SET INFORMATIVO AUTO
SET INFORMATIVO AUTO
Redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari
Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e Allegato 3, 4 e 4 ter, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
edizione 15 giugno 2022
Assicurazione R.C. auto Autovetture
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Autovetture
Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell’ 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a Terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.
Che cosa è assicurato?
danni causati a Terzi dalla circolazione del veico- lo
Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare du- rante la circolazione
guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
Ricorso terzi da incendio: danni materiali provo- cati a Terzi dall’incendio del veicolo Responsabilità civile per i danni causati a
terzi dal traino di eventuali rimorchi
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: so- lamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.
Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabi- lito in polizza, che viene definito massimale.
Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Tale massi- male è superiore al minimo previsto dalla Legge che è pari a 6.070.000 euro per i danni alla persona e a
1.220.000 euro per i danni alle cose.
Garanzie opzionali: Incendio e furto, Super protetto, Collisione, Kasko, Eventi naturali, Eventi socio politici e Atti vandalici, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale.
Che cosa non è assicurato?
Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato domi- nio, il Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veico- lo in leasing, per i danni a cose
i parenti ed affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usufruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per vei- colo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
i Soci a responsabilità illimitata, se l’Assi- curato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione non è operante:
se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di R.C. auto. Sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.
Se il contratto è stato sottoscritto con l’Opzione Carrozzerie Convenzionate, l’Assicurato si impegna, per i Sinistri che rientrano nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dal Codice delle Assicurazioni, a far eseguire le riparazioni presso una delle Carrozzerie Convenzionate o altra società eventualmente indicata dall’Impresa stessa.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario, pagamento rateizzato tramite istituto di credito e, qualora previsto nell’ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati “Buoni Acquisto Polizza Verti”. Il premio è comprensivo di imposte e con- tributo SSN.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio è stato pagato entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospen- dere temporaneamente l’assicurazione, se il periodo di assicurazione residuo pagato è di almeno 60 giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.
Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:
- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.
Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla Compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.
edizione 15 giugno 2022
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
Assicurazione R.C. auto Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. | Prodotto: Autovetture Edizione 15 giugno 2022: ultimo aggiornamento disponibile
Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.
Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2020, è pari a 262,1 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 56,3 milioni di euro
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 179,7 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo (MCR): 67,2 milioni di euro Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 290,5 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 214,0 milioni di euro Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 161,6%
Al contratto si applica la Legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose. Verti, accettando di pagare un premio più alto, offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 6,5 milioni di euro e 2 milioni di euro - 7 milioni di euro e 2,5 milioni di euro - 8 milioni di euro e 3 milioni di euro - 9 milioni di euro e 3,5 milioni di euro - 10 milioni di euro e 4 milioni di euro - 25 milioni di euro e 5 milioni di euro. |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
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Tipo di guida | Puoi scegliere tra due diverse tipologie di guida: - Guida esperta, riservata ai conducenti maggiori di 23 anni - Guida libera, aperta a tutti i conducenti maggiorenni. Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per le somme pagate, con il limite di € 5.000. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
CARROZZERIE CONVENZIONATE | CARROZZERIE CONVENZIONATE: selezionando l’Opzione “Carrozzerie Convenzionate”, è riconosciuto uno sconto immediato applicato sul premio di polizza. L’opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al veicolo conseguenti a Sinistri: - che rientrano nell’ambito della procedura di Indennizzo Diretto prevista dal Codice delle Assicurazioni - la riparazione del veicolo non risulti antieconomica. Nel caso in cui l’Assicurato decida di: - non riparare il veicolo; - far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con Xxxxx, non rispettando l’impegno preso con la clausola relativa all’opzione Carrozzerie Convenzionate sottoscritta; Verti riconoscerà un risarcimento pari all’importo che avrebbe corrisposto direttamente al riparatore convenzionato per ripristinare il veicolo danneggiato. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SUPER PROTETTO | BONUS PROTETTO: in occasione del primo sinistro con responsabilità paritaria o principale del Conducente avvenuto durante il periodo di validità del contratto, non subirai un aumento di premio al rinnovo della polizza: la classe di merito Xxxxx rimarrà invariata, anche se la classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla normativa vigente. In caso di nuovi sinistri, invece, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro. RINUNCIA ALLA RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: Verti si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non richiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore a 1,5 grammi per litro. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
INCENDIO e FURTO - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | Verti ti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione, furto o tentato furto e rapina. Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
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Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Incendio e furto prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00, 15% e € 250,00, 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00 ESCLUSIONI L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine d) verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti f) agli apparecchi fonoaudiovisi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art.214 del vigente Codice della Strada. |
EVENTI NATURALI - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Eventi naturali è acquistabile solo in aggiunta alle garanzie Incendio e furto, Cristalli e Atti vandalici. Verti garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine. Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati. Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Eventi naturali prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00, 15% e € 250,00, 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00. In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Incendio e furto: sono esclusi i danni da semplici precipitazioni atmosferiche e i danni al motopropulsore riportati dalla circolazione in zone allagate. |
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CRISTALLI - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Cristalli copre le spese da te sostenute per riparare o sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del veicolo assicurato, in seguito a rottura accidentale o causata da Terzi durante la circolazione. Puoi scegliere tra i seguenti massimali: € 350,00, € 500,00 e € 750,00. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Cristalli prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di una franchigia, indicata sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni: € 50,00, € 100,00 e € 150,00. Nel caso tu faccia riparare i cristalli presso un centro convenzionato Verti, non verrà applicata la franchigia. L’assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni. Le rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di questa garanzia. |
EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Eventi sociopolitici e Atti vandalici è acquistabile solo in aggiunta alle garanzie Incendio e furto, Cristalli ed Eventi naturali. Verti garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo. Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche agli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Eventi sociopolitici prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00. Non vi sono ulteriori esclusioni in aggiunta a quelle previste per la garanzia Incendio e furto. |
COLLISIONE - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | Verti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta. Sono compresi danni agli accessori di serie e anche agli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
La garanzia Collisione prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00, 15% e € 250,00, 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00. |
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Limitazioni, esclusioni e rivalse | ESCLUSIONI In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Incendio e furto, l’assicurazione non comprende i danni: - avvenuti nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada - avvenuti quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida - conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali - causati al veicolo da operazioni di carico e scarico - causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati - ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni. |
KASKO - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Kasko è acquistabile solo in aggiunta alle garanzie Incendio e furto, Cristalli, Eventi naturali e Atti vandalici. Verti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato verificatisi durante la circolazione a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada o ribaltamento. Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche agli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Kasko prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00. ESCLUSIONI In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Incendio e furto, l’assicurazione non comprende i danni: - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada - avvenuti quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida - conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali - causati al veicolo da operazioni di carico e scarico - causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati - ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | Verti risarcisce gli infortuni che causano la morte o l’invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato. L’assicurazione comprende anche gli infortuni: a) avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia b) derivanti da imperizia o negligenza c) subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza. I massimali previsti per morte e invalidità permanente sono pari a € 50.000,00 e € 100.000,00. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
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Limitazioni, esclusioni e rivalse | È prevista una franchigia del 5% sull’invalidità permanente: tale percentuale viene ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del sinistro. LIMITI DELLA COPERTURA Se al momento del sinistro il Conducente non indossa i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di morte o invalidità permanente è pari al 70% dell’intera somma assicurata. ESCLUSIONI Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente: a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore b) di età inferiore ai 23 anni, se escluso dalla copertura di polizza c) che guidi senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida d) che si trovi in stato di ebbrezza, presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente, sia sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie g mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara oppure quando guida il veicolo su piste o circuiti privati h) in conseguenza di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto i) a seguito di sviluppo di energia nucleare, controllato o non controllato j) in caso di suicidio o tentato suicidio k) in fase di salita e discesa dalla vettura l) che comportano un’invalidità permanente pari o inferiore al 5%. |
TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Tutela giudiziaria interviene in caso di incidenti stradali per richiedere i danni al Responsabile Civile in sede stragiudiziale e giudiziale oppure per la difesa penale dell’Assicurato. La copertura può essere attivata in tutti quei casi in cui la gestione del sinistro non avviene attraverso l’indennizzo diretto. È prevista l’assistenza per la gestione della richiesta di risarcimento con la possibilità di ricorrere a un avvocato e sono coperte le spese legali sostenute dall’Assicurato. La garanzia è acquistabile scegliendo tra due massimali, per ogni sinistro senza limite per anno: pari a € 7.000,00 per il Pacchetto base e pari a € 15.000,00 per il Pacchetto deluxe. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | ESCLUSIONI La garanzia non è operante: a) in materia fiscale e amministrativa b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili e) per fatti dolosi delle persone assicurate f) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell’ambiente |
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g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo i) se il veicolo non è assicurato a norma di Legge per la garanzia R.C. auto ovvero se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione j) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove l) nei casi di controversie con Verti m) in caso di sinistro stradale gestito con la Procedura di risarcimento diretto, art. 149 Codice delle Assicurazioni n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con i veicoli non identificati. |
ASSISTENZA STRADALE - garanzia opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Assistenza stradale prevede due tipi di offerte: - Pacchetto base che include gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rientro o albergo e i costi per il recupero del veicolo - Pacchetto deluxe, che estende alcune prestazioni del Pacchetto Base e aggiunge ulteriori servizi, quali, l’invio del taxi e il veicolo in sostituzione. Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza stradale prevede un massimale dedicato. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Alcune coperture incluse nella garanzia Assistenza stradale prevedono l’applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato. ESCLUSIONI Dalla garanzia sono esclusi: a) sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti b) uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo c) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi d) terremoti, vandalismo o, per le Prestazioni che prevedono espressamente l’accadimento in copertura, atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti; e) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) f) dolo dell’Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
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Se il contratto è stato sottoscritto con l’opzione Carrozzerie convenzionate, nel caso in cui l’Assicurato decida di:
- non riparare il veicolo;
- far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con Xxxxx, non rispettando l’impegno preso con la clausola relativa all’opzione Carrozzerie Convenzionate sottoscritta;
Verti riconoscerà un risarcimento pari all’importo che avrebbe corrisposto direttamente al riparatore convenzionato per ripristinare il veicolo danneggiato.
In caso di corresponsabilità nel verificarsi del sinistro, è facoltà dell’assicurato decidere di non riparare il proprio veicolo. In tal caso il risarcimento verrà determinato, come indicato al capoverso precedente.
Resta inteso che ove:
- emerga un concorso di colpa dell’assicurato dopo l’effettuazione della riparazione del veicolo presso la Carrozzeria Convenzionata, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere alla carrozzeria convenzionata, i costi a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli;
- l’assicurato possa recuperare in tutto o in parte l’IVA sulle riparazioni, sarà tenuto a corrispondere alla carrozzeria convenzionata la parte di imposta recuperabile.
In ogni caso, se il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il risarcimento verrà liquidato in misura pari al valore commerciale del veicolo assicurato al netto del valore del relitto
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall’evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica Xxxxx indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia. Procedura per il risarcimento del danno Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all’assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: - il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli - il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano |
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- i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni - il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006. Per avvalerti del risarcimento diretto, devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. | |
Opzione Carrozzerie Convenzionate. L’opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al veicolo conseguenti a Sinistri: • che rientrano nell’ambito della procedura di Indennizzo Diretto prevista dal Codice delle Assicurazioni • la riparazione del veicolo non risulti antieconomica. L’Assicurato dovrà: - effettuare la denuncia di sinistro come indicato all’inizio della presente sezione - a consegnare agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta necessaria per la gestione del sinistro. | |
Rimborso del sinistro per evitare il Malus In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro, chiama il numero 0236617100. I consulenti Verti: - ti comunicheranno direttamente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l’altra Compagnia. | |
Gestione da parte di altre Imprese: Verti per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX). |
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Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Xxxxx. |
Obblighi dell’impresa | Per la garanzia R.C auto, Xxxxx è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: − entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al “modulo Blu”, conosciuto anche come “modulo CAI” (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti − entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il “modulo Blu o CAI” è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, Xxxxx si impegna a formulare congrua offerta per l’indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l’operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. Verti si impegna altresì a effettuare il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza. Le coperture assicurative restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza. |
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Sospensione | Sia la R.C. auto che le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sulla polizza non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia. Se la sospensione dura almeno 61 giorni, la scadenza della polizza verrà prorogata per un periodo equivalente. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il prodotto R.C. auto è rivolto a chi possiede un’autovettura e deve farla circolare: la polizza copre i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione. L’offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’acquisto della polizza tramite xxxxx.xx o il nostro call center non prevede costi d’intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media del 8,28% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per contattare l’Ufficio Reclami scrivi una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx, o utilizza il form dedicato disponibile nell’apposita sezione reclami del Sito www.verti. it; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all’Impresa, reperibile sul sito web xxx.Xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx, alla sezione Reclami, consultando l’apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni. |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell’esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 0000000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :
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Mediazione | |
Negoziazione assistita | È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. |
Per questo contratto Xxxxx ha predisposto un’area internet riservata al Contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza. |
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
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Sommario
GLOSSARIO 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO 5
1 - NORME GENERALI
Informazioni relative al contratto 5
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 13
1 di 53
3 - DANNI AL VEICOLO 16
4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE 22
5 - TUTELA GIUDIZIARIA 25
6 - ASSISTENZA STRADALE 29
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus 38
Allegato 2 – Modifiche alla polizza 43
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 44
Allegato A 46
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 3, 4 e 4 ter 51
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all’in- terno del DIP Danni, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.
Glossario
Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capi- tolo nelle Condizioni di Assicurazione.
» Accessori di serie
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Installazioni stabilmente fissate al veicolo costi- tuenti normale dotazione di serie, senza supple- mento al prezzo base di listino, compresi gli ap- parecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie
» Alienazione del veicolo
Vendita, consegna in conto vendita, demolizio- ne, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo
» Apparecchi fonoaudiovisivi
Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, man- gianastri, registratori, televisori, dispositivi di na- vigazione satellitare e altri apparecchi del gene- re stabilmente fissati al veicolo
» Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione
» Assicurazione
Garanzia prestata con il contratto di assicurazio- ne ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile
» Assistenza
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
» Attestazione sullo stato del rischio o atte- stato di rischio
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
» Azione del fulmine
Effetto provocato da una scarica elettrica natura- le avvenuta nell’atmosfera
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» Banca dati degli attestati di rischio
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio
» Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurati- va del veicolo oggetto di contratto
» Box
Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo
» Card
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto
» Carrozzerie convenzionate
rete di riparatori, carrozzerie, autofficine conven- zionate con Xxxxx per la riparazione del veicolo
» Classe di merito aziendale
Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sini- strosità pregressa (numero di sinistri), per indi- viduare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata
» Classe di merito CU
Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell’attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte as- sicurative R.C. auto
» Codice della Strada
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e suc- cessive modificazioni e integrazioni
» Codice delle Assicurazioni
D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle Assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione
» Compagnia
Verti Assicurazioni S.p.A.
» Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula la polizza
» Consap S.p.A.
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
» Cose
Oggetti materiali e/o animali
» Degrado
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo pubblicato sulla rivista Quat- troruote
» Denuncia sinistro
Comunicazione verbale o scritta dell’accadi- mento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti
» Documento unico di circolazione (DUC) Documento emesso ai sensi del decreto legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo.
» Franchigia
Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell’Assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno
» Furto
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale
commesso da chiunque sottrae il bene assicura- to a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
» Garage
Glossario
Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private.
» Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma
» Incidente
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Qualsiasi evento accidentale connesso alla cir- colazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggrava- mento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
» Indennizzo
Importo dovuto da Verti all’Assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione
» Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester- na che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili
» Invalidità permanente
Perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile del- la capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipen- dentemente dalla professione
» IUR: Identificativo univoco del rischio Codice che consente di aggiornare, nella ban- ca dati degli attestati, la tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Com- pagnia di assicurazione
» IVASS (già ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito
con Legge 7 agosto 2012 n.35
» Massimale
Somma massima che Xxxxx è tenuta a pagare in caso di sinistro
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» Optional
Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prez- zo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoau- diovisivi e gli airbags
» Perdita totale
Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antiecono- mica, ovvero quando il valore del danno, calco- lato secondo le modalità riportate al paragrafo
3.13 Determinazione dell’ammontare del danno, supera il valore commerciale del veicolo
» Periodo di osservazione
Periodo contrattuale rilevante ai fini della varia- zione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso
» Polizza
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla scheda di polizza ed even- tuali relative appendici, dal certificato, dalla carta verde e dal Set Informativo
» P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico
» Premio
Importo complessivamente dovuto dal Contra- ente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria
» Prezzo d’acquisto
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto
» Procedura di riciclo dei sinistri tardivi Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie Com- pagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso
» Proprietario
Intestatario al P.R.A. o colui che possa legitti- mamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
» Proprietà privata
Luogo anche all’aperto, ma circondato da recin- zione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condomi- niale
» Rapina
Sottrazione del bene assicurato mediante violen- za o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
» Residenza
Luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abi- tazione) in Italia
» Richiesta danni
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all’ art. 148, procedura di risarci- mento e art. 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale
» Riparazione diretta (Risarcimento in forma specifica)
Riparazione del veicolo eseguita direttamente dalla Carrozzeria Convenzionata incaricata da Verti
» Risarcimento
Importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro
» Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei dan- ni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da
Verti invece che dall’assicuratore del veicolo re- sponsabile
» Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro
» Rivalsa
Glossario
Diritto esercitato da Xxxxx per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interes- se assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto
» Scoperto
Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro
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» Sinistro o caso assicurativo
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- ta l’assicurazione
» Somma assicurata
Importo indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito
» Stanza di compensazione
Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rappor- ti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card
» Strada
Via pubblica o privata aperta alla libera circola- zione
» Surrogazione
Diritto che Xxxxx ha di sostituirsi all’Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo re- sponsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsa- bile Civile o di altro coobbligato
» Tutela giudiziaria
Garanzia Tutela giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati
» Unico caso assicurativo
Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» Valore a nuovo
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional, se assicurati
» Valore commerciale
Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote o, in caso di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato
» Vandalismo
Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui pro- prietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri
» Veicolo
Mezzo ad uso privato, descritto nella scheda di polizza e identificato dal numero di targa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
tuali divergenze possano essere regolarizzate. Se non emergono anomalie a seguito del con- trollo della documentazione di cui al successivo paragrafo 1.5, Verti, dopo aver verificato il paga- mento, comunica la copertura assicurativa alla
1. Norme generali
banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assi-
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1.1 Verifiche per il perfezionamento del con- tratto e decorrenza della garanzia
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Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private a accertare la veridicità delle dichiarazioni effet- tuate dal Contraente in fase di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigen- ze assicurative del cliente.
Xxxx si intende per contratto coerente?
La normativa prevede la verifica del- la coerenza del tuo contratto prima dell’acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.
Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: control- la la correttezza e la veridicità dei dati prima dell’acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un’offerta basata sulle tue reali esigenze.
La Compagnia esegue le verifiche principal- mente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell’art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Verti acquisisce, ai sensi del Regolamento IVASS
n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettro- nica degli attestati tutte le informazioni relative all’attestato di rischio.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Se i dati dichiarati nel preventivo non coincides- sero con le informazioni fornite dalla banca dati, Xxxxx potrà richiedere al Contraente l’invio dei do- cumenti indicati al successivo paragrafo 1.5
In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizio- ne, ferme restando le tempistiche tecniche ne- cessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le Compagnie assicurative sono tenute a svolgere per Legge.
Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprie- tario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti e, quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l’esattezza e ad attivarsi affinché even-
curate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.
Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4.
In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.
Le modalità di pagamento previste sono: la car- ta di credito, il bonifico bancario il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito xxx.xxxxx.xx e, qualora previsto nell’ambito di determinate cam- pagne promozionali, i documenti di legittimazio- ne di cui all’art. 2002 Codice Civile denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buo- ni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L’assicurazione ha validità dalle ore
24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del paga- mento.
Il premio è determinato per periodi di assicura- zione di un anno ed è dovuto per intero.
1.2 Conservazione della classe di merito maturata
Posso mantenere la stessa classe di merito?
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.
In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, furto, esportazione definiti- va e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conser- vazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato.
Tale diritto può essere fatto valere anche
» dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
» in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
1. Norme generali
» dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
» dagli utilizzatori di un veicolo intestato a por- tatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari tem- poranei per almeno 12 mesi
» dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in le- asing operativo o finanziario o noleggio a lun- go termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto di cir- colazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
» in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
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» da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d’a- zienda di una Società di persone o capitali pro- prietaria del veicolo
» in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture
» in caso di veicoli già assicurati all’estero, pur- ché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.
Se acquisto un ulteriore veicolo, posso usufruire della mia classe di merito?
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In caso di acquisto di ulteriore veicolo apparte- nente alla stessa o differente tipologia da par- te del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Xxxxx assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Pro- prietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.
Al momento del rinnovo di un con- tratto già in corso posso beneficiare di una classe di merito più favore- vole?
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.
Al momento del rinnovo di un contratto privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiede- re l’applicazione della classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o di differente tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmen- te convivente.
La documentazione da inviare per il riconosci- mento della classe, è descritta nell’Allegato 1.
1.3 Duplicato del certificato e della carta verde
Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?
Sì: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente dete- riorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di fur- to o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.4 Invio documentazione e comunicazioni La documentazione e le comunicazioni contrat- tuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettroni- ca o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispon- denza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI
1.5 Consegna e controllo documenti
Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Ver- ti, ai fini della stipula della polizza e nell’ambito delle verifiche precontrattuali di cui all’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l’invio della documentazione ne- cessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti :
» copia del libretto o documento unico di circo- lazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
» eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
» ulteriore documentazione descritta nell’Alle- gato 1.
1. Norme generali
Il Contraente potrà richiedere a Verti la rivalu- tazione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.
Se al momento della stipula della polizza l’atte- stato di rischio non è presente nella banca dati, Xxxxx acquisisce direttamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichia- razione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta asse- gnazione della classe di merito.
1.6 Mancata consegna dei documenti
Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti
Se la Compagnia ti richiede dei docu- menti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la classe di merito Bonus Malus 18.
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In caso di mancato invio dei documenti, l’asse- gnazione della classe di merito Bonus Malus 18 è prevista dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell’accadimento di un sinistro
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell’accadimento di un sini- stro, la Compagnia dovesse scoprire dichiara- zioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Entro il termine di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, la Compagnia si riserva di:
» impugnare la polizza ed agire per l’annulla- mento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
» recedere dal contratto (ove il Contraente ab- bia agito senza dolo o colpa grave).
A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, co- mune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.
In tali casi la Compagnia ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia im- pugna il contratto dichiarando di recedervi. In
ogni caso, Xxxxx ha diritto al premio dovuto per il primo anno.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile :
» se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla co- municazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
» se invece i documenti definitivi di polizza (cer- tificato di assicurazione e eventuale carta ver- de) siano stati ricevuti, il Contraente sarà te- nuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:
» non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
» sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa gra- ve, in misura ridotta in proporzione alla dif- ferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrat- tuali prevista dall’art 144 del Codice delle Assi- curazioni.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integras- sero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l’invio di una Raccomandata con un preavviso di 15 giorni.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile :
» se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunica- zione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
» se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di
della Compagnia la quale annullerà la coper- tura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.9 Aggravamento di rischio
1. Norme generali
Per l’intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non ac- cettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo e la cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di
R.C. auto, la Compagnia, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il di- ritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
1.10 Conducente di età inferiore a 23 anni
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La garanzia R.C. auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente di età maggiore di 23 anni. Il Contraente potrà comun- que richiedere che la copertura non abbia limi- tazioni di guida.
Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Com- pagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 5.000 ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Xxxxx non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell’esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penal- mente perseguibile.
1.11 Garanzie Danni al veicolo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti garanzie Danni al veicolo (capitolo 3):
» Incendio e Furto (paragrafo 3.1)
» Collisione e Xxxxx (paragrafo 3.2)
» Eventi naturali (paragrafo 3.5)
» Eventi socio politici e Vandalici (paragrafo 3.6)
» Cristalli (paragrafo 3.7).
La Compagnia potrà procedere a ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte.
Successivamente all’avvenuto perfezionamento del contratto, Xxxxx prende contatto con il Contra- ente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l’ispezione entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi.
Dopo l’ispezione, il perito redige un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli even- tuali danni preesistenti alla stipula della polizza. In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzial- mente di diritto ex art. 1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al veicolo, se il Contraente:
a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o co- munque oltre il termine massimo sopra indi- cato
b) non si presenta all’appuntamento concor- dato per l’ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie Xxxxx al veicolo vengano risolte, Verti, ferma la regolarità amministra- tiva e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle ga- ranzie Danni al veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
MODIFICHE AL CONTRATTO
1.12 Adempimenti necessari
Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:
» deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
» deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.
Le modalità con le quali il Contraente può ap- portare le modifiche sono illustrate nella tabella riportatata nell’ Allegato 2.
In caso di sinistro con danni al veicolo l’Assicu- rato o il Contraente, se non è stata selezionata l’opzione Carrozzerie Convenzionate, avrà la possibilità di recarsi presso una delle carrozzerie convenzionate con Verti per la riparazione del veicolo (elenco delle carrozzerie disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx). Le carrozzerie convenzionate saranno responsabili della riparazione del vei- colo e dell’erogazione di ogni eventuale servizio aggiuntivo dalle stesse reso.
1.13 Sostituzione con un altro veicolo
Cosa succede se cambio il veicolo?
In corso di contratto, puoi sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata. Riceve- rai i nuovi documenti contrattuali, fer- ma la scadenza del contratto origina- rio. Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato.
Ti ricordiamo che la classe di merito segue sem- pre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2
Conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra ti- pologia, il contratto verrà assegnato:
1. Norme generali
» alla classe di merito di Bonus Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un ciclomotore o un furgone.
» alla classe di merito di Bonus Malus già matu- rata sul veicolo trasferito nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un taxi (anche in caso di solo mutamento della classificazione del veicolo assicurato)
» alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assolu- ta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia dif- ferente da motociclo, ciclomotore, un furgone o un taxi.; per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisettore, disponibile sul sito internet xxxxx.xx
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1.14 Sospensione delle garanzie in corso di polizza
Posso sospendere la polizza?
Sì, puoi sospendere le garanzie se il periodo residuo della polizza in cor- so è di almeno 60 giorni: puoi farne richiesta una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. La scaden- za della polizza verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospen- sione, se quest’ultimo ha una durata minima di 61 giorni.
La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde o dalla data successiva richiesta dal Contraente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
La riattivazione della polizza avviene su richiesta del Contraente; può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal para- grafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell’eventuale inte- grazione di premio. La riattivazione prevede l’e- missione di nuovi documenti. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il pe- riodo di osservazione relativo alla regole evoluti- ve del della formula Bonus Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.
Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per alienazione, demolizione, esporta- zione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successi-
vamente alla sospensione della polizza e rego- larmente documentati, Xxxxx rimborserà la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche succes- sivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purchè la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di so- spensione.
Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizza- zione della Società vincolataria.
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di con- tratto dovrà avvenire contestualmente al pas- saggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso.
In tal caso Xxxxx prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti con- trattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell’attestato di rischio al cessionario: per assi- curare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14.
Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde e il certificato in suo possesso.
Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Xxxxx aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario e assegnando la classe di merito 14.
1.16 Risoluzione del contratto
1) Il contratto può essere risolto:
» su richiesta del Contraente, in caso di cessa- zione del rischio (vendita, esportazione defini- tiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo). Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è sta- to alienato
» in caso di furto o di appropriazione indebita. Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti
» in caso di consenso tra Verti ed il Contraente. Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qual- siasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde.
1. Norme generali
In tutti le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contrat- to, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’ imposta e del contributo SSN. Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso.
Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Xxxxx il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde.
10 di 53
Il rimborso del premio relativo alla garanzia R.C. auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tut- ta la documentazione richiesta.
2) Il contratto deve essere risolto in caso di
» decesso del Proprietario del veicolo e conse- guente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all’atto del de- cesso.
» decesso del Proprietario del veicolo e contra- ente della polizza.
Verti, ferma la regolarità amministrativa e conta- bile del contratto, rimborserà all’erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto dell’imposta e del contributo SSN a decorrere dalla data di ricezio- ne della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente docu- mentazione:
» dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
» certificato di morte
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» documento comprovante la qualità di erede. Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
• dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
• certificato di morte.
1.17 Obbligo distruzione di certificato e carta verde
La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente ri-
chiesto al Contraente di distruzione del certificato e carta verde.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di certificato e car- ta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti a Terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
1.18 Reclami
Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore
8.00 alle ore 14.00:
Servizio Preventivi: x000000000000
Servizio Rinnovi: x000000000000
Servizio Clienti: x000000000000
Servizio Sinistri: x000000000000
I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.
Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inol- trarcelo attraverso:
• form dedicato disponibile nell’apposita sezio- ne reclami del sito xxx.xxxxx.xx
• email indirizzata a casella xxxxxxx@xxxxx.xx
• posta all’indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).
In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), al- legando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sul- le modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l’apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxx, alla sezione Reclami.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi. Reclami relativi al comportamento degli Interme- diari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.
Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che ope- rano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comporta- menti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà
essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Reclami relativi al comportamento degli altri In- termediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.
1. Norme generali
I reclami relativi al solo comportamento degli in- termediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicura- tivi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.
Qualora il reclamo dovesse pervenire a Xxxxx, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’In- termediario, dandone contestuale notizia al re- xxxxxxxx, affinchè analizzi il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.
1.19 Regime fiscale
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GARANZIE | IMPOSTE |
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | *23.00% |
SUPER PROTETTO | *23.00% |
INCENDIO E FURTO | 13.50% |
COLLISIONE | 13.50% |
KASKO | 13.50% |
EVENTI NATURALI | 13.50% |
EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI | 13.50% |
GARANZIA CRISTALLI | 13.50% |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 2.50% |
TUTELA GIUDIZIARIA | 12.50% |
ASSISTENZA STRADALE | 10.00% |
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
1.20 Diritto d’accesso agli atti della Compagnia Verti, ai sensi dell’art. 146 del Codice delle As- sicurazioni e del relativo Regolamento attuativo
Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la ri- chiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei do- cumenti tramite lettera Raccomandata alla resi- denza del Contraente/Assicurato.
1.21 Incidenti stradali con controparti estere L’Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefoni- ca secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiun- tivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.
Incidente sul territorio italiano con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.
Incidente sul territorio estero con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello Stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni collegandosi al sito internet https:// xxxxxxx.xxxxxx.xx. Si ricorda che, in questa casi- stica, l’UCI non ha alcuna competenza.
Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata
In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada,
1. Norme generali
svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italia- no previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’e- stero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
DISPOSIZIONI DI LEGGE
1.22 Oneri fiscali e di Legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all’assicurazione sono a carico del Con- traente.
1.23 Foro competente
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.
1.24 Rinvio alle norme di Legge
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Per quanto non è qui diversamente regolato val- gono le norme di Legge.
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Eventuali aggiornamenti o variazioni a questo Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet xxxxx.xx
2. Responsabilità Civile Auto
Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.
L’assicurazione copre anche la R.C. auto per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
La polizza è stipulata in forma Bonus Malus, la quale prevede:
» riduzioni di premio in assenza di sinistri nel pe- riodo di osservazione
» maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Xxxxx abbia ricevuto da parte di altra Compa- gnia di assicurazione, tramite la così detta pro- cedura di riciclo dei sinistri tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità prin- cipale del Conducente del veicolo assicurato.
2.1 Soggetti esclusi
Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
» il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
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» il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Ac- quirente con patto di riservato dominio, il Lo- catario di veicolo in leasing, per i danni a cose
» il coniuge non legalmente separato, il con- vivente, gli ascendenti e discendenti del Con- ducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usu- fruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» i parenti ed affini entro il terzo grado del Con- ducente e del Proprietario del veicolo, dell’Usu- fruttuario, dell’Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
» i Soci a responsabilità illimitata, se l’Assi- curato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discen- denti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti
Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in det- taglio.
» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza A parziale deroga di quanto previsto dalle Con- dizioni di Assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.
» Responsabilità civile trasportati
La polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati nel caso essi procurino involontaria- mente danni a Xxxxx durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stes- so. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.
» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione Ci sono limiti di copertura?, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Con- ducente del veicolo assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia, qualora il Con- ducente, pur essendo in possesso di idonea pa- tente, abbia involontariamente omesso di:
» rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro
» effettuare la conversione, quando normativa- mente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 6 mesi dalla data del sinistro
» Traino rimorchio
L’assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato in osser- vanza delle vigenti disposizioni in materia e in base alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.
2.3 Estensione territoriale
Dove posso circolare con la mia polizza?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’U- nione Europea, in Islanda, in Liechten- xxxxx, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.
L’elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assi- curazione obbligatoria di R.C. auto è indicato nel documento stesso.
La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il pre- mio o la rata di premio.
2.4 Gestione delle vertenze
2. Responsabilità Civile Auto
Verti assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nel- la quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.
Xxxxx ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa de- signati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
2.5 Esclusioni e rivalse
L’assicurazione non è operante:
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della car- ta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
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- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- se il veicolo adibito ad uso privato è utilizza- to come scuola guida e l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di xxxxxxx
- se il veicolo circola in piste o circuiti privati op- pure partecipa a gare o competizioni spor- tive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di-gara.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicura- zioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx.
CONDIZIONI E GARANZIE PARTICOLARI DEL CONTRATTO R.C. AUTO, (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL TESTO DELLA SCHEDA DI POLIZZA)
2.6 Garanzia Super Protetto Bonus protetto
Posso mantenere la classe di merito anche in caso di sinistro?
Sì, se scegli la garanzia Bonus pro- tetto.
In deroga alle regole evolutive della di- sciplina del Bonus Malus, viene esclu- sa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro, con responsabilità paritaria o principale del Conducente, avvenuto durante il periodo di validità del con- tratto. Pertanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale periodo, sarà mantenuta la stessa classe di merito Verti, senza applicazione del malus, e il nuovo contratto verrà assegnato alla medesima classe Verti del preceden- te. Nel caso in cui risultassero invece nuovi sinistri, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro.
La classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla nor- mativa vigente.
Rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
Verti si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non ri- chiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimen- to del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore a 1,5 grammi per litro.
Esclusioni della garanzia 2.6 Super Protetto La garanzia non è operante se il primo sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avvie- ne oltre i 15 giorni dalla scadenza.
2.7 Opzione Carrozzerie Convenzionate
Se il contratto è stato sottoscritto con l’Opzione “Carrozzerie Convenzionate”, è riconosciuto uno sconto immediato applicato sul premio di poliz- za.
L’Opzione è valida unicamente per la ripara- zione di danni al veicolo conseguenti a Sinistri:
- che rientrano nell’ambito della procedura di Indennizzo Diretto prevista dal Codice delle Assicurazioni
- la riparazione del veicolo non risulti antieco- nomica,
2. Responsabilità Civile Auto
L’Assicurato dovrà:
- effettuare la denuncia di sinistro come previ- sto nella sezione “Cosa fare in caso di sini- stro?” del Dip Aggiuntivo all’interno del Set Informativo
- consegnare agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro nonché l’e- ventuale ulteriore documentazione richiesta necessaria per la gestione del sinistro.
AVVERTENZE:
Nel caso in cui l’Assicurato decida di:
- non riparare il veicolo;
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- far riparare il Veicolo presso una carrozze- ria o autofficina non convenzionata con Xxxxx, non rispettando l’impegno preso con la clausola relativa all’opzione Carrozzerie Convenzionate sottoscritta;
Verti riconoscerà un risarcimento pari all’im- porto che avrebbe corrisposto direttamente al riparatore convenzionato per ripristinare il veicolo danneggiato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In caso di corresponsabilità nel verificarsi del sinistro, è facoltà dell’assicurato decidere di non riparare il proprio veicolo. In tal caso il ri- sarcimento verrà determinato, come indicato al capoverso precedente.
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 chilometri di distanza
- dall’indirizzo di residenza del Contraente se il cliente ha cambiato residenza durante l’anno assicurativo, successivamente all’emissione del- la polizza
- dal luogo di accadimento del sinistro, se il vei- colo non sia nelle condizioni di circolare
viene meno l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata.
Resta inteso che ove:
- emerga un concorso di colpa dell’assicurato,
dopo l’effettuazione della riparazione del veicolo presso la Carrozzeria Convenziona- ta, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere alla carrozzeria convenzionata, i costi a suo carico in proporzione alla quota di responsa- bilità attribuitagli;
- l’assicurato possa recuperare in tutto o in parte l’IVA sulle riparazioni, sarà tenuto a corrispondere alla carrozzeria convenziona- ta la parte di imposta recuperabile.
In ogni caso, se il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il risarcimento verrà li- quidato in misura pari al valore commerciale del veicolo assicurato al netto del valore del relitto.
Le garanzie descritte in questa sezione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza. Ogni garanzia prevede, per ciascun sinistro, l’applicazione di uno scoperto e del relativo minimo o di una franchigia: trovi tutto indicato nella scheda di polizza.
3. Danni al veicolo
3.1 Incendio e furto
Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal vei- colo assicurato:
» da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimenta- zione
» a seguito di furto,consumato o tentato, e rapi- na. Danni compresi:
- danni causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
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- danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici
- danni agli accessori di serie e anche gli op- tional, se il loro valore è riportato sulla sche- da di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto
- danni agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabil- mente fissati al veicolo
- danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, con il limite del 5% del va- lore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
3.2 Collisione e Kasko
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, ri- sarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
» garanzia Collisione: danni a seguito di colli- sione accidentale verificatasi durante la circola- zione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta
» xxxxxxxx Xxxxx: danni a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada o ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.
Sono compresi danni agli accessori di serie e an- che gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
3.3 Conducente di età inferiore a 23 anni
In caso di sinistro, se il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni, la Com- pagnia potrà rifiutare l’indennizzo del danno per le garanzie Collisione e Kasko, salvo il caso in cui in polizza sia presente l’estensione della copertura a tutti i patentati, senza limi- tazioni di età.
Verti rinuncia all’azione di rivalsa che le com- xxxx nei confronti del Conducente che abbia diritto a disporre del veicolo, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko
L’assicurazione non comprende i danni di se- guito riportati.
Garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti po- polari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eru- zioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trom- be d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, sla- vine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno
e) determinati o agevolati da dolo o colpa gra- ve del Contraente, dell’ Assicurato e delle per- sone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti
f) agli apparecchi fonoaudiovisi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione
g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allena- menti e alle verifiche preliminari e finali pre- viste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa
i) la garanzia Furto non opera in caso di man- cata chiusura del veicolo, di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso
j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimen- to di fermo amministrativo, qualora non sia-
no stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, per le garanzie Collisione e Kasko, l’as- sicurazione non è operante nei seguenti casi:
3. Danni al veicolo
k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni
l) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida
m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali
n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico
o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati
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p) per i danni ai dischi ruota e agli pneumati- ci, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.
3.5 Eventi naturali
A parziale deroga di quanto previsto al para- grafo 3.4 punto c), Verti garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvio- ni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni,tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, cadu- ta di neve, ghiaccio e grandine. Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati. Sono esclusi i danni da semplici precipitazioni atmosferiche. Inol- tre, sono esclusi i danni al motopropulsore ri- portati dalla circolazione in zone allagate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sul- la scheda di polizza oppure fino ad un indenniz- zo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
Verti, per l’inserimento di questa garanzia, può richiederti di far periziare il veicolo prima della conclusione del processo di acquisto della po- lizza.
La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assi- curativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. Verti, in caso di sinistro, può richiederti la copia della polizza precedente per verificare la presenza della garanzia.
3.6 Eventi sociopolitici ed atti vandalici
A deroga di quanto previsto al paragrafo 3.4 punto b), Verti garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sa- botaggio, di terrorismo e di vandalismo.
Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sul- la scheda di polizza oppure fino ad un indenniz- zo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
Verti, per l’inserimento di questa garanzia, può richiederti di far periziare il veicolo prima della conclusione del processo di acquisto della po- lizza.
La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assi- curativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. Verti, in caso di sinistro, può richiederti la copia della polizza precedente per verificare la presenza della garanzia.
3.7 Garanzia Cristalli
Verti rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assi- curato, a seguito di rottura determinata da cau- sa accidentale o da Terzi durante la circolazione, fino alla concorrenza dell’importo annuo indicato nella scheda di polizza.
Non sono invece indennizzabili:
a) i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori in- terni ed esterni
b) le rigature e segnature.
Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano riparati presso una Società convenzio- nata con Xxxxx, la garanzia è prestata senza ap- plicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza; in caso di sostituzione, verrà invece detratta la franchigia pattuita.
3.8 Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Incendio/Furto
Verti, in aggiunta all’indennizzo del sinistro, ri- sarcisce :
» in caso di furto totale con ritrovamento: le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti dall’Autorità fino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento, con il massimo di
€ 260,00
» a seguito di sinistro da circolazione: le spese necessarie per la sostituzione e/o il ripristino di: airbag, pretensionatori delle cinture di sicu- rezza, impianto antifurto; il risarcimento copre
fino ad un massimo di € 520,00, salvo che sia- no state risarcite dal responsabile del sinistro o indennizzate in base alla garanzia Collisione x Xxxxx e che sia provata la loro sistemazione.
» FURTO DEL CAVO DI RICARICA
3. Danni al veicolo
Verti, per i veicoli con alimentazione esclusi- vamente elettrica e ibrida plug in, rimborsa il costo del cavo di ricarica di proprietà dell’as- sicurato in caso di furto con un massimale an- nuo pari a 250 euro e con il limite di un evento nel corso dell’annualità assicurativa. Per l’in- dennizzo il cliente dovrà inviare copia della denuncia di furto presentata presso le autorità competenti e la fattura di acquisto di un nuovo cavo di ricarica.
» SMALTIMENTO BATTERIA
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Verti, per i veicoli con alimentazione elettrica e ibrida, rimborsa le spese di smaltimento della batteria in caso di sinistro relativo alle garanzie incendio, furto, eventi naturali e atti vandalici, che ha reso inutilizzabile la batteria o che ha causato la distruzione del veicolo con un mas- simale annuo pari a 500 euro e con il limite di un evento nel corso dell’annualità assicurativa. Per l’indennizzo il cliente dovrà presentare la ricevuta dell’avvenuto smaltimento rilasciata da un centro specializzato per il trattamento e smaltimento di batterie elettriche.
» MALFUNZIONAMENTO STAZIONE DI RICARICA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Verti, per i veicoli con alimentazione esclusiva- mente elettrica , rimborsa le eventuali spese per l’utilizzo di servizi di mobilità alternativa in caso di malfunzionamento della stazione di ricarica non privata con un massimale annuo pari a 50 euro e con il limite di un evento nel corso dell’annualità assicurativa. Non è previsto frazionamento del massimale a disposizione. Per l’indennizzo il cliente dovrà inviare una di- chiarazione del gestore della stazione in me- rito al mancato funzionamento e la prova di pagamento del servizio di mobilità alternativa utilizzato.
3.9 Estensione territoriale
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Mo- naco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.
3.10 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo an- nuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. L’adeguamento auto- matico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote.
3.11 Riduzione e integrazione del valore assicurato
In caso di sinistro parziale, il valore assicurato si intende ridotto, relativamente alla sola garan- zia interessata e ad esclusione della garanzia Cristalli, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato da un importo corrispondente alla ridu- zione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Compagnia.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.12 Riparazioni
L’Assicurato non può riparare senza aver ricevu- to l’assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina idonea più vicina, e nel caso in cui faccia riparare il vei- colo presso un’officina meccanica convenziona- ta con Verti.
La Compagnia ha facoltà di far eseguire diret- tamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veico- lo stesso o le sue parti, invece di pagare l’inden- nizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’Assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.
3.13 Determinazione dell’ammontare del danno
Perdita totale
» se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammonta- re del danno è pari al prezzo d’acquisto del vei- colo con il limite della somma assicurata
» se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata.
In caso di Danno parziale
L’ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con appli- cazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50%, salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il si- nistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degra- do non è applicata, salvo per alcune parti parti- colarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.
Esempio:
costo della sostituzione della parte danneggia- ta € 1.000,00 degrado calcolato a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo pari al 20% .
3. Danni al veicolo
Il rimborso sarà pari ad 800,00, ovvero l’am- montare del danno detratta la percentuale di degrado applicato alla parte danneggiata da sostituire.
A questo importo andrà detratto anche l’importo di eventuali scoperti e franchigie presenti.
Al momento del sinistro:
» se il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l’indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo dei valori sopra menzionati
» se il valore dell’indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale.
In ogni caso
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» l’indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla scheda di polizza è su- bordinato alla dimostrazione della loro effettiva installazione, tramite comunicazione fiscale re- golare
» l’indennizzo per gli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmen- te fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, è quantificato in misura non superiore al 5% del valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro
» agli optional, se assicurati, è applicata la stes- sa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo
» nella determinazione del danno, si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richie- sta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’Assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la de- trazione a norma di Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal paragrafo
3.8 Garanzie aggiuntive
» dall’ammontare del danno è detratto l’im- porto di eventuali scoperti e franchigie indica- te nella scheda di polizza e, in caso di manca- ta revisione del veicolo, il costo della revisione
» non sono indennizzabili le spese per modifica- zioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
3.14 Norme per la Liquidazione dei danni
L’indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione
Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazio- ne per singola copertura assicurativa.
1. Furto o rapina:
» originale o copia autentica della denun- cia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve essere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana
» estratto cronologico e certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la per- dita di possesso
» chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato, acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti
» certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tri- bunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; Xxxxx può richiedere tale documento solo per i procedimenti giudiziari nei quali si pro- cede per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale.
2. Furto totale:
» procura notarile a vendere, per consentire alla Compagnia di venire in possesso del vei- colo ritrovato e successivamente di poter prov- vedere alla sua alienazione
» autorizzazione a trattenere il ricavato deri- vante dall’alienazione del veicolo.
3. Incendio
» copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve es- sere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana
» la Compagnia può richiedere all’Assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tri- bunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
3.1 Incendio totale:
3. Danni al veicolo
» copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve es- sere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana
» estratto cronologico e il certificato di pro- prietà (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso
» chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia, inoltre, può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrisponden- za delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato
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» la Compagnia può richiedere all’Assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tri- bunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
4. Eventi sociopolitici e atti vandalici:
» originale o copia autentica della denuncia inol- trata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
5. Eventi naturali:
» idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Verti.
6. Infortunio:
» il primo e gli eventuali ulteriori certificati medi- ci ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.
Perdita totale del veicolo:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa can- cellazione dal certificato di proprietà
» la Compagnia può anche richiedere l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rila- sciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla R.C. auto, il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al xxxxx xxx- neggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio to- tale il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevi-
mento della denuncia di sinistro.
A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo ri- sulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall’abitazione dell’Assicurato e non nel box, garage o proprietà privata, come dichia- rato dal Contraente all’atto della stipula del- la polizza, gli eventuali scoperti e franchigie, previste nella scheda di polizza e richiamati nel precedente paragrafo 3.14, si intendono raddoppiati.
3.15 Opzione Carrozzerie Convenzionate
Se il contratto è stato sottoscritto con l’Opzione “Carrozzerie Convenzionate”, è riconosciuto uno sconto immediato applicato sul premio di polizza. L’Opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al veicolo conseguenti a Sinistri: Furto e Incendio - Collisione/Kasko - Eventi naturali - Eventi sociopolitici e atti van- dalici.
In caso di sinistro, avvenuto in uno dei Paesi in cui è operante la garanzia assicurativa così come indicato nell’art. 3.9 “Estensione territoria- le” delle Condizioni di Assicurazione, l’assicurato farà eseguire le riparazioni in Italia presso una delle carrozzerie convenzionate con l’Impresa o con altra società eventualmente indicata dall’Im- presa stessa.
Il contraente / assicurato:
» ferma l’applicazione di eventuali franchigie o scoperti se previsti dal contratto, farà eseguire la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Carrozzerie Convenzionate che gli verrà comunicata dalla Compagnia o contattando il servizio sinistri Verti al numero 0236617100 o uti- lizzando il sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx;
» comunicherà agli addetti della Carrozzeria i dati relativi alla polizza e al sinistro nonché con- segnerà l’eventuale ulteriore documentazione richiesta necessaria per la gestione del sinistro. In caso di mancata consegna della documen- tazione la riparazione non verrà effettuata.
AVVERTENZE:
Nel caso in cui l’Assicurato decida di:
» non riparare il veicolo;
» far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con Xxxxx, non rispettando l’impegno preso con la clausola relativa all’opzione Carrozzerie Convenziona- te sottoscritta;
Verti riconoscerà un indennizzo pari all’im- porto che avrebbe corrisposto al riparatore convenzionato per ripristinare il veicolo assi- curato, ferme restando le esclusioni previste al Capitolo 3 – Danni al veicolo delle Condizioni
di Assicurazione – art. 3.4 Esclusioni per le ga- ranzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko, art.
3.5 Eventi naturali e art. 3.6 Eventi sociopolitici ed atti vandalici.
3. Danni al veicolo
Resta inteso che in caso di decurtazioni a se- guito dell’applicazione di eventuali franchigie o scoperti e/o decurtazioni per IVA recupera- bile o degrado previsti dalle condizioni con- trattuali di polizza, l’assicurato sarà tenuto a corrispondere alla carrozzeria convenzionata l’eventuale differenza tra il costo delle ripara- zioni e l’ammontare dell’indennizzo.
Esempio:
importo riportato nella fattura di riparazione emessa dalla carrozzeria non convenzionata:
1.500 euro
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Importo che Xxxxx avrebbe corrisposto al ripara- tore convenzionato, al netto di eventuali scoperti o franchigie e/o degrado presenti sulla garanzia colpita dal sinistro e indicate sulla scheda di po- lizza: 1.000 euro.
Indennizzo riconosciuto da Xxxxx all’Assicurato:
1.000 euro.
Importo che l’assicurato verserà alla Carrozzeria non convenzionata: 500 euro.
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 chilometri di distanza:
» dall’indirizzo di residenza del Contraente se il cliente ha cambiato residenza durante l’anno assicurativo, successivamente all’emissione del- la polizza
» dal luogo di accadimento del sinistro, se il vei- colo non sia nelle condizioni di circolare
viene meno l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In ogni caso, se il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liqui- dato in misura pari al valore commerciale del veicolo assicurato al netto del valore del relitto.
3.16 Controversie – Arbitrato
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l’Assicurato. I periti deci-
dono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a mag- gioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Com- pagnia e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.17 Recupero
L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del vei- colo rubato o di parti di esso. Il valore del recupe- ro realizzato prima del pagamento dell’indenniz- zo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’Assicurato, salvo quanto previsto al paragrafo 3.8 Garanzie aggiuntive.
La garanzia Infortuni del Conducente è ope- rante solo se inserita nella scheda di polizza e prevede, per ciascun sinistro, un massimale indicato in polizza.
4. Infortuni del conducente
4.1. Oggetto
Verti indennizza l’Assicurato, alle condizioni de- scritte qui di seguito, per gli infortuni che determi- nino la morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assi- curato e mentre il Conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L’assicurazione comprende anche gli infortuni:
» avvenuti in caso di fermata, durante le opera- zioni necessarie a consentire al veicolo di ripren- dere la marcia
» derivanti da imperizia o negligenza
» subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2. Delimitazioni della copertura
Non rientrano nella copertura gli infortuni su- biti dal conducente:
a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore
b) di età inferiore ai 23 anni, se escluso dalla copertura di polizza
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c) che guidi, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vi- gente Legge
d) che si trovi:
» in stato di ebbrezza ovvero presenti un tas- so alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
» sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la san- zione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utiliz- zi il veicolo contro la volontà del Proprietario
f) che subisca un infortunio a seguito di parte- cipazione a imprese temerarie
g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazio- ne a gare e competizioni sportive e alle rela- tive prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla cir- colazione del veicolo in piste o circuiti privati
h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di ter- rorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – co- munque insorto, controllato o meno – di ener- gia nucleare
j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio
k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dalla vettura
l) che subisca un infortunio con invalidità per- manente di grado pari o inferiore al 5% del totale.
4.3. Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze diret- te ed esclusive dell’infortunio, come se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è inden- nizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o so- pravvenute all’infortunio.
4.4. Indennizzo in caso di morte
Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, se la morte si ve- rifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Condu- cente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d’invalidità permanente.
Qualora il Conducente, al momento del sini- stro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbliga- tori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.5. Indennizzo in caso di invalidità perma- nente
L’indennizzo per invalidità permanente è calco- lato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato e in base alle per- centuali contenute nella seguente tabella ANIA.
MENOMAZIONI | Percentuale d’invalidità permanente Arto Arto non dominante dominante | ||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
Cecità completa bilaterale | 100 | ||
Sordità completa monolaterale | 10 | ||
Sordità completa bilaterale | 40 | ||
Perdita completa della voce | 30 | ||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | ||
Perdita di un rene | 15 | ||
Perdita della milza | 8 | ||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | |
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | |
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | |
Perdita del pollice | 18 | 16 | |
Perdita dell’indice | 14 | 12 | |
Perdita del medio | 8 | 6 | |
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | |
Perdita del mignolo | 12 | 10 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | |
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | ||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | ||
Perdita di tutta la gamba | 50 | ||
Perdita di un piede | 40 | ||
Perdita di un alluce | 5 | ||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | ||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | ||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | ||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 12 |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
4. Infortuni del conducente
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | ||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | ||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
4. Infortuni del conducente
Nei casi di menomazioni non considerate in ta- bella, i postumi si devono valutare con riferimen- to alla riduzione della capacità generica di svol- xxxx un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.
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In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
La garanzia è offerta con una franchigia pari al 5% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o in- feriore al 5% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percen- tuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In caso di infortunio con invalidità permanente di grado superiore al 5% del totale, la franchi- gia del 5% verrà ridotta al 3% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di si- curezza obbligatori.
Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 4%:
» non è previsto alcun indennizzo
Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 10% è previsto un indennizzo:
» pari al 7% se il Conducente, al momento del sinistro,
utilizza i presidi di sicurezza obbligatori;
» pari al 5% se il Conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza ob- bligatori.
Qualora il Conducente, al momento del sini-
stro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbliga- tori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Nel caso in cui la percentuale d’invalidità accer- tata risultasse superiore al 70%, si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
4.6 Controversie – Arbitrato
Le controversie di natura medica sul grado d’in- validità permanente possono essere demanda- te per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Me- dici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le Parti.
Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza e fornite in base al pacchetto prescelto.
5.1 Oggetto dell’assicurazione
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.
5. Tutela giudiziaria
Verti fornisce all’Assicurato:
a) assistenza stragiudiziale e giudiziale neces- saria alla sua tutela in sede civile, in caso di inci- dente stradale avvenuto con il veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della strada
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b) assistenza giudiziale nel caso in cui sia in- dagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato.
Verti terrà pertanto a proprio carico:
» spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro non ripetibili dalla controparte
» spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Xxxxx, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4
» spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con Xxxxx, ai sen- si del paragrafo 5.6 comma 5
» spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
» spese di giustizia
» Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
La garanzia è operante entro i limiti del mas- simale previsto dal pacchetto scelto e pari a:
» € 7000,00 per il Pacchetto base
» € 15.000,00 per il Pacchetto deluxe
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente compe- tente ai sensi del paragrafo 5.4.
Cosa non è compreso nella garanzia Tutela giudiziaria?
Non sono comprese:
• multe, ammende o sanzioni pecu- niarie in genere
• spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l’Assicurato, nei procedimenti penali
• operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi.
Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l’Assicurato, previste dall’art. 541 del Codice di Procedura Penale, non sono co- perte dalla garanzia Tutela giudiziaria.
L’Assicurato è tenuto a:
» regolarizzare a proprie spese, secondo le vi- genti norme fiscali di bollo e di registro, i do- cumenti necessari per la gestione del sinistro
» assumere a proprio carico ogni altro onere fi- scale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
5.3 Insorgenza del sinistro
Ai fini di questa polizza, per insorgenza del si- nistro si intende:
» il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracon- trattuali
» il momento in cui l’Assicurato, la contropar- te o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.
In presenza di più violazioni della stessa na- tura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi che siano insorti:
» durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative
» trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della poliz- za, nel caso di controversie contrattuali
» durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Xxxxx, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipula- zione della polizza , il Contraente abbia già richie- sto la rescissione, risoluzione o modificazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
» vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse
5. Tutela giudiziaria
» indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a fa- vore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
5.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale
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L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti. it. In ogni caso, l’Assicurato deve trasmettere a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
Posso scegliere un mio Legale di fiducia?
Sì, se hai bisogno dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ricorda di comunica- re a Verti il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Se l’Assicurato non fornisce un nominativo, Xxxxx lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, nel caso di conflitto di interessi con Xxxxx.
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa
è tenuto a:
» informare immediatamente Xxxxx in modo com- pleto e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
» conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in
modo completo e veritiero su tutti i fatti, indi- cando i mezzi di prova, fornendo ogni pos- sibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.6 Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia del sinistro, Xxxxx si as- sumerà la gestione stragiudiziale dello stesso, avvalendosi anche di professionisti
2. Se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell’Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo 5.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che pena- le, se presenta possibilità di successo
4. L’Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione del- la vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con Xxxxx
6. La Compagnia non è responsabile dell’opera- to di Legali, Consulenti Tecnici e Periti
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Compagnia, ferma la facoltà dell’Assicurato di ricorrere alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un ar- bitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale compe- tente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l’esito dell’arbitrato.
La Compagnia avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.7 Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarci- menti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a tito- lo di capitale e interessi.
Spettano invece a Verti, se sostenuti, gli ono- rari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
5.8 Estensione territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni ex- tracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi non- ché di procedimento penale, la garanzia è ope- rante nell’ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. auto cui si riferisce.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trat- tati in Italia, inclusi Città del Vaticano e Repubbli- ca di San Marino.
5. Tutela giudiziaria
5.9 Assicurati
Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
» sono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza
» vengono trasferite al nuovo veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, ferma la validità e la continuazione della polizza
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» sono prestate al Contraente-Assicurato, inte- so come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi, quando questi siano coinvolti in incidenti stradali, in veste di pedoni, ciclisti, Conducenti alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato-Contra- ente.
5.10 Prestazioni garantite
La garanzia Tutela giudiziaria è of- ferta con due massimali, per ogni sinistro senza limite per anno, tra i quali scegliere:
» Pacchetto Base con massimale pari a € 7.000,00
» Pacchetto Deluxe con massimale pari a € 15.000,00.
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Verti assume a proprio carico, fino alla concor- renza del massimale scelto per ogni sinistro sen- za limite per anno, l’onere delle spese di cui al paragrafo 5.1 per:
1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell’Informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale)
2) il recupero dei danni a persone o cose, su- biti per fatti illeciti extracontrattuali di Xxxxx. La
copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni
3) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito ad incidente stra- dale e connesse allo stesso
4) controversie contrattuali per sostenere inte- ressi nascenti da pretese inadempienze contrat- tuali, proprie o di controparte, derivanti da con- tratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore contestato sia superiore a € 2.500, 00. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad 1 mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. Tale pre- stazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di R.C. auto
5) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a incidente stradale.
5.11 Esclusioni
La garanzia non è valida:
a) in materia fiscale e amministrativa
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (as- similabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremo- to, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere e relativi atti di opposizione
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
e) per fatti dolosi delle persone assicurate
f) per fatti non accidentali relativi a inquina- mento dell’ambiente
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale
h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo
i) se il veicolo non è assicurato a norma di leg- ge per la garanzia R.C. auto ovvero se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione
j) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti e per com- portamenti in caso di incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)
k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove
l) nei casi di controversie con Xxxxx
m) in caso di sinistro stradale gestito con la Procedura di risarcimento diretto art. 149 Co- dice delle Assicurazioni
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
5. Tutela giudiziaria
n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.
Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza e fornite in base al pacchetto prescelto
PREMESSA
6. Assistenza stradale
Verti, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si av- vale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX)
DEFINIZIONI
Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in que- sta sezione
» Assicurato
Conducente del veicolo e le persone autoriz- zate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato
» Assistenza
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
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» Guasto
Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottu- ra, mancato funzionamento di sue parti mecca- niche/elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali
» Incidente
Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
» Istituto di cura
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Ospedale, clinica, casa di cura regolarmen- te autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani
» Struttura organizzativa
Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compa- gnia di assicurazione – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – Xxx- xxxx (XX), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Tale struttura, in virtù di specifica con- venzione sottoscritta con Xxxxx, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e ad organizzare e erogare, le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Xxxxx
» Veicolo
Autovettura ad uso proprio (con esclusione dei Veicoli in locazione o a noleggio) destinata tra- sporto di persone, regolarmente assicurato con Verti con polizza R.C. auto che sia
- a motore termico;
- ad alimentazione elettrica e rientrante in una delle seguenti categorie:
• BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimen- tazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;
• EREV (Electric Range Extender Vehicle): veicolo elettrico a batteria che include un motore ausi- liario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione;
• FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità ge- nerata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie.
- ad alimentazione ibrida e rientrante in una del- le seguenti categorie:
• MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo do- tato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
• HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
• PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento auto- nomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.
» Viaggio
Qualunque trasferimento dell’Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) a oltre 50 Km dalla sua residenza o all’estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.4 Estensione territoriale.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
6.1 Oggetto
Verti garantisce le prestazioni di Assistenza stra- dale, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla scheda di polizza, a favore dell’Assicurato.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla struttu- ra organizzativa che erogherà le prestazioni, contattando il numero x00 0000000000.
La garanzia Assistenza stradale è offerta in due soluzioni:
Pacchetto Base e Pacchetto Deluxe.
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.
6. Assistenza stradale
PACCHETTO BASE
6.1.1 Soccorso Stradale
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1. Officina mobile - Riparazioni sul posto Qualora a seguito di guasto, esaurimento del- la batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del veicolo, blocco della serratura per furto par- ziale o congelamento, la struttura organizzativa, valutata l’entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al veicolo di ri- prendere la marcia, verificherà la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, la struttura organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazio- ne Traino. Verti terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 160,00. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico di Verti fino al raggiungimento del massimale sopra in- dicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale interve- nuto, in caso di traino.
2. Traino
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Il traino è previsto in caso di:
» guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamen- to del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o con- gelamento
» incidente
» incendio
» tentato furto
» tentata rapina.
Nei casi sopra elencati, Verti, tramite la struttura organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell’Assicurato, a trasportare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina/carrozzeria più vicina al
luogo dell’immobilizzo oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché questo si trovi entro 40 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fer- mo del veicolo.
In caso di chiusura del punto di assistenza di de- stinazione (ore notturne e giorni festivi) il trasporto sarà effettuato negli orari successivi di apertura e la struttura organizzativa provvederà al rimes- saggio del veicolo per un massimo di 72 ore.
Se l’immobilizzo avviene all’estero, il veicolo sarà trasportato all’officina della rete di assistenza oppure all’officina di competenza più vicina al luogo dell’immobilizzo.
In caso di trasporto del veicolo, l’Assicurato sarà messo in condizioni di sicurezza.
Verti terrà a proprio carico il relativo costo di traino fino ad un massimo di € 160,00 per sini- stro; restano a carico dell’Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del veicolo.
Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripri- stino dello stesso restano a carico di Verti purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il massimale sopra indicato.
3. Recupero del veicolo fuori strada
Il recupero del veicolo fuori strada è previsto in caso di:
» guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
» incidente
» incendio.
Nei casi sopra elencati, se il veicolo è fuoriusci- to dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonoma- mente, la struttura organizzativa procura diret- tamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nella sede stra- dale. Verti tiene a proprio carico il costo per il recupero del mezzo, fino a un massimo di € 160,00 per sinistro: l’eventuale eccedenza rima- ne a carico dell’Assicurato.
Se il veicolo ha subito il sinistro durante la cir- colazione al di fuori della sede stradale pub- blica o di aree a essa equiparate (percorsi fuo- ristrada), le spese per il recupero del veicolo restano a carico dell’Assicurato.
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
In caso di:
» guasto, incidente, incendio, tentato furto o ten- tata rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, a seguito dei quali
il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall’officina/ carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo (fanno fede i tempari della casa costruttrice)
6. Assistenza stradale
» oppure in caso di furto o rapina totali Verti, tramite la struttura organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di € 520,00 le spese per il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimen- to del viaggio fino alla destinazione originaria- mente programmata mettendo a loro disposi- zione:
• un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)
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• un veicolo ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 cc., a chilome- traggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le dispo- nibilità e con le modalità applicate dalla So- cietà di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa (ser- vizio erogabile solo in Italia).
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchi- gie relative alle assicurazioni facoltative e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolunga- mento del contratto di noleggio.
Il veicolo sarà messo a disposizione alle condi- zioni di assicurazione previste dalla Società di noleggio, la quale potrà richiedere all’Assicura- to un deposito cauzionale tramite l’esibizione di una carta di credito valida.
Sono esclusi i danni da foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico.
6.1.3 Spese di albergo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Se, a causa di guasto, errato rifornimento, in- cidente, incendio, furto o rapina tentati o totali, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, il veicolo debba restare immo- bilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, Verti, tra- mite la struttura organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 notti e con un massimo complessivo di € 160,00. Sono esclusi i danni da foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico.
6.1.4 Recupero del veicolo riparato
Se, a causa di guasto, incidente, incendio, ten- tato furto o tentata rapina avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, il veicolo rimanga immobilizzato per oltre 32 ore su con- forme comunicazione fatta dall’officina/carroz- zeria presso cui è in riparazione il mezzo, e nel caso in cui Verti, tramite la struttura organizzati- va, abbia già provveduto a far rientrare l’Assicu- rato, la stessa metterà a disposizione dell’Assi- curato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) fino ad un massimo di € 260,00 per andare a recuperare il veicolo riparato.
La prestazione è erogabile nel caso in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente.
PACCHETTO DELUXE
Il pacchetto Deluxe contiene le seguenti presta- zioni:
6.1.5 Traino
Qualora sia impossibile l’utilizzo del Veicolo in conseguenza di:
» Incidente, Guasto, Incendio/esplosione/scop- pio (parziale/totale)
» Furto (tentato/totale con ritrovamento), Xxxxxx (tentata/totale con ritrovamento)
» esaurimento della batteria, errato rifornimento, mancanza di carburante
» carburante congelato
» foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
» atto vandalico
» smarrimento o rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
» dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente o Furto e lo stesso risulti non marciante
» fenomeni naturali
» Uscita di Strada Ed anche:
» mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica la Struttura Organiz- zativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Vei- colo stesso, alternativamente:
» al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
» all’officina di riparazione convenzionata più vicina,
» al luogo indicato dall’Assicurato, oppure
» in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino,
in caso di mancanza di carica della batteria dei Veicoli ad alimentazione elettrica, al punto di ricarica più vicino (torretta), al deposito conven- zionato che garantisca la ricarica, al domicilio, al
posto di lavoro oppure al punto a scelta dell’As- sicurato, purché la destinazione prescelta si trovi entro un tragitto di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo del Veicolo.
6. Assistenza stradale
In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio ca- rico le spese per il traino entro il Massimale di Euro 250 per Sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato:
» le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
» i costi di manodopera e dei ricambi necessa- ri al ripristino del Veicolo;
» le spese per l’intervento dei mezzi eccezio- nali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
» i costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica;
» l’eventuale eccedenza chilometrica e l’even- tuale eccedenza rispetto al Massimale.
6.1.6 Spese di rimessaggio
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Qualora il Veicolo, in conseguenza dell’eroga- zione della Prestazione “Traino” indicata al punto 6.1.5, risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Or- ganizzativa provvederà al suo rimessaggio.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa per le prime 72 ore.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
6.1.7 Officina Mobile
Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi au- tonomamente in conseguenza di:
- Incidente, Guasto, Furto (tentato/totale con ri- trovamento)
- Rapina (tentata/totale con ritrovamento)
- esaurimento della batteria
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o con- gelamento
- montaggio catene da neve ed anche:
- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica.
La Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazio- ne sul posto, verificherà la disponibilità di un’offi- cina mobile nel territorio dove si è verificato il Si- nistro e invierà la stessa per la riparazione o per l’effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria per offrire l’opportunità di una pronta ripartenza
ed autonomia per una breve percorrenza. Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare o ricarica- re la batteria del Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione “Traino” di cui al punto 6.1.5).
La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 200 per Sinistro. Le spese di manodopera per il ripristino del- lo pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio ed il costo del ciclo di ricarica della batteria sono a carico della Compagnia entro il Massimale indicato purché l’intervento av- venga sul luogo di fermo.
Restano a carico dell’Assicurato:
» i costi di manodopera diversi da quelli ri- conosciuti in copertura, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’inter- vento d’urgenza ed ogni altra spesa di ripara- zione effettuata dal mezzo di soccorso;
» l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale.
6.1.8 Recupero del Veicolo fuori strada
Qualora il Veicolo, in caso di:
- Incendio
- Incidente
- Guasto
- foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti dan- neggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggia- to nell’ambito della sede stradale.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 250 per Sinistro. Sono a carico dell’Assicurato:
» le spese per il recupero qualora il Veicolo ab- bia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
» l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale.
6.1.9 Invio taxi
Qualora l’Assicurato, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Traino” indicata al punto 6.1.5, abbia necessità di un mezzo per ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa metterà a di- sposizione un taxi per permettergli di raggiunge- re il centro di noleggio.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo di una corsa entro il Massimale di Euro 50 per Si- nistro. L’eventuale eccedenza rispetto al Mas- simale resta a carico dell’Assicurato.
Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione.
6.1.10 Richiesta documenti
6. Assistenza stradale
Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto totale del Veicolo, desideri avvalersi della Struttura Orga- nizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• certificato cronologico
• certificato di proprietà con annotazione di per- dita di possesso
potrà contattare la Struttura Organizzativa stes- sa, comunicando la targa del Veicolo e inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzati- va, tramite i propri incaricati, provvederà a richie- dere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti, li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ul- teriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Compagnia terrà direttamente a proprio cari- co i relativi costi.
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6.1.11 Informazioni telefoniche su torrette di ricarica
Qualora l’Assicurato desideri ricevere indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino al luogo in cui si trova per il suo Veicolo marciante, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le opportune informazioni.
Le Prestazioni qui di seguito riportate sono operanti solo in Italia.
6.1.12 Veicolo in sostituzione
Qualora, in conseguenza di:
- Incidente
- Guasto
- Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale)
- Furto o Rapina tentati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
- errato rifornimento
- atto vandalico
- smarrimento, Furto, rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o con- gelamento
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada
il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodo- pera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione “Demolizione del Veicolo” in- dicata al punto 6.1.13, Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio
convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un veicolo sostitutivo, non necessariamente di pari tipologia di alimentazione, con cilindrata equiva- lente a quella assicurata e comunque non supe- riore a 1.600 cc, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale veicolo sostitutivo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e co- munque per un massimo di:
- 7 giorni consecutivi per Guasto, errato ri- fornimento, smarrimento/Furto/rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parzia- le o congelamento;
- 10 giorni consecutivi per Incidente, Incendio/ esplosione/scoppio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, atto vandalico, feno- meni naturali, Uscita di Strada;
- 15 giorni consecutivi per demolizione, Furto o Rapina totali.
La Compagnia terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui il veicolo so- stitutivo venga ritirato e riconsegnato sul territo- rio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assi- curato dovrà esibire al centro di noleggio pa- tente di guida in originale e valida.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchi- gie applicate, nonché ogni eventuale ecce- denza di spesa per il prolungamento del con- tratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’Assi- curato.
La Prestazione non è operante per:
• immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecu- zioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cu- mulabili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in pos- sesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
6.1.13 Demolizione del Veicolo
6. Assistenza stradale
Qualora l’Assicurato, a seguito di Guasto, In- cidente, Incendio, in ottemperanza alle dispo- sizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del 30.04.92 art.103; D. Lgs. n.22 del 05.02.1997
art. 46), debba procedere alla cancellazione al
P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assi- curato, organizzerà il recupero del Veicolo me- diante carro attrezzi e la sua demolizione. L’Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del Veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro ed a condizione che il valore com- merciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferio- re ai costi di riparazione.
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documenta- zione:
• libretto di circolazione in originale
• foglio complementare o certificato di proprietà in originale
• targhe autoveicolo
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In caso di assenza di uno o più dei sopraindicati documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell’e- stratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
• codice fiscale (fotocopia)
• documento di riconoscimento valido dell’in- testatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente)
• documento di riconoscimento valido dell’inca- ricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di even- tuali costi di deposito.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
La Prestazione potrà essere erogata solo in as- senza di costi amministrativi pendenti.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i so- praindicati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell’Assi- curato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il Veicolo sarà de- molito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a
tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrez- zi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assi- curato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Restano a carico dell’Assicurato:
- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli in copertura nella presente Prestazione;
- le spese per l’intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Vei- colo.
6.1.14 Supporto alla compilazione del CAI Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Inci- dente, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.
Le Prestazioni qui di seguito riportate sono operanti quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicu- rato.
6.1.15 Viaggio per il recupero del Veicolo ri- parato
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, sia rimasto immobilizzato per oltre 48 ore e co- munque in tutti i casi in cui il Veicolo riparato sia nuovamente in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizio- ne dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo riparato:
- un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe),
oppure
- altro mezzo di trasporto pubblico o privato in- dividuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del biglietto di viaggio di sola andata entro il Massimale di Euro 300 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale re- sta a carico dell’Assicurato.
6.1.16 Viaggio per il recupero del Veicolo ri- trovato
Qualora il Veicolo venga ritrovato marciante in conseguenza di Furto totale, la Struttura Organiz- zativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo ritrovato:
- un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe),
oppure
- altro mezzo di trasporto pubblico o privato in- dividuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
6. Assistenza stradale
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del biglietto di viaggio di sola andata entro il Massi- male di Euro 300 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale re- sta a carico dell’Assicurato.
6.1.17 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il Veicolo, in conseguenza all’erogazio- ne della Prestazione “Traino” indicata al punto 6.1.5, sia rimasto immobilizzato per oltre 48 ore, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe)
oppure
- altro mezzo di trasporto pubblico o privato in- dividuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
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La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di Euro 500 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale re- sta a carico dell’Assicurato.
6.1.18 Spese d’albergo
Qualora il Veicolo, in conseguenza all’erogazio- ne della Prestazione “Traino” indicata al punto 6.1.5, resti immobilizzato e ciò comporti una so- sta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massi- male di Euro 120 per persona e per giorno, con un limite di Euro 600 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale re- sta a carico dell’Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Le Prestazioni qui di seguito riportate sono operanti quando il Sinistro si verifica all’e- stero.
6.1.19 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione che richieda oltre 4 giorni di effetti- va lavorazione certificate, con preventivo a dia- gnosi certa, facendo fede i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro paese) in condi- zioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso con-
tatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso.
Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comuni- cazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia, per un ammon- tare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà de- finito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso entro il Massimale di Euro 1.500 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell’Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di ripa- razione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi dal Massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.
È escluso dalla Prestazione il caso in cui l’entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecu- zione del viaggio.
6.1.20 Anticipo spese per riparazione del Veicolo
Qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’eroga- zione della Prestazione “Traino” indicata al punto 6.1.5), debba sostenere delle spese di riparazio- ne del Veicolo e non gli sia possibile provvede- re direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di Euro 1.000 per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della ri- chiesta, l’ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.
6.2 Obblighi dell’Assicurato per usufruire della prestazione
In caso di sinistro, l’Assicurato deve avvisare Verti ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicu- rative come di seguito indicato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di in- dennizzo né l’erogazione di prestazioni qualora l’Assicurato non si rivolga alla struttura organiz- zativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l’Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa per cause di forza maggiore): in caso di sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assisten-
za, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono la struttura organizzativa al numero
x00 0000000000. L’Assicurato deve:
6. Assistenza stradale
» comunicare alla struttura organizzativa le sue generalità complete, un recapito telefonico, un indirizzo, anche temporaneo, il numero di tele- fono del luogo di chiamata e deve specificare la prestazione richiesta
» fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni, su richiesta della Com- pagnia o della struttura organizzativa.
Possono, inoltre, essere richieste all’Assicurato ulteriori informazioni.
Una volta ricevute le informazioni sopra elenca- te, la struttura organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e conva- liderà il suo diritto ad usufruirne.
Se in un momento successivo emerge che la prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia può recuperare i costi rela- tivi presso chi ha usufruito delle prestazioni.
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Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla strut- tura organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo, su indicazione della struttura orga- nizzativa, dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute sufficienti dalla Compagnia.
L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipa- ta entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli in- teressi al tasso legale corrente.
6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle sin- gole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per si- nistri avvenuti durante e per effetto di:
» gare automobilistiche e motociclistiche (in- cluse relative prove e allenamenti), uso im- proprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o mo- vimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nu- cleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioatti- vi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo
dell’Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci non- ché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni:
» vandalismo o, per le Prestazioni che preve- dono espressamente l’accadimento in coper- tura, atti vandalici di massa e qualsiasi scon- volgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichia- rata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulca- niche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, ca- duta di meteoriti).
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto
3. Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun ge- nere a titolo di compensazione
4. La struttura organizzativa non assume re- sponsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’as- sistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile
5. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla presta- zione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile
6. I massimali indicati per ogni prestazione deb- bono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per Xxxxx
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Com- pagnia decade se l’Assicurato non contatta preventivamente la struttura organizzativa al momento del sinistro; sono esclusi casi di forza maggiore, ritenuti tali a insindacabile giudizio della struttura organizzativa
8. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assi- curazione, i medici che lo hanno visitato o curato sia prima che dopo il sinistro, nei confronti della struttura organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente investiti dall’esame del sinistro stesso
9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che gode di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazio- ne, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro a ogni Compagnia assicuratrice e
6. Assistenza stradale
specificamente alla Compagnia nel termine di 3 giorni, pena la decadenza. Nel caso in cui l’Assi- curato si rivolgesse anche a un’altra Compagnia, queste prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicura- trice che ha erogato la prestazione
10. Per tutto quanto non qui espressamente di- sciplinato, si applicano le disposizioni di Xxxxx.
6.4 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per:
» Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
» Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Er- zegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lus- semburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slo- vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.
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6.5 VERTIAIUTA: servizio aggiuntivo di prenotazione di autoveicolo in Italia
In caso di guasto, incidente, incendio parziale o totale, furto o rapina tentati o totali del veicolo assicurato, a seguito del quale venga erogata la prestazione di Traino prevista al paragrafo 6.1.1 Soccorso stradale, l’Assicurato o il Contraente potranno usufruire di un servizio di prenotazione di un autoveicolo sostitutivo a tariffe agevolate, erogato dalla Struttura organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA. Il servizio è disponibile anche per il pacchetto Deluxe, nei casi non coperti da quanto previsto al paragrafo 6.1.11 Veicolo in sostituzione in Italia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
I costi di noleggio dell’autoveicolo e tutte le spese correlate rimangono a carico dell’As- sicurato. MAPFRE ASISTENCIA è responsabile dell’erogazione del servizio di prenotazione dell’autoveicolo sostitutivo.
L’autoveicolo in sostituzione (adibito a uso priva- to, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato, con il massimo di 1.600cc, a chilometraggio illimitato) viene messo a dispo- sizione:
» tramite le società di autonoleggio convenzio- nate
» presso le stazioni di noleggio di dette società
» in relazione agli orari di apertura delle stesse
» secondo le disponibilità locali e alle condizioni previste nella convenzione tra MAPFRE ASI- STENCIA e le società di autonoleggio.
Su richiesta della società di noleggio verrà richie- sto all’Assicurato un deposito cauzionale.
Se l’Assicurato non ha una carta di credito e/o un documento di identità valido oppure se l’u- tilizzatore del veicolo assicurato ha meno di 21 anni, potrebbe essere difficoltoso individuare una società di Autonoleggio disponibile a ero- gare il servizio.
VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI Evoluzione Classi Variazione di Bonus Malus percentuale | |
2 - 1 | -8,45% |
3 - 2 | -5,33% |
4 - 3 | -1,33% |
5 - 4 | -2,56% |
6 - 5 | -3,70% |
7 - 6 | -2,41% |
8 - 7 | -3,49% |
9 - 8 | -3,37% |
10 - 9 | -11,00% |
11 - 10 | -2,91% |
12 - 11 | -10,43% |
13 - 12 | -4,96% |
14 - 13 | -17,69% |
15 - 14 | -33,78% |
16 - 15 | -18,08% |
17 - 16 | -23,01% |
18 - 17 | -17,37% |
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Come funziona la formula del Bonus Malus per l’assegnazione della classe di merito?
La formula Bonus Malus prevede ri- duzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o pre- senza di sinistri nei periodi di osser- vazione.
In assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto, in vigore all’atto del rinnovo, i coeffi- cienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.
Cos’è il periodo di osservazione?
È il periodo che viene preso come riferimento per l’assegnazione della classe di merito CU. Durante la prima annualità assicurativa,
il periodo va dal giorno della decorrenza della polizza fino a 60 giorni prima della scadenza.I periodi delle annualità successive alla prima, iniziano 60 giorni prima della decorrenza della polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
Evoluzione delle classi di Bonus Malus | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,650 |
2 | 0,710 |
3 | 0,750 |
4 | 0,760 |
5 | 0,780 |
6 | 0,810 |
7 | 0,830 |
8 | 0,860 |
9 | 0,890 |
10 | 1,000 |
11 | 1,030 |
12 | 1,150 |
13 | 1,210 |
14 | 1,470 |
15 | 2,220 |
16 | 2,710 |
17 | 3,520 |
18 | 4,260 |
In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la pro- cedura di riciclo dei sinistri tardivi,i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osser- vazione per i quali sia stata accertata la respon- sabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.
L’art. 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall’art. 00 xxx xxx Xxxxxxx Leg- ge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in as-
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
senza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella polizza. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto ripor- tata.
All’atto della stipula della polizza, la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restan- do il diritto della compagnia di richiedere ulterio- re documentazione comprovante le dichiarazio- ni fornite dagli assicurati.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Al momento dell’acquisto della polizza, se l’at- testato di rischio non risulta presente nella ban- ca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, al- meno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Xxxxx rende disponibile l’attestato di rischio nell’area personale my Verti sul sito xxxxx.xx Il Contraente può richiedere la consegna dell’at- testato di rischio anche tramite email. Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.
Situazione del veicolo e situazione contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare | |
1 | Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di uno anno | Classe di merito ri- portata sull’attesta- to di rischio, relati- va alla precedente assicurazione | » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l’attestato di rischio risulti scaduto da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
2 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di pro- prietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabil- mente convivente) di un veicolo della stessa o di differente tipolo- gia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchi- gia (agevolazione così detta Legge Bersani). | Classe di merito maturata sul veico- lo già assicurato | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabil- mente convivente), certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
4 | Attestato di rischio in- dicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito riportata sull’atte- stato di rischio, se i veicoli appartengo- no alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli ap- partengono a una tipologia diversa | » documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’ attestato di rischio » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità). |
5 | Veicolo rubato, assi- curato in forma Bonus Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall’atte- stato di rischio rela- tiva alla precedente assicurazione | » copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente » copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
6 | Mancanza di attestato di rischio o della documentazione spe- cifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatrico- lazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno | Classe di merito 18 | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza. |
7 | Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni. | Classe di merito risultante dall’At- testato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulte- riore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicu- rare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un fa- miliare stabilmente convivente | » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinno- vo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabil- mente convivente/certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone pre- senti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
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Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?
Il documento di riferimento per la determinazione della classe di meri- to è l’attestato di rischio.
Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell’attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza sinistri.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
Al fine di stabilire la classe di conversione uni- versale, denominata CU, come da criteri ripor- tati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull’attestato di rischio per:
» determinare una classe di merito, consideran- do le annualità complete, a eccezione di quel- la in corso, senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza sinistri con responsabilità principale
» considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l’annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazio- ne di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione
Per le annualità successive a quella della stipula, all’atto del rinnovo la polizza è assegnata alla classe di merito di pertinenza in base alla tabel- la di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati da Verti per il risarci- mento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la respon- sabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.
In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:
» i contratti di assicurazione non subiranno l’ap- plicazione del Malus
» nell’attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente
corresponsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabi- lità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus
In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, la polizza è considerata immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di de- nuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento. Inoltre all’atto del rinnovo l’assicurato, esclu- sivamente persona fisica e purché il contratto sia privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni potrà richiedere l’applicazione della classe di merito risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulterio- re veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabil- mente convivente (così detta Rc familiare).
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli attestati di rischio, consente al Contraente/Proprietario la com- parazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.
Come previsto dall’art. 134 del Codice delle Assi- curazioni, le informazioni relative all’attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite diretta- mente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.
L’attestato di rischio non può essere rilasciato se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Il periodo di validità dell’attestato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della polizza. Tuttavia ai sensi dell’art. 134 com- ma 3 del Codice delle Assicurazioni, l’ultimo attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
» cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, espor- tazione definitiva all’estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assi- curato
» risoluzione della polizza a seguito di sospen- sione senza riattivazione
» mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo.
Criteri di attribuzione della classe di merito CU Classe di 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri merito | |||||
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Se hai bisogno di modificare la tua polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:
» tramite form nella pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 2 - Modifiche alla polizza
» via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) .
Tipo di modifica | Documentazione richiesta |
Sostituzione con un altro veicolo | Comunicare la modifica a Verti chiamando il numero 0236617100 e inviare: » libretto o documento unico di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » appendice di polizza firmata. |
Sospensione delle garanzie in corso di polizza | Inviare: » richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato e la carta verde » autorizzazione della Società vincolataria, se il contratto è grava- to da vincolo. Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx |
Riattivazione delle garanzie | Contattare il Servizio Clienti Verti al numero 0236617100. |
Trasferimento di proprietà con cessione di polizza | Inviare: » richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal Con- traente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scari- cato dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx |
Trasferimento di proprietà senza cessione di polizza | Inviare: » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. |
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio | Inviare: » richiesta di risoluzione della polizza, corredata dalla dichiarazio- ne di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l’alienazione del veicolo. In particolare per: » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autoriz- zato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo. Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx |
Risoluzione della polizza per furto o per appropriazione indebita | Inviare: » copia della denuncia di furto o per appropriazione indebita pre- sentata all’Autorità competente. |
Risoluzione consensuale della polizza | Inviare: » richiesta di risoluzione del contratto » dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel pe- riodo di validità della polizza. |
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Informativa privacy
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei Dati (di seguito an- che “GDPR”), prevede in capo a Verti Assicura- zioni S.p.A. con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxx, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemen- te “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente questa informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i Dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso Terzi (di seguito i “Dati”).
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Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura di questo documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamen- te o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, anche regi- strate, servizi di chat online, o come conseguen- za della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (“preventivazione”) e/o per la gestione ed esecuzione del contratto as- sicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso Paesi Terzi che possa essere effet-
tuato per le finalità descritte nell’Informativa Sup- plementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all’Allegato A.
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finan- ziaria del cliente e potenziale cliente.
Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e poten- ziale cliente, quest’ultimo garantisce di aver otte- nuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei Dati sopra men- zionati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunica- zioni e degli altri termini stabiliti in questo docu- mento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di 18 anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di 18 anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte in questo documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Il cliente e potenziale cliente garantisce l’esattez- za e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comuni- care a Verti qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | Verti Assicurazioni S.p.A. |
Finalità del trattamento | » preventivazione » gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicura- tiva e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo » gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pub- blicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » esecuzione degli obblighi di Legge, regolamentari e conservativi. |
Legittimazione e base giuridica del trattamento | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di Xxxxx. |
Destinatari | I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all’interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicura- tiva; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligato- ria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società di servizi. I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Conservazione dei dati | i Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo neces- sario stabilito da obblighi di legge o amministrativo-contabili o per garantire l’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti. |
Diritti del cliente e potenziale cliente | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all’Allegato A. |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Informativa privacy
In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momen- to, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all’Allegato A.
INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Allegato A
1. Titolare del trattamento
Le informazioni e/o i Dati personali volontaria- mente comunicati o acquisiti presso terzi, non- ché tutti i Dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se co- municati, anche i Dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:
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» denominazione: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “Verti”) Xxxxxx Xxxxxxx, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
» indirizzo postale: Xxx X. Xxxxx 00, 00000 Xxxx- xxx Xxxxxxx (XX)
» recapito Telefonico: 02217251
» indirizzo web:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx Sezione Privacy
» contatto del Data Protection Officer /Respon- sabile per la Protezione dei Dati
Il Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappre- sentante. L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti, è disponibile presso la sede del titolare.
2. Finalità del trattamento dei Dati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e poten- ziale cliente, direttamente o attraverso un inter- mediario, eventualmente integrati con Dati raccolti presso Terzi, inclusi i dati disponibili presso la ban- ca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i Dati disponibili pres- so le banche Dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti at- traverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate, sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del ser- vizio, servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed ese- cuzione del contratto assicurativo, per la richiesta e l’efficientamento di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattua- le e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi
comunicazione o trasferimento di dati verso Pa- esi Terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:
a) calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurati- vo “Preventivazione” mediante una delle se- guenti modalità:
i. inserendo tutti i Dati, necessariamente ri- chiesti, in modo dettagliato, secondo la pro- cedura ordinaria di Preventivazione
ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della Responsabilità Civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del Proprieta- rio che ci consentono l’acquisizione in via automatica dei Dati relativi al veicolo (mar- ca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito “bonus-malus”, etc.) presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di mo- dificare sulla base della documentazione ufficiale (ad esempio carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la così detto Preventivazione “veloce”.
La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei Dati raccolti presso l’inte- ressato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l’adempimento di ogni obbligo di Legge richiesto nell’ambito dell’esercizio dell’attivi- tà assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l’uso della posta, del telefono anche cellu- lare, della posta elettronica o di altre tec- niche di comunicazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai Dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione preve- de l’ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell’invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l’invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della prece- dente richiesta formulata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procede- re al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati include- ranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per
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Allegato A
le operazioni di pagamento. A tal fine Xxxxx la informa che controllerà e aggiornerà i Dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicu- rativo saranno gestite mediante l’uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di co- municazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai Dati di recapito indicati dall’interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicu- rativa ed eventuali garanzie accessorie;
b) gestione ed esecuzione del contratto assicu- rativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sini- stri e per ogni altra attività attinente esclusiva- mente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui Xxxxx è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx, adem- pimento di ogni obbligo di Legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all’esercizio dell’attività assicu- rativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed inve- stigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurati- vi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffa- rie, miglioramento delle prestazioni di Xxxxx nell’ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negozia- zione, rapporto precontrattuale e/o contrat- tuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle atti- vità con intermediari assicurativi. L’implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del pro- dotto per cui è stato richiesto un preventivo, o altri rami assicurativi distribuiti dalla mede- sima impresa, indirizzata ai Dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi
quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dall’Art. 82 del Re- golamento n. 40/2018 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assi- curativo indirizzata ai dati di recapito già co- municati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggi- stica istantanea o social network;
e) previo suo consenso, invio di materiale pub- blicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni com- merciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ri- comprendere anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradi- zionale.
Tutti i Dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o corre- lati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.
Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni auto- matizzate.
3. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità car- tacee ed è svolto direttamente dall’organizzazio- ne di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all’interno dell’Unione Europea; da sog- getti esterni a tale organizzazione, facenti parte della così detta catena assicurativa; nonché da Società di servizi, che sono state da noi nomi- nate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informa- tivi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla Società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra suc-
Allegato A
cessiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l’uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce.
4. Dati relativi allo stato di salute
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Ai fini della Preventivazione non è prevista la rac- colta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Xxxxx potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Xxxx relativi allo stato di salute dell’interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).
5. Periodo di conservazione dei Dati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Se la preventivazione non conduce alla conclu- sione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Pre- ventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l’obbligo di conservazio- ne stabilito dalla Legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal sud- detto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, laddove effettuata. Per finalità di marketing i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.
6. Legittimazione per il trattamento dei Dati La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specifica- te al precedente punto 2 è l’esecuzione del con- tratto assicurativo e l’adempimento di obblighi di legge o amministrativo contabili.
Il trattamento dei medesimi dati, esclusi quelli re- lativi allo stato di salute, può fondarsi anche sulla base giuridica del legittimo interesse.
La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l’offerta futura di prodotti e servizi o altre comunicazioni promozionali di cui al pre- cedente punto 2 è il consenso che l’interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso
condizioni la gestione ed esecuzione del contrat- to assicurativo.
Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Xxxxx i suoi Dati per la sottoscrizione del contrat- to di Assicurazione. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l’impossibilità da parte di Xxxxx di concludere o eseguire i relativi contratti di Assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.
7. Destinatari dei Dati
I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:
a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i dipen- denti di volta in volta addetti alla gestione del- la sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della così detta “catena assicurativa”. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunica- ti a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costan- temente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle fro- di e del finanziamento del terrorismo median- te i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima;
b) essere comunicati a tutte le Società del Grup- po MAPFRE (xxx.xxxxxx.xxx), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l’in- teressato ed il Gruppo MAPFRE;
c) con inclusione di quelli relativi allo stato di sa- lute, essere comunicati per l’adempimento di tutti gli obblighi di Legge e di contratto:
- agli altri soggetti del settore assicurativo (così detto catena assicurativa) quali assicu- ratori di controparte (ivi comprese le com- pagnie o le Società cui sia affidata la ge- stione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventual- mente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, Legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, So- cietà di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l’IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei qua-
li la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l’Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile)
Allegato A
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l’ANIA (Associazione Na- zionale Imprese Assicuratrici), CARD (Con- sorzio per la Convenzione Risarcimento Di- retto) e l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle Società di assicurazione
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- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pa- gamento di sinistri; Società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; Società di revisione e con- sulenza; studi legali e tributari; Società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; Società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; so- cietà di recupero crediti.
Nell’ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso Paesi Terzi o verso organizzazioni interna- zionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Com- missione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso Paesi Terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei Dati ade- guato dovranno essere effettuati solo in condi- zioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.
Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei Dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della co- municazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
8. Accesso all’Area Personale e relativi servizi L’accesso all’Area Personale e relativi servizi ri- chiede un’identificazione univoca dell’utente. Durante la navigazione viene chiesto di sceglie- re ed indicare le proprie credenziali di accesso (Username e Password). La Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall’utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell’utente.
Il conferimento di tali Dati è totalmente facolta- tivo, tuttavia il mancato conferimento compor- terà l’impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.
Per motivi di sicurezza, le credenziali di acces- so non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non
autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si as- sume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere “occupate” da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.
9. Diritti dell’interessato
In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l’interessato ha i seguenti diritti:
» Ottenere conferma, da parte di Xxxxx, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
» richiedere la rettifica di Dati inesatti
» richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Xxxxx cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
» richiedere l’applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei Dati stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri sog- getti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di uno Stato Membro
» opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Xxxxx dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto sal- vo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami
» ricevere, in un formato strutturato, di uso co- mune e leggibile da un dispositivo automati- co, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiede- re che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile
» revocare il consenso concesso, se pertinen- te, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.
Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finali- tà di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging sy- stem (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l’organizza-
Allegato A
zione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (po- sta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di ope- rare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazio- ne, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante le- gale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx) oppure colle- gandosi al sito
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xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx,
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
sezione Privacy, e comunicandoci la sua richie- sta. L’interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
In conformità all’Allegato 3 - Regolamento Ivass n. 40/2018
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Allegato 3
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmet- tere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qua- lora non prevista, del primo contratto di assicura- zione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e col- locamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distri- butore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
x. Xxxxx Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE IN- TERNACIONAL, S.A.
b. Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese di Assi- curazione tenuto dall’IVASS e ne è soggetta a controllo.
c. Sede legale: xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx
d. Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: infor- xxxxxxx@xxxxx.xx; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxx@xxx.xxxxx.xx
e. Sito internet: xxx.xxxxx.xx
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’im- presa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tute- la del contraente
a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa prepo- nente. I reclami all’impresa devono essere pre- sentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTRO- VERSIE? – All’impresa assicuratrice.
Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo - alla sezione
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All’IVASS.
b. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avva- lersi di altri eventuali sistemi alternativi di risolu- zione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
NFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRO- DOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
In conformità all’Allegato 4 - Regolamento Ivass n. 40/2018
Allegato 4
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmet- tere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente docu- mento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
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Impresa distributrice e numero di iscrizione all’Al- bo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscrit- ta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS.
Sezione I – Informazioni sull’attività di distribu- zione e consulenza
Contattando il servizio clienti di Verti il cliente po- trà ricevere le informazioni e l’assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizza- ta, ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le ri- chieste e le esigenze del Contraente.
Sezione II – Informazioni relative alle remune- razioni
Il personale dipendente di Xxxxx, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di as- sicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiet- tivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall’Assicurato.
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
In conformità all’Allegato 4-ter - Regolamen- to Ivass n. 40/2018
Allegato 4 ter
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizio- ne del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnolo- giche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga me- diante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del con- tratto di assicurazione.
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Impresa distributrice e numero di iscrizione all’Al- bo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscrit- ta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS.
SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBU- ZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
a. obbligo di consegna al contraente dell’allega- to 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a dispo- sizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologi- che, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esi- stente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Rego- lamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del con- tratto di assicurazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
c. obbligo di consegnare copia della documen- tazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di coper- tura assicurativa e previdenziale del contraen- te o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contra- ente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il con- tratto di assicurazione proposto e non appar- tiene alle categorie di clienti per i quali il pro- dotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per com- prendere le caratteristiche e il mercato di riferi- mento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e compren- sibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemen- to utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.