PROTEZIONE ESTESA SMART
PROTEZIONE ESTESA SMART
per le scuole “SicurezzaScuola”
Condizioni di Assicurazione - Benacquista X
“Le garanzie delle presenti Condizioni di Assicurazione si intendono prestate esclusivamente se richiamate nel quadro sinottico allegato”
Versione 1.1 07/2021
La presente parte della nota informativa contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in generale, in un contratto assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del presente contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.
Acquisti online / E-commerce:
tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
Aggravamento del rischio:
Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Allievi/Studenti/Xxxxxx:
chiunque risulti iscritto all’Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un’attività assicurata dal presente contratto.
Apparato Digitale “Home”: Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell’assicurato.
Apparato Digitale “Mobile”:
Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell’assicurato. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.
Arbitrato:
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. È normalmente prevista dai contratti di assicurazione.
Assicurato:
Nelle assicurazioni danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicuratore:
L’Impresa di assicurazione.
Assicurazione:
L’operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.
Assicurazione assistenza:
L’assicurazione con la quale l’Impresa di Assicurazione s’impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione malattia:
L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia
Assistenza Digitale:
Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell’operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all’installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l’Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.
Assistenza in remoto:
Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l’Assicurato con la Piattaforma Digitale.
Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.
Assistenza stragiudiziale:
l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Benacquista Assicurazioni: agenzia di assicurazione dotata di una rete di collaboratori in tutta Italia, cui è conferito, in esclusiva, l’incarico di distribuzione e gestione del prodotto SICUREZZA SCUOLA per conto della Società.
Beneficiario:
La persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore, qualora si verifichi l’evento assicurato.
Carenza:
Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Centrale Operativa:
l’organizzazione della Società che eroga le prestazioni di Assistenza e Tutela Legale, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, composta dalla Centrale Telefonica che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, dalla Rete Esterna che effettua gli interventi, dall’Ufficio Sinistri Tutela Legale. Il servizio è operato da Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – via Xxxxx Xxxxxxx, n. 121 - 00156 Roma - - Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003
Certificato di assicurazione:
Il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione.
Cobrowsing:
Software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di prendere possesso dell’apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.
Condizioni di assicurazione:
Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari:
L’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Contraente:
Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e che si obbliga a pagare il premio.
Covid-19:
Malattia da coronavirus causata dal virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome - CoronaVirus 2), noto anche come nuovo coronavirus 2019.
Cyber-Bullismo:
un insieme di azioni aggressive e intenzionali a carattere di molestia e persecuzione, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni psicologici, economici e/o lesivi dell’altrui dignità ad una persona incapace di difendersi.
Danno:
È il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro.
Danno accidentale:
Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell’Apparecchio garantito.
Data di effetto del contratto:
Data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
Data di effetto della copertura:
Data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.
Dati d’autenticazione:
i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
Dati d’identificazione:
tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
Dati personali:
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Documenti identificativi personali:
carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Xxxxxxxxxxx.
Decorrenza della garanzia:
Momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Denuncia di sinistro:
Comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali:
Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del rischio:
Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso:
È il diritto di ripensamento del Contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Disdetta:
La comunicazione che il Contraente o l’assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Dispositivi di smarthome:
IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.
Esclusioni:
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale:
Lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Familiare:
padre, madre dell’Allievo, Studente/Alunno Assicurato o relativi tutori
Fatto generatore:
il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Flooding:
intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
Franchigia/scoperto:
Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
Franchigia assoluta:
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
Franchigia relativa:
La franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore, l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Furto Identità Digitale:
reato ai sensi degli Art. 494 e 640 del Codice Penale che consiste nell’entrare illegalmente in possesso dei dati di una persona (ad esempio carta identità, carta di credito) e/o di sostituirsi ad essa accedendo in modo fraudolento all’interno di sistemi informatici compiendo atti illeciti quali ad esempio prelievo di denaro o utilizzo di credito intestato alla vittima. Frode Online:
reato di truffa ai sensi dell’Art. 640 del Codice Penale che consiste nell’indurre in errore una persona, mediante artifizi informatici e raggiri, e/o nella volontà di non adempiere all’obbligazione assunta al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.
Gioielli e Preziosi:
oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
Imposta sulle assicurazioni:
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.
Impresa di assicurazione:
È l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di assicuratore, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Imputazione Colposa:
per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:
per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Inabilità temporanea:
È l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Indennizzo o Indennità:
È la somma dovuta dall’assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Intermediario: soggetto che svolge l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residente o con sede legale in Italia, e che sia iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) istituito dal Codice delle Assicurazioni, in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Istituto Scolastico:
la Scuola contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica; l’Istituto Scolastico è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc. anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.
Italia:
il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
Itinere:
Il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n.38/2000 Art. 12, e successive modificazioni.
IVASS:
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che dal 1° Gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
ISVAP:
Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Dal 1° Gennaio 2013 denominato IVASS.
Lesione della reputazione online:
offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all’ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l’onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l’ingiuria (Art. 594 c.p.) e la diffamazione (Art. 595 c.p.). Liquidazione:
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Liquidatore:
È il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Malfunzionamento:
il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale “Home” e “Mobile” o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all’uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale
Margine di solvibilità:
Misura il patrimonio disponibile dell’Impresa di assicurazioni al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto.
Massimale:
È la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno. È in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.
Medico Abilitato:
dottore professionista, generalista o specialista iscritto all’albo dei medici e abilitato ad esercitare la professione medica. Metallo prezioso:
oro e platino.
Operatori Scolastici:
Dirigente Xxxxxxxxxx, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non che intrattiene con l’Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo che abbiano un età massima pari a 67 (sessantasette) anni.
Periodo di assicurazione:
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito:
È il libero professionista normalmente incaricato dall’impresa di assicurazione, di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Piattaforma Digitale:
la Centrale Operativa specializzata nell’erogazione di assistenza informatica.
Polizza collettiva:
È il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell’interesse di più assicurati.
Polizza di assicurazione:
È il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente. In esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali che quelle particolari.
Premio:
È la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all’assicuratore per beneficiare dell’assicurazione da lui stipulata.
Prescrizione:
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazioni assicurate:
Vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Principio indennitario:
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Professionista:
la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Provvigione:
È il compenso che l’assicuratore deve all’intermediario, qualora previsto, per l’attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.
Quietanza:
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Registro dei Reclami:
Il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Rete domestica;
Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell’utente nell’ambiente domestico, e dell’impianto domestico stesso.
Rete Wifi:
Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l’altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.
Ricovero:
la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento
Rischi esclusi:
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Rischio:
È la probabilità che si verifichi l’evento assicurato moltiplicata per l’entità del danno conseguente.
Riserve:
Sono somme che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
Rivalsa:
È il diritto che spetta all’assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Scuola:
Vedi Istituto Scolastico.
Sinistro:
È il verificarsi dell’evento coperto dall’assicurazione.
Sito internet:
insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network:
comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindiscambiare informazioni, amicizie, contatti.
Spettrometro:
Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l’utilizzo degli apparati.
Surroga:
È la facoltà dell’assicuratore di sostituirsi all’assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. È possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Ultimo miglio:
Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l’ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall’armadio di strada alla prima presa telefonica dell’impianto domestico.
Valore a nuovo:
Espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l’indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.
Valore assicurabile:
È il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. È il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di “sopra” o “sotto” assicurazione.
Valore assicurato:
Rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato.
Vertenza contrattuale:
controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di xxxxx, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:
controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Viaggio:
i biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati online (e-commerce).
SicurezzaScuola - Condizioni di Assicurazione
DEFINIZIONI
SEZIONE I – NORME COMUNI
SEZIONE II – INDENNITA’ DA RICOVERO e CONVALESCENZA
SEZIONE III - CYBER RISK – PROTEZIONE LEGALE DA ATTO ILLECITO INFORMATICO SEZIONE IV - DIGITAL ASSISTANCE - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DA REMOTO
Art.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Buona Fede – Esonero denuncia sinistri precedenti Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
La Società esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsione degli art. 1892 e 1893 Codice Civile.
Art.2 Esonero della comunicazione di altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.
Art.3 Forma delle Comunicazioni – Validità delle variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Società o alla Benacquista Assicurazioni S.n.c., Agenzia a cui la polizza è assegnata.
Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle Parti.
Art.4 Aggravamento del rischio/Diminuzione del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.5 Rinuncia al recesso in caso di sinistro
La Società rinuncia al recesso per sinistro.
Art.6 Assicurati
Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente:
1. gli Allievi/Studenti/Xxxxxx così come da definizione riportata e per i quali sia stato corrisposto il relativo premio assicurativo;
2. gli Operatori Scolastici come da definizione riportata e per i quali sia stato corrisposto il relativo premio assicurativo.
E’ facoltà del Contraente assicurare solo i soggetti di cui al punto 1. del presente articolo oppure entrambe le categorie di cui ai punti 1. e 2. che precedono.
Per quanto riguarda le garanzie presenti nella Sezione III - CYBER RISK – PROTEZIONE LEGALE DA ATTO ILLECITO INFORMATICO, si intendono assicurati anche i componenti del nucleo familiare di Allievi/Studenti/Alunni.
Ai fini della presente Xxxxxxx non si intendono assicurati gli Allievi e gli Operatori Scolastici delle Università.
Art.7 Limiti di età
Per gli Operatori Scolastici, l’età massima assicurabile è pari a 67 (sessantasette) anni.
I soggetti che raggiungono tale limite in corso di contratto, rimangono comunque assicurati fino al termine dell’annualità assicurativa.
Gli Allievi/Studenti/Xxxxxx sono invece assicurati fino alla conclusione del secondo ciclo di istruzione a prescindere dalla loro età anagrafica.
I suddetti limiti di età non operano per le garanzie della Sezione III CYBER RISK – PROTEZIONE LEGALE DA ATTO ILLECITO INFORMATICO e Sezione IV DIGITAL ASSISTANCE - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA.
Art.8 Durata dell’assicurazione
La presente assicurazione ha durata massima pari a 12 (dodici) mesi dalla data di Effetto del contratto ed è facoltà delle parti stabilire durate anche inferiori all’anno. In ogni caso alla naturale scadenza della polizza, la stessa cesserà senza tacito rinnovo.
Art.9 Modulistica contrattuale
a. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE e FRONTESPIZIO DI POLIZZA;
b. SCHEDA DI ADESIONE;
c. LETTERA DI COPERTURA PROVVISORIA;
d. MODULO DI REGOLAZIONE PREMIO;
e. MODULO DI DENUNCIA DI XXXXXXXX;
f. MODULO DI CONTINUAZIONE E/O CHIUSURA DI SINISTRO.
Art.10 Operatività delle garanzie assicurative
Ai fini del presente contratto sono operanti le sole garanzie specificate nell’Allegato 1 “Quadro sinottico” e secondo i massimali, limiti e sotto-limiti in esso specificati.
L’Allegato 1 “Quadro Sinottico” recepisce quanto contenuto nella Scheda di Offerta accettata dal Contraente.
Art.11 Opzioni di copertura
Opzione 1 – Copertura Globale Alunni: il premio assicurativo deve essere corrisposto dalla totalità degli Alunni iscritti (100%). Viene concessa all’Istituto Scolastico Contraente la facoltà di beneficiare del margine di tolleranza specificato nella Scheda di Offerta e riportato nel Frontespizio di Polizza, 5% o 10% . Qualora il numero dei soggetti non paganti oltrepassasse tale margine di tolleranza previsto in Polizza, sarà obbligatorio ricorrere all’Opzione 3 che segue.
Opzione 2 - Copertura Globale Alunni e Operatori Scolastici: il premio assicurativo deve essere corrisposto dalla totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici (100%). Viene concessa all’Istituto Scolastico Contraente la facoltà di beneficiare del margine di tolleranza specificato nella Sheda di Offerta e riportato nel Frontespizio di Polizza, 5% o 10%. Viceversa, se il numero dei soggetti non paganti oltrepassasse il margine di tolleranza previsto in Polizza, sarà obbligatorio ricorrere all’Opzione 3 che segue.
Opzione 3 - Copertura Globale Alunni e/o Operatori Scolastici con adesione Nominativa: il premio assicurativo deve essere corrisposto dalla totalità degli Alunni iscritti (100%). Per gli Alunni viene concessa all’Istituto Scolastico Contraente la facoltà di beneficiare del margine di tolleranza specificato nella Scheda di Offerta e riportato nel Frontespizio di Polizza, 5% o 10%.
Qualora non si raggiungesse la percentuale minima, al netto del margine di tolleranza in deroga a quanto previsto all’art. 18 "Esonero Denuncia Generalità Assicurati", l’Istituto Scolastico Contraente dovrà fornire elenco contenente i dati anagrafici degli Alunni iscritti che hanno versato il premio pro capite (assicurazione in forma individuale) e che saranno pertanto ritenuti assicurati.
Per gli Operatori Scolastici la copertura assicurativa si intende invece ad adesione facoltativa e pertanto l’Istituto Scolastico Contraente dovrà fornire elenco contenente i dati anagrafici degli Operatori Scolastici aderenti che hanno versato il premio pro capite (assicurazione in forma individuale) e che saranno pertanto ritenuti assicurati.
Art.12 Effetto della copertura assicurativa – Regolazione e Pagamento del premio
1. Effetto della copertura Scheda di Adesione:
Ai fini della copertura assicurativa, l’Istituto Scolastico dovrà inviare alla Società, anche tramite l’Intermediario, la Scheda di Adesione completata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
Su tale documento verranno riportati, a cura dell'Istituto Scolastico, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per poter provvedere alla copertura del rischio:
1. Denominazione/Ragione sociale dell'Istituto Scolastico Contraente.
2. Dati anagrafici dell’Istituto Scolastico (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola).
3. Dati anagrafici relativi al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
4. L’Opzione di copertura prescelta (vedere Art.11)
5. La durata del contratto.
6. Il margine di tolleranza
7. Il premio pro capite.
8. Il numero dell’intera popolazione scolastica (alunni e operatori).
9. La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.
10. La sottoscrizione, a cura del Dirigente Scolastico, del consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella “Scheda di Adesione”, fatto salvo quanto di seguito precisato relativamente al pagamento del premio.
Al ricevimento della Scheda di Adesione Benacquista Assicurazioni S.n.c. invierà alla scuola, a mezzo fax/e-mail/web, la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la copertura immediata.
La Comunicazione di Copertura Provvisoria è, a tutti gli effetti valida ed efficace, sino all’emissione ed al perfezionamento del corrispondente contratto.
Dalla data di Effetto della copertura, le coperture assicurative sono prestate a favore degli Assicurati, in base all’Opzione di garanzia prescelta, per un periodo massimo di 60 giorni.
Entro tale termine l’Istituto Scolastico Contraente comunicherà alla Benacquista Assicurazioni, anche tramite l’ Intermediario, i dati necessari per l'emissione della polizza utilizzando l’apposito “Modulo Regolazione Premio”.
2. Regolazione del premio:
Entro 60 giorni dalla data di effetto della copertura l’Istituto Scolastico comunicherà alla Benacquista Assicurazioni, anche tramite il Intermediario, i dati necessari per l'emissione della polizza utilizzando l’apposito “Modulo Regolazione Premio”.
Sul "Modulo Regolazione Premio" verranno riportati, a cura dell’Istituto Scolastico, i seguenti dati necessari per l'emissione del contratto:
1. Denominazione/Ragione sociale dell’Istituto Scolastico Contraente.
2. Dati anagrafici dell’Istituto Scolastico (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola).
3. Dati anagrafici relativi al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
4. Numero degli assicurati ai fini della determinazione del premio di polizza in base all’Opzione di copertura prescelta (vedere Artt.10 e 11) fatto salvo il margine di tolleranza indicato nel frontespizio di polizza.
5. Premio complessivo di polizza.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza della anzidetta copertura, trascorso il quale, le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Istituto Scolastico Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. Per la concessione di tale proroga l'Istituto Scolastico è tenuto all'invio di una formale richiesta scritta alla Benacquista Assicurazioni anche tramite l’ Intermediario.
Ottenuti i moduli di cui sopra, la Società emetterà il contratto, determinando il premio complessivo di polizza sulla base dei seguenti dati:
a) Premio pro-capite.
b) Opzione di copertura
c) Numero di soggetti assicurati indicato nel frontespizio di polizza, fatto salvo il margine di tolleranza.
Il premio complessivo di polizza, determinato in base ai parametri di cui sopra, non può comunque essere inferiore al “Premio minimo garantito” pari a euro 500,00, premio che rimarrà dunque in ogni caso acquisito dalla Società. Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 la Società emetterà ed invierà fattura elettronica, previa espressa richiesta dell’Istituto Scolastico Contraente.
Il "Modulo Regolazione Premio" come pure la "Scheda di Adesione", formeranno parte integrante del contratto assicurativo.
A parziale deroga dell’Art. 1901 Codice Civile, il pagamento del premio verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di invio della Polizza e comunque al massimo entro 90 giorni dalla data di effetto della copertura. Trascorso tale termine la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato. Il premio di assicurazione verrà corrisposto dall’Assicurato utilizzando come mezzo di pagamento il bonifico bancario.
In assenza di pagamento da parte del Contraente, trascorsi i termini di cui al punto che precede, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi.
La Società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali l'Istituto Scolastico Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
In presenza di polizza di durata poliennale, i disposti del presente comma si intendono estesi anche alle scadenze annuali intermedie.
Art.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Art.14 Rinuncia alla rivalsa
Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti:
▪ di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza;
▪ del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado;
a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.
Art.15 Foro competente
Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.
Art.16 Controversie
Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Resta salva la facoltà dell’Assicurato di ricorrere in via alternativa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Art.17 Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art.18 Esonero della comunicazione delle generalità degli Assicurati
Fermo restando quanto previsto all’art. 11, l’Istituto Scolastico Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri dell’Istituto Scolastico Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.
Art.19 Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall’Istituto Scolastico Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Art.20 Pluralità di coperture
Qualora l’Istituto Scolastico Contraente abbia stipulato con la stessa Società assicuratrice coperture analoghe alle presenti per sedi/succursali/plessi/sezioni staccate non assicurate dal presente contratto, gli Assicurati che prestano la loro opera a favore di più sedi/succursali/plessi/sezioni staccate si intendono garantiti con le condizioni di maggior favore, senza cumulo delle somme assicurate. In ogni caso, anche in presenza di polizze stipulate con altra Compagnia, gli Assicurati si intenderanno garantiti con la polizza stipulata dall’Istituto Scolastico a favore della sede/succursali/plessi/sezioni staccate presso la quale stanno prestando la propria opera al momento del sinistro.
Art.21 Gestione del contratto
La Società dichiara di aver affidato la distribuzione e la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx xx 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite dell’ Intermediario espressamente incaricato dal Contraente.
Art.22 Inclusione di nuovi Assicurati in corso d’anno
Qualora la formula assicurativa preveda la “Copertura Globale Alunni e Operatori Scolastici” (“Opzione 2”), risulteranno automaticamente assicurati, senza il versamento della quota assicurativa, gli Operatori Scolastici che prendano servizio nel corso della durata della polizza nonché gli Alunni trasferiti in corso d’anno.
Gli accorpamenti tra Scuole non sono considerati trasferimenti in corso d’anno.
Risulteranno altresì automaticamente assicurati, senza il versamento del premio e sino alla naturale scadenza della polizza in corso, gli Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico.
Relativamente all’Opzione 3, è data facoltà all’Istituto Scolastico, previo versamento del relativo premio, di estendere le coperture assicurative a favore degli Operatori Scolastici (vedere definizione) che prenderanno servizio nel corso della durata della polizza. Per le estensioni di garanzia di cui sopra l’Istituto Scolastico Contraente dovrà inviare richiesta scritta alla Benacquista Assicurazioni, anche tramite il Broker, fornendo i dati anagrafici degli assicurati. La copertura decorrerà dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta o dalle ore 24 del giorno ivi indicato se posteriore alla data di spedizione.
Art.23 Equiparazione delle scuole private
Si conviene tra le parti che, qualora la presente polizza sia stipulata a favore di:
a) Istituti Scolastici Privati, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti, in conformità con la vigente normativa scolastica emanata dal M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si prende atto che, relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica stessa, così come sopra riportato, si farà riferimento, oltre che alle Norme vigenti emanate dallo Stato anche agli Statuti delle scuole stesse.
b) Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Accademia Nazionale di Danza, che relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica, gli Organi Amministrativi assicurati sono quelli indicati e previsti dal D.P.R. n°132 del 28 febbraio 2003.
Art.24 Esclusioni
Sezione II – INDENNITA’ DA RICOVERO E CONVALESCENZA
Si intendono esclusi:
1) gli eventi occorsi nei primi 14 (quattordici) giorni dalla data di Effetto del contratto;
2) gli eventi non riconducibili a Covid-19;
3) i casi di recidive o ricadute;
4) gli eventi occorsi al di fuori del periodo di validità della presente polizza.
Sezione III - CYBER RISK – PROTEZIONE LEGALE DA ATTO ILLECITO INFORMATICO
Si intendono esclusi:
5) gli eventi occorsi nei primi 14 (quattordici) giorni dalla data di Effetto del contratto;
6) gli eventi occorsi al di fuori del periodo di validità della presente polizza.
7) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
8) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
9) le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
10) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’Art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie:
11) derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all’Art. “Oneri indennizzabili”;
12) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti Società e della Centrale Operativa, salvo quanto previsto all’Art. 35 “Garanzie di Polizza”;
13) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
14) non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. 35 “Garanzie di Polizza”;
15) di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
16) in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale
17) le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza
del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.
Sono altresì esclusi gli acquisti :
18) di valore inferiore a € 250,00;
19) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community 20) chiuse”);
21) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento;
22) nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
23) nascenti da casi di omonimia;
24) che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
25) nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato.
26) di animali e vegetali;
27) di gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
28) di oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro,
assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi definizione di “Viaggio” nel Glossario);
29) beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi;
30) materiale digitale scaricato on-line;
31) oggetti per uso industriale;
32) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
33) acquisti effettuati tramite aste on-line;
34) veicoli a motore e natanti;
35) beni non nuovi.
Sezione IV - DIGITAL ASSISTANCE - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
36) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
37) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
38) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
39) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
40) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione dell’assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
41) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
42) dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
43) malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
44) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
45) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
46) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
47) danno accidentale
CLAUSOLA “OFAC” VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI
La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
SEZIONE II – INDENNITA’ DA RICOVERO e CONVALESCENZA
Art.25 Oggetto dell’Assicurazione
Se durante il periodo di validità dell’assicurazione un assicurato è ricoverato per almeno 48 (quarant’otto) ore in un istituto di cura a causa della contrazione di Covid-19, diagnosticata da medico qualificato ed abilitato, l'assicuratore indennizzerà l’Assicurato o i suoi eredi entro il massimale previsto per la garanzia Indennità da Ricovero.
A seguito delle dimissioni dall’Istituto di Cura, l’Assicurato potrà inoltre richiedere un indennizzo relativo alla garanzia Indennità da Convalescenza post Ricovero.
I massimali sono indicati nell’Allegato 1 «Quadro Sinottico»
Gli indennizzi relativi alle garanzie assicurative Indennità da Ricovero e Indennità da Convalescenza post Ricovero non sono giornalieri ma forfettari e sono cumulabili tra loro.
In caso di decesso dell’Assicurato l’Indennità da Convalescenza post Ricovero non è invece dovuta.
Sono esclusi i casi di recidiva o ricaduta occorsi durante il periodo di validità dell’assicurazione e pertanto, qualora l’Assicurato fosse ricoverato a causa di una nuova contrazione di Covid-19, gli indennizzi in tali casi non saranno dovuti.
Art.26 Massimali Assicurati
L’Indennizzo è previsto entro il massimale indicato nell’Allegato 1 «Quadro Sinottico» per Assicurato e periodo assicurativo.
Art.27 Carenza
Le garanzie assicurative di cui sopra sono prestate con una carenza di 14 (quattordici) giorni a partire dalla data di Effetto del contratto per ciascun Assicurato.
Art.28 Estensione territoriale
Ferma la validità della “CLAUSOLA “OFAC” VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI”, l’assicurazione vale per eventi occorsi nel mondo intero.
Art.29 Modalità per la denuncia dei sinistri
Ferma la In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data di accadimento, mediante l’apposito programma, presente nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da documentazione medica utile a certificare il ricovero a causa di contrazione Covid-19 e la relativa durata della degenza.
Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Se intenzionalmente non viene adempiuto agli obblighi sopra previsti, l’Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l’inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art.30 Modalità per la liquidazione degli indenizzi
Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato almeno 48 (quarant’otto) ore in istituto di cura causa contrazione Covid-19, sarà elegibile per richiedere l’indennizzo relativo alla garanzia Indennità da Ricovero. In caso di decesso dell’Assicurato, l’indennizzo è erogato agli eredi. In caso di decesso dell’Assicurato l’Indennità da Convalescenza post Ricovero non è dovuta.
Successivamente alle dimissioni dall’Istituto di Cura dove l’Assicurato sia stato ricoverato per almeno 48 (quarant’otto) ore causa contrazione Covid-19, l’Assicurato stesso potrà richiedere un indennizzo relativo alla garanzia Indennità da Convalescenza post Ricovero.
SEZIONE III – CYBER RISK – PROTEZIONE LEGALE DA ATTO ILLECITO INFORMATICO
Art.31 Oggetto dell’Assicurazione
Qualora l’Assicurato abbia subito o stia subendo uno dei seguenti eventi:
a) Furto d’Identità Digitale
b) Frode online – Acquisti E-Commerce
c) Cyber Bullismo – Molestie online e lesione della reputazione
causanti un danno economico o lesivi della propria immagine e dignità, a lui perpetrati attraverso l’utilizzo di internet e dei canali o strumenti digitali, la Società rimborsa le spese legali o mette a disposizione un legale tenendo a proprio carico fino al massimale di polizza le spese per rivalersi sull’attore dell’azione illecita e/o sul molestatore e per porre fine all’illecito e alla rimozione di eventuali contenuti offensivi dai canali digitali, con il ripristino della situazione antecedente l’illecito stesso.
NOTA: Tutte le attività svolte configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
Art.32 Massimali Assicurati
L’Indennizzo è previsto entro il massimale indicato nell’Allegato 1 «Quadro Sinottico» per Assicurato e periodo assicurativo.
Art.33 Operatività delle garanzie
Ferma la validità degli Art. 34 – Xxxxxxx e della Clausola “OFAC” , le garanzie sono valide per i fatti illeciti o controversie avvenuti durante il periodo di validità ed efficacia dell’Assicurazione.
I fatti illeciti o le Controversie che hanno dato origine al danno si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto originario si protragga attraverso più atti successivi, il fatto si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Art.34 Carenza
Le garanzie assicurative di cui sopra sono prestate con una carenza di 14 (quattordici) giorni a partire dalla data di Effetto del contratto per ciascun Assicurato.
Art.35 Garanzie di Polizza
Qualora l’Assicurato subisca uno degli eventi indicati nell’Art. 31 Oggetto dell’Assicurazione, la Società coprirà direttamente o mediante rimborso i seguenti oneri indennizzabili:
a) Furto di Identità Digitale
Le spese riconosciute sono relative all’azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
b) Frode Online – Acquisti E-Commerce
Le spese riconosciute sono relative all’azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Frode Online per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione antecedente alla Frode Online.
Si intendono coperti dalla garanzia:
• Le Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on- line/ecommerce che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore superiore a € 250.
• Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti online/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore,
dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. Art.37 “Libera scelta del Legale ”.
Tutte le attività svolte configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
c) Cyber Bullismo – Molestie online e Lesione della Reputazione online
Le spese riconosciute sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte,
• sempreché siano state autorizzate dalla Società;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali
Art.36 Estensione territoriale
Ferma la validità della “CLAUSOLA “OFAC” VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI”, l’assicurazione vale per eventi occorsi in Italia.
Art.37 Libera scelta del Legale
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Centrale Operativa contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Centrale Operativa lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Centrale Operativa.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con la Centrale Operativa.
Art.38 Modalità per la Denuncia dei Sinistri
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Intermediario o alla Centrale Operativa qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Centrale Operativa notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
Per la presente garanzia, la Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 9 alle 13; sono esclusi i festivi.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:
• Breve descrizione dell’evento;
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo
• telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail;
• eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta L'Assicurato è tenuto a:
a) informare immediatamente la Centrale Operativa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Una volta ricevuta la denuncia, la Società contatterà l’Assicurato per gli approfondimenti del caso e la conseguente attivazione delle prestazioni necessarie.
L’assicurato deve inviare la documentazione utile al seguente indirizzo:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx
Oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
Art.39 Gestione del Sinistro e Liquidazione degli Indennizzi
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia o risoluzione dell’illecito. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 37 - "Libera scelta del Legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Terminata l’azione del Legale, spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società o alla Centrale Operativa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
In caso non vengano prese in carico direttamente le spese legali, l’Assicurato può inviare la documentazione utile ad ottenere l’indennizzo a:
Inter Partner Assistance S.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00000
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx
Oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE IV – DIGITAL ASSISTANCE - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
Art.40 Oggetto dell’Assicurazione
In occasione della Didattica a Distanza per gli Studenti e dello Smart Working per gli Operatori Scolastici, la Società presta supporto informatico in caso di danni o malfunzionamenti dei dispositivi informatici di proprietà dell’Assicurato e utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui sopra, entro i limiti e i massimali indicati nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”.
Art.41 Operatività delle garanzie
La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui sia attiva la Didattica a Distanza per gli Studenti e lo Smart Working per gli Operatori Scolastici.
La garanzia opera mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa
• dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali
• il sabato dalle 9 alle 13 per fornire assistenza.
L’eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.
La Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l’eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.
La Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali “Mobile” provvisti di regolare licenza.
La garanzia è valida esclusivamente in Italia. L’operatività della stessa rimane comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio nazionale.
Art.42 Garanzie di Polizza
a) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile”
Qualora l’Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l’operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità dell’Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che l’apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che l’Apparato non è alimentato correttamente. Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l’Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconfigurazione dell’Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato.
In alternativa all’invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa – a proprio insindacabile giudizio - può organizzare l’invio di un corriere presso il domicilio dell’Assicurato per prelevare l’Apparato Digitale ed effettuare la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell’Apparato Digitale la Centrale Operativa organizza la consegna dello stesso presso l’abitazione dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
b) Ripristino dell’operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale “Home”) Qualora l’Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test.
Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e
che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.
Se le verifiche della Centrale Operative non fossero sufficienti a risolvere il problema, l’Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o
ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato.
c) Intervento a seguito di virus (sull’ Apparato Digitale “Home” e sull’Apparato Digitale “Mobile”) In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l’Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa
che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa prima fase, avuta conferma che l’Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all’assistenza vera e propria.
L’Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale malfunzionante.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art.43 Limiti Territoriali
L’assicurazione è valida in Italia.
Art.44 Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Centrale Operativa non appena possibile mediante contatto telefonico.
La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13, per fornire immediatamente assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:
• prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione;
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo
• telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail;
• eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta
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attiva nei seguenti orari: | |
Cyber Lunedì – Giovedì h9.00-13.00 / h14.00-17.00 Venerdì h9.00-13.00 (Festivi esclusi) | Digital Assistance Lunedì – Venerdì h9.00--20.00 Sabato h9.00-13.00 |
Il servizio è operato da Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – via Xxxxx Xxxxxxx, n. 121 - 00156 Roma - - Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 00000000000 ⇨ telefono 000.000.000 ⇨ telefono dall’estero +39 06 42.11.55.79 ⇨ telefax x00 00 00.00.000 |
Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia |
Il Legale Rappresentante |
Xxxxxx Xxxxx |
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Informativa breve sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.
I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
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Luogo e data: Il Contraente
(Timbro e firma)