CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1
CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO E DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
E DEGLI INFORTUNI ex lege
La presente Convenzione riguarda condizioni di polizza che, per la parte relativa alla Responsabilità Civile e la Responsabilità Patrimoniale, sono prestate nella forma “Claims Made”. Ciò significa che copre le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato e gli eventi notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
DEFINIZIONI PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO E DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ai sensi della presente Xxxxxxx. |
ASSICURATORE/I: | …………………………………… |
BROKER: | Aon S.p.A.- Xxx X. Xxxxx 0/00- 00000 XXXXXX, l’intermediario di assicurazione a cui il contraente ha affidato la gestione del contratto. |
CIRCOSTANZA: | Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il Periodo di Assicurazione, da cui possa derivare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato. |
CIRCOSTANZA NOTA MANIFESTA: | Qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all’Assicurato o del quale l’Assicurato sia venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di Assicurazione e/o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità in Convenzione, e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato. |
CIRCOSTANZA NOTA NON MANIFESTA: | Qualsiasi atto o fatto, che non sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, del quale l’Assicurato sia venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di Assicurazione e/o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità in Convenzione, e che possa essere collegato a |
una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato | |
CONTRAENTE: | il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione. |
COSTI DI DIFESA: | xxxxxxx e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto degli Assicuratori per le indagini, la mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato. Con riferimento procedimenti civili i Costi di Difesa sono prestati sulla base del disposto dell’art. 1917, comma 3 c.c. |
DANNO: | qualsiasi pregiudizio provocato a terzi nell’esercizio delle attività assicurate dalla presente Convenzione. Si intende espressamente compreso qualsiasi danno di natura patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. |
FRANCHIGIA/SCOPERTO: | l’ammontare di danno che rimane a carico dell’Assicurato, la franchigia essendo espressa in cifra fissa e lo scoperto in percentuale. Tale importo non può essere posto a carico dei terzi, per cui l’Assicuratore provvederà all’integrale risarcimento del danno ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall' Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo. |
MASSIMALE: | la massima esposizione dell’Assicuratore per ogni sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione, come indicato nella Scheda di Polizza. L’Assicuratore/i non sarà esposto per una somma superiore al massimale indicato nella Scheda di Polizza, per ogni Sinistro e per ogni Periodo d Assicurazione, anche se per lo stesso Sinistro o per lo stesso Periodo di Assicurazione siano operanti garanzie che prevedano massimali dedicati, xxxxx i sottolimiti ove previsti dalle singole garanzie. |
PERIODO DI ASSICURAZIONE: | Il periodo indicato nella Scheda di Polizza che rappresenta il periodo di efficacia del contratto. |
POLIZZA: | Il documento che prova l’Assicurazione |
PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente all’ Assicuratore |
QUESTIONARIO | la proposta di assicurazione che deve essere compilata e sottoscritta dal Contraente e che forma parte integrante del presente contratto. |
RISARCIMENTO: | la somma dovuta dall’Assicurato e per conto dello stesso |
dagli Assicuratori a terzi in caso di sinistro. | |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: | (i) la prima richiesta scritta volta ad ottenere il risarcimento di danni provocati a titolo di responsabilità civile da un Assicurato; (ii) un procedimento civile, penale o amministrativo, istanza di mediazione civile, negoziazione assistita, volto ad ottenere il risarcimento dei Danni conseguenti a responsabilità civile; (iii) la prima richiesta scritta di un terzo volta ad ottenere il risarcimento per una presunta affermazione diffamatoria o calunniosa di un Assicurato nell’esercizio delle attività assicurate. |
SCHEDA DI POLIZZA: | il documento allegato alla Polizza che contiene il numero assegnato a questo contratto e altri estremi contrattuali. |
SINISTRO: | la notifica agli assicuratori di una Richiesta di Risarcimento o di una Circostanza |
SEZIONE PRIMA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articoli 1892, 1893 e 1898 C.C.).
Articolo 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni stipulate sullo stesso rischio.
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Qualora il singolo Assicurato o il Contraente abbia in corso o sia comunque operante altra polizza di responsabilità civile professionale, la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima polizza e a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie prestate dalla prima polizza.
Articolo 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In occasione dei rinnovi sono previsti 30 giorni di comporto
Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.).
Articolo 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro. Comunicazione delle Circostanze
L'Assicurato o il Contraente dovrà dare avviso scritto agli Assicuratori, tramite il Broker, del ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento.
Il termine di cui all’art. 1913 comma I del Codice Civile è elevato a 15 giorni
I. L’Assicurato o il Contraente dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla richiesta di risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi degli Assicuratori e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile. In particolare, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori l'Assicurato o il Contraente non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.)
II. l’Assicurato o il Contraente ha facoltà di comunicare agli Assicuratori, tramite il broker, qualsiasi Circostanza, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d’assicurazione, fermo quanto previsto all’art.1898 c.c. in merito all’aggravamento del rischio.
Articolo 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
La presente polizza non prevede la possibilità di recesso da parte dell’Assicuratore in caso di Sinistro nel corso del Periodo di Assicurazione o del periodo di ultrattività.
Art. 9 – Durata dell’assicurazione e rinnovo
La durata della presente Polizza è fissata in tre anni con facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore a partire dallo scadere della seconda annualità, con 60 giorni di preavviso e fatto salvo quanto previsto all’art. 18 “Massimale” terzo comma.
I premi relativi al Periodo di Assicurazione vengono versati annualmente e saranno calcolati sulla base del fatturato dell’anno fiscale precedente del Contraente e/o dell’eventuale modifica del massimale assicurato, in base alla tabella premi della Convenzione, depositata presso il Consiglio Nazionale Forense.
A tale proposito il Contraente si impegna a comunicare all’Assicuratore per il tramite del
Broker il fatturato dell’anno fiscale precedente, entro e non oltre 15 giorni precedenti la data di scadenza dell’annualità assicurativa.
Il Premio delle annualità successive alla prima deve essere corrisposto entro e non oltre i
30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione; trascorso tale termine l’assicurazione è sospesa ed eventuali sinistri occorsi successivamente non saranno coperti da assicurazione. L’assicurazione potrà essere riattivata verso pagamento del nuovo premio e avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
E’ facoltà del Contraente di recedere dalla Polizza a ogni scadenza annuale facendo pervenire all’Assicuratore per il tramite del Broker, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti alla data di riferimento una comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiari la volontà di rescindere il contratto.
Art. 10 – Modalità di adesione
Gli Avvocati, gli Studi Associati e le Società tra Professionisti che intendano sottoscrivere la Polizza saranno assicurati con decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Gli Assicurati riceveranno la Polizza e la Scheda di Polizza, riportante gli elementi essenziali della copertura (massimale, premio, garanzie richiamate, scadenza del periodo di assicurazione, dichiarazione di conformità al contenuto del Decreto del Ministro della Giustizia, 22 settembre 2016 - Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato).
Articolo 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 12 - Foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Laddove l’istanza sia presentata dal Contraente della Convenzione, dal Contraente o dall’Assicurato, detto Organismo può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Articolo 13 - Clausola Broker
Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, ha affidato l’intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio Aon Spa. Xxx X. Xxxxx, 0/00 - 00000 XXXXXX. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto, devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato stesso.
Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE SECONDA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Articolo 15 - Oggetto dell'Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio.
L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo.
La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e
dei regolamenti che lo disciplinano.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:
i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni;
ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali;
iii. la redazione di pareri e contratti;
iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132;
v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi;
vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti.
vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali;
ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni;
x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 per Xxxxx in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo
xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni;
xiii. la scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
xv. l’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
xvi. l’attività di amministratore di sostegno ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6.
xvii. l’attività di gestore della crisi e ausiliario in organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Garanzie aggiuntive sempre operanti
a) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
b) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie;
c) L’attività di membro del Consiglio di Sorveglianza;
d) l’interruzione o la sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
e) la divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti, nonché la responsabilità derivante al Contraente o all’Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell’esercizio dell’attività professionale;
Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - retroattività illimitata
L'assicurazione vale per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate per la prima volta al Contraente o all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se riferite a attività professionale svolta prima della data di decorrenza della presente Polizza di Assicurazione o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità senza limite temporale.
Sono escluse le Richieste di Risarcimento collegate a Circostanze Note Manifeste.
A maggior precisazione l’Assicurazione è valida per eventuali sinistri collegati a
Circostanze note Non Manifeste .
In continuità di assicurazione saranno coperti i sinistri collegati a Circostanze, e ciò sia nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di cui all’articolo “Obblighi in caso di sinistro. Comunicazione delle Circostanze”, sia nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga di tale facoltà e notifichi successivamente agli Assicuratori una Richiesta di Risarcimento.
Articolo 17 – Periodo di Assicurazione – ultrattività decennale
Nel caso di cessazione dell’attività professionale da parte di un Assicurato durante il periodo di assicurazione per qualsiasi causa, con relativa cancellazione dall’Albo, l'Assicurazione è altresì operante a favore degli Assicurati o dei loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla cessazione della loro attività. Per l’intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente capoverso il Massimale, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il Massimale indicato nella Scheda di Polizza. In caso di Associazione Professionale o Società tra professionisti, il
massimale dedicato dalla presente polizza per il periodo di ultrattività a ogni Avvocato che cessi l’attività è quello previsto dal DM di cui all’art 12. Comma 5 della Legge 247/2012 con riferimento al fatturato del singolo Assicurato dell’anno solare precedente a quello in cui è cessata l’attività.
L’Assicurato o, in caso di decesso, i Suoi eredi, hanno l’obbligo di dare comunicazione della cessazione dell’attività all’Assicuratore entro 12 mesi dalla stessa.
L’Assicuratore, a seguito di ricezione della comunicazione nei termini sopra indicati, rilascerà un certificato di assicurazione riportante gli estremi della copertura ultrattiva.
Articolo 18 - Massimale
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato e indicato nella Scheda di Polizza.
Le garanzie vengono prestate con uno scoperto/franchigia a carico del Contraente o dell’Assicurato nella misura indicata nella Scheda di Polizza.
L’Assicuratore risarcirà per intero i terzi aventi diritto e, a pagamento avvenuto, potrà procedere a recuperare l’importo dello scoperto/franchigia dall’Assicurato che si obbliga a effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
In caso di mancato pagamento del dovuto l’Assicuratore avrà facoltà di recedere dal contratto alla prima scadenza annuale con preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto ad agire per il recupero delle somme.
Articolo 19 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L’Assicurazione non opera per:
(i) furto e incendio di cose del Contraente o dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto indicato all’Art. 15 “Oggetto dell’Assicurazione”;
(ii) attività diverse da quella di avvocato salvo quanto indicato nella presente polizza;
(iii) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
(iv) presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
(v) comportamento doloso del Contraente o dell’Assicurato;
(vi) multe, ammende e penalità contrattuali inflitte direttamente al Contraente o all’Assicurato;
(vii) insolvenza del Contraente o dell’Assicurato; (viii esplosione nucleare e /o radioattività;
(ix) atti di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Sono altresì esclusi i sinistri:
(x) derivanti da atti compiuti quando l’Assicurato sia sospeso dalle sue funzioni o successivamente alla sua radiazione;
(xi) relativi a Richieste di risarcimento già presentate al Contraente o all’Assicurato prima dell’inizio della prima assicurazione stipulata per il tramite della Convenzione;
(xii) derivanti da Circostanze Note Manifeste.
(xiii) derivanti dalle attività svolte dal Contraente o dall’Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Probiviri), Revisore Legale, componente del Consiglio di Amministrazione salvo sia stata attivata la Condizione Particolare Aggiuntiva A);
(xiv) derivanti da danni a qualsiasi persona fisica per infortunio, morte o malattia, verificatasi o contratta mentre la stessa prestava la propria opera quale lavoratore subordinato o parasubordinato dell’Assicurato o in conseguenza della violazione degli obblighi posti a carico dell’Assicurato quale datore di lavoro;
(XV) relativi a una Richiesta di Risarcimento fatta contro l’Assicurato: sotto la giurisdizione di Stati Uniti d’America, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti d’America o Canada.
Articolo 20 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per l’attività professionale esercitata dall’Assicurato nel mondo intero con esclusione di USA e Canada.
Articolo 21 - Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale del Contraente o dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno per intero di quanto dovuto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Articolo 22 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- collaboratori, i dipendenti e i praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato.
Articolo 23 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato.
In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i limiti previsti dall’Art. 1917 c.c.
Sono inoltre a carico degli Assicuratori, comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stesso.
Articolo 24 - Sinistri in serie
In caso di Richieste di Risarcimento risalenti tutte a uno stesso errore professionale da cui originino Xxxxx, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato all’Assicuratore sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 7 che precede in quanto applicabile.
SEZIONE TERZA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
AVVOCATO ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI – RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER DANNO ERARIALE
DEFINIZIONI AGGIUNTIVE
DIPENDENTE – DIRIGENTE LEGALE | qualsiasi persona, regolarmente iscritta agli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici |
ENTE DI APPARTENENZA | la Pubblica Amministrazione con la quale l’Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di impiego di mandato o di servizio |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo e non limitativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero, IPAB, A.S.P, Xxxxxxxx, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni varie, Fondazioni, Musei) la cui |
attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti | |
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio o di impiego con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO | • qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso T.A.R (Tribunale Amministrativo Regionale); • ricevimento di una richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato; • avvio e/o conclusione, anche con sentenza passata in giudicato, di un procedimento, compresa la fase stragiudiziale; avvio di un’indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un Evento Dannoso specificato e commesso dall’Assicurato; avvio di un procedimento mediante: a) la notifica di una citazione o di analogo atto |
processuale; oppure b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell’Assicurato riferita ad un Evento Xxxxxxx e nella quale lo stesso sia identificato dalla Procura della Corte dei Conti come persona nei cui confronti possa essere intentato un procedimento; qualsiasi atto di messa in mora da parte dell’Ente/Società a partecipazione pubblica cui l’Assicurato appartiene o è appartenuto. | |
Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali
- Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo - Contabile
Nel caso in cui l’Assicurato sia un Avvocato Dipendente – Dirigente Legale l'Assicurazione è prestata altresì per la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo - Contabile per Danni Erariali cagionati all’Ente di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell’Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli Assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.
Gli Assicuratori si obbligano nel limite del Massimale indicato nel Certificato di Assicurazione a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all’Ente di Appartenenza e/o ad altri soggetti Terzi, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio della/e Carica/e assunte presso l’Ente di Appartenenza.
L’Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile.
L’Assicurazione comprende inoltre:
le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all’Ente di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.
SEZIONE QUARTA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
DEFINIZIONI AGGIUNTIVE
NOVERO DEI TERZI Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato.
PRESTATORI DI LAVORO I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato
soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.
I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’Art. 5 del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38 I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
RIVALSA INPS Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
COMMITTENZA AUTO L’Assicuratore risponde delle somme che
l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.
Oggetto dell'Assicurazione
L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi (considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui ai successivi articoli), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata con l’esclusione di rischi di Responsabilità Professionale e Patrimoniale di cui alla Sezione “Seconda” e “Terza” della presente polizza di assicurazione.
RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.
Ferme le esclusioni di cui al punto 19 di polizza – Xxxxxx esclusi – si intendono esclusi dalla presente sezione i seguenti danni:
a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale;
b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
c) cagionati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
d) cagionati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;
h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
La copertura di cui al presente articolo è prestata con una franchigia di € 250 per ogni sinistro.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
• INAIL ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38
• INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.
Massimale
La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di polizza, che è da intendersi separato e in aggiunta a quello previsto nelle Sezioni 2 e 3.
Il Massimale non potrà essere superiore al 50% del Massimale sottoscritto per la copertura di Responsabilità Civile Professionale con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Novero dei terzi
Ai fini dell’Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA.
A) Consigliere d’Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa all’esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, Membro dell’Organo di Vigilanza, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. da 2380 a 2395 c.c. e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397 usque 2409 e 2477 c.c., nonché delle funzioni di Revisore di cui agli Artt. 2409- bis e seguenti c.c. in società di capitali non quotate in borsa a condizione che i relativi proventi siano specificati nella richiesta di quotazione e che il fatturato derivante da queste attività sia pari o inferiore al 40% del fatturato complessivo dichiarato dal Contraente.. Salvo espressa accettazione da parte degli Assicuratori, sono escluse dalla copertura le attività svolte per società le quali, alla data di decorrenza del periodo di copertura continua con i presenti Assicuratori siano state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento.
In caso di responsabilità solidale del Contraente o dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
In caso di incarichi svolti presso società quotate in borsa dovrà essere presentata apposita richiesta di copertura e la copertura potrà essere concessa previa valutazione e consenso da parte dell’Assicuratore con l’emissione di relativa appendice.
La presente Condizione Particolare Aggiuntiva viene prestata sino a concorrenza di un importo pari al 50% del massimale di polizza.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% del danno con un minimo di
€ 2.000 e il massimo di € 20.000
B) Massimale per attività individuale
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra Professionisti e si intenda coprire anche l’attività individualmente esercitata dai singoli professionisti con propria partita IVA, i relativi compensi devono essere dichiarati in sede di compilazione del Questionario. Per ogni singolo professionista con propria partita IVA verrà emessa una Polizza individuale, con un Massimale pari a quello previsto dal D.M. 22 settembre 2016 e con la stessa data di decorrenza e scadenza della polizza intestata allo Studio Associato o alla Società tra Professionisti. In deroga a quanto previsto nelle Definizioni alla voce Massimale, ognuna delle Polizze individuali avrà un proprio Massimale dedicato e separato rispetto al Massimale previsto dalla Polizza intestata allo Studio Associato o alla Società tra Professionisti,
Il premio della Polizza individuale sarà quello previsto dalla tariffa collegata alla presente Convenzione per l’Attività svolta in forma Individuale, ridotto del 10%.
C) Responsabilità Amministrativo Contabile
La presente condizione aggiuntiva estende l’assicurazione alla responsabilità dell’assicurato per Xxxxx Xxxxxxxx conseguente ad un errore commesso nello svolgimento
dell’attività professionale così come descritta in polizza. La presente condizione aggiuntiva non è operante per gli Avvocati iscritti nell’Elenco Speciale degli Avvocati Dipendenti di Enti Pubblici.
D) Cyber Liability DEFINIZIONI AGGIUNTIVE:
Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da persona della quale l’Assicurato deve rispondere, ferma la facoltà di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile;
Sistema di sicurezza: si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo.
Computer virus: si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
CYBER LIABILITY
L’assicurato è tenuto indenne da richieste di risarcimento di terzi, compresi i clienti, connesse a danni che non si configurino quale “errore od omissione” riguardante gli adempimenti connessi all’attività professionale, ma che siano occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale stessa, e che riguardino:
(i) il mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato;
(iii) la Mancata protezione di Dati personali;
La presente condizione particolare aggiuntiva viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a un terzo del massimale di polizza con il massimo di € 500.000,00 da intendersi quale sotto limite del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% del danno con un minimo di
€ 1.500
SEZIONE QUINTA
ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE
Definizioni della sezione Infortuni ex lege
Assicurato Principale | L’Avvocato il cui interesse è protetto dall’assicurazione, purché con dimora abituale in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Assicurato aggiuntivo | Il Collaboratore e/o il Praticante dell’Assicurato Principale il cui interesse è protetto dall’assicurazione purché nominativamente indicato in polizza e con dimora abituale in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Assicurazione | il contratto di assicurazione, inclusi gli allegati, le appendici, i questionari. |
Attività esercitata | l’attività svolta dall’Assicurato come richiamata nel Certificato di Assicurazione. |
Beneficiari | in caso di morte dell’Assicurato, i suoi eredi legittimi e/o testamentari, ovvero, per l’Assicurato Principale, le persone designate espressamente dallo stesso, e come risultanti dal Certificato di Assicurazione o da altra comunicazione scritta. Ogni Assicurato può modificare, inserire o cancellare i Beneficiari designati in ogni momento, senza necessità del consenso degli stessi, inviando una richiesta scritta di variazione alla Società. |
Coma Irreversibile | stato d’incoscienza profonda senza alcuna reazione da parte dell’individuo colpito a stimoli esterni e a bisogni interiori. Richiede, inoltre, l’uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto di mantenimento in vita per un periodo di almeno 96 ore e ha come conseguenza diretta un deficit neurologico permanente. |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione. |
Day Hospital | la degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. |
Difetti fisici | la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato. |
Franchigia assoluta | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non |
riconosce l’indennizzo, qualunque sia l’entità del danno subìto, espressa in giorni, mesi, o in percentuale. | |
Franchigia relativa | importo (i giorni, o la percentuale) dedotto dal danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a suo carico, la cui applicazione dipende dall’entità del danno subìto, nel senso che se il danno è inferiore o uguale a tale importo la Società non corrisponde l’indennizzo, mentre se lo stesso è superiore, la Società lo indennizza senza dedurre l’importo della franchigia. |
Guerra | guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno Stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo. |
Inabilità temporanea | incapacità fisica totale o parziale dell’Assicurato di attendere alle sue normali attività. |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. |
Infortunio | evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
Intermediario | la persona fisica o la società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. |
Invalidità Permanente | l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. |
Malattia | ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile. |
Malformazione | l’alterazione organica congenita. |
Nucleo famigliare | il nucleo familiare costituito dall’Assicurato e dal relativo Coniuge non legalmente separato o dal convivente more uxorio e dai figli conviventi, ovvero dai figli non conviventi ma fiscalmente a carico. |
Ospedale – Istituto di Cura | l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, le case di riposo, gli istituti di recupero per tossicodipendenti o alcolizzati, gli istituti per persone affette da |
malattie mentali o disordini caratteriali case di convalescenza e/o Istituti simili. | |
Parti | il Contraente e la Società. |
Polizza | il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Ricovero | la permanenza dell’Assicurato nell’Ospedale/Istituto di Cura, pubblico o privato, in qualità di paziente, per un periodo di 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Società | l’impresa assicuratrice |
Praticante L’Avvocato che effettua il praticantato, sia esso semplice praticante o praticante avvocato abilitato
Capo 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni del Contraente
Le dichiarazioni rese ed ogni altra informazione fornita dal Contraente/Assicurato formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 C.C., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 C.C.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 C.C.
Art. 2 - Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.
Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza.
Art. 4 – Anticipata risoluzione
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli Artt. 1 – Dichiarazioni del Contraente e 18 – Persone non assicurabili, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.
Art. 5 - Rinnovo del contratto – Periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata dal Contraente o dalla Società mediante lettera raccomandata X.X. xxxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni prima della scadenza anniversaria, l’assicurazione dovrà intendersi prorogata per un ulteriore annualità e così di seguito per le scadenze successive.
Resta salvo quanto previsto dall’Art. 24 – Limiti di età.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore o maggiore durata , nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 6 - Variazioni di rischio
Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio.
Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.
Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.
In particolare, qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività esercitata dichiarata nel Certificato di Assicurazione, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società; in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile.
Si precisa che la presente polizza è operante solamente per l’attività professionale, compreso il rischio in itinere.
Qualora l’attività effettivamente svolta al momento dell’infortunio sia differente da quella di dichiarata e in particolar modo quando sia annoverabile tra le seguenti:
- sportivi professionisti;
- personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei;
- personale addetto al collaudo di veicoli e/o aeromobili in genere;
- personale appartenente all’esercito e/o Forze Armate incluso il Corpo dei Carabinieri, del Corpo della Polizia di Stato, della polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco (con esclusione dei volontari), di Istituti di Vigilanza;
- personale di xxxxxx equestri e artisti acrobati;
- personale addetto a parchi di divertimento e/o giostre;
- personale addetto alla lavorazione, trasporto, utilizzo di materiali esplosivi e/o contaminati;
- personale addetto alla pulizia, manutenzione, riparazione di cisterne e serbatoi (anche di mezzi marittimi);
- personale addetto all’utilizzo di prodotti per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- personale addetto alla preparazione di spettacoli pirotecnici;
- stuntman, guardie del corpo, controfigure e investigatori privati; la Società non corrisponderà in ogni caso alcun indennizzo.
Art. 7 – Facoltà di recesso
La presente polizza non prevede la possibilità di recesso da parte dell’Assicuratore in caso di Sinistro nel corso del Periodo di Assicurazione.
A ogni scadenza annua le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 60 giorni.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente il foro di residenza dell’Assicurato o, a scelta dell’Assicurato stesso, quello del luogo dove è stato concluso il contratto.
Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Qualsiasi interpretazione di questa polizza verrà effettuata, ove non diversamente stabilito, in applicazione delle leggi dello Stato italiano.
Art. 11 - Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva circa l’esistenza sul medesimo rischio di altre assicurazioni presso la Società stessa o altri Assicuratori.
In ogni caso, l’Assicurato deve dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di un sinistro.
Ciò premesso, le somme assicurate con la presente polizza in relazione alle coperture aventi per oggetto attività professionali, sono cumulabili con quelle di altre polizze eventualmente stipulate con la Società per lo stesso Assicurato, indipendentemente dalla Contraenza di tali polizze entro i limiti di indennizzo di seguito indicati applicandole condizioni più favorevoli all’Assicurato:
Caso Morte da Infortunio 500.000 Euro
Caso Invalidità Permanente da Infortunio 500.000 Euro Inabilità Temporanea da Infortunio 50 Euro al giorno.
Art. 12 – Validità Territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 13– Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio.
Capo 2 – Garanzie di Base
Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli eventi di morte o invalidità permanente da infortunio che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività esercitate, secondo quanto specificato nel Certificato di Assicurazione.
Le attività sono definite come segue:
i) rischio professionale: attività esercitate a titolo professionale principali e secondarie, dichiarate nel Certificato di Assicurazione, nonché le attività professionali strettamente accessorie, strumentali o connesse a tali attività;
ii) rischio extraprofessionale: ogni attività che non abbia carattere professionale e/o non rientri nella definizione di rischio professionale di cui al punto precedente, purchè inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo, fermo restando quanto specificato agli Artt. 6 – Variazioni di rischio e 20 – Pratica Sportiva.
Le coperture oggetto della presente assicurazione riguardano il solo rischio professionale
Nel Certificato di polizza è riportata l’operatività delle coperture sulla base della definizione dei rischi sopra elencati.
Il c.d. rischio in itinere si intende compreso nel rischio professionale e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000.
Art. 15 – Estensioni della nozione di infortunio
Nell’ambito di operatività indicato in polizza, sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione di Infortunio
Sono altresì considerati infortuni e compresi nell’assicurazione:
a) l'asfissia per fuga di gas, vapori od esalazioni velenose;
b) le lesioni causate da scariche elettriche e da improvviso contatto con sostanze corrosive;
c) gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere;
d) le infezioni od avvelenamenti da punture di insetti e morsi di animali e di rettili (esclusa la malaria, le malattie tropicali in genere ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari; nonché le conseguenze della puntura di zecca);
e) l’avvelenamento del sangue e infezione – escluso il virus H.I.V. – sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
f) l'annegamento,l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore o di freddo e altre influenze termiche ed atmosferiche alle quali l’Assicurato non si sia potuto sottrarre;
g) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da:
i) imprudenza, imperizia, negligenza o colpa grave (a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile);
j) stati di improvviso malore o incoscienza, purchè non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti ovvero conseguenti a malattie croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanenti e le conseguenze del diabete;
k) eventi atmosferici. La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
l) tumulti popolari, subordinati alla denuncia dell’Autorità Giudiziaria e a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile);
m) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
Art. 16 – Assicurati
La presente assicurazione è prestata a favore della persona indicata nel Certificato di assicurazione come Assicurato Principale.
Qualora richiamato nel Certificato di Assicurazione e dietro pagamento del premio corrispettivo, la copertura è estesa anche ai Collaboratori e/o ai Praticanti dell’Assicurato Principale, così come descritti all’art. 1 – “Definizioni”.
La prestazione, Assicurato Aggiuntivo è definita nel Certificato di assicurazione.
Art. 17 – Persone non assicurabili
Premesso che, qualora la Società fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse affetto da:
- alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive;
non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione; allo stesso modo se una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgessero in corso di polizza, si applicheranno le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Resta salvo quanto previsto dall’Art. 23 – Limiti di età.
Le estensioni
Art. 18 – Rischio Volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati nello svolgimento dell’attività professionale in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su qualunque tipo di aeromobile (compresi gli elicotteri). Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell’aeromobile e terminato con l’abbandono dello stesso.
In ogni caso, i capitali sotto rischio complessivi di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate con la Società per il rischio volo, complessivamente per aeromobile, non potranno superare i seguenti importi:
- € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il caso di invalidità permanente;
- € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il caso di morte.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri effettuati:
- da società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- eserciti da aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Art. 19 – Guerra e Insurrezione
La garanzia si intende estesa anche agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero per svolgere la propria attività professionale in un paese sino ad allora in pace.
Sono, comunque, esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra e insurrezione popolare) che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 20 – Pratica sportiva – Rischio escluso
La garanzia non è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport, a prescindere dal livello di tale pratica.
Art. 21 – Limite di risarcimento per sinistro collettivo
Resta convenuto che, in caso di sinistro – o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza – che colpisca più Assicurati l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma riportata nel Certificato di Assicurazione per singolo Assicurato sia per la garanzia morte che per quella di invalidità permanente ed a € 10.000.000,00 (diecimilioni) per singolo evento.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale.
La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
Art. 22 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) da guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto all’articolo 15 – “Estensione della nozione di infortunio” all’articolo 18 “Guerra e insurrezione”
b) dalla guida o uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei compresi deltaplani o ultraleggeri, fatto salvo quanto previsto all’art. 16 – “Rischio Volo”, nonché di mezzi subacquei;
c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare, chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
f) da ubriachezza dell’Assicurato se alla guida di autoveicoli – motoveicoli in genere, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) a seguito di correzione e/o eliminazione di malformazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto.
Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).
Art. 23 – Limiti di Età
L’assicurazione può essere acquistata purché l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti. Al di fuori degli anzidetti limiti l’assicurazione non potrà essere acquistata; tuttavia per quegli Assicurati Principali per i quali la copertura è già in corso, la stessa potrà rinnovarsi con le seguenti modalità:
- a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 80° anno, le Indennità Assicurate per le Garanzie di Base (Morte e Invalidità Permanente da Infortunio) si intendono entrambe ridotte, qualora superiori, a € 50.000,00 (cinquantamila);
- a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 80° anno, le Indennità Assicurate per le seguenti Garanzie si intendono ridotte, qualora superiori, come segue:
- Garanzia Inabilità Temporanea (Art. 35) : € 25,00 (venticinque);
- Garanzia Rimborso Spese Mediche (Art. 36): € 500,00 (cinquecento).
Art. 24 – Indennizzo in Caso di Decesso
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purchè la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di Xxxxxxx e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai
beneficiari designati (per l’Assicurato Principale nel Certificato di Assicurazione) o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente contratto, modificare l'indicazione del(dei) Beneficiario(i) con comunicazione scritta alla Società.
Art. 25 – Morte Presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte al beneficiario.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (cento ottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momento.
Art. 26 – Coma irreversibile
Ai fini della presente assicurazione lo stato dichiarato di “coma irreversibile”, conseguente ad infortunio indennizzabile sulla base del presente contratto, viene equiparato alla morte. Pertanto, la Società liquiderà la prestazione pattuita qualora l’Assicurato permanga in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 (cento ottanta) giorni. La comunicazione della caduta in stato di “coma irreversibile” dell’Assicurato dovrà essere inviata alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità previste per i casi di denuncia di sinistro; sempre secondo le stesse modalità dovrà essere comunicato l’avvenuto superamento del periodo di 180 (cento ottanta) giorni continuativi e ininterrotti di coma.
In entrambi i casi le comunicazioni dovranno essere fatte entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento dei 180 giorni.
Sono espressamente esclusi i casi di coma derivanti da abuso di alcolici, dall’uso di psicofarmaci e di stupefacenti.
Art. 27 – Indennizzo in Caso di Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” e successive modifiche.
La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Si conviene altresì che in caso di infortunio che produca come conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% la Società liquiderà un indennizzo pari al 100% della somma assicurata per l’Invalidità Permanente, a prescindere dal grado di Invalidità definitivamente accertato.
Art. 28 - Franchigia Invalidità Permanente da Infortunio (6%)
L’indennizzo spettante per Invalidità Permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente indicata nel Certificato di Assicurazione la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui al precedente art. 27. Non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 6% della totale. Se l’Invalidità Permanente medesima supera il 6% della totale, verrà corrisposto l’indennizzo per la parte eccedente.
Art. 29 – Cumulo di Indennita’
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello Assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 30 - Denuncia dell’infortunio – Obblighi Relativi
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario.
La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo).
Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.
L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 31 – Criteri di Indennizzabilità
La Società liquida l’indennizzo dovuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che risulti indennizzabile sulla base del presente contratto, indipendentemente da malattia o difetti fisici preesistenti o sopravvenuti; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono considerate conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art.32 - Pareri Medici - Controversie
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente la Società e l’Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato.
Il terzo medico viene scelto dalla Società e dall’Assicurato entro una terna di medici proposta dai due primi medici designati; in caso di disaccordo, il terzo medico è designato dal Segretario dell'Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio Medico risiede nella città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o nel diverso luogo che le parti avranno consensualmente scelto; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 33 – Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
Art. 34 - Inabilità Temporanea da Infortunio
Si precisa che con il termine Inabilità Temporanea si indica il periodo in cui l’Assicurato è completamente inabile a svolgere le sue normali attività.
Pertanto, se un infortunio causa Inabilità Temporanea dell'Assicurato allo svolgimento della propria normale attività, la Società pagherà il compenso giornaliero stabilito nel Certificato di Assicurazione, fermo quanto previsto all’Art. 23 – Limiti di età:
- per un massimo di giorni 30 (trenta) giorni.
- a partire dal settimo giorno successivo alla data dell'evento che ha causato l'inabilità, purché il sinistro sia risarcibile sulla base di quanto descritto nella presente polizza.
Il pagamento della diaria giornaliera cesserà immediatamente dalla data tra le seguenti più vicina a quella dell’evento:
1. data in cui il trattamento per l'infortunio è considerato completato, come certificato dal documento medico emesso dal medico curante;
2. data in cui l'Assicurato è in grado di riprendere anche parzialmente la propria normale attività;
3. data in cui il grado di invalidità permanente dell'Assicurato può essere stabilito con precisione;
4. data della morte dell'Assicurato.
I certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze; nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato i certificati medici successivi al primo, la liquidazione dell’indennità verrà fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Resta comunque inteso che la Società si riserva la facoltà di richiedere il parere di un proprio medico fiduciario e/o di effettuare qualsiasi ulteriore indagine che questa ritenga necessaria.
La Società nella quantificazione del periodo di inabilità non terrà conto della durata della certificazione consegnata dall'Assicurato, ma del tipo di danno da questi subito.
La quantificazione del danno avverrà sulla base di una valutazione medico legale effettuata da medico incaricato dalla Società che valuterà secondo i criteri oggettivi adottati dalla medicina legale.
La liquidazione dell'indennizzo avverrà applicando le seguenti franchigie:
• a partire dal settimo giorno (franchigia assoluta) quando le prime cure siano prestate e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da un Presidio Ospedaliero; . L'indennizzo decorrerà invece dal primo giorno:
• in caso di ricovero ospedaliero che si protragga per almeno quattro giorni; oppure
• qualora il periodo di inabilità temporanea certificato si protragga per oltre trenta giorni.
L’indennizzo non sarà dovuto (inefficacia della garanzia) quando l'inabilità temporanea è certificata esclusivamente dal proprio medico curante.
Art.35 – Rimborso Spese Mediche da Infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all’Assicurato il costo delle cure mediche sostenute fino alla concorrenza dell’importo indicato nel Certificato di Assicurazione per periodo assicurativo e fermo quanto previsto all’Art. 23 – Limiti di età.
Per cure mediche si intendono esclusivamente:
• spese ospedaliere o cliniche;
• onorari a medici e a chirurghi;
• spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio;
• spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per i trattamenti di chirurgia plastica.