Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria
Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria
(Stipulato ai sensi dell’art. 5 comma 1, L. 9 Dicembre 1998 n. 431)
3ds vano per una persona anche ad uso per 2 persone saltuariamente
L’anno….….….. addì…………..……….. in Genova sono comparsi:
Per una parte ______________, nat_ a _____________ il ______________ e residente in _______________, C.F. ________________ in qualita’ di locatore
E DALL’ALTRA PARTE il Sig…………………………………………………………………………
nato a …………………………………………….. il …………………………………………………
domiciliato in …………………………………….. via…………………………………………………
cod.fisc………………………..……………………………… nella sua qualità di Conduttore.
Il Contratto è valido dal giorno …………………………………al …………………………
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Il Locatore concede in locazione transitoria al Conduttore sopra nominato porzione dell’appartamento sito in Genova Piazza Cavour ____________________.
I vani risultano ammobiliati . Il Conduttore dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato di suo gradimento e s’impegna sin d’ora a riconsegnarlo nello stato di fatto in cui l’ ha ricevuto, fatto salvo il normale deperimento per l’uso.
Art. 2 - Il canone di locazione è stabilito ed accettato dalle parti in complessivi Euro……………….e di Euro…………….per le spese per un totale di Euro……..…..…mensili per il vano o porzione, che dovrà essere corrisposto anticipatamente, così come stabilisce la Normativa Afferente in merito alle locazioni mediante bonifico bancario o direttamente a seconda delle disposizioni del locatore.
Il canone di locazione sarà da corrispondersi fino alla termine del contratto indicato nel presente scritto, senza possibilità di recesso anticipato da parte del conduttore.
Il canone menzionato è da intendersi comprensivo delle spese condominiali (pulizia scale/androne, luce scale, ascensore, acqua, gas) con la sola esclusione di quanto espressamente connesso alle forniture delle utenze (elettricità) ancorché intestate al locatore. Il Conduttore verserà inoltre una cifra forfettaria di Euro……………per la tassa smaltimento rifiuti. Le utenze saranno divise tra i Conduttori e dovranno essere pagate in contanti all’arrivo della bolletta in funzione del tempo in cui è stata affittata la stanza come da contratto ed in funzione del periodo di riferimento della bolletta. A garanzia di questo pagamento alla sottoscrizione del presente contratto il Conduttore versa una quota a titolo cauzionale di € 100,00. Tale somma verrà restituita dopo l’arrivo della/e bolletta/e in cui è compreso l’ultimo giorno contrattuale. Si specifica, per quanto ovvio, che la bolletta arriverà in un momento successivo alla restituzione delle chiavi (entro 3 mesi). Dopo aver verificato l’importo si farà la differenza tra quanto dovuto e la cauzione e sarà eventualmente richiesta la differenza oppure restituito l’eccesso. Si specifica inoltre che anche se un Conduttore non è presente nell’appartamento per lunghi periodi dovrà pagare ugualmente la sua parte di spese. Inseriamo questa specifica proprio per evitare disguidi e contestazioni da utenti.
Art. 3 - Il Proprietario o chi per lui o chi fa le sue veci si riserva la detenzione di una chiave dell’immobile per poter accedere all’appartamento per visionare l’uso e per far vedere le stanze da locare e il Conduttore dovrà far visionare il suo vano almeno un mese prima della scadenza del contratto.
E quindi si specifica ulteriormente che il Conduttore firmando il contratto autorizza il proprietario o chi per lui anche eventuali lavoranti in caso di guasti a entrare nell’appartamento.
Art. 4 - In difetto nel versamento del canone così come all’art. 2 del presente, il contratto si intenderà risolto ipso jure ed il Conduttore sarà tenuto al pagamento delle spese inerenti e consequenziali ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Il Locatore Il Conduttore
Art. 5 - Sono rigorosamente vietati le sublocazioni e/o la cessione anche parziale del presente contratto e porre anche momentaneamente la residenza nell’immobile locato. Il Conduttore si impegna sin d’ora a rispettare il regolamento condominiale assumendo atteggiamenti consoni alle regole del buon vicinato e, comunque, il tutto anche in ottemperanza ai disposti del Codice Civile, in materia di condominio. Si specifica inoltre che il Conduttore viene informato che prendendo un vano in locazione in appartamento con diversi vani, che questi saranno locati per lunghi periodi o anche solo per brevi periodi.
Art. 6 - Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente derivanti e/o derivabili dalla cosa locata ovvero per incuria di altri condomini.
Art.7 - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Art. 8 - La manutenzione ordinaria e, dunque, anche la normale pulizia dei vani, sono a carico del Conduttore che dovrà provvedere in merito prima della riconsegna dei locali. Si specifica che il vano ( compresi armadi e cassettiere) dovrà essere riconsegnato pulito come e stata dato. In difetto sulle condizioni di rilascio il Locatore potrà trattenere, dal deposito, le spese inerenti e consequenziali al ripristino.
Art. 9 - Il Conduttore, alla data odierna, versa nelle mani del Locatore la somma di Euro….……… a titolo di deposito cauzionale infruttifero che non potrà essere imputato in conto pigioni; tale deposito verrà restituito al Conduttore alla data del rilascio dell’immobile e dalla riconsegna chiavi, previa verifica contestuale dello stato del medesimo. Se non verrà rispettata la data di scadenza del contratto e pertanto se verrà risolto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, il locatore tratterrà la somma versata a titolo di deposito cauzionale che assumerà la configurazione di caparra penale.
Si specifica ulteriormente che la cauzione non è scalabile dai canoni di locazione
Art. 10 - Il Conduttore ammette che i dati personali possano essere comunicati a terzi ai sensi della legge n. 196 del 30/06/2003, esclusivamente per atti connessi con il rapporto di locazione.
Art. 11 - Quanto non espressamente stabilito nella presente, le Parti Convenute richiamano specificatamente le disposizioni del Codice Civile ed in particolare i disposti di cui alla Legge 431 del 09/12/1998 (e successive modificazioni ed integrazioni) nonché le norme vigenti e gli usi locali.
Art. 12 – L’uso del vano è esclusivo della persona intestataria del presente contratto, se si dovesse verificare la presenza di un estraneo si procederà alla rescissione del contratto.
Art. 13 Le spese per la registrazione del contratto sono divise al 50% tra il conduttore ed il locatore. I bolli sui contratti e le quietanze rimangono a carico del Conduttore.
Alla stipula della presente vengono consegnate n°..……….chiavi a mano al Conduttore.
Art.14 contenzioso: in caso di contenzioso le 2 parti si rivolgeranno al mediatore civile secondo le disposizioni del D.G.P.S N. 28/2010. Si tratta di una mediazione finalizzata alla conciliazione amichevole. Nel caso non si troverà conciliazione amichevole ogni controversia inerente all’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente ed inderogabilmente il Foro di Genova.
Per la stipula del presente contratto le due parti di comune accordo rinunciano ad avvalersi dell’assistenza di categoria dichiarando che i patti di cui ai precedenti articoli rispondono pienamente allo spirito della legge n. 431/98
Letto e approvato, specificamente i punti: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
Il Locatore Il Conduttore
Xxxxx, approvato e sottoscritto in numero due facciate.
Il Locatore Il Conduttore