TRATTATI E CONVENZIONI
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TRATTATI E CONVENZIONI
ACCORDO DI EMIGRAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE
ROMA, 9 DICEMBRE 1960
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE, convinti della necessità di regolare la cooperazione tra i due Paesi in materia di emigrazione e di organizzare e assistere l’emigrazione in maniera corrispondente ai rispettivi interessi,
consapevoli che la realizzazione di una politica obiettiva e adeguata, basata sullo spirito di collaborazione internazionale e intesa a favorire lo sviluppo econornico del Brasile utilizzando la tecnica e la mano d'opera italiane, verrebbe a rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,
hanno stabilito di concludere un Accordo di Emigrazione ed a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sua Eccellenza l'On. Xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXX, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE
Sua Eccellenza il Signor Xxxxxxx XXXXX, Ministro per gli Xxxxxx Xxxxxx; i quali hanno convenuto quanto segue:
FINALITA’ DELL'ACCORDO
Articolo 1
Il presente Accordo ha lo scopo di orientare, organizzare e assistere le correnti emigratorie italiane per i1 Brasile, riunendo gli sforzi di entrambe le Alte Parti Contraenti, affinché i problemi emigratori e di colonizzazione tra i due Paesi abbiano una soluzione pratica, rapida ed efficace, tenendo conto della convenienza di mantenere l'unità dei nuclei familiari.
Articolo 2
L'emigrazione italiana verso il Brasile può essere libera o assistita; entrambe le forme sono aiutate e tutelate dalle Alte Parti Contraenti.
Queste possono avvalersi della collaborazione e dell'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali, nel quadro di programmi da concordarsi previamente.
EMIGRAZIONE LIBERA
Articolo 3
L'emigrazione libera è quella che si attua per iniziativa ed a spese degli emigranti, sia considerati individualmente che a gruppi di persone o a nuclei familiari.
Articolo 4
I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi di Note, stabilire particolari disposizioni allo scopo di facilitare e favorire l'emigrazione libera degli italiani verso il Brasile, impegnandosi inoltre a fornire tutte le informazioni atta ad orientarla.
EMIGRAZIONE ASSISTITA
Articolo 5
L'emigrazione assistita é quella che si attua sulla base di programmi previamente stabiliti, di comune accordo, fra le Alte Parti Contraenti e con l'assistenza di cui agli articoli seguenti.
Articolo 6
L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie:
a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semiqualificati, che si trasferiscano in base alle necessità del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;
b) unità di produzione o imprese a carattere industriale e tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;
c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle industrie agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attività accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualità di prestatori d'opera o proprietari;
d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera c) che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi, come prestatori d'opera o-proprietari, in «fazendas», imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione già esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire;
e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano richiamati cla connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.
Articolo 7
Gli emigranti italiani che si stabiliscono in Brasile, nel quadro dell'emigrazione assistita, godono delle facilitazioni stabilite nel presente Accordo e di quelle che saranno concesse mediante accordi speciali, da concretarsi per mezzo di Scambi di Note tra i due Governi.
Articolo 8
Il Governo italiano autorizza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalità valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con sè i seguenti materiali e merci:
a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per artigiani che per lavoratori di professione qualificata;
b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente, lavori di maglieria;
c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;
d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed economico ed animali da riproduzione.
Articolo 9
Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonchè da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese.
Paragrafo unico - I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualità che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della decorrenza di tale periodo, sarà autorizzato a portare con sè i suoi beni.
Articolo 10
I benefici concessi con gli articoli 8 e 9 si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantità corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attività in Brasile.
RECLUTAMENTO E SELEZIONE
Articolo 11
Le Autorità italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva.
Le Autorità brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate notizie sulle condizioni generali di vita in Brasile, nonchè sulle particolari condizioni di ambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste.
Le Autorità italiane promuoveranno un'adeguata diffusione di dette notizie, allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.
Articolo 12
Le Autorità brasiliane procederanno alla selezione definitiva degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente.
Paragrafo 1 - Il Governo brasiliano manterrà in Italia, per i fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnico di selezione.
Paragrafo 2 - Le spese per il funzionamento e l'attività di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano.
Paragrafo 3 - Il Governo italiano darà ogni appoggio perché detto Servizio possa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventuali prove pratiche per l'accertamento dell'idoneità professionale degli emigranti.
Il Servizio tecnico brasiliano concorderà previamente con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il lavoro organizzativo delle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorie da selezionare.
Articolo 13
Verificato, da parte dell'Autorità consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle norme indicate nell'articolo precedente, vengono concessi all'emigrante il visto di ingresso gratuito e l'autorizzazione all'introduzione dei beni di cui agli articoli 8 e 9.
IMBARCO E TRASPORTO
Articolo 14
Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione.
Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonchè le spese di trasporto fino al porto di imbarco dei beni elencati nell'articolo 8.
Articolo 15
Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi.
Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni più convenienti per assicurare tale trasporto.
RICEVIMENTO, AVVIAMENTO E COLLOCAMENTO
Articolo 16
Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla, località di destinazione, provvederà:
I - al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed all'assistenza medico sanitaria; II - allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprietà;
III - al rilascio dei documenti necessari per la residenza e il lavoro;
IV - al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione e al suo collocamento; V - al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza veterinaria.
Paragrafo 1 - L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le Autorità italiane e brasiliane, tenendo presente l’interesse generale di evitare ritardi e spese superflue.
Paragrafo 2 - Le operazioni di controllo allo sbarco dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformità alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'articolo 9.
Articolo 17
Il Governo brasiliano concederà particolari facilitazioni per la costituzione e l'attività di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo di favorire e aiutare l'emigrazione italiana.
Gli statuti e la composizione di tali Associazioni dovranno essere approvati dalle Autorità, brasiliane, sentita la Rappresentanza diplomatica italiana. Tali Associazioni avranno facoltà di sottoporre alle competenti Autorità delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.
Articolo 18
La responsabilità, del Governo brasiliano per le obbligazioni stabilite dall'articolo 16 verrà a cessare con il collocamento dell'emigrante e dei suoi beni nel luogo di destinazione, salve le ipotesi di cui al Primo ed al secondo capoverso dell'articolo 19.
Articolo 19
Si considera collocato l'emigrante che sia giunto nella località di destinazione e abbia iniziato la sua attività professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova.
Paragrafo 1 - L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attività professionale, potrà richiedere il suo ricollocamento alle Autorità brasiliane competenti.
Paragrafo 2 - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia potranno essere prese in considerazione dalle predette Autorità entro il termine di un anno.
COLONIZZAZIONE E STABILIMENTO
Articolo 20
Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione prendendo le misure amministrative, tecniche e finanziarie atte a facilitarne l'attuazione.
Articolo 21
I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti Autorità brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonché gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.
Articolo 22
I programmi di colonizzazione verranno attuati nelle aree del territorio brasiliano più adatte allo sviluppo del Paese ed alla prosperità dei coloni italiani, secondo un piano generale di orientamento delle correnti migratorie e di colonizzazione elaborato dal Governo brasiliano.
Articolo 23
Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore, proprietario o no, che, per iniziativa ufficiale o privata, si stabilisca in zona rurale, svolgendo in essa le attività caratteristiche di quell'ambiente.
Articolo 24
La zona rurale comprende le regioni nelle quali gli abitanti si dedichino prevalentemente ad attività caratteristiche dell'ambiente rurale.
Articolo 25
Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie c) e d), di cui all'articolo 6, sarà condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 22.
Articolo 26
Gli emigranti destinati ad esercitare attività nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimangano in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell'articolo 6, lettere c) e d), eccettuati i casi previamente autorizzati dalle Autorità brasiliane competenti.
Articolo 27
Nel caso di concessione di terre da parte dei Governi statali o delle Autorità municipali, il prezzo verrà fissato in conformità alla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasile ad esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minirno in relazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguate facilitazioni di pagamento.
Articolo 28
Il Governo brasiliano si adopererà presso i Governi statali e le Autorità municipali affinchè sia concessa ai coloni italiani, durante i tre primi anni del loro stabilimento sui lotti rurali, l'esenzione da tutte le imposte e tasse che incidano o potranno venire ad incidere sopra i loro lotti, sulle coltivazioni, sui veicoli destinati al trasporto delle persone e dei prodotti, sulle installazioni per l'utilizzazione e la trasformazione di tali prodotti, nonché sul loro collocamento, incluse le imposte territoriali di trasferimento di proprietà a «inter vivos» e «mortis causa» per i lotti pagati integralmente.
Articolo 29
Le Autorità brasiliane competenti provvederanno all'assistenza scolastica, medica e sociale.
Paragrafo unico - Nelle zone nelle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza medica ed eccezionalmente assistenza scolastica primaria, purché gli insegnanti, che debbono essere di nazionalità brasiliana, siano debitamente abilitati secondo le leggi.
Articolo 30
Il Governo brasiliano prenderà accordi con i Governi statali affichè siano costruite, a carico degli stessi, le strade di accesso ai comprensori di colonizzazione italiana e, se possibile, le strade interpoderali.
RIMPATRIO
Articolo 31
Le Autorità italiane concederanno, in base alle norme vigenti in materia, il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sarà richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'articolo 45.
Paragrafo unico - Il mantenimento di tale emigrante in Brasile sino al suo imbarco verrà assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verrà assicurato dal Governo italiano.
ASSISTENZA FINANZIARIA
Articolo 32
Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinchè agli emigranti, alle Cooperative ed agli Enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di Organizzazioni creditizie.
Paragrafo 1 - La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sarà subordinata alla previa approvazione del relativo piano da parte dell'Ente finanziatore.
Paragrafo 2 - Il Governo brasiliano esenterà da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.
ASSICURAZIONI
Articolo 33
Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione, a favore dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennità nel caso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini un'incapacità lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantisca altresì ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortunio sia mortale.
Articolo 34
Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di colonizzazione la stipulazione di assicurazioni agricole contro rischi e danni derivanti da fenomeni naturali.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI STUDIO
Articolo 35
Le Alte Parti Contraenti convengono di promuovere, in ogni suo grado, l'addestramento professionale dei lavoratori emigranti attraverso corsi di preparazione professionale e corsi di perfezionamento.
Articolo 36
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilità di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da Istituti e Scuole ufficialmente riconosciuti.
PREVIDENZA SOCIALE
Articolo 37
I cittadini di ciascuna, delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.
Articolo 38
Il Brasile e l'Italia concordano - entro i limiti dei benefici stabiliti per nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi - di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli articoli 39 e 40.
Paragrafo 1 - Qualora l'emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periodo di attesa, si terrà conto del periodo di assicurazione ivi compiuto agli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento.
Paragrafo 2 - La concessione dei benefici di cui al presente articolo avrà luogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuate nel Paese di origine dal lavoratore emigrato.
Articolo 39
La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avrà luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti Istituti del Paese di origine.
Articolo 40
I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attività soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l'assistenza per la maternità ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidità e la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.
Articolo 41
Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento nel Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un'attività tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti.
Paragrafo unico - Restano salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.
Articolo 42
Xxx l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.
Articolo 43
Le Autorità competenti dei due Paesi concorderanno le modalità di attuazione delle norme previste nel presente accordo in materia di previdenza sociale.
RIMESSE DI FONDI
Articolo 44
Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamento tra Italia e Brasile.
COMITATO MISTO
Articolo 45
Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, è istituito un Comitato Misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.
Paragrafo 1 - I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto saranno designati rispettivamente dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio Consultivo dell'Istituto stesso.
Paragrafo 2 - I rappresentanti italiani saranno designati dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa col Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Paragrafo 3 - Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte Parti Contraenti potrà designare uno dei suoi rappresentanti come Capo Delegazione.
Paragrafo 4 - Oltre ai Delegati di cui sopra, potranno essere designati anche degli esperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.
Articolo 46
Il Comitato Misto avrà la sua sede nella Capitale del Brasile e potrà riunirsi ovunque, in Italia o in Brasile, secondo le necessità dettate dall'esecuzione del presente Accordo.
Articolo 47
Il Comitato Misto potrà essere convocato, oltre che per le riunioni ordinarie, in via straordinaria, a richiesta di una delle due Delegazioni.
Articolo 48
Il Comitato Misto, che svolgerà la sua azione in collaborazione con gli Organi competenti dei due Governi, avrà le seguenti principali attribuzioni:
a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, di programmi previsti nell'articolo 5;
b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell'articolo 29 e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli Enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;
c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati, secondo il disposto dell'articolo 31;
d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle Autorità competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;
e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;
f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso;
g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.
Articolo 49
Qualora il Comitato Xxxxx non fosse in grado di decidere in merito ad una questione ad esso sottoposta, la rimetterà ai rispettivi Governi.
REVISIONE
Articolo 50
Le Alte Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, per iniziativa propria o del Comitato Misto, per promuovere gli opportuni aggiornamenti e perfezionamenti del presente Accordo o delle intese da esso derivanti.
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
Articolo 51
Il presente Accordo verrà ratificato non appena siano compiute le formalità previste dalla legislazione di ognuna delle Alte Parti Contraenti.
Entrerà in vigore a partire dal giorno dello Scambio degli strumenti di ratifica e sarà valido fino a che non sarà denunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi.
Lo Scambio degli strumenti di ratifica dovrà essere effettuato nella Capitale del Brasile nel più breve tempo possibile.
Paragrafo unico - La denuncia non colpirà in alcun modo le iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno «ipso facto» il loro corso indipendente, purchè non vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
FATTO in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della Repubblica della Repubblica Italiana degli Stati Uniti del Xxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX