ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER LA CESSIONE E VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE FORESTALE
ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER LA CESSIONE E VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE FORESTALE
Art. 1 Procedimento
1. Il presente atto definisce le procedure per la vendita e la cessione del materiale di propagazione forestale da parte dell’Agenzia Forestas (di seguito Agenzia), ai sensi dell’art. 33, comma 10, della
L.R. 8/2016, e dei prezzi da corrispondere, individuati con la procedura di cui all’art. 42 della L.R. 8/2016.
Art. 2 Categorie dei vivai
1. Vengono individuate tre categorie di vivai:
2. Produttivi, Conservativi e Didattici;
3. i vivai produttivi e conservativi possono avere anche scopo didattico purchè delimitino dei settori dedicati e comunque adottino, e dimostrino di aver adottato, le misure di prevenzione fitosanitaria necessarie per permettervi l’accesso del pubblico;
4. i vivai didattici devono garantire le misure di prevenzione dei rischi fitosanitari connessi con l’accesso del pubblico;
5. i vivai, distinti in tipologie, sono riportati nell’allegato H;
6. è possibile il transito di vivai da una all’altra categoria qualora se ne ravvisino le opportunità e previo adattamento delle strutture di produzione, eventualmente di accoglienza e delle misure di prevenzione alle nuove finalità;
7. I VIVAI PRODUTTIVI
a) forniscono materiale autoctono e di qualità per le attività di rimboschimento e/o di rinaturalizzazione, nell’esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale dei terreni avuti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, dai Comuni o dai privati ai sensi del Regio decreto-legge 30.12.1923, n. 3267;
b) forniscono materiale autoctono e di qualità per la realizzazione di lavori finanziati con le leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali eseguiti anche da soggetti terzi pubblici e privati, oltre per la realizzazione di interventi di ripristino ambientale, (ripristino di cave discariche, bordure stradali, etc.);
c) producono piante officinali, tintorie, cultivar agronomiche che facciano riferimento alla tradizione e produzione del bosco, alla valorizzazione del patrimonio genetico biologico locale e alla conservazione della biodiversità;
d) producono specie autoctone e/o naturalizzate a valenza ornamentale da impiegare nella riqualificazione paesaggistica e nel verde pubblico e privato e per promuovere la conoscenza e l’utilizzo di specie autoctone.
e) producono di selvatici e piante innestate di antiche cultivar frutticole, nell’ambito di specifici progetti e collaborazioni con altri organismi pubblici del settore e con privati.
f) producono, su disposizione della Direzione Generale, di qualsiasi altra specie vegetale a fini commerciali, di ricerca e sperimentazione.
8. I VIVAI CONSERVATIVI
a) provvedono alla produzione e conservazione di piante endemiche o a rischio di estinzione, attraverso processi di collaborazione di studio con le università e istituti pubblici, o specifici progetti, atti al raggiungimento degli obiettivi suesposti.
b) non sono finalizzati alla commercializzazione delle piante prodotte.
9. I VIVAI DIDATTICI
a) concorrono alla divulgazione e sviluppo della flora della Sardegna e dei valori naturalistici attraverso la realizzazione di percorsi attrezzati, aule all’aperto, aree museali in campo a carattere dimostrativo e conoscitivo.
b) non sono finalizzati alla commercializzazione delle piante prodotte.
Art. 3
Vivai autorizzati alla produzione, distribuzione cessione e vendita di materiale di propagazione forestale.
1. Sono autorizzati alla produzione, distribuzione cessione e vendita di materiale di propagazione forestale, i vivai produttivi;
2. gli stessi, controllati e vigilati annualmente in materia fitosanitaria dal Settore Produzioni Vegetali del Sevizio Produzioni dell’Assessorato all’Agricoltura Regione Autonoma della Sardegna (“Servizio Fitosanitario”), muniti di registro dei vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi, ai sensi art. 2 della Dir. 92/90 CEE e dell’art. 21 lettere a) e b) del D. Lgs 214/05 rilasciano il “passaporto delle piante” per i vegetali per i quali vige l'obbligo.
3. la distribuzione cessione e vendita di materiale di propagazione forestale, limitatamente alle specie non soggette al Reg UE 2016/2031. al D. Lgs. 214/05 e D, per la parte non superata dal citato Xxx. Ue ed al. Lgs. 386/03, può essere autorizzata in altri vivai e strutture dell’Agenzia e in occasione di manifestazioni e iniziative a carattere didattico, ambientale e promozionale.
Art. 4
Vivai autorizzati con limitazioni alla cessione e vendita di piante.
1. Nei vivai didattici e conservativi può essere autorizzata la cessione e vendita delle sole piante fra quelle programmate per l’attività specifica di ogni singolo vivaio, non soggette alle prescrizioni di cui al Reg UE 2016/2031. al D. Lgs. 214/05 e D, per la parte non superata dal citato Xxx. Ue ed al. Lgs. 386/03, e comunque preventivamente individuate dal Servizio competente e approvate dalla Direzione Generale.
Art. 5 Finalità produttiva
1. I vivai autorizzati di cui all’art. 3 producono prioritariamente il postime forestale necessario per soddisfare le esigenze interne dell’Agenzia per i propri fini istituzionali e per la cessione e la vendita, secondo quanto stabilito dall’art. 33, comma 10, della legge regionale 8/2016.
Art. 6
Raccolta dei materiali di propagazione
1. Il materiale di propagazione forestale concernente semi, talee, frutti, marze, ecc è prelevato, se disponibile, prioritariamente nei territori gestiti dall’Agenzia.
2. Le specie assoggettate al D. Lgs. 10 novembre 2003 n. 386 sono prelevabili solo nelle unità di Ammissione iscritte nel Registro Regionale dei Materiali di Base.
Art. 7
Specie in coltivazione
1. I vivai produttivi, con riguardo alla loro ubicazione e caratteristiche pedoclimatiche, producono postime autoctono e/o naturalizzato riportato nell’elenco allegato B.
2. Gli stessi potranno usufruire di deroghe per la coltivazione di specie diverse nel caso di esigenze specifiche (esempio specie da biomassa e di interesse agrario), accordi commerciali (contratti di coltivazione con terzi), accordi di collaborazione per il recupero di aree minerarie dismesse, accordi di collaborazione per interventi in aree di rilevante interesse naturalistico, o per scopi didattici e sperimentali.
3. La delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas che approva la stipula degli accordi, contratti ecc. di cui al comma precedente autorizza automaticamente le deroghe ivi citate;
4. L’elenco delle specie di cui all’allegato B può essere modificato su richiesta del Servizio Tecnico dietro indicazione dei referenti per l’attività vivaistica dei Servizi Territoriali.
Art. 8
Vendita del materiale di propagazione forestale
1. La produzione eccedente le ordinarie necessità interne è venduta a tutti coloro che ne facciano richiesta con la presentazione dell’allegato C, qualora si intenda pagare mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato attraverso bancomat o carta di credito, è sufficiente recarsi direttamente nei vivai che forniscono tale servizio, il cui elenco è disponibile sul sito dell’Agenzia.
3. I prezzi sono stabiliti nel prezziario allegato A.
Art. 9
Vendita a titolo promozionale
1. Potranno essere vendute a titolo promozionale le piante forestali da destinare a rimboschimenti, risarcimenti, riconversioni, recupero ambientale, fasce frangivento, parchi e arredo urbano, realizzati da enti pubblici o da privati, proprietari e/o conduttore del fondo che non beneficiano di alcun finanziamento e per finalità non lucrative, di postime prodotto in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, con piantine del primo o secondo anno.
2. Agli Enti Pubblici potranno essere vendute piante per un numero minimo di n°100 e un massimo di n°300 per anno solare per piante in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, prodotte nel primo o secondo anno nei seguenti casi:
a. per interventi di miglioramento del verde urbano, arredo stradale e parchi urbani;
b. per il risarcimento delle fallanze nella misura n. 30 piantine per anno solare nei due anni successivi.
3. A soggetti privati potranno essere vendute piante per un numero minimo di n. 50 e un massimo di n. 300 per singolo privato per anno solare, al prezzo indicato nel prezziario, esclusivamente di piantine di specie autoctone o naturalizzate in Sardegna, in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, prodotte nel primo o secondo anno nei seguenti casi:
a. per interventi di rimboschimento, di rinaturalizzazione e recupero ambientale di aree degradate e frangivento;
b. per il risarcimento delle fallanze nella misura n. 30 piantine per anno solare nei due anni successivi.
4. Le piantine potranno essere vendute a titolo promozionale solo attraverso la compilazione da parte degli interessati dell’allegato D.
5. L’intervento e le specie richieste dovranno essere ritenute idonee a giudizio del concedente che potrà proporre soluzioni alternative.
6. I prezzi sono stabiliti nell’allegato prezziario.
ART. 10
Cessione a titolo gratuito
1. L’Agenzia può patrocinare o prestare la propria collaborazione per iniziative promosse da Enti Pubblici, istituzioni civili e militari, enti morali, Associazioni di Volontariato e O.N.L.U.S. su tematiche attinenti le proprie finalità istituzionali, con l’apporto di materiale vivaistico.
2. Le richieste di patrocinio devono essere inviate alla Direzione Generale.
3. Il patrocinio viene rilasciato dall’Amministratore Unico, sentito il Direttore Generale.
4. Nel caso in cui tali richieste pervenissero ai Servizi Territoriali, questi dovranno trasmetterle alla Direzione Generale per competenza.
5. Nel caso di rilascio del patrocinio per iniziative che abbiano una particolare rilevanza, l’Amministratore potrà disporre, con nota apposita, affinché i limiti di cui all’art. 11, relativi alla quantità delle piante ed alla loro grandezza, possano essere superati.
ART. 11
Soggetti cessionari e titoli per la cessione gratuita
1. E’ possibile ottenere la cessione gratuita nei seguenti casi:
a. Fornitura di piante e arbusti forestali alle Amministrazioni Comunali che le richiedano per l’applicazione dell’art. 1, comma 1°, della Legge n.113/92, come modificato dalla legge n. 10/2013, ovvero per attenersi all’obbligo di porre a dimora per il comune di residenza un albero per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato (art. 2 comma 1 lettera a della Legge 14 gennaio 2013, n. 10), a seguito della registrazione anagrafica, anche nel caso di comuni inferiori con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Il Comune dovrà fornire dati ufficiali in proposito e relativi ai 6-12 mesi antecedenti;
b. Fornitura di piante e arbusti forestali agli Enti Pubblici e istituzioni civili e militari per propri fini istituzionali (Festa delle forze Armate, Monumenti aperti, abbellimento delle sedi di rappresentanza, di piazze e giardini storici ecc.) di proprietà pubblica, per un numero massimo di n. 200 piantine per singolo Ente per anno solare, esclusivamente di piante prodotte in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno.
c. Fornitura di piante e arbusti forestali agli Enti Pubblici e Istituti Scolastici, che aderiscono alla “Giornata Nazionale dell’Albero”, per un numero massimo di n°200 piantine per singolo Ente per anno solare, esclusivamente di piante prodotte in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno.
d. Fornitura di piante e arbusti forestali agli Enti Pubblici, istituzioni civili e militari, e Associazioni di volontariato, O.N.L.U.S., Enti morali e/o Associazioni (permanenti e temporanee), per attività di educazione ambientale e/o per manifestazioni a scopo benefico, per un numero massimo di n° 200 piantine per singolo soggetto per anno solare, esclusivamente di piantine prodotte in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno.
e. Fornitura di materiale di propagazione forestale a istituzioni scientifiche da utilizzare per la sperimentazione e ricerca, secondo le indicazioni dei relativi progetti, con particolare riguardo alle discipline in ambito agrario e forestale, ambientale e conservativo della biodiversità, in generale, in un’ottica di collaborazione mutualistica, per qualsiasi altra
motivazione che determinando indirettamente il monitoraggio delle produzioni, favorisca lo scambio d’informazioni, il riscontro di eventuali anomalie e problematiche nel comune interesse.
2. Nei casi sopraindicati potrà essere concesso un ulteriore quantitativo di piantine anche in vaso nei diametri da Ø 12 a 24 cm non eccedente comunque le 20 unità.
3. Alle Amministrazioni Comunali e agli Enti Pubblici che ne facciano richiesta potranno essere gratuitamente concesse fino a ulteriori 7 piante di grandi dimensioni in mastello per anno, in ragione delle disponibilità esistenti nei vivai.
4. Per la cessione gratuita il richiedente dovrà procedere alla compilazione del modello Allegato G, apponendo la marca da bollo, se dovuta.
ART. 12
Cessione a titolo gratuito per progetti di rimboschimento
1. Potrà procedersi alla fornitura gratuita di piante forestali agli Enti Pubblici per progetti di rimboschimento, rinaturalizzazione e recupero ambientale di aree degradate, anche finanziati, ma senza onere delle piantine, solo per interventi in aree di proprietà, non urbane, per finalità pubblica, con piantine autoctone, prodotte a radice nuda, in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno, nei dettami del Piano Forestale Regionale Ambientale.
2. Gli Enti dovranno presentare, al Servizio territoriale competente dell’Agenzia, una richiesta, allegando il programma di massima corredato dalla necessaria documentazione (relazione, elaborati grafici, titolo di possesso dei terreni ecc.) per consentirne l’istruttoria da parte del Servizio Territoriale e documentazione a comprova del fatto che i finanziamenti non includono l’acquisto delle piantine,; in seguito la pratica sarà trasmessa alla Direzione Generale per il nulla osta al progetto.
ART. 13
Prezzi applicati
1. Il prezzario regionale del materiale vivaistico, di cui all’allegato A, è approvato con delibera dall’Amministratore Unico dell’Agenzia e potrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e/o ogni qualvolta vi sia la necessità di rivedere i prezzi e le categorie prodotte.
2. I prezzi applicati s’intendono al netto dell’IVA di legge e per prodotto reso franco vivaio ed essi sono determinati per categorie omogenee di prodotto e validi per tutti i vivai dell'Agenzia.
ART. 14
Procedura di vendita e di emissione e consegna della fattura
1. Con la presentazione della richiesta di acquisto, l’acquirente procederà al pagamento della quantità richiesta effettuando il pagamento attraverso il POS, se presente in cantiere, o attraverso il pagamento in conto corrente postale o bonifico bancario, dei quali dovrà presentare per il ritiro apposita ricevuta.
2. All’acquirente, laddove possibile, potrà essere rilasciata immediatamente la fattura di vendita.
3. Nei punti vendita in cui non sia possibile rilasciare immediatamente la fattura, dovrà essere redatto un documento di trasporto, secondo il modello allegato al presente atto, e la fattura di vendita sarà emessa successivamente dal Servizio Territoriale competente entro i termini di legge (fattura differita).
4. E’ possibile l’utilizzo di eventuali blocchi di documenti di trasporto già acquistati, sino al loro esaurimento.
5. Il documento di trasporto deve essere numerato progressivamente, facendo precedere la numerazione dal codice del Gruppo Addetti alle Vendite (GAV) attribuito sul Sibear (es. Vivaio Bagantinus: C43 – numero progressivo). Dovrà, inoltre, contenere l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti e l’indicazione vendita quale causale del trasporto.
6. L’Emissione del documento di trasporto dovrà avvenire in duplice copia, una da trattenere e conservare a cura dell’agenzia, per essere allegata alla fattura differita, e l’altra da consegnare al cliente e che accompagnerà i beni venduti durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.
7. La fattura differita dovrà contenere l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto e dovrà essere spedita per posta solo laddove non si possibile consegnarla a mano o trasmetterla via e-mail.
8. 7.Come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura dovrà in ogni caso essere emessa entro il mese di consegna o, se precedente, entro il mese di pagamento. Le sanzioni e gli interessi dovuti al mancato rispetto dei termini di legge saranno posti a carico del Servizio inadempiente.
ART. 15
Comodato d’uso gratuito e temporaneo
1. I vivai, nell’ambito del proprio Servizio Territoriale, dovranno produrre un numero sufficiente di piante rappresentative della flora autoctona della Sardegna.
2. Tali piante, adeguatamente catalogate con idoneo cartellino e poste in vasi recanti la scritta “Agenzia Forestas” saranno utilizzate per l’allestimento di spazi ornamentali in manifestazioni, fiere, mostre, convegni, ecc. che dovranno disporre di ambienti idonei e di personale che provveda alla cura delle piante in comodato. La mancanza di assicurazioni in tal senso, potrà determinare il diniego alla concessione.
3. L’utilizzo potrà essere concesso anche a favore di Enti Pubblici, istituzioni civili, militari e religiose, enti morali, associazioni ambientaliste, di Volontariato e O.N.L.U.S, Ditte e soggetti privati.
4. I soggetti interessati, di cui al comma precedente, dovranno presentare richiesta utilizzando
l’allegato E.
5. Qualora la richiesta sia accolta positivamente, il richiedente dovrà, provvedere al versamento sul c/c bancario dedicato, di un deposito cauzionale pari al 100% del valore del bene concesso o, in alternativa, costituire una fidejussione con validità di almeno 60 gg. dalla data della scadenza della manifestazione, per l’importo complessivo del valore delle piante concesse in comodato.
6. Gli oneri per il carico e il trasporto dal vivaio di consegna al luogo di utilizzo e ritorno saranno a carico del richiedente.
7. Preventivamente sarà verificato, in contraddittorio con il richiedente, lo stato vegetativo delle piante concesse.
8. Al termine stabilito nell’atto di concessione, il comodatario dovrà rendere a sua cure e spese le piante al comodante con le modalità e termini che saranno indicati nel medesimo atto di concessione.
9. Al momento della riconsegna delle piante, il Servizio Territoriale competente per il tramite del personale incaricato del vivaio, verificherà in contradditorio con il comodatario lo stato delle condizioni vegetative delle piante e trasmetterà una relazione alla Direzione Generale per disporre la restituzione della somma versata e/o per comunicare l’importo economico dei danni subiti e, quindi, per i successivi adempimenti di competenza.
10. Per quanto concerne gli Enti Pubblici, le istituzioni civili e militari, gli enti Morali, le istituzioni religiose, le Associazioni ambientaliste, di Volontariato e O.N.L.U.S , si applica il comma 5 del presente articolo, con una franchigia riferita al valore delle piante richieste sino a € 2.500,00, entro la quale non dovrà essere prodotta nessuna polizza fideiussoria o depositata alcuna cauzione. In ogni caso, quando alla restituzione delle piante da parte dei suddetti Enti si verificasse la sussistenza di danni, dovrà essere inoltrata apposita relazione alla Direzione Generale con l’indicazione dei danni subiti ed il loro ammontare. La Direzione Generale provvederà, con i suoi uffici competenti, alla richiesta di risarcimento del danno.
11. Qualora venga richiesto e concesso da parte dell’Agenzia il patrocinio per determinate manifestazioni e/o eventi in quanto rientranti tra le proprie competenze, potrà essere garantito il trasporto delle piante e l’allestimento degli spazi dedicati. In tale ultimo caso, non sarà necessario richiedere il versamento del deposito cauzionale o l’accensione di una polizza fidejussione.
ART. 16
Vendita di piante a Ditte operanti nel settore forestale, florovivaistico, ripristino ambientale verde pubblico e privato.
1. L’Agenzia promuove la vendita di piante, in particolare quelle tipiche della flora autoctona della Sardegna a soggetti iscritti presso le Camere di Commercio al “Repertorio Economico Amministrativo” (REA) e al “Registro delle imprese” (RI), oltre che a:
a. Ditte autorizzate alla produzione e commercializzazione di materiale vivaistico nei settori di attività forestali, fruttiferi e ornamentali iscritte nel “Registro Ufficiale degli operatori
professionali” (RUOP) istituito, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento UE 2016/2031.; al fine di favorirne l'utilizzo è praticato, sul listino prezzi di cui all’art. 13, uno sconto percentuale pari al 50% per tutte le tipologie di piante prodotte per acquisti di importo pari o superiore a 100 euro;
b. Ditte che operano nel settore della commercializzazione delle piante, realizzazione d’interventi di ripristino ambientale, forestazione, verde pubblico e privato, iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria e artigianato al fine di favorirne l'utilizzo è praticato, sul listino prezzi di cui all’art. 13, uno sconto percentuale pari al 25% per tutte le tipologie di piante prodotte per acquisti di importo pari o superiore a 100 euro;
2. In entrambi i casi, per importi superiori a € 5.000,00, è consentito il pagamento dilazionato in due soluzioni, a 30 e 60 giorni a far data dalla consegna delle piante, subordinato alla preventiva costituzione di fidejussione per l'importo complessivo della fornitura.
ART. 17
Accordi commerciali
1. Potranno essere stipulati specifici contratti di coltivazione per la produzione di piante forestali, aromatiche, officinali, ecc. con operatori, società e industrie interessate. Tali accordi saranno preventivamente sottoposti ad approvazione da parte dell’Amministratore Unico
ART. 18
Progetti speciali regionali
1. Sono in deroga dal presente regolamento i progetti speciali di carattere regionale a cui l’Agenzia è chiamata a concorrere a vario titolo (Es. programma di ripristino delle aree deindustrializzate o cantieri verdi, ecc.), attinenti le proprie finalità istituzionali e approvati dal Direttore Generale.
ART. 19
Modalità della fornitura delle piantine
1. Per le forniture del materiale acquistato, il ritiro è consentito dalle ore 8:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì per tutto l’arco dell’anno, mentre, per quelle a titolo promozionale destinate alla piantagione senza supporto dell’irrigazione, la consegna avverrà dal 1 novembre al 30 di aprile.
2. I vivai, per esigenze tecniche e organizzative, possono apportare modifiche sugli orari e giorni di consegna. Eventuali variazioni saranno indicate nel sito internet dell’Agenzia.
3. L'acquirente dovrà a proprie spese provvedere al carico e trasporto delle piante dal vivaio al luogo di destinazione.
ART. 20
Cessione di materiale di propagazione per interventi di carattere forestale assoggettati al D. Lgs 386/2003
1. I vivai i produttivi detengono e aggiornano i registri per il rilascio del passaporto verde e per la tracciabilità delle specie prodotte destinate a interventi di rimboschimento e recupero ambientale.
2. Nel documento di trasporto, emesso alla consegna delle piante, saranno trascritti i riferimenti possibili così come previsto all’art. 13 e all’art.14 della direttiva 1999/105/CE, ai fini di rintracciabilità e di informazione, con riguardo all’indicazione della specie botanica, l’area di prelievo del materiale di propagazione, della data di semina e/o piantagione, della destinazione, ecc.
3. Le richieste di materiale di propagazione forestale per interventi di imboschimento, rimboschimento e assimilati, realizzati con specie soggette all’applicazione del D. Lgs. 386/2003 e di cui si chiede la tracciabilità, devono essere prenotate attraverso il modello allegato A, specificando la necessità della tracciabilità del prodotto.
ART. 21
Valutazione piante fuori listino
1. Nel caso in cui all’interno dei vivai siano presenti piante che non rientrano nel listino e per le quali sia stata avanzata una proposta d’acquisto, il Servizio Territoriale interessato potrà procedere alla valutazione della stessa tenendo presente il prezzo di mercato e facendo una opportuna valutazione dell’interesse alla vendita.
ART. 21bis
Concessione gratuita cimali ad uso albero di Natale
1. L’Agenzia può concedere gratuitamente alle Amministrazioni pubbliche dei cimali di conifera derivanti da diradamenti di popolamenti artificiali nell’ambito dei comprensori da essa amministrati;
2. Tali diradamenti non dovranno essere effettuati ad hoc ma dovranno essere previsti, quali operazioni colturali necessarie, negli appositi strumenti di programmazione/progettazione.
3. Il numero massimo di cimali concedibili per ciascuna Pubblica Amministrazione è fissato a 3 (tre) ma comunque subordinato alle disponibilità;
4. Al fine di evitare sperequazione nelle concessioni, le Pubbliche Amministrazioni dovranno inviare le richieste entro e non oltre il 20 novembre di ciascun anno e le quantità concesse a ciascuna Pubblica Amministrazione saranno stabilite solo allo spirare del suddetto termine.
5. Domande pervenute dopo la suddetta scadenza saranno accantonate, visionate ed eventualmente evase solo ed esclusivamente nel caso in cui, a seguito delle attribuzioni di cui al comma precedente, dovessero essere presenti delle rimanenze.
6. Le richieste dovranno essere inviate tramite Posta elettronica certificata al Servizio Territoriale competente;
7. Il trasporto dalla sede di ritiro alla destinazione è a carico della Pubblica Amministrazione richiedente;
8. Lo smaltimento dei cimali concessi non potrà essere posto a carico dell’Agenzia Forestas.
ART. 22
Trattamento dei dati personali
4. 1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli acquirenti e/o dai comodatari saranno utilizzati per le finalità connesse al procedimento di cessione e vendita di materiale di propagazione forestale, devono essere conservati a norma di legge presso i Servizi Territoriali di Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.
ART. 23
Norma finale
1. Tutti i moduli, modelli e procedure che venivano utilizzati nei Servizi prima del precedente atto organizzativo dovranno essere eliminati e/o cessati alla data di entrata in vigore del presente atto;
2. le esigenze di revisione del presente atto vengono rappresentate i referenti dell’attività vivaistica in base a segnalazioni, rilievi ecc. derivanti da personale all’interno dell’Agenzia o dalle segnalazioni del pubblico attraverso il sistema di rilevazione della Customer satisfaction;
3. La revisione del presente atto è affidata ad un gruppo di lavoro costituito dai referenti per l’attività vivaistica dei Servizi Territoriali e del Servizio Tecnico, sottoposta ad approvazione di tutti i referenti, quindi, accompagnata da relazione istruttoria, è presentata al Direttore Generale per l’adozione con determina;
4. è fatto obbligo a tutto il personale di rispettare e far rispettare le istruzioni organizzative fornite con il presente atto;
5. il mancato rispetto delle norme contenute nelle presenti istruzioni costituisce violazione disciplinare.