CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO COMMERCIALE(L 27.07.1978.n. 392).
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO COMMERCIALE(L 27.07.1978.n. 392).
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti, redatta in
……. copia (indicare quante copie)
Tra
Il Signor , nato a
il
e residente a
in Via
n. , C.F. ,
Il Signor , nato a
il
e residente a
in Via
n. , C.F. ,
Il Signor , nato a
il
e residente a
in Via
n. , C.F. ,
Il Signor , nato a
il
e residente a
in Via
n. , C.F. ,
di seguito indicati come sub locatari o sub conduttori da una parte
e
la Azienda Speciale Farmacia Comunale, di seguito denominata ASFC, con sede a Xxxxxx Milanino in Via Ticino n.5, iscritta al registro delle imprese di Milano al numero 94039/1997 ed al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al numero 1524217, P. IVA 02366970966, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, (nata a Cosenza il 1/12/1967 e domiciliata presso la sede della Società) in qualità di sub- locatore dall’altra parte;
Premesso:
• che in data è stato sottoscritto tra il Comune di Xxxxxx Milanino ente proprietario dell’immobile e la Azienda Speciale Farmacia Comunale con sede a Xxxxxx Milanino in Xxx Xxxxxx x.0, c.f., un regolare contratto di locazione dell'immobile sito in xxx Xxxxxx x. 0, contratto registrato Agenzia delle Entrate –ufficio territoriale dei Desio il 31-01-2011 al n. 828/mod. 3;
• che tale contratto prevede il divieto di sublocazione dell’immobile ;
• Che con delibera della Giunta Comunale n. in data…… l’ente proprietario ha autorizzato il locatario, ASFC, di locare detto immobile alle seguenti condizioni che testualmente si riportano:
I. di autorizzare la sub locazione dei locali attrezzati di proprietà comunale posti in xxx Xxxxxx 0/0 limitatamente agli spazi tratteggiati in verde riportati nella planimetria allegata alla presente sub, lett. A), per un totale di circa mq 22,35 riferiti a n. 2 sale di fisioterapia e n. un bagno con anti-bagno;
II. di disporre in qualità di proprietario dell’immobile interessato, che il contratto ovvero i contratti di sub affitto siano stipulati dalla ASFC alle seguenti condizioni:
a) piena coerenza con l’oggetto sociale dell’azienda speciale, con la normativa sanitaria del settore, con la destinazione ed i vincoli urbanistici ed edilizi gravanti sull’immobile;
b) che la durata del contratto, non superi il termine di scadenza del contratto d’affitto attualmente in essere tra questo Comune, in qualità di ente proprietario e la stessa ASFC, in qualità di conduttore;
c) che la/le sublocazioni siano stipulate in regola con il pagamento di imposte e tasse e comunque tengano indenne l’amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale relativa ad utilizzo dei locali e degli impianti, ivi ubicati e di servizio, non conformi alla vigente normativa;
d) che i locali siano restituiti alla ASFC e per essa al comune nello stato di fatto e di diritto risultanti al momento della loro consegna, ponendo espresso divieto di eseguire al suo interno opere o modifiche.
e) Che oltre al pagamento dei corrispettivi di locazione siano rimborsate alla ASFC le spese di esercizio degli impianti, del servizio di pulizia, di funzionamento e manutenzione dell’ascensore, di fornitura di acqua, energia elettrica, aria condizionata, e di ogni spesa inerente il godimento di servizi comuni o l’uso di attrezzature;
f) che sia assoggettato a clausola risolutiva e/o risarcitoria: il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo di sublocazione, nonchè eventuali danni connessi e conseguenti all’uso dei locali , degli impianti e dei servizi non conforme al contratto o alla normativa di legge in materia, ovvero qualsivoglia abuso o trascuratezza che possa avere causati danni al locatario, al locatore ed a terzi.
III. di disporre altresì che il/i contratti di sublocazione stipulati vengano trasmessi al comune che ne verificherà la coerenza con la presente deliberazione, con la normativa in materia
e con il contratto di locazione in essere, essendo sua facoltà l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto ovvero di revoca dell’autorizzazione concessa con il presente atto, in danno al sublocatore /locatore, in caso di violazione delle clausole contrattuali in essere o della normativa vigente.
• Che i sub conduttori dichiarano che intendono destinare la porzione di immobile concessa in sublocazione allo svolgimento dell’attività libero professionale di fisioterapia
• Che i sub conduttori dichiarano di essere in regola con le specifiche abilitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e che tali attività saranno svolte in regime libero-professionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ,e manlevando ed esonerando ASFC da qualsivoglia responsabilità in merito e da qualsivoglia vincolo di ordine giuridico o organizzativo per cui vige espresso divieto;
•
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:
1. Premessa
0.Xx premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida ad ogni effetto di legge.
2. Oggetto del contratto
1. la Azienda Speciale Farmacia Comunale, di seguito denominata ASFC, nella sua qualità di conduttore dell’immobile, concede in sublocazione ai Sig.ri… che
accettano, la porzione dell’immobile sito a Xxxxxx Milanino in Xxx Xxxxxx x.0 ,xxxxx superficie di circa mq. 22,35, così ripartiti: n. 2 sale di fisioterapia e nr. 1 bagno con anti-bagno.
2. La porzione di immobile concessa in sublocazione è descritta nella planimetria allegata al presente contratto
3.contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto ASFC si impegna a fissare la data di consegna dei locali in oggetto ai sub conduttori e dichiara che l'immobile in oggetto rispetta tutte le norme urbanistiche vigenti.
3. Durata del contratto
3. Tale sublocazione avrà durata dal……. al ……. , in considerazione del fatto che il contratto d’affitto attualmente in essere tra questo Comune, in qualità di ente proprietario e la stessa
ASFC scadrà inderogabilmente il 20 Gennaio 2023.
4. Canone di sub locazione
1. Il canone annuo di sub locazione è stabilito in Euro complessivi xxx € (xxxx), senza applicazione di IVA, da pagarsi mensilmente con rate anticipate di Euro xxx (xxx), a partire dal mese di . Detto importo sarà pagato con singole fatturazioni da ciascun sub- conduttore purchè l’importo complessivamente versato coincida con l’importo complessivamente richiesto ed a condizione che detti pagamenti siano in regola con la vigente normativa fiscale.
2. Si intende che l'importo del canone è comprensivo di ogni spesa inerente la locazione della porzione dell'immobile locato e quindi di spese di esercizio degli impianti, del servizio di pulizia, di funzionamento e manutenzione dell’ascensore, di fornitura di acqua, energia elettrica , aria condizionata, e di ogni spesa inerente il godimento di servizi comuni o l’uso di attrezzature.
3. I sub conduttori sono solidalmente responsabili del pagamento del canone di locazione.
4. I sub conduttori si impegnano a versare il canone presso il domicilio del locatore entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni trimestre. Decorso tale periodo la ASFC si riserva di agire in tutela dei propri diritti.
5. I sub conduttori, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano indenne ASFC, quale conduttore e l’amministrazione comunale, quale ente proprietario, da qualsivoglia responsabilità civile o penale relativa ad utilizzo dei locali e degli impianti, ivi ubicati e di servizio, non conformi alla vigente normativa.
5. Destinazione dei locali oggetto del contratto
Sottoscrivendo il presente contratto i sub conduttori si impegnano a non destinare l’immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli stabiliti ed autorizzati. E’ fatto a tal fine espresso divieto di cambio di destinazione d’uso o di eseguire opere interne e modifiche.
6. Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione
1. E' onere dei sub conduttori provvedere ad effettuare a loro cura e spese ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo.
2. I sub conduttori dichiarano che l'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione e si obbligano a riconsegnarlo nello stesso stato, a non sublocarlo e a non cedere a terzi il presente contratto di sublocazione.
7. Divieti , recesso e clausola risolutiva espressa
1. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione convenuto comprensivo delle spese, così come la violazione degli obblighi contrattuali in materia di uso della cosa locata e di ulteriore sublocazione, comporta di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del sub conduttore, col conseguente risarcimento del danno e corresponsione di quanto dovuto, oltre agli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.
2. Comporta la risoluzione di diritto del contratto eseguire mutamenti della destinazione d’uso, in tutto o in parte anche a carattere temporaneo eseguire opere interne o modifiche nei locali concessi in subaffitto. Nel caso siano eseguite opere interne o modifiche dei beni concessi in sub affitto e degli impianti e non sia possibile ottenerne il ripristino sarà dovuto il risarcimento di tutti i danni subiti inerenti e conseguenti.
8. Responsabilità
1.I sub conduttori sono direttamente responsabile verso ASFC e i terzi dei danni causati per propria colpa da spandimento d'acqua, fughe di gas, ecc..., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa sublocata. I sub conduttori sono, infatti, costituiti custodi della cosa sublocata: a tal riguardo si impegnano a contrarre e mantenere una adeguata garanzia incendio e rischi collegati, che assicuri il rischio della proprietà del fabbricato, accollandosi il relativo costo.
9. Oneri della ASFC
1 Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a carico dei sub conduttori, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi; ASFC si sostituirà ai sub conduttori, qualora questi non vi provvedano tempestivamente, e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato del deposito cauzionale di euro………. , che dovrà essere immediatamente reintegrato dai sub conduttori.
10. Diritti dei sub conduttori
1. ASFC potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere nessun indennizzo ai sub conduttori anche se questi, per effetto di essi, subisca incomodi per oltre un sesto della durata della locazione, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 c.c.
2. Nel caso indicato al precedente comma è diritto dei sub conduttori ottenere lo scioglimento del contratto.
11. Deposito Cauzionale
1. I sub conduttori versano ad ASFC la somma di euro xxx (xxxxx) pari a due mensilità anticipate del canone di locazione a titolo di cauzione, da versarsi sul (conto corrente n….., intestato alla ASFC ) e da conservarsi a mano del sublocatore ASFC; gli interessi saranno accreditati ai sub conduttori. Tale cauzione sarà restituita a fine sublocazione solo dopo che tutti i locali siano stati riconsegnati nel termine stabilito e nelle condizioni come furono consegnati e tutti gli obblighi contrattuali adempiuti.
2. La somma depositata dai sub conduttori in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi non potrà mai essere imputata in conto canoni. A richiesta di ASF il deposito potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
12. Dichiarazioni
1. I sub conduttori dichiarano di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano influire sulla salute. ASFC, il Comune proprietario o loro aventi causa potranno in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali subaffittati.
2. L'inadempienza da parte del sub conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.
3. I sublocatari dichiarano di conoscere quanto previsto nel contratto di locazione stipulato tra il Comune di Xxxxxx Milanino e ASFC e nella delibera di Giunta comunale n…… del….., in particolare tutti i patti e le condizioni previsti, che dichiara di accettare e si impegna a rispettare.
13. Spese contrattuali e bolli
1. Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono suddivise tra le parti nella misura del 50%.
2. La registrazione del contratto verrà fatta a cura della ASFC
14. Norme Finali elezione di domicilio e foro competente
1.Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.
0.Xx ogni caso, compreso quello di cui al D.Lgs 28/2010, art. 5, comma 5, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque riconducibili, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso apposito organismo deputato a gestire tentativi di conciliazione – in base al regolamento di mediazione vigente.
3.Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
−□i sub conduttori , in Via n. , ;
−□la ASFC presso la sua sede legale sita in Xxx XXXXXX xx x. 0, Xxxxxx Xxxxxxxx
0.Xx sensi dell'articolo 447bis codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Monza.
15. Modifiche alle clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.
16. Approvazione espressa delle clausole contrattuali
0.Xx sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai seguenti punti:
4. Durata del contratto;
5. Destinazione dei locali oggetto del contratto;
6. Riparazioni ed interventi di ordinaria amministrazione;
7. Divieti, recesso e clausola risolutiva espressa;
11. Deposito cauzionale; 12.Dichiarazioni;
13. Spese di registrazione del contratto;
14. Norme Finali elezione di domicilio e foro competente;
15. Modifiche alle clausole contrattuali.
Allegato A: Pianta Nuovi Locali Parafarmacia e centro fisoterapico oggetto di subaffitto.
A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Luogo, data
I sub conduttori L’azienda Speciale Farmacia Comunale
Firma leggibile per esteso Firma leggibile per esteso