CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2016
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2016
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente
tra
la REGIONE SICILIANA, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con sede a Palermo, codice fiscale 80012000826, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a OMISSIS nella sua qualità di Dirigente generale del
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di seguito denominata “Regione”
e
la Società “TRENITALIA S.p.A." – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. al n. 883047, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX,
nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale di seguito denominata “Trenitalia” (di seguito, congiuntamente, anche “le Parti”) premesso che:
1) Trenitalia è la Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo
acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni" con Contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
2) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs n. 422 del 19 novembre 1997, per le Regioni a statuto speciale “il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli Statuti e attraverso apposite norme di attuazione”;
3) i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolti nella Regione siciliana, fino all’effettivo trasferimento di funzioni e compiti da parte dello Stato, sono stati ricompresi nella regolamentazione del contratto di servizio stipulato fra Trenitalia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) le norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana sono state emanate con il DPR 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche e integrazioni, che in particolare all’art. 4 quater prevede l’attribuzione alla Regione – con i criteri e le modalità stabiliti in sede di Accordo quadro tra lo Stato e la Regione - delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi;
5) in data 26 novembre 2014 è stato stipulato l’Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione, registrato alla Corte dei Conti in data 12/12/2014 al Registro 1, foglio 4749, finalizzato a disciplinare, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 296/2000, le modalità di trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Siciliana delle funzioni e dei compiti di programmazione e di
amministrazione inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario eserciti da Trenitalia S.p.A. interessanti il territorio della Regione Siciliana;
6) l’art 5 del predetto Accordo, rubricato “clausola di salvaguardia”, subordina l’esecutività dell’Accordo all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie nell’entità determinata dall’accordo medesimo;
7) con nota prot.45621 del 29/05/2015 la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che, nonostante la formulazione dell'articolo 5 dell'Accordo di programma (Clausola di salvaguardia), la Regione è tenuta al pagamento dei servizi effettuati da Trenitalia già con decorrenza 1 gennaio 2015;
8) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n.34068 del 20 aprile 2015 è stato autorizzato l’impegno ed il pagamento in favore della Regione siciliana delle risorse finanziarie - al netto dell'IVA che sarà rimborsata alla Regione nei tempi e con le modalità di cui al all'articolo 9, comma 4 della L. 472/1999 e del successivo D.M. 22/12/2000 - spettanti per il primo trimestre 2015, in applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma e dell'articolo 9 del D.lgs. n. 422/97;
9) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 47009 del 8 giugno 2015, è stato autorizzato l'impegno ed il pagamento a favore della Regione Siciliana della risorse spettanti per il secondo trimestre 2015, al netto dell'IVA, in applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma e dell'articolo 9 del D.lgs. n. 422/97;
10) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Generale dello Stato n. 70197 del 15 settembre 2015, è stato autorizzato l'impegno ed il pagamento a favore della Regione Siciliana della risorse spettanti per il terzo trimestre 2015, al netto dell'IVA, in applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma e dell'articolo 9 del D.lgs. n. 422/97;
11) la Regione, valutati positivamente i risultati raggiunti nel periodo di vigenza del contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia, intende avvalersi dell’art 5, paragrafo 6, del Regolamento CE 1370/2007 ed aggiudicare direttamente a quest’ultima il servizio ferroviario regionale, per la durata massima di dieci anni prevista dal citato articolo, mediante sottoscrizione di un nuovo ed autonomo contratto di servizio; le aggiudicazioni dirette, effettuate in applicazione del citato art 5, paragrafo 6 del Regolamento, richiedono, ai sensi dell’art 7 paragrafo 2 del medesimo Regolamento, la pubblicazione sulla GUUE di apposite informazioni almeno un anno prima dell’aggiudicazione medesima;
12) alla luce del quadro normativo ed amministrativo sopra delineato è necessario assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi di trasporto pubblico ferroviario, nel rispetto dei livelli di servizio individuati dall’Accordo di Programma;
13) per tale finalità, ed al fine di rispettare i termini di cui al citato art. 7, paragrafo 2, è possibile, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 del 23 ottobre 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stipulare con Trenitalia – che, nelle more degli adempimenti previsti dal più volte citato Accordo, ha continuato ad
esercire il servizio – un contratto di durata non superiore a due anni, che regolamenti anche le modalità di pagamento dei corrispettivi dal 1 gennaio 2015 in relazione ai contenuti della nota prot.45621 del 29/05/2015 della Ragioneria generale dello Stato ;
14) in data 25 giugno 2015 è stata sottoscritta tra la Regione Siciliana e Trenitalia, l’Intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale che prevede, tra l’altro, la stipula di un contratto di servizio “ponte” biennale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, con durata fino al 31 dicembre 2016, a copertura anche dei servizi resi, senza soluzione di continuità e nelle more dell’adozione dei provvedimenti ministeriali citati in premessa, a far data dal 1° gennaio 2015;
15) la sottoscrizione della predetta Intesa è stata autorizzata, per la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 22 giugno 2015;
16) l'Intesa citata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Trenitalia S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2015, acquisendo pertanto da tale data piena efficacia;
17) il contesto normativo di riferimento, relativamente al trasporto pubblico locale, è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi e amministrativi:
• Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, in applicazione dell’art. 4, comma 4 della L. 59/97;
• D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti”, integrato
e modificato con il D.Lgs. 11 settembre 2000 n. 296;
• Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 "Attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE”;
• Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con il quale in particolare all’art. 5, paragrafo 6, si consente l’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale;
• Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
• Legge 23 luglio 2009 n. 99 il cui articolo 61 prevede che “Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi, 2, 4, 5 e 6, e all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2007”;
• Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
• Accordo di Programma tra Stato e Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 12-12-2014, Registro n. 1, foglio 4749 e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 07/01/2015 Registro n. 2, trasmesso all’Assessorato regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con nota MIT prot. 772 del 22-01-2015, per l’attuazione del trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 422/97 e all’art.1 del D.lgs. 296/2000;
18) il contratto di servizio deve avere caratteristiche di certezza finanziaria e deve essere strutturato in modo da assicurare all'impresa di trasporto la sostenibilità economico-finanziaria;
19) Trenitalia ha già posto e si impegna a porre in essere ulteriori azioni volte all’efficientamento dei propri costi di produzione del servizio, al fine di garantire un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
20) il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del presente contratto viene assicurato attraverso un corrispettivo determinato in modo tale da compensare almeno i costi da sopportare per l'erogazione del servizio e determinare un ragionevole utile per l’impresa di trasporto, tenuto conto dei livelli stimati di ricavi; a tal fine è stata utilizzata la quantificazione effettuata dall'articolo 3 dell'Accordo di programma sulla base dei costi sostenuti da Trenitalia per lo svolgimento delle prestazioni di servizio pubblico locale anteriormente al trasferimento delle competenze alla Regione nonché dei ricavi stimati e delle voci del Conto Economico Regionale di Trenitalia, anno 2014;
21) la Regione si impegna ad assicurare a Trenitalia la certezza della corresponsione del corrispettivo e, in particolare, la regolarità e la
puntualità della liquidazione del medesimo;
22) Trenitalia ha rappresentato la disponibilità ad articolare un’offerta di servizi calibrata, da un lato, sulle esigenze rappresentate dalla Regione e, dall’altro, sull’inderogabile principio del ristoro dei costi e del conseguimento di un ragionevole utile da parte dell’impresa di trasporto;
23) a seguito delle trattative intercorse, Trenitalia e la Regione hanno condiviso un programma di servizi di trasporto e di servizi connessi sulla base della proposta di Trenitalia medesima;
24) la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto ponte esclusivamente con le risorse finanziarie trasferite dallo Stato, quantificate in euro 111.535.920,00, al netto dell'IVA, per ciascun anno dall'articolo 3 dell'Accordo di programma e, ove tali risorse si rivelassero successivamente insufficienti o indisponibili, procederà con riduzioni di servizio corrispondenti;
25) la Regione ha avviato il procedimento per la costituzione del Comitato di verifica e monitoraggio dell'Accordo di programma di cui all'articolo 4 dell'Accordo stesso, cui compete, tra l'altro, la quantificazione in via definitiva delle risorse necessarie a garantire l’equilibrio economico-finanziario dei servizi oggetto dell’Accordo, richiedendo ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 38893 del 28/07/2015, la designazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Comitato;
26) è obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, al fine di incrementare in modo consistente il numero dei viaggiatori che ogni giorno usano il treno;
al riguardo le Parti condividono che il rinnovo del parco rotabile sia un elemento essenziale per il miglioramento del servizio offerto;
27) in tale ambito Trenitalia ha dichiarato, in relazione agli impegni assunti dalla Regione con l'Intesa del 25 giugno 2015, in ordine all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento CE 1370/2007, per un periodo di dieci anni, durata massima prevista dal Regolamento medesimo, con decorrenza 1 gennaio 2017 e che qui si ribadiscono, la propria disponibilità ad aderire alle richieste della Regione di acquistare in autofinanziamento materiale rotabile per un importo pari a quaranta milioni di euro già durante i due anni di vigenza del presente Contratto;
28) l’acquisto in autofinanziamento da parte di Trenitalia del predetto materiale rotabile, nonché l’intestazione in proprietà del medesimo in capo a Trenitalia, presuppone che Trenitalia risulti effettivamente aggiudicataria del servizio ferroviario regionale fino al 31.12.2026, con la conseguenza che, laddove così non fosse, per qualsivoglia motivo, gli effetti giuridici di tale acquisto e/o la titolarità dei rotabili interessati si spiegheranno a favore del soggetto individuato dalla Regione, la quale garantisce per il fatto del terzo ai sensi del successivo art. 11 comma 4, sollevando Trenitalia da qualsivoglia responsabilità ed onere economico- finanziario connesso all’operazione (pagamento dei corrispettivi dovuti, rimborso a Trenitalia di importi già versati, etc.);
29) le Parti condividono che il rinnovo del parco rotabile costituisce un elemento essenziale per il miglioramento del servizio offerto, ragion per cui anche la Regione si è impegnata ad acquistare direttamente nuovo
materiale rotabile da iscrivere nel proprio patrimonio per un importo pari a circa 100 milioni di euro (entro il 2020) e per ulteriori circa 50 milioni di euro (procedura di gara in corso), riservandosi di valutare congiuntamente a Trenitalia eventuali sinergie nelle fasi di acquisto di detto materiale rotabile;
30) le Parti, anche in vista della stipula del nuovo contratto di servizio decennale di cui all'Intesa sottoscritta il 25 giugno 2015, riconoscono che la necessaria attività di pianificazione e adeguamento continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità richiede adeguati strumenti e tecniche per la valutazione dei costi e dei ricavi del servizio, la rilevazione dei carichi sui treni, il monitoraggio della qualità del servizio erogato, la soddisfazione degli utenti; riconoscono, pertanto, la necessità di perseguire obiettivi di efficacia quali il trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico; la valorizzazione del ruolo della rete dei servizi ferroviari; la strutturazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in base al concetto dell'intermodalità; l'incremento del livello qualitativo dei servizi ottenibile anche tramite investimenti in nuove tecnologie; l'incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza; la razionalizzazione dei servizi ferroviari oggetto del presente contratto svolti mediante servizi sostitutivi, con lo scopo di eliminare gradualmente, a partire già dall'anno 2016, le sovrapposizioni con i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, ove possibile;
31) le Parti si danno reciprocamente atto che gli incrementi dei ricavi da
traffico, conseguenti all'incremento del numero dei viaggiatori ed alle
modifiche tariffarie previste dal presente contratto saranno destinate, una volta assicurato l'equilibrio economico-finanziario del contratto in aderenza ai principi del Regolamento 1370/2007, all'incremento dell'offerta ferroviaria;
32) considerato che Trenitalia S.p.A. è interamente controllata – per il tramite di F.S.I. S.p.A. - dallo Stato e pertanto, non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.83, comma 3 lett. a);
33) considerato che Trenitalia S.p.A. ha prodotto dichiarazione attestante l'applicabilità alla Società, in considerazione dei processi di ristrutturazione produttiva ed aziendale attivati, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5 della L. n. 68/1999;
34) visto il DURC protocollo INPS_1282716 del 29/10/2015; Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 (Premesse ed Allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Gli elaborati costituenti gli allegati, previa verifica e sottoscrizione delle Parti, vengono allegati al presente Contratto, rispettivamente, sotto i seguenti numeri:
1.A Programma di esercizio annuale 2015;
1.B Servizi sostitutivi programmati per il 2015;
1.C Servizi connessi alla vendita e all’assistenza;
1.D Programma di esercizio annuale 2016;
1.E Servizi sostitutivi programmati per il 2016;
2. Servizi da garantire in caso di sciopero;
3. Sistema tariffario;
4. Indicatori di qualità e sistema penalità e premialità;
5. Carta dei Servizi;
6. Dati di esercizio gestionali ed economici;
7. Listino prezzi.
Art. 2
(Struttura del presente Contratto)
1. Il presente Contratto è strutturato in distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Premesse ed Allegati);
Art. 2 (Struttura del presente Contratto); SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto);
Art. 4 (Durata);
Art. 5 (Termini e modalità di esecuzione); Art. 6 (Erogazione del corrispettivo);
Art. 7 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto);
Art. 8 (Variazioni dell’offerta di servizi - Variazioni del programma di esercizio);
Art. 9 (Interruzione e soppressione dei servizi);
Art. 10 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto); Art.11 (Investimenti)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 12 (Tariffe);
Art. 13 (Qualità del servizio);
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI PENALITA’ E DI PREMIALITÀ
Art. 14 (Dati di esercizio e parametri economico gestionali); Art. 15 (Penali, premialità e detrazioni di corrispettivo);
Art. 16 (Monitoraggio);
SEZIONE QUARTA: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 17 (Carta dei Servizi);
SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18 (Controversie tra le Parti); Art. 19 (Clausola fiscale);
Art. 20 (Codice Etico);
Art. 21 (Tutela dei dati personali); Art. 22 (Trasparenza dei Prezzi);
Art. 23 (Applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari);
Art. 24 (Partite aperte);
Art. 25 ( Adempimenti finalizzati all'attuazione della Intesa del 25 giugno 2015);
Art. 26 (Sviluppo dei servizi su linee di notevole rilevanza paesaggistica e turistica).
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Regione e Trenitalia in merito alla fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale fino al 31 dicembre 2016 e, in virtù del quadro normativo e amministrativo riportato in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2015. La Regione affida pertanto a Trenitalia, che accetta, i servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l’effettuazione di alcuni servizi connessi al trasporto medesimo, descritti negli Allegati n. 1.A, 1.B, 1.C, 1.D e 1.E al presente Contratto, comprendenti:
-per l’anno 2015: 9.447.226 treni/km e 163.700 ore di percorrenza
- per l’anno 2016: 9.447.226 treni/km e 163.700 ore di percorrenza comprensivi degli eventuali autobus/km relativi ai servizi sostitutivi su gomma dettagliati negli allegati 1.B e 1.E al presente Contratto.
2. Trenitalia si impegna ad effettuare una produzione annuale di 208.711 treni/km, aggiuntiva rispetto al programma annuale dei servizi ferroviari regionali quale quota annuale di restituzione del cofinanziamento per l’acquisto di treni Minuetto di cui all’Accordo procedurale del 15/04/2004 e all’Allegato “A” , attuativo del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A. il 17/7/2002 per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo del servizio ferroviario regionale e locale, regolata ai sensi del citato Accordo.
3. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente punto 1 - un corrispettivo pari a euro 111.535.920,00 (centoundicimilionicinquecentotrenatacinquemilanovecentoventi/00) IVA
esclusa, per ciascun anno, pari all’importo previsto dall’articolo 3 dell’Accordo di Programma, determinato sulla base dei costi sostenuti da Trenitalia per lo svolgimento di trasporto pubblico locale nonché dei ricavi stimati e delle voci del Conto Economico Regionale (CER) di Trenitalia anno 2014. Il predetto corrispettivo è comprensivo e remunera anche i costi attualmente sostenuti da Trenitalia per il pedaggio, per l’energia elettrica di trazione e per tutti gli altri importi dovuti, a qualsiasi titolo, al Gestore dell’Infrastruttura,.
4. Le Parti si impegnano, in caso di modifiche nel periodo di vigenza del presente Contratto degli attuali criteri di determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura e/o dell’energia elettrica nonché di adeguamenti a nuove disposizioni emesse dal Gestore dell’Infrastruttura o dall’ANSF, a rimodulare, entro trenta giorni dalla richiesta di Trenitalia, le prestazioni di cui al precedente punto 1 al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario del Contratto.
5. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale FS in virtù dell’applicazione del CCNL vigente all’atto della stipulazione del presente Contratto.
6. L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie vigenti all’atto di sottoscrizione del presente Contratto e tiene, altresì, conto del progressivo incremento del
rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, derivante dall'efficientamento della gestione dei servizi.
7. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 dell'Intesa, in ordine all'adozione dal 2017 di un nuovo sistema di gestione contrattuale, le Parti convengono sulla elaborazione da parte di Trenitalia, del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2015 e 2016 che evidenzi:
A. da un lato tutti i costi di Trenitalia e segnatamente:
a1. quelli relativi all’organizzazione, espletamento e fruizione dei corrispondenti servizi di trasporto;
a2. quelli relativi ai sistemi di vendita, informazione e assistenza (biglietterie sia di sportello che self-service);
a3. gli importi che Trenitalia, in relazione al servizio espletato, versa a vario titolo al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria;
a4. le tasse;
a5. gli importi relativi all’ammortamento e alla remunerazione del capitale investito netto (WACC);
B. dall’altro lato tutti i ricavi di Trenitalia e segnatamente:
b1. quelli derivanti dai titoli di viaggio acquistati dalla clientela, ivi inclusa ogni ulteriore somma connessa alla vendita ed alla regolarizzazione dei medesimi;
b2. eventuali altri ricavi derivanti da attività d’impresa di Trenitalia ancorché complementari all’espletamento del servizio;
b3. il corrispettivo del presente Contratto, che la Regione riconosce a Trenitalia come compensazione del servizio pubblico da questa espletato.
Entro il mese di maggio 2016 le Parti procederanno, acquisiti tutti i consuntivi di costi e ricavi dell’anno precedente, a confrontare i saldi previsionali (nel PEF) e consuntivi (nel CER) dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF e determinare, anche a supporto del Comitato di Monitoraggio previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di programma, il corrispettivo annuale del contratto da stipulare con decorrenza 2017.
Derivandola dai valori del PEF, le Parti elaborano, a tal fine, una tabella di Listino Prezzi (da incrementare annualmente del tasso di inflazione convenuto) da utilizzarsi come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione nell'ambito del contratto che decorrerà dal 2017; al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazione dell’offerta.
Art. 4
(Durata)
1. Il presente Contratto regolamenta i servizi effettuati da Trenitalia a decorrere dal 1° gennaio 2015 e ha durata fino al 31 dicembre 2016.
Art. 5
(Termini e modalità di esecuzione)
1. I programmi di esercizio dell’anno 2015 di cui all’Allegato n. 1.A (orario 2015) e dell’anno 2016 di cui all’Allegato n. 1.D (orario 2016) sono strutturati secondo la seguente ripartizione:
• codice identificativo del treno;
• le stazioni di partenza e di arrivo del treno, e la tratta di competenza;
• numero delle fermate intermedie;
• gli orari di partenza e di arrivo;
• tempo di percorrenza;
• i giorni di esercizio annuo ;
• la periodicità del treno;
• il tipo di materiale rotabile utilizzato
• la composizione del treno;
• i posti a sedere offerti;
• servizio per disabili;
• servizio bici;
• percorrenza chilometrica annua delle singole tratte e complessiva
2. Il servizio di trasporto ferroviario di cui al presente Contratto può essere effettuato anche con modalità automobilistica laddove si presentino i seguenti casi:
- servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio 2015 e 2016 di cui agli Allegati n.1.B e 1.E;
- servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 9;
- altri casi eventualmente concordati tra le Parti.
Fermo restando quanto sopra, qualora i fondi disponibili, per qualunque ragione, dovessero non risultare sufficienti a liquidare il corrispettivo di cui al comma 3 dell’art. 3, Trenitalia può avvalersi anche della facoltà - secondo le modalità e la procedura del successivo art. 7 - di sostituire i
servizi ferroviari con servizi automobilistici.
3. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio, curando e garantendo in particolare:
- la manutenzione ordinaria, straordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
- la pulizia del materiale rotabile;
- la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione.
Trenitalia si impegna, inoltre, a richiedere al Gestore dell'Infrastruttura il puntuale rispetto delle previsioni indicate nel Prospetto Informativo della Rete in ordine ai servizi nelle stazioni.
4. Trenitalia, per lo svolgimento dei servizi di trasporto oggetto del presente Contratto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione; in ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione alla Regione degli operatori o aziende che Trenitalia intende incaricare.
Art. 6 (Erogazione del corrispettivo)
1. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Contratto, erogando il corrispettivo in 4 (quattro) rate trimestrali da corrispondersi entro il sessantesimo giorno dalla data di acquisizione della fattura da parte della Regione. Trenitalia emette fattura entro il 30° (trentesimo) giorno dalla conclusione del trimestre di
riferimento mediante modalità di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24/4/2014 n. 66 (convertito in Legge 23/6/2014 n. 89). L’importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad un quarto del corrispettivo complessivo annuale previsto; l’importo della quarta rata verrà liquidato per l’80% entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione della fattura.
2. Il saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia viene calcolato di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo conto del consuntivo del Programma di esercizio di riferimento trasmesso da Trenitalia ai sensi dell'articolo 14, degli eventuali importi derivanti da premi e penali, da eventuali variazioni quantitative del servizio svolto nell’anno e delle somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l'applicazione del Reg. CE 1371/2007, che andranno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle penali. Rimangono in ogni caso a carico di Trenitalia le eventuali sanzioni ad essa applicate dall'ART ai sensi del D.Lgs. 70/2014.
3. In caso di ritardato pagamento degli importi di cui al presente articolo, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora nei termini di cui al D.lgs. n. 231/02.
4. Le fatture saranno intestate a: Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, n 161 – 00000 Xxxxxxx e dovranno riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l’accredito del pagamento nonchè il Codice Univoco Ufficio 1L3J9W e il Codice di riferimento dell'Amministrazione
1L3J9W_S0004 previsti per gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica – Legge 244 del 21 dicembre 2007 e xx.xx. ii. – DM 55 del 3
Aprile 2013.
I pagamenti verranno effettuati mediante emissione, da parte dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di specifici mandati di pagamento intestati a TRENITALIA
S.p.A. sul conto corrente OMISSIS,
OMISSIS
5. I corrispettivi previsti dal presente Contratto saranno oggetto di ricontrattazione fra le Parti qualora:
- vengano introdotte unilateralmente modifiche normative, nuove agevolazioni o gratuità tariffarie rispetto a quelle vigenti al momento della sottoscrizione del presente Contratto e riportate all’allegato 3;
- la Regione non provveda all’adeguamento delle tariffe dei servizi come previsto dal successivo art. 12;
- la Regione emetta un provvedimento normativo che vari in diminuzione l’importo delle sanzioni previste per irregolarità di viaggio da parte della clientela, ovvero che introduca una nuova disciplina che renda comunque più oneroso o difficoltoso il controllo ed il contrasto dei fenomeni dell’evasione e dell’elusione tariffaria;
- la Regione proceda con provvedimenti regionali all’adozione di sistemi tariffari integrati e/o all’attuazione di integrazioni modali o tariffarie e non provveda a compensare eventuali squilibri economici che dovessero compromettere l’equilibrio economico del presente Contratto derivanti dall’applicazione dei sistemi di cui sopra;
- si verifichino eventi che determinino un cambiamento sostanziale delle componenti di costo e di ricavo incidendo sull’equilibrio economico del presente Contratto.
Ove le Parti, negoziando ai sensi dell’art. 1375 CC con l’obiettivo di ricondurre il rapporto contrattuale all’originario equilibrio economico finanziario, non dovessero trovare un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 180 giorni dall’apertura delle trattative, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Contratto.
Art. 7
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto)
1. Qualora eventuali ritardi nel pagamento delle fatture di Trenitalia fossero dovuti all’insufficienza di fondi a copertura dei servizi ovvero, anche in mancanza di detti ritardi, sussistano giustificate ragioni per ritenere che la Regione non sia in grado di disporre della copertura finanziaria per i servizi ancora da espletare sulla base del presente Contratto, su atto di interpello di Trenitalia, la Regione dovrà formalizzare entro 60 giorni l’impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura.
2. Qualora la Regione non proceda entro i termini fissati a formalizzare l’impegno di cui al comma precedente, Trenitalia procederà, anche in corso d’orario e previa comunicazione alla Regione ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi e a una rimodulazione del piano investimenti di cui al successivo art. 11.
3. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico
del presente Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
4. Indipendentemente dal mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario di cui ai commi precedenti, qualora l’insufficienza dei fondi non consenta alla Regione di corrispondere annualmente a Trenitalia, nei termini previsti al precedente art. 6, almeno l’importo pari all’80% del corrispettivo annuale, le Parti condividono la necessità di rivedere il piano degli investimenti di cui al successivo art. 11.
5. In ogni caso Trenitalia ha facoltà, valutata la gravità dell’inadempimento, di procedere alla risoluzione del presente Contratto.
Art. 8
(Variazioni dell’offerta di servizi – Variazioni del programma di esercizio)
1. Al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa del 25 giugno 2015, Trenitalia si impegna a trasmettere alla Regione entro il 31 gennaio 2016, secondo le indicazioni da questa ricevute, la proposta di servizi per l'anno 2017 e, in caso di adozione del Decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 84 della l. 147/2013, gli elementi necessari per l'applicazione del medesimo.
2. La Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla trasmissione delle proposte di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere variazioni quantitative e/o qualitative .
3. Trenitalia entro 10 giorni dalla richiesta di variazioni, è tenuta a presentare alla Regione un prospetto analitico dei possibili effetti sui
futuri corrispettivi, calcolati tenendo conto del perimetro dei servizi.
4. Nel corso di validità del programma di esercizio annuale relativo al 2016, le Parti possono procedere, di comune intesa, ad una modifica quantitativa e/o qualitativa dei chilometri di servizio in aumento o in diminuzione non superiore allo 1% (uno per cento) dei chilometri programmati nell'Allegato n. 1 senza variazione di corrispettivo. Una volta concluso il procedimento di cui al comma precedente, le Parti provvederanno a predisporre e siglare i nuovi allegati contrattuali. La Regione, comunque, garantisce a Trenitalia, per tutta la durata del presente Contratto, un corrispettivo minimo annuo pari all’80% (ottanta per cento) del corrispettivo annuo.
5. Trenitalia, previa motivata comunicazione alla Regione, da effettuarsi entro 48 ore lavorative, escluso il sabato ed i festivi, dalla ricezione della relativa informativa da parte del Gestore dell'Infrastruttura e successivamente alla valutazione congiunta con la Regione, salvo casi di motivata estrema urgenza, può procedere a modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori programmati, di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Qualora tali modifiche comportino una riduzione percentuale delle percorrenze programmate superiore alla percentuale di cui al comma precedente, si procederà ad una riduzione del corrispettivo, secondo il listino prezzi redatto sulla scorta del CER 2014, allegato al presente Contratto.
6. In relazione alle variazioni di cui al comma precedente, Trenitalia si impegna a diffondere adeguata comunicazione alla clientela 15 giorni prima delle modifiche; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale
termine, la comunicazione deve avvenire entro due giorni dal corrispondente avviso del Gestore.
7. Qualora Trenitalia ometta la preventiva comunicazione alla Regione di cui al comma 5, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'allegato 4.
Art. 9
(Interruzione e soppressione dei servizi)
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da Trenitalia per nessun motivo, salvo nei casi di forza maggiore (eventi fortuiti ed accidentali, quali ad esempio guasti ed interruzioni derivanti da avverse condizioni atmosferiche; danni di terzi all'infrastruttura ferroviaria) e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni), non prevedibili e/o non imputabili a Trenitalia, e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità o per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. In tali casi Trenitalia si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive, informando tempestivamente ed adeguatamente sia la clientela che la Regione. Queste sospensioni temporanee del servizio non comportano riduzioni del corrispettivo.
2. La soppressione dei treni a causa del gestore del servizio ( guasti tecnici ai rotabili ovvero gestione del personale) o a causa del gestore dell’Infrastruttura (guasti tecnici agli impianti e all’infrastruttura) comporta una riduzione del corrispettivo secondo il listino prezzi di cui all’allegato 7. A tale valore, e fino al limite massimo della riduzione, si applica il riconoscimento del costo del servizio sostituivo reso disponibile;
tale riconoscimento è applicato esclusivamente se il servizio sostitutivo è attivato entro 60 minuti dal verificarsi dall'evento che ne ha determinato la necessità, in numero sufficiente a trasportare tutti i passeggeri presenti sul treno ed effettuato in modo tale da garantire il servizio presso le stazioni e fermate previste sulla tratta ferroviaria oggetto del disservizio, salvo casi di manifesta impossibilità.
2. Nell’ipotesi in cui le soppressioni annuali rientrino nella franchigia del 1% (uno per cento) di cui al comma 4 dell'articolo 8, la Regione non procederà a riduzioni di corrispettivo. Le riduzioni del corrispettivo previste dal presente comma saranno considerate in sede di liquidazione della rata di saldo di cui al precedente articolo 6 comma 2.
3. Trenitalia garantisce, in caso di sciopero nazionale, l'erogazione dei servizi minimi, come disposto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del programma di cui all’Allegato n. 2. Nel caso di scioperi territoriali e/o aziendali, la Regione non applicherà le detrazioni di corrispettivo per i servizi non effettuati, che saranno tuttavia computati ai fini del raggiungimento della franchigia di cui al precedente articolo 8, comma 4. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in relazione al presente articolo è data comunicazione tempestiva da parte di Trenitalia alla Regione, a mezzo mail da inoltrare all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx. Trenitalia si impegna, inoltre, ad informare i cittadini con la massima sollecitudine, tenuto conto delle specificità degli eventi che possono provocare tali riduzioni o sospensioni, in modo da metterli in condizione di poter modificare le proprie scelte di viaggio.
Art. 10
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del presente Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da:
a. due rappresentanti della Regione;
b. due rappresentanti di Trenitalia.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di Trenitalia.
3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell'applicazione del presente Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie, come previsto dal successivo articolo 18, nonché all'applicazione delle penali e dei premi.
4. Compete al Comitato l'esame e la formulazione di proposte di definizione delle partite aperte, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 24 lettera a).
5. Il Comitato propone soluzioni tecnico-strutturali finalizzate a migliorare la qualità del servizio.
6. Il Comitato provvede anche alla individuazione di azioni coordinate per la lotta all’evasione e all’elusione, nonché all’analisi del sistema trasportistico dell’Area dello Stretto di Messina, anche con riferimento alla continuità territoriale e all’utilizzo della tariffa regionale con Applicazione Sovraregionale (39 AS e 40 AS).
Art.11 Investimenti
1. Trenitalia si impegna ad acquistare in autofinanziamento nuovo materiale rotabile per 40 (quaranta) milioni di euro, pari a 6 (sei) elettrotreni di tipologia jazz, che immetterà in servizio entro la validità del presente Contratto.
2. Trenitalia procederà all’ammortamento del valore del materiale rotabile calcolato in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.
3. Il valore del materiale rotabile sarà dato, per ogni treno, dalla differenza tra il prezzo d’acquisto e la somma delle quote di ammortamento contabilizzate. A questo importo saranno aggiunti gli incrementi di valore per manutenzione ciclica capitalizzata, al netto delle relative quote d’ammortamento già contabilizzate.
4. Qualora per qualsivoglia motivo Trenitalia non risultasse aggiudicataria del servizio ferroviario regionale fino al 2026 – ovvero qualora nell’ambito della validità del contratto di servizio risultasse aggiudicataria per volumi di servizio inferiori a quelli indicati nell’art. 3 – la stessa Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte dei materiali acquistati, di:
a) cedere il relativo contratto di acquisto col fornitore al soggetto individuato dalla Regione, nel caso in cui i rotabili non siano stati ancora consegnati/collaudati. La Regione si impegna sin d’ora a garantire il subentro del soggetto individuato in detto contratto ed a restituire a Trenitalia gli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore, facendosi
inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso;
b) vendere i rotabili interessati al soggetto individuato dalla Regione, nel caso in cui i rotabili fossero già stati consegnati dal fornitore. La Regione si impegna sin d’ora, per conto del soggetto indicato, a stipulare la relativa compravendita e a corrispondere a Trenitalia un importo pari al valore residuo dei rotabili, come definito al comma 3 del presente articolo, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.
5. La Regione si impegna ad acquistare in nome proprio ed in autofinanziamento materiale rotabile per circa 100 (cento) milioni di euro entro il 2020, nonché per ulteriori circa 50 (cinquanta) milioni di euro (procedura di gara in corso di svolgimento). I rotabili di proprietà regionale saranno concessi in comodato d’uso a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, applicandosi al riguardo la disciplina civilistica. Nella determinazione del corrispettivo dovuto a Trenitalia si terrà conto del fatto che le quote di ammortamento dei treni relative alla parte di produzione effettuata con i medesimi non potranno comparire tra i conti di Trenitalia.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 12 (Tariffe)
1. Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Contratto, nonché l’Applicazione Sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni (Allegato n. 3).
2. Anche ai fini dell'attuazione dell’art 3 dell’Intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario del 25 giugno 2015, le Parti approvano le seguenti azioni:
al cambio orario di dicembre 2015:
- incremento delle tariffe regionali 39 – 40 e 14 del 7,7%, secondo le tabelle prezzo di cui all’allegato 3A, e conseguente incremento delle tariffe con Applicazione Sovraregionale;
al cambio orario di dicembre 2016:
- nuova tariffa 39 di corsa semplice per treni regionali veloci, superiore alla tariffa ordinaria 39 del 5%, secondo le tabelle prezzo di cui all’allegato 3B;
- introduzione del centroide nella città di Palermo, con tassazione su Palermo Centrale e coincidente con il perimetro dell’attuale tariffa 14.
Inoltre, sempre a far data dal cambio orario 2016, sarà attivata una nuova tariffa dedicata al collegamento aeroportuale per Punta Raisi, da dettagliarsi successivamente sulla base della tariffa 1/TER in atto utilizzata per il collegamento aeroportuale per Fiumicino Aeroporto, che sarà approvata con delibera della Giunta regionale. Le Parti si danno atto reciprocamente che l’adeguamento di cui al presente comma contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora non venga disposto, per decisione della Regione, la stessa corrisponderà a Trenitalia la quota corrispondente all’aumento atteso rispetto a quanto previsto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’art. 3, la Regione riconosce – ai sensi del presente Contratto - a Trenitalia l’integrale
compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti da disposizioni normative eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto. Il calcolo delle compensazioni spettanti a Trenitalia si baserà sulla rendicontazione dei titoli a pagamento differito che saranno codificati per ciascuna di queste iniziative.
4. Gli importi delle sanzioni/sovrapprezzi applicabili alla clientela sono quelli previsti dalla normativa indicata all'Allegato 3.
5. Le Parti condividono l'opportunità di introdurre il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FFOO), secondo i seguenti requisiti:
- utilizzo della divisa;
- presentazione preventiva al Capotreno;
- esibizione del titolo di viaggio a pagamento differito appositamente predisposto;
- dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio.
Inoltre, su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, nonché ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie.
In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente.
Tale riconoscimento potrà essere attivato a seguito del rifinanziamento
della l.r. n.8/2005, previa richiesta formale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture e a valle delle implementazioni tecniche necessarie; a seguito dell'attivazione di tale gratuità, la Regione compenserà interamente tale gratuità, sulla scorta della valorizzazione degli specifici titoli di viaggio a pagamento differito emessi, fino all'importo massimo indicato nella richiesta di attivazione della gratuità.
6. Le Parti convengono sulla necessità di attuare azioni incentivanti finalizzate all’efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi e, pertanto, concordano di attivare un percorso procedurale finalizzato alla realizzazione dell'integrazione modale e tariffaria combinata con i servizi di trasporto urbano delle principali città siciliane e con i servizi di car- sharing e bike sharing (Palermo, Catania e Messina), che coinvolga i gestori dei servizi di trasporto urbano, gli Enti e le Istituzioni individuate dalla Regione. Trenitalia si impegna fin d'ora a fornire i dati in proprio possesso necessari per la programmazione e l'attuazione di tale sistema, salvaguardando la sensibilità dei dati.
7. Eventuali progetti di integrazione tariffaria, con riferimento ai servizi oggetto del presente Contratto, da realizzarsi nel corso di vigenza dello stesso, andranno disciplinati d’intesa fra le Parti con separato atto, inclusi gli aspetti relativi ad eventuali investimenti su sistemi e tecnologie ed alla ripartizione dei costi e ai ricavi, a compensazione, di eventuali squilibri economici che ne dovessero compromettere l’equilibrio.
8. Inoltre, nella prospettiva di una più ampia integrazione modale sarà attivato un percorso finalizzato alla realizzazione di una tariffazione integrata extraurbana ferro-gomma sui servizi della rete regionale,
mediante il ricorso a specifici Accordi con altri vettori del settore gomma operanti sul territorio regionale, il cui eventuale impatto sui ricavi sarà adeguatamente compensato dalla Regione.
Art. 13 (Qualità del servizio)
1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riferimento alle necessità connesse al trasporto dei disabili e delle persone a limitata mobilità.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard obiettivo di qualità di cui all'Allegato 4 relativi a puntualità e regolarità rispetto all’orario ufficiale in vigore, pulizia e condizioni igieniche, composizione dei treni, comfort di viaggio, servizi connessi, affidabilità. Il rispetto degli standard obiettivo di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Trenitalia effettua due volte l'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dall'utenza, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine Trenitalia dovrà avvalersi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità. I risultati della rilevazione sono compendiati in report adeguatamente strutturati e trasmessi alla Regione. La Regione si riserva di nominare un apposito Comitato di qualità, composto oltre che da rappresentanti della Regione e di Trenitalia anche
da rappresentati degli stakeholder per la valutazione della qualità del servizio e la formulazione di proposte finalizzate all'innalzamento degli standard qualitativi.
4. Le parti si impegnano a confrontarsi con rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e pendolari, attraverso specifici incontri da convocare, di norma, ogni sei mesi, per la verifica del rispetto degli impegni assunti da Trenitalia nella Carta dei Servizi, la verifica periodica sullo stato e sulla programmazione dei servizi, sulle criticità emerse e sull'efficacia dei provvedimenti assunti in merito e per l'ascolto dei rappresentanti dei consumatori e dei pendolari in merito alle problematiche rilevate e ad eventuali suggerimenti.
5. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/07.
6. Trenitalia si impegna in particolare, oltre che al rispetto degli obblighi di informazione di cui al Regolamento CE 1371/07, a pubblicare e diffondere gli orari dei servizi di trasporto di cui al presente contratto, aggiornandoli ad ogni variazione programmata di orario; le variazioni in corso di orario vengono pubblicate regolarmente sui sistemi informativi di Trenitalia. Trenitalia si impegna inoltre a mantenere attivo un servizio di informazione telefonica per almeno 12 ore al giorno.
7. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il pieno ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici saranno utilizzati dalla Regione a ristoro della clientela, anche
attraverso l'istituzione di specifici bonus.
8. Al fine di innalzare progressivamente gli standard qualitativi e il livello di comfort a bordo, Trenitalia verificherà la possibilità di introdurre, già nel periodo di vigenza del presente Contratto, sui treni in esercizio sulle linee da individuare, di concerto con la Regione, la possibilità di connessione gratuita a internet in modalità Wi-Fi e, sui treni regionali veloci con percorrenza complessiva superiore a due ore, adeguato servizio di ristorazione.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI PENALITA’/PREMIALITA’
Art. 14
(Dati di esercizio e parametri economico gestionali)
1. Trenitalia si obbliga a mettere a disposizione della Regione, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico ( in formato word e/o Excel) i seguenti dati e informazioni:
a) elenco dei servizi richiesti dalla Regione stimando il prezzo del singolo treno sulla scorta del listino prezzi, proveniente dal CER;
b) elenco dei rotabili destinati alla Direzione Trasporto regionale Sicilia, con le eventuali modifiche rispetto all'elenco attuale, riportato tra le informazioni inserite nell'allegato 6 al presente Contratto;
c) certificazione annuale dei ricavi e dei costi (Conto Economico Regionale: CER) relativa a ciascun anno di validità del presente Contratto; tale certificazione deve essere trasmessa unitamente alla fattura relativa alla rata di saldo di cui al precedente articolo 6, comma 2;
d) due volte l'anno i dati di frequentazione di tutti i treni oggetto del
presente Contratto, ed in particolare passeggeri saliti/discesi e viaggiatori*chilometro, sia a livello complessivo, sia per singolo treno, accorpandoli per relazione;
e) percorrenze chilometriche ed annue di servizio programmato ed effettivo;
f) tabelle esplicative e programma di esercizio rispetto all'anno precedente;
g) tabelle dimostrative delle percorrenze aggiuntive effettuate quale quota annuale di restituzione del cofinanziamento per l’acquisto di treni Minuetto;
h) entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre l'elenco mensile dei treni soppressi suddivisi per: giorno, tipologia di soppressione, relazioni interessate, quantitativo di treni*km non effettuati, ore di servizio non effettuate e valorizzazione. Detto elenco deve contenere altresì le informazioni relative agli eventuali servizi sostitutivi su gomma di cui all'articolo 9;
i) i dati relativi alle segnalazioni dei treni con criticità relative al sovraffollamento per tratte consecutive superiori a 30 minuti;
l) con cadenza trimestrale i dati relativi alla rete di vendita diretta ed indiretta relativamente al numero di titoli di viaggio venduti e degli importi tariffe 39 e 40 (abbonamenti e corsa semplice);
m) dati di esercizio ed economici indicati nell'Allegato 6.
Per l'anno 2015 i dati relativi saranno trasmessi unitamente alla fattura relativa al quarto trimestre.
Art. 15
(Penali, premialità e detrazioni di corrispettivo)
1. La Regione applicherà a Trenitalia penali e premi secondo quanto definito nell’Allegato 4.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.lgs 70/2014 sarà consentita l’applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
3. Le Parti concordano che il montante complessivo per l’erogazione delle penalità previste, non potrà superare l’ 1% del valore del corrispettivo.
4. Non potranno essere conteggiati ai fini dell'applicazione del sistema delle penalità, i fatti per i quali siano state disposte detrazioni di corrispettivo e comunque i fatti non imputabili a Trenitalia per i quali possono essere disposte solo detrazioni di corrispettivo.
Art. 16 (Monitoraggio)
1. Trenitalia si impegna a collaborare con la Regione agevolando lo svolgimento del monitoraggio.
2. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 1 (una) postazione gratuita per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione di RFI con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”. Rimane fermo che tutti i costi relativi alle ulteriori postazioni per servizio di consultazione saranno a carico della Regione.
3. La Regione, tramite proprie strutture, può effettuare rilevazioni sulla
rete per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente stabiliti.
4. Per l’effettuazione delle ispezioni e verifiche di cui al comma precedente, la Regione incarica personale individuato dalla Regione medesima che, munito di apposito tesserino e Carta di Libera Circolazione rilasciata da Trenitalia, avrà libero accesso ai treni di cui al Programma di Esercizio. Trenitalia, rilascerà un numero massimo di 10 Carte di Libera Circolazione, valide esclusivamente nel territorio regionale, che saranno nominative e di validità annuale (anno solare).
5. All’atto delle ispezioni e delle verifiche gli ispettori incaricati dalla Regione sono tenuti a comunicare al personale di bordo dei treni o ad altro personale di Trenitalia successivamente indicato, la carrozza, treno, stazione ecc. oggetto del rilevamento al fine di una verifica in contraddittorio di eventuali difformità.
6. Le Parti, con cadenza bimestrale, valutano, nell'ambito di appositi incontri tecnici, l’andamento del servizio, la sua rispondenza alle esigenze dei viaggiatori ed il rispetto degli impegni contrattuali, e concordano le necessarie azioni di miglioramento. Nell’ambito di tali incontri, la Regione può richiedere a Trenitalia di fornire specifici approfondimenti sui dati presentati dall’Azienda o rilevati dalla stessa Regione nell’ambito delle verifiche condotte.
7. La Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Contratto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
8. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale,
la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 60 giorni dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni inviate mediante pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 40 giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia.
9. La Regione provvederà a trattenere l’ammontare delle penali relative a ciascuna annualità dalla rata di saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 6 e secondo le modalità riportate nel medesimo articolo.
SEZIONE QUARTA: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 17 (Carta dei Servizi)
1. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi per il 2016 in conformità alla normativa vigente e secondo gli standard e obiettivi previsti dal presente Contratto. Le Parti si danno atto che la Carta dei Sevizi 2015 è quella costituente l'allegato 5 al presente Contratto.
2. Per gli anni successivi al 2015 Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione nonché a pubblicarla sul proprio sito internet. Qualora la Regione non si esprima entro 30 gg. dalla predetta comunicazione di Trenitalia, la Carta dei Servizi si dovrà considerare approvata.
3. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvederà a
coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, incluse le Associazioni dei Consumatori.
SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18 (Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell’esecuzione del presente Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. La parte interessata a far valere una propria posizione, chiede alla controparte di svolgere il tentativo di conciliazione. Entro i 10 giorni dalla richiesta, la questione dovrà essere rimessa alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 10, che si dovrà pronunciare entro i successivi trenta giorni.
2. In caso di mancato accordo in sede di Comitato, per ogni controversi relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Palermo. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art. 19 (Clausola fiscale)
1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Contratto è a carico di Trenitalia mentre l’I.V.A. sul corrispettivo è a carico della Regione, quale destinataria della prestazione.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lett. b), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.
Art. 20 (Codice Etico)
1. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx).
2. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”. Detto Codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 21
(Tutela dei dati personali)
1. I dati personali riguardanti i lavoratori della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.
- esecuzione di obblighi di legge in genere;
- gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00000 Xxxx.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in via Oreto – Fondo Xxxxxx s.n. Palermo, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato X.Xxx. 196/2003.
4. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.
Art. 22 (Trasparenza dei prezzi)
1. La Regione espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Regione non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Regione che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 23
(Applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari )
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 e s.m. e i. troverà applicazione nei confronti di Trenitalia solo laddove la stessa non risultasse più soggetta agli obblighi di evidenza pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate dalla predetta normativa.
Art. 24 (Partite aperte)
1. In merito alle obbligazioni connesse al piano di restituzione del cofinanziamento di materiale rotabile ed alla correlata produzione annuale di treni*km aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio con lo Stato, obbligazioni tutte risultanti dalla seguente documentazione:
- Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana e Trenitalia il 17 luglio 2002 per il cofinanziamento di quaranta treni tipo “Minuetto” di media capacità, di nuova ordinazione da parte di Trenitalia per il
potenziamento ed il miglioramento qualitativo del trasporto ferroviario nel territorio della Regione Siciliana;
- Accordo procedurale attuativo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana e Trenitalia il 17 luglio 2002 per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo del servizio ferroviario regionale e locale, sottoscritto il 15 aprile 2004;
- nota Dirigenziale n. 456 del 16 giugno 2004 della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Comunicazione e Trasporti – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni – Servizio Trasporto Regionale Ferroviario, avente ad oggetto “accordo procedurale attuativo del protocollo d’intesa sottoscritto tra la regione Siciliana e Trenitalia – procedure amministrative”;
al fine di ricomprendere le suddette obbligazioni nell’ambito del presente Contratto nonché del successivo Contratto di servizio da sottoscriversi per il periodo 2017-2026 - previo loro aggiornamento e adeguamento alle nuove logiche contrattuali – le Parti si danno atto e concordano in questa sede che:
a) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, Trenitalia fornisce tutta la documentazione dimostrativa della restituzione delle quote dovute per il periodo 2005/2014; la predetta documentazione sarà esaminata nell'ambito del Comitato di cui al precedente articolo 10, che nei successivi 60 giorni definisce la relativa istruttoria, finalizzata a verificare l'integrale adempimento degli obblighi assunti da Trenitalia. Qualora risultino dovute quote di restituzione, il Comitato formula proposte di restituzione delle quote stesse, secondo un programma che
formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo al presente Contratto;
b) per ciò che concerne invece il periodo dal 2015 in poi:
1. Trenitalia provvederà ad incrementare la produzione di cui al precedente art. 3 (9.447.226 treni*km annui) per gli anni 2015-2016, portandola ad un totale cumulato nel biennio di 19.311.874 treni*km, senza incrementi del corrispettivo dovuto dalla Regione ai sensi del medesimo art. 3;
2. l’eventuale maggiore produzione nel biennio 2015-2016, rispetto al totale cumulato indicato al precedente punto 1, potrà essere utilizzata a scomputo oltre che delle eventuali quote di restituzione di cui alla lettera a), anche delle quote di produzione aggiuntiva dovuta per il periodo 2017 – 2026;
3. le modalità di restituzione delle quote di produzione aggiuntiva per il periodo 2017 – 2026, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2, saranno compiutamente disciplinate nell'ambito del contratto di servizio relativo a tale periodo, con modalità coerenti con il sistema di gestione contrattuale previsto dall'articolo 3 dell'Intesa del sottoscritta il 25 giugno 2015.
Art. 25
( Adempimenti finalizzati all'attuazione della Intesa del 25 giugno 2015)
1. La Regione si impegna a procedere entro il 31 dicembre 2015 agli adempimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento CE 1370/2007.
2. La Regione e Trenitalia avvieranno entro 30 giorni dagli adempimenti di cui al comma precedente, l'istruttoria finalizzata alla stesura del
contratto di servizio per il periodo indicato dall'articolo 1, comma 3 dell'Intesa, al fine di pervenire alla sottoscrizione del medesimo appena decorso il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del suddetto Regolamento CE; fatta salva l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 84 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella predisposizione del contratto le parti si atterrano ai principi declinati nell'articolo 3 dell'Intesa sottoscritta il 25 giugno 2015.
Art. 26
( Sviluppo dei servizi su linee di notevole rilevanza paesaggistica e turistica)
1. Le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di sviluppare servizi aggiuntivi, nell'ambito di iniziative e manifestazioni, a supporto della ferrovia e del suo utilizzo con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di notevole rilevanza storico paesaggistica; a tal fine, di concerto con la Regione e sulle relazioni di seguito indicate saranno programmati nel corso della valenza di ogni orario ferroviario, con il materiale storico disponibile in Sicilia, a cura della Regione medesima, previa sottoscrizione di appositi atti, con circa 15.000 treni*km per un importo massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) IVA compresa.
Relazioni:
- Palermo – Agrigento (Sagra del Mandorlo in Fiore)
- Agrigento – Porto Empedocle (Valle dei Templi)
- Palermo– Porto Empedocle (Valle dei Templi)
- Palermo C.le – Segesta Tempio (Area archeologica di Segesta)
- Palermo C.le – Castelvetrano (Area archeologica di Selinunte e Cave di
Cusa)
- Palermo/Catania – Dittaino (Area archeologica Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx)
- Xxxxxxx – Caltagirone ( Infiorata)
- Catania/ Siracusa – Comiso (Itinerario del barocco)
2. Tali servizi aggiuntivi potranno essere attivati a seguito di specifica richiesta della Regione, previa quantificazione dei costi per servizio elaborata da Trenitalia, e saranno fatturati distintamente; nella richiesta dovranno essere specificati il Dipartimento regionale committente e le modalità di emissione delle fatture, che dovranno essere intestate direttamente al Dipartimento regionale committente.
La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 .
REGIONE SICILIANA Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx SOCIETÀ TRENITALIA S.p.A Xxx. Xxxxxx Xxxxxx