Condizioni Generali Parte II - Servizi di Borsa Italiana
Condizioni Generali Parte II - Servizi di Borsa Italiana
1. – Definizioni
1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e negli Allegati.
1.2 Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine:
— “ACER”: indica “Agency for the Cooperation of Energy Regulators”, l’agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia;
— “Centro Servizi”: indica il soggetto accreditato come Centro Servizi da Borsa Italiana in conformità a quanto previsto nel contratto sottoscritto da Borsa Italiana ed il Centro Servizi stesso;
— “Dati di Mercato”: indica i Dati così come definiti nelle Condizioni Generali Parte I e, più in particolare, tutti i dati e le informazioni immesse dal Cliente nei Mercati per effetto delle negoziazioni e/o dell’attività di non-executing broker e/o che si ingenerano nei Mercati, sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, così come indicate nei Regolamenti, nonché tutti i dati relativi ai Mercati e agli strumenti finanziari che entrano in possesso del Cliente per effetto delle negoziazioni e/o dell’attività di non- executing broker ovvero comunque resi disponibili al Cliente nell’ambito dell’erogazione del Servizio di Negoziazione e/o del Servizio di Non-Executing Broker;
— “Dati REMIT”: indica – nell’ambito dei Dati di Mercato - le proposte di negoziazione inviate al Mercato relative agli strumenti derivati negoziati sul Mercato IDEM – Segmento IDEX;
— “Informazioni”: indica i dati e le informazioni inserite dal Cliente nell’ambito del Member Portal;
— “Mercati”: indica uno o più dei mercati, regolamentati e non, organizzati e gestiti da Borsa Italiana relativamente ai quali Borsa Italiana presta al Cliente il relativo Servizio di Negoziazione e/o il Servizio di Non-Executing Broker;
— “Member Portal”: indica la piattaforma web di Borsa Italiana come fornita, di volta in volta, da Borsa Italiana al Cliente per la gestione dei rapporti inerenti i Servizi;
— “Normativa Privacy”: indica il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, a far data dal 25 maggio 2018, il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679, avendo il termine “Dati personali” il medesimo significato di quello indicato nella Normativa Privacy;
— “Persone Autorizzate”: indica, relativamente al Servizio di Negoziazione, le persone addette alla negoziazione diretta nei Mercati all’interno della struttura organizzativa del Cliente ;
— “Regolamenti REMIT”: indica il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 n. 1227 e il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 dicembre 2014 n. 1348 e successive modifiche e/o integrazioni;
— “Servizio di Negoziazione”: indica l’insieme delle attività e dei servizi volti a consentire al Cliente la negoziazione di strumenti finanziari nei Mercati, attraverso l’immissione, la cancellazione, la modifica delle proposte di negoziazione, la conclusione dei relativi contratti, il loro invio, laddove previsto, ai servizi di riscontro e rettifica dei contratti stessi, la ricezione degli eseguiti, nonché dei Dati di Mercato;
— “Servizio di Non-Executing Broker”: indica l’insieme delle attività e dei servizi volti a consentire al Cliente l’immissione e la cancellazione di proposte di negoziazione nei Mercati indicati nei Regolamenti e nelle relative Istruzioni, di tipologia committed cross e/o block trades, per conto di operatori ammessi ai suddetti Mercati, la ricezione dei relativi Dati di Mercato nonché, in caso di scelta della modalità di inserimento delle proposte di negoziazione in nome degli operatori con preventiva accettazione in via generale da parte degli stessi, la ricezione dei soli eseguiti derivanti dall’attività di non-executing broker;
— “Servizio di Reporting REMIT”: indica l’insieme delle attività e dei servizi di acquisizione, elaborazione, gestione, registrazione, trasmissione all’ACER e/o messa a disposizione dei Dati REMIT al Cliente in attuazione degli obblighi previsti dai Regolamenti REMIT;
— “Servizi": indica il Servizio di Negoziazione, il Servizio di Non-Executing Broker e il Servizio di Reporting REMIT.
2. – Oggetto del Servizio di Negoziazione
2.1 Nel presente articolo e nel successivo articolo 5 per Cliente si intende un Operatore.
2.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Borsa Italiana fornisce al Cliente, secondo quanto stabilito dagli Allegati, il Servizio di Negoziazione nei Mercati. Il Servizio di Negoziazione comprende, tra l’altro, la fornitura dei Dati di Mercato e dell’Infrastruttura Tecnologica.
2.3 A seguito della richiesta del Cliente dell’Infrastruttura Tecnologica, secondo quanto indicato nella Documentazione di Partecipazione, Borsa Italiana provvede all’installazione della stessa presso la sede del Cliente stesso, presso la sede di un soggetto terzo di cui il Cliente si avvale ovvero presso un Centro Servizi e fornisce il supporto tecnico-operativo necessario al Cliente affinché lo stesso possa connettere le proprie apparecchiature (hardware e software) all’Infrastruttura Tecnologica nel rispetto di quanto stabilito negli Allegati e a quanto indicato di tempo in tempo da Borsa Italiana. Resta inteso che la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle apparecchiature del Cliente all’Infrastruttura Tecnologica è di esclusiva responsabilità del Cliente ed avverrà a suo esclusivo costo. Borsa Italiana provvede al ritiro dell’Infrastruttura Tecnologica, al venir meno per qualunque causa del Contratto.
2.4 Borsa Italiana è tenuta ad assicurare la corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni trasmesse dal Cliente ai sistemi inerenti al Servizio di Negoziazione o formatesi sui sistemi stessi. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di Borsa Italiana il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite dai clienti che siano trasmessi al Cliente attraverso i sistemi inerenti al Servizio di Negoziazione o comunque dei Dati di Mercato che siano resi disponibili al Cliente nell’ambito dell’erogazione dei Servizi di Negoziazione.
2.5 Qualora il Cliente, che operi nel Mercato degli strumenti derivati – IDEM, richieda, ai fini di controllo e gestione dei rischi legati all’operatività su tale mercato, una o più utenze dotate della funzionalità tecnica Pre-Trade Validation (PTV), dovrà utilizzare detta/e utenza/e in stretta conformità a quanto specificamente disposto nel Manuale dei Servizi allegato alle Condizioni Generali Parte II, nonché per le finalità ivi indicate.
Sono responsabilità esclusiva del Cliente le attività di configurazione e di utilizzo delle suddette utenze, ancorché delegate in tutto o in parte dal Cliente a soggetti terzi. Borsa Italiana declina pertanto qualsivoglia responsabilità in merito alle conseguenze che dette attività possano avere sul Cliente, su terze parti e sulla relativa attività di negoziazione degli strumenti finanziari nel Mercato degli strumenti derivati – IDEM, nonché in merito a eventuali relativi danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente o da terze parti.
3. – Oggetto del Servizio di Non-Executing Broker
3.1 Nel presente articolo e nel successivo articolo 6 per Cliente si intende il Non–Executing Broker. Nello svolgimento della sua attività il Non-Executing Xxxxxx non può negoziare in conto proprio e/o in conto terzi.
3.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Borsa Italiana fornisce al Cliente, secondo quanto stabilito dagli Allegati, il Servizio di Non-Executing Broker nei Mercati. Il Servizio di Non-Executing Broker comprende, tra l’altro, la fornitura dei Dati di Mercato – dei Dati di Mercato esclusivamente dei Mercati in relazione ai quali è previsto il Servizio di Non- Executing Broker ai sensi dei Regolamenti e nelle relative Istruzioni - e dell’Infrastruttura Tecnologica.
3.3 A seguito della richiesta del Cliente dell’Infrastruttura Tecnologica, secondo quanto indicato nella Documentazione di Partecipazione, Borsa Italiana provvede all’installazione della stessa presso la sede del Cliente stesso, presso la sede di un soggetto terzo di cui il Cliente si avvale ovvero presso un Centro Servizi e fornisce il supporto tecnico-operativo necessario al Cliente affinché lo stesso possa connettere le proprie apparecchiature (hardware e software) all’Infrastruttura Tecnologica nel rispetto di quanto stabilito negli Allegati e a quanto indicato di tempo in tempo da Borsa Italiana. Resta inteso che la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle apparecchiature del Cliente all’Infrastruttura Tecnologica è di esclusiva responsabilità del Cliente ed avverrà a suo esclusivo costo. Borsa Italiana provvede al ritiro dell’Infrastruttura Tecnologica, al venir meno per qualunque causa del Contratto.
3.4 Borsa Italiana è tenuta ad assicurare la corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni trasmesse dal Cliente ai sistemi di negoziazione in relazione al Servizio di Non-Executing Broker o formatesi sui sistemi stessi. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di Borsa Italiana il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite dai clienti che siano trasmessi al Cliente attraverso i sistemi di negoziazione in relazione al Servizio di Non-Executing Broker o comunque dei Dati di Mercato
che siano resi disponibili al Cliente nell’ambito dell’erogazione del Servizio di Non-Executing Broker.
3.5 Il Cliente è l’unico responsabile nei confronti di Borsa Italiana, e dell’operatore per conto del quale svolge il Servizio di Non-Executing Broker nel segmento IDEX, in relazione alla scelta, di volta in volta effettuata, della modalità di inserimento e dell’esecuzione delle proposte di negoziazione.
4. – Oggetto del Servizio di Reporting REMIT
4.1 Nel presente articolo e nel successivo articolo 7 per Cliente si intende l’Operatore che negozia sul Mercato degli strumenti derivati IDEM – Segmento IDEX.
4.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Borsa Italiana fornisce al Cliente, secondo quanto stabilito dagli Allegati, il Servizio di Reporting REMIT.
4.3 Il Servizio di Reporting REMIT consente al Cliente di avvalersi di una delle seguenti funzionalità fra loro alternative e selezionate dal Cliente nella Documentazione di Partecipazione:
(i) trasmissione dei Dati REMIT per conto del Cliente all’ACER ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti REMIT;
(ii) trasmissione dei Dati REMIT per conto del Cliente all’ACER ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti REMIT e messa a disposizione dei Dati REMIT al Cliente con le modalità specificate nella Documentazione di Partecipazione;
(iii) messa a disposizione dei Dati REMIT al Cliente con le modalità specificate nella Documentazione di Partecipazione.
4.4 Per le finalità di cui ai numeri (i) e (ii) del precedente comma 3, con la sottoscrizione della Richiesta di Servizio, il Cliente conferisce mandato a Borsa Italiana a trasmettere i Dati REMIT all’ACER. Ai fini della predetta trasmissione è richiesta la sottoscrizione, da parte del Cliente, dell’accordo di data reporting con il Registered Reporting Mechanism (RRM) – previsto dai Regolamenti REMIT - di cui si avvale Borsa Italiana per la trasmissione dei Dati REMIT all’ACER e indicato nella Documentazione di Partecipazione.
4.5 Borsa Italiana è tenuta ad assicurare la corretta elaborazione e trasmissione dei Dati REMIT trasmessi dal Cliente nel Mercato IDEM - Segmento IDEX. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni di Borsa Italiana il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati immessi dal Cliente nel predetto segmento di mercato.
5. – Obblighi del Cliente del Servizio di Negoziazione
5.1 Senza pregiudizio di quanto previsto nelle Condizioni Generali Parte I, il Cliente è tenuto a:
a) utilizzare i Dati di Mercato – fatta eccezione per i dati immessi dallo stesso nei Mercati per effetto delle negoziazioni effettuate e dei quali lo stesso mantiene la più ampia disponibilità - esclusivamente per lo svolgimento delle attività di negoziazione nei soli Mercati. Resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a terzi - ivi inclusi i clienti interconnessi ai sensi dei Regolamenti di Borsa Italiana – commercializzare ovvero sfruttare economicamente in qualunque altro modo, in tutto o in parte, tali Dati di Mercato e informazioni. I Dati di Mercato possono pertanto essere utilizzati esclusivamente
dalle Persone Autorizzate per la negoziazione nei soli Mercati. Il Cliente garantisce a Borsa Italiana che le Persone Autorizzate non utilizzeranno i Dati di Mercato, per finalità diverse dalla negoziazione nei Mercati, né copieranno, registreranno, riprodurranno, trasferiranno a terzi, commercializzeranno, ovvero sfrutteranno economicamente, in tutto o in parte, in qualunque altro modo, tali Dati di Mercato. A tal fine, il Cliente pone in essere idonee soluzioni tecnico-organizzative e contrattuali per il controllo ed il monitoraggio dell’utilizzo dei Dati di Mercato da parte delle Persone Autorizzate. Qualsiasi diverso uso dei Dati di Mercato da parte delle Persone Autorizzate, del Cliente ovvero da parte di soggetti diversi dalle Persone Autorizzate - così come la fornitura dei Dati di Mercato a terzi, compresi i clienti interconnessi - è disciplinato da apposito contratto di distribuzione Dati di Mercato (“Real Time Data Agreement” disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- services/pricing/pricing.htm);
b) utilizzare l’Infrastruttura Tecnologica e unicamente per il Servizio di Negoziazione;
c) nel caso di utilizzo di un Centro Servizi, fornire, a richiesta di Borsa Italiana, copia dei contratti conformi a quanto previsto nei Regolamenti;
d) assicurare, in caso di utilizzo di un Centro Servizi, ovvero, nel caso di installazione dell’Infrastruttura Tecnologica presso soggetti terzi di cui il Cliente si avvale, il corretto utilizzo da parte di tali soggetti dell’Infrastruttura Tecnologica e dei Dati di Mercato, ponendo in essere idonee soluzioni volte al controllo e al monitoraggio delle attività poste in essere da detti soggetti;
e) assicurare che tali soggetti terzi rispettino gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali e dai relativi Allegati;
f) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi, del controvalore e della frequenza degli ordini immessi nei Mercati, anche attraverso interconnessioni e, in tale caso, assicurare l’idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano mediante interconnessione e la provenienza delle proposte immesse e, qualora l’interconnessione configuri un “accesso elettronico diretto”, assicurare che i soggetti interconnessi rispettino i requisiti previsti dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2017/589;
g) porre in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati dell’Infrastruttura Tecnologica e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate;
h) comunicare a Borsa Italiana, qualora richiesto, l’elenco dei dispositivi, fissi o mobili, in grado di ricevere o visualizzare i Dati di Mercato, utilizzati dal Cliente nonché le relative credenziali di accesso e le ulteriori informazioni ad essi relative ritenute rilevanti da Borsa Italiana;
i) cooperare con Borsa Italiana, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire (a) la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Cliente che siano strettamente necessari per assicurare il regolare funzionamento dei Mercati; (b) l’effettuazione, previo congruo preavviso, di verifiche volte a controllare lo stato di prestazione del/i servizio/i di negoziazione e/o l’utilizzo dei Dati di Mercato; (c) l’effettuazione di operazioni di collaudo delle procedure di avviamento e di verifica del funzionamento del sistema di disaster recovery di pertinenza di Borsa Italiana;
j) assicurare che eventuali sistemi informatici collegati in modo diretto all’Infrastruttura Tecnologica realizzati dal Cliente o forniti da terze parti siano conformi ai Regolamenti e abbiano superato il test di compatibilità con l’Infrastruttura Tecnologica e con le successive versioni della stessa rilasciate da Borsa Italiana;
k) assicurare la piena efficienza dell’Infrastruttura Tecnologica in termini di tempestività di risposta nell’interazione con i sistemi di negoziazione e di liquidazione nonché in termini di allocazione delle risorse in relazione ai volumi trattati;
l) assicurare la tempestività di ripristino delle capacità operative a seguito di disfunzioni prevedendo opportuni livelli di ridondanza delle infrastrutture;
m) prevedere opportune procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile con riferimento ai termini di liquidazione la situazione delle operazioni effettuate sui Mercati;
n) prevedere opportuni meccanismi di inibizione dell’accesso ai Mercati a soggetti interconnessi e/o ai sistemi di generazione automatica degli ordini in tutte le condizioni in cui non sia possibile controllare i filtri;
o) assicurare che l’Infrastruttura Tecnologica venga ospitata all’interno di locali adibiti a sala macchine, dotati di adeguati livelli di sicurezza e dispositivi per il controllo degli accessi, alimentazione elettrica e condizionamento ambientale;
p) con riferimento all’utilizzo del Member Portal, e in aggiunta a quanto già previsto nell’ambito delle Condizioni Generali Parte I in materia di Obblighi del Cliente, assicurare: (i) che le Informazioni inserite siano corrette, veritiere e costantemente aggiornate; (ii) che il Cliente mantenga un back-up delle Informazioni ivi contenute; e (iii) che le persone aventi accesso al Member Portal abbiano ricevuto idonee istruzioni rispetto al suo utilizzo;
q) esser consapevole e, conseguentemente, accettare che Borsa Italiana si avvalga dei dati e delle informazioni comunicati nell’ambito della propria operatività e ai sensi dei Regolamenti al fine di: (i) assolvere gli obblighi di legge derivanti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/580 e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/590; (ii) assolvere gli obblighi di cui ai Regolamenti; (iii) assolvere gli obblighi di cui al presente Contratto; (iv) svolgere attività di ricerca e analisi interna;
r) assicurare di essere autorizzato al trasferimento dei dati e delle informazioni di cui alla lett. q) nei confronti di Borsa Italiana e osservare – laddove applicabili – le disposizioni di cui alla Normativa Privacy.
6. – Obblighi del Cliente del Servizio di Non-Executing Broker
6.1 Senza pregiudizio di quanto previsto nelle Condizioni Generali Parte I, il Cliente è tenuto a:
a) utilizzare i Dati di Mercato – fatta eccezione per i dati immessi dallo stesso nei Mercati, per effetto dell’attività di non-executing broker effettuata e dei quali lo stesso mantiene la più ampia disponibilità - esclusivamente per lo svolgimento delle attività di non-executing broker. In particolare tali Dati di Mercato potranno essere forniti e utilizzati esclusivamente dai soggetti direttamente incaricati dello svolgimento dell’attività di non-executing broker all’interno della struttura organizzativa del Cliente. Il Cliente garantisce a Borsa Italiana che tali soggetti non
utilizzeranno i Dati di Mercato, per finalità diverse dall’attività di non-executing broker nei soli Mercati, né copieranno, registreranno, riprodurranno, trasferiranno a terzi, commercializzeranno, ovvero sfrutteranno economicamente, in tutto o in parte, in qualunque altro modo, tali Dati di Mercato. A tal fine, il Cliente pone in essere idonee soluzioni tecnico-organizzative e contrattuali per il controllo ed il monitoraggio dell’utilizzo dei Dati di Mercato da parte di tali soggetti. Resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a terzi - ivi inclusi i clienti interconnessi degli Operatori ai sensi dei Regolamenti – commercializzare ovvero sfruttare economicamente in qualunque altro modo, in tutto o in parte, tali Dati di Mercato e informazioni. Qualsiasi diverso uso dei Dati di Mercato da parte dei soggetti direttamente incaricati dello svolgimento dell’attività di non-executing broker, del Cliente ovvero da parte di soggetti diversi dai soggetti direttamente incaricati dello svolgimento dell’attività di non-executing broker - così come la fornitura dei Dati di Mercati a terzi, compresi i clienti interconnessi - è disciplinato da apposito contratto di distribuzione Dati di Mercato (“Real Time Data Agreement” disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx);
b) utilizzare l’Infrastruttura Tecnologica unicamente per il Servizio di Non-Executing Broker;
c) in caso di scelta del Servizio di Non-Executing Broker per il segmento IDEX, comunicare a Borsa Italiana secondo quanto previsto dalla Documentazione di Partecipazione, le modalità prescelte di inserimento delle proposte di negoziazione ovvero: 1) modalità con esplicita accettazione da parte delle controparti delle singole proposte immesse per loro conto dal Non-Executing Broker, 2) modalità che prevede una preventiva accettazione in via generale da parte delle controparti delle proposte immesse per loro conto dal Non-Executing Broker, 3) entrambe le modalità sopraindicate sub 1) e 2), assicurando di utilizzare le modalità prescelte in conformità a quanto previsto negli Allegati;
d) nel caso di utilizzo di un Centro Servizi, fornire, a richiesta di Borsa Italiana, copia dei contratti conformi a quanto previsto nei Regolamenti;
e) assicurare, in caso di utilizzo di un Centro Servizi, ovvero, nel caso di installazione dell’Infrastruttura Tecnologica presso soggetti terzi di cui il Cliente si avvale, il corretto utilizzo da parte di tali soggetti dell’Infrastruttura Tecnologica e dei Dati di Mercato, ponendo in essere idonee soluzioni volte al controllo e al monitoraggio delle attività poste in essere da detti soggetti;
f) assicurare che tali soggetti terzi rispettino gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali e dai relativi Allegati;
g) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi, del controvalore e della frequenza degli ordini immessi nei Mercati;
h) porre in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati dell’Infrastruttura Tecnologica e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate;
i) comunicare a Borsa Italiana, qualora richiesto, l’elenco dei dispositivi, fissi o mobili, in grado di ricevere o visualizzare i Dati di Mercato, utilizzati dal Cliente del Servizio di Non-Executing Broker nonché le relative credenziali di accesso e le ulteriori informazioni ad essi relative ritenute rilevanti da Borsa Italiana;
l) cooperare con Borsa Italiana, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire (a) la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Cliente che siano strettamente necessari per assicurare il regolare funzionamento dei Mercati; (b) l’effettuazione, previo congruo preavviso, di verifiche volte a controllare lo stato di prestazione dei sistemi di negoziazione a cui ha accesso, del Servizio di Non-Executing Broker e/o l’utilizzo dei Dati di Mercato; (c) l’effettuazione di operazioni di collaudo delle procedure di avviamento e di verifica del funzionamento del sistema di disaster recovery di pertinenza di Borsa Italiana;
m) assicurare che eventuali sistemi informatici collegati in modo diretto all’Infrastruttura Tecnologica realizzati dal Cliente o forniti da terze parti siano conformi ai Regolamenti e abbiano superato il test di compatibilità con l’Infrastruttura Tecnologica e con le successive versioni della stessa rilasciate da Borsa Italiana;
n) assicurare la piena efficienza dell’Infrastruttura Tecnologica in termini di tempestività di risposta nell’interazione con i sistemi di negoziazione e di liquidazione nonché in termini di allocazione delle risorse in relazione ai volumi trattati;
o) assicurare la tempestività di ripristino delle capacità operative a seguito di disfunzioni prevedendo opportuni livelli di ridondanza delle infrastrutture;
p) prevedere opportune procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile con riferimento ai termini di liquidazione la situazione delle operazioni effettuate sui Mercati;
q) prevedere opportuni meccanismi di inibizione dell’accesso ai Mercati a eventuali sistemi di generazione automatica degli ordini;
r) assicurare che l’Infrastruttura Tecnologica venga ospitata all’interno di locali adibiti a sala macchine, dotati di adeguati livelli di sicurezza e dispositivi per il controllo degli accessi, alimentazione elettrica e condizionamento ambientale;
s) con riferimento all’utilizzo del Member Portal, e in aggiunta a quanto già previsto nell’ambito delle Condizioni Generali Parte I in materia di Obblighi del Cliente, assicurare: (i) che le Informazioni inserite siano corrette, veritiere e costantemente aggiornate; (ii) che il Cliente mantenga un back-up delle Informazioni ivi contenute; e (iii) che le persone aventi accesso al Member Portal abbiano ricevuto idonee istruzioni rispetto al suo utilizzo;
t) esser consapevole e, conseguentemente, accettare che Borsa Italiana si avvalga dei dati e delle informazioni comunicati nell’ambito della propria operatività e ai sensi dei Regolamenti al fine di: (i) assolvere gli obblighi di legge derivanti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/580 e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/590; (ii) assolvere gli obblighi di cui ai Regolamenti; (iii) assolvere gli obblighi di cui al presente Contratto; (iv) svolgere attività di ricerca e analisi interna;
u) assicurare di essere autorizzato al trasferimento dei dati e delle informazioni di cui alla lett. t) nei confronti di Borsa Italiana e di osservare – laddove applicabili – le disposizioni di cui alla Normativa Privacy.
7. – Obblighi del Cliente del Servizio di Reporting REMIT
7.1 Senza pregiudizio di quanto previsto nelle Condizioni Generali Parte I, il Cliente è tenuto a:
a) utilizzare i Dati REMIT esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dai Regolamenti REMIT. Il Cliente garantisce a Borsa Italiana che non utilizzerà direttamente o tramite terzi soggetti i Dati REMIT per finalità diverse dall’adempimento dei predetti obblighi regolamentari, né che lo stesso Cliente o terzi soggetti copieranno, registreranno, riprodurranno commercializzeranno, ovvero sfrutteranno economicamente, in tutto o in parte, in qualunque altro modo, tali dati;
b) rispettare tutte le disposizioni dei Regolamenti REMIT e utilizzare il Servizio REMIT in conformità ai regolamenti stessi;
c) comunicare a Borsa Italiana, qualora richiesto a seguito di presunte irregolarità nell’utilizzo dei Dati REMIT oppure ove richiesto nella Documentazione di Partecipazione, l’elenco dei terminali, fissi o mobili, in grado di ricevere o visualizzare i Dati REMIT utilizzati dal Cliente e di quelli forniti a eventuali soggetti terzi a cui il Cliente fornisce i Dati REMIT;
d) cooperare con Borsa Italiana, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire l’effettuazione, previo congruo preavviso, di verifiche volte a controllare l’utilizzo dei Dati REMIT.
8. – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale
8.1 I marchi AGREX, ATFund, BIT CLUB, BIT EQ MTF, BIT GEM, BIT SYSTEMS, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA EQUITY MTF, BORSA ITALIANA GLOBAL EQUITY MARKET, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA ITALIANA TRADING ONLINE, BORSA ITALIANA TRADING ONLINE EXPO, BORSA ITALIANA TRADING ONLINE MAGAZINE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, BTS, CITY FOR GOOD, DDM, ETFPLUS, ETF-PLUS, ETF PLUS, EUROMOT, EXTRAMOT, ExtraMOT PROlink, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MAC, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TOL, TOL EXPO, TOL MAGAZINE sono di proprietà di Borsa Italiana. I suddetti marchi e qualsiasi altro marchio di proprietà di Borsa Italiana non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Borsa Italiana per ogni singolo utilizzo.
8.2 La società London Stock Exchange Plc., appartenente al gruppo di cui Borsa Italiana è parte, è proprietaria di molteplici marchi tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AIM e FTSE. I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà di London Stock Exchange Plc, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di London Stock Exchange Plc.
8.3 I Servizi, l’Infrastruttura Tecnologica, nonché i layout e i contenuti dei siti xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx-xxxx.xx e dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà della società del
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