Informazione e consultazione
ACCORDO DI RINNOVO 20 GENNAIO 2008
Informazione e consultazione
D.lgs. 6 febbraio 2007, n.25
✓ obbligo di informazione e consultazione con le r.s.u. nelle imprese con almeno 50 dipendenti su: a) andamento dell’attività dell’impresa e sua situazione economica; b) situazione ed andamento prevedibile dell’occupazione nonché in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) decisioni comportanti rilevanti cambiamenti dell’organizzazione e dei contratti di lavoro anche nelle ipotesi di cui alla legge n. 223 del 1991 e n. 428 del 1990
✓ sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti sono definiti dal Ccnl
✓ sanzione amministrativa (la Direzione provinciale del lavoro è competente a ricevere le segnalazioni e irrogare una sanzione da 3mila fino a 18mila euro per ciascuna violazione)
Informazione e consultazione
✓ attualizzazione delle norme contrattuali:
− differenziazione tra aziende da 50 e fino a 150 dipendenti (materie già previste dal contratto riconducibili a quelle di legge) e aziende di maggiori dimensioni (materie aggiuntive già previste dal contratto); osservatori nelle aziende con più di 3000 dipendenti
− conferma R.s.u. e O.s. territoriali e informazioni a richiesta salvo che per le decisioni aziendali
✓ rapporto tra le procedure di informazione e consultazione e quelle previste dalla legge per mobilità, trasferimento d’azienda, Cig
✓ obblighi di riservatezza e Commissione di conciliazione
Altri diritti
Accordo 20 gennaio 2008
✓ opportunità che tutti i lavoratori possano accedere a programmi di formazione su contenuti attinenti alla realtà aziendale (valutazione della realizzabilità di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nei corsi già realizzati nell’ambito dei compiti delle commissioni paritetiche nelle aziende con più di 2000 dipendenti di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva)
✓ norme di attenzione per i lavoratori migranti (priorità nell’utilizzo dei p.a.r., promozione frequenza corsi di lingua italiana, progetti di traduzione delle norme di sicurezza nell’ambito dei compiti della commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti )
✓ dichiarazione di impegno del sindacato a impedire l’abuso delle nomine dei dirigenti sindacali “esterni” (verifica in sede territoriale e poi nazionale)
Sicurezza
Accordo 20 gennaio 2008
✓ informazione periodica ai lavoratori, previa consultazione con gli R.l.s., sui temi della salute e sicurezza attraverso gli strumenti interni utilizzati
✓ modalità di consegna del documento di valutazione dei rischi agli R.l.s. (richiesta scritta di ciascun R.l.s. e sottoscrizione di apposito verbale di consegna - uso strettamente riservato ed esclusivamente connesso all’espletamento delle funzioni)
✓ permessi per ciascun R.l.s. (pari a 40 ore annue) elevati a 50 ore nelle u.p. da 50 a 100 dip. e a 70 ore in quelle di maggiori dimensioni
✓ rinvio alla sede aziendale o agli organismi paritetici territoriali per progetti formativi per gli R.l.s. quantitativamente più ampi
Mercato del lavoro
Accordo 20 gennaio 2008
✓ il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato
✓ il contratto a termine è regolato dalla legge mentre il ccnl dovrà definire (entro febbraio) la disciplina su attività stagionali, premio di risultato, informazioni
✓ in caso di sommatoria di periodi di lavoro con rapporto di somministrazione e di contratto a termine il lavoratore acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato superati i 44 mesi complessivi anche non consecutivi (norma transitoria omologa alla legge)
✓ commissione con poteri negoziali su contratto di inserimento, part- time e appalti
Inquadramento
Accordo 20 gennaio 2008
✓ impegno a proseguire il confronto negoziale sul sistema di inquadramento a partire dal 1° marzo 2008 con termine al 28 febbraio 2009
✓ nel caso in cui il confronto negoziale non si concluda con la definizione di un nuovo sistema di inquadramento, a decorrere dal 1° marzo 2009, si darà luogo:
– alla trasformazione dell’attuale 5a Super in una specifica categoria aperta agli intermedi (nuova declaratoria) ed agli operai (declaratoria ex 5a Erp);
– al riconoscimento della 3a Erp (nell’ambito dei lavoratori di cui al primo alinea della 3a categoria con rinvio al confronto nazionale per la definizione dei profili professionali tassativi)
Orario/1
Accordo 20 gennaio 2008
✓ conferma dell’orario settimanale massimo di 40 ore ai soli fini contrattuali
– computo in media annua dell’orario di lavoro per i discontinui a 48 ore
✓ orario plurisettimanale (orario di 48 ore settimanale compensato da un orario di 32 ore per un max di 64 ore annue) :
– estensione ai picchi produttivi con rinvio (già previsto) alla sede aziendale per concordare le sole modalità di attuazione
– qualora non sia raggiunta un’intesa entro 10 gg potrà essere richiesto un incontro in sede territoriale; aumento delle maggiorazioni al 15% ed al 25%
– in casi, eccezionali, di difficoltà ad effettuare il programmato recupero, l’azienda potrà concordare con le R.s.u. sia la riprogrammazione del recupero che il non recupero (o conguagliando le maggiorazioni già erogate alla percentuale onnicomprensiva del 50% o mediante destinazione in Banca ore); in caso di mancato accordo, anche in sede territoriale, rimane in vigore il precedente programma di recupero
✓ Permessi annui retribuiti:
Orario/2
Accordo 20 gennaio 2008
– dei 7 Par che l’azienda può gestire collettivamente previo esame congiunto con le R.s.u. da svolgersi entro il mese di maggio, uno può essere reso non fruibile entro l’anno; qualora il lavoratore non ne chieda la monetizzazione entro il mese di novembre (con pagamento a dicembre) è accantonato nel Conto ore (per 24 mesi)
– riduzione da 25 a 15 giorni del preavviso per la fruizione individuale dei Par e integrazione delle casistiche di priorità (attività burocratiche legate alla condizione di migrante)
✓ Straordinario:
– elevate di 8 ore le prestazioni straordinarie esenti da contrattazione/informazione (40 ore per i turnisti e aziende con oltre 200 dip. e 48 ore per aziende di minori dimensioni)
– eliminazione franchigia (80 ore annue per aziende fino a 200 dip. e 32 ore per aziende oltre 200 dip.) per lo straordinario da accantonare in banca ore
Orario/3
Accordo 20 gennaio 2008
✓ reperibilità:
– informazione preventiva alle R.s.u. circa le modalità applicative, il numero dei lavoratori coinvolti e loro professionalità
– nel caso in cui il lavoratore opponga giustificato motivo per l’esenzione dallo svolgimento della reperibilità, incontro con la direzione con l’assistenza di un componente R.s.u.
– deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore con garanzia di un riposo di almeno 8 ore e una protezione adeguata
– incontro annuale a consuntivo con le R.s.u. per verificare l’applicazione dell’istituto con particolare riferimento alla tipologia dei casi verificatisi di deroga al riposo giornaliero e alla loro frequenza
✓ trasferta:
– non incidenza del tempo di viaggio sugli istituti di retribuzione indiretta e differita ed esclusione del personale direttivo
Parificazione/1
Accordo 20 gennaio 2008
✓ unificazione delle discipline speciali e conseguente drastica semplificazione del testo contrattuale:
– dal 1° gennaio 2008 scompare ogni differenziazione normativa e di trattamento economico tra gli addetti all’industria metalmeccanica (salvo per gli istituti per i quali è prevista una decorrenza posticipata al 1° febbraio 2008, al 1° maggio 2008 e al 1° gennaio 2009)
– la categoria giuridica (operaio, impiegato e quadro) continua a rilevare ai soli fini legali soprattutto quelli assicurativi
– non si modificano le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi aziendali che assorbono quanto definito dal ccnl; eventuale armonizzazione in sede aziendale verificando le condizioni complessive in essere
– eventuali controversie interpretative sono demandate all’esame delle parti stipulanti
Parificazione/2
Accordo 20 gennaio 2008
✓ Riformulazione di alcune norme contrattuali:
– assunzione (categoria giuridica)
– entrata ed uscita (le disposizioni aziendali definiscono l’orario di accesso e di inizio del lavoro)
– sospensione del lavoro (cancellazione norme riguardanti ex impiegati)
– passaggio temporaneo di mansioni
– 13ma mensilità (periodo di prova anche non seguito da conferma)
– malattia e infortunio (riferimento al trattamento che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato)
Parificazione/3
Accordo 20 gennaio 2008
✓ lavoro notturno:
– chiarita la decorrenza del notturno ai fini retributivi dall’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo
– estensione delle 12 ore di notturno ai fini retributivi anche per gli ex impiegati
✓ ferie (norme transitorie):
– i lavoratori ex operai in forza al 31 dicembre 2007 iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 un giorno aggiuntivo oltre i 10 anni di servizio ovvero una settimana di xxxxx aggiuntive oltre i 18 anni di servizio
– ai lavoratori ex operai in forza al 31 dicembre 2007 al compimento di 10 anni di servizio e 55 anni di età è riconosciuto il giorno aggiuntivo di ferie
Parificazione/4
Accordo 20 gennaio 2008
decorrenza 1° febbraio 2008
✓ periodo di prova:
– 1a categoria | 1 mese | riducibile a 20 giorni |
– 2a e 3a categoria | 1 mese 1/2 | riducibile a 1 mese |
– 4a, 5a e LS | 3 mesi | riducibile a 2 mesi |
– 6a e 7a categoria | 6 mesi | riducibile a 3 mesi |
– riduzione nei seguenti casi:
⚫ altmreenaozieunnde
biennio prestato con identiche mansioni presso
⚫ completamento del periodo di apprendistato per lo stesso profilo professionale di assunzione
– riconoscimento periodo di lavoro in caso di assunzione entro 12 mesi dall’ultimo contratto o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori a termine o somministrati
Parificazione/5
Accordo 20 gennaio 2008
decorrenza 1° febbraio 2008
✓ periodo di preavviso:
– armonizzazione durate in coerenza con le nuove durate del periodo di prova, decorrenza dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento
– norma transitoria per gli ex operai che si dimettano per accedere al pensionamento del 1° aprile 2008 (riduzione su loro richiesta del preavviso a 15 giorni)
✓ aumenti periodici d’anzianità:
– regola del ricalcolo per tutti i passaggi di categoria (si mantiene l’anzianità di servizio nonché il numero degli a.p.a. con valore da ragguagliare agli importi previsti per la categoria d’arrivo)
Parificazione/6
Accordo 20 gennaio 2008
decorrenza 1° maggio 2008
✓ base di calcolo delle maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo uguale per tutti i lavoratori e composta da:
– minimi tabellari, aumenti periodici d’anzianità, aumenti di merito nonché gli altri compensi fissati a mese cui vanno aggiunti gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.; diviso per 173 (come definita nell’articolo della mensilizzazione); per i lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il minimo di cottimo e di concottimo
✓ mensilizzazione:
Parificazione/7
decorrenza 1° gennaio 2009
Accordo 20 gennaio 2008
− la retribuzione è determinata in misura fissa mensile per tutti
− agli ex operai in forza al 31 dicembre 2008 compete un’erogazione annua pari a 11 ore e 10’ a titolo di superminimo non assorbibile da corrispondere con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno
− per le aziende che abbiano già riconosciuto la mensilizzazione eventuale armonizzazione verificando le condizioni complessive in essere
✓ corresponsione della retribuzione:
− sono fatte salve le prassi aziendali in essere comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e/ o continuative) all’inizio del godimento delle stesse
✓ festività:
− la retribuzione delle festività infrasettimanali è compresa nella normale retribuzione mensile
− per le festività cadenti di Domenica è corrisposta una quota aggiuntiva pari ad 1/ 26 della retribuzione mensile fissa
− non è più dovuto l’importo pari a 1 ora e 20’ per il ripristino dell’Epifania (pagato a dicembre agli ex operai) in quanto compensato dalla nuova disciplina delle festività
Salario/1
Accordo 20 gennaio 2008
✓ 127 euro al 5 livello (60 dal 1°.1.08/ 37 dal 1°.1.09/ 30 dal 1°.9.09)
✓ clausola di non assorbibilità
✓ una tantum per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 pari a 267 euro:
– è corrisposta con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo ovvero in caso di risoluzione del rapporto all’atto della liquidazione delle competenze
– ai lavoratori in forza in una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008 in funzione della durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007
– per i lavoratori somministrati le aziende interessate comunicheranno alle società di fornitura i trattamenti applicabili
– per malattia, infortunio, gravidanza, xxxxxxxxx, congedo matrimoniale intervenuti nel periodo valgono le precedenti istruzioni Inps così come per cig, contratti di solidarietà o altre prestazioni previdenziali
– è soggetta a tassazione separata
Salario/2
Accordo 20 gennaio 2008
✓ elemento perequativo pari a una cifra annua onnicomprensiva di 260 euro
− è riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ricorrendo le seguenti condizioni
♦ siano dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale (premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione)
♦ nell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito i soli minimi contrattuali (lavoratori privi di superminimi, premi annui o altri importi comunque soggetti a contribuzione); nel caso di retribuzioni aggiuntive è riconosciuta una cifra inferiore fino a concorrenza
− è erogato con la retribuzione del mese di giugno o in caso di risoluzione del rapporto all’atto della liquidazione delle competenze in funzione della durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell’anno precedente
− è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione
Altro
Accordo 20 gennaio 2008
✓ durata del ccnl:
– la parte economica ha vigore fino al 31 dicembre 2009 mentre la parte normativa ha vigore fino al 31 dicembre 2011
✓ distribuzione del contratto:
– dal mese di luglio ed entro il mese di novembre 2008 a ciascun lavoratore in forza e successivamente ad ogni nuovo assunto insieme alla modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed ogni altra modulistica prevista dalla legge
✓ quota contribuzione una tantum di 30 euro da trattenere :
– nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato con la retribuzione corrisposta nel mese di giugno 2008
– affissione in bacheca nel mese di marzo ed apposito modulo da consegnare con le buste paga corrisposte nel mese di aprile con riconsegna entro il 15 maggio
Accordo 20 gennaio 2008
BASE DI CA LCO LO DELLE M AGGIO RAZIO N I PER LAV O RO STRAO RDIN ARIO , N O TTURNO E FESTI V O | |
Opera i | Paga base di fatto (esclusione degli aumenti periodici di anzianità) |
Impiega ti | Quota oraria dei minimi tabellari, più aumenti di merito e aumenti periodici di anzianità |
Disciplina unifica ta | Minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.. Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il minimo di cottimo e di concottimo. |
Accordo 20 gennaio 2008
I N D EN N I TÀ D I REP ERI BI LI TÀ
b) COMPENSO GIORNALIERO | c) COMPENSO SETTIMANALE | |||||
Livello | 16 ORE (GIORN O LAVORATO) | 24 ORE (GIORNO LIBERO) | 24 ORE FESTIVE | 6 GIORNI | 6 GIORNI CON FESTIVO | 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO |
1-2-3 | 4,50 | 6,75 | 7,30 | 29,25 | 29,80 | 32,05 |
4-5 | 5,35 | 8,40 | 9,00 | 35,15 | 35,75 | 38,80 |
SUPERIORE AL 5° | 6,15 | 10,10 | 10,65 | 40,85 | 41,40 | 45,35 |
Accordo 20 gennaio 2008
I N D E N N I T À D I T R A S F E R T A
M ISURA DELL’ IN DEN N ITÀ DAL 1° GEN N AIO 2008 DAL 1° GEN N AIO 2009
TRASFERTA IN TERA 37,50 40,00
Q UO TA PER IL PASTO MERIDIAN O O SERALE
10,90 11,30
Q UO TA PER IL PERN OTTAMEN TO 15,70 17,40
Accordo 20 gennaio 2008
I N C R EM EN T I M EN S I LI | |||||
Incrementi | Incrementi | Incrementi | Incrementi | Parametri degli | |
Ca tegorie | retributivi mensili dal 1° gennaio | retributivi mensili dal 1° gennaio | retributivi mensili dal 1° settembre | retributivi a regime | incrementi a regime |
2008 | 2009 | 2009 | |||
1 a | 37,50 | 23,12 | 18,76 | 79,38 | 100 |
2 a | 43,88 | 27,06 | 21,93 | 92,87 | 117 |
3 a | 51,75 | 31,91 | 25,88 | 109,54 | 138 |
4 a | 54,75 | 33,76 | 27,38 | 115,89 | 146 |
5 a | 60,00 | 37,00 | 30,00 | 127,00 | 160 |
Livello Sup. | 66,38 | 40,93 | 33,18 | 140,49 | 177 |
6 a | 71,25 | 43,94 | 35,62 | 150,81 | 190 |
7 a | 78,75 | 48,56 | 39,38 | 166,69 | 210 |
Accordo 20 gennaio 2008
M I N I M I | M | E N S I L I | |
M inimi retributivi | M inimi retributivi | M inimi retributivi | |
Ca tegorie | mensili da l | mensili da l | mensili da l |
1° xxxxx io 2008 | 1° xxxxx io 2009 | 1 ° settembre 20 0 9 | |
1 a | 1.095,60 | 1.118,72 | 1.137,48 |
2 a | 1.197,76 | 1.224,82 | 1.246,75 |
3 a | 1.313,50 | 1.345,41 | 1.371,29 |
4 a | 1.366,80 | 1.400,56 | 1.427,94 |
5 a | 1.457,56 | 1.494,56 | 1.524,56 |
Livello Superiore | 1.552,48 | 1.593,41 | 1.626,59 |
6 a | 1.666,08 | 1.710,02 | 1.745,64 |
7 a | 1.805,89 | 1.854,45 | 1.893,83 |
Accordo 20 gennaio 2008
IN XXXXXX TI RETRIBUTIVI PER ILRIN NOVO DELCCN LM ETALMECCAN ICO
(retribuzione di fatto dell'anno base 2006=2.153 euro medi)
2007 2008 2009 2010
VARIAZIONI ASSOLUTE
Una tantum* e IVC 23,1 -23,1 - -
Minimi | 1° tranche 2° tranche | - 60,0 - - | - 37,0 | - - | |
3° tranche | - - | 11,5 | 18,5 | ||
Totale VARIAZIONI PERCEN TUALI Inflazione programmata | 23,1 1,8 | 36,9 1,7 | 48,5 1,5 | 18,5 1,5 | |
Minimi CCNL | - | 2,8 | 2,2 | 0,8 | |
Una tantum e IVC | 1,1 | -1,1 | - | - | |
Totale | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 0,8 |