CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell’art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998) TRA
L’Istituto di specializzazione in psicoterapia , con sede in , codice fiscale , partita IVA , P.E.C. , nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott (nel proseguo del presente atto indicata anche “Scuola di Specializzazione” e/o “Soggetto promotore”);
E
L’Azienda Ospedale – Università Padova, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx xx 0, codice fiscale e partita IVA 003349040287, P.E.C. xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentata dall’Avv. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Direttore della UOC Affari Generali, che interviene nel presente atto giusta
delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del proseguo del presente atto indicata anche “Azienda Ospedale” e/o “Ente ospitante”).
PREMESSO CHE
(nel
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro privato e pubblici, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i1 prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
1 Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.
- la Scuola di Specializzazione, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi della legge n. 56 del 18.2.89 con DM ( oppure Sede di
riconosciuta con D.M. del GG/MM/AAAA – G.U. n.
del GG/MM/AAAA) ha chiesto la disponibilità dell’Azienda Ospedale a stipulare una convenzione finalizzata ad accogliere presso le Strutture ospedaliere i propri allievi per effettuare il tirocinio pratico-clinico;
- il Direttore della UOC Psichiatria 3 e il Sostituto Responsabile della UOC Psicologia Ospedaliera hanno espresso parere favorevole all’instaurazione del rapporto convenzionale con la Scuola di Specializzazione.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Azienda Ospedale – Università Padova assicura all’interno dei propri Servizi l’espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell’Azienda Ospedale si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 4 (quattro) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.
L’accoglienza degli specializzandi (nel proseguo del presente atto indicati anche “tirocinanti”) deve essere sempre contemperata alla necessità dell’Azienda Ospedale di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie Strutture ed alla necessità di prevedere che lo svolgimento del tirocinio formativo sia compatibile con la sostenibilità organizzativa e le esigenze di servizio della struttura ospitante, anche al fine di garantire un adeguato e proficuo percorso formativo agli specializzandi stessi.
ART. 2
Alle attività di tirocinio di cui al precedente Articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.
ART. 3
Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall’Azienda Ospedale, come responsabile aziendale, con le modalità indicate nel successivo Articolo 4.
Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno della struttura ospitante;
d. le strutture dell’Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
ART. 4
Il tirocinio pratico-clinico presso le strutture dell'Azienda Ospedale dovrà avere una durata di almeno 150 ore/anno solare, sarà seguito e verificato da un tutor, dipendente dell’Azienda Ospedale o dipendente dell’Università degli Studi di Padova in convenzione (nel proseguo del presente atto indicato anche “tutor aziendale”) designato dal Direttore di Unità Operativa ospitante dell’Azienda Ospedale (nel proseguo del presente atto indicato anche “Direttore di UO”).
Le ore potranno essere aumentate sulla base del piano formativo concordato con il tutor aziendale e in accordo con il Direttore di XX.
Al termine del tirocinio è prevista una verifica tra tutor aziendale e referente della Scuola di Specializzazione in ordine all’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano di studio.
Le parti convengono che i casi clinici trattati nel corso del tirocinio formativo siano soggetti all’esclusiva supervisione del tutor aziendale.
ART. 5
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge in materia di Privacy;
nelle modalità indicate nei successivi articoli.
ART. 6
Le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio, il calendario della stessa e la sede verranno stabiliti dal Direttore di UO dell’Azienda Ospedale che provvederà a comunicarli al Responsabile dei tirocini della Scuola di Specializzazione.
Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione del personale sanitario iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Direttore di UO dell’Azienda Ospedale.
Al termine di ciascun anno di tirocinio il Direttore di UO dell’Azienda Ospedale rilascerà la certificazione di avvenuta frequenza.
Lo staff didattico della Scuola di Specializzazione collaborerà per il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta del Direttore di UO dell’Azienda Ospedale, ogni necessario collegamento e supervisione.
La Scuola di Specializzazione si rende disponibile a collaborare con gli psicoterapeuti della Struttura ospitante dell’Azienda Ospedale ad attività di ricerca di comune interesse, nelle modalità
che verranno di volta in volta concordate. La Scuola di Specializzazione si rende altresì disponibile ad invitare gli stessi psicoterapeuti dell’Azienda Ospedale a giornate di studio e convegni organizzati dalla Scuola.
ART. 7
Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l’Azienda Ospedale. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio che sarà svolto presso le Strutture dell’Azienda Ospedale si configura come completamento del percorso formativo degli specializzandi – ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 24.06.1997 – non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l’Azienda Ospedale e gli specializzandi stessi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenze pratiche-cliniche. I tirocinanti non potranno in nessun caso essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente.
ART. 8
Ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 e smi, “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, i tirocinanti, prima dell’avvio del tirocinio sono tenuti a presentare alla UOC Affari Generali dell’Azienda Ospedale:
a) l’attestato relativo alla formazione generale sulla sicurezza di 4 ore, rilasciato ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 81/08;
b) l’attestato di partecipazione al corso di formazione sui rischi specifici della durata di almeno 12 ore (rischio alto), rilasciato ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.11.2011 e del 7.7.2016.
In mancanza della presentazione degli attestati il tirocinio non può avere inizio.
ART. 9
Il tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e al Decreto Legislativo 101/2018 che modifica e integra il D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), inoltre dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore di UO dell’Azienda Ospedale, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.
Il tirocinante, è altresì tenuto al segreto professionale in ordine a tutti i dati ed a tutte le informazioni di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nell’espletamento delle proprie mansioni e si impegna, inoltre, a non fornire informazioni o comunicazioni riguardanti notizie e/o provvedimenti di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività di tirocinio oggetto della presente Convenzione.
Fermo quanto sopra, nel caso di pubblicazioni scientifiche o di redazione di tesi di laurea inerenti le attività svolte e/o i dati raccolti durante l’espletamento delle attività di tirocinio, il tirocinante si impegna a condividere con il tutor aziendale e con il Direttore di UO il testo della pubblicazione, concordando con gli stessi eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in forza dei regolamenti dell’Azienda Ospedale in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
ART. 10
L’Azienda Ospedale non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.
La Scuola di Specializzazione è tenuta ad assicurare i tirocinanti presso idonea compagnia assicurativa sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni, copia di tale assicurazione deve essere inviata alla UOC Affari Generali dell’Azienda Ospedale prima dell’inizio del tirocinio.
La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Azienda Ospedale e rientranti nel progetto formativo.
Nessun rapporto intercorre tra l’Azienda Ospedale e l’Assicurazione, l’eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dalla Scuola di Specializzazione.
La Scuola di specializzazione dichiara di manlevare l’Azienda Ospedale da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere per fatti inerenti lo svolgimento del tirocinio. La Scuola, pertanto, si impegna a garantire per ogni allievo inviato in tirocinio adeguate coperture assicurative sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni.
L’invio delle relative polizze assicurative all’Azienda Ospedale è propedeutica all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.
Le parti danno atto, infine, che le attività connesse alla presente convenzione non comportano alcun impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedale.
ART. 11
La Scuola di Specializzazione si impegna, all’inizio di ogni anno di tirocinio, a far pervenire alla UOC Affari Generali dell’Azienda Ospedale il certificato sanitario di ogni tirocinante rilasciato dal Medico di Medicina Generale.
In tale certificato dovrà essere, altresì, attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche. In caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi. Detto certificato dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli ultimi tre mesi (dall’inizio del tirocinio) lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA + Rx torace in caso di positività agli stessi, ed ulteriori indagini se necessario).
ART. 12
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il ………….
Le parti, comunque, si riservano la facoltà di recedere con un preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi a mezzo P.E.C. agli indirizzi sopra indicati.
Non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza, pertanto solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dalla Scuola di Specializzazione, l’Azienda Ospedale valuterà l’eventualità del rinnovo.
ART. 13
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e ai regolamenti interni dell’Azienda Ospedale, per quanto compatibili.
In particolare, per i tirocinanti trova applicazione il Codice di Comportamento aziendale, reperibile nella seguente sezione del sito dell’Azienda Ospedale: Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta. Ai tirocinanti si applicano altresì tutte le norme ad essi dirette della presente convezione e sarà quindi consegnata loro in originale, a cura della Scuola di Specializzazione, al momento dell’inizio del tirocinio.
Per qualunque controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Xxxx competente quello di Padova.
ART. 14
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con oneri a carico della Scuola di Specializzazione.
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per l’Istituto di specializzazione in psicoterapia……… Il Legale Rappresentante
Per l’Azienda Ospedale Università Padova Il Direttore della UOC Affari Generali
Dott. Avv. Xxxxx Xxxxxx Xxxx
x.xx digitalmente x.xx digitalmente