Swiss-European Mobility Programme - Mobilità studenti a fini di traineeship
Swiss-European Mobility Programme - Mobilità studenti a fini di traineeship
Accordo finanziario
[Nome dell’istituto svizzero che si occupa della mobilità]
[Indirizzo ufficiale]
qui di seguito denominato «istituto», rappresentato ai fini della firma del presente contratto da
[Nome, cognome e funzione]
e
[Nome e cognome dello/a studente/studentessa]
[Indirizzo privato]
denominato/a qui di seguito «beneficiario/a»1, concordano che le Condizioni e i documenti elencati di seguito:
Condizioni generali
«Learning Agreement for Traineeships» incl. Impegno per la Qualità
costituiscono parte integrante del presente contratto («contratto»).
CONDIZIONI
ART. 1 – SCOPO DELLA SOVVENZIONE
1.1 L'istituto fornirà il supporto finanziario al/alla beneficiario/a per la realizzazione di un traineeship nel quadro del Swiss-European Mobility Programme, finanziato dalla Confederazione svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI e dall’agenzia Movetia tramite l’istituto svizzero che si occupa della mobilità.
1.2 Il/la beneficiario/a accetta la sovvenzione e si impegna a rispettare e realizzare il traineeship come descritto e concordato nel «Learning Agreement for Traineeships».
1.3 Con il presente contratto, il/la beneficiario/a dichiara di aver preso atto dei termini e delle condizioni definiti nel presente contratto e di accettarli. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto.
ART. 2 – DURATA
2.1 Il contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte dell’ultima delle due parti.
2.2 Il traineeship inizierà non prima del [data gg-mm-aaaa] _________________ e terminerà al più tardi il [data gg-mm-aaaa] _________________
ART. 3 – ASSICURAZIONE (in alternativa può essere utilizzato il modulo «Dichiarazione di copertura assicurativa da parte dello/a studente/studentessa»; in questo caso si prega di aggiungere gli opportuni riferimenti)
L’istituto aggiungerà una clausola al presente contratto in modo da garantire che lo/a studente/studentessa sia chiaramente informato/a degli eventuali problemi correlati alle assicurazioni come previsto nell’Impegno per la Qualità. Detta clausola evidenzierà quali assicurazioni sono obbligatorie (sono consigliate almeno un’assicurazione contro gli infortuni e una polizza assicurativa sul posto di lavoro). Per le assicurazioni obbligatorie, nel contratto devono essere riportate le seguenti informazioni: soggetto che stipula l’assicurazione (organizzazione ospitante, istituto di origine o studente/studentessa tirocinante). Le seguenti informazioni sono opzionali ma consigliate: numero/riferimento dell’assicurazione e compagnia assicurativa.
Ciò dipende in gran parte dalle disposizioni legali e amministrative nel paese di origine e in quello ospitante.
3.1 Copertura assicurativa sanitaria
Questo contratto dovrà attestare che è stata predisposta la copertura assicurativa sanitaria.
Di norma, per le mobilità da o verso un paese europeo, la copertura di base viene fornita anche dal Servizio sanitario nazionale del paese di origine dello/a studente/studentessa durante il suo soggiorno mediante la tessera sanitaria europea. Ciononostante, per le mobilità da o verso altri paesi, la copertura nazionale della/o studente prevista da un’assicurazione privata potrebbe non essere sufficiente, specialmente in caso di rimpatrio e di specifici interventi medici. In questo caso, un’assicurazione privata complementare potrebbe essere utile. L’istituto svizzero è responsabile del fatto che questi/a sia consapevole dei problemi concernenti l’assicurazione sanitaria.
3.2 Polizza assicurativa (contro i danni eventualmente causati dallo/a studente/studentessa sul posto di lavoro)
Questo contratto dovrà attestare che e come sia stata predisposta la copertura assicurativa sul posto di lavoro.
La polizza assicurativa copre i danni causati dallo/a studente/studentessa durante il suo soggiorno all’estero (indipendentemente dal fatto che si trovi al lavoro o meno). L’organizzazione in questo senso varia a seconda del paese impegnato nel programma di mobilità a fini di traineeship. I/le tirocinanti corrono quindi il rischio di non essere coperti/e dall’assicurazione. Per questo motivo l’istituto svizzero è responsabile della verifica dell’obbligatorietà della polizza assicurativa volta a coprire almeno i danni causati dallo/a studente/studentessa tirocinante sul posto di lavoro. Il «Learning Agreement for Traineeships» fornisce chiarezza sull’esistenza o meno di una copertura da parte dell’organizzazione ospitante. Se la legislazione vigente nel paese ospitante non prevede l’obbligo di copertura assicurativa, l’organizzazione ospitante non può essere obbligata in questo senso.
3.3 Assicurazione contro gli infortuni relativa alle mansioni dello/a studente/studentessa (che copra almeno i danni causati dallo/a studente/studentessa sul posto di lavoro)
Questo contratto dovrà attestare che e come sia stata predisposta l’assicurazione contro gli infortuni.
Detta assicurazione copre i danni occorsi ai/alle dipendenti e dovuti a infortuni sul lavoro. In molti paesi i/le dipendenti sono assicurati/e contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, la misura in cui detta copertura si applica anche ai/alle tirocinanti può variare a seconda del paese impegnato nel programma di mobilità a fini di traineeship. L’istituto svizzero è responsabile della verifica della sussistenza dell’assicurazione contro gli infortuni sul posto di lavoro. Il «Learning Agreement for Traineeships» fornisce chiarezza sull’esistenza o meno di una copertura da parte dell’organizzazione ospitante. Se l’organizzazione ospitante non fornisce tale copertura (che non può essere imposta se la legislazione nazionale del paese ospitante non lo prevede), l’istituto svizzero garantirà che il/la tirocinante sia coperto/a da tale assicurazione (sottoscritta dall’istituto di origine, su base volontaria come parte della gestione qualità) o dallo/a studente/studentessa tirocinante stesso/a).
ART. 4 – FINANZIAMENTO DEL PERIODO DI MOBILITÀ
4.1 L’importo massimo della sovvenzione volta a co-finanziare il traineeship è pari a CHF ______(sovvenzione per viaggio eco-responsabile inclusa, se applicabile).
4.2 L'importo finale per il traineeship sarà determinato in base al numero di giorni effettivi dello stage con una rata di CHF 440 al mese per una mobilità in ambito europeo e con un importo di CHF 500 al mese per una mobilità su scala mondiale2. Il/la beneficiario/a deve dimostrare le effettive date di inizio e di fine del traineeship.
4.3 Sovvenzione per viaggio eco-responsabile
Per la mobilità europea, la Sovvenzione per viaggio eco-responsabile di CHF 100 è inclusa nella sovvenzione per il traineeship.
Il mio viaggio sarà eco-responsabile : Sì ☐ No ☐
Rispondendo "sì", mi impegno a:
utilizzare questo contributo per avvalermi di un mezzo di trasporto a basse emissioni di CO2 come il treno, l'autobus o il car pooling per il mio viaggio andata e ritorno (per recarmi nel paese ospitante e per rientrare nel mio paese d’origine);
presentare una prova d’acquisto del/dei titolo/i di trasporto;
restituire integralmente o in parte questo contributo se non effettuo il soggiorno all’estero, se lo interrompo o se violo gli obblighi qui indicati.
Rispondendo “no”, non ho diritto alla sovvenzione di CHF 100 per un viaggio eco-responsabile.
ART. 5 – DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO
5.1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del contratto dovrà essere effettuato un pagamento di CHF ______ a favore del/della beneficiario/a, pari al [tra il 70 e il 100%] dell’importo massimo della sovvenzione.
5.2 Se il pagamento ai sensi dell’art. 4.1 è inferiore al 100% dell’importo massimo della sovvenzione, il pagamento del saldo s’effettua poco prima della fine del periodo di mobilità o in seguito alla presentazione di un rapporto finale che sarà considerato come la richiesta di pagamento del saldo da parte del/della beneficiario/a. L’istituto avrà 30 giorni civili per effettuare il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero nel caso in cui sia dovuto un rimborso.
5.3 La Sovvenzione per viaggio eco-responsabile di CHF 100 viene corrisposta in base alle regole stabilite dall’istituto svizzero che si occupa della mobilità.
ART. 6 – COORDINATE BANCARIE (in alternativa può essere utilizzato un altro strumento; in questo caso si prega di aggiungere gli opportuni riferimenti)
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario del/della beneficiario/a come indicato di seguito:
Nome della banca (o indicazione «Conto corrente postale»): __________________________________
Indirizzo della filiale: __________________________________
Conto intestato a: __________________________________
Numero completo di conto corrente (bancario/postale): __________________________________
IBAN: __________________________________
ART. 7 – CLAUSOLA SALVATORIA, LEGGI PERTINENTI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
8.1 Se una disposizione del presente contratto dovesse rivelarsi o divenire invalida o inefficace, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni. La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita con un'altra disposizione valida ed efficace che rifletta il più possibile le intenzioni economiche della disposizione invalida o inefficace.
8.2 Il presente contratto è interamente soggetto a ed è stato formulato secondo le leggi svizzere, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato).
8.3 Il Tribunale, designato in conformità alle leggi svizzere, sarà il solo competente per la risoluzione delle controversie tra l’istituto e il/la beneficiario/a per quanto riguarda l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente contratto, se tali controversie non possono essere ricomposte amichevolmente.
Il/la beneficiario/a accetta che l’istituto svizzero elabori i suoi dati personali e quelli che sono stati generati durante il suo soggiorno per fini di mobilità. Qualora dovesse risultare necessario, il/la beneficiario/a autorizza altresì la trasmissione dei dati tra gli istituti. Inoltre, prende atto che l’istituto svizzero è tenuto a trasmettere i dati di cui sopra all’agenzia nazionale svizzera Movetia, incaricata dal governo svizzero di implementare il Swiss-European Mobility Programme SEMP, per assicurarsi che sia applicato in conformità alle regole stabilite.
FIRME
Il/la beneficiario/a: Per l’istituto:
_______________________ _______________________
Luogo, data Luogo, data
_______________________ _______________________
Firma Firma
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – Responsabilità
Ciascuna parte del presente contratto esonererà l’altra parte da responsabilità civili per eventuali danni subiti da detta parte o dal relativo staff a causa dell’esecuzione del presente contratto, purché detti danni non siano dovuti a negligenza grave e intenzionale da parte dell’altra parte o del suo staff.
L’agenzia nazionale Movetia o il suo staff declinano qualsiasi responsabilità in ogni circostanza e per qualsiasi motivo in caso di reclamo ai sensi del contratto per danni provocati durante il periodo di mobilità, e l’istituto esonererà l’agenzia Movetia e il suo staff da qualsiasi responsabilità in caso di reclamo. Di conseguenza, l’agenzia Movetia non prenderà in considerazione richieste di risarcimento o di rimborso contestualmente a detti reclami.
Art. 2 – Termine del contratto
Nel caso in cui il/la beneficiario/a non risulti in grado di adempiere agli obblighi stabiliti nel contratto, e indipendentemente dalle conseguenze previste ai sensi delle leggi pertinenti, l’istituto è legalmente autorizzato a terminare o rescindere il contratto senza ulteriori formalità di tipo legale se il/la beneficiario/a non intraprende alcuna azione entro un mese dalla ricezione della comunicazione per lettera raccomandata.
Se il/la beneficiario/a termina il contratto prima del termine previsto o non rispetta i termini del contratto secondo le leggi, dovrà rimborsare l’importo della sovvenzione già versato.
In caso di interruzione da parte del/della beneficiario/a per cause di forza maggiore, ad es. una situazione eccezionale imprevista o un evento al di là del controllo del/della beneficiario/a e non imputabile a errori o a negligenza di quest’ultimo/a, questi/a sarà autorizzato/a a ricevere l’importo della sovvenzione corrispondente al periodo effettivo di traineeship. Se l’importo totale dei pagamenti effettuati in precedenza a favore del/della beneficiario/a supera l’importo della sovvenzione corrispondente al periodo effettivo di traineeship, il/la beneficiario/a rimborserà immediatamente all’istituto l’importo in eccesso.
Art. 3 – Protezione dei dati
Tutti i dati personali inclusi nel contratto saranno trattati dall’istituto in accordo con le disposizioni stabilite dalle leggi svizzere.
Tali dati saranno trattati solamente a fini di implementazione, gestione e monitoraggio del contratto, fatta salva l’eventuale trasmissione agli enti incaricati delle attività di monitoraggio o di ispezione. Il/la beneficiario/a avrà diritto ad accedere ai propri dati personali e a rettificarli se necessario. Se il/la beneficiario/a ha dubbi o domande inerenti alle modalità di trattamento dei propri dati personali, dovrà rivolgersi all’istituto.
Art. 4 – Controlli e verifiche
La parti contraenti si impegnano a fornire informazioni dettagliate su richiesta dell’istituto, dell’agenzia Movetia o di qualsiasi ente autorizzato dall’agenzia Movetia al fine di verificare che il traineeship e le disposizioni del contratto siano opportunamente implementati. Le parti conserveranno i documenti relativi alla mobilità per un periodo di 10 anni.
1 Se, nel seguente documento, si usa la forma sdoppiata (beneficiario/a) per descrivere una persona, sono coinvolti e ci si rivolge sempre a tutti i generi.
2 Il/La beneficiario/a finale ha diritto a una sovvenzione soltanto se si sposta fisicamente dall’istituto di provenienza a quello ospitante. In caso di «blended mobility» o di mobilità virtuale non verrà erogata alcuna sovvenzione.