Condizioni Generali di Contratto
Condizioni Generali di Contratto
per gli Appalti di forniture nei settori speciali di FER -FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti di appalto di forniture, conclusi tra FER – Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. (di seguito anche FER o Committente) e un Fornitore e rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della disciplina sui settori speciali. Salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di contratto, le presenti Condizioni generali trovano applicazione anche alle acquisizioni di forniture in economia (spec. contratti di cottimo) rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della disciplina sui settori speciali. Salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di contratto, queste si applicano anche agli appalti di forniture esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono contratti di appalto di forniture i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l’acquisto - anche a riscatto con o senza opzioni - di beni mobili di ogni genere, eventualmente comprensivi anche di lavori di posa in opera e installazione, necessari a FER per lo svolgimento delle proprie attività (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le forniture di materiale elettrico, elettronico, di armamento, macchinari in genere per impianti fissi e mobili, parti e ricambi per detti macchinari ed altro).
Nell’ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applicano le presenti Condizioni Generali qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.
Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V:
a) agli appalti di servizi affidati da FER rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della disciplina sui settori speciali;
b) salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto eventualmente ivi stabilito da specifiche disposizioni, agli appalti di servizi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici;
c) salva diversa previsione contrattuale ovvero salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di contratto, alle acquisizioni di servizi in economia (spec. contratti di cottimo) rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della disciplina sui settori speciali
Ai contratti di cui sub a), b) e c) possono inoltre trovare applicazione anche ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, laddove espressamente richiamate in Contratto.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
a) APPALTI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: contratti di appalto di competenza di FER per qualsiasi ragione non assoggettati alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici;;
b) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: i contratti di appalto di forniture affidati da FER ricompresi nell’ambito di applicazione della parte III del Codice di cui alla successiva d)e);
c) CAPITOLATO TECNICO: il documento contenente la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo; nonché la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto;
d) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;
e) COMMITTENTE: FER – Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l.;
f) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto di appalto di forniture;
g) CONFERMA D’ORDINE O LETTERA DI ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO: comunicazione scritta da parte del Fornitore di accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di acquisto, che deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine stabilito
h) CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: Parti) per l’esecuzione delle forniture, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall’art. 8 delle presenti Condizioni Generali. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora esistenti ed anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l’altro, l’oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l’importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari; ovvero, per l’ipotesi di cui al successivo art. 8.4 ultimo capoverso, la corrispondenza commerciale;
2) le Condizioni Generali di Contratto;
3) l’elenco prezzi;
4) il Capitolato tecnico;
5) documenti di cui alla successiva lettera q) del presente articolo, ove previsti;
6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);
7) le polizze di garanzia, ove richieste;
8) eventuali ulteriori documenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in ragione della tipologia delle forniture;
i) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto, coincidente o meno con il Responsabile dell’Esecuzione, nominato dal Committente o, ove dotato della relativa competenza, dal Responsabile dell’Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione della fornitura. In particolare, il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione della fornitura o del servizio verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali ed è deputato al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto e ad assicurare la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano espletate in conformità dei documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione è, salva diversa scelta del Committente, il soggetto incaricato del collaudo.
j) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto;
l) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:
i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell’oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell’ultimazione della fornitura;
m) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, aggregati in contratto di rete ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all’esecuzione delle forniture descritte nel Contratto, nonché degli eventuali lavori e/o servizi ad esse connessi;
n) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto;
o) ORDINE DI ACQUISTO “ODA”: il documento immodificabile inviato dal Committente al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto
p) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché allo svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
q) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell’esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l’altro, l’indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l’impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni:
- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A),
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;
r) REGOLAMENTO: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
s) RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale di FER, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente applicabile agli appalti nei settori speciali attribuisce al Responsabile del procedimento nonché quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, dai Regolamenti interni di FER e dal Contratto, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e, più in generale, tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In via generale, il Responsabile dell’esecuzione svolge in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto. Il Responsabile dell’esecuzione è anche il Direttore dell’esecuzione, salva diversa valutazione del Committente (o su parere di quest’ultimo);
t) ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA: i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi affidati da FER (es. tramite cottimo) ricompresi nell’ambito di applicazione del Titolo V, Capo II del Regolamento di cui alla precedente lett. r)
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Articolo 2
Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione
2.1
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all’art. 1, lett. h), la prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono stati elencati nel citato articolo.
2.2
Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco di cui all’art. 1 lett. h), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
2.3
Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell’interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:
a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.
3.2
Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ad esso applicabili, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica. In particolare, agli appalti ed ulteriori affidamenti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite per detta categoria di contratti dal Codice e dal Regolamento.
3.3
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
Articolo 4
Domicilio delle parti e comunicazioni
4.1
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
4.2
Nel Contratto, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio del Committente medesimo, di cui al comma 1 del presente articolo.
4.3
Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r. indirizzata al domicilio del Fornitore medesimo di cui al comma 1 o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche PEC) dello stesso riportato nel Contratto.
4.4
Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Fornitore è l’italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.
4.5
Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Contratto può prevedere che ogni comunicazione – ulteriore a quelle previste al comma 3 - e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l’esecuzione del Contratto, possa avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
Articolo 5
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
5.1
Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto.
5.2
Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.
Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente.
5.3
Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
5.4
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
5.5
Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
5.6
Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore qualora il Committente intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri contratti di forniture.
5.7
Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della Fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.
5.8
Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
5.9
In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.
Articolo 6 Impegno di riservatezza
6.1
Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero di danti/aventi causa di quest’ultimo, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
6.2
Il Fornitore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
6.3
Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e dei danti/aventi causa di quest’ultimo dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.
6.4
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente ed ai danti/aventi causa di quest’ultimo tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
6.5
E’ fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.
6.6
E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto.
Articolo 7 Incedibilità dei crediti
Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivanti dai contratti di cui alle presenti Condizioni Generali di contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.
La cessione del credito, ove espressamente consentita dal Committente, può essere effettuata esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere comunque stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.
In ogni caso il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di forniture, con questo stipulato.
La cessione dei crediti, anche se consentita dal Committente, è in ogni caso inopponibile a quest’ultimo nei casi in cui il Fornitore cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori od esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture. In tal caso sarà facoltà del Committente di eccepire l’inadempimento del Fornitore cedente e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori o gli esecutori in subcontratto di forniture. Il contratto di cessione dei crediti deve prevedere la suddetta clausola di inoppobilità.
CAPO II CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 8
Conclusione e formalizzazione del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione
8.1
Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula previsti dalla normativa, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente comunica per iscritto al Fornitore con un preavviso di almeno cinque giorni, giorno, ora e luogo in cui deve presentarsi per la stipula del Contratto. La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti. Restano salve:
- la facoltà della Committente di indicare nel bando di gara e/o nella lettera di invito un diverso termine ultimo per la stipulazione del Contratto
- la facoltà della Committente di concordare con l’aggiudicatario un diverso termine ultimo per la stipulazione del contratto.
Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata.
8.2
Ove il Fornitore non si presenti per la stipula del Contratto nel termine fissato dal Committente, il Committente ha la facoltà di ritirare l'aggiudicazione, dichiarando la decadenza della stessa,e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta.
Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto.
Qualora la stipula del Contratto non avvenga, per fatto del Committente, nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo o nel diverso termine previsto dal bando o dalla lettera di invito o comunque concordato con il Fornitore, quest’ultimo può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.
Nei casi in cui l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto ai sensi del comma 8 del presente articolo, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.
Salva diversa previsione normativa, il Contratto può essere concluso, a scelta del Committente, con la forma di corrispondenza commerciale.
8.3
Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento all’obbligo di presentazione per la stipula del contratto di cui al comma 2, il Committente applica nei riguardi del Fornitore una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell’importo del Contratto.
Il Committente si riserva di applicare la penale di cui sopra anche per i ritardi nella presentazione della documentazione richiesta dal bando, dal Disciplinare di gara o dalla Lettera di invito necessaria per ogni attività propedeutica e funzionale alla stipulazione del contratto (ivi compresa la verifica dei requisiti) qualora detti ritardi abbiano comportato il superamento del termine ultimo di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
Qualora il ritardo nell’adempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente comma risulti superiore a trenta giorni, il Committente è in facoltà di ritirare l’aggiudicazione, dichiarandone la decadenza, e di procedere all’acquisizione della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore a corredo della propria offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva del Fornitore.
8.4
Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, e’ facoltà del Committente concludere il Contratto, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l’inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente è in facoltà di recedere dal Contratto, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, venga, successivamente, accertata l’esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.
8.5
Xxxxx restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
8.6
Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all’esecuzione delle prestazioni.
Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell’esecuzione del Contratto è redatto, in contradditorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie, in relazione alla natura della prestazione.
Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dal Fornitore. In particolare, il verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni contiene:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Fornitore svolge le attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente per l’esecuzione delle prestazioni;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione delle attività;
d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l’estensione delle aree o dei locali ovvero per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione della fornitura, l’avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi.
Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali.
8.7
Nell’ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Fornitore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di diffida, venga dato luogo all’esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine il Fornitore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto.
Nel caso in cui il Committente accolga l’istanza di recesso, il Fornitore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo netto del Contratto:
a) 1% (uno per cento) per la parte dell’importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;
b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell’importo compresa tra 258.000 (duecentocinquantottomila) e 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro;
c) 0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente 1.549.000 (unmilionecinquecentoquarantanovemila) Euro.
Nell’ipotesi in cui l’istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull’importo contrattuale dal giorno di notifica dell’istanza sino alla data di effettivo avvio dell’esecuzione del Contratto.
Nessun altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare al Fornitore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso.
8.8
Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto può procedere all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata:
- nell’ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve avere immediatamente luogo;
- in caso di comprovata urgenza.
Articolo 9
Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore
9.1
Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto, di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto.
9.2
Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la esecuzione delle forniture.
Articolo 10 Garanzie
10.1
Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di fissato nel bando o nella Lettera di Invito, una garanzia fideiussoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, da prestarsi, salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell’oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell’importo del Contratto medesimo.
In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell’ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell’importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione.
Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:
i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell’esecuzione del Contratto.
Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
10.2
Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20 % (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
10.3
Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione definitiva di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
10.4
La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale.
Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita.
In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del Contratto.
10.5
Il contenuto delle garanzie fideiussore bancarie o assicurative che il Fornitore è tenuto a costituire ed i requisiti dei soggetti che prestano la garanzia sono fissati negli atti di gara. In ogni caso le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
10.6
Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell’ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell’offerta.
Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto.
10.7
L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.
10.8
Qualora per l’esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo.
10.9
Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie, anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.
10.10
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti con responsabilità solidale; nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota.
Articolo 11
Anticipazioni
11.1
Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni.
11.2
Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3
L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4
Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.
Articolo 12 Prezzi contrattuali
12.1
Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.
12.2
Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono
destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro onere.
12.3
Salva diversa previsione contrattuale, eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni sopravvenute ovvero riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico del Fornitore, che non può avanzare alcuna pretesa di compenso ulteriore.
Il Fornitore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed invariabili, pienamente remunerativi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
12.4
Salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo del Fornitore può essere oggetto di adeguamento in aumento o in diminuzione, nell’ipotesi in cui, per effetto di circostanze imprevedibili nei prezzi dei materiali, della manodopera o di quant’altro funzionale all’esecuzione del Contratto, si siano verificati aumenti o diminuzioni, rilevabili da dati, listini o tabelle ufficiali indicati in Contratto, tali da determinare una variazione in aumento o in diminuzione in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo convenuto.
In ogni caso, l’adeguamento del corrispettivo del prezzo contrattuale è riconosciuto, fatta salva una diversa previsione contrattuale, per la sola parte eccedente il decimo.
12.5
Sono, in ogni caso, escluse dal meccanismo di adeguamento di cui al precedente comma del presente articolo, le prestazioni da eseguire nel primo anno a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali, secondo le indicazioni dei documenti di pianificazione della qualità, una quota del prezzo contrattuale non superiore al 20% (venti per cento), nonché l’intera anticipazione eventualmente ricevuta.
12.6
Qualora l’anticipazione sia corrisposta per quote annuali, ai sensi dell’art. 11, comma 4 delle presenti Condizioni Generali, le quote stesse sono irrevisionabili a partire dalla data della relativa erogazione e fino a che non sia stata eseguita una parte della fornitura il cui importo sia corrispondente alla quota anticipata. In caso di anticipo nell’esecuzione della fornitura rispetto ai termini contrattuali, viene fatto riferimento alla data effettiva; in caso di ritardo, a quella contrattualmente stabilita.
12.7
La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata dalla parte interessata, salva diversa previsione contrattuale, a mezzo di raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro novanta giorni antecedenti la scadenza della data o delle date di esecuzione della fornitura, con l’indicazione delle relative pretese economiche.
Articolo 13
Requisiti dei materiali da fornire
13.1
I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..
Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.
13.2
Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.
Articolo 14 Variazioni
14.1
Nessuna variazione all’oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione o del Responsabile dell’esecuzione e senza che la stessa sia stata comunque preventivamente approvata dal Committente.
Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.
Il Contratto può prevedere limitazioni alla facoltà del Committente di introdurre variazioni all’oggetto della fornitura, stabilendo anche i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata.
14.2
Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute necessarie aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della fornitura.
Qualora le variazioni introdotte ai sensi del paragrafo precedente siano tali da determinare un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, quest’ultimo può richiedere, con una relazione documentata, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche e, in nessun caso, superiore ad un quinto dell’importo del Contratto. Sulla richiesta del Fornitore, è fatta salva ed impregiudicata ogni decisione del Committente.
Ai fini del paragrafo precedente, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dal Committente che determinino un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell’originario importo contrattuale e solo per la parte eccedente tale limite.
14.3 Variazioni quantitative in aumento. Il Committente ha facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del Contratto, variazioni in aumento delle quantità oggetto del Contratto. In tal caso, il Fornitore è tenuto ad assicurare l’esecuzione del Contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto medesimo ovvero del diverso limite eventualmente stabilito in Contratto.
14.4
Nell’ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Fornitore sia obbligato a sospendere l’esecuzione del Contratto ovvero ritenga che esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro dieci giorni e a pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali.
14.6 Variazioni in diminuzione
Il Committente è sempre in facoltà di ordinare una riduzione dell’oggetto della fornitura entro il limite di un quinto dell’importo contrattuale o di quello diverso, eventualmente stabilito in Contratto, senza che, in tal caso, nulla spetti al Fornitore a titolo di indennizzo. La volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una riduzione dell’oggetto della fornitura deve essere comunicata tempestivamente al Fornitore e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale o del diverso limite, eventualmente stabilito in Contratto.
14.7
Qualora le variazioni introdotte dal Committente comportino la fornitura di materiali non previsti nel Contratto ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali possono essere determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.
I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso offerto dal Fornitore in sede di affidamento.
I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente e il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può in alcun caso rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.
Articolo 15
Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti
15.1
Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente. Fornitore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.
15.2
Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
15.3
Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l’inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all’esecuzione del Contratto.
Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.
15.4
Il Fornitore può ricorrere all’istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo.
Xxxxx non diversamente disposto nel bando di gara o nella lettera di invito e/o nel Contratto, il Committente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
15.5
Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto del subcontratto stipulato.
15.6
Salva diversa indicazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito e/o nel Contratto, e salve le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore da parte del Committente, il Fornitore deve trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa del Fornitore stesso.
Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore, il Fornitore comunica al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
15.7
Tutti i contratti stipulati dal Fornitore con soggetti terzi per l’esecuzione della fornitura debbono contenere l’indicazione:
i) degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;
ii) dell’ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il materiale;
iii) dei materiali destinati all’allestimento della fornitura e della loro qualità;
iv) dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti materiali devono corrispondere;
v) di tutte le indicazioni utili per l’espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza e controllo necessarie all’accertamento della qualità del prodotto;
vi) dei termini di esecuzione del Contratto;
vii) della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimenti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione materiale, documentazione e quant’altro necessario per dette verifiche.
15.8
Il Fornitore deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Direttore dell’esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15.9
Il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
15.10
Salva diversa previsione normativa, il Fornitore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo, trasmettono al Committente prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo e per il connesso collaudo, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore e dei subappaltatori, nonché – ove reputato opportuno dal Committente - ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni.
15.11
Fermo quanto previsto dal successivo art. 56, comma 3, qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, il Committente dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
15.12
Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabile, i contratti sottoscritti dal Fornitore con subappaltatori e subcontraenti per l’esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dai protocolli di legalità cui il Committente aderisce.
Articolo 16
Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.
16.1
Qualora aggiudicatario o affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all’impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Contratto, anche se successivi alle operazioni di controllo, collaudo, verifica e validazione effettuate sui prodotti oggetto della fornitura.
Fino all’estinzione di ogni rapporto, il Committente può, tuttavia, far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
16.2
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’impresa mandataria dalle imprese mandanti, è irrevocabile. Il regolamento interno, che disciplina i rapporti tra imprese associate, deve essere reso noto prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche a detto regolamento interno, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che, in ogni caso, non potrà essere negato senza giustificato motivo.
16.3
Qualora aggiudicatario o affidatario sia un consorzio di imprese costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi all’esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal consorzio stesso, indipendentemente dall’identità delle imprese per conto delle quali quest’ultimo abbia presentato offerta.
L’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché i patti paraconsortili tra i consorziati devono essere resi noti al Committente prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso non potrà essere negato senza giustificato motivo.
16.4
Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo devono concorrere in termini effettivi e non fittizi all’esecuzione del Contratto.
16.5
Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e, nell’ipotesi di consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i soggetti aderenti al consorzio sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti del Committente per le obbligazioni che discendono dal Contratto. Tuttavia, per le imprese che all'interno del raggruppamento o consorzio assumano l'incarico di eseguire prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità dell'impresa mandataria o che assume il ruolo di capogruppo.
16.6
Le disposizioni previste per i Raggruppamenti si applicano anche ai G.E.I.E..
16.7
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della qualità, ove previsti, devono contenere l’indicazione delle modalità in base alle quali possono essere armonizzate e coordinate le attività, allo scopo di garantire la qualità finale dell’intera realizzazione; tali documenti devono, poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della qualità, predisposti da ciascuna impresa raggruppata, consorziato o aderente al G.E.I.E., per la realizzazione della parte di rispettiva competenza.
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore
17.1
Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all’esecuzione delle prestazioni, il Fornitore, con apposita domanda, è tenuto a:
a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.
17.2
Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate al Responsabile dell’Esecuzione per lettera a.r. entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili al Fornitore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, il Fornitore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.
17.3
Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata del Fornitore, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dal Fornitore.
Nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 18
Organi dell’esecuzione: Responsabile dell’esecuzione e Direttore dell’esecuzione
L’esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza del Responsabile dell’esecuzione .
Il Responsabile dell’esecuzione provvede a porre in essere le condizioni perché l’esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione.
Il Responsabile dell’esecuzione, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente al Responsabile del procedimento relativi alla fase di esecuzione del contratto e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, da Regolamenti interni del Committente e dal Contratto, svolge in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto.
Il Responsabile dell’esecuzione è anche il Direttore dell’esecuzione, salva diversa valutazione del Committente.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione della fornitura verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.
A tal fine, il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività ad esso attribuite dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del Committente, dal Contratto e, comunque, tutte le attività che si rendano opportune per assolvere i compiti assegnatigli.
Articolo 19
Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni
19.1
Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.
19.2
Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all’ambiente, alle persone e alle cose.
Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l’esecuzione, dipendenti o collegati con l’esercizio o con il traffico ferroviario, qualora non dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
19.3
Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
19.4
Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell’esecuzione del Contratto, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.
19.5
Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE
Articolo 20
Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente
20.1
Nell’ipotesi in cui la fornitura sia eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche predisposti dal Committente, il Fornitore, fatto salvo quanto previsto al comma 3, procede alla loro verifica e segnala, entro il termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie; i dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati, la loro definizione deve essere riesaminata dal Fornitore per assicurarne l’adeguatezza.
Il Fornitore richiede i chiarimenti ritenuti necessari, prima di procedere e, ove se ne evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto.
20.2
Fermo restando quanto previsto al comma 3, una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dal Fornitore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione.
Il Fornitore è, comunque, tenuto, anche successivamente alla decorrenza del termine di cui al comma 1 e fino alla conclusione della fornitura, a segnalare al Committente errori, carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche ai quali è tenuto a porre rimedio a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.
20.3
In ogni caso, il Fornitore non potrà invocare a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione, qualsivoglia errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e difformità con le prescrizioni tecniche, suscettibile di accertamento già nella fase di affidamento del Contratto.
Articolo 21
Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore
21.1
Nell’ipotesi in cui la fornitura debba essere eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche in tutto o in parte elaborati dal Fornitore, quest’ultimo deve procedere, entro il termine previsto nel Contratto, alla loro trasmissione al Committente almeno in duplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.
21.2
I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell’arte e redatti in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente.
21.3
I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all’approvazione del Committente, secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità.
Nell’ipotesi in cui non sia previsto che il Fornitore presenti un Piano della Qualità, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da esso predisposti sono sottoposti all’approvazione del Committente entro il termine stabilito in Contratto.
21.4
In nessun caso il Fornitore può procedere all’avvio di una successiva fase di sviluppo del progetto ovvero avviare la realizzazione del materiale fino a quando una copia della documentazione di cui al presente articolo non gli sia restituita approvata dal Committente.
21.5
Il Committente comunica al Fornitore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (ed, in particolare, nelle procedure di controllo della progettazione) ovvero, nell’ipotesi in cui non sia prevista la predisposizione di documenti di pianificazione della qualità e salva una diversa previsione contrattuale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime. Qualora l’entità delle correzioni e/o modifiche richieste sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione al Committente degli elaborati di cui al presente articolo, il Fornitore deve provvedervi, salva diversa previsione contrattuale, entro i successivi quindici giorni.
21.6
L’approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente, non esonera, nemmeno in parte, il Fornitore dalla piena responsabilità dell’esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.
21.7
Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte del Fornitore, senza esplicita autorizzazione del Committente.
Articolo 22
Campioni del Committente
Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base anche di campioni di materiali messi a disposizione dal Committente, il Fornitore è tenuto a fornire materiali perfettamente rispondenti alla richiesta del Committente sia nelle caratteristiche per le quali valgono le prescrizioni tecniche e dei disegni, sia nelle caratteristiche per le quali valgono i campioni ricevuti.
Articolo 23 Campioni del Fornitore
23.1
Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dal Fornitore, quest’ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami.
23.2
Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico del Fornitore, che è tenuto a presentarne altri.
23.3
I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d’iniziativa dal Fornitore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito al Fornitore, che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura.
23.4
In nessun caso, l’accettazione dei campioni da parte del Committente esonera il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Condizioni Generali.
23.5
Qualora previsto dalla disciplina comunitaria ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, il Fornitore, anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all’esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.
Articolo 24
Modelli - Stampi - Maschere
24.1
Qualora sia contrattualmente previsto che modelli, stampi, maschere, di proprietà del Committente siano consegnati al Fornitore, quest’ultimo è tenuto:
i) a verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all’allestimento della fornitura,secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
ii) a segnalare, entro quindici giorni dalla data della consegna o altro termine previsto in contratto, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all’atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inidonei all’uso, il Fornitore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.
24 .2
Il Fornitore è tenuto ad utilizzare modelli, stampi e maschere, secondo le buone regole dell’arte, in modo da mantenerli in perfetta efficienza e non può introdurre alcuna modifica a dette attrezzature, senza aver preventivamente ottenuto un’autorizzazione scritta del Committente.
24.3
Il Committente può consegnare al Fornitore propri calibri e sagome da usare esclusivamente per il riscontro dei calibri e delle sagome approntati dal Fornitore.
Articolo 25
Strumenti di misura e di controllo del Fornitore
25.1
Il Fornitore provvede, a sua cura e spese, all’acquisizione dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per la fabbricazione e il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.
25.2
Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia di cui all’art. 50 delle presenti Condizioni Generali.
25.3
Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e manutenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.
25.4
Nell’ipotesi in cui un software di prova o riferimenti comparativi siano utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l’idoneità e verificare l’accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a
intervalli di tempo prestabiliti. Il Fornitore deve stabilire l’estensione e la frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evidenza al Committente.
25.5
Nell’ipotesi in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo costituisca un requisito specificato, tali dati devono essere resi disponibili, qualora richiesto dal Committente ovvero da un soggetto da quest’ultimo incaricato, allo scopo di consentire la verifica dell’adeguatezza delle apparecchiature stesse sotto il profilo funzionale.
SEZIONE II
CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Articolo 26
Custodia dei beni di proprietà del Committente
26.1
Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’allestimento della fornitura, il Committente consegni al Fornitore, nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l’immagazzinamento, la manutenzione dei suddetti beni.
26.2
Il Fornitore è, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
26.3
In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Fornitore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura “Proprietà” seguita dal nominativo del Committente. E’ in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
26.4
Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all’utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. Il Fornitore è, comunque, tenuto, anche nell’ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti, comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.
26.5
Il Fornitore è tenuto a restituire apparecchiature, modelli, calibri, sagome maschere e campioni ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del collaudo dell’ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
26.6
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
Articolo 27 Assicurazione
27.1
Il Contratto può prevedere che il Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà del Committente, dei quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni. Rimane, in ogni caso, fermo, per il Fornitore, l’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali.
27.2
La polizza assicurativa deve essere stipulata tempestivamente e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i beni di proprietà del Committente rimangano in custodia del Fornitore.
27.3
Il Fornitore deve consegnare al Committente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere al Committente medesimo le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.
TITOLO II
ESECUZIONE - SORVEGLIANZA E VERIFICHE SEZIONE I
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Articolo 28
Inizio e svolgimento delle prestazioni contrattuali
28.1
Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano della Qualità, ove previsto. Ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente, ai fini del relativo benestare.
28.2
Nella ipotesi in cui, per l’esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore di documenti di pianificazione della qualità, il Fornitore medesimo comunica per iscritto al Committente entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero entro il diverso termine contrattualmente stabilito, e comunque nel rispetto dei termini contrattuali:
i) l’arrivo dei materiali destinati all’allestimento della fornitura e comunque acquisiti, ovvero la disponibilità dei materiali stessi presso i propri magazzini;
ii) nonché, con congruo anticipo, la data d’inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni, nonché di modificare le relative cadenze temporali
28.3
Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.
Articolo 29
Divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle prescrizioni tecniche
Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Responsabile dell’esecuzione e dal Direttore dell’esecuzione, in ordine all’applicazione delle prescrizioni tecniche riguardanti l’oggetto del Contratto di fornitura; esso è, tuttavia, in facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla disposizione impartita, motivato esposto al Responsabile dell’esecuzione. In nessun caso il Fornitore può, tuttavia, sospendere o ritardare le lavorazioni.
Articolo 30
Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente
30.1
Il Fornitore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente l’esecuzione della fornitura, s’impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell’impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell’impianto stesso.
30.2
In ogni caso, il Committente è manlevato da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Fornitore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.
30.3
Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.
30.4
Il Committente non può, in alcun caso, essere considerato depositario degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi, custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.
SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE
Articolo 31
Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore
31.1
Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l’altro, mediante:
i) l’esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
ii) riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
iii) sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
v) partecipazione alle prove di collaudo;
vi) verifiche ispettive.
31.2
A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (incaricato dal Committente), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell’arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.
Laddove presente documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: “V”). Il Fornitore, in tal caso, è tenuto ad informare il Committente dell’inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni.
Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente, fatta salva diversa volontà espressamente manifestata dal Committente e/o una diversa previsione contrattuale.
31.3
Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere.
31.4
Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento.
31.5
In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali.
31.6
Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere le lavorazioni in attesa di conoscere l’esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l’esecuzione al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.
31.7
Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 32
Spese relative alle verifiche e prove
Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.
Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:
i) il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
ii) la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
iii) il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.
Articolo 33 Prestazioni del Fornitore
33.1
Il Fornitore è obbligato ad assicurare al Responsabile dell’esecuzione, al Direttore dell’esecuzione e, più in generale al Committente ed ai suoi ausiliari, tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.
33.2
In particolare, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del predetto personale i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.
33.3
Le prescrizioni di cui ai precedenti commi debbono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali il Fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia di ciascuno dei disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie debbono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato i disegni.
33.4
Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che il Fornitore procuri deve, in ogni caso, recare anche l’indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.
33.5
Nell’ipotesi in cui, per l’esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore del Piano della Qualità, ovvero qualora, in ipotesi eccezionali, tale facoltà sia oggetto di espressa previsione contrattuale, il Committente può incaricare apposito addetto presso lo stabilimento del Fornitore. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto ad assicurare a detto personale la disponibilità di un locale arredato ad uso ufficio, di proporzionata ampiezza, corredato dei necessari servizi, compresi quelli igienici, provvedendo anche alla sua pulizia giornaliera.
33.6
Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.
Articolo 34
Verifiche eseguite dal Fornitore
34.1
Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.
34.2
Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo dal Committente medesimo incaricato dandone adeguata comunicazione al Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente .
Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.
In tale ipotesi,
a) non è riconosciuta al Fornitore la facoltà di sospendere le lavorazioni in attesa di conoscere l’esito delle verifiche
b) le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.
34.3
In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso Organismi terzi ed, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di almeno otto giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche debbono essere effettuate.
TITOLO III COLLAUDI
SEZIONE I PROCEDURA
Articolo 35
Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell’incarico
35.1
I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l’esecuzione del Contratto.
35.2
Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte, ove contrattualmente previsto, dal Fornitore ai sensi del successivo art. 37, ovvero, qualora il Contratto non disponga diversamente, dal Committente, che a tal fine potrà alternativamente incaricare - specificandolo nel contratto – il Direttore dell’esecuzione, un collaudatore esterno, una commissione di collaudo composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle “Non Conformità” aperte durante l’esecuzione del Contratto.
35.3
Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.
35.4
I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) – ove presenti nello specifico Contratto - contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l’indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l’esito. Anche ove non siano presenti Piani di Fabbricazione e Controllo, il Contratto può prevedere collaudi intermedi.
35.5
I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.
35.6
Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.
35.7
In relazione alle peculiarità della Fornitura, il Contratto può prevedere specifiche modalità – anche semplificate – di collaudo intermedio e/o finale.
Articolo 36 Gestione “Non Conformità”
36.1
Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.
36.2
Laddove il Contratto preveda, con riferimento ad una specifica Fornitura, la gestione di una “Non conformità “mediante una procedura documentata prevista nello stesso Contratto, deve:
i) indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le “Non Conformità”;
ii) precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.
36.3
Nell’ipotesi in cui una “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”, restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.
36.4
Tutti i rapporti sulle “Non Conformità” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.
Articolo 37
Collaudo eseguito dal Fornitore
37.1
Laddove, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 comma 2, le operazioni di collaudo siano effettuate, dal Fornitore, lo stesso è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto.
37 .2
In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI XXX XX 00000.
Articolo 38
Collaudo eseguito dal Committente
38.1
Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali
38.1.1
Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, ove contrattualmente previsto e fermo il disposto di cui al precedente art. 37 delle presenti Condizioni Generali, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d’impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.
38.1.2
Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.
38.1.3
Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l’esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale oggetto della fornitura, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest’ultimo per il tramite del Fornitore.
38.1.4
Tutte le conseguenze dovute all’eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui al precedente 38.1.3 del presente articolo fanno carico al Fornitore.
38.1.5
Una copia della richiesta di collaudo deve essere inviata, a cura del richiedente, al Responsabile dell’Esecuzione ed al Direttore dell’Esecuzione.
38.1.6
Qualora il collaudo non avvenga presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell’approntamento al collaudo, le comunicazioni relative al trasporto di cui all’art. 48 delle presenti Condizioni Generali.
38.1.7
I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.
38.1.8
I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.
38.1.9
Su ognuno dei campioni prelevati per l’esecuzione delle prove ed analisi, deve essere applicata una marca d’identificazione indelebile ed inamovibile.
38.2
Esecuzione del collaudo
38.2.1
Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento al collaudo dei materiali oggetto della fornitura.
Nell’ipotesi di collaudo presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o del subcontraente in genere, qualora la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente articolo 38.1.3, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro ventitre giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta.
38.2.2
Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.
38.2.3
Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d’imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
38.2.4
Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: indicazione del soggetto incaricato del collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
38.3
Esiti del collaudo
38.3.1
In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.
Il Contratto può prevedere che sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.
38.3.2
L’avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali.
Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali.
38.3.3
Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.
38.3.4
Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell’esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.
38.3.5
Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l’idoneità all’uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l’accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l’applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna. I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.
38.3.6
Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l’applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.
38.3.7
In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per l’eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.
38.3.8
L’occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l’intera partita del materiale sottoposto al collaudo.
38.3.9
Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l’esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.
38.3.10
In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.
38.4
Spese di collaudo
Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, si applicano le norme di cui all’art. 32 delle presenti Condizioni Generali.
38.5
Trattamento antinfortunistico
Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui all’art. 31 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 39
Documenti di registrazione della qualità della fornitura
39.1
Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di
collaudo, un documento che ne attesti l’esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.
39.2
Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Committente, quest’ultimo redige un attestato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore.
Nell’ipotesi in cui l’importo contrattuale sia inferiore alla soglia comunitaria, il Contratto può prevedere la sostituzione a tutti gli effetti dell’attestato di collaudo con un attestato di regolare esecuzione.
Per i contratti di importo inferiore 50.000 (cinquantamila) Euro, l’attestato di collaudo è sempre sostituito dall’attestato di regolare esecuzione, salva diversa previsione contrattuale.
L’attestato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dell’esecuzione e confermato dal Responsabile dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione del Fornitore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
39.3
Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest’ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).
La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.
Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal Responsabile dell’esecuzione o, nel caso in cui si tratti di persona distinta, dal Direttore dell’Esecuzione.
Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata al Fornitore, il Committente è in facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.
SEZIONE II
RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI
Articolo 40
Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese
40.1
Fermo restando quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati al collaudo od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali, debbono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese del Fornitore.
40.2
Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dalla richiesta, da farsi mediante fax o posta elettronica certificata, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.
40.3
Decorsi tali termini, ovvero qualora il Fornitore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico del Fornitore, all’invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore medesimo.
40.4
Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA
SEZIONE I CONSEGNA
Articolo 41
Luogo e condizioni di consegna
Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo art. 48, a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino, impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l’accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l’accettazione dei materiali.
Articolo 42 Deposito fiduciario
42.1
Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all’atto della richiesta di differimento della consegna.
42.2
Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Fornitore.
42.3
L’avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.
42.4
I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. Il Fornitore risponde della buona conservazione dei materiali per l’intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.
Articolo 43
Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe
43.1
La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.
43 .2
Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto di fornitura nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga al Responsabile dell’esecuzione, con l’indicazione analitica delle cause del ritardo.
43.3
L’istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve pervenire al Responsabile dell’esecuzione, prima della scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la
fondatezza dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.
43.4
La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell’esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l’applicazione delle penali di cui agli articoli 54 e 55 delle presenti Condizioni Generali.
43.5
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l’esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere variazioni all’oggetto contrattuale, ove queste siano riconducibili:
a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) a cause impreviste o imprevedibili accertate dal Direttore dell’esecuzione ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità della fornitura;
c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto.
43.6
In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile dell’esecuzione ordina la sospensione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione, salva diversa previsione contrattuale, sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Contratto, e in ogni caso a trecentosessantacinque giorni, il Fornitore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.
Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell’esecuzione ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopraggiunte esigenze dei conti pubblici.
43.7
Il Committente è inoltre in facoltà di disporre una o più sospensioni dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui al comma 5 e 6 del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.
43.8
La sospensione, disposta ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
Il Fornitore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 6 e 7 del presente articolo, senza che l’esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché il Fornitore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa l’esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi del successivo art. 44 delle presenti Condizioni Generali.
43.9
Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il Fornitore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
43.10
Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione delle prestazioni verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dell’esecuzione, salvo il diritto del Fornitore di far valere, limitatamente all’entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali.
43.11
Il Direttore dell’esecuzione, alla presenza del Fornitore, redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione sia diverso dal Responsabile dell’esecuzione, il verbale è trasmesso a quest’ultimo entro dieci giorni dalla data in cui è stato redatto.
Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dal Fornitore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese del Fornitore, quali, a titolo esemplificativo:
a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;
c) delle cautele da adottare affinché, la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per il Committente.
Delle operazioni di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto dal Fornitore ed è eventualmente inviato al Responsabile
dell’esecuzione nei modi e nei termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto.
43.13
La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 10 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.
Articolo 44
Illegittima durata delle sospensioni
44.1
Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 5 e al comma 6 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 6 e dal comma 7 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull’importo del Contratto, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 5 e 6, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 6 e 7;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 8 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente periodo, comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo.
44.2
In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 7 dell’art. 43.
Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l’onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b del presente periodo comporta la decadenza del Fornitore dall’indennizzo.
44.3
Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, è facoltà della Committente ammettere a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della fornitura.
Articolo 45
Tolleranza sulla quantità dei materiali
45.1
E’ facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.
45.2
Ai materiali consegnati in più oltre l’eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli articoli 40, 41 e 42 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni sulle inadempienze contenute nel Capo IV.
SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
Articolo 46
Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali
46.1
Il condizionamento, l’imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un’efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.
46.2
Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all’imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.
46.3
Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.
46.4
Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l’impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un’agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.
46.5
Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente.
46.6
Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi
47.1
Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell’anno di fornitura.
47.2
Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.
47.3
Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.
47.4
Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.
47.5
Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l’indirizzo al quale il materiale viene inviato.
SEZIONE III TRASPORTO
Articolo 48
Mezzo e spese di trasporto
48.1
Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
48.2
I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
48.3
Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.
48.4
Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione, salva diversa previsione contrattuale, al magazzino o impianto destinatario e al Direttore dell’esecuzione, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell’eventuale spedizioniere.
Articolo 49 Responsabilità del trasporto
49.1
Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.
49.2
In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali.
49.3
In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all’art. 41 delle presenti Condizioni Generali.
CAPO IV
GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI
TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE
Articolo 50 Garanzia e sua durata
50.1.
Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire:
- che i materiali e/o beni e/o macchinari oggetto della fornitura siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all’uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; nonché in ogni caso
-il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura.
50.2.
Salvo diversa previsione contrattuale, la garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna dell’ultima partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nel Contratto.
50.3.
Salvo diversa previsione contrattuale, la garanzia implica che il Fornitore si impegna;
a) a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del materiale durante il periodo di garanzia, ovvero
b) a provvedere, a insindacabile giudizio del Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
50.4
La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall’avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.
50.5
La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.
Articolo 51 Materiali difettosi
Articolo 51 Materiali difettosi
51.1
In relazione alla natura e all’entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione.
Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei materiali viziati o difettosi ovvero all’approntamento di nuovi in loro sostituzione presso i propri impianti.
51.2
Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, il Fornitore deve provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati.
Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e montaggio in opera a propria cura.
51.3
Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all’art. 1493 del cod. civ. nonché di applicare le altre sanzioni di cui al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 52
Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi
52.1
Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento sono disciplinati dagli articoli 40 e 41 delle presenti Condizioni Generali.
52.2
Il Fornitore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In caso di ritardata o mancata consegna ed
eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dal Titolo II del Capo IV delle presenti Condizioni Generali.
52.3
Il Fornitore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impresa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento.
52.4
Il Committente può autorizzare il Fornitore che ne faccia richiesta a riparare in sito i materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni.
Articolo 53
Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione
53.1
Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all’eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni provveda il Committente.
53.2
Qualora il Fornitore abbia studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contratto.
TITOLO II PENALI
Articolo 54
Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi
54.1
Le penali per l’inosservanza dei termini contrattuali da parte del Fornitore decorrono dalla data in cui l’inadempimento si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.
54.2
Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, l’entità del ritardo nell’esecuzione della fornitura viene calcolata secondo i seguenti criteri e modalità:
i) qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore ed abbiano luogo presso il Fornitore o il subappaltatore o il subcontraente, il ritardo è computato fino alla data di approntamento al collaudo del materiale oggetto della fornitura, ove la richiesta di collaudo giunga al Responsabile dell’Esecuzione ento almeno otto giorni prima di tale data, secondo quanto disposto dal precedente art. 38; ovvero, in ipotesi diversa, fino all’ottavo giorno successivo a quello in cui la richiesta di collaudo è pervenuta al suddetto Responsabile;
ii) qualora le operazioni di collaudo vengano svolte dal Committente successivamente alla data di consegna, il ritardo è computato fino alla data di spedizione nel caso in cui il trasporto sia eseguito dal Committente; ovvero fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito da altro vettore o direttamente dal Fornitore;
iii) qualora le operazioni di collaudo siano eseguite direttamente dal Fornitore, il ritardo è computato fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito a cura del Fornitore;
iv) qualora il Fornitore debba provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativi termini è computato fino alla data di comunicazione dell’approntamento in opera, salva diversa disposizione contrattuale;
v) qualora i materiali, anche se collaudati prima della consegna, vengano trovati a destinazione non rispondenti alle condizioni contrattuali e, a causa di ciò, si rendano necessarie sostituzioni o riparazioni di parti che ne ritardino l’utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimasti inutilizzati e computato con il criterio indicato alle lettere i) e ii) del presente articolo, in relazione alla consegna delle parti allestite in sostituzione o riparate; qualora le riparazioni avvengano in sito, il ritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni;
vi) per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati, ovvero da riparare in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nel presente comma, assumendo a riferimento i termini stabiliti dal Committente ai sensi dell’articolo 52 delle presenti Condizioni Generali.
54.3
In ogni caso, l’eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell’eventuale ritardo.
Articolo 55
Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione
55.1
Nell’ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, è applicata una penale nella misura minima dell’ 1% (uno per cento) dell’importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di
penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.
Il Contratto può in ogni caso stabilire:
- la misura della penale in misura superiore o inferiore a quella indicata nel presente comma;
- una metodologia di calcolo del ritardo (es: applicazione per ogni giorno di ritardo e non per decadi/frazioni) diversa da quella indicata nel presente comma;
- un importo massimo delle penali diverso rispetto a quello indicato nel presente comma.
55.2
Le penali, nella misura di cui al precedente comma 1, si applicano anche nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura, per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero, in caso di esecuzione della prestazione da terzi, fino alla data in cui il Committente abbia individuato un altro contraente.
55.3
L’ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui primi pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi.
55.4
Il Committente è in facoltà di procedere, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in qualunque momento alla risoluzione del Contratto, all’affidamento della prestazione a terzi e all’applicazione delle altre sanzioni previste dalle presenti Condizioni Generali ed eventualmente dal Contratto.
55.5
Con espresse previsioni contrattuali, vengono stabilite le penali con l’indicazione del relativo ammontare, per l’ipotesi di mancata o ritardata osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (ove esistenti) nonché per l’inadempimento di specifiche prescrizioni contrattuali.
55.6
Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1.
55.7
Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di agire per l’ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto a causa del ritardo, maggior danno che, con apposita clausola contrattuale, può essere contenuto nei limiti dell’importo contrattuale.
55.8
Il Fornitore è in facoltà di presentare al Responsabile dell’Esecuzione istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il Committente ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali di cui al presente articolo.
Il Committente si pronuncia sull’istanza di disapplicazione delle penali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
La disapplicazione totale o parziale della penale da parte del Committente è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
i) il ritardo nell’esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Fornitore;
ii) la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse del Committente al tempestivo adempimento contrattuale.
L’accoglimento totale o parziale dell’istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Fornitore.
55.9
Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l’ultimazione delle prestazioni in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che al Fornitore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare, salvo non diversamente previsto nel Contratto, sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.
TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA
Articolo 56
Corrispettivo della Fornitura e pagamenti
56.1
Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Fornitore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.
56.2
Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato, secondo le modalità stabilite in Contratto che tengano conto delle caratteristiche dell’oggetto della fornitura:
i) in un’unica soluzione, qualora sia previsto che la consegna dei beni debba aver luogo in una unica partita , ovvero qualora la consegna si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura;
ii) per ciascuna partita/soluzione, qualora sia stabilito che la consegna della fornitura debba essere frazionata in più partite/soluzioni;
iii) per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni o macchinari, qualora la consegna sia relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
iv) a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;
v) al raggiungimento di specifiche fasi dell’oggetto della fornitura, in acconto del corrispettivo contrattuale;
vi) in base alle diverse modalità stabilite in Contratto.
56.3
Il Committente prima di procedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Ai fini del pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite, il Committente applica la vigente normativa in materia di verifica della regolarità contributiva applicabile al Contratto concluso, ivi compresa quella relativa gli interventi sostitutivi in caso di inadempienze contributive.
In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive, ovvero, nei casi in cui non siano previste operazioni di collaudo a carico del Committente, dopo l’ultima consegna effettuata.
Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi al Fornitore provvedendo, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore.
56.4
Nell’ipotesi in cui i materiali oggetto della fornitura vengano lasciati, temporaneamente, in deposito fiduciario ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 delle presenti Condizioni Generali, il Committente può
corrispondere, previa redazione del verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, una somma nella misura ritenuta congrua che, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, non può superare i nove decimi del valore dei materiali. Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10 delle presenti Condizioni Generali: la garanzia è svincolata dopo l’accettazione dell’ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.
56.5
Nell’ipotesi in cui il Committente proceda, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all’effettuazione di pagamenti in acconto, sul relativo importo sono operate le ritenute nella misura di un ventesimo, salva diversa previsione contrattuale; queste ritenute costituiscono una ulteriore garanzia fornita al Committente per tutti gli obblighi derivanti al Fornitore dal Contratto e sono restituite al Fornitore dopo l’approvazione del collaudo.
Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia da costituire secondo le modalità di cui al precedente art. 10 delle presenti Condizioni Generali. La garanzia è svincolata dopo l’accettazione dell’ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.
Articolo 57
Termini e modalità di pagamento
57.1
Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostante indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, - o entro il diverso termine previsto contrattualmente - il Direttore dell’esecuzione compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il “certificato di pagamento”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L’emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all’emissione da parte del Committente del “certificato di pagamento”.
57.2
Non è subordinata all’emissione del “certificato di pagamento”, l’emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”.
In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall’apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all’atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.
57.3
Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell’ipotesi in cui il Committente non provveda all’emissione del “certificato di pagamento” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
Qualora il certificato di “pagamento e la fattura vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai termini indicati in Contratto ai sensi del precedente articolo 56, la presente disposizione non verrà applicata.
57.4
In considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, il pagamento del corrispettivo ha luogo, salvo diversa previsione contrattuale, entro la fine del secondo mese successivo alla data di emissione, da parte del fornitore, della relativa fattura (60 giorni data fattura fine mese).
Qualora il mese di fatturazione e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo.
Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del “certificato di pagamento”.
57.5
Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
57.6
Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
57.7
Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).
57.8
In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa.
Articolo 58 Presentazione delle fatture
58.1
Il Fornitore deve presentare fattura in originale e nel numero di copie indicato in Contratto o comunque richiesto dal Committente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto stesso, ovvero nell’ordine di acquisto o nel “certificato di pagamento”.
58.2
Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste dalla disciplina vigente, devono contenere:
i) l’eventuale richiesta di autorizzazione alla cessione del credito, alla delegazione o al mandato all’incasso;
ii) il numero e la data dell’ordine d’acquisto/Contratto;
III) il riferimento al certificato di pagamento, nei soli casi in cui le forniture non abbiano ad oggetto beni e merci con accettazione a vista.
Articolo 59
Recupero di crediti - Compensazione
59.1
Le somme dovute dal Fornitore al Committente, in dipendenza del Contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e compensate ai sensi del secondo comma del presente articolo.
59.2
Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.
59.3
Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali e di esperire l’azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.
Articolo 60 Sospensione dei pagamenti
E’ in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.
TITOLO IV
VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO
Articolo 61
Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi
61.1
Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora, ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste, si verifichi in corso di esecuzione anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
c) mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
e) sospensione o rallentamento nell’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
f) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni;
g) accertamento del mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto.
61.2
Il Committente è, inoltre, in facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti del Fornitore:
a) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) il Fornitore abbia commesso una grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei contratti affidati dal Committente, ovvero un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della sua attività professionale;
e) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
f) sia intervenuta un’informativa prefettizia da cui risulti che il Fornitore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6.1.3
Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Committente;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Committente, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del Committente
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
Il Fornitore è tenuto a prevedere, nei contratti di subappalto, le cause di risoluzione di cui al presente comma, a pena di diniego di rilascio della relativa autorizzazione da parte del Committente.
61.4
Il Contratto sarà risolto altresì al verificarsi di qualsiasi ulteriore causa prevista dalla normativa applicabile allo stesso.
61.5
Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r., senza bisogno di preavviso o messa in mora.
61.6
Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno del Fornitore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Articolo 62 Risarcimento dei danni
Fermo restando quanto stabilito all’art. 10 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l’esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 61 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 63 Recesso dal Contratto
63.1
Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.
63.2
Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
63.3
Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
CAPO V
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 64 Transazione
Fermo quanto stabilito nella disciplina vigente in tema di contratti pubblici, tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto di appalto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.
Articolo 65 Foro Competente
65.1
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto d'appalto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.
65.2
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria e previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo del Committente, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituirsi con le modalità stabilite dall’art. 241 del Codice fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
65.3
La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.
In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell’organo di governo dello stesso Committente.