 32 | 0,63 |
33 | 0,64 | 33 | 0,63 |
34 | 0,63 | 34 | 0,63 |
35 | 0,63 | 35 | 0,63 |
36 | 0,63 | 36 | 0,63 |
37 | 0,64 | 37 | 0,63 |
38 | 0,67 | 38 | 0,63 |
39 | 0,69 | 39 | 0,63 |
40 | 0,73 | 40 | 0,63 |
41 | 0,79 | 41 | 0,63 |
42 | 0,86 | 42 | 0,67 |
43 | 0,94 | 43 | 0,73 |
44 | 1,03 | 44 | 0,81 |
45 | 1,12 | 45 | 0,89 |
46 | 1,26 | 46 | 1,20 |
47 | 1,44 | 47 | 1,34 |
48 | 1,60 | 48 | 1,48 |
49 | 1,76 | 49 | 1,60 |
50 | 1,91 | 50 | 1,70 |
51 | 2,07 | 51 | 1,85 |
52 | 2,28 | 52 | 2,02 |
53 | 2,57 | 53 | 2,25 |
54 | 2,87 | 54 | 2,46 |
55 | 3,24 | 55 | 2,68 |
56 | 3,62 | 56 | 2,94 |
57 | 4,03 | 57 | 3,25 |
58 | 4,50 | 58 | 3,60 |
59 | 5,03 | 59 | 3,95 |
60 | 5,59 | 60 | 4,31 |
61 | 6,19 | 61 | 4,70 |
62 | 6,84 | 62 | 5,18 |
63 | 7,55 | 63 | 5,74 |
64 | 8,33 | 64 | 6,38 |