CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco automezzi di proprietà dell’ATS Città Metropolitana di Milano.
CIG 73700093D3
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (breviter CSA) ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, nonché di riparazione e revisione del parco autoveicoli di proprietà dell’ATS Città Metropolitana di Milano, comprensivi delle attività di controllo, di autoriparazione meccanica e motoristica, di carrozzeria e di elettrauto che la stessa Agenzia avrà necessità di effettuare, all’occorrenza, sugli autoveicoli di proprietà.
L’attività richiesta consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, in ogni momento, di tutti gli autoveicoli di proprietà dell’ATS Città Metropolitana di Milano.
Inoltre è oggetto dell’appalto anche il servizio di lavaggio, interno ed esterno, di tutto il parco automezzi aziendale (comprensivo pertanto anche degli automezzi a noleggio).
Il parco autoveicoli oggetto dell’appalto, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell’Allegato 1.
Le autovetture sono naturalmente soggette a deterioramento tecnico e variazioni di quantità, marche e modelli. L’impresa aggiudicataria sarà, pertanto, obbligata ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente CSA nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Art. 2 – Durata ed importo dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata in 6 (sei) mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 mesi, da esercitarsi da parte della Stazione Appaltante almeno trenta giorni prima della scadenza del semestre e con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di tutto il periodo contrattuale. Non è, pertanto, ammessa l’interruzione del servizio. Il recupero degli automezzi in panne deve essere garantito tutti i giorni, festivi compresi, attraverso il servizio di pronta reperibilità 24 ore su 24; mentre gli interventi di manutenzione devono essere assicurati dall’aggiudicatario, anche nel periodo estivo ed in prossimità delle festività, fatta eccezione dei soli giorni festivi.
L'importo complessivo a base d’asta è pari a € 174.133,64 (IVA esclusa), corrispondente al valore massimo presunto a cui può giungere il contratto, comprensivo del periodo di sei mesi di eventuale rinnovo.
Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’ATS sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.
L’ATS di Milano si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario o altra impresa altre prestazioni affini a quelle oggetto del presente CSA e di cui dovesse successivamente emergere l’esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.
È, altresì, facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a fornire il servizio richiesto, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che dal fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà delle Amministrazioni di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
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Non sussistono costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 3 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente, l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, di cui all’art. 14 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione richiedente.
Art. 4 – Prezzi
Il costo relativo ai ricambi, pneumatici e liquidi applicato dovrà risultare dai listini ufficiali di volta in volta vigenti (alla data di emissione dell’ordine di lavoro), su cui verrà applicato lo sconto offerto (minimo 13%).
Ai costi relativi alla manodopera e alle prestazioni a costo fisso, elencate nell’allegato B – Offerta economica – verranno applicati le percentuali di sconto offerte.
Per la revisione (stimata attualmente in 128 automezzi) verrà corrisposto un importo fisso di € 66,88 per automezzo.
Il costo delle prestazioni di cui all’offerta economica saranno le uniche voci con le quali contabilizzare quanto dovuto dall’Amministrazione in quanto comprensive di tutte le spese che la società aggiudicataria dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’Iva. Non sarà, pertanto, ammesso l’addebito, collegato ad una specifica attività manutentiva, di voci generiche quali, a mero titolo esemplificativo, “materiale vario di consumo”.
Art. 5 – Aree interessate dal servizio
Le aree interessate dal servizio oggetto della presente procedura di gara sono quelle di cui all’Allegato 2 al presente CSA.
Art. 6 – Definizioni
Per manutenzione programmata, si intendono tutti i controlli ritenuti necessari a garantire la piena funzionalità, efficienza e sicurezza degli autoveicoli compresi i controlli periodici (cd. tagliandi), compresi i rabbocchi/sostituzioni necessari alla perfetta tenuta in efficienza dei mezzi, secondo quanto indicato dalle singole Case Costruttrici. Rientrano nella manutenzione programmata le revisioni e/o collaudi periodici di tutti gli autoveicoli.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi tecnici da eseguirsi su indicazione del servizio competente della Stazione Appaltante, al verificarsi di guasti e/o anomalie conseguenti al normale utilizzo dell’autoveicolo.
Per manutenzione straordinaria si intendono, invece, tutti gli interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurate anormalmente, difettose o guaste e non riconducibili ad operazioni di manutenzione programmata o ordinaria, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità e la sicurezza del veicolo e renderlo atto all’uso (es. sostituzione della frizione, valvole, scarico, pompa acqua, pompa olio, batteria, revisione totale/parziale di motore, cambio, differenziale, sospensioni, ecc.).
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Art. 7 – Tipologia di servizi richiesti
§ 7.1) Servizi minimi oggetto dell’appalto.
La società aggiudicataria dovrà garantire almeno le seguenti prestazioni minime:
✓ riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e tutte le loro componenti, con particolare riferimento alla motoristica, con qualsiasi propulsione (benzina, metano, gpl, ibrida, gasolio, etc.). Tali interventi comprendono anche eventuali impianti, ausiliari o accessori, istallati o da istallare sui veicoli stessi, ivi compresi tutti gli impianti idraulici dei veicoli e loro parti e componenti;
✓ riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le centraline dell’iniezione, i sistemi antifurto ed i navigatori satellitari, ove e se presenti;
✓ la fornitura e l’esecuzione delle riparazioni e manutenzioni agli pneumatici, nonché alle loro parti e componenti;
✓ l’esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;
✓ riparazione e manutenzione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, scritte, insegne;
✓ riparazione e manutenzione di ogni altra parte e componente dei veicoli, quali a titolo esemplificativo gli impianti di condizionamento;
✓ l’esecuzione di revisione presso la MTC, presso la propria sede se all’uopo autorizzata ovvero presso altra officina;
✓ recupero dei mezzi in avaria;
✓ ogni lavorazione o attività affine, accessoria o comunque connessa con le precedenti.
La società aggiudicataria si impegna a garantire all’Amministrazione la più ampia collaborazione per il monitoraggio e la valutazione dell’andamento dell’appalto, nonché il supporto necessario per una corretta esecuzione dello stesso.
L’aggiudicatario è tenuto comunque a fornire su richiesta della Stazione Appaltante, i dati riepilogativi dettagliati sui ricambi, materiali e componenti utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, nonché le ore di manodopera impiegata. Detti dati dovranno essere forniti su supporto informatico ed espressi in maniera tale da poter essere elaborati al fine di ottenere riepiloghi statistici per tipologia di spesa (ricambi, pneumatici, lubrificanti, manodopera, ecc.).
Al fine di meglio descrivere i servizi minimi di riparazione e di manutenzione che l’aggiudicatario deve prestare sempre mediante l’impiego di manodopera specializzata, si rappresentano nel paragrafo che segue, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività richieste.
§ 7.2) Modalità di esecuzione della manutenzione programmata.
Per i veicoli non coperti da garanzia di vendita, indipendentemente dal produttore, dalla tipologia, cilindrata e chilometri percorsi, in occasione della visita di manutenzione programmata si dovrà provvedere:
- sostituzione, con ricambi nuovi di fabbrica originali o di qualità equivalente, di eventuali componenti usurati;
- alla verifica – con eventuale rabbocco/sostituzione – del livello dell’olio motore, dell’olio utilizzato per il funzionamento dell’impianto frenante nonché del liquido utilizzato nel sistema di raffreddamento e di ogni altro liquido e lubrificante necessario a garantire le prestazioni dei singoli autoveicoli;
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- al controllo delle candele/iniettori;
- al controllo della carica della batteria;
- al controllo del filtro impianto di aspirazione motore;
- al controllo filtri carburante;
- al controllo e cambio pneumatici in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice Stradale;
- al controllo del sistema frenante (dischi e pastiglie);
- al controllo degli ammortizzatori;
- al controllo dell’impianto luci e degli indicatori di direzione;
- al controllo del filtro antipolline (ove presente);
- al lavaggio della carrozzeria e pulizia interna (laddove richiesto dall’Amministrazione);
- all’esecuzione delle procedure relative alle revisioni obbligatorie e contestuale controllo dei gas di scarico dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
§ 7.3) Modalità di esecuzione della manutenzione ordinaria.
Per i veicoli non coperti da garanzia di vendita la società aggiudicataria deve provvedere a tutti gli interventi di riparazione, commissionati dal servizio competente della Stazione Appaltante, riconducibili a guasti e/o anomalie di funzionamento delle parti meccaniche ed elettriche conseguenti al normale utilizzo degli automezzi.
La società aggiudicataria deve occuparsi della preparazione meccanica dei veicoli, delle modifiche e adattamenti, degli adeguamenti nonché degli aggiornamenti funzionali ed estetici migliorativi ritenuti necessari per il superamento delle verifiche obbligatorie.
§ 7.4) Modalità di esecuzione della manutenzione straordinaria.
Per i veicoli non coperti da garanzia di vendita la società aggiudicataria deve provvedere a tutti gli interventi di riparazione, commissionati dalla Stazione Appaltante, riconducibili a guasti di parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione programmata o ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità dei veicoli e renderli atti all’uso.
Art. 8 – Prescrizioni tecniche
Ricambi. Le parti di ricambio devono essere nuove e originali. I ricambi originali devono pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice. Qualora non sia possibile la sostituzione con ricambi originali per difficoltà di reperimento o gli stessi presentino caratteristiche per le quali siano convenienti ricambi commerciali, potranno essere utilizzati ricambi di marca equivalenti agli originali con l’applicazione dell’aliquota percentuale di sconto di cui all’offerta, previa formale autorizzazione da parte dell’ATS. Si precisa che si intende per ricambio di qualità equivalente quello non avente lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma avente le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quello montato dalla casa costruttrice del veicolo in riparazione. Tutti i pezzi di ricambio devono essere coperti da garanzia annuale. Il materiale elettrico deve essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei veicoli.
Pneumatici e attività connesse. Gli pneumatici dovranno essere nuovi, non rigenerati, originali o di marca equivalente agli originali. Si intende per pneumatico di “marca e qualità equivalente” quello non avente lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma avente le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quello di marca.
Qualora, per un determinato veicolo sottoposto a interventi di manutenzione, sia disponibile uno pneumatico originale e uno di qualità equivalente, l’aggiudicatario, prima di procedere con l’intervento di sostituzione dello stesso, dovrà sottoporre all’ufficio competente dell’ATS di Milano due distinti preventivi, uno per lo pneumatico originale e l’altro per lo pneumatico equivalente. Soltanto dopo parere espresso dell’ATS, l’aggiudicatario potrà procedere con la sostituzione degli pneumatici secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione.
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Tutti gli pneumatici forniti devono necessariamente essere del tipo omologato e rispondente alle caratteristiche indicate sul libretto di circolazione.
Qualora l’Amministrazione ne faccia richiesta, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione degli pneumatici normali con quelli termici e viceversa. Ove ritenuto necessario, dovrà essere garantita l’esecuzione della convergenza.
L’aggiudicatario dovrà, su richiesta della Stazione Appaltante, provvedere al ricovero degli pneumatici sostituiti.
Tale attività dovrà essere resa a titolo gratuito.
Attualmente il numero di autovetture dotate di pneumatici invernali è stimato in 30.
Lubrificanti e liquidi. All’interno di questa categoria vengono ricompresi l’olio per il motore (sia a base minerale che semisintetica), l’olio per il cambio, l’olio per i freni, l’olio per idroguida, il liquido antifreeze, il liquido detergente per il parabrezza. La scelta dei prodotti di volta in volta utilizzati deve tener conto delle caratteristiche tecniche dei veicoli e della tipologia attualmente in uso (marca Selenia, Motocraft, Agip, Wynn’s).
Prodotti vernicianti. I prodotti vernicianti usati dall’aggiudicatario (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc.) dovranno essere di ottima qualità e prima scelta.
Norme di lavorazione. Le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza e assicurare la più ampia garanzia al corretto e durevole funzionamento.
A tal fine l’aggiudicatario si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici che la stessa dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a disposizione, a titolo gratuito, dell’Amministrazione.
Revisioni. L’Amministrazione fornirà all’aggiudicatario l’elenco degli automezzi da sottoporre a revisione (stimato per l’anno 2018 in 128 automezzi). Al termine della revisione la società aggiudicataria dovrà fornire all’ufficio competente della Stazione Appaltante scansione della carta di circolazione aggiornata.
La Stazione Appaltante corrisponderà un importo fisso di € 66,88 per automezzo.
Recupero mezzi in panne. La società aggiudicataria deve effettuare il recupero dei mezzi dichiarati in panne, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata.
L’intervento di norma deve avvenire entro 24 ore solari dalla richiesta, salvo diversi accordi intervenuti con la Stazione Appaltante.
Il recupero di norma avviene nell’ambito del territorio di competenza dell’ATS; qualora il mezzo si trovasse al di fuori di detto ambito, l’aggiudicatario dovrà trainarlo con carroattrezzi presso una delle officine messe a disposizione.
Il recupero dovrà essere effettuato anche nel caso in cui l’automezzo sia fermo in tangenziale o in autostrada.
I costi relativi al recupero saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Si considera omesso l’intervento su un mezzo in panne eseguito oltre le 24 ore solari dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione. In casi eccezionali, in cui l’Amministrazione rileva uno stato di pericolo per l’operatore o di terzi o di rischio per l’autoveicolo, il recupero del mezzo in avaria deve avvenire entro 30 minuti dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione.
Art. 9 – Tempi di intervento e modalità di esecuzione del servizio
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La stazione appaltante si fa carico della consegna dell’autoveicolo presso l’aggiudicatario per l’effettuazione dei servizi di cui al presente CSA.
Gli interventi di manutenzione programmata/ordinaria/straordinaria devono essere effettuati, su specifica autorizzazione dell’ATS, con le modalità di seguito descritte.
Per ogni intervento di manutenzione programmata/ordinaria/straordinaria dovrà preventivamente essere formulato preventivo (il cui fac simile verrà concordato e/o fornito dall’ATS) il quale dovrà comprendere, oltre i dati identificativi del veicolo (marca, modello, targa, chilometraggio, segnalazione della anomalia/guasto riscontrata/segnalata dall’Amministrazione) anche quanto segue:
1. il codice del ricambio da sostituire, la sua descrizione, il prezzo di listino, il prezzo finale al netto dello sconto offerto in sede di gara; le ore di manodopera e una breve descrizione delle attività da eseguire. Per gli pneumatici dovrà essere indicato: marca, eventuale tipologia (invernale/estivo – four season) e misura completa;
2. copia della pagina del tempario di riferimento per la verifica delle ore di manodopera;
3. Indicazione della data ed ora di accettazione in officina dell’autoveicolo.
L’ATS rifiuterà preventivi di lavoro in cui verranno cumulati macro attività di intervento.
Si precisa che non dovranno essere contabilizzati e, quindi, addebitati i costi della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti alle riparazioni; a titolo esemplificativo per minuteria si intendono particolari sia di ferramenta che elettrici quali viti, bulloni, dadi, rondelle, rivetti, fascette, coppiglie, faston, fusibili, capicorda, etc. e per materiali di consumo si intendono gas tecnici, materiali abrasivi, vernici etc.
Al fine di consentire all’Amministrazione eventuali accertamenti e controlli, la società aggiudicataria si impegna a trattenere – per almeno 5 giorni lavorativi – i pezzi di ricambio sostituiti durante le singole riparazioni. Trascorso detto periodo l’aggiudicatario potrà ritenersi autorizzata a smaltirli.
Per il servizio di smaltimento dei ricambi e materiale di consumo, verrà riconosciuto all’aggiudicatario, in maniera fissa per tutta la durata contrattuale, un rimborso forfettario pari a € 2,00 per ogni riparazione e da indicarsi nel relativo preventivo.
Art. 10 – Obblighi a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.
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L’aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente capitolato, dagli allegati, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell’appalto.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:
1. mettere a disposizione complessivamente n. 9 autofficine dislocate in uno dei comuni facenti parte dell’ambito distrettuale di riferimento, così come illustrato nell’allegato n. 2. Si precisa, inoltre, che almeno una officina per Distretto deve essere autorizzata all’attività di revisione ministeriale biennale.
2. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività;
3. provvedere ai controlli periodici ed a tutti gli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni delle Case Costruttrici durante l’intero rapporto contrattuale.
4. comunicare tempestivamente, entro e non oltre 30 minuti dall’arrivo del mezzo in autofficina, l’ora di entrata dell’autoveicolo e, a riparazione completata, la data in cui è possibile il ritiro dello stesso.
5. mettere a disposizione gratuitamente, attraverso collegamenti ad appositi siti web o in via subordinata su supporto informatico, copia dei cataloghi e/o listini prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti – originali ed equivalenti - utilizzati nell’esecuzione dell’appalto nonché copie dei tempari o simili utilizzati per la determinazione dei corrispettivi.
6. provvedere ogni qualvolta un automezzo venga ricoverato presso una autofficina al controllo del livello dei liquidi/oli (es. motore, radiatore, lavacristalli, cambio, freni, ecc.) ed al loro rabbocco o sostituzione, qualora se ne ravvisi la necessità indipendentemente dai Km percorsi.
7. provvedere alle verifiche di pressione e stato di usura degli pneumatici, alla loro riparazione in caso di foratura e/o sostituzione in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada e dalla Casa Costruttrice, comprese equilibratura, campanatura, assetto (geometria e convergenza). Gli pneumatici dovranno essere di tipo “termico” qualora l’ATS ne faccia richiesta.
L’aggiudicatario, inoltre, deve provvedere, ove richiesto e secondo le modalità successivamente concordate con l’ATS, alla sostituzione degli pneumatici invernali/estivi entro le date stabilite dalla normativa vigente sui veicoli segnalati dall’Amministrazione (attualmente circa 30 automezzi). Detta attività di cambio degli pneumatici invernali/estiva, compresa di convergenza ed equilibratura, dovrà essere resa a titolo gratuito.
8. gestire le certificazioni inerenti alle revisioni obbligatorie dei veicoli nonché il pagamento delle relative imposte. Per la revisione (stimata attualmente in 128 automezzi) verrà corrisposto un importo fisso di € 66,88 per automezzo.
9. mettere a disposizione complessivamente n. 5 autolavaggi dislocati in uno dei comuni facenti parte del distretto di riferimento, così come illustrato nell’allegato n. 2. Il servizio di
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lavaggio interno e/o esterno deve essere svolto entro e non oltre 1 ora dalla consegna del veicolo;
10. garantire gratuitamente il servizio di recupero mezzi in avaria ivi compresi i tratti autostradali e le tangenziali. Il recupero deve essere garantito 7 giorni su 7, 24h su 24, entro 24 ore solari dalla richiesta, salvo diversi accordi intervenuti con la Stazione Appaltante.
In casi eccezionali, in cui l’Amministrazione rilevi uno stato di pericolo per l’operatore, di terzi, o di rischio per l’autoveicolo, il recupero del mezzo in avaria deve avvenire entro 30 minuti dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione. L’aggiudicatario deve comunicare all’ATS, entro 7 giorni dall’aggiudicazione, il numero telefonico di assistenza tecnica che permetta in ogni momento di richiedere l’intervento dell’auto soccorso e di acquisire qualsiasi tipo di informazione;
Si precisa che per “stato di avaria” si intende la circostanza in cui viene a trovarsi l’autoveicolo a causa di qualsiasi danno o guasto che, in tutto o in parte, comprometta la funzionalità o l’efficienza dell’autoveicolo e che renda impossibile il raggiungimento autonomo e sicuro dell’autofficina.
11. effettuare ogni intervento (programmato, ordinario e straordinario) a regola d’arte. Ogni prestazione deve essere a tal fine controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. L’aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell’Amministrazione.
12. garantire l’utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all’originale, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti e dei liquidi/oli sostituiti. Nel caso di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, l’Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o di qualità equivalenti a spese dell’appaltatore;
13. garantire tutti gli interventi programmati entro 48 ore solari dall’autorizzazione alla riparazione, fatti salvi casi particolari che dovranno essere segnalati per iscritto dall’appaltatore e che dovranno essere autorizzati per iscritto dall’ATS.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione e/o di riparazione ordinaria e/o straordinaria entro 96 ore solari dall’autorizzazione - e comunque entro il tempo concordato con l’Amministrazione - nel caso di oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Il mancato rispetto dei tempi concordati per la riconsegna, autorizza l’Agenzia a ritirare il veicolo e procedere alla riparazione/manutenzione presso altro fornitore, addebitando le relative spese all’aggiudicatario.
La durata delle lavorazioni dovrà rispettare i tempari delle case costruttrici.
14. nominare un referente per l’appalto che dovrà essere sempre reperibile, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 tramite mezzo telefonico.
15. comunicare, prima di procedere all’effettuazione di qualsivoglia tipo di intervento, il preventivo di spesa all’ufficio competente dell’ATS.
16. mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione relativa a ciascun autoveicolo, alla scadenza contrattuale, a titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo o compenso di sorta, né a carico dell’ATS né a carico del nuovo soggetto aggiudicatario, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi.
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17. garantire durante il periodo estivo ed i periodi prossimi alle festività l’apertura di almeno una autofficina per distretto.
18. a garantire tutti le prestazioni oggetto del presente CSA.
19. ad assicurare lo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
20. ad impiegare, per l’espletamento dell’appalto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività.
21. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della ATS di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell’attività di cui al presente Capitolato.
22. a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato.
23. a retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e impresa aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
o assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
o si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
o si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 12 – Fatturazione e pagamenti Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente CSA e nel Capitolato Tecnico, saranno oggetto di fatturazione da parte del soggetto aggiudicatario.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica per ogni intervento riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dalle Amministrazioni;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
▪ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
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▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
▪ risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 13 – Rapporti con l’Agenzia
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore della ATS Città Metropolitana di Milano per la gestione del contratto, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’ATS anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.
Art. 14 – Garanzia definitiva
L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
Le cauzioni verranno costituite in una delle seguenti forme:
• assegno circolare intestato ad ATS della Città Metropolitana di Milano, oppure fideiussione bancaria, polizza assicurativa, polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema 1.1.);
• ricevuta di versamento in contanti o di bonifico a favore di ATS della Città Metropolitana di Milano presso il tesoriere dell’ATS medesima alle seguenti coordinate bancarie:
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Banca Intesa Sanpaolo: FILIALE: cod. 01876 - xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx NUMERO CONTO: 1000 / 46162
COORDINATA IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco automezzi di proprietà dell’ATS Città Metropolitana di Milano.
La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATS.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Gli importi delle garanzie sono ridotti del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il Vettore dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
Art. 15 – Responsabilità e coperture assicurative
L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno che possa derivare all’Amministrazione e/o a terzi nell’adempimento dei servizi assunti con la sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alle prestazioni in questione prestate all’Azienda, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. (unmilionecinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore del servizio potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ATS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ATS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Art. 16 – Sicurezza sul lavoro
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA.
L’operatore economico, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie.
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I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.
L’Agenzia, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora il singolo appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’Agenzia procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Art. 17 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 18 – Penali
Per la caratteristica dell’appalto, l'attività oggetto del presente CSA non potrà essere sospesa. Pertanto, la società aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.
In caso di ritardo rispetto ai tempi fissati nel presente CSA ed eventualmente migliorati dall’offerta dell’aggiudicatario, l’Amministrazione, previa comunicazione scritta dell’inadempienza applicherà, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguiti, le seguenti penali:
18.1 In caso di mancata effettuazione degli interventi programmati rispetto ai termini stabiliti nel presente CSA sarà applicata per ogni ora di ritardo (decorrente dall’autorizzazione all’intervento espressa dall’Amministrazione) una penale di € 10,00 per ciascuna ora di ritardo.
È fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, ponendo a carico della società aggiudicataria le maggiori spese sostenute.
18.2 In caso di mancata effettuazione degli interventi ordinari e/o straordinari rispetto ai termini stabiliti nel presente CSA sarà applicata per ogni ora di ritardo (decorrente dall’autorizzazione all’intervento espressa dall’Amministrazione) una penale di € 5,00 per ciascuna ora di ritardo.
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È fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, ponendo a carico della società aggiudicataria le maggiori spese sostenute.
18.3 Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l’aggiudicatario provvederà a propria cura e spese e il primo intervento si intenderà come non effettuato con conseguente applicazione di una penale pari a € 100,00.
18.4 Nel caso di disagi di qualsiasi natura o di ritardi dell’attività istituzionale dell’ATS di Milano causati da interruzioni del servizio di pronta reperibilità verrà applicata una penale pari a € 300,00 per ciascun disservizio sopportato.
18.5 Nel caso di ritardo sulle tempistiche di recupero degli autoveicoli in panne stabilite nel presente CSA ed eventualmente migliorate dall’aggiudicatario in sede di offerta verrà applicata una penale pari a € 100,00. Nel caso venga omesso o ritardato il recupero eccezionale entro i 30 minuti dalla richiesta dell’ATS, verrà applicata una sanzione pari a € 500,00. Nel caso della mancata attivazione del servizio di recupero del veicolo in avaria durante il fine settimana e le ore notturne, verrà applicata una penale pari a € 150,00.
18.6 Nel caso di tardiva o omessa produzione dei tempari e listini/cataloghi aggiornati rispetto all’applicazione dei prezzi da parte dell’aggiudicatario nelle singole fatture verrà applicata una penale pari a € 50,00.
18.7 Nel caso di sospensione del servizio di manutenzione nei periodi estivi verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di interruzione.
In relazione alla eventuali inadempienze di cui al presente articolo, l’aggiudicatario dovrà emettere a favore dell’Amministrazione note di credito.
Qualora si siano verificate più di cinque contestazioni, anche di diversa natura e non consecutive, con addebito, l’ATS ha la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
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- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente CSA;
- di gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati);
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione di ciascuna Amministrazione aggregata;
- in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati, il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione recedente.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il
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rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività di cui al presente CSA ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’Amministrazione deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Art. 20 - Ipotesi di recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Agenzia sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In particolare l’Amministrazione recedente si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:
a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b. in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità delle prestazioni oggetto del presente CSA;
c. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto della presente procedura.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità delle prestazioni e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.
Art. 21 – Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Agenzia informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sui siti web dell’Amministrazione.
Art. 22 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
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Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Agenzia e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 23 – Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, l’operatore economico viene nominato “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto.
Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.
L’operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
• a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
• a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
• a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura/servizio;
• ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Xxxxxx;
• ad informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
• ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
• a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;
• in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articolo 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
• in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
L’operatore economico è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
L’operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all’atto dell’aggiudicazione e si impegna a comunicare alla Amministrazione i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
L’Amministrazione informa l’operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Art. 24 – Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne l’ATS da qualsiasi molestia.
Art. 25 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto con l’Agenzia digitalmente ai sensi dell’ art. 32 c. 10 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 .
Il contratto sarà sottoscritto con le Amministrazioni aggregate digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, le Amministrazioni potranno dichiarare decaduta l’aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell’aggiudicatario. In tal caso le Amministrazioni procederanno, alternativamente, all’esperimento di una nuova procedura concorsuale o all’aggiudicazione a favore dell’impresa classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016.
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS della Città Metropolitana. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
I Direttori dell’esecuzione dei contratti sarà individuato trai i Dirigenti dei servizi utilizzatori dell’Amministrazione.
Art. 26 – Avvertenze generali e disposizioni finali
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016, e alle norme del codice civile.
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L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.
Art. 27 – Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.
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