AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1894 di data 21 ottobre 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie – in ordine alla disciplina degli incarichi di professionista specialista, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 9 novembre 2022, il giorno novembre 2022, le parti rappresentate:
l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:
avv. Alessandro Baracetti – Presidente
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stralcio di chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 di data 13.8.2020:
C.I.S.L. FP firmato
U.I.L. FPL – Sanità firmato
Fe.N.A.L.T. firmato
NURSING UP firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie – in ordine alla disciplina degli incarichi di professionista specialista.
ACCORDO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE – IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PROFESSIONISTA SPECIALISTA.
Art. 1
Definizione degli incarichi di professionista specialista
E' istituito, per i professionisti del ruolo sanitario, l'incarico di funzione di “professionista specialista”.
Gli incarichi di “professionista specialista” richiedono lo svolgimento di funzioni su processi complessi - di tipo clinico o professionale o organizzativo o formativo - con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiori rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza e che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
Il numero di posizioni da ricoprire viene definito dall’importo dello stanziamento previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in relazione alla valorizzazione dell’indennità così come quantificata nell’art. 3 del presente accordo.
In sede di prima applicazione lo stanziamento è quello stabilito dall’art. 14, comma 2, dell’accordo stralcio di chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 dd. 13.08.2020.
La tipologia delle posizioni di professionista specialista da ricoprire viene definito dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari tenendo conto delle proprie esigenze organizzative, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo.
Il numero e la tipologia delle posizioni di professionista specialista viene comunicato alle Organizzazioni sindacali con cadenza annuale.
Art. 2
Conferimento, durata e revoca
degli incarichi di professionista specialista
1. Il requisito per il conferimento dell'incarico di professionista specialista è il possesso del master universitario di primo o secondo livello (specialistico di professione, interprofessionale o trasversale) di cui all’art. 3, comma 8, del decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 3 novembre 1999, n. 509 e all’art. 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di data 22 ottobre 2004, n. 270 o laurea magistrale (di profilo/classe) pertinente alla funzione specialistica da attribuire, unitamente alla valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle due annualità e assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.
Gli incarichi di professionista specialista possono essere conferiti al personale sanitario inquadrato nella categoria D, compreso il livello economico Ds limitatamente al personale che non svolge funzioni di coordinamento o di posizione organizzativa.
3. Le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di professionista specialista sono definite in sede di contrattazione decentrata tra Azienda e Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
4. L'incarico di professionista specialista ha durata triennale, rinnovabile previa valutazione positiva; è prevista una valutazione annuale nell’ambito delle ordinarie procedure di valutazione del personale.
Art. 3
Trattamento economico accessorio
degli incarichi di professionista specialista
Ai titolari di incarico di professionista specialista viene corrisposta una indennità professionale specifica aggiuntiva annua lorda di € 2.680,00 (per 12 mensilità), proporzionata, per i lavoratori part-time, alla durata della prestazione lavorativa.
L’indennità per l’incarico di professionista specialista non è cumulabile con le indennità di coordinamento di cui all’art 84 del CCPL di data 11.6.2007, con le indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 87 del CCPL di data 11.6.2007 e con le indennità di cui al comma 4 dell’art. 124 del CCPL di data 11.6.2007.
Art. 4
Norma finale
1. Entro un anno dall’applicazione di questo accordo, attesa la sua natura sperimentale, le parti firmatarie si incontrano per valutare gli effetti della disciplina introdotta con il presente accordo.
2. Le risorse contrattuali che residuano una tantum per gli anni 2020, 2021 e 2022, pari a complessivi euro 600.000,00 lordo oneri, sono destinate ad incremento del finanziamento di questo accordo mediante riparto sulle annualità 2023-2028, fino a concorrenza di detto importo massimo. In sede di contrattazione decentrata l’Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo potranno concordare la destinazione di eventuali risorse residuate dall’applicazione di questo accordo all’aggiornamento della misura dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, nel rispetto del tetto annuo delle risorse a disposizione.