REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Allegato al CdA del 17/05/2016
REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Il presente Regolamento del Personale intende essere uno strumento di miglior gestione nel rapporto con i collaboratori, integra il C.C.N.L. dei Servizi, diventando parte costitutiva dei contratti in essere fra Treviso Glocal s.c. a r.l. ed i singoli collaboratori.
Il Regolamento del Personale viene consegnato a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione ed è consultabile in intranet nella versione aggiornata al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 1 – Orario di Lavoro
Durata massima dell’orario di lavoro
Per tutto il personale, la durata normale della prestazione lavorativa, è conforme a quanto previsto dall’art 3, comma 1 del D.Lgs 66/2003, e dall’art. 118 del C.C.N.L. dei Servizi. Salvo autorizzazione del proprio Responsabile, ai collaboratori non è permesso rimanere in Azienda oltre i tempi massimi dell'orario di lavoro giornalmente previsti, come per altro lasciare il posto di lavoro prima del termine della giornata lavorativa. L’accesso alle sedi in giornate o orari diversi dalla normale apertura delle stesse, potrà avvenire solo in presenza di un Responsabile di Servizio o di persona da lui delegata, che sotto la propria responsabilità, si incaricherà dell’apertura e della chiusura degli uffici e della sicurezza.
personale full time: 40 ore settimanali
Per tutti i collaboratori soggetti al rispetto dell’orario di lavoro assunti con contratto full time, l’orario giornaliero è di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali, articolate su 5 giorni
lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per il personale non soggetto al vincolo di orario (dirigenti, quadri - art.134 C.C.N.L), si presume che l’orario di lavoro prestato settimanalmente sia di almeno 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì o per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi.
personale part time: l’orario giornaliero e settimanale è definito individualmente, all’interno del contratto di assunzione.
flessibilità: è prevista una flessibilità di mezz’ora solo in ingresso, entro le ore 9:00. In caso di permesso non è applicabile la flessibilità oltre l’orario sopra indicato.
orario settimanale: L'orario settimanale standard di lavoro è fissato in 40 ore settimanali con la seguente articolazione:
Ingresso con flessibilità Pausa con flessibilità Uscita con flessibilità
tra le 08.00 e le 09.00
tra le 13.00 e le 14.30 (min 45 minuti di pausa pranzo) tra le 17.00 e le 18.00
Le presenze del personale dipendente dei livelli dal 5° al 1° sono rilevate con timbratura.
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Art. 2 – Pausa di Lavoro
Ai fini del recupero delle energie psicofisiche e per l'eventuale consumazione del pasto, qualora l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere il lavoratore usufruisce obbligatoriamente di una pausa della durata minima di 45 minuti non retribuita, da fruire nelle fasce orarie indicate all'art. 1.
Art. 3 – Part-Time
In base alle esigenze della Società o a richiesta dell'interessato possono essere effettuate assunzioni a tempo parziale, o trasformazioni di rapporti a tempo pieno in essere, instaurando un rapporto di lavoro part-time il cui trattamento economico sarà proporzionalmente rapportato alla durata della prestazione lavorativa.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è volontaria ed è reversibile. Le richieste di part-time sono presentate dal lavoratore interessato secondo i termini previsti dal
CCNL dei Servizi, vengono concesse ad un numero massimo di dipendenti pari al 20% della forza lavoro e vengono prese in considerazione in funzione delle necessità organizzative, con le seguenti priorità:
1. motivazioni personali di salute adeguatamente certificate
2. esigenze di assistenza familiare per ragioni di salute di familiari e/o conviventi
3. genitori con figli entro gli 8 anni
4. altre esigenze familiari
L'orario part-time è individuale ed è stabilito in considerazione delle necessità organizzative e tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Nel caso di part-time concessi a tempo determinato della durata di un anno le richieste di proroga devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Di norma il datore di lavoro dovrà notificare l'esito della richiesta entro il 30 novembre.
In deroga al limite del 20% e compatibilmente con le esigenze organizzative, le parti concordano di promuovere l'applicazione dell'orario di lavoro "part-time" nella forma del lavoro ripartito (job sharing).
Art. 4 – Rilevazione delle presenze
a) utilizzo del badge personale - rilevatore automatico delle presenze
L'uso indebito del rilevatore automatico delle presenze o dei badge (es. utilizzo del badge di un collega) o la loro manomissione, è passibile delle sanzioni disciplinari previste dal vigente C.C.N.L e dal codice disciplinare.
In ogni caso la timbratura coincide con l’inizio dell’attività lavorativa.
Per garantire una corretta gestione della rilevazione delle presenze, i dipendenti che lavorano normalmente in sede hanno l’obbligo di osservare la procedura di timbratura, come di seguito riportato:
Personale full time e part time (escluso Dirigenti e Xxxxxx): le timbrature devono essere effettuate giornalmente all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro e all’inizio e alla fine della pausa pranzo (4 o 2 timbrature). Il controllo del rispetto della normativa aziendale in materia di orario è demandato ai diretti Responsabili dei collaboratori.
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Personale Quadro: è tenuto, ove non proceda a timbratura, a consegnare a fine mese c/o l’ufficio preposto un prospetto di sintesi delle presenze e delle attività svolte.
b) mancate timbrature
Le mancate timbrature devono essere giustificate sempre con adeguata documentazione e più precisamente, in caso di:
dimenticanza: con l’autorizzazione per mancata timbratura da richiedere entro il giorno successivo a mezzo e-mail inviandola al proprio Responsabile, il Responsabile dovrà rispondere dando conferma all’inserimento degli orari mancanti, in caso di mancata comunicazione verranno indicate ore di permesso o ferie.
assenze: con certificati medici in caso di malattia (v. seguito), con autorizzazione richiesta al proprio Responsabile anticipatamente in caso di ferie o permessi, etc.
prestazione di lavoro fuori sede: con autorizzazione alla missione concordata con il proprio responsabile, inserendo gli orari di svolgimento delle ore viaggio e delle ore lavorate utilizzando la procedura “modifica timbratura”.
Art. 5 - calcolo delle ore di lavoro prestate giornalmente
Le ore di lavoro prestato vengono calcolate tenendo conto che:
- le timbrature effettuate prima dell’inizio della fascia oraria definita (sede/unità operative/filiali) vengono riportate all’inizio della fascia stessa (ad esempio: timbratura effettuata alle 8.10 verrà riportata automaticamente alle ore 08.15 o 08.30 a seconda dell’orario di ingresso della sede di appartenenza) ed il tempo precedente non calcolato.
- Le timbrature effettuate oltre i limiti massimi di flessibilità in ingresso o per il rientro dopo la pausa comportano un ritardo organizzato su unità di 15 minuti che dovrà essere recuperato a fine giornata di lavoro, in accordo con il proprio Responsabile oppure compensato nello stesso mese con le ore di straordinario autorizzate espressamente a “recupero” dal proprio Responsabile oppure con la richiesta di permessi o di ferie in caso di mancanza di prestazioni straordinarie sufficienti al tale scopo autorizzati.
Nel caso di utilizzo di un permesso per le timbrature in entrata effettuate in qualsiasi fascia oraria non viene riconosciuta la flessibilità. Pertanto l’eventuale ritardo dovrà essere recuperato come stabilito sopra.
I ritardi, anche se recuperati, costituiscono, a tutti gli effetti, inosservanza dell'orario di lavoro. La costanza nel ritardo può costituire causa di richiamo.
Art. 6 – Lavoro straordinario
Il limite annuale massimo per le ore di lavoro straordinario è fissato dal C.C.N.L. dei Servizi in 250 ore (art.136 C.C.N.L.). Le ore di lavoro straordinario dovranno essere concordate preventivamente
con il proprio Responsabile. Non si darà luogo a pagamento delle prestazioni straordinarie in caso contrario.
Non si considera lavoro straordinario una prestazione inferiore ai 15 minuti consecutivi, in qualsiasi fascia orario dovranno essere sempre conteggiati a unità di 15.
In occasione di partecipazione a pranzi e cene di lavoro con adesione volontaria non saranno
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retribuite le ore di lavoro straordinario.
In occasione di partecipazioni a convegni/seminari/corsi di formazione come utente, considerandole preparazioni individuali e formative, non saranno retribuite le ore di lavoro straordinario.
Art. 7 – Lavoro supplementare
Le prestazioni di lavoro supplementare, (servizio oltre l’orario normale di lavoro per i collaboratori part-time che non può superare le 40 ore settimanali), dovranno essere richieste
e autorizzate preventivamente dal proprio Responsabile. Non si darà luogo a pagamento delle prestazioni supplementari in caso contrario.
Non si considera lavoro supplementare una prestazione inferiore ai 15 minuti consecutivi, in qualsiasi fascia orario dovranno essere sempre conteggiati a unità di 15.
In occasione di partecipazione a pranzi e cene di lavoro con adesione volontaria non saranno retribuite le ore di lavoro straordinario.
In occasione di partecipazioni a convegni/seminari/corsi di formazione come utente, considerandole preparazioni individuali e formative, non saranno retribuite le ore di lavoro straordinario.
Art. 8 - ferie/permessi/malattia
a) ferie e permessi
Le ferie sono calcolate come da CCNL e accordo del 28 ottobre 2011: 26 giorni lavorativi, calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni, frazionabili in più di due periodi.
Ferie Annuali:
Dirigenti = 25 gg lavorativi (dal lunedì al venerdì) Quadri = 22 gg lavorativi (dal lunedì al venerdì) Impiegati= 22 gg lavorativi (dal lunedì al venerdì)
Permessi retribuiti:
Dirigenti = 32 ore Quadri = 104 ore Impiegati= 104 ore
Le ferie vengono usufruite e detratte a giornate intere. I permessi retribuiti vengono detratti in ore.
Nei periodi di chiusura degli uffici indicati dall'azienda il calcolo delle ferie è effettuato sulla base dei giorni lavorativi.
I permessi dovranno essere goduti entro 10 gennaio dell’anno successivo.
Le ferie residue non fruite entro l'anno di maturazione potranno esse godute entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla maturazione stessa; nel caso di improrogabili esigenze organizzative che non ne consentano il completo godimento entro i termini sopra descritti, potrà essere concordata una soluzione specifica d’intesa tra il Responsabile ed il proprio collaboratore, coerentemente con le necessità di servizio e in accordo con la Direzione, ovvero se non nominato, dal Responsabile amministrativo e Commerciale.
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Quest’ultimo provvederà a comunicare il piano delle chiusure per ferie collettive aziendali (di norma sono previste due periodi di chiusura degli uffici: uno estivo di almeno due settimane continue ed uno per le festività di fine anno).
La festività per il Patrono viene associato al primo lavorativo antecedente il 25 Dicembre.
Le ferie sono autorizzate espressamente previa richiesta con apposito modulo.
Nel caso di revoca o richiesta di rientro dalle ferie del personale la società assume a proprio carico gli oneri relativi al rientro del dipendente e dei congiunti/familiari.
I permessi devono essere richiesti con congruo anticipo (almeno 2 giorni nel caso di ore di permesso e almeno 3 giorni nel caso di giornate intere di permesso), tranne in caso di motivate ragioni d'urgenza.
b) malattia
In caso di malattia o infortunio il dipendente deve darne telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora di lavoro e, in caso di assenza del Responsabile, al servizio di segreteria/reception (telefono 0000.000000)
In caso di infortunio il dipendente deve anche recarsi dal medico/pronto soccorso per avviare la denuncia di infortunio all’Inail.
Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, l'infermità che comporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione.
Secondo le nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps.
Il lavoratore chiede al proprio medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro.
E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxxx0&xxxxxxxxxxxx000 , inserendo il numero di certificato rilasciato dal medico curante ed il proprio codice fiscale.
Il ritardo della certificazione di inizio o continuazione della malattia potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni di ritardo.
L'indennità spetta per la durata della malattia indicata nella certificazione sanitaria. In caso di prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è tenuto a documentare la continuazione della malattia.
Secondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia la percentuale riconosciuta è del 100%, per la terza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, per la quarta sarà del 50% e dalla quinta in poi non sarà riconosciuto nessun importo.
La gestione a scalare della carenza non vale per tutti gli eventi come ad esempio ricovero ospedaliero, certificati con prognosi di malattia iniziale superiore ai 12 giorni (o per eventuali continuazioni o ricadute), day hospital, patologie con terapie salvavita, emodialisi, sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza.
Art. 9 - missioni e servizi fuori sede
Le missioni e i servizi fuori sede devono essere sempre autorizzati dal Direttore, ovvero, se non nominato, dal Responsabile Amministrativo e Commerciale o da persona appositamente delegata. Il dipendente propone e concorda le modalità spostamento, dando priorità all'utilizzo dei mezzi pubblici e tenendo in considerazione:
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• gli eventuali tempi aggiuntivi di viaggio;
• le più consone modalità di spostamento in caso di trasporto di materiale.
I dipendenti che si recano fuori sede per motivi di lavoro hanno diritto al seguente trattamento economico a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi.
a) servizio fuori sede in Italia e all'estero senza pernottamento.
Al personale potrà essere dato un anticipo per cassa per le piccole spese. Al personale in servizio fuori sede è riconosciuto il rimborso a pie’ di lista di tutte le spese (vitto, trasporti, spese di organizzazione, ecc.) sostenute in esecuzione dell'incarico, al netto dell’anticipo, se consegnato.
Di norma, nei servizi fuori sede in giornata non è previsto anticipo contanti e il rimborso è effettuato a pie’ di lista in busta paga, previa presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi e dell'apposita nota spese.
b) servizio fuori sede in Italia e all'estero con pernottamento
Oltre al rimborso delle spese di cui al comma precedente, per ogni giornata di missione viene retribuita la giornata ordinaria più la
diaria (€ 20,66 esentasse fino a € 15,49 per missioni e trasferte nelle province contigue a quella di Treviso; € 41,32 esentasse fino € 15,49 per missioni e trasferte Italia al di fuori del caso precedente con o senza pernottamento; € 41,32 esentasse fino € 25,82 per missioni e trasferte all'estero con o senza pernottamento)
più per il sabato 8 ore di straordinario generico (dalla 41h alla 48h = 15%; dalla 48% 20%),
per la domenica 8 ore di maggiorazione festiva (=+30% della retribuzione ordinaria) con recupero della giornata (riposo compensativo)
per i festivi non domenicali 8 ore di straordinario festivo (=+30% della retribuzione ordinaria).
II recupero della domenica lavorata deve avvenire di norma nei giorni immediatamente precedenti e/o successivi alla missione.
Il computo dei giorni di missione ai fini della diaria comprende sia il giorno della partenza che quello di arrivo. Al personale in servizio fuori sede con pernottamento viene erogato un fondo spese a titolo anticipo per le spese organizzative, in Euro o nella valuta del Paese di destinazione, con successiva rendicontazione delle spese sostenute.
L'erogazione della diaria, è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione delle attività svolte.
La diaria viene riconosciuta per viaggi di servizio di durata complessiva minima di 4 ore giornaliere di missione. Come precedentemente indicato, escludendo la pausa pranzo (che è valutata di 60 minuti ed è obbligatoria per il recupero delle energie psicofisiche del collaboratore), la durata dei viaggi di servizio viene calcolata dall'ora di partenza dalla sede di lavoro abituale o dal proprio domicilio, all'ora di rientro alla medesima destinazione come comunicato dal collaboratore (vedi paragrafo precedente MANCATE TIMBRATURE prestazione di lavoro fuori sede).
I tempi di viaggio sono calcolati sulla base dei tempi di percorrenza risultanti dal sito Google Maps, utilizzando il percorso indicato come il più veloce in termini di tempo, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere espressamente motivate (incidenti, code, ecc).
Se la durata del viaggio di servizio, (quota lavoro + quota viaggio a/r), supera le 8 ore giornaliere gli straordinari verranno conteggiati sull'eccedenza della "quota lavoro", previa autorizzazione del Responsabile.
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Esempio A) 6 ore di lavoro + 4 ore di viaggio = 10 h verranno riconosciute 8 h lavorate + DIARIA
Esempio B) 9 ore di lavoro + 3 ore di viaggio = 12 h
verranno riconosciute 8 h lavorate + 1 h straordinario + DIARIA
Si ricorda che in occasione di partecipazioni a convegni/seminari/corsi di formazione come utente, considerandole preparazioni individuali e formative, non saranno retribuite le ore di lavoro straordinario.
Il personale titolare di una carta di credito aziendale è tenuto ad utilizzarla nel caso di missioni fuori sede per le spese organizzative. Ne è consentito l'uso in sede previa espressa autorizzazione della Direzione, ovvero, del Responsabile Amministrativo e Commerciale qualora non sia stato nominato un direttore. Nel caso di partenza infrasettimanale non programmata è consentito il completamento dell'orario settimanale nella settimana successiva al rientro.
Nel caso di viaggi con partenza o arrivo in giornate lavorative dal lunedì al venerdì è sempre richiesta la presenza in ufficio, nel rispetto delle ordinarie fasce obbligatorie, e compatibilmente con gli orari di partenza e/o arrivo.
Nei casi di partenze e arrivi da/a aeroporti diversi da Treviso o Venezia non è richiesta la presenza in ufficio.
Art. 10 - durata del servizio
La durata del servizio è pari al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico, compresi i tempi di viaggio, calcolati di norma come tempo intercorrente tra l'ora di partenza dalla sede di servizio (o dal luogo di abituale dimora se più vicina al luogo di trasferta) e l'ora di rientro in sede di servizio (o al luogo di abituale dimora se più vicina al luogo di trasferta).
Art. 11 - riepilogo analitico delle missioni, trasferte e pasti a carico
In caso di “viaggi di servizio“ il rimborso delle spese sostenute dal dipendente avverrà in maniera analitica con il sistema “a piè di lista” cioè solo su presentazione:
a. del rimborso kilometrico che deve essere calcolato dal luogo di partenza (si ricorda che può essere la sede di lavoro abituale o il proprio domicilio) al luogo di destinazione considerando la distanza più breve tra il luogo di destinazione e domicilio o tra il luogo di destinazione e sede aziendale. Questa modalità deve essere applicata anche al tragitto di ritorno.
b. I kilometri percorsi per le missioni vengono rimborsati su dati desunti dalle tabelle ACI, con massimali previsti per vetture di 17 cavalli fiscali per alimentazione a benzina e 20 cavalli fiscali per alimentazione a gasolio, rapportate ad una percorrenza media di 15.000 km annui. Il riconoscimento dei km percorsi fa riferimento alle distanze calcolate su “Google Maps” ed è cura del Responsabile all’atto della sigla del rimborso spese verificare l’attinenza tra il totale dei km ed il percorso inserito nel rimborso spese.
c. delle ricevute e pezze giustificative valide fiscalmente (scontrini fiscali “parlanti” con l’indicazione del bene acquistato, biglietti aerei/ferroviari/bus, fatture/ricevute fiscali degli
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alberghi intestate a Treviso Glocal s.c. a r.l., Xxx Xxxx, 0X - 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX),
P. Iva e C.F. 03676710266 da allegare al modello Riepilogo Analitico.
d. è consentito un margine di spesa non giustificato da ricevute o pezze giustificative, per mance previste all’estero, sempre se legate al giustificativo di spesa principale.
E inoltre considerando:
e. rimborso parcheggio. È rimborsabile la spesa di parcheggio per la durata dell'incarico, anche nel caso l'interessato si rechi in missione mediante l'utilizzo di aereo o treno, purché il tragitto sia percorso con mezzo proprio.
f. spese autostradali. È rimborsabile la spesa sostenuta per tragitti autostradali mediante presentazione delle relative ricevute o, qualora si utilizzino metodi di addebito automatico, mediante originale/copia di analitico estratto conto.
Art. 12 - erogazione stipendi e corrispettivi
Il dipendente è tenuto a comunicare le coordinate bancarie per l’accreditamento dello stipendio all’ufficio amministrativo tempestivamente per nuova assunzione o cambio coordinate.
Treviso Glocal s.c. a r.l. di prassi provvederà all’accredito dello stipendio entro la prima decade del mese successivo, considerando, in caso di festività, il primo giorno feriale seguente.
Art. 13 - sussidi e servizi
I dipendenti di Treviso Glocal s.c. a r.l. possono usufruire di alcuni sussidi e servizi derivanti dall’ appartenenza al Contratto Nazionale Commercio e Servizi.
Ogni dipendente può verificare personalmente le possibilità offerte e le regole di utilizzo degli stessi secondo il livello contrattuale d’inquadramento (impiegato/quadro/dirigente):
Impiegato:
FONDO EST (assistenza sanitaria integrativa commercio turismo e servizi) xxx.xxxxxxxx.xx ; EBICOM (servizi e sussidi) xxx.xxxxxx.xx;
Quadro:
Q.U.A.S. (assistenza sanitaria quadri) xxx.xxxx.xx . EBICOM (servizi e sussidi) xxx.xxxxxx.xx;
Dirigente:
FONDO XXXXX XXXXX xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXX xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 14 - Assicurazioni
Il personale gode delle seguenti coperture assicurative durante le trasferte e le missioni.
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Inail: gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta sono considerati alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione di lavoro e indennizzata come tale. La missione è caratterizzata da una situazione di cosiddetta costrittività organizzativa tale che ciò che accade nel corso della stessa è considerato come verificatosi in attualità di lavoro o in occasione di lavoro, proprio in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso. Tutto questo dal momento in cui la missione ha inizio fino al momento della sua conclusione. Tutto quello che accade durante una missione, dal momento in cui il lavoratore esce dalla casa di abitazione fino a quando vi fa rientro, è necessitato dalla missione stessa. Infatti, l’interessato non ha alcuna libertà di scelta né margini di discrezionalità: dal percorso da effettuare al mezzo di trasporto utilizzato, fino al luogo nel quale pernottare. L’evento tuttavia non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo, cioè quando l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.
Assicurazione per responsabilità civile professionale. La società Treviso Glocal potrà stipulare un’assicurazione per responsabilità civile professionale per i propri dipendenti, cioè per tutte le persone che in relazione all’attività professionale specificata, operano alle dipendenze di Treviso Glocal, con rapporto subordinato, para-subordinato, di apprendistato o praticantato, anche durante i periodi di prova o stage.
Art. 15 – Entrata in vigore e Pubblicità del Regolamento
II presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Treviso Glocal Scarl ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito web della società.
Treviso, 17.05.2016
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